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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 30 gennaio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2226/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pace ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Vescovado
n. 34, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(già CP_1 Controparte_2
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 con sede legale in Putignano, alla via S. Francesco d'Assisi n. 12;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 21.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato assunto, in data
1 13.12.1990, con contratto a tempo indeterminato (CCNL Autoferrotranvieri che si allega in atti), presso la Controparte_3
(società che esercita attività di trasporto), con la qualifica di autista
[...]
(operatore di esercizio matricola n.1015), svolgendo le relative mansioni sino al
27.04.2023, data di cessazione del servizio;
che, nella determinazione della retribuzione utile maturata ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, parte datoriale non aveva incluso e conteggiato tutte le indennità previste durante il rapporto di lavoro in maniera continuativa e non occasionale, secondo quanto previsto dall'art. 2120 c.c. e meglio precisato nella relazione tecnica allegata agli atti;
che, in base al CCNL di riferimento, i compensi per lavoro straordinario e tutti gli altri compensi, premi ed indennità suddetti venivano corrisposti al ricorrente dalla data della loro istituzione per l'intera durata del rapporto di lavoro, in maniera costante e con carattere di continuità; che la società datoriale, nel determinare ed accantonare il T.F.R. escludeva, dalla base del calcolo della
Indennità di Buonuscita maturata dalla data di assunzione 13.12.1990 e del
T.F.R. vero e proprio maturato per il periodo successivo al 13.12.1990, le indennità, compensi e premi suindicati;
che, con la cessazione del servizio, la società convenuta corrispondeva un T.F.R. inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto, per avere escluso, sia dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita maturata dal 13.12.1990 che dal T.F.R. maturato per il periodo successivo al 13.12.1990, tutta una serie di compensi, premi, indennità ed altro, fissi e continuativi pure percepiti, con periodicità costante ed a titolo non occasionale, durante tutto il rapporto di lavoro;
che, in particolare, la società corrispondeva, a titolo di T.F.R., l'importo lordo di Euro 43.318,61, in luogo di quello effettivamente spettante e pari all'importo lordo di euro 77.487,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che, per l'effetto, il ricorrente risultava creditore della somma di euro 34.168,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrispondente alla differenza fra quanto effettivamente spettante all'atto della cessazione del servizio a titolo di T.F.R. e quanto effettivamente percepito per lo stesso titolo, oltre accessori di legge.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato della parte resistente, adiva il
Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutte
2 le sopra estese motivazioni, ad ottenere il ricalcolo e la rideterminazione dell'Indennità di Buonuscita e del T.F.R. maturato in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Controparte_3
, in persona del Legale Rapp.te p.t., mediante inclusione nella
[...]
retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo i seguenti compensi ed indennità: a) lavoro straordinario;
b) indennità di presenza;
c) indennità agente unico;
d) maggiorazione lavoro notturno;
e) lavoro straordinario diurno;
f) lavoro festivo;
g) ferie e riposi non goduti;
h) indennità domenicale;
i) indennità fuori nastro;
l) indennità di mensa nazionale;
m) indennità di mensa regionale;
n) indennità di turno;
o) indennità di trasferte;
p) indennità servizio urbano;
q) indennità di produttività; r) indennità Acc. Reg. 11/12/07 ed ogni altra voce retributiva avente carattere di non occasionalità nel periodo di lavoro compreso fra il 13/12/1990 ed il 27/04/2023, data di cessazione del rapporto di lavoro, oltre all'1,5% in misura fissa ed al 75% dell'aumento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT, calcolati annualmente sul mese di dicembre dell'anno precedente;
per l'effetto, condannare la , in persona del Suo Controparte_3
Legale Rapp.te p.t., al pagamento in favore del Sig. , della Parte_1
somma di Euro 34.168,82 (diconsi trentaquattromilacentosessantotto/82) a titolo di differenze retributive dovute per le causali di cui innanzi e calcolate alla stregua dei prospetti e conteggi allegati al presente ricorso e/o alla somma maggiore o minore che risulterà dovuta per i suddetti titoli, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, da determinarsi secondo criteri e modalità di legge;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva (già CP_1 CP_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 gennaio
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice,
3 all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Il ricorso merita accoglimento.
La parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto ad ottenere il ricalcolo e la rideterminazione dell'Indennità di Buonuscita e del T.F.R. maturato in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società convenuta, mediante l'inclusione nella retribuzione di riferimento di ogni indennità prevista durante il rapporto di lavoro in maniera continuativa e non occasionale, come da relazione tecnica allegata, con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di euro 34.168,82 a titolo di differenze retributive.
Come statuito dalla giurisprudenza di merito, alla quale si ritiene di dare continuità, e, in particolare, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 410/2021 del 13.05.2021, est. dott.ssa Rosa Maria Verrastro, passata in giudicato e pronunciata al riguardo, che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “… In diritto, l'art. 2120 c.c. prevede che il TFR vada calcolato avendo quale base annuale di calcolo, tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di eventuali rimborsi spese, ferma restante la disciplina del CCNL.
L'istituto del TFR, istituito dal 1982 ha avuto una graduale applicazione sia al lavoro privato che, dal 2000, al lavoro pubblico.
La norma di riferimento accoglie una nozione onnicomprensiva della retribuzione da porre a base di calcolo, con la conseguenza che solo compensi che abbiano carattere di occasionalità vanno esclusi dal calcolo, e, tra essi i rimborsi spese.
Sono, cioè, ricompresi nel TFR, accanto agli elementi fissi della retribuzione, anche quagli emolumenti, di carattere variabile, e non definitivo, purché correlati alla prestazione lavorativa. (cfr. Cass. n. 1174/1986)
4 Si è peraltro sostenuto che eventuali deroghe al principio di onnicomprensività del TFR possano essere introdotte solo dalle contrattazioni successive alla riforma, attuata con L.297/1982. (cfr. Cass. n. 2623/2010) …”
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass.
n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta, rimasta contumace, non ha puntualmente contestato i conteggi e la prova documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la società (già CP_1
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore del sig.
, a titolo di differenza sul TFR già corrisposto, dell'importo Parte_1 di € 34.168,82, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 21.07.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società Controparte_1
(già , in CP_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. , a titolo di differenza sul TFR già Parte_1
corrisposto, dell'importo di € 34.168,82, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
2. condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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