TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 228
TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e eccesso di potere per illegittima misurazione della fascia di rispetto

    Il Tribunale ha ritenuto che l'area cortilizia sia parte integrante del sito sensibile (asilo nido) e che la misurazione della fascia di rispetto debba avvenire anche da essa, in quanto luogo di svolgimento di attività a favore dei bambini. Pertanto, l'installazione dell'impianto risulta illegittima in quanto troppo vicina al sito sensibile.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e eccesso di potere per illegittimità del Regolamento comunale e del PUG

    Il Tribunale ha affermato che Regioni e Comuni possono individuare criteri localizzativi, purché non compromettano l'obiettivo di copertura del territorio. Nel caso specifico, il divieto non è generalizzato, riguarda siti specifici e non pregiudica la copertura del servizio, come dimostrato dalla presenza di altre stazioni radio base nelle vicinanze e dalla piena assicurazione dell'accesso al servizio.

  • Rigettato
    Violazione normativa e eccesso di potere per carenze documentali

    Il Tribunale ha ritenuto che l'eventuale incompletezza documentale, pur rilevata, non costituisca il motivo specifico di diniego dell'autorizzazione. Inoltre, il diniego è plurimotivato e il motivo relativo all'installazione in area vietata è sufficiente a sorreggere la determinazione sfavorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 228
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 228
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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