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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11117 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1847/2025
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, parte ricorrente ha depositato note scritte, riportandosi alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 1847/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data
27.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.112 presso lo Studio dell'Avvocato Alberto Galassi, dal quale
è rappresentato e difeso, come da mandato in atti
RICORRENTE
E
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 questa si riportava al ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 28.01.2025, , Parte_1 evocando in giudizio chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
A) Accertato il grave inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società resistente nei confronti dell'ing.
condanni la soc. in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 13.667,53 per i titoli e le causali espresse in narrativa;
B) Condanni la società resistente al pagamento degli interessi moratori sulle somme liquidate nella misura di all'art. 5 del D.Lgs. n. 132/2002 e ss. mm. fino all'effettivo soddisfo;
C) Condanni parte convenuta al pagamento di spese
e competenze di giudizio, incluse quelle relative al procedimento di negoziazione assistita, oltre IVA e CPA ed il rimborso delle spese generali nella misura di legge.
Fissata la comparizione delle parti, non si costituiva la convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio con notifica a mezzo pec ( in atti). Di tale parte va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, non necessitando di ulteriore istruttoria, viene, all'esito del deposito da parte ricorrente delle note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza di comparizione, direttamente decisa con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 decies e terdecies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'attore richiede il pagamento dei compensi maturati per l'attività di tecnico progettista, direttore e responsabile dei lavori, espletata nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria “super – eco bonus al 90%” afferenti all'unità immobiliare sita in Napoli alla Via
Gaetano Quagliariello n. 81 in proprietà della sig.ra . Parte_2
Deduce e documenta che di tale attività è stato incaricato in forza di quanto pattuito con contratto di appalto, sottoscritto dalla convenuta in data 8.06.2023 e dalla Controparte_1 committente sig.ra ( v. contratto di appalto allegato la fascicolo del ricorrente). Pt_2
Documenta ancora che nell'ambito di tale contratto, al punto n. 17.2, veniva espressamente stabilito quanto segue: Il Direttore dei Lavori è stato nominato sulla base di una scelta condivisa tra
l'Appaltatore e il Committente e i relativi costi (il “Compenso del Direttore dei Lavori”) saranno sostenuti dall'Appaltatore.
L'attore ha, quindi, comprovato l'obbligazione assunta da parte della on riguardo CP_1 all'accollo dei costi del professionista e quindi il debito nei suoi confronti per il pagamento dei compensi a lui spettanti.
Vi è poi prova del maturarsi del diritto al pagamento del compenso, posto che l'attore ha prodotto il primo SA alla cui emissione veniva contrattualmente ricollegato il pagamento del secondo acconto del prezzo dell'appalto, tra cui rientrano i costi tecnici del professionista ( v. SA
n. 1, fasc. parte ricorrente).
L'importo di tali compensi è stato poi quantificato dalla stessa convenuta, mediante l'emissione della fattura n. la fattura n. FPA596/2023 che indica un corrispettivo ad essa dovuto dalla committente di complessivi di euro 49.323,51 così distinto: a.- euro 31.375,84 oltre IVA al 10% per lavori;
b.- euro 11.202,90 oltre IVA al 22% per compensi professionali ( v. Fattura allegata al fascicolo del ricorrente).
A fronte di tali dati documentali che comprovano di certo il credito azionato dall'attore, sarebbe spettato alla convenuta fornire prova dell'adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento..
Parte convenuta, tuttavia, preferendo la contumacia nulla ha tal proposito comprovato.
La domanda formulata da va, quindi, accolta. Parte_1
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza della convenuta. La liquidazione è operata come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto dell'attività processuale espletata, della media complessità delle questioni trattate e del valore della causa
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di euro 13.667,53 ( comprensiva di IVA e Cassa), oltre interessi ai sensi del d.lgs n. 231/2002 dalla messa in mora del 6 maggio 2024 e sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi, ed euro 2547,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso in Napoli, 28/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1847/2025
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, parte ricorrente ha depositato note scritte, riportandosi alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 1847/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data
27.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.112 presso lo Studio dell'Avvocato Alberto Galassi, dal quale
è rappresentato e difeso, come da mandato in atti
RICORRENTE
E
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 questa si riportava al ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 28.01.2025, , Parte_1 evocando in giudizio chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
A) Accertato il grave inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società resistente nei confronti dell'ing.
condanni la soc. in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 13.667,53 per i titoli e le causali espresse in narrativa;
B) Condanni la società resistente al pagamento degli interessi moratori sulle somme liquidate nella misura di all'art. 5 del D.Lgs. n. 132/2002 e ss. mm. fino all'effettivo soddisfo;
C) Condanni parte convenuta al pagamento di spese
e competenze di giudizio, incluse quelle relative al procedimento di negoziazione assistita, oltre IVA e CPA ed il rimborso delle spese generali nella misura di legge.
Fissata la comparizione delle parti, non si costituiva la convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio con notifica a mezzo pec ( in atti). Di tale parte va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, non necessitando di ulteriore istruttoria, viene, all'esito del deposito da parte ricorrente delle note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza di comparizione, direttamente decisa con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 decies e terdecies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'attore richiede il pagamento dei compensi maturati per l'attività di tecnico progettista, direttore e responsabile dei lavori, espletata nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria “super – eco bonus al 90%” afferenti all'unità immobiliare sita in Napoli alla Via
Gaetano Quagliariello n. 81 in proprietà della sig.ra . Parte_2
Deduce e documenta che di tale attività è stato incaricato in forza di quanto pattuito con contratto di appalto, sottoscritto dalla convenuta in data 8.06.2023 e dalla Controparte_1 committente sig.ra ( v. contratto di appalto allegato la fascicolo del ricorrente). Pt_2
Documenta ancora che nell'ambito di tale contratto, al punto n. 17.2, veniva espressamente stabilito quanto segue: Il Direttore dei Lavori è stato nominato sulla base di una scelta condivisa tra
l'Appaltatore e il Committente e i relativi costi (il “Compenso del Direttore dei Lavori”) saranno sostenuti dall'Appaltatore.
L'attore ha, quindi, comprovato l'obbligazione assunta da parte della on riguardo CP_1 all'accollo dei costi del professionista e quindi il debito nei suoi confronti per il pagamento dei compensi a lui spettanti.
Vi è poi prova del maturarsi del diritto al pagamento del compenso, posto che l'attore ha prodotto il primo SA alla cui emissione veniva contrattualmente ricollegato il pagamento del secondo acconto del prezzo dell'appalto, tra cui rientrano i costi tecnici del professionista ( v. SA
n. 1, fasc. parte ricorrente).
L'importo di tali compensi è stato poi quantificato dalla stessa convenuta, mediante l'emissione della fattura n. la fattura n. FPA596/2023 che indica un corrispettivo ad essa dovuto dalla committente di complessivi di euro 49.323,51 così distinto: a.- euro 31.375,84 oltre IVA al 10% per lavori;
b.- euro 11.202,90 oltre IVA al 22% per compensi professionali ( v. Fattura allegata al fascicolo del ricorrente).
A fronte di tali dati documentali che comprovano di certo il credito azionato dall'attore, sarebbe spettato alla convenuta fornire prova dell'adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento..
Parte convenuta, tuttavia, preferendo la contumacia nulla ha tal proposito comprovato.
La domanda formulata da va, quindi, accolta. Parte_1
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza della convenuta. La liquidazione è operata come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto dell'attività processuale espletata, della media complessità delle questioni trattate e del valore della causa
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di euro 13.667,53 ( comprensiva di IVA e Cassa), oltre interessi ai sensi del d.lgs n. 231/2002 dalla messa in mora del 6 maggio 2024 e sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi, ed euro 2547,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso in Napoli, 28/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero