Articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1074
Articolo 20
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2 gennaio 1972
Art. 21.

Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 gennaio 1972
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