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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.330/2025 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 330/2025 del R.G.A.C.
TRA
in qualità di amministratrice e rappresentante legale della Parte_1 con sede legale in Napoli alla Via Ferrara n. 74, rappresentata e difesa, CP_1 giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall' avv. Luca
Avvisati, presso il cui studio in Sant'Antimo, alla Via Armando Diaz n. 122, elettivamente domicilia
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dagli avvocati
AO TO del Foro di Milano e LO NI SA del Foro di Napoli, presso lo studio del quale ultimo in Napoli, Via Francesco Crispi n. 62, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. regolarmente notificato in data 4.3.2025,
[...]
quale legale rappresentante della proponeva opposizione Parte_1 CP_1 2
all'atto di precetto notificato in data 15.1.2025 ad istanza di Controparte_2
in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio
[...] resa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 16.11.2024, nel procedimento RG
3486/2024, con la quale essa istante era stata condannata al rilascio dell'immobile sito in
Sorrento, alla via Luigi De Maio n. 38 (in catasto al fl. 11, p.lla 20, sub. 9), pur denegando il Giudice la convalida per morosità richiesta da parte opposta. Dopo aver preliminarmente rappresentato i rapporti interpersonali intercorsi tra la e l' Pt_1 Controparte_2
l'opponente denunciava i vizi a suo dire affliggenti l'ordinanza di rilascio sopra menzionata, avendo dapprima il Giudice denegato la convalida per morosità, successivamente assumendo la sua sussistenza, sia pure in misura esigua e minima.
Lamentava, inoltre, la non corretta individuazione del bene oggetto della procedura di rilascio con particolare riguardo al posizionamento di una scala, trovandosi i locali oggetto di rilascio all'interno di un più ampio complesso, in parte ancora condotto in locazione da essa opponente, chiedendo la nomina di un CTU che provvedesse ad individuare correttamente il subalterno interessato dall'ordinanza di rilascio. Infine, invocava il diritto di ritenzione in relazione all'omesso versamento dell'indennità di avviamento.
Si costituiva in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'irrilevanza dei rapporti personali intercorrenti tra
[...]
e , insistendo nella piena regolarità e legittimità Parte_1 Controparte_2 del titolo esecutivo giudiziale, la cui forzata esecuzione veniva preannunciata con il gravato atto di precetto. In particolare, analiticamente ricostruiva la morosità gravante sull'opponente e tale ritenuta dal Giudice della locazione. Rilevava, inoltre, che nulla era dovuto a titolo di indennità di avviamento, sia in quanto tale richiesta era incompatibile con un provvedimento accertativo della morosità del conduttore, sia perché la stessa era eventualmente invocabile soltanto a seguito dell'avvio dell'esecuzione, del tutto assente nel caso di specie. Infine, all'udienza del 27.5.2025, parte opposta deduceva il venir meno dell'interesse all'azione intrapresa, da parte dell'opponente, e ciò in quanto nel corso del giudizio afferente alla contestata ordinanza di rilascio, era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza e disposta consulenza tecnica d'ufficio. Chiedeva, dunque,
l'estinzione del presente procedimento, con condanna di parte opponente alle spese di lite.
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni sopra illustrate, veniva riservata in decisione all'udienza di discussione del 21.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione preventiva, parte istante ha inteso anzitutto contestare il contenuto stesso del titolo esecutivo – in forza del quale veniva preannunciata la possibile esecuzione – rappresentato dall'ordinanza di rilascio resa dal Tribunale di Torre
Annunziata, in data 6.11.2024, nel procedimento identificato con il numero di RG
3486/2024, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Sorrento, alla via Luigi De Maio n. 38
(in catasto al fl. 11, p.lla 20, sub. 9). In particolare, l'opponente denunciava la pretesa contraddittorietà dell'ordinanza, laddove il Giudice, a fronte della esplicita contestazione della morosità intimata dall'odierna parte opposta, non convalidava lo sfratto, emettendo tuttavia, ordinanza di rilascio del menzionato immobile, così ammettendo la sussistenza della morosità.
Ciò posto, è noto che in sede di opposizione all'esecuzione con titolo esecutivo di formazione giudiziale – come nel caso di specie - l'opposizione stessa non può fondarsi su fatti estintivi, modificativi o impeditivi che avrebbero dovuto farsi valere (o che siano stati fatti valere) nel procedimento di cognizione chiuso col giudicato ovvero tuttora pendente, non potendosi proporre, con il rimedio ex art. 615 c.p.c., questioni in contrasto con il titolo giudiziale stesso, (cfr. Cass. civ. 14.2.2013 n. 3667; 29.9.2007 n. 20594; conf., ex multis, 16.9.2010 n. 19686; 29.9.2007 n. 20594; 23.3.1999 n. 2742; Trib. Terni
7.11.2019 n. 857; Trib. Bari 27.6.2018 n. 2755) potendo il debitore unicamente invocare fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo azionato (Cass. civ. 28.8.1999 n. 9061) Come rilevato, i riferiti motivi impugnatori formulati dall'opponente, afferiscono alla formazione stessa del titolo giudiziale, sicché avrebbero dovuto formare oggetto (come accaduto) di contestazione nel corso del giudizio di primo grado ovvero nelle forme dell'impugnazione del titolo medesimo, non potendo trovare ingresso, in ogni caso, nel presente giudizio, in applicazione dei consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali sopra citati. Ne deriva che, sul punto, l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile.
Parimenti deve dirsi con riguardo alla asserita incertezza circa l'esatta individuazione dell'oggetto della procedura di rilascio, e ciò in ragione della esistenza di alcune parti
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
comuni con altre porzioni di immobili ancora condotte in locazione dall'opponente, e tali da rendere necessaria la nomina, sempre a parere dell'istante, di un consulente d'ufficio.
In proposito, è appena il caso di rilevare che eventuali incertezze – allo stato, tutte da dimostrare – afferenti all'oggetto del rilascio, avrebbero potuto formare oggetto di incidente di esecuzione, nel corso dell'esecuzione in forma specifica ove intrapresa dall'odierno opposto, al momento soltanto preannunciata per effetto dell'impugnata intimazione. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione si manifesta priva di pregio.
Quanto, infine, all'invocato diritto di ritenzione, per omesso versamento dell'indennità di avviamento, sufficiente appare il richiamo al costante indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale “La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34, comma
3, l. 27 luglio 1978 n. 392, non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art.
479 c.p.c., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo.” (Cass.
3.9.1999 n. 9293) L'opposizione, pertanto, non può che essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (indicato in € 17.000,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), in complessivi € 2.900,00, di cui €
800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
, quale legale rappresentante della nei confronti di
[...] CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
ricorso in opposizione ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara in parte inammissibile l'opposizione, rigettandola nella sua restante parte, il tutto come meglio precisato nella parte motiva della presente sentenza;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.900,00, di cui € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 21.10.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 330/2025 del R.G.A.C.
TRA
in qualità di amministratrice e rappresentante legale della Parte_1 con sede legale in Napoli alla Via Ferrara n. 74, rappresentata e difesa, CP_1 giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall' avv. Luca
Avvisati, presso il cui studio in Sant'Antimo, alla Via Armando Diaz n. 122, elettivamente domicilia
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dagli avvocati
AO TO del Foro di Milano e LO NI SA del Foro di Napoli, presso lo studio del quale ultimo in Napoli, Via Francesco Crispi n. 62, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. regolarmente notificato in data 4.3.2025,
[...]
quale legale rappresentante della proponeva opposizione Parte_1 CP_1 2
all'atto di precetto notificato in data 15.1.2025 ad istanza di Controparte_2
in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio
[...] resa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 16.11.2024, nel procedimento RG
3486/2024, con la quale essa istante era stata condannata al rilascio dell'immobile sito in
Sorrento, alla via Luigi De Maio n. 38 (in catasto al fl. 11, p.lla 20, sub. 9), pur denegando il Giudice la convalida per morosità richiesta da parte opposta. Dopo aver preliminarmente rappresentato i rapporti interpersonali intercorsi tra la e l' Pt_1 Controparte_2
l'opponente denunciava i vizi a suo dire affliggenti l'ordinanza di rilascio sopra menzionata, avendo dapprima il Giudice denegato la convalida per morosità, successivamente assumendo la sua sussistenza, sia pure in misura esigua e minima.
Lamentava, inoltre, la non corretta individuazione del bene oggetto della procedura di rilascio con particolare riguardo al posizionamento di una scala, trovandosi i locali oggetto di rilascio all'interno di un più ampio complesso, in parte ancora condotto in locazione da essa opponente, chiedendo la nomina di un CTU che provvedesse ad individuare correttamente il subalterno interessato dall'ordinanza di rilascio. Infine, invocava il diritto di ritenzione in relazione all'omesso versamento dell'indennità di avviamento.
Si costituiva in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'irrilevanza dei rapporti personali intercorrenti tra
[...]
e , insistendo nella piena regolarità e legittimità Parte_1 Controparte_2 del titolo esecutivo giudiziale, la cui forzata esecuzione veniva preannunciata con il gravato atto di precetto. In particolare, analiticamente ricostruiva la morosità gravante sull'opponente e tale ritenuta dal Giudice della locazione. Rilevava, inoltre, che nulla era dovuto a titolo di indennità di avviamento, sia in quanto tale richiesta era incompatibile con un provvedimento accertativo della morosità del conduttore, sia perché la stessa era eventualmente invocabile soltanto a seguito dell'avvio dell'esecuzione, del tutto assente nel caso di specie. Infine, all'udienza del 27.5.2025, parte opposta deduceva il venir meno dell'interesse all'azione intrapresa, da parte dell'opponente, e ciò in quanto nel corso del giudizio afferente alla contestata ordinanza di rilascio, era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza e disposta consulenza tecnica d'ufficio. Chiedeva, dunque,
l'estinzione del presente procedimento, con condanna di parte opponente alle spese di lite.
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni sopra illustrate, veniva riservata in decisione all'udienza di discussione del 21.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione preventiva, parte istante ha inteso anzitutto contestare il contenuto stesso del titolo esecutivo – in forza del quale veniva preannunciata la possibile esecuzione – rappresentato dall'ordinanza di rilascio resa dal Tribunale di Torre
Annunziata, in data 6.11.2024, nel procedimento identificato con il numero di RG
3486/2024, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Sorrento, alla via Luigi De Maio n. 38
(in catasto al fl. 11, p.lla 20, sub. 9). In particolare, l'opponente denunciava la pretesa contraddittorietà dell'ordinanza, laddove il Giudice, a fronte della esplicita contestazione della morosità intimata dall'odierna parte opposta, non convalidava lo sfratto, emettendo tuttavia, ordinanza di rilascio del menzionato immobile, così ammettendo la sussistenza della morosità.
Ciò posto, è noto che in sede di opposizione all'esecuzione con titolo esecutivo di formazione giudiziale – come nel caso di specie - l'opposizione stessa non può fondarsi su fatti estintivi, modificativi o impeditivi che avrebbero dovuto farsi valere (o che siano stati fatti valere) nel procedimento di cognizione chiuso col giudicato ovvero tuttora pendente, non potendosi proporre, con il rimedio ex art. 615 c.p.c., questioni in contrasto con il titolo giudiziale stesso, (cfr. Cass. civ. 14.2.2013 n. 3667; 29.9.2007 n. 20594; conf., ex multis, 16.9.2010 n. 19686; 29.9.2007 n. 20594; 23.3.1999 n. 2742; Trib. Terni
7.11.2019 n. 857; Trib. Bari 27.6.2018 n. 2755) potendo il debitore unicamente invocare fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo azionato (Cass. civ. 28.8.1999 n. 9061) Come rilevato, i riferiti motivi impugnatori formulati dall'opponente, afferiscono alla formazione stessa del titolo giudiziale, sicché avrebbero dovuto formare oggetto (come accaduto) di contestazione nel corso del giudizio di primo grado ovvero nelle forme dell'impugnazione del titolo medesimo, non potendo trovare ingresso, in ogni caso, nel presente giudizio, in applicazione dei consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali sopra citati. Ne deriva che, sul punto, l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile.
Parimenti deve dirsi con riguardo alla asserita incertezza circa l'esatta individuazione dell'oggetto della procedura di rilascio, e ciò in ragione della esistenza di alcune parti
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
comuni con altre porzioni di immobili ancora condotte in locazione dall'opponente, e tali da rendere necessaria la nomina, sempre a parere dell'istante, di un consulente d'ufficio.
In proposito, è appena il caso di rilevare che eventuali incertezze – allo stato, tutte da dimostrare – afferenti all'oggetto del rilascio, avrebbero potuto formare oggetto di incidente di esecuzione, nel corso dell'esecuzione in forma specifica ove intrapresa dall'odierno opposto, al momento soltanto preannunciata per effetto dell'impugnata intimazione. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione si manifesta priva di pregio.
Quanto, infine, all'invocato diritto di ritenzione, per omesso versamento dell'indennità di avviamento, sufficiente appare il richiamo al costante indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale “La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34, comma
3, l. 27 luglio 1978 n. 392, non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art.
479 c.p.c., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo.” (Cass.
3.9.1999 n. 9293) L'opposizione, pertanto, non può che essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (indicato in € 17.000,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), in complessivi € 2.900,00, di cui €
800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
, quale legale rappresentante della nei confronti di
[...] CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
ricorso in opposizione ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara in parte inammissibile l'opposizione, rigettandola nella sua restante parte, il tutto come meglio precisato nella parte motiva della presente sentenza;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.900,00, di cui € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 21.10.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5