TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 709/2024 tra
(C.F. ), con sede legale in Ceriale (SV), via Aurelia n. 129/3, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica sig. (C.F. con l'Avv. Parte_2 C.F._1
Pier Franco Soleti che la rappresenta e difende per mandato in atti
- attrice opponente
con sede legale in Cairo Montenotte (SV), Controparte_1
Località Carnovale n. 4 (C.F. ) in persona del legale rappresentante in carica, con P.IVA_2 l'Avv. Paolo Brin che la rappresenta e difende per mandato in atti
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fornitura
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare:
- nel merito, dichiarare la pretesa creditoria di cui al ricorso esitato nel Decreto ingiuntivo n.
77/2024 del Tribunale civile di Savona, Giudice Dott. Luigi Acquarone, depositato il 02.02.2024, emesso nel procedimento monitorio r.g.n. 171/2024, notificato tramite p.e.c. il 05.02.2024, infondata per i motivi esposti nell'atto introduttivo e/o per quelli in diritto meglio visti ed emersi in istruttoria, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di effetto il medesimo Decreto ingiuntivo n. 77/2024 del Tribunale di Savona o, in via subordinata, dichiarare non dovuto per l'intero l'importo di cui alla fattura n. 45/2022 di Euro 7560,00 e ricalcolare gli importi che fossero ritenuti eventualmente dovuti della fattura n. 124/2022 di Euro 3.416,00 riducendoli corrispondentemente sulla scorta delle forniture effettivamente e correttamente eseguite, e/o dichiarare non dovuta la rifusione delle spese legali stragiudiziali per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione, oppure in via ulteriormente subordinata ricalcolare gli importi, che fossero ritenuti dovuti, di cui alle fatture n. 45/2022 di Euro 7560,00 e n. 124/2022 di Euro 3.416,00, riducendoli corrispondentemente sulla scorta delle forniture effettivamente e correttamente eseguite, e/o dichiarare non dovuta la rifusione delle spese legali stragiudiziali per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione;
- in via riconvenzionale, accertati i vizi, i ritardi e le omissioni della convenuta opposta
[...] nell'esecuzione dei lavori di fornitura e posa di infissi e serramenti nelle Controparte_1
n. 2 unità abitative site in Ceriale (SV) via Indipendenza n. 84, rispettivamente piano primo e piano secondo e terzo e/o nell'immobile commerciale ubicato in Ceriale (SV), via Indipendenza n. 86 e
1 ingresso in Lungomare Armando Diaz n. 19, e per l'effetto condannare la stessa convenuta al risarcimento dei danni cagionati all'attrice opponente pari a Euro 2.000,00 oltre Parte_1 interessi di mora e rivalutazione monetaria come per legge e/o al diverso importo anche maggiore accertato in corso di istruttoria o ritenuto equitativamente di giustizia;
- in ogni caso, con il favore integrale delle spese del giudizio di tutte le fasi, unitamente agli onorari di causa, rimborso forfettario e relativi accessori di legge, e con richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., in ragione della colpa grave ravvisabile nell'azione monitoria per le ragioni espresse nell'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio
Controparte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse, così giudicare:
1. Accertare e dichiarare che ha eseguito a favore della Controparte_1 le forniture di cui alle fatture n. 45 del 27.04.2022 e 124 del 5.12.2022. Parte_1
2. Accertare e dichiarare che ha accettato incondizionatamente la fornitura e/o è Parte_1 decaduta dalla denunzia dei vizi
3. Per l'effetto, anche in parziale accoglimento delle domande di accertamento svolte ai punti che precedono: respingere l'opposizione e le domande proposte da e confermare in Parte_1 Part ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, condannare al Parte_1 pagamento della somma emergente in corso di causa oltre interessi moratori determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs n. 231/2002 o ex art 1284 Cod. Civ. e rivalutazione monetaria decorrenti dal dovuto al saldo effettivo, compensando giudizialmente eventuali reciproche ragioni di credito.
4. con vittoria di spese, ivi comprese quelle liquidate ex art 96, comma III° Cod. Proc. Civ., quelle di assistenza stragiudiziale ex art 6 D. Lgs 231/2002, oltre oneri di assistenza legale, rimborso forfettario, IVA e CPA di legge sugli imponibili”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto Parte_3 ingiuntivo nei confronti dell'impresa per il mancato pagamento di due fatture relative Parte_1 alla fornitura e posa in opera di n. 2 portoni blindati nonché degli infissi e dei serramenti interni ed esterni di due immobili di civile abitazione siti in Ceriale, Via Indipendenza n. 84 (piano primo, secondo e terzo), nonché alcuni serramenti interni ed esterni per l'immobile commerciale sito all'adiacente civico n. 86 della Via Indipendenza (fatture n. 45 del 27.04.2022 di €. 12.810,00 e n. 124 del 05.12.2022 di €. 3.416,00). Nello stesso ricorso chiedeva altresì il pagamento delle spese legali stragiudiziali relative alla procedura di negoziazione assistita per Euro 2.220,78, il tutto per l'importo complessivo di € 18.446,78.
Con la presente opposizione eccepisce preliminarmente che “per costante Parte_1 giurisprudenza, le spese legali stragiudiziali non sono rimborsabili, in quanto “intrinsecamente diverse rispetto alle spese legali vere e proprie”, potendo essere rifuse solo se “utili e indispensabili” (Cass.. sez. III, n. 15732/2022), mentre nel caso in esame la procedura di negoziazione assistita è stata attivata da senza che fosse obbligatoria, essendo noto che, a CP_2 norma dell'art. 3 comma 2 D.L. n. 132/2014 (conv. con L. n. 162/2014) tale procedura non è da instaurarsi “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”. Inoltre, come si evince dalla
“nota spese fase stragiudiziale” (Doc. n. 25 di controparte in atti), oltre ad fatto riferimento a uno
2 scaglione errato (5.201 – 26.000, anziché Euro 1.101 – 5.200), non ha scomputato la ritenuta d'acconto”.
Nel merito lamentava errori di fatturazione oltre alla sussistenza di vizi e/o difetti nelle forniture ricevute.
Si costituiva rilevando in primo luogo come “Tutto il materiale è stato consegnato e CP_1 posato in opera tra il 27.12.2021 ed il 4.4.2022 (all. 6) ... In data 4.4.2022 NC ha espressamente Cont accettato senza alcuna riserva la fornitura (all. 7) ... mai alcuna denunzia di vizi pervenne a : in particolar modo nessuno lamentò la presenza di danneggiamenti e/o graffiature (che del resto a distanza di oltre 2 anni dalla fornitura non vengono neppure descritti o rappresentati graficamente) Cont né venne richiesto da di registrare le serrature e/o la chiusura di infissi e serramenti” (cfr. comparsa conclusionale).
Quanto all'asserito ritardo nella prestazione la convenuta replicava che “Non era previsto alcun termine di consegna del materiale né, tanto meno, nel corso della esecuzione delle prestazioni NC o chi per lei ha mai lamentato alcunché in merito alle modalità ed ai tempi di consegna del materiale” (cfr. comparsa di risposta pag. 7).
*****
B. Dagli atti di causa emerge che in data 22.10.2021 la società l. Controparte_4 commissionava alla ditta la fornitura e la posa in opera di n. Parte_3
2 portoni blindati nonché degli infissi e dei serramenti interni ed esterni in relazione a due immobili di civile abitazione siti in Ceriale, Via Indipendenza n. 84 (piano primo, secondo e terzo), nonché per l'immobile commerciale sito all'adiacente civico n. 86 della medesima Via Indipendenza.
Il tutto per il prezzo complessivo di € 20.000,00 oltre IVA 22%, di cui€ 10.000,00 oltre iva da scomputarsi in ragione del meccanismo del c.d. “sconto in fattura” (doc. 2 della convenuta opposta)1.
Il prezzo residuo (€ 12.200,00 iva compresa) avrebbe dovuto essere pagato in tre tranches: il 50% al momento stesso dell'ordine; il 40% al momento della consegna della merce;
il saldo alla conclusione dei lavori.
Con successivi accordi verbali – la cui sussistenza è pacifica tra le odierne parti – le contraenti convenivano che il prezzo sarebbe stato pagato dalla società – collegata alla - Parte_1 CP_4 nei confronti della quale sarebbero state emesse le relative fatture.
In data 5.3.2022 (doc. 9 della convenuta) interveniva un secondo accordo – questa volta siglato per accettazione dalla - per la fornitura di ulteriori beni per l'importo complessivo di € Parte_1
3.240,00 oltre IVA 22% (pari ad € 3.952,80 iva compresa).
A seguito dell'avvenuta consegna della merce l'importo totale dovuto dalla – al netto Parte_1 dello sconto in fattura - ammonta ad € 16.152,80 IVA compresa.
A fronte di ciò la fornitrice – stando a quanto essa stessa riferisce – riceveva i seguenti acconti: €. 7.200,00 IVA compresa in data 15.12.2021; €. 7.560,00 IVA compresa in data 12.05.2022; €.
3 5.000,00 IVA compresa in data 22.12.2022 mediante cessione di credito fiscale (cfr. comparsa di costituzione pag. 8-9): la stessa creditrice, pertanto, ammette di avere ricevuto pagamenti imputabili alla controparte per € 14.760,00 IVA compresa (non considerando la somma di € 5000,00 percepita tramite il meccanismo fiscale sopra richiamato).
Ne consegue che il credito residuo della ditta fornitrice ammonta ad € 1.392,80 IVA compresa
.
Fermo quanto esposto, la tesi dell'opponente circa la presenza di vizi e difetti nella merce consegnata non può essere esaminata in quanto inammissibile;
non risulta infatti che l'esponente abbia proposto la relativa doglianza nel termine decadenziale di legge (l'eccezione sollevata in tal senso dalla convenuta opposta non è stata tempestivamente contestata dall'attrice, la quale non ha provveduto al deposito della prima memoria ex art. 171 ter cpc).
Quanto all'asserito ritardo nelle consegne deve rilevarsi come i preventivi in atti non prevedessero alcun termine specifico (cfr. doc. 2 e 9 della convenuta: “data consegna: da convenirsi”).
La domanda riconvenzionale va pertanto respinta.
Le spese di lite sono interamente compensate stante la reciproca soccombenza. La compensazione riguarda anche la fase della negoziazione assistita, con conseguente necessità di espungere anche detto importo dalla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 709/2024 così decide:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 77/2024.
2. Condanna (C.F. ) a pagare in favore di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. per le causali di cui in motivazione la somma Controparte_1 P.IVA_2 complessiva € 1.392,80 IVA compresa oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Respinge la domanda riconvenzionale di Parte_1
4. Spese di lite compensate.
Savona, 22.4.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo sconto in fattura è un'opzione prevista dall'art. 121, comma 1, del D.L. 34/2020 che consente a un fornitore di scontare direttamente sulla fattura, per interventi agevolati, l'importo dovuto, acquisendo il diritto a una detrazione in percentuale variabile da spalmare nel tempo in ragione della normativa fiscale applicabile.