CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TT RG, RE
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4413/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P704299 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P704299 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P704299 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6195/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riportano agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, l'Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento TF904P704299-2024, con il quale, relativamente al periodo di imposta 2018, le veniva intimato il pagamento di euro 700.983,00 a titolo di IRES, IVA e IRAP.
A tal fine, premesso:
a) di essere una associazione sindacale con la finalità di garantire alle imprese associate autotrasportatrici migliori condizioni di mercato in ordine alla stipula dei contratti di assicurazioni, al pagamento dei pedaggi autostradali, alla partecipazione ai corsi di formazione obbligatori;
b) di essere affiliato all'associazione Associazione_4, la quale si occupa di fornire tutela economica e giuridica a operatori dell'autotrasporto, per accrescere la propria competitività, mediante l'erogazione di servizi come l'acquisto cumulativo di polizze, pedaggi, ecc. al fine di ottenere migliori condizioni di mercato rispetto a quelle ottenibili mediante acquisti individuali di tali servizi;
c) che l'accertamento esperito dall'amministrazione finanziaria veniva attivato in ragione della ritenuta incoerenza dei dati relativi alle movimentazioni finanziarie effettuate nell'anno 2018 come emergenti dall'Archivio dei rapporti finanziari introdotto dal d.l. 201/2011;
d) che, a seguito di invito I01428/2023 - emesso ai sensi degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/72, essa ricorrente produceva la documentazione contabile ed extracontabile utile al controllo (segnatamente: gli estratti del conto corrente acceso presso la Banca_1 , l'atto costitutivo, le fatture di vendita relative all'anno 2018, i Registri IVA dei corrispettivi e degli acquisti, il Registro dei beni ammortizzabili, la Relazione sulla gestione, le schede contabili dell'attività commerciale, i rendiconti assicurativi dell'associazione Associazione_4);
e) di aver chiarito, nel corso del contraddittorio, che i ricavi incassati dalle imprese di autotrasporto vengono da essa acquisiti per essere corrisposti alla Associazione_4, la quale provvede ad erogare i servizi richiesti;
f) che, in ragione dell'espletamento di tale attività di intermediazione, essa ricorrente percepisce un compenso, che nelle fatture attive è indicato sotto la voce “costo di gestione” e che viene trattato contabilmente come un ricavo commerciale e indicato al quadro RG della dichiarazione;
g) che, pertanto, nel quadro RG del Modello Redditi Enti non Commerciali, presentato per l'anno 2018, correttamente venivano dichiarati: euro 77.678,00 per ricavi commerciali;
euro 42.509,00 per altri ricavi
(rimborsi delle franchigie e canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura” relativi all'impresa); euro 30.907,00 per quote associative;
per un totale di componenti positivi pari ad euro
151.094,00;
h) che venivano altresì correttamente dichiarati componenti negativi per euro 145.862,00 e, per l'effetto, un reddito imponibile di euro 3.140,00 (al netto della perdita di anni precedenti);
i) che gli altri incassi venivano trattati come ricavi istituzionali;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (artt.
6-bis e 7 l. 212/2000) per non essere stato attivato il contradditorio preventivo;
b) il difetto di idonea motivazione (artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/90);
c) la infondatezza della pretesa impositiva;
d) il difetto di prova in ordine alla effettiva sussistenza di ricavi sottratti a tassazione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
Con memoria illustrativa la ricorrente ribadiva quanto espresso nell'atto introduttivo del giudizio e controdeduceva in ordine alle argomentazioni esposte dalla Agenzia delle Entrate nella propria comparsa di costituzione in giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 17.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt.
6-bis e 7 l. 212/2000.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti si evince: 1) che l'amministrazione finanziaria, dopo aver riscontrato un'anomala incongruenza tra l'ammontare degli importi riferibili ai rapporti finanziari e le informazioni reddituali desumibili dall'Anagrafe Tributaria, con atto n. I01428/2023, emesso ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, invitava la ricorrente ad esibire la documentazione contabile ed extracontabile ed a partecipare attivamente al contraddittorio endoprocedimentale;
2) che, nel corso degli incontri effettuati con il responsabile del procedimento, il delegato della Ricorrente_1 produceva atti (segnatamente: gli estratti del conto corrente acceso presso la Banca_1, l'atto costitutivo, le fatture di vendita relative all'anno 2018, i Registri IVA dei corrispettivi e degli acquisti, il Registro dei beni ammortizzabili, la Relazione sulla gestione, le schede contabili dell'attività commerciale, i rendiconti assicurativi dell'associazione Associazione_4), che l'Agenzia delle Entrate provvedeva a richiamare, dapprima, nello schema di atto TF9Q4P704299/2024 (emesso ai sensi dell'art .
6-bis, commi 1 e 3, l. 212/2000 e notificato l'11.2.2025) con il quale la ricorrente veniva invitata a presentare, entro sessanta giorni, osservazioni e controdeduzioni in ordine alla formulata pretesa tributaria, e, poi, nell'avviso impugnato.
L'avviso, inoltre, si appalesa motivato, in ordine agli elementi essenziali della maggiore pretesa fiscale, in conformità ai canoni previsti dagli artt. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 7, comma 1, l. 212/2000. Appare, dunque, evidente, che la contribuente, nel caso in esame, sia stata posta nella condizione di conoscere la pretesa impositiva anche al fine di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale per contestare con efficacia l'an, il quantum debeatur ed il quomodo debeatur.
La ripresa a tassazione, infine, deve ritenersi fondata nel merito.
Correttamente, l'atto impugnato individua nei dati indicati nel quadro RG del Modello Redditi Enti non
Commerciali presentato per l'anno 2018 l'elemento connotato dal maggior tasso di criticità. In tale quadro, invero, vengono dichiarati:
- “ricavi commerciali” per euro 77.678,00;
- “altri ricavi” per euro 42.509,00 (consistenti in rimborsi franchigie e indicati come canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura” relativi all'impresa);
- “altri componenti positivi” per euro 30.907,00 (consistenti in quote associative), per un totale di componenti positivi pari ad euro 151.094,00.
Poiché i componenti negativi dichiarati ammontano ad euro 145.862,00, si perviene ad un reddito imponibile, al netto della perdita registrata negli anni precedenti, pari ad euro 3.140,00.
Gli “altri ricavi”, quindi, vengono “trattati” come ricavi istituzionali. Difatti, soltanto le voci (tratte dalle 471 fatture attive acquisite nel corso della attività accertativa – i cui importi, complessivamente, ammontano ad euro 922.724,00 -) corrispondenti a “costo di gestione” (in quanto attività di intermediazione dell'Associazione che si interpone tra le imprese di trasporto affiliate e la Associazione_4), a “quota associativa anno 2018” e al
“recupero franchigia sinistro” vengono trattate contabilmente come ricavi commerciali e, di conseguenza, inserite nel quadro RG. E ciò perché, secondo la prospettazione desumibile dall'atto introduttivo del giudizio, la maggior parte dell'importo derivante dalle fatture attive costituirebbe una mera partita di giro derivante dall'incasso delle prestazioni fatturate nei confronti degli associati/autotrasportatori: tutti gli importi incassati, rientrerebbero, dunque, nella sfera istituzionale dell'ente e, pertanto, non sarebbero assoggettabili a imposizione gli incassi relativi.
Ebbene, ritiene la Corte che la eccepita neutralità fiscale degli “altri ricavi”, in quanto “ricavi istituzionali” non sia connotata da alcun fondamento giuridico.
Invero, dalla attività spiegata dalla Agenzia delle Entrate è chiaramente emerso che la ricorrente non svolga affatto una mera attività no profit volta a favorire solidaristicamente i propri associati. Essa, piuttosto, agisce sul mercato come una società di servizi con scopo di lucro. Del tutto assenti, difatti, si appalesano i connotati tipici dell'associazione atti a legittimare la fruizione del regime agevolativo degli enti non commerciali: non la democraticità interna (art. 148, comma 8, lett. c), d.P.R. 917/1986), stante la riscontrata assenza di qualsivoglia documentazione inerente allo svolgimento dell'attività assembleare - convocazioni, verbali -; non la istituzione delle scritture previste in materia (libri contabili, rendiconto economico finanziario, libri sociali, registro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo); non la tipologia dell'attività in concreto esercitata (al di là di quella istituzionale formalmente indicata nell'atto costitutivo), attesa il riscontrato svolgimento di una attività commerciale di prestazione di servizi su larga scala in favore di soggetti a cui artatamente è attribuita la qualità di associati. Appare, dunque, palese che l'assunto, secondo cui l'Associazione Autotrasportatori svolgerebbe un'attività commerciale (marginale) limitata alla mera attività di intermediazione per conto degli associati, al fine di favorire l'ottenimento di migliori condizioni d'acquisto, è del tutto smentita dalle evidenze documentali emerse in fase di controllo.
Ne consegue, pertanto, stante il mancato rispetto della normativa di favore prevista per gli enti non commerciali, l'insussistenza dell'invocata esenzione dall'obbligo dichiarativo dei c.d. ricavi istituzionali con determinazione del reddito da assoggettare a tassazione ordinaria per un importo pari ad euro 791.000,00, quale differenza tra i componenti positivi, corrispondenti al totale delle fatture attive (pari ad euro 922.723,71) meno i costi (pari ad euro 131.723,65).
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate, già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, in euro 3861,00 oltre accessori, ove dovuti, in favore di
Agenzia delle Entrate. Così deciso in Salerno il 17 dicembre 2025 Il RE Il Presidente Dr Sergio
Marotta Dr F.M. Fiore
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TT RG, RE
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4413/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P704299 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P704299 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P704299 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6195/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riportano agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, l'Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento TF904P704299-2024, con il quale, relativamente al periodo di imposta 2018, le veniva intimato il pagamento di euro 700.983,00 a titolo di IRES, IVA e IRAP.
A tal fine, premesso:
a) di essere una associazione sindacale con la finalità di garantire alle imprese associate autotrasportatrici migliori condizioni di mercato in ordine alla stipula dei contratti di assicurazioni, al pagamento dei pedaggi autostradali, alla partecipazione ai corsi di formazione obbligatori;
b) di essere affiliato all'associazione Associazione_4, la quale si occupa di fornire tutela economica e giuridica a operatori dell'autotrasporto, per accrescere la propria competitività, mediante l'erogazione di servizi come l'acquisto cumulativo di polizze, pedaggi, ecc. al fine di ottenere migliori condizioni di mercato rispetto a quelle ottenibili mediante acquisti individuali di tali servizi;
c) che l'accertamento esperito dall'amministrazione finanziaria veniva attivato in ragione della ritenuta incoerenza dei dati relativi alle movimentazioni finanziarie effettuate nell'anno 2018 come emergenti dall'Archivio dei rapporti finanziari introdotto dal d.l. 201/2011;
d) che, a seguito di invito I01428/2023 - emesso ai sensi degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/72, essa ricorrente produceva la documentazione contabile ed extracontabile utile al controllo (segnatamente: gli estratti del conto corrente acceso presso la Banca_1 , l'atto costitutivo, le fatture di vendita relative all'anno 2018, i Registri IVA dei corrispettivi e degli acquisti, il Registro dei beni ammortizzabili, la Relazione sulla gestione, le schede contabili dell'attività commerciale, i rendiconti assicurativi dell'associazione Associazione_4);
e) di aver chiarito, nel corso del contraddittorio, che i ricavi incassati dalle imprese di autotrasporto vengono da essa acquisiti per essere corrisposti alla Associazione_4, la quale provvede ad erogare i servizi richiesti;
f) che, in ragione dell'espletamento di tale attività di intermediazione, essa ricorrente percepisce un compenso, che nelle fatture attive è indicato sotto la voce “costo di gestione” e che viene trattato contabilmente come un ricavo commerciale e indicato al quadro RG della dichiarazione;
g) che, pertanto, nel quadro RG del Modello Redditi Enti non Commerciali, presentato per l'anno 2018, correttamente venivano dichiarati: euro 77.678,00 per ricavi commerciali;
euro 42.509,00 per altri ricavi
(rimborsi delle franchigie e canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura” relativi all'impresa); euro 30.907,00 per quote associative;
per un totale di componenti positivi pari ad euro
151.094,00;
h) che venivano altresì correttamente dichiarati componenti negativi per euro 145.862,00 e, per l'effetto, un reddito imponibile di euro 3.140,00 (al netto della perdita di anni precedenti);
i) che gli altri incassi venivano trattati come ricavi istituzionali;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (artt.
6-bis e 7 l. 212/2000) per non essere stato attivato il contradditorio preventivo;
b) il difetto di idonea motivazione (artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/90);
c) la infondatezza della pretesa impositiva;
d) il difetto di prova in ordine alla effettiva sussistenza di ricavi sottratti a tassazione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
Con memoria illustrativa la ricorrente ribadiva quanto espresso nell'atto introduttivo del giudizio e controdeduceva in ordine alle argomentazioni esposte dalla Agenzia delle Entrate nella propria comparsa di costituzione in giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 17.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt.
6-bis e 7 l. 212/2000.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti si evince: 1) che l'amministrazione finanziaria, dopo aver riscontrato un'anomala incongruenza tra l'ammontare degli importi riferibili ai rapporti finanziari e le informazioni reddituali desumibili dall'Anagrafe Tributaria, con atto n. I01428/2023, emesso ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, invitava la ricorrente ad esibire la documentazione contabile ed extracontabile ed a partecipare attivamente al contraddittorio endoprocedimentale;
2) che, nel corso degli incontri effettuati con il responsabile del procedimento, il delegato della Ricorrente_1 produceva atti (segnatamente: gli estratti del conto corrente acceso presso la Banca_1, l'atto costitutivo, le fatture di vendita relative all'anno 2018, i Registri IVA dei corrispettivi e degli acquisti, il Registro dei beni ammortizzabili, la Relazione sulla gestione, le schede contabili dell'attività commerciale, i rendiconti assicurativi dell'associazione Associazione_4), che l'Agenzia delle Entrate provvedeva a richiamare, dapprima, nello schema di atto TF9Q4P704299/2024 (emesso ai sensi dell'art .
6-bis, commi 1 e 3, l. 212/2000 e notificato l'11.2.2025) con il quale la ricorrente veniva invitata a presentare, entro sessanta giorni, osservazioni e controdeduzioni in ordine alla formulata pretesa tributaria, e, poi, nell'avviso impugnato.
L'avviso, inoltre, si appalesa motivato, in ordine agli elementi essenziali della maggiore pretesa fiscale, in conformità ai canoni previsti dagli artt. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 7, comma 1, l. 212/2000. Appare, dunque, evidente, che la contribuente, nel caso in esame, sia stata posta nella condizione di conoscere la pretesa impositiva anche al fine di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale per contestare con efficacia l'an, il quantum debeatur ed il quomodo debeatur.
La ripresa a tassazione, infine, deve ritenersi fondata nel merito.
Correttamente, l'atto impugnato individua nei dati indicati nel quadro RG del Modello Redditi Enti non
Commerciali presentato per l'anno 2018 l'elemento connotato dal maggior tasso di criticità. In tale quadro, invero, vengono dichiarati:
- “ricavi commerciali” per euro 77.678,00;
- “altri ricavi” per euro 42.509,00 (consistenti in rimborsi franchigie e indicati come canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura” relativi all'impresa);
- “altri componenti positivi” per euro 30.907,00 (consistenti in quote associative), per un totale di componenti positivi pari ad euro 151.094,00.
Poiché i componenti negativi dichiarati ammontano ad euro 145.862,00, si perviene ad un reddito imponibile, al netto della perdita registrata negli anni precedenti, pari ad euro 3.140,00.
Gli “altri ricavi”, quindi, vengono “trattati” come ricavi istituzionali. Difatti, soltanto le voci (tratte dalle 471 fatture attive acquisite nel corso della attività accertativa – i cui importi, complessivamente, ammontano ad euro 922.724,00 -) corrispondenti a “costo di gestione” (in quanto attività di intermediazione dell'Associazione che si interpone tra le imprese di trasporto affiliate e la Associazione_4), a “quota associativa anno 2018” e al
“recupero franchigia sinistro” vengono trattate contabilmente come ricavi commerciali e, di conseguenza, inserite nel quadro RG. E ciò perché, secondo la prospettazione desumibile dall'atto introduttivo del giudizio, la maggior parte dell'importo derivante dalle fatture attive costituirebbe una mera partita di giro derivante dall'incasso delle prestazioni fatturate nei confronti degli associati/autotrasportatori: tutti gli importi incassati, rientrerebbero, dunque, nella sfera istituzionale dell'ente e, pertanto, non sarebbero assoggettabili a imposizione gli incassi relativi.
Ebbene, ritiene la Corte che la eccepita neutralità fiscale degli “altri ricavi”, in quanto “ricavi istituzionali” non sia connotata da alcun fondamento giuridico.
Invero, dalla attività spiegata dalla Agenzia delle Entrate è chiaramente emerso che la ricorrente non svolga affatto una mera attività no profit volta a favorire solidaristicamente i propri associati. Essa, piuttosto, agisce sul mercato come una società di servizi con scopo di lucro. Del tutto assenti, difatti, si appalesano i connotati tipici dell'associazione atti a legittimare la fruizione del regime agevolativo degli enti non commerciali: non la democraticità interna (art. 148, comma 8, lett. c), d.P.R. 917/1986), stante la riscontrata assenza di qualsivoglia documentazione inerente allo svolgimento dell'attività assembleare - convocazioni, verbali -; non la istituzione delle scritture previste in materia (libri contabili, rendiconto economico finanziario, libri sociali, registro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo); non la tipologia dell'attività in concreto esercitata (al di là di quella istituzionale formalmente indicata nell'atto costitutivo), attesa il riscontrato svolgimento di una attività commerciale di prestazione di servizi su larga scala in favore di soggetti a cui artatamente è attribuita la qualità di associati. Appare, dunque, palese che l'assunto, secondo cui l'Associazione Autotrasportatori svolgerebbe un'attività commerciale (marginale) limitata alla mera attività di intermediazione per conto degli associati, al fine di favorire l'ottenimento di migliori condizioni d'acquisto, è del tutto smentita dalle evidenze documentali emerse in fase di controllo.
Ne consegue, pertanto, stante il mancato rispetto della normativa di favore prevista per gli enti non commerciali, l'insussistenza dell'invocata esenzione dall'obbligo dichiarativo dei c.d. ricavi istituzionali con determinazione del reddito da assoggettare a tassazione ordinaria per un importo pari ad euro 791.000,00, quale differenza tra i componenti positivi, corrispondenti al totale delle fatture attive (pari ad euro 922.723,71) meno i costi (pari ad euro 131.723,65).
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate, già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, in euro 3861,00 oltre accessori, ove dovuti, in favore di
Agenzia delle Entrate. Così deciso in Salerno il 17 dicembre 2025 Il RE Il Presidente Dr Sergio
Marotta Dr F.M. Fiore