Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01300/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2024, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Gardini, in Bologna, via Grimaldi n. 6;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trentini e Antonio Carastro, con domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura civica, in Bologna, piazza Maggiore n. 6;
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia Emilia Romagna – ARPAE, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Comune di Bologna prot. n. 617104 del 16 settembre 2024 recante “Diniego all''istanza per la realizzazione di impianto per telefonia mobile in via Oreste Regnoli COD BO40138_011 Zanolini – presentata da IA Italia Spa”;
- del parere del Comune di Bologna - Settore Servizi per l’Edilizia, prot. n. 613262 del 13 settembre 2024;
- del provvedimento del Comune di Bologna prot. n. 457563 dell’8 luglio 2024;
- del parere del Comune di Bologna - Settore Servizi per l’Edilizia, prot. n. 396143 dell’11 giugno 2024;
- ove occorrer possa, del “Regolamento per l’'installazione e l’'esercizio di impianti di telefonia mobile” (“Regolamento Impianti”) del Comune di Bologna;
- ove occorrer possa, del P.U.G del Comune di Bologna e delle schede dei vincoli allegate al medesimo P.U.G.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa ND CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
La società IA S.p.A. presentava al Comune di Bologna istanza per la realizzazione di impianto per telefonia mobile in via Oreste Regnoli.
Il procedimento aveva esito sfavorevole.
Il provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria e di diniego di rilascio di autorizzazione ex articolo 44, comma 2, D.Lgs. n. 259/2003 e contestuale permesso di costruire una stazione radio base (SRB) si fondava sul fatto che l’area di intervento prescelta ricadeva nella fascia di rispetto di 50 m. dai siti sensibili, nella quale, a mente del Regolamento comunale impianti in combinazione con il PUG, era vietata l’installazione di tali impianti.
Nello specifico, il sito sensibile era rappresentato dal nido di infanzia comunale di via Alvise Zaccherini: i 50 m. erano stati calcolati dal confine della relativa area cortilizia.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società IA S.p.A. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, il provvedimento comunale di diniego e gli atti presupposti, ivi compresi il “Regolamento per l’installazione e l’esercizio di impianti di telefonia mobile” e il PUG con le relative Schede vincoli, come meglio precisato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna per resistere al ricorso avversario e chiederne il rigetto siccome infondato.
Non si è invece costituita in giudizio ARPAE, a cui pure il ricorso era stato notificato.
La domanda cautelare è stata respinta sia in primo, che in secondo grado.
La causa è stata quindi chiamata alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 e al termine trattenuta in decisione, anche sulla scorta delle memorie difensive da ultimo depositate dalle parti.
DIRITTO
1. Sono sottoposti al vaglio di legittimità di questo Giudice amministrativo gli atti con i quali il Comune di Bologna ha respinto l’istanza della società IA S.p.A. a essere autorizzata a installare una stazione radio base (SRB), perché il sito prescelto si trova a meno di 50 m. da un immobile adibito ad asilo nido, considerato in base al Regolamento comunale impianti (articolo 2) quale area sensibile, in conformità a quanto dispone la L.R. Emilia Romagna n. 30/2000.
2.1. Il primo motivo di ricorso è intitolato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, degli artt. 43 e ss. D.Lgs. 259/2003 e degli artt. 4 e 8 della Legge n. 36/2001. Violazione e falsa applicazione del Regolamento impianti del Comune di Bologna e del PUG del medesimo Comune. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza ”.
Assume la società ricorrente che l’impianto di cui si discute si ponga al di fuori della fascia di rispetto perimetrata dalle tavole grafiche del PUG, esattamente 3 m. al di fuori di essa e a 72 m. dall’edificio dell’asilo nido. Di talché sarebbe illegittima la pretesa del Comune di calcolare i 50 m. di larghezza della fascia di rispetto non dall’edificio dell’asilo nido, bensì dal confine dell’area cortilizia, posto che le esigenze di tutela si pongono rispetto al solo edificio dell’asilo nido, e che comunque ciò contrasta con il PUG.
La giurisprudenza, del resto, sempre secondo la deducente, sarebbe pacifica nell’escludere che le pertinenze rilevino ai fini della determinazione della fascia di rispetto.
Peraltro, laddove la determinazione del Comune, di ricomprendere cioè nel sito sensibile anche le aree pertinenziali, si fondasse sul Regolamento comunale impianti, allora, a dire di IA S.p.A., a essere illegittimo sarebbe lo stesso atto normativo per gli effetti limitanti che determina rispetto a queste che sono opere di urbanizzazione primaria.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, degli artt. 43 e ss. D.Lgs. 259/2003 e degli artt. 4 e 8 della Legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza ”.
Ritiene la ricorrente che il divieto stabilito dal Regolamento comunale Impianti e dal PUG di installare impianti di telefonia mobile entro una determinata fascia di rispetto da siti sensibili sia illegittimo, in quanto esorbitante dai limiti posti dalla L. n. 30/2000. Si tratterebbe infatti di una limitazione alla localizzazione che potrebbe comportare la mancata copertura di intere aree, e come tale non consentita.
Il che nel caso di specie sarebbe tanto più irragionevole, considerato che ARPAE, chiamata a pronunciarsi sul progetto presentato dalla ricorrente, aveva escluso rischi per la salute, anche con riferimento a eventuali siti sensibili.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è epigrafato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 2, 3 e 7 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 3, comma 2 e 44 ss. del D.Lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, buon andamento, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza ”.
La società ricorrente contesta le carenze documentali della domanda rilevate dal Comune nell’atto conclusivo. Segnatamente, era stata rilevata (i) la mancanza dei Moduli 1 e 2 della modulistica unificata regionale, (ii) la mancanza dei titoli edilizi legittimanti alcuni manufatti presenti nell’area ove dovrebbe essere installata la SRB.
Sostiene la deducente che l’integrazione documentale pretesa dall’Amministrazione comunale costituisca un aggravio procedimentale non previsto per l’autorizzazione delle SRB dalla normativa nazionale, tanto più illegittimo in una materia in cui è prevista la massima semplificazione procedimentale.
3.1.1. Come anticipato nella parte in fatto, questa Sezione già in sede cautelare, sia pure allora all’esito di una delibazione necessariamente sommaria, aveva rilevato l’infondatezza del ricorso, osservando in punto di fumus che (i) l’area cortiliva dell’asilo nido, in quanto per sua natura anch’essa destinata allo svolgimento dei servizi a favore della prima infanzia, è parte dell’unitario sito sensibile rispetto al quale va calcolata la fascia di rispetto, (ii) la fascia di rispetto non pare integrare un divieto generalizzato di installazione di SRB sul territorio comunale, come tale illegittimo, dal momento che essa incide su una percentuale piuttosto limitata di esso.
3.1.2. La decisione cautelare è stata confermata dal Giudice d’appello, con la seguente motivazione: «- il regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile, vigente al momento dell’adozione del provvedimento, fa riferimento anche alle aree pertinenziali ai siti sensibili; - in ogni caso, secondo il predetto regolamento, è ricettore sensibile l’“area” (e non solo l’“edificio”) adibita ad asilo nido ed il cortile di pertinenza dell’asilo è di regola un’area suscettibile di essere impiegata per la prestazione del servizio in favore dei minori; - l’eventuale discrasia tra il dato testuale ed il dato grafico del piano va risolta alla luce della funzione del divieto previsto e cioè la tutela dell’interesse sensibile; - non emergono allo stato elementi qualificati per ritenere che la tutela dei siti sensibili prevista dal Comune appellato integri, in concreto e nel caso specifico, un divieto generalizzato di installazione degli impianti».
3.2. Il Collegio, all’esito degli approfondimenti meritali, non rileva ragioni per discostarsi dalle suesposte conclusioni della fase cautelare.
4.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Il progetto presentato dalla ricorrente legittimamente non è stato autorizzato dal Comune perché prevede l’installazione dell’infrastruttura a meno di 50 m. da un sito sensibile, rappresentato nel caso di specie da un asilo nido.
4.2.1. Contrariamente a quanto sostiene IA S.p.A. la distanza non va misurata dall’edificio adibito ad asilo nido, bensì – come correttamente fatto dall’Amministrazione – dalla relativa area cortilizia: e dall’area cortilizia la SRB, così come progettata, verrebbe insediata a meno di 50 m..
Il cortile è, infatti, parte integrante dell’asilo; in esso vengono svolte le attività di cura, di gioco e di assistenza nella crescita dei bambini, non diversamente da quanto avviene all’interno dei locali dell’edificio scolastico. Sicché è irragionevole ritenere che le esigenze di tutela che giustificano l’imposizione della fascia di rispetto sussistano soltanto quando i bambini sono accuditi all’interno dell’edificio e non anche quando svolgono le loro attività all’esterno.
Avuto riguardo alla destinazione d’uso, l’area cortilizia non ha natura accessoria, ma è anch’essa bene principale: è anch’essa asilo nido. Pertanto, la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente non pare applicabile nel caso di specie.
4.2.2. In ogni caso quel che è dirimente è la formulazione del divieto approvata dal Comune.
Il PUG stabilisce, infatti, che il divieto di localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile in fascia di rispetto è posto a tutela di aree, e non di edifici, sensibili, e l’area sensibile comprende all’evidenza, oltre all’edificio, anche lo spazio cortilizio esterno debitamente recintato.
4.3.1. La rilevata discrasia con le planimetrie (in forza delle quali l’area di intervento scelta dalla ricorrente parrebbe porsi all’esterno della fascia di rispetto) va risolta per l’appunto dando prevalenza alla previsione testuale rispetto al dato grafico.
4.3.2. È del resto smentito l’assunto della società IA S.p.A. per cui non vi sarebbe alcuna discrasia, essendovi soltanto la previsione limitativa all’interno delle planimetrie del PUG.
Così non è, perché è parte del PUG anche la tavola dei vincoli, la quale per l’appunto riporta la previsione sopra ricordata sui divieti di localizzazione delle SRB.
4.4. In conclusione, in base alle norme regolamentari approvate dal Comune di Bologna il sito individuato da IA S.p.A. è un sito nel quale opera il divieto di installazione dell’infrastruttura di cui si discute.
5.1.2. È parimenti infondato il secondo motivo di impugnazione.
Benché gli impianti di telefonia mobile sia equiparati ex lege alle opere di urbanizzazione primaria e come tali siano tendenzialmente compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, comunque permane un potere autorizzatorio in capo all’Amministrazione e la loro installazione non è liberalizzata, ma pur sempre soggetta al controllo dell’Autorità.
In particolare, Regioni e Comuni possono – nell’ambito delle rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto), a condizione tuttavia di non compromettere l’obiettivo di interesse pubblico della copertura del territorio e dell’efficiente distribuzione del servizio di comunicazione.
5.2.2. Infatti, per giurisprudenza costante «i divieti di localizzazione devono ritenersi illegittimi nella misura in cui vadano a pregiudicare la copertura del territorio nazionale, incidendo sull’esigenza di garantire la completa realizzazione della rete di infrastrutture per le telecomunicazioni. Siffatti divieti, di contro, non possono ritenersi incompatibili con la normativa settoriale, se non influiscono sulla capillarità della localizzazione degli impianti e, dunque, sulla possibilità di usufruire dei relativi servizi in qualsiasi area del territorio nazionale, nonché se si mantengono entro i limiti delineati dall’art. 8 legge n. 36 del 22 febbraio 2001, risultando funzionali al perseguimento degli obiettivi di interesse generale ivi divisati» (così, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 9159/2024).
5.3.1. Del resto, l’articolo 8, comma 6, L. n. 36/2001 stabilisce che «I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4».
5.3.2. Ebbene, il divieto posto dalla disciplina comunale che qui viene in rilievo è rispettoso dei limiti posti dalla disciplina statale, così come interpretata dalla giurisprudenza.
Il divieto non è affatto generalizzato, riguarda singoli siti, specificamente individuati, e non pregiudica la copertura del servizio, come documentato in atti dal Comune di Bologna (v. relazione d’accompagnamento Regolamento impianti e mappa degli impianti).
In zona, a poca distanza dall’area individuata dalla ricorrente, sono infatti presenti altre stazioni radio base, e, peraltro, non consta che la società IA S.p.A. abbia nemmeno preso in considerazione l’opzione della condivisione della struttura tecnologica. In ogni caso, non è in contestazione che l’accesso al servizio è già da ora pienamente assicurato.
6.1. Nessun interesse, infine, ha la ricorrente alla decisione del terzo motivo di impugnazione.
Fermo restando che nessun nuovo intervento edilizio può essere autorizzato in presenza di preesistenti abusi edilizi (cfr., C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 1201/2024), quel che è dirimente è che l’incompletezza documentale, pure rilevata in fase istruttoria da parte dell’Amministrazione, non costituisce nel provvedimento finale specifico motivo di diniego di installazione della SRB in questione.
6.2. In ogni caso, il diniego in esame si configura quale atto plurimotivato, con la conseguenza che è sufficiente anche il motivo esaminato in precedenza (installazione in un’area vietata) e ritenuto esente dei vizi prospettati in ricorso a sorreggere la determinazione sfavorevole assunta dall’Amministrazione, impedendo che possa essere annullata giudizialmente (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 8924/2025; C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7742/2025).
7.1. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso risulta infondato e viene perciò respinto.
7.2. Come da regola generale, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune di Bologna nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società IA S.p.A. a rifondere al Comune di Bologna le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ND CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND CH | UG Di TO |
IL SEGRETARIO