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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione seconda civile, dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1220/2024, avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”,
TRA
, in qualità di titolare e legale rappresentante Parte_1 dell'omonima impresa individuale (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Giambattista Vulcano
, ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio legale, sito in Corigliano-Rossano (CS), alla Via Cristoforo Colombo, n. 27.
- parte attrice -
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore”, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti e in forza del decreto del
Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, dall'Avv. Dianora de Nobili (PEC avvocato4. egione.calabria.it), ed elettivamente domiciliata presso gli uffici Emai_2 dell'Avvocatura Generale, in Catanzaro, Cittadella Regionale, località Germaneto.
- parte convenuta –
NONCHÈ
(P.IVA , in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Laura Anania (PEC , ed elettivamente Email_3 domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale, sita in Piazza XV Marzo. CP_2
- parte convenuta -
1 conclusioni: come da note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., ritualmente notificato, ha Parte_2 convenuto, innanzi a codesto Tribunale, la e la quale Controparte_1 Controparte_2 titolare dell'omonima impresa agricola, affinché gli sia riconosciuto il diritto alla percezione degli interventi compensativi di cui al D.Lgs. n. 102/2004, in conseguenza dei danni materiali subiti dalla propria azienda, sita in agro PA (CS), a causa dell'intensa nevicata verificatisi nel periodo compreso tra il 6 e l'8 febbraio 2012.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha evidenziato come il Pt_1 [...]
(oggi Controparte_3 Controparte_4
), con D.M. n. 14699/2012, avesse dichiarato il carattere eccezionale del predetto evento
[...] meteorologico, decretando “l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori delle Provincia di per l'eccesso di neve dal 06/02/2012 al 08/02/2012” (art. CP_2
1), e precisamente per le imprese agricole site nei territori agricoli dei Comuni di Bocchigliero,
Caloveto, Campana, Cropalati, Longobucco, , PA, TR, , CA CP_5 CP_6
CO e CH (cfr. All. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
In forza di tale Decreto, la ha ricevuto, per far fronte ai danni verificatisi nei citati Controparte_1
Comuni, la somma di € 691.992,95, la quale è stata, di seguito, trasferita alla , Controparte_2 quale ente territoriale titolare dei poteri di individuazione delle aree danneggiate dalle calamità naturali e di liquidazione dei relativi danni, giusta legge regionale n. 34 del 2002).
Il ricorrente ha, quindi, depositato, in data 31.8.2012, presso il settore Agricoltura-Servizi Interventi ed Aiuti per l'Impresa Agricola della Provincia di Cosenza, domanda volta ad ottenere la corresponsione di tali interventi compensativi (cfr. domanda prot. n. 78429/2012, - All. 2 al fascicolo di parte ricorrente)
Conclusasi l'istruttoria procedimentale, il Settore Agricoltura della Provincia di Cosenza ha
“accertato che il danno subito alle strutture è pari al 99,02% della produzione lorda vendibile ordinaria”, quantificandone i costi di ripristino in misura pari ad € 174.820,24 (cfr. verbale istruttorio del 24.7.2015 - All. 3 al fascicolo di parte ricorrente).
Eseguita la pubblicità degli interventi mediante affissione nell'Albo pretorio del Comune di PA, così come previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 102/2004 (cfr. All. 5 al fascicolo di parte ricorrente), la
– intervenuta nelle more del procedimento la Legge regionale n. 14 del 2015, Controparte_2
2 con la quale la si riappropriava delle funzioni inerenti agli interventi conseguenti Controparte_1
a calamità naturali – ha trasmesso alla una nota contente “l'elenco dei beneficiari risultanti CP_1 dal relativo procedimento istruttorio definito di cui al Decreto prot. n. 14699 del 05 luglio 2012”, confermando di non aver “concluso nessun provvedimento di liquidazione” (Prot. Siar n. 0319835 del 24.10.2016 - All. 13 al fascicolo di parte ricorrente). ha, quindi, chiesto, tramite PEC del 12.1.2018, al Dipartimento dell'Agricoltura della Pt_1
chiarimenti in ordine all'esito del procedimento relativo alla domanda proposta Controparte_1
(cfr. All. 6 al fascicolo di parte ricorrente).
La in riscontro a tale richiesta, con nota prot. 72011 del 27.2.2018, ha Controparte_1 comunicato al ricorrente che “non risulta agli atti di questo Settore essere stato deliberato/decretato alcun contributo in ordine alla calamità in oggetto” e che “sulla scorta dell'istruttoria compiuta dall'Ente Provinciale competente in materia, all'epoca della calamità in parola, codesta ditta risulta inserita in elenco tra quelle riconosciute ammissibile a contributo per un importo quantificato in € 45.057,96. Relativamente alla predetta istruttoria, non risulta agli atti di questo Settore alcun atto amministrativo di approvazione di eventuali graduatorie degli aventi diritto ad usufruire dei contributi quantificati” (cfr. All. 7 al fascicolo di parte ricorrente).
In risposta a tale comunicazione, il ricorrente ha richiesto, per mezzo del proprio legale, in data
27.4.2018 e 17.3.2019, tramite PEC, il pagamento di quanto asseritamente dovutogli (cfr. All. 8 e 9 al fascicolo di parte ricorrente); entrambe le richieste venivano contestate dalla Controparte_1 con due distinte note del 2.5.2018 e dell'8.4.2019 (cfr. All. 10 e 11 al fascicolo di parte ricorrente).
Perdurando il silenzio dell' e ritenendo di essere titolare di un diritto Controparte_7 soggettivo agli aiuti compensativi, avendo gli stessi fonte direttamente nella normativa nazionale e comunitaria (che ne determina, altresì, il quantum), ha chiesto a codesto Tribunale di Pt_1 condannare, in solido tra loro, la e la al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 87.410,12 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Si è, quindi, costituita in giudizio la , la quale ha eccepito, in via preliminare, il Controparte_1 difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo, sottolineando come, alla luce della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 102 del 2004, il ricorrente sia titolare non già di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo pretensivo, in considerazione del fatto che il provvedimento attributivo del vantaggio economico implica l'esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione regionale, quantomeno sotto il profilo della determinazione dell'“esatta entità (percentuale) del contributo attribuibile alle imprese” (cfr. comparsa di risposta pagg. 4-5).
3 In via gradata, poi, la ha eccepito come il ricorrente sia, in ogni caso, decaduto dal Controparte_1 predetto “diritto”, dovendo essere gli aiuti compensativi, in base alla normativa nazionale e unionale, “introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile
a una calamità naturale e sono versati entro quattro anni da tale data” (cfr. comparsa di risposta pag. 6).
Nel merito, l'Amministrazione convenuta ha dedotto come la pretesa del ricorrente sia del tutto infondata in punto di fatto e di diritto, non essendo sufficiente, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze in questione, la sola stima dei danni per come accertati dall'ente pubblico provinciale, essendo il ristoro condizionato necessariamente all'emanazione di un provvedimento discrezionale di quantificazione del contributo da parte della CP_1
In via subordinata, la ha, in ogni caso, contestato la stessa quantificazione della somma CP_1 richiesta dal ricorrente, in quanto dalla corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione regionale emerge come l'impresa agricola sia stata ammessa nell'elenco dei beneficiari degli aiuti “de quibus” per un importo inferiore pari ad € 45.057,96.
Infine, la ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della , CP_1 Controparte_2 al fine di proporre nei suoi confronti domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” di manleva, sul presupposto che, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, gli interventi ripristinatori dovranno essere finanziati con risorse ministeriali, nonostante, all'epoca dei fatti, in forza della previgente Legge regionale n. 34 del 2002, le funzioni attinenti all'istruzione e alla decisione in ordine alle domande di indennizzo ex D.Lgs. n. 104 del 2002 appartenessero alla CP_2
la quale, tutt'ora, ha la titolarità dei predetti fondi.
[...]
Costituitasi in giudizio, la ha, in via preliminare, eccepito il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo, sulla base, sostanzialmente, delle medesime argomentazioni avanzate dalla . Inoltre, sempre in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva, poiché, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della Legge regionale n. 56 del 2014, vi è stato il ritrasferimento in favore della delle CP_1 competenze in tema di aiuti alle imprese agricole colpite da eventi metereologici qualificati come
“eccezionali”.
Ha dedotto, inoltre, la decadenza del ricorrente dal “diritto” alla corresponsione degli interventi compensativi di cui al D.Lgs. n. 102/2004 per decorrenza dei termini di legge.
Nel merito, ha contestato la stima dei danni subìti dall'impresa agricola in questione, i quali ammonterebbero non già ad € 174.820,24, bensì ad € 45.057,86, chiedendo, in caso di accoglimento della pretesa avanzata dal ricorrente, che gli aiuti siano ridotti in una misura pari ad € 22.528,93.
4 Infine, per il caso di accoglimento della domanda di manleva, ha chiesto che il credito della si intenda compensato dai controcrediti vantati dalla Provincia nei confronti della Controparte_1
aventi un importo pari ad € 9.058.365,93, così come risultante dalla Tabella “A” CP_1 approvata con il verbale redatto in occasione di un incontro istituzionale volto alla ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie connesse all'esercizio delle funzioni provinciali, giusto DPCM del
26.9.2013.
Istruita la causa documentalmente, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata in data 7.11.2025, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le predette note, con le quali si sono integralmente riportate alle conclusioni formulate nei loro precedenti scritti.
Il Giudice ha provveduto a decidere la presente controversia, giusta la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore di quello amministrativo è infondata.
Deve rammentarsi come il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche debba essere attuato in ragione del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata (c.d. “petitum” sostanziale), con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario:
(a) - qualora il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione;
(b) - qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
5 È, viceversa, configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo qualora:
(c) - la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio;
(d) - a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del Cont beneficiario (in tal senso, cfr., per tutte, plen., 29.1.2014, n. 14 e susseguente Parte_3 giurisprudenza amministrativa;
da ultimo, così, v. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 18.7.2025, n. 20023).
Chiaro il criterio di riparto di giurisdizione, almeno nelle ipotesi in cui, come quello in tema di aiuti alle imprese agricole colpite da calamità naturali, il procedimento di sovvenzione pubblica sia strutturato in una fase di concessione (caratterizzata dalla valutazione dei presupposti, in sede originaria o in sede di riesame o di autotutela) e in una susseguente fase di erogazione
(caratterizzata dal mero riscontro di un eventuale inadempimento del soggetto sovvenzionato).
Ciò detto, non si può, tuttavia, prescindere da una breve disamina delle fonti normative rilevanti nel caso di specie.
Il D.Lgs. n. 102/2004 è la legge quadro nazionale in materia di calamità naturali, la quale prevede un insieme organico di interventi per far fronte ai danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione subiti dagli agricoltori in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche o epizoozie.
Le risorse destinate a indennizzare gli agricoltori dei danni derivanti dai summenzionati eventi provengono dal Fondo di solidarietà nazionale (articolo 15), che assegna alle singole regioni gli importi necessari per gli indennizzi. Con il Fondo, istituito nel 1970, è stato costituito un meccanismo automatico che consente di realizzare interventi nel settore agricolo senza dover ricorrere ogni volta ad apposite leggi di spesa.
Il decreto legislativo prevede quattro tipi di interventi:
a) aiuti per il pagamento di premi assicurativi (artt. 2-4);
b) aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche (artt. 5-8);
c) aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie (art. 9);
d) aiuti per le iniziative di difesa attiva e passiva dei consorzi di difesa (art. 11, co. 4).
Nel giudizio “de quo” vengono, ovviamente, in rilievo le sovvenzioni finalizzate ad indennizzare gli esercenti un'attività agricola da calamità naturali ed avversità atmosferiche.
In particolare, assume precipua rilevanza l'art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 102/2004, il quale dispone che “in
6 caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate […]”.
È chiaro – così come evidenziato dalle Sezioni Unite (ordinanza n. 81115 del 29.3.2017), con riferimento ai benefici concessi ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici – come, nel caso di specie, si verta in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri previsti dalla legge, a protezione delle posizioni dei singoli danneggiati da eventi calamitosi, le quali hanno la consistenza di diritti soggettivi (cfr., anche, ex aliis, Sez. Un. n.
2369/2002; n. 15429/2002; n. 6405/2004; n. 21000/2005).
In altri termini, come affermato dalla tetragona giurisprudenza delle Sezioni Unite la giurisdizione del giudice ordinario sussiste con riguardo a tutte quelle controversie in cui si discuta dell'attribuzione di un contributo economico (come nell'odierno giudizio), ovvero della sua quantificazione, ove la sovvenzione sia riconosciuta direttamente dalla legge, la quale demanda alla
P.A. esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge medesima, senza che a quest'ultima sia ascrivibile alcun potere di valutazione comparativa degli interessi pubblici (secondari) e degli interessi privati in relazione all'interesse pubblico primario.
In altre parole, “il riconoscimento del diritto al contributo “in concreto” spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell'amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti” (Sez. Un., Ord., n.
81115 cit.).
Per tali ragioni, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo non merita accoglimento.
2. Eccezione di decadenza dal diritto soggettivo all'erogazione del contributo.
È infondata l'eccezione di decadenza dal beneficio dell'erogazione degli aiuti di cui all'art. 5
D.Lgs. n. 102 del 2004, avanzata dalla e dalla sul Controparte_1 Controparte_2 presupposto dell'asserita violazione dei termini previsti dal comma 4-ter dell'art. 5 cit. e dall'art. 25, co. 4, Reg. UE n. 702/2004, il quale, va ricordato, stabilisce che “[i] regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data”.
Infatti, nel caso di specie, secondo la prospettazione della convenuta e della terza chiamata, CP_1 sarebbero trascorsi oltre tre anni dagli eventi atmosferici “eccezionali” verificatisi tra il 6 e l'8
7 febbraio 2012, senza che sia stato adottato alcun provvedimento di attribuzione degli interventi compensativi in questione.
In via preliminare, giova evidenziare come il ricorrente si sia conformato a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 D.Lgs. n. 102 del 2004, il quale stabilisce che “[l]e domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2”.
Dagli atti di causa emerge come il titolare dell'omonima impresa agricola abbia presentato domanda di accesso agli interventi compensativi in data 13.8.2012 e, quindi, prima del decorso di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del D.M. n. 14669 del 5.7.2012 sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 20.7.2012 (cfr. All. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
A seguito della presentazione della predetta domanda, l'Ufficio deputato al Settore Agricolo della
Provincia di ha incluso l'azienda agricola in esame nell'elenco di quelle ammesse a godere CP_2 dei benefici economici di cui al D.Lgs. n. 102/2004, quantificando le spese per il ripristino delle strutture agricole in complessivi € 174.820,24 (verbale del 24.7.2015 - All. 3 al fascicolo di parte ricorrente).
Deve ritenersi che così agendo la di abbia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_2 CP_2
2966 c.c., impedito il verificarsi della decadenza prevista dall'art. 25, co. 4, Reg. UE n. 702/2004, avendo, una volta accertato il “diritto” del ricorrente a godere dei benefici economici, operato quel riconoscimento che, ove proveniente dal soggetto contro il quale lo stesso deve farsi valere, esclude il maturare degli effetti decadenziali e, ciò nonostante, il provvedimento di attribuzione degli aiuti economici non sia stato ancora adottato. Tale riconoscimento, infatti, così come enunciato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. civ., Sez. I, Sent.,
10.11.2006, n. 24060), “può essere desunto […] da un fatto che, avendo quale presupposto
l'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta”.
3. Eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . Controparte_2
È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla , Controparte_2 essendosi la con Legge n. 56 del 2014, riappropriata delle “funzioni connesse Controparte_1 alla materia “agricoltura, caccia e pesca” e “formazione professionale” svolte dalle Province per effetto della l.r. 34/2002 […]” (art. 2); ritrasferimento che sarebbe avvenuto prima della conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento dei contributi.
8 L'odierno Tribunale deve cogliere l'occasione per ribadire come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consistendo nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione, da parte dell'attore, di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, sia concetto ben diverso (e, quindi, erroneamente sovrapponibile) a quello della titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la quale si configura come un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Pertanto, mentre la legittimazione ad agire e a contraddire si colloca sul piano delle condizioni dell'azione, attenendo alla valida costituzione del rapporto giuridico processuale (al pari dell'interesse e dei c.d. “presupposti processuali”), la titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva e passiva investe il rapporto giuridico sostanziale e impinge il merito della controversia (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Un., Sent., 16.2.2016, n. 2951; Cass. civ., Sez. III, Sent., 27.6.2018, n. 16904; Cass. civ., Sez. VI, Sent., 7.9.2021, n. 24070).
Nel caso in esame, è evidente come la , eccependo il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, abbia, invero, contestato la permanenza del proprio obbligo di corresponsione degli interventi compensativi, il quale, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 14 del 2015, sarebbe venuto meno per effetto del ritrasferimento in capo alla delle funzioni connesse Controparte_1 alle materie dell'agricoltura, della caccia e della pesca. Pertanto, di tale profilo della controversia si argomenterà nel proseguo della sentenza.
4. La prova della pretesa creditoria avanzata dal ricorrente.
La ha eccepito l'infondatezza del credito azionato, non avendo il ricorrente Controparte_1
“prodotto alcun giustificativo di spesa sostenuta per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici” e mancando la “quantificazione del contributo da parte della e dei relativi rendiconti giustificativi dei costi sostenuti dall'impresa, di CP_1 importo pari o anche superiore al finanziamento riconosciuto” (cfr. comparsa di costituzione della
, pag. 6). Controparte_1
A tal riguardo, occorre osservare come tale eccezione non colga nel segno, in quanto non può dirsi conferente il richiamo al concetto di “giustificativo di spesa”, che è una fattura, una ricevuta o uno scontrino che prova l'avvenuto pagamento di un bene o servizio, al fine di tracciare e documentare un acquisto;
si tratta, quindi, di un documento indispensabile per la contabilizzazione e il rimborso delle spese sostenute.
In materia di aiuti alle imprese agricole colpite da calamità naturali viene, viceversa, in rilievo il diverso concetto di “danno” alla produzione lorda vendibile (cfr. art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 102/2004).
9 Nel caso di specie, poi, la quantificazione del danno subito dall'impresa agricola del ricorrente è stata effettuata dagli Uffici del Settore Agricoltura della Provincia di Catanzaro, i quali, accertato un
“danno subito alle strutture […] pari al 99,02 % della produzione lorda vendibile ordinaria”, hanno proposto “per favorire la ripresa dell'attività produttiva, l'intervento di ripristino […] dall'importo accertato in € 174.820,24” (cfr. All. 3 al fascicolo di parte ricorrente).
Infine, occorre sottolineare come gli asseriti giustificativi di spesa non sono necessari ai fini della concessione dei contributi in questione, all'erogazione dei quali la Pubblica Amministrazione è vincolata nell'accertata sussistenza dei presupposti determinati dalla legge.
5. Erronea quantificazione da parte del ricorrente della pretesa creditoria.
La hanno contestato la somma azionata nel presente Parte_4 CP_2 CP_2 giudizio a titolo di contributi ex art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 102 del 2004, la quale sarebbe, in realtà, inferiore all'importo di € 87.410,12, come richiesto da parte attrice.
Tale eccezione è fondata.
A seguito della domanda presentata dal ricorrente finalizzata ad ottenere l'indennizzo per calamità naturali, gli Provincia di hanno terminato l'istruttoria Controparte_9 CP_2 riconoscendo al titolare dell'impresa agricola la somma di € 174.820,24. Ciononostante, dal prospetto allegato alla nota Siar (prot. n. 0319835 del 24.10.2016 - All. 13 al fascicolo di parte ricorrente come integrato dall'all. 11 fasc. ), con la quale la Controparte_1 Controparte_2 ha trasmesso “l'elenco dei beneficiari risultanti dal relativo procedimento istruttorio definito” di cui al D.M. n. 14699 del 5.7.2012, emerge come il ricorrente sia stato ammesso ad usufruire dei contributi in esame, stante la necessità di ripartire gli stessi tra tutti gli aventi diritto, nella minor somma pari ad € 45.057,86. Infatti, è proprio questo l'importo che la ha Controparte_1 comunicato al ricorrente in uno scambio di corrispondenza avvenuto in data 27.2.2028 e 2.5.2018
(cfr. All. 7 e 10 al fascicolo di parte ricorrente).
E poi, in applicazione dell'art. 25, co. 9 del Regolamento CE n. 702/2014, il quale prevede che gli
“[g]li aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50
% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa”, tale somma dev'essere ulteriormente decurtata della metà e, pertanto,
è pari ad € 22.528,93 non essendo stata offerta prova della sussistenza dei detti ulteriori presupposti atti ad escludere la dimidiazione del contributo.
6. Sul diritto soggettivo del ricorrente alla corresponsione dei benefici ex art. 5, co. 3,
10 D.Lgs. n. 102/2004 da parte della . Controparte_1
Ripercorrendo la vicenda per cui è causa è evidente come il soggetto obbligato alla corresponsione, nei confronti del ricorrente, delle provvidenze di cui all'art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 102/2004, sia la
. Controparte_1
Dalla documentazione in atti emerge come l'allora Controparte_3
con D.M. n. 14699 del 5.7.2012, abbia dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità
[...] dell'evento calamitoso per cui è causa stante l'entità e gravità dei danni arrecati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei territori della Provincia di e, CP_2 precisamente, nei Comuni di Bocchigliero, Caloveto, Campana, Cropalati, Longobucco,
, PA, TR, , CA CO e CH (cfr. All. 1 al fascicolo di CP_5 CP_6 parte ricorrente).
Per far fronte a tale evento, il ha, quindi, stanziato i relativi fondi, che ha provveduto a CP_3 trasferire alla , la quale, una volta ricevuti, li ha destinati in favore della Controparte_1 CP_2
che ha ricevuto complessivamente la somma di € 691.992,95 (cfr. decreto dirigenziale
[...]
n. 3441 del 27.3.2014 - All. 12 al fascicolo di parte ricorrente), giusta la L.R. n. 34 del 2002, con la quale si era proceduto al “riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”.
Purtuttavia, nelle more del procedimento diretto all'emanazione del provvedimento attributivo delle sovvenzioni in questione, è entrata in vigore la L.R. n. 14 del 2015, con la quale la CP_1
riassumeva, tra le altre, le funzioni in materia di agricoltura sugli interventi conseguenti a
[...] calamità naturali.
Orbene, è chiaro che, nella fattispecie “de qua”, è la l'ente pubblico titolare del Controparte_1 potere di emanare il provvedimento di concessione dei benefici economici di cui all'art. 5, co. 3,
D.Lgs. n. 102 del 2004, una volta che il relativo procedimento non era stato concluso dalla nel vigore del precedente riparto delle competenze. Infatti, proprio in ragione CP_2 CP_2 di ciò, la Provincia di aveva trasmesso all'Amministrazione regionale una nota contenente CP_2
l'“elenco dei beneficiari risultanti dal relativo procedimento istruttorio definito”, comunicando che
“non [era] stato concluso nessun procedimento di liquidazione poiché le risorse economiche sono state assegnate con notevole ritardo, aggravato questo, dal trasferimento della materia dalle
Province alla Regione in applicazione della Legge n. 56/2014” (cfr. nota prot. Siar n. 0319835 del
24.10.2016 – All. 13 al fascicolo di parte ricorrente).
7. Sulla domanda di manleva proposta dalla nei confronti della Controparte_1
. Controparte_2
Tale domanda è fondata.
11 In via preliminare, va osservato come, all'epoca della presentazione da parte del ricorrente della domanda di accesso ai benefici in esame, le funzioni amministrative in materia di agricoltura (in esse comprese, pertanto, quelle relative agli interventi compensativi di cui all'art. 5, co. 3, D.Lgs. n.
102/2004) spettassero, in forza della L.R. n. 34 del 2002, alla Provincia di CP_2
Ed invero, è incontestato che l'ente pubblico provinciale abbia ricevuto dalla fondi CP_1 ministeriali per un ammontare complessivo pari ad € 691.992,95, i quali erano sin dall'origine specificamente vincolati al soddisfacimento delle pretese creditorie dei titolari di imprese agricole ammessi a fruire dei benefici di cui all'art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 102 del 2004 (cfr. reversale di corresponsione n. 600 del 13.4.2015).
La Provincia, tuttavia, non ha provveduto all'emanazione del provvedimento di attribuzione di tali provvidenze, ritenendo di non essere più competente in materia, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 14 del 2015.
Pertanto, la – ricevuta la diffida ad adempiere comunicata, in data 10.11.2016, dal Controparte_1 ricorrente, anche per conto di altri titolari di imprese agricole ammesse a godere dei benefici economici in questione e venuta a conoscenza della mancata conclusione dei procedimenti volti al riconoscimento dei predetti indennizzi – ha inoltrato alla Provincia di plurime richieste CP_2 volte ad ottenere l'immediata restituzione delle somme precedentemente trasferite, così da sostituirsi all'ente provinciale nel completamento del procedimento diretto alla liquidazione degli interventi compensativi in favore, tra gli altri, dell'odierno ricorrente (cfr. nota prot. n. 355459 del
25.11.2016; nota prot. n. 291072 del 2016; nota prot. n. 60179 del 19.2.2018; nota prot. n. 258642 del 25.7.2018 – All. 7, 8, 9 e 10 al fascicolo della ). Controparte_1
Nonostante tali solleciti, la non ha fornito in giudizio alcuna prova in ordine all'avvenuto CP_2 ritrasferimento delle predette somme, le quali, pertanto, devono ritenersi ancora nella disponibilità dell'ente territoriale.
8. Sull'eccezione di compensazione proposta dalla nei confronti Controparte_2 della . Controparte_1
Tale eccezione è infondata.
Invero, da un lato, la già citata Tabella “A” è rappresentativa, così come affermato dalla stessa
, di una mera ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie tra i due enti pubblici CP_2 territoriali e, dall'altro, dalla citata Tabella emerge come, al momento della presentazione della domanda di accesso ai benefici economici, i fondi ministeriali destinati agli interventi per calamità naturali in agricoltura (pari ad € 1.284.338,00) fossero nella disponibilità della , la quale, CP_2 ciononostante, non ha provveduto ad adottare il relativo provvedimento di concessione nei confronti
12 dell'odierno ricorrente.
9. Conclusioni.
Il Tribunale, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenere riconosciuta la sussistenza, in capo al ricorrente, di un diritto di credito, a titolo di contributi ex art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 102 del
2004, nei confronti della per un ammontare pari ad € 22.528,93, oltre interessi Controparte_1 moratori nella misura legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., a far data dalla domanda giudiziale e sino all'integrale soddisfo.
La domanda del ricorrente volta ad ottenere, altresì, la rivalutazione monetaria non va accolta, in quanto, trattandosi di debito di valuta, il creditore è tenuto a prova – cosa non avvenuta nel caso di specie – il maggior danno subito in conseguenza del ritardato pagamento rispetto a quello già ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20.6.2023, n. 17572; Cass. civ., Sez. II, Sent., 4.6.2018, n. 14289; Cass. civ., Sez. II, Ord.,
30.7.2019, n. 20547).
Deve, inoltre, essere accolta la domanda di manleva formulata dalla nei confronti Controparte_1 della , per quanto è tenuta a corrispondere al ricorrente, poiché, come detto, Controparte_2 non ha utilizzato i fondi, trasmessi a quest'ultima dall'ente regionale, per corrispondere al titolare dell'impresa agricola le provvidenze di cui al comma 3 dell'art. 5 D.Lgs. n. 102/2004.
Le spese di lite vengono liquidate in ossequio al principio di soccombenza nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con riguardo allo scaglione compreso tra € 5.200,01 a 52.000,00, nei valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: condanna la al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 22.528,93, oltre interessi moratori nella misura legale di cui al comma 1 dell'art. 1284
c.c., a far data dalla domanda giudiziale e sino all'integrale soddisfo;
accoglie la domanda di manleva formulata dalla e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
a tenere indenne la da quanto essa è tenuta a corrispondere Controparte_2 Controparte_1 in favore della per un ammontare complessivo pari ad € 22.528,93, oltre Controparte_2 interessi moratori nella misura legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., a far data dalla domanda giudiziale e sino all'integrale soddisfo;
condanna la , in solido con la , alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_2
13 delle spese di lite per un ammontare pari ad € 5.077,00, oltre spese Parte_1 forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. condanna la alla rifusione in favore la delle spese di lite per Controparte_2 Controparte_1 un ammontare pari ad € 5.077,00, oltre spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catanzaro, 10.11.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del in tirocinio mirato CP_10 civile, dott. . Persona_1
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