Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2022, proposto da RN EL e AN MA, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Gabriella D’Angelo e dall’Avv. Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuela Capannolo e dall’Avv. Roberta Del Sordo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento del diritto
dei ricorrenti alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita (TFS) con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387 del 1987 e 1911, comma III, d. lgs. 15 marzo 2010 n.66
e per la condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza sociale al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex art. 6 bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa ER TA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 5 ottobre 2022 e depositato il 31 ottobre 2022, i ricorrenti, ex agenti della Polizia penitenziaria collocati a riposo a domanda compiuti i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, chiedevano accertarsi il loro diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, denunciando l’omesso computo, in loro pregiudizio, dei sei scatti del 2,50% sull’ultimo stipendio, ex art.6 bis del D.L. n. 387 del 1987 (conv. in Legge n.472 del 1987), con condanna dell’INPS al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione; a sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano la violazione della normativa di settore per come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa ormai consolidata in materia.
2. - L’INPS si costituiva in giudizio (11 marzo 2023), deducendo in rito l’inammissibilità del ricorso diretto all’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, e nel merito, comunque, l’infondatezza del gravame.
3. – In vista dell’udienza di merito, i ricorrenti depositavano documenti (2 marzo 2026) e memoria (10 marzo 2026).
3.- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 aprile 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. – Viene all’esame del Collegio la domanda volta all’accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione, ai fini del trattamento di fine servizio, dei sei scatti del 2,50% sull’ultimo stipendio, ex art.6 bis del D.L. n. 387 del 1987 (conv. in Legge n.472 del 1987), per come in narrativa delineata.
4.1. - In tali termini sinteticamente delineato il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi anzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’I.N.P.S. nella propria memoria di costituzione, posto che, “nel caso di specie, non si tratta di ricorso sul silenzio-inadempimento, bensì di gravame diretto all’accertamento di un diritto, nell’ambito della giurisdizione esclusiva riservata al Giudice amministrativo in materia di rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ex art.133, comma 1, lett. i) c.p.a.” (T.A.R. Abruzzo, SC, I sez. n. 135 del 23 aprile 2024).
4.2. – Quanto al merito, il “Collegio non ravvisa validi motivi per discostarsi dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha aderito alla tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo Cons. di Stato, sez. II, 30.11.2023 n. 10353 e n. 10006 del 2023; cfr. anche Cons. di Stato, sentt. 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990). Ed invero, "in tema di riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di Polizia, quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, la nozione di Forze di Polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 - di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato - all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia (oggi Polizia Penitenziaria) e al Corpo Forestale dello Stato, che, del resto, compongono le Forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121" (cfr. Cons. di Stato, sez. II, 30.11.2023 n. 10353; sez. II, 20.03.2023 n. 2988; sez. II, 23.03.2023 n. 2985; C.G.A.R.S. 29.12.2022 n. 1131)” (così di recente, T.A.R. Napoli, Sez. VII, Sent., (data ud. 11/12/2025) 05/03/2026, n. 1544 e T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sentenza, 05/03/2026, n. 1543; T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, Sentenza, 02/02/2026, n. 1947).
Ai ricorrenti va quindi riconosciuto il trattamento di fine servizio maggiorato dei sei scatti del 2,50% sull’ultimo stipendio (cfr. in generale Cons. Stato, II, n.2831 del 2023, n.2762 del 2023, III, n.1231 del 2019). Non ostano a tale esito i rilievi dell’I.N.P.S., posto che: “l’art.11 della Legge n.231 del 1990, che precludeva il beneficio per i pensionati a domanda, risulta abrogato, ex art.2268, comma 1, n.872 del D. Lgs. n.66 del 2010; il richiamo in senso ostativo all’art.4 del D. Lgs. n.165 del 1997 appare inconferente, riguardando l’articolo il trattamento pensionistico e non di fine rapporto; […] il superamento del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza [evocato dall’Istituto resistente con rinvio alla documentazione in atti], di cui all’art.6 bis comma 2 del D.L. n.387 del 1987 (conv. in Legge n.472 del 1987), non va qualificato come perentorio a effetto decadenziale, ma come semplice onere procedimentale (cfr., diffusamente su dette questioni e in via riepilogativa TAR Lazio, V, n.5114 del 2024)” (T.A.R. Abruzzo, SC, I sez. n. 135 del 23 aprile 2024).
Neanche condivisibile l’eccezione di prescrizione proposta dall’IN (peraltro generalmente), tenuto conto che, a quanto consta in atti entrambi i ricorrenti hanno provveduto a presentare istanza interruttiva nel 2021 (vd. all.2 e 4 al ricorso).
4.3. - Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle somme richieste, maggiorate degli interessi computati al saggio legale e della rivalutazione monetaria, secondo il relativo indice ISTAT, dalla scadenza al soddisfo, calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, ex art.16, comma 6 della Legge n.412 del 1992, richiamato dall’art.22, comma 36 della Legge n.724 del 1994 (cfr. in ultimo, tra le altre, Corte Cass., Sez. Lav., ord. n.19978 del 2020, n.13624 del 2020).
4.4.- Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta il diritto dei ricorrenti indicato in motivazione e condanna l’INPS al conseguente pagamento.
Condanna L’INPS resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
RI AR CA, Presidente
ER TA AM, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ER TA AM | RI AR CA |
IL SEGRETARIO