TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 1809/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI PERUGIA PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di Loredana Giglio Presidente est.
IA SC UD
NA IO UD
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 1809/2025 promosso da
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 Giovanni Alessandro Libori e dall'Avv. Ludovico Maria Fagugli ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 69 RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta RESISTENTE contumace Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni delle parti : come da note di trattazione depositate dal solo ricorrente per l'udienza del 21.11.2025
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dal Marocco in Italia dal 2019, in data 25.03.2022 ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 32 co.3° D.lvo 25/2008.
Con provvedimento del 3.07.2024 il Questore di Perugia – previo parere negativo della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Trapani – ha rigettato la domanda, sostenendo che lo stesso, dal suo ingresso non è mai stato titolare di un titolo autorizzatorio e che non ha dimostrato un'integrazione lavorativa e sociale nel territorio. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha censurato il provvedimento di diniego sostenendo la pagina 1 di 4 ricorrenza dei presupposti per il rilascio in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 D.lvo 286/98 deducendo di essere in Italia ormai stabilmente da 5 anni, di aver svolto varie attività lavorative, di avere la disponibilità di alloggio in locazione e di aver frequentato i corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua. Ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e nel merito il riconoscimento della protezione speciale.
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare il non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
Con provvedimento del 28.05.2025 il Tribunale, inaudita altera parte, ha accolto l'istanza di sospensiva e in data 4.7.2025 ne ha confermato l'accoglimento.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita in via documentale e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione di note di trattazione scritta.
2. Alla controversia in esame è applicabile il DL 130/2020 che ha ( aveva, essendo stato poi emanato il DL 20/2023 convertito nella legge 50/23) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., ovvero il divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la pagina 2 di 4 durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, , T.U.I. (nel testo vigente “ratione temporis”, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito nella L.
5.5.2023 n. 50), si deve attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 5780/2024). Va inoltre tenuto conto che, il “vincolo familiare” del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto al suo inserimento socio-lavorativo, posto che il primo è inerente al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, ne consegue che, ai fini del riconoscimento dell'effettivo radicamento del richiedente, non devono necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa i requisiti relativi all'integrazione sociale e a quella lavorativa (Cass. n. 3978/2024; Cass. n. 30736/2023 e Cass. n. 32851/2023). Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione dalla quale emergono plurimi elementi sintomatici dell'avvio di percorso di integrazione sociale, lavorativa e familiare e, in particolare, che : a far data dal 4.04.2022, dopo la presentazione di domanda per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente – in Italia dal 2016 – è stato assunto, prima come taglialegna, poi come bracciante agricolo ed, all'attualità, è titolare dal 05.04.2024, di contratto presso il Castello di Reschio, prorogato al momento sino all mese di gennaio del 2026 con uno stipendio medio pari ad euro 1400,00 mensili netti;
dal mese di giugno del 2024 dispone di autonoma abitazione presa in locazione dove convive con il fratello, regolarmente soggiornante in Italia;
ha documentato, inoltre, di essersi iscritto ed aver frequentato i corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua tenuti dal CPIA 1 Perugia - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti conseguendo il titolo attestante il raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana A2 del QCER, come da attestato rilasciatogli in data 11.02.2025. Come ha chiarito anche la giurisprudenza di legittimità nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione c.d. speciale va valutata “ .. la progressività dell'integrazione sociale e lavorativa nel tempo nell'ambito di una valutazione unitaria ..” essendo rappresentato il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale “ .. da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro ..” e, ancora, che “
.. l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere il diritto atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale pagina 3 di 4 incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del percorso di integrazione in Italia ..” ( cfr. in tal senso da ultimo Cass. I Sez. Civ. 29159/2024 e, ancora, Cass. Civ. 21956/2024; 8373/2022).
Tali elementi sono sintomatici di un'integrazione sociale e lavorativa dallo stesso raggiunta in Italia. E' evidente allora che un rimpatrio verso il Paese di origine, a distanza di 6 anni, priverebbe il ricorrente della possibilità di proseguire nell'inserimento professionale e sociale iniziato in Italia con evidente pregiudizio per la sua vita privata e familiare e senza che siano emersi elementi sintomatici di pericolo per la sicurezza pubblica.
Le spese legali, considerata l'assenza di attività difensiva da parte del e Controparte_1 la natura della controversia vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede : 1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile “ ratione temporis” alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di Peugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara le spese di lite irripetibili Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 21.11.2025
Il Presidente est. Dr.ssa L. Giglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI PERUGIA PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di Loredana Giglio Presidente est.
IA SC UD
NA IO UD
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 1809/2025 promosso da
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 Giovanni Alessandro Libori e dall'Avv. Ludovico Maria Fagugli ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 69 RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta RESISTENTE contumace Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni delle parti : come da note di trattazione depositate dal solo ricorrente per l'udienza del 21.11.2025
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dal Marocco in Italia dal 2019, in data 25.03.2022 ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 32 co.3° D.lvo 25/2008.
Con provvedimento del 3.07.2024 il Questore di Perugia – previo parere negativo della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Trapani – ha rigettato la domanda, sostenendo che lo stesso, dal suo ingresso non è mai stato titolare di un titolo autorizzatorio e che non ha dimostrato un'integrazione lavorativa e sociale nel territorio. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha censurato il provvedimento di diniego sostenendo la pagina 1 di 4 ricorrenza dei presupposti per il rilascio in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 D.lvo 286/98 deducendo di essere in Italia ormai stabilmente da 5 anni, di aver svolto varie attività lavorative, di avere la disponibilità di alloggio in locazione e di aver frequentato i corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua. Ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e nel merito il riconoscimento della protezione speciale.
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare il non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
Con provvedimento del 28.05.2025 il Tribunale, inaudita altera parte, ha accolto l'istanza di sospensiva e in data 4.7.2025 ne ha confermato l'accoglimento.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita in via documentale e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione di note di trattazione scritta.
2. Alla controversia in esame è applicabile il DL 130/2020 che ha ( aveva, essendo stato poi emanato il DL 20/2023 convertito nella legge 50/23) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., ovvero il divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la pagina 2 di 4 durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, , T.U.I. (nel testo vigente “ratione temporis”, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito nella L.
5.5.2023 n. 50), si deve attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 5780/2024). Va inoltre tenuto conto che, il “vincolo familiare” del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto al suo inserimento socio-lavorativo, posto che il primo è inerente al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, ne consegue che, ai fini del riconoscimento dell'effettivo radicamento del richiedente, non devono necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa i requisiti relativi all'integrazione sociale e a quella lavorativa (Cass. n. 3978/2024; Cass. n. 30736/2023 e Cass. n. 32851/2023). Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione dalla quale emergono plurimi elementi sintomatici dell'avvio di percorso di integrazione sociale, lavorativa e familiare e, in particolare, che : a far data dal 4.04.2022, dopo la presentazione di domanda per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente – in Italia dal 2016 – è stato assunto, prima come taglialegna, poi come bracciante agricolo ed, all'attualità, è titolare dal 05.04.2024, di contratto presso il Castello di Reschio, prorogato al momento sino all mese di gennaio del 2026 con uno stipendio medio pari ad euro 1400,00 mensili netti;
dal mese di giugno del 2024 dispone di autonoma abitazione presa in locazione dove convive con il fratello, regolarmente soggiornante in Italia;
ha documentato, inoltre, di essersi iscritto ed aver frequentato i corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua tenuti dal CPIA 1 Perugia - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti conseguendo il titolo attestante il raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana A2 del QCER, come da attestato rilasciatogli in data 11.02.2025. Come ha chiarito anche la giurisprudenza di legittimità nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione c.d. speciale va valutata “ .. la progressività dell'integrazione sociale e lavorativa nel tempo nell'ambito di una valutazione unitaria ..” essendo rappresentato il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale “ .. da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro ..” e, ancora, che “
.. l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere il diritto atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale pagina 3 di 4 incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del percorso di integrazione in Italia ..” ( cfr. in tal senso da ultimo Cass. I Sez. Civ. 29159/2024 e, ancora, Cass. Civ. 21956/2024; 8373/2022).
Tali elementi sono sintomatici di un'integrazione sociale e lavorativa dallo stesso raggiunta in Italia. E' evidente allora che un rimpatrio verso il Paese di origine, a distanza di 6 anni, priverebbe il ricorrente della possibilità di proseguire nell'inserimento professionale e sociale iniziato in Italia con evidente pregiudizio per la sua vita privata e familiare e senza che siano emersi elementi sintomatici di pericolo per la sicurezza pubblica.
Le spese legali, considerata l'assenza di attività difensiva da parte del e Controparte_1 la natura della controversia vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede : 1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile “ ratione temporis” alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di Peugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara le spese di lite irripetibili Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 21.11.2025
Il Presidente est. Dr.ssa L. Giglio
pagina 4 di 4