TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23708
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 13 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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Ordinanza collegiale 27 settembre 2023
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del payback

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. in quanto volto a razionalizzare la spesa sanitaria, ponendo un contributo solidaristico a carico delle imprese e riducendo le somme dovute tramite un fondo istituito ad hoc. È stata altresì esclusa la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la riserva di legge è rispettata, individuando soggetti, oggetto e procedure. Infine, sono stati esclusi profili di incostituzionalità relativi agli artt. 2 e 117 Cost. e al principio di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità propria ed autonoma degli atti impugnati

    Le censure sono infondate. Il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, con le percentuali di ripiano e la misura del concorso delle aziende basata sul fatturato. La fissazione del tetto di spesa nazionale al 4,4% era nota e confermata nel 2019 anche a livello regionale. Le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale e i rischi derivanti dalla fornitura in eccesso. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano. Il payback opera sul fatturato complessivo e non altera l'esito delle gare pubbliche, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori in modo prevedibile.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell'evidenza pubblica

    Le censure sono infondate. Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non altera l'esito delle gare pubbliche, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori in modo prevedibile. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. Non è stato dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni e le province autonome, nell'emanare i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, hanno svolto attività meramente attuativo-esecutive delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali. Tali attività consistono nella verifica della coerenza del fatturato, nella compilazione di un elenco di aziende e importi dovuti, senza margine di discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio tra regione/provincia e impresa fornitrice, basato su un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. La controversia verte su un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione esercita un'attività vincolata, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23708
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23708
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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