TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 203
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Sentenza 24 aprile 2026

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  • Accolto
    Omesso computo dei sei scatti stipendiali

    Il Collegio ritiene che il beneficio spetti a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, in linea con la giurisprudenza consolidata. Viene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'INPS, poiché il ricorso è diretto all'accertamento di un diritto e non al silenzio-inadempimento. Si evidenzia che l'art. 11 della Legge n.231 del 1990 è stato abrogato e che il superamento del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha carattere perentorio.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS non è condivisa, poiché risulta che entrambi i ricorrenti hanno presentato istanza interruttiva nel 2021.

  • Accolto
    Pagamento somme dovute

    In accoglimento del ricorso, l'INPS è condannato al pagamento delle somme richieste, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT, calcolati separatamente sull'importo nominale del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 203
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 203
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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