Sentenza 24 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2019, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2019 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA IL nato il [...] a [...] avverso il decreto del 15/06/2018 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola FILIPPI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 15/6/2018 la Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile per tardività l'appello presentato nell'interesse di RI ZA avverso il decreto in data 4/11/2015 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato allo stesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due.
2. Ha proposto ricorso RI ZA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento del decreto - per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta tardività dell'appello, presentato dall'interessato il 27/3/2017, quando ancora la notifica allo stesso non era stata eseguita;
risulta dagli atti, infatti, che essa fu effettuata il 22/9/2017 e non già il 22/9/2016, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, come rilevato dal Procuratore generale.
2. E' noto che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; da ultimo v. Sez. 2, n. 56646 del 10/10/2018, Carbone). Fra gli atti del fascicolo processuale risulta il "verbale di notifica e contestuale sottoposizione alla misura di prevenzione...emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Misure di Prevenzione - in data 04.11.2015" redatto il 22/9/2016 presso gli Uffici della stazione di Caulonia Marina nei confronti di RI ZA, sottoscritto dallo stesso. Vi è poi nel medesimo atto altra relata di notifica, del tutto superflua, redatta pochi minuti dopo (come risulta dagli orari indicati), ove per mero errore materiale è indicato l'anno 2017 in luogo del 2016: si tratta della relata allegata in copia al ricorso, posta a fondamento del motivo d'impugnazione, privo di pregio, poiché correttamente la Corte territoriale ha rilevato la tardività dell'appello, presentato ad oltre sei mesi di distanza dalla notificazione del decreto del Tribunale.
3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8/1/2019. Il Consigliere estensore Dar° Messini D'Agostini DEP