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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, SENTENZA apertura di credito, anticipazione bancaria, nelle cause riunite iscritte al n. 1014/2014 R.G. e al n. 489/2016 R.G., conto corrente bancario, sconto bancario) proposta la prima da
), difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Monica Interdonato,
‒ attrice contro
), difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
Parisi,
‒ convenuta e con l'intervento di
) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
), difesi dall'avv. Filippo Marcello Siracusano, C.F._2
‒ intervenuti volontari e con l'intervento di
( ), nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_4 P.IVA_3 [...]
( ), difesa dall'avv. Nicola Balisteri, Controparte_5 P.IVA_4
‒ intervenuta volontaria e la seconda da
) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
), difesi dall'avv. Filippo Marcello Siracusano, C.F._2
– attori opponenti
1 contro
), difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
Parisi,
‒ convenuta opposta e nei confronti di
), Parte_1 P.IVA_1
‒ già attrice opponente / terza contumace e con l'intervento di
), nella qualità di procuratrice speciale della CP_4 P.IVA_3 CP_6
, difesa dall'avv. Nicola Balistreri, P.IVA_5
‒ intervenuta volontaria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 esponendo quanto segue.
[...]
La società aveva intrattenuto, con la Parte_2 Controparte_1
il rapporto di conto corrente n. 8836.82 (quello indicato nell'atto, n. 8632.82, è
[...] stato corretto dalla parte), su cui era regolata una apertura di credito di euro 100.000,00,
e il rapporto di anticipazione (conto anticipi) n. 10484.89, su cui era regolata una apertura di credito di euro 50.000,00.
Nei detti rapporti la banca aveva applicato:
‒ spese di gestione, costi per singole operazioni, commissioni, variamente denominate, “non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile”:
‒ interessi a tassi ultralegali, senza specifica pattuizione;
‒ la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
‒ una commissione di massimo di massimo scoperto illegittima, per mancanza di causa e per difetto di determinabilità del suo oggetto;
‒ valute su addebiti e accrediti in assenza di specifiche pattuizioni;
‒ interessi che avevano superato le sogli usurarie stabilite in base alla legge n.
108/96.
Su tali assunti, l'attrice ha chiesto: che sia dichiarata la nullità delle “clausole” relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo
2 scoperto, ai costi di tenuta del conto corrente, perché applicati “in assenza di valida convenzione scritta” o, per il caso in cui i contratti fossero stati prodotti dalla banca, per indeterminatezza delle previsioni;
che sia dichiarata la nullità delle “clausole” relative alla commissione di massimo scoperto, per mancanza di causa o per indeterminatezza dell'oggetto; che sia dichiarata la nullità delle clausole relative alle spese di tenuta del conto e alle valute delle operazioni;
che sia accertato il superamento dei tassi-soglia usurari;
che sia accertata la “mancanza” del contratto di conto corrente o del conto anticipi;
che sia accertato il saldo dei conti;
che sia accertato il saldo debitorio effettivo e, se il saldo sia creditorio, che la banca sia condannata a corrispondere il relativo importo;
che la banca sia condannata al risarcimento del danno.
La costituitasi, ha resistito, chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande.
La causa è stata iscritta al n. 1014/2013 R.G.
Su ricorso della il Tribunale di Messina, Controparte_1 con il decreto ingiuntivo n. 1460/2015, emesso il 26 ottobre 2015, ha intimato alla a e a di pagare alla ricorrente la Parte_1 Controparte_2 CP_3 somma di euro 107.742,82.
Questo il titolo del credito fatto valere: la aveva stipulato con la Parte_1
in data 20.2.2006, il contratto di conto corrente Controparte_1
n. 8836.82; su tale conto era maturato, alla data della chiusura, un saldo di euro
107.742,82 (risultante dalla sottrazione di importi a titolo di commissioni di massimo scoperto e di corrispettivo su accordato), a debito per la correntista;
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della società avevano prestato fideiussione CP_2
e , con atti sottoscritti in data 20.2.2006 e in data 11.1.2008.
[...] CP_3
La e hanno proposto Parte_1 Controparte_2 CP_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo quanto segue:
‒ l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione;
‒ le stesse eccezioni e domande formulate nell'atto di citazione introduttivo della causa n. 1014/2013 R.G., quasi interamente trascritto.
La si è costituita e ha resistito, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata iscritta al n. 489/2016 R.G.
3 Le cause, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, sono state riunite, con l'ordinanza del 22 giugno 2023.
Prima che fosse disposta la riunione, la causa n. 489/2016 R.G. è stata dichiarata interrotta per il fallimento della ed è stata riassunta su iniziativa di Parte_1
e . Controparte_2 CP_3
All'udienza fissata per la continuazione, è comparsa la banca (convenuta opposta), attività che comporta la presenza nella causa.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in materia di riassunzione del processo interrotto, che «i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa» (Cass. n. 21480/19).
È intervenuta volontariamente, costituendosi nella causa n. 489/2016 R.G., la nella qualità di procuratrice speciale della cessionaria, questa, CP_4 CP_6 per averlo acquistato dalla del credito derivato Controparte_1 dal contratto di conto corrente, per effetto di un'operazione stipulata ai sensi degli artt. 1,
4 e 7 della legge n. 130/99.
Nella causa n. 1014/2013 R.G. si è costituita la curatela del fallimento della continuando nell'azione intrapresa dalla società, e sono intervenuti Parte_1 volontariamente, aderendo alle domande della curatela, e prima della società, CP_2
e .
[...] CP_3
Dopo che le cause sono state riunite è intervenuta volontariamente la CP_4
nella qualità di procuratrice speciale della acquirente del
[...] Controparte_5 credito controverso (derivato dal conto corrente) per effetto di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, stipulato con la ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. CP_6
n. 385/93 e degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99.
La intervenuta ha fatto proprie le domande, le eccezioni e le difese della convenuta opposta, per chiedere, con le memorie conclusionali, che sia emessa, a suo favore, sentenza di condanna al pagamento dell'importo corrispondente al saldo del conto corrente.
4 Relativamente al contraddittorio, non si profilano questioni rilevanti.
Non è stata pronunciata l'estromissione di alcuna parte, sicché tutte sono parti della causa.
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10).
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).
E ancora, l'art. 111 c.p.c. dispone, al comma 1, che «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie» e, al comma 4, che la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante «spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare».
Non si registrano specifiche contestazioni o eccezioni sui fatti o sui titoli addotti a sostegno degli interventi.
Le domande e le eccezioni, formulate prima della e in seguito dalla Parte_1 curatela del fallimento della società, sono fondate per quanto di ragione.
Bisogna ricordare preliminarmente, per la rilevanza che il principio ha sul piano del metodo di analisi, che «i requisiti di validità di un contratto vanno riscontrati in relazione alla legge del tempo della sua stipulazione, in quanto la norma sopravvenuta può modificare gli effetti o il regime dei diritti scaturenti dal contratto, ma non può provocarne la caducazione invalidando l'atto costitutivo» (Cass. n. 2370/80; in senso analogo, Cass.
n. 5711/79).
In sintesi, «i requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto» (Cass. n. 3340/01).
La giurisprudenza di legittimità ha esteso il principio anche – ad esempio – ai contratti quadro in materia di intermediazione finanziaria (Cass. n. 21993/22).
Non sussiste una illegittimità degli interessi pattuiti nei contratti.
In generale, l'art. 1284 c.c. stabilisce, al comma 3, che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale».
5 Nella materia dei rapporti con istituti bancari, l'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha disposto: «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» (comma 1); «nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» (comma 3); «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (comma 4); in caso di inosservanza del comma 4, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto» (comma 7).
Nel contratto di conto corrente, identificato dal n. 883682, stipulato dalle parti in data 20.2.2006, sono pattuiti e indicati i tassi degli interessi, sia attivi (per la correntista) sia passivi (per la correntista), nonché – analiticamente – tutti i costi per la tenuta del conto e per le singole operazioni.
Anche nel contratto di conto corrente n. 10484, utilizzato per anticipazioni, stipulato in data 10.1.2008, sono pattuiti e indicati i tassi degli interessi, sia attivi (per la correntista) sia passivi (per la correntista), nonché – analiticamente – tutti i costi per la tenuta del conto e i servizi erogati.
Ne deriva la legittimità degli interessi ultralegali convenuti e delle condizioni, in genere, pattuite e applicate nei rapporti.
La capitalizzazione degli interessi prevista nei contratti e applicata nei rapporti è legittima.
È da osservare che la capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente non è, dopo l'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio del 9 febbraio 2000, illegittima in sé, e neanche è nulla, in sé e in generale, la clausola del contratto con cui sia pattuita.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha previsto, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità
6 nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione della norma ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, dopo avere previsto che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti» e che «il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità», ha stabilito che nel conto corrente «deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
Giova osservare che, nel conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, «il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014/24, la quale ha ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
La pronuncia conferma la legittimità della capitalizzazione prevista e pattuita dopo il 22 aprile 2000, se conforme alle prescrizioni normative.
Sono «radicalmente nulle» solamente le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale se inserite in contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Cass. n. 29420/20).
Nei contratti stipulati dalle parti è prevista e pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, quindi nel rispetto dei requisiti di reciprocità e simmetria.
Nel contratto di conto corrente n. 10484.89 la capitalizzazione trimestrale, nel foglio con le condizioni economiche, è riferita agli interessi a credito (per la correntista), mentre accanto agli interessi a debito (per la correntista) figura un numero: e tuttavia, la clausola n. 9 delle condizioni generali ha previsto identica periodicità nella regolazione dei rapporti di conto, per i saldi attivi e passivi, clausola approvata specificamente per iscritto, con un richiamo numerico e descrittivo del suo contenuto.
Essendo da interpretare il contratto in conformità ai criteri sistematico (art. 1363
c.c.: «Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre»), conservativo
7 (art. 1367 c.c.: «Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno»), e di buona fede (art. 1366 c.c.), e in rapporto al criterio teleologico, non si può dubitare che la capitalizzazione pattuita sia riferita, inequivocabilmente, agli interessi attivi e passivi e con identica e reciproca periodicità, ove si consideri, altresì, che il tasso annuo effettivo (TAE) degli interessi a debito è maggiore del tasso annuo nominale (TAN), elemento indicativo dell'inclusione, nel primo, degli effetti della capitalizzazione (è l'art. 6 della delibera del CICR ad avere stabilito che deve essere indicato «il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»).
Comunque, la questione è priva di incidenza pratica.
Dagli estratti del conto corrente n. 10484.89, la cui serie è prodotta interamente, risulta che alla fine di ciascun trimestre il saldo del conto era “0,00” e tale era anche ad inizio del trimestre, con correlata inesistenza di un saldo (di importo non nullo) che alla fine del trimestre fosse capitalizzato per essere riportato all'inizio di quello successivo come base di calcolo di interessi.
E ciò in quanto gli importi del saldo alla fine del trimestre venivano registrati (o addebitati) sul conto corrente n. 883682, come emerge, testualmente, dalle diciture, presenti al di sotto del “riepilogo competenze” di ciascun estratto conto trimestrale, che riportano come il saldo a debito alla data finale del trimestre fosse annotato (riportato) “a nuovo” sul conto corrente n. 8836.82, con valuta la cui data coincideva con quella della chiusura.
Evidentemente, il conto anticipi non era autonomo, ma accessorio e transitorio, per operazioni regolate nel conto corrente.
Sul punto, la giurisprudenza ha riconosciuto che «il “conto anticipi” può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto» e nel secondo caso il saldo a debito del “conto anticipi”
è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione del rapporto creditorio/debitorio di questo
(Cass. n. 14321/22).
8 La capitalizzazione pattuita e prevista nel contratto di conto corrente n. 883682 è riferita, testualmente, ad entrambi gli interessi, attivi e passivi.
In quanto stipulate sotto la vigenza delle norme citate, le clausole, approvate specificamente per iscritto, con cui è stata prevista la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità simmetrica sono valide.
Sono nulle le clausole, inserite nel contratto di conto corrente e nel contratto di conto corrente utilizzato per anticipazioni, con cui è stata pattuita e prevista la commissione di massimo scoperto.
È da premettere che la commissione di massimo scoperto non è (non era: prima che fossero emanati l'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09, in vigore dal 29 gennaio 2009 al 24 marzo 2012, e introdotto l'art. 117-bis nel d.lgs. n.
385/93, in vigore dal 25 marzo 2012) illegittima in sé, per un vizio genetico, né potrebbe ritenersi nulla ‒ in astratto ‒ la clausola con cui fosse pattuita.
Nello specifico, la commissione di massimo scoperto non è (era) illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico o per mancanza di causa (lo hanno affermato, espressamente, anche se sulla questione – diversa – della sua rilevanza ai fini dell'usura, Cass. n. 12965/16 e, più in generale, Cass.
n. 870/06, in motivazione), ma lo è (era) solamente se sia (fosse stata) pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente bancario, «è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata» (Cass. n. 19825/22).
La commissione di massimo scoperto non è, quindi, illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico o per un difetto di causa, ma lo è solamente se sia pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Nei contratti stipulati dalle parti la commissione di massimo scoperto risulta pattuita con una clausola alquanto generica: è indicata la sua aliquota percentuale, con un aumento
(aliquota aggiuntiva) «su sconfinamento se autorizzato», mentre non è univocamente determinata la base di calcolo, né è precisata la sua periodicità.
Quanto al “corrispettivo su accordato”, importi a tale titolo risultano addebitati sul
9 conto corrente n. 883682 e sul conto corrente n. 1048489 (utilizzato per anticipazioni), come emerge dai riassunti scalari a partire dal trimestre al 30.9.2009.
La banca, già nel ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento del saldo del conto corrente calcolato eliminando i detti importi, sostanzialmente rinunciandovi.
Gli addebiti a detto titolo sui conti correnti sono illegittimi, per contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 e per mancato rispetto ‒ niente essendo dedotto di specifico sul punto ‒ delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge n.
185/08, convertito nella legge n. 2/09.
L'illegittimità si deve ritenere sia stata eccepita dalla società, e in seguito dalla curatela, nonostante l'eccezione sia riferita, letteralmente, alla sola commissione di massimo scoperto (pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione).
La commissione di massimo scoperto non identifica una figura contrattuale tipica, ma rappresenta un costo o un corrispettivo che, sotto varie e diverse denominazioni, è applicato ad un affidamento (o fido).
Lo ha confermato ‒ inequivocabilmente ‒ il legislatore, allorquando, all'art. 2-bis citato, ha fatto riferimento alle «clausole, comunque denominate», che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, per disporne la nullità ‒ se non rispettino determinate condizioni ‒ e la rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme in materia di usura.
Oltre a ciò, la nullità di una clausola contrattuale, per assenza di forma scritta, se imposta ad substantiam, o per difformità sostanziali, come l'illegittimità degli addebiti in conto corrente che su quella clausola si siano fondati, anche per insussistenza del titolo,
è senz'altro rilevabile d'ufficio ‒ sulla base di principi giurisprudenziali consolidati ‒ nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 17150/16) e nel giudizio di accertamento di una nullità del contratto, sia pure dedotta per vizi o motivi diversi e addirittura in difetto di deduzione (cfr. Cass. n. 34590/23), e sicuramente questo è possibile quando l'accertamento presuppone, per essere compiuto, la verifica sulla validità o meno di contratti o clausole.
L'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09, dopo avere previsto in quali casi le clausole contrattuali che hanno ad oggetto la commissione di massimo scoperto sono nulle e quali sono i requisiti di validità delle remunerazioni per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente (comma 1) e dopo avere stabilito che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
10 clausole, comunque denominate, che prevedono le dette remunerazioni «sono comunque rilevanti» ai fini dell'applicazione della normativa antiusura (comma 2), ha disposto, al comma 3, che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».
La legge di conversione, n. 2 del 2009, è entrata in vigore il 29 gennaio 2009, così che l'adeguamento doveva essere operato entro il 28 giugno 2009.
Nello specifico, queste sono (erano) le disposizioni dell'art. 2-bis: sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido»; sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente;
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme deve essere predeterminato (unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate) con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
il detto corrispettivo deve essere specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento»; l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Premesso che non risulta dedotto (almeno, specificamente, allegando tempi e modi)
l'adeguamento della clausola, bisogna osservare che non sono state indicate, e contenute in una clausola o in una comunicazione con rilevanza contrattuale, le modalità del calcolo del corrispettivo sull'accordato.
Ne deriva, allora, che, accertata l'illegittimità degli addebiti a detto titolo, il saldo del conto corrente va determinato eliminando i relativi importi: non tramite una mera sottrazione aritmetica, in linea capitale, ma con la rettifica dei conteggi di interessi e degli effetti di capitalizzazione (la sottrazione incide sul saldo e, perciò, sugli importi capitalizzati e sugli interessi conteggiati).
11 Attenendosi ai quesiti specifici, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato i saldi dei conti correnti, rettificandoli con la sottrazione degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e di corrispettivo sull'accordato (ed eliminando i relativi interessi e i relativi effetti di capitalizzazione).
La domanda volta a sentire accertare che i tassi di interesse avrebbero superato i limiti usurari non è recepibile.
L'art. 1815, comma 2, c.c. con lo stabilire che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», esprime la regola per cui il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è il momento della pattuizione.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, che reca una norma di interpretazione autentica, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In relazione al superamento del tasso-soglia coevo alla stipulazione del contratto (o dell'atto di modificazione contrattuale), si deve ricordare che «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, opera anche per gli interessi corrispettivi.
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si considerino gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità relativi al computo della commissione di massimo scoperto ai fini delle verifiche sul superamento o meno delle soglie usurarie (cfr. Cass. n.
1464/19; cfr. Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti, è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
Nella citazione (e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) non sono allegati, con la necessaria precisione, i detti elementi: le clausole contrattuali con cui erano stati
12 determinati i tassi di interesse (l'assunto del superamento delle soglie usurarie, sostenuto negli atti di citazione e formulato nella perizia stragiudiziale, prescinde completamente dai contratti ‒ esistenti e prodotti ‒ e dalle relative clausole), la misura del TAEGM nel periodo e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, né in quale categoria fosse inquadrabile l'operazione, non soltanto oggettivamente ma anche soggettivamente (è da considerare che ai fini della individuazione del tasso-soglia rileva non solamente il tipo di operazione, ma, nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, anche la natura del soggetto concedente o con cui si stipula) e per gli aspetti quantitativi.
E inoltre, non appaiono evidenziati adeguatamente i criteri o i parametri su cui la perizia di parte si fondi, né le relative formule di calcolo.
Poiché il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni che fossero – in ipotesi – rilevabili d'ufficio, è onere della parte allegare i «fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio» (Cass.
n. 5952/14; il passaggio è stato richiamato da Cass. n. 26605/24).
E premesso ancora – il rilievo è decisivo – che l'allegazione del superamento dei tassi-soglia deve essere rituale e tempestiva (cfr., sul principio, Cass. n. 20713/23; altresì,
Cass. n. 28983/23), ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione è comunque necessario che sia specificato il fattore causale dell'asserito superamento, perché non tutti i fattori sono rilevanti per la verifica, e che i motivi addotti siano congruenti con i criteri normativi e giurisprudenziali elaborati in materia (ad esempio, la commissione di massimo scoperto non potrebbe essere, semplicemente, cumulata con il tasso degli interessi).
In proposito, è da ricordare che – in virtù di un principio consolidato – ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG contrattuale e il suo confronto con il tasso-soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri stabiliti nelle
Istruzioni ufficiali vigenti per tempo, «atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM» (tasso annuo effettivo globale medio) e, conseguentemente, il tasso-soglia: se non si operasse così, si procederebbe «a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso» (Cass. n. 29794/24).
In mancanza di allegazioni specifiche, riferite a dati concreti e conformi – quanto meno prima facie – ad una metodologia valida (fondata su criteri normativi esistenti), oltre che di una prova – o di uno spunto probatorio –, non sarebbe possibile disporre una
13 consulenza tecnica per accertare se i tassi contrattuali avessero o no superato le soglie usurarie, perché il mezzo istruttorio finirebbe con l'avere evidenti finalità esplorative.
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si consideri, altresì, che nei rapporti di conto corrente bancario, attivi in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1° gennaio 2010 – data di entrata in vigore dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso-soglia dell'usura presunta «occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la “commissione soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della commissione praticata in concreto, rispetto a quello della commissione che rientra nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass. n. 1464/19).
Per la specificità della asserzione del superamento del tasso-soglia, non è sufficiente dedurre che, cumulando la commissione di massimo scoperto, il tasso di interesse supererebbe la soglia fissata, ma è necessario che la deduzione sia accompagnata da argomentazioni volte a dimostrare che l'incidenza della commissione avrebbe determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (cfr.
Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti,
è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
E le argomentazioni devono fondarsi su metodologie ‒ e su formule di calcolo ‒ conformi alle norme e ai principi giurisprudenziali, in virtù del principio dianzi ricordato
(cfr. Cass. n. 29794/24).
Non è configurabile una usura c.d. sopravvenuta, che si verificherebbe quando i tassi applicati via via nel rapporto divengono usurari, per le variazioni dei limiti dei tassi- soglia.
Si è visto che, in base agli artt. 1815, comma 2, c.c. e 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è quello della pattuizione.
14 In materia di contratti di mutuo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che,
«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23).
Il principio, elaborato per il mutuo, è applicabile anche al conto corrente ordinario, non ostando alla sua generalizzazione ragioni specifiche di struttura ed effetti e non essendo l'estensione incompatibile con i tipi contrattuali.
In questo senso si sono espresse la giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 9107 del 2018) e, recentemente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18227/24, in motivazione: «La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari… il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae»).
Perciò, se anche i tassi convenuti o variati unilateralmente fossero divenuti, per effetto delle rilevazioni successive, usurari, il patto o l'atto di variazione non sarebbe nullo o inefficace.
Similmente, non si può ritenere sia specifica – considerando che l'usura sopravvenuta non è configurabile – l'asserzione se riferita ai tassi applicati nel rapporto, nei diversi trimestri, non essendo precisato se e in quali tempi i tassi, con le altre condizioni rilevanti, fossero stati variati unilateralmente dall'istituto bancario, rispetto a quelli pattuiti originariamente o applicati in precedenza, in misura tale da superare i tassi- soglia del periodo (la variazione è, in sé, un fenomeno di relazione), e non essendo supportato l'assunto da allegazioni puntuali circa i fattori del superamento (asserito) e la loro rispettiva incidenza, nei termini addietro descritti.
Ciò si deve ritenere, a rigore, perché, l'esercizio dello ius variandi non seguito dal recesso integra un nuovo accordo contrattuale, «concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente» (Cass. n. 18227/24, in motivazione), così che si applica pienamente il
15 principio per cui è il debitore a dovere allegare tutti gli elementi e i fattori rilevanti – definiti dalla giurisprudenza nelle pronunce citate –, inclusivi dei dati della variazione, ai fini dell'accertamento.
L'eccezione di illegittima variazione delle valute relative ai movimenti in conto corrente non può essere recepita, perché generica.
L'asserzione che la banca avrebbe anticipato e posticipato le valute di addebiti e accrediti in maniera tale da incidere, a proprio favore, sul conteggio degli interessi passivi e attivi non è specifica, essendo riferita, globalmente, a tutte le valute, e ciò a fronte della previsione, nei contratti, delle valute applicabili ai movimenti.
Analogamente si deve dire quanto all'asserzione che i costi di tenuta dei conti correnti e altri costi sarebbero stati applicati in mancanza di contratto o di clausole con cui fossero stati pattuiti: in realtà, i detti costi sono previsti, specificamente, nei contratti di conto corrente, sicché la contestazione è generica, non essendo indicati quali importi sarebbero stati addebitati in assenza di titolo o in difformità dal titolo.
Perciò, il saldo dei rapporti di conto corrente, quello di corrispondenza e quello utilizzato per anticipi, va determinato soltanto con l'eliminazione degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e di corrispettivo sull'accordato, con i relativi interessi ed effetti di capitalizzazione.
Il consulente tecnico d'ufficio, attenendosi a criteri che appaiono esenti da errori o vizi metodologici, ha calcolato il saldo del conto corrente n. 883682 (ordinario) in euro
96.063,71, a debito per la correntista e il saldo del conto corrente n. 1048489 (anticipi) in euro 738,28, a credito per la correntista (in quanto tale conto, utilizzato come conto accessorio e di transito, era stato chiuso con un saldo “0,00”: v. l'estratto conto al
30.6.2012).
La somma di euro 738,28 deve essere restituita dalla banca alla curatela del fallimento, subentrata alla società , le cui domande la curatela ha fatto proprie. Parte_1
La banca, con il ricorso per ingiunzione, ha chiesto non la somma coincidente non con il saldo del conto corrente, certificato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385/93, pari ad euro 131.844,70 alla data del 20.10.2014 (v. il documento, agli atti;
v. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nella parte con la risposta alle osservazioni della convenuta), ma la somma (inferiore) di euro 107.742,82, avendo sottratto dal saldo le commissioni di massimo scoperto e il corrispettivo sull'accordato (pag. 2 del ricorso), domanda ribadita nella causa di opposizione (memorie conclusionali datate 4.11.2024, pag. 4 e pag. 23), e
16 senza eccezioni specifiche quanto alla detta causale (se non, nella perizia stragiudiziale di parte, per l'aspetto dell'asserito superamento dei tassi-soglia usurari, da escludere in base ai principi giurisprudenziali citati).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, analizzati gli elementi documentali e considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica, si deve così statuire: la banca convenuta va condannata a corrispondere alla curatela del fallimento la somma di euro 738,28, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 18.2.2013 (data della domanda) e fino al pagamento;
il decreto ingiuntivo, essendo stato accertato un saldo debitorio per una somma inferiore a quella richiesta, deve essere revocato (cfr. Cass. n.
20052/13; Cass. n. 21432/11), con la condanna di e a Controparte_2 CP_3 corrispondere la somma di euro 96.063,71, oltre interessi al tasso (8%) e con la decorrenza
(15.7.2014) richiesti con il ricorso per ingiunzione e riconosciuti nel decreto.
La decorrenza degli interessi, sulla somma da restituire, dalla data della domanda deriva dall'applicazione di principi elaborati nella giurisprudenza di legittimità in materia di indebito (Cass. n. 23448/20; Cass. n. 22852/15; Cass. n. 8564/09), tenuto conto di allegazioni e prove (o loro mancanza).
Non può essere emessa una condanna al pagamento a favore della società intervenuta.
Con l'atto di intervento la procuratrice speciale della Controparte_4 CP_5
ha fatto proprie le domande già avanzate dalla che, intervenendo
[...] CP_4 nella qualità di procuratrice speciale della ha aderito alle domande della CP_6
Controparte_1
La nei propri atti, ha chiesto la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo e, così, la condanna al pagamento a favore di sé.
Soltanto con le note conclusionali la società intervenuta ha chiesto che la condanna sia emessa a proprio favore.
L'art. 268 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – dispone che «l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni» e che «il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte», a meno che non compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Secondo la giurisprudenza, «la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui
17 confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”», avendo effetto, per il terzo che interviene, soltanto le preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. n. 25798/15; in senso analogo, Cass. n. 11681/14).
Le preclusioni, perciò, non operano quanto alla formulazione della domanda e alla produzione della documentazione che comprovi la (eventuale) «surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio» (Cass. n.
4934/18).
Da questi principi deriva che il terzo, fino a quando può intervenire, può anche formulare domande nuove rispetto a quelle delle parti originarie della causa e può produrre la documentazione che comprovi il titolo del suo intervento, cioè della sua legittimazione ad intervenire.
Ma ciò non comporta che il terzo, dopo che abbia formulato la domanda, possa cambiarne titolo e oggetto, al di fuori di qualunque preclusione.
È integrata un'ulteriore ragione ‒ di per sé decisiva ‒ per cui la domanda di condanna al pagamento a favore direttamente dell'intervenuta non potrebbe essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'intervento, anche in appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella causa intrapresa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure sul verificarsi della cessione stessa (Cass. n. 5728/24; la giurisprudenza anteriore è conforme: Cass. n. 10442/23).
Nel caso in esame non c'è una adesione espressa della banca cedente alla pronuncia della condanna al pagamento a favore della società intervenuta, cessionaria del credito.
E comunque, la condanna al pagamento diretto a favore del terzo intervenuto non è necessaria, ma facoltativa: la giurisprudenza è nel senso che «può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario»
(Cass. n. 10442/23).
E questo, perché «la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e
18 convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto», però tale legittimazione
«ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio» (Cass. n. 22503/14).
È adesso possibile e necessario decidere sull'opposizione al decreto ingiuntivo, nel rapporto tra la curatela del fallimento della , a cui è stato notificato il ricorso Parte_1 in riassunzione (e che non si è costituita nella causa n. 489/2016 R.G.), e la banca, non ravvisandosi gli estremi di una rinuncia espressa o un abbandono, al limite impliciti ma inequivoci, alla domanda di ingiunzione nei confronti della curatela.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l. fall., in concorso con gli altri creditori» (Cass. n. 6196/20; v. anche Cass. n. 21565/08).
Il decreto ingiuntivo non definitivo, comunque, è inopponibile al fallimento (Cass.
n. 21565/08; Cass. n. 6098/06; Cass. n. 3580/95).
Pertanto, contestualmente alla declaratoria di improcedibilità della domanda
(avanzata in via monitoria), il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mancando una espressa, inequivoca ed efficace rinuncia allo stesso, nei confronti della curatela del fallimento della società: nelle note conclusionali della banca, datate 4.11.2024, è stato chiesto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, senza limitazioni soggettive.
I , nell'atto di opposizione, hanno eccepito l'inefficacia del decreto CP_2 ingiuntivo per mancata notificazione entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
L'eccezione è priva di rilevanza, una volta che, accertata come dovuta una somma inferiore, il decreto sia stato, per questo motivo, revocato: anche se il decreto fosse inefficace, lo stesso la domanda formulata nel ricorso dovrebbe essere esaminata e decisa
(cfr. Cass. n. 14910/13).
L'eccezione, sollevata da , volta a sentire accertare l'estinzione CP_3 della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. non può essere recepita.
Le fideiussioni erano state prestate, dai con gli atti sottoscritti in data CP_2
19 20.2.2006, fino alla concorrenza di euro 150.000,00, limite aumentato fino ad euro
240.000,00 con gli atti sottoscritti in data 11.1.2008.
L'art. 1956 c.c. stabilisce che «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la banca che concede finanziamenti al debitore principale, conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare questo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale (Cass. n. 3761/06).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito»
(Cass. n. 34685/22; in senso analogo, Cass. n. 23422/16).
Non risultano dedotte, prima ancora che provate, circostanze specifiche da cui desumersi che la situazione patrimoniale della società debitrice fosse peggiorata rispetto alla situazione anteriore e dopo la stipulazione del contratto di garanzia in maniera significativa, tale da renderne incerta la solvibilità, e che l'istituto bancario avesse, nonostante la conoscenza o conoscibilità di quella situazione, omesso di attivare rimedi preventivi.
E comunque, nel documento contrattuale è previsto, in apposita clausola, che il fideiussore si sarebbe tenuto informato della situazione patrimoniale della debitrice e dell'andamento dei rapporti con l'istituto bancario.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che il fideiussore per obbligazioni future di una società a responsabilità limitata, che abbia esonerato l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., «non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere
20 quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore» (Cass. n. 2902/16: il principio, elaborato su un caso in cui la fideiussione era stata prestata da un socio della società, è estensibile alla garanzia prestata da qualunque soggetto).
Inoltre, la giurisprudenza esclude che possa configurarsi una violazione contrattuale liberatoria, con la conseguente estinzione della garanzia, quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale sia comune o possa presumersi tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761/06).
Dalla visura camerale, agli atti, emerge che era legale Controparte_2 rappresentante e amministratore della società, mentre rivestiva la carica CP_3 di “direttore tecnico” (dal 1998).
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i hanno eccepito CP_2 la nullità totale delle fideiussioni, per la presenza di clausole che contrastavano con la normativa in materia di tutela della concorrenza.
In particolare, con la detta memoria gli attori opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni in quanto conterrebbero clausole conformi ad un modello contrattuale predisposto dall'Associazione ANa Italiana per le fideiussioni generiche prestate a garanzia delle operazioni bancarie, clausole che riproducono condizioni di cui la Banca
d'Italia ha accertato il contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90.
La domanda volta ad ottenere una declaratoria di nullità totale, e non parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c., non può essere accolta, per più di una ragione.
Recentemente, la giurisprudenza ha ribadito il principio per cui il giudice ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli dedotti nella domanda introduttiva del giudizio, «sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo» (Cass. n. 34590/23, relativamente al rilievo in appello).
Il principio è stato espresso proprio in relazione ad un caso in cui era stata sollevata l'eccezione di nullità di una fideiussione per (asserito) contrasto con la normativa in materia di concorrenza: la pronuncia ha affermato che, ferma la necessità del rispetto dei tempi processuali nell'allegazione dei fatti costitutivi della dedotta nullità contrattuale, la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già
21 allegati (Cass. n. 20713/23, in motivazione).
Nel caso in esame gli elementi da cui una (ipotetica) nullità della fideiussione limitata alle clausole riproduttive di intese vietate per violazione della normativa a tutela della concorrenza non sono stati prodotti entro le scadenze preclusive istruttorie, e nemmeno dopo tali scadenze, e non sono tali da emerge ex actis, consentendo in questo caso un rilievo d'ufficio che avrebbe escluso di per sé il limite delle preclusioni assertive.
In particolare, non è stato prodotto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
Banca D'Italia, né lo schema contrattuale predisposto e diffuso dall'Associazione
ANa Italiana.
È pacifico che il dovere del giudice di conoscere la legge non si estende anche ai provvedimenti amministrativi (Cass. n. 422/25, in motivazione).
Non c'è dubbio che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 sia di natura amministrativa, così che è inapplicabile il principio iura novit curia (Cass. n. 422/25, in motivazione;
Cass. n. 13846/19).
Ne deriva che, in base ai principi sulla ripartizione dell'onere probatorio nel processo, spetta alla parte interessata, quella che ne invochi gli effetti, l'onere di produrre il provvedimento, attività «insuscettibile di equipollenti», sicché in difetto di produzione
«il fatto allegato non può ritenersi provato e la domanda deve essere conseguentemente respinta» (Cass. n. 422/25, in motivazione, la quale ha cassato la decisione di merito perché «viziata», per avere la stessa dichiarato la nullità di una fideiussione nonostante non fosse stato prodotto il provvedimento invocato).
Sussiste una ulteriore ragione per cui la domanda non può essere accolta.
I documenti prodotti non consentono di ravvisare la nullità delle fideiussioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza» (Cass. n. 6685/24, la quale ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di “reviviscenza” e di “sopravvivenza”, riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI del 2002).
22 La nullità sussiste se e nella misura in cui le clausole riproducano condizioni oggetto di intese anticoncorrenziali.
In sintesi, sono nulli (parzialmente) i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità (anche Cass. n. 26957/23 ha fatto riferimento alle intese anticoncorrenziali «già dichiarate nulle» dall'Autorità Garante).
La presunzione di conformità di un contratto alle clausole oggetto di intesa dichiarata anticoncorrenziale, presunzione sostenuta dall'accertamento contenuto nel provvedimento dell'Autorità, può coprire il tempo anteriore dell'istruttoria e al più un arco temporale che non si chiuda molto oltre l'emanazione del provvedimento (cfr. Cass.
n. 29810/17, relativa al caso di una fideiussione stipulata nel febbraio del 2005).
Quanto alla specifica rilevanza del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, è stato affermato che questo ha «un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario» (Cass. n. 13846/19).
Il riconoscimento del valore probatorio del provvedimento presuppone che questo sia stato prodotto entro i termini per le produzioni documentali (Cass. n. 863/25; nella giurisprudenza di merito, v. App. Milano 24 febbraio 2023, n. 641).
Si deve considerare che il provvedimento invocato potrebbe esprimere ‒ in linea con gli indirizzi giurisprudenziali citati ‒ un valore presuntivo, ai fini della prova della preesistenza di un'intesa anticoncorrenziale, per le fideiussioni prestate nel periodo dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, compreso tra il 2002 e il maggio del
2005 e, al più, anche per le fideiussioni prestate nel tempo immediatamente successivo, non anche per quelle prestata ad anni di distanza.
In questo senso si è espressa una diffusa giurisprudenza di merito, secondo la quale il provvedimento n. 55 del 2005 ha valore di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale quanto alle fideiussioni prestate nel periodo considerato (ottobre 2002
– maggio 2005) e per gli atti contrattuali “a valle” di intese illecite, con la conseguenza che è onere dell'attore allegare e provare l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale (cfr.
23 Trib. Milano 20 maggio 2021).
Lo si evince – per implicito – da una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto inammissibile il motivo con cui era stata dedotta la nullità della sentenza per avere omesso la corte territoriale di «rilevare, anche d'ufficio, la nullità della fideiussione ex art. 1421 c.c.» per contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/90:
l'inammissibilità del motivo è stata determinata dalla mancata indicazione del tempo in cui furono stipulati gli atti di fideiussione, per cui non era dato sapere se poteva essere applicabile o meno la nullità (parziale) «in relazione allo specifico modello ABI del 2002»
(Cass. n. 19948/23, in motivazione).
Esclusa la diretta rilevanza del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, non è allegato e dimostrato che le fideiussioni stipulate fossero conformi a schemi diffusi e praticati dagli istituti di credito in attuazione di intese anticoncorrenziali o che, nonostante l'emissione del predetto provvedimento, gli istituti di credito avessero continuato ad attenersi, con comportamenti taciti ma uniformi, a quell'intesa: ad esempio, tramite l'allegazione e la prova che, nel 2006, anno in cui erano state stipulate le fideiussioni, gli istituti di credito, in un numero rilevante, se non maggioritario, avessero coordinato le proprie azioni al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussioni per operazioni tipizzate, in tal modo privandola della possibilità di scegliere tra alternative effettive, a condizioni non identiche.
Pertanto, si deve escludere, sulla base dei principi giurisprudenziali illustrati, che sia ravvisabile una nullità delle fideiussioni.
Le domande di risarcimento dei danni, avanzate dalla curatela del fallimento e da uno degli attori opponenti e intervenuti, sono inaccoglibili: la domanda del è CP_2 inammissibile, in quanto non contenuta nell'atto di intervento, meramente adesivo (pag.
14), e nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (pagg. 21 e 22), e solamente nelle note conclusionali è prospettata la questione risarcitoria;
l'accertata esistenza del debito esclude alla radice che si possa ipotizzare un danno ingiusto;
la nullità di un contratto o di una clausola contrattuale non è, di per sé, elemento costitutivo di un danno risarcibile;
la “privazione di liquidità” (pag. 20 delle note conclusionali della curatela) o la riduzione della liquidità (pag. 11 dell'atto di citazione della società), oltre ad essere indimostrate
(non sono provati pagamenti effettivi in eccesso rispetto al debito), sono insussistenti, perché il conto corrente aveva alla chiusura un saldo debitorio per la correntista;
i danni lamentati, prima ancora che non essere stati provati, non sono stati nemmeno allegati nei
24 loro estremi.
Le spese, nei rapporti tra la curatela del fallimento e le altre parti, vanno compensate, considerato che l'epilogo (in rito, di improcedibilità della domanda) è stato determinato da un evento sopravvenuto (il fallimento) e che c'è uno scarto notevole tra quanto richiesto e la misura dell'accoglimento delle domande, e devono esserlo anche nei rapporti tra le terze intervenute e le altre parti, in relazione alle ragioni degli interventi
(estranee all'iniziativa attorea) e alla lo incidenza, rilevante per il principio c.d. di causalità, nella controversia, mentre gli attori opponenti nella causa n. 489/16 R.G., i
, vanno condannati a rimborsarle alla convenuta opposta, data la soccombenza, CP_2 con la compensazione per un quinto, data la misura dell'accoglimento della domanda: le spese si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14
(scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Le spese della consulenza, invece, vanno poste a carico della banca convenuta (e opposta, nella causa n. 489/2016 R.G.), essendo stato il mezzo istruttorio disposto per la necessità di accertare saldi di conti correnti inficiati da illegittimità.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e l'illegittimità degli addebiti a titolo di corrispettivo su accordato nei conti correnti;
2) condanna la banca convenuta a corrispondere alla curatela del fallimento della la somma di euro 738,28, oltre interessi al tasso legale con decorrenza Parte_1 dal 18.2.2013;
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 1460/2015, emesso dal Tribunale di Messina il 26 ottobre 2015;
4) dichiara improcedibile la domanda formulata dalla banca convenuta opposta nei confronti della curatela del fallimento della Parte_1
5) condanna e , in solido, a corrispondere Controparte_2 CP_3 alla convenuta la somma di euro 96.063,71, oltre interessi al tasso e con la decorrenza richiesti nel ricorso per ingiunzione;
6) rigetta tutte le altre domande ed eccezioni;
25 7) compensa per un quinto le spese nel rapporto tra e Controparte_2 [...]
, da un lato, e la banca convenuta, dall'altro lato, e condanna i primi, in CP_3 solido, a rimborsarne alla banca convenuta i quattro quinti che liquida in euro le spese di lite che liquida in euro 7.897,68 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
8) compensa le spese in tutti gli altri rapporti;
9) pone a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Messina il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
26
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, SENTENZA apertura di credito, anticipazione bancaria, nelle cause riunite iscritte al n. 1014/2014 R.G. e al n. 489/2016 R.G., conto corrente bancario, sconto bancario) proposta la prima da
), difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Monica Interdonato,
‒ attrice contro
), difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
Parisi,
‒ convenuta e con l'intervento di
) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
), difesi dall'avv. Filippo Marcello Siracusano, C.F._2
‒ intervenuti volontari e con l'intervento di
( ), nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_4 P.IVA_3 [...]
( ), difesa dall'avv. Nicola Balisteri, Controparte_5 P.IVA_4
‒ intervenuta volontaria e la seconda da
) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
), difesi dall'avv. Filippo Marcello Siracusano, C.F._2
– attori opponenti
1 contro
), difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
Parisi,
‒ convenuta opposta e nei confronti di
), Parte_1 P.IVA_1
‒ già attrice opponente / terza contumace e con l'intervento di
), nella qualità di procuratrice speciale della CP_4 P.IVA_3 CP_6
, difesa dall'avv. Nicola Balistreri, P.IVA_5
‒ intervenuta volontaria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 esponendo quanto segue.
[...]
La società aveva intrattenuto, con la Parte_2 Controparte_1
il rapporto di conto corrente n. 8836.82 (quello indicato nell'atto, n. 8632.82, è
[...] stato corretto dalla parte), su cui era regolata una apertura di credito di euro 100.000,00,
e il rapporto di anticipazione (conto anticipi) n. 10484.89, su cui era regolata una apertura di credito di euro 50.000,00.
Nei detti rapporti la banca aveva applicato:
‒ spese di gestione, costi per singole operazioni, commissioni, variamente denominate, “non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile”:
‒ interessi a tassi ultralegali, senza specifica pattuizione;
‒ la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
‒ una commissione di massimo di massimo scoperto illegittima, per mancanza di causa e per difetto di determinabilità del suo oggetto;
‒ valute su addebiti e accrediti in assenza di specifiche pattuizioni;
‒ interessi che avevano superato le sogli usurarie stabilite in base alla legge n.
108/96.
Su tali assunti, l'attrice ha chiesto: che sia dichiarata la nullità delle “clausole” relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo
2 scoperto, ai costi di tenuta del conto corrente, perché applicati “in assenza di valida convenzione scritta” o, per il caso in cui i contratti fossero stati prodotti dalla banca, per indeterminatezza delle previsioni;
che sia dichiarata la nullità delle “clausole” relative alla commissione di massimo scoperto, per mancanza di causa o per indeterminatezza dell'oggetto; che sia dichiarata la nullità delle clausole relative alle spese di tenuta del conto e alle valute delle operazioni;
che sia accertato il superamento dei tassi-soglia usurari;
che sia accertata la “mancanza” del contratto di conto corrente o del conto anticipi;
che sia accertato il saldo dei conti;
che sia accertato il saldo debitorio effettivo e, se il saldo sia creditorio, che la banca sia condannata a corrispondere il relativo importo;
che la banca sia condannata al risarcimento del danno.
La costituitasi, ha resistito, chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande.
La causa è stata iscritta al n. 1014/2013 R.G.
Su ricorso della il Tribunale di Messina, Controparte_1 con il decreto ingiuntivo n. 1460/2015, emesso il 26 ottobre 2015, ha intimato alla a e a di pagare alla ricorrente la Parte_1 Controparte_2 CP_3 somma di euro 107.742,82.
Questo il titolo del credito fatto valere: la aveva stipulato con la Parte_1
in data 20.2.2006, il contratto di conto corrente Controparte_1
n. 8836.82; su tale conto era maturato, alla data della chiusura, un saldo di euro
107.742,82 (risultante dalla sottrazione di importi a titolo di commissioni di massimo scoperto e di corrispettivo su accordato), a debito per la correntista;
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della società avevano prestato fideiussione CP_2
e , con atti sottoscritti in data 20.2.2006 e in data 11.1.2008.
[...] CP_3
La e hanno proposto Parte_1 Controparte_2 CP_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo quanto segue:
‒ l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione;
‒ le stesse eccezioni e domande formulate nell'atto di citazione introduttivo della causa n. 1014/2013 R.G., quasi interamente trascritto.
La si è costituita e ha resistito, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata iscritta al n. 489/2016 R.G.
3 Le cause, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, sono state riunite, con l'ordinanza del 22 giugno 2023.
Prima che fosse disposta la riunione, la causa n. 489/2016 R.G. è stata dichiarata interrotta per il fallimento della ed è stata riassunta su iniziativa di Parte_1
e . Controparte_2 CP_3
All'udienza fissata per la continuazione, è comparsa la banca (convenuta opposta), attività che comporta la presenza nella causa.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in materia di riassunzione del processo interrotto, che «i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa» (Cass. n. 21480/19).
È intervenuta volontariamente, costituendosi nella causa n. 489/2016 R.G., la nella qualità di procuratrice speciale della cessionaria, questa, CP_4 CP_6 per averlo acquistato dalla del credito derivato Controparte_1 dal contratto di conto corrente, per effetto di un'operazione stipulata ai sensi degli artt. 1,
4 e 7 della legge n. 130/99.
Nella causa n. 1014/2013 R.G. si è costituita la curatela del fallimento della continuando nell'azione intrapresa dalla società, e sono intervenuti Parte_1 volontariamente, aderendo alle domande della curatela, e prima della società, CP_2
e .
[...] CP_3
Dopo che le cause sono state riunite è intervenuta volontariamente la CP_4
nella qualità di procuratrice speciale della acquirente del
[...] Controparte_5 credito controverso (derivato dal conto corrente) per effetto di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, stipulato con la ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. CP_6
n. 385/93 e degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99.
La intervenuta ha fatto proprie le domande, le eccezioni e le difese della convenuta opposta, per chiedere, con le memorie conclusionali, che sia emessa, a suo favore, sentenza di condanna al pagamento dell'importo corrispondente al saldo del conto corrente.
4 Relativamente al contraddittorio, non si profilano questioni rilevanti.
Non è stata pronunciata l'estromissione di alcuna parte, sicché tutte sono parti della causa.
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10).
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).
E ancora, l'art. 111 c.p.c. dispone, al comma 1, che «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie» e, al comma 4, che la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante «spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare».
Non si registrano specifiche contestazioni o eccezioni sui fatti o sui titoli addotti a sostegno degli interventi.
Le domande e le eccezioni, formulate prima della e in seguito dalla Parte_1 curatela del fallimento della società, sono fondate per quanto di ragione.
Bisogna ricordare preliminarmente, per la rilevanza che il principio ha sul piano del metodo di analisi, che «i requisiti di validità di un contratto vanno riscontrati in relazione alla legge del tempo della sua stipulazione, in quanto la norma sopravvenuta può modificare gli effetti o il regime dei diritti scaturenti dal contratto, ma non può provocarne la caducazione invalidando l'atto costitutivo» (Cass. n. 2370/80; in senso analogo, Cass.
n. 5711/79).
In sintesi, «i requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto» (Cass. n. 3340/01).
La giurisprudenza di legittimità ha esteso il principio anche – ad esempio – ai contratti quadro in materia di intermediazione finanziaria (Cass. n. 21993/22).
Non sussiste una illegittimità degli interessi pattuiti nei contratti.
In generale, l'art. 1284 c.c. stabilisce, al comma 3, che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale».
5 Nella materia dei rapporti con istituti bancari, l'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha disposto: «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» (comma 1); «nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» (comma 3); «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (comma 4); in caso di inosservanza del comma 4, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto» (comma 7).
Nel contratto di conto corrente, identificato dal n. 883682, stipulato dalle parti in data 20.2.2006, sono pattuiti e indicati i tassi degli interessi, sia attivi (per la correntista) sia passivi (per la correntista), nonché – analiticamente – tutti i costi per la tenuta del conto e per le singole operazioni.
Anche nel contratto di conto corrente n. 10484, utilizzato per anticipazioni, stipulato in data 10.1.2008, sono pattuiti e indicati i tassi degli interessi, sia attivi (per la correntista) sia passivi (per la correntista), nonché – analiticamente – tutti i costi per la tenuta del conto e i servizi erogati.
Ne deriva la legittimità degli interessi ultralegali convenuti e delle condizioni, in genere, pattuite e applicate nei rapporti.
La capitalizzazione degli interessi prevista nei contratti e applicata nei rapporti è legittima.
È da osservare che la capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente non è, dopo l'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio del 9 febbraio 2000, illegittima in sé, e neanche è nulla, in sé e in generale, la clausola del contratto con cui sia pattuita.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha previsto, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità
6 nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione della norma ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, dopo avere previsto che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti» e che «il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità», ha stabilito che nel conto corrente «deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
Giova osservare che, nel conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, «il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014/24, la quale ha ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
La pronuncia conferma la legittimità della capitalizzazione prevista e pattuita dopo il 22 aprile 2000, se conforme alle prescrizioni normative.
Sono «radicalmente nulle» solamente le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale se inserite in contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Cass. n. 29420/20).
Nei contratti stipulati dalle parti è prevista e pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, quindi nel rispetto dei requisiti di reciprocità e simmetria.
Nel contratto di conto corrente n. 10484.89 la capitalizzazione trimestrale, nel foglio con le condizioni economiche, è riferita agli interessi a credito (per la correntista), mentre accanto agli interessi a debito (per la correntista) figura un numero: e tuttavia, la clausola n. 9 delle condizioni generali ha previsto identica periodicità nella regolazione dei rapporti di conto, per i saldi attivi e passivi, clausola approvata specificamente per iscritto, con un richiamo numerico e descrittivo del suo contenuto.
Essendo da interpretare il contratto in conformità ai criteri sistematico (art. 1363
c.c.: «Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre»), conservativo
7 (art. 1367 c.c.: «Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno»), e di buona fede (art. 1366 c.c.), e in rapporto al criterio teleologico, non si può dubitare che la capitalizzazione pattuita sia riferita, inequivocabilmente, agli interessi attivi e passivi e con identica e reciproca periodicità, ove si consideri, altresì, che il tasso annuo effettivo (TAE) degli interessi a debito è maggiore del tasso annuo nominale (TAN), elemento indicativo dell'inclusione, nel primo, degli effetti della capitalizzazione (è l'art. 6 della delibera del CICR ad avere stabilito che deve essere indicato «il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»).
Comunque, la questione è priva di incidenza pratica.
Dagli estratti del conto corrente n. 10484.89, la cui serie è prodotta interamente, risulta che alla fine di ciascun trimestre il saldo del conto era “0,00” e tale era anche ad inizio del trimestre, con correlata inesistenza di un saldo (di importo non nullo) che alla fine del trimestre fosse capitalizzato per essere riportato all'inizio di quello successivo come base di calcolo di interessi.
E ciò in quanto gli importi del saldo alla fine del trimestre venivano registrati (o addebitati) sul conto corrente n. 883682, come emerge, testualmente, dalle diciture, presenti al di sotto del “riepilogo competenze” di ciascun estratto conto trimestrale, che riportano come il saldo a debito alla data finale del trimestre fosse annotato (riportato) “a nuovo” sul conto corrente n. 8836.82, con valuta la cui data coincideva con quella della chiusura.
Evidentemente, il conto anticipi non era autonomo, ma accessorio e transitorio, per operazioni regolate nel conto corrente.
Sul punto, la giurisprudenza ha riconosciuto che «il “conto anticipi” può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto» e nel secondo caso il saldo a debito del “conto anticipi”
è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione del rapporto creditorio/debitorio di questo
(Cass. n. 14321/22).
8 La capitalizzazione pattuita e prevista nel contratto di conto corrente n. 883682 è riferita, testualmente, ad entrambi gli interessi, attivi e passivi.
In quanto stipulate sotto la vigenza delle norme citate, le clausole, approvate specificamente per iscritto, con cui è stata prevista la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità simmetrica sono valide.
Sono nulle le clausole, inserite nel contratto di conto corrente e nel contratto di conto corrente utilizzato per anticipazioni, con cui è stata pattuita e prevista la commissione di massimo scoperto.
È da premettere che la commissione di massimo scoperto non è (non era: prima che fossero emanati l'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09, in vigore dal 29 gennaio 2009 al 24 marzo 2012, e introdotto l'art. 117-bis nel d.lgs. n.
385/93, in vigore dal 25 marzo 2012) illegittima in sé, per un vizio genetico, né potrebbe ritenersi nulla ‒ in astratto ‒ la clausola con cui fosse pattuita.
Nello specifico, la commissione di massimo scoperto non è (era) illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico o per mancanza di causa (lo hanno affermato, espressamente, anche se sulla questione – diversa – della sua rilevanza ai fini dell'usura, Cass. n. 12965/16 e, più in generale, Cass.
n. 870/06, in motivazione), ma lo è (era) solamente se sia (fosse stata) pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente bancario, «è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata» (Cass. n. 19825/22).
La commissione di massimo scoperto non è, quindi, illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico o per un difetto di causa, ma lo è solamente se sia pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Nei contratti stipulati dalle parti la commissione di massimo scoperto risulta pattuita con una clausola alquanto generica: è indicata la sua aliquota percentuale, con un aumento
(aliquota aggiuntiva) «su sconfinamento se autorizzato», mentre non è univocamente determinata la base di calcolo, né è precisata la sua periodicità.
Quanto al “corrispettivo su accordato”, importi a tale titolo risultano addebitati sul
9 conto corrente n. 883682 e sul conto corrente n. 1048489 (utilizzato per anticipazioni), come emerge dai riassunti scalari a partire dal trimestre al 30.9.2009.
La banca, già nel ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento del saldo del conto corrente calcolato eliminando i detti importi, sostanzialmente rinunciandovi.
Gli addebiti a detto titolo sui conti correnti sono illegittimi, per contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 e per mancato rispetto ‒ niente essendo dedotto di specifico sul punto ‒ delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge n.
185/08, convertito nella legge n. 2/09.
L'illegittimità si deve ritenere sia stata eccepita dalla società, e in seguito dalla curatela, nonostante l'eccezione sia riferita, letteralmente, alla sola commissione di massimo scoperto (pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione).
La commissione di massimo scoperto non identifica una figura contrattuale tipica, ma rappresenta un costo o un corrispettivo che, sotto varie e diverse denominazioni, è applicato ad un affidamento (o fido).
Lo ha confermato ‒ inequivocabilmente ‒ il legislatore, allorquando, all'art. 2-bis citato, ha fatto riferimento alle «clausole, comunque denominate», che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, per disporne la nullità ‒ se non rispettino determinate condizioni ‒ e la rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme in materia di usura.
Oltre a ciò, la nullità di una clausola contrattuale, per assenza di forma scritta, se imposta ad substantiam, o per difformità sostanziali, come l'illegittimità degli addebiti in conto corrente che su quella clausola si siano fondati, anche per insussistenza del titolo,
è senz'altro rilevabile d'ufficio ‒ sulla base di principi giurisprudenziali consolidati ‒ nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 17150/16) e nel giudizio di accertamento di una nullità del contratto, sia pure dedotta per vizi o motivi diversi e addirittura in difetto di deduzione (cfr. Cass. n. 34590/23), e sicuramente questo è possibile quando l'accertamento presuppone, per essere compiuto, la verifica sulla validità o meno di contratti o clausole.
L'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09, dopo avere previsto in quali casi le clausole contrattuali che hanno ad oggetto la commissione di massimo scoperto sono nulle e quali sono i requisiti di validità delle remunerazioni per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente (comma 1) e dopo avere stabilito che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
10 clausole, comunque denominate, che prevedono le dette remunerazioni «sono comunque rilevanti» ai fini dell'applicazione della normativa antiusura (comma 2), ha disposto, al comma 3, che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».
La legge di conversione, n. 2 del 2009, è entrata in vigore il 29 gennaio 2009, così che l'adeguamento doveva essere operato entro il 28 giugno 2009.
Nello specifico, queste sono (erano) le disposizioni dell'art. 2-bis: sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido»; sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente;
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme deve essere predeterminato (unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate) con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
il detto corrispettivo deve essere specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento»; l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Premesso che non risulta dedotto (almeno, specificamente, allegando tempi e modi)
l'adeguamento della clausola, bisogna osservare che non sono state indicate, e contenute in una clausola o in una comunicazione con rilevanza contrattuale, le modalità del calcolo del corrispettivo sull'accordato.
Ne deriva, allora, che, accertata l'illegittimità degli addebiti a detto titolo, il saldo del conto corrente va determinato eliminando i relativi importi: non tramite una mera sottrazione aritmetica, in linea capitale, ma con la rettifica dei conteggi di interessi e degli effetti di capitalizzazione (la sottrazione incide sul saldo e, perciò, sugli importi capitalizzati e sugli interessi conteggiati).
11 Attenendosi ai quesiti specifici, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato i saldi dei conti correnti, rettificandoli con la sottrazione degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e di corrispettivo sull'accordato (ed eliminando i relativi interessi e i relativi effetti di capitalizzazione).
La domanda volta a sentire accertare che i tassi di interesse avrebbero superato i limiti usurari non è recepibile.
L'art. 1815, comma 2, c.c. con lo stabilire che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», esprime la regola per cui il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è il momento della pattuizione.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, che reca una norma di interpretazione autentica, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In relazione al superamento del tasso-soglia coevo alla stipulazione del contratto (o dell'atto di modificazione contrattuale), si deve ricordare che «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, opera anche per gli interessi corrispettivi.
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si considerino gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità relativi al computo della commissione di massimo scoperto ai fini delle verifiche sul superamento o meno delle soglie usurarie (cfr. Cass. n.
1464/19; cfr. Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti, è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
Nella citazione (e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) non sono allegati, con la necessaria precisione, i detti elementi: le clausole contrattuali con cui erano stati
12 determinati i tassi di interesse (l'assunto del superamento delle soglie usurarie, sostenuto negli atti di citazione e formulato nella perizia stragiudiziale, prescinde completamente dai contratti ‒ esistenti e prodotti ‒ e dalle relative clausole), la misura del TAEGM nel periodo e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, né in quale categoria fosse inquadrabile l'operazione, non soltanto oggettivamente ma anche soggettivamente (è da considerare che ai fini della individuazione del tasso-soglia rileva non solamente il tipo di operazione, ma, nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, anche la natura del soggetto concedente o con cui si stipula) e per gli aspetti quantitativi.
E inoltre, non appaiono evidenziati adeguatamente i criteri o i parametri su cui la perizia di parte si fondi, né le relative formule di calcolo.
Poiché il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni che fossero – in ipotesi – rilevabili d'ufficio, è onere della parte allegare i «fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio» (Cass.
n. 5952/14; il passaggio è stato richiamato da Cass. n. 26605/24).
E premesso ancora – il rilievo è decisivo – che l'allegazione del superamento dei tassi-soglia deve essere rituale e tempestiva (cfr., sul principio, Cass. n. 20713/23; altresì,
Cass. n. 28983/23), ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione è comunque necessario che sia specificato il fattore causale dell'asserito superamento, perché non tutti i fattori sono rilevanti per la verifica, e che i motivi addotti siano congruenti con i criteri normativi e giurisprudenziali elaborati in materia (ad esempio, la commissione di massimo scoperto non potrebbe essere, semplicemente, cumulata con il tasso degli interessi).
In proposito, è da ricordare che – in virtù di un principio consolidato – ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG contrattuale e il suo confronto con il tasso-soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri stabiliti nelle
Istruzioni ufficiali vigenti per tempo, «atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM» (tasso annuo effettivo globale medio) e, conseguentemente, il tasso-soglia: se non si operasse così, si procederebbe «a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso» (Cass. n. 29794/24).
In mancanza di allegazioni specifiche, riferite a dati concreti e conformi – quanto meno prima facie – ad una metodologia valida (fondata su criteri normativi esistenti), oltre che di una prova – o di uno spunto probatorio –, non sarebbe possibile disporre una
13 consulenza tecnica per accertare se i tassi contrattuali avessero o no superato le soglie usurarie, perché il mezzo istruttorio finirebbe con l'avere evidenti finalità esplorative.
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si consideri, altresì, che nei rapporti di conto corrente bancario, attivi in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1° gennaio 2010 – data di entrata in vigore dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso-soglia dell'usura presunta «occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la “commissione soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della commissione praticata in concreto, rispetto a quello della commissione che rientra nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass. n. 1464/19).
Per la specificità della asserzione del superamento del tasso-soglia, non è sufficiente dedurre che, cumulando la commissione di massimo scoperto, il tasso di interesse supererebbe la soglia fissata, ma è necessario che la deduzione sia accompagnata da argomentazioni volte a dimostrare che l'incidenza della commissione avrebbe determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (cfr.
Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti,
è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
E le argomentazioni devono fondarsi su metodologie ‒ e su formule di calcolo ‒ conformi alle norme e ai principi giurisprudenziali, in virtù del principio dianzi ricordato
(cfr. Cass. n. 29794/24).
Non è configurabile una usura c.d. sopravvenuta, che si verificherebbe quando i tassi applicati via via nel rapporto divengono usurari, per le variazioni dei limiti dei tassi- soglia.
Si è visto che, in base agli artt. 1815, comma 2, c.c. e 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è quello della pattuizione.
14 In materia di contratti di mutuo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che,
«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23).
Il principio, elaborato per il mutuo, è applicabile anche al conto corrente ordinario, non ostando alla sua generalizzazione ragioni specifiche di struttura ed effetti e non essendo l'estensione incompatibile con i tipi contrattuali.
In questo senso si sono espresse la giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 9107 del 2018) e, recentemente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18227/24, in motivazione: «La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari… il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae»).
Perciò, se anche i tassi convenuti o variati unilateralmente fossero divenuti, per effetto delle rilevazioni successive, usurari, il patto o l'atto di variazione non sarebbe nullo o inefficace.
Similmente, non si può ritenere sia specifica – considerando che l'usura sopravvenuta non è configurabile – l'asserzione se riferita ai tassi applicati nel rapporto, nei diversi trimestri, non essendo precisato se e in quali tempi i tassi, con le altre condizioni rilevanti, fossero stati variati unilateralmente dall'istituto bancario, rispetto a quelli pattuiti originariamente o applicati in precedenza, in misura tale da superare i tassi- soglia del periodo (la variazione è, in sé, un fenomeno di relazione), e non essendo supportato l'assunto da allegazioni puntuali circa i fattori del superamento (asserito) e la loro rispettiva incidenza, nei termini addietro descritti.
Ciò si deve ritenere, a rigore, perché, l'esercizio dello ius variandi non seguito dal recesso integra un nuovo accordo contrattuale, «concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente» (Cass. n. 18227/24, in motivazione), così che si applica pienamente il
15 principio per cui è il debitore a dovere allegare tutti gli elementi e i fattori rilevanti – definiti dalla giurisprudenza nelle pronunce citate –, inclusivi dei dati della variazione, ai fini dell'accertamento.
L'eccezione di illegittima variazione delle valute relative ai movimenti in conto corrente non può essere recepita, perché generica.
L'asserzione che la banca avrebbe anticipato e posticipato le valute di addebiti e accrediti in maniera tale da incidere, a proprio favore, sul conteggio degli interessi passivi e attivi non è specifica, essendo riferita, globalmente, a tutte le valute, e ciò a fronte della previsione, nei contratti, delle valute applicabili ai movimenti.
Analogamente si deve dire quanto all'asserzione che i costi di tenuta dei conti correnti e altri costi sarebbero stati applicati in mancanza di contratto o di clausole con cui fossero stati pattuiti: in realtà, i detti costi sono previsti, specificamente, nei contratti di conto corrente, sicché la contestazione è generica, non essendo indicati quali importi sarebbero stati addebitati in assenza di titolo o in difformità dal titolo.
Perciò, il saldo dei rapporti di conto corrente, quello di corrispondenza e quello utilizzato per anticipi, va determinato soltanto con l'eliminazione degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e di corrispettivo sull'accordato, con i relativi interessi ed effetti di capitalizzazione.
Il consulente tecnico d'ufficio, attenendosi a criteri che appaiono esenti da errori o vizi metodologici, ha calcolato il saldo del conto corrente n. 883682 (ordinario) in euro
96.063,71, a debito per la correntista e il saldo del conto corrente n. 1048489 (anticipi) in euro 738,28, a credito per la correntista (in quanto tale conto, utilizzato come conto accessorio e di transito, era stato chiuso con un saldo “0,00”: v. l'estratto conto al
30.6.2012).
La somma di euro 738,28 deve essere restituita dalla banca alla curatela del fallimento, subentrata alla società , le cui domande la curatela ha fatto proprie. Parte_1
La banca, con il ricorso per ingiunzione, ha chiesto non la somma coincidente non con il saldo del conto corrente, certificato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385/93, pari ad euro 131.844,70 alla data del 20.10.2014 (v. il documento, agli atti;
v. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nella parte con la risposta alle osservazioni della convenuta), ma la somma (inferiore) di euro 107.742,82, avendo sottratto dal saldo le commissioni di massimo scoperto e il corrispettivo sull'accordato (pag. 2 del ricorso), domanda ribadita nella causa di opposizione (memorie conclusionali datate 4.11.2024, pag. 4 e pag. 23), e
16 senza eccezioni specifiche quanto alla detta causale (se non, nella perizia stragiudiziale di parte, per l'aspetto dell'asserito superamento dei tassi-soglia usurari, da escludere in base ai principi giurisprudenziali citati).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, analizzati gli elementi documentali e considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica, si deve così statuire: la banca convenuta va condannata a corrispondere alla curatela del fallimento la somma di euro 738,28, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 18.2.2013 (data della domanda) e fino al pagamento;
il decreto ingiuntivo, essendo stato accertato un saldo debitorio per una somma inferiore a quella richiesta, deve essere revocato (cfr. Cass. n.
20052/13; Cass. n. 21432/11), con la condanna di e a Controparte_2 CP_3 corrispondere la somma di euro 96.063,71, oltre interessi al tasso (8%) e con la decorrenza
(15.7.2014) richiesti con il ricorso per ingiunzione e riconosciuti nel decreto.
La decorrenza degli interessi, sulla somma da restituire, dalla data della domanda deriva dall'applicazione di principi elaborati nella giurisprudenza di legittimità in materia di indebito (Cass. n. 23448/20; Cass. n. 22852/15; Cass. n. 8564/09), tenuto conto di allegazioni e prove (o loro mancanza).
Non può essere emessa una condanna al pagamento a favore della società intervenuta.
Con l'atto di intervento la procuratrice speciale della Controparte_4 CP_5
ha fatto proprie le domande già avanzate dalla che, intervenendo
[...] CP_4 nella qualità di procuratrice speciale della ha aderito alle domande della CP_6
Controparte_1
La nei propri atti, ha chiesto la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo e, così, la condanna al pagamento a favore di sé.
Soltanto con le note conclusionali la società intervenuta ha chiesto che la condanna sia emessa a proprio favore.
L'art. 268 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – dispone che «l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni» e che «il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte», a meno che non compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Secondo la giurisprudenza, «la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui
17 confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”», avendo effetto, per il terzo che interviene, soltanto le preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. n. 25798/15; in senso analogo, Cass. n. 11681/14).
Le preclusioni, perciò, non operano quanto alla formulazione della domanda e alla produzione della documentazione che comprovi la (eventuale) «surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio» (Cass. n.
4934/18).
Da questi principi deriva che il terzo, fino a quando può intervenire, può anche formulare domande nuove rispetto a quelle delle parti originarie della causa e può produrre la documentazione che comprovi il titolo del suo intervento, cioè della sua legittimazione ad intervenire.
Ma ciò non comporta che il terzo, dopo che abbia formulato la domanda, possa cambiarne titolo e oggetto, al di fuori di qualunque preclusione.
È integrata un'ulteriore ragione ‒ di per sé decisiva ‒ per cui la domanda di condanna al pagamento a favore direttamente dell'intervenuta non potrebbe essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'intervento, anche in appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella causa intrapresa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure sul verificarsi della cessione stessa (Cass. n. 5728/24; la giurisprudenza anteriore è conforme: Cass. n. 10442/23).
Nel caso in esame non c'è una adesione espressa della banca cedente alla pronuncia della condanna al pagamento a favore della società intervenuta, cessionaria del credito.
E comunque, la condanna al pagamento diretto a favore del terzo intervenuto non è necessaria, ma facoltativa: la giurisprudenza è nel senso che «può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario»
(Cass. n. 10442/23).
E questo, perché «la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e
18 convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto», però tale legittimazione
«ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio» (Cass. n. 22503/14).
È adesso possibile e necessario decidere sull'opposizione al decreto ingiuntivo, nel rapporto tra la curatela del fallimento della , a cui è stato notificato il ricorso Parte_1 in riassunzione (e che non si è costituita nella causa n. 489/2016 R.G.), e la banca, non ravvisandosi gli estremi di una rinuncia espressa o un abbandono, al limite impliciti ma inequivoci, alla domanda di ingiunzione nei confronti della curatela.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l. fall., in concorso con gli altri creditori» (Cass. n. 6196/20; v. anche Cass. n. 21565/08).
Il decreto ingiuntivo non definitivo, comunque, è inopponibile al fallimento (Cass.
n. 21565/08; Cass. n. 6098/06; Cass. n. 3580/95).
Pertanto, contestualmente alla declaratoria di improcedibilità della domanda
(avanzata in via monitoria), il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mancando una espressa, inequivoca ed efficace rinuncia allo stesso, nei confronti della curatela del fallimento della società: nelle note conclusionali della banca, datate 4.11.2024, è stato chiesto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, senza limitazioni soggettive.
I , nell'atto di opposizione, hanno eccepito l'inefficacia del decreto CP_2 ingiuntivo per mancata notificazione entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
L'eccezione è priva di rilevanza, una volta che, accertata come dovuta una somma inferiore, il decreto sia stato, per questo motivo, revocato: anche se il decreto fosse inefficace, lo stesso la domanda formulata nel ricorso dovrebbe essere esaminata e decisa
(cfr. Cass. n. 14910/13).
L'eccezione, sollevata da , volta a sentire accertare l'estinzione CP_3 della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. non può essere recepita.
Le fideiussioni erano state prestate, dai con gli atti sottoscritti in data CP_2
19 20.2.2006, fino alla concorrenza di euro 150.000,00, limite aumentato fino ad euro
240.000,00 con gli atti sottoscritti in data 11.1.2008.
L'art. 1956 c.c. stabilisce che «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la banca che concede finanziamenti al debitore principale, conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare questo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale (Cass. n. 3761/06).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito»
(Cass. n. 34685/22; in senso analogo, Cass. n. 23422/16).
Non risultano dedotte, prima ancora che provate, circostanze specifiche da cui desumersi che la situazione patrimoniale della società debitrice fosse peggiorata rispetto alla situazione anteriore e dopo la stipulazione del contratto di garanzia in maniera significativa, tale da renderne incerta la solvibilità, e che l'istituto bancario avesse, nonostante la conoscenza o conoscibilità di quella situazione, omesso di attivare rimedi preventivi.
E comunque, nel documento contrattuale è previsto, in apposita clausola, che il fideiussore si sarebbe tenuto informato della situazione patrimoniale della debitrice e dell'andamento dei rapporti con l'istituto bancario.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che il fideiussore per obbligazioni future di una società a responsabilità limitata, che abbia esonerato l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., «non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere
20 quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore» (Cass. n. 2902/16: il principio, elaborato su un caso in cui la fideiussione era stata prestata da un socio della società, è estensibile alla garanzia prestata da qualunque soggetto).
Inoltre, la giurisprudenza esclude che possa configurarsi una violazione contrattuale liberatoria, con la conseguente estinzione della garanzia, quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale sia comune o possa presumersi tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761/06).
Dalla visura camerale, agli atti, emerge che era legale Controparte_2 rappresentante e amministratore della società, mentre rivestiva la carica CP_3 di “direttore tecnico” (dal 1998).
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i hanno eccepito CP_2 la nullità totale delle fideiussioni, per la presenza di clausole che contrastavano con la normativa in materia di tutela della concorrenza.
In particolare, con la detta memoria gli attori opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni in quanto conterrebbero clausole conformi ad un modello contrattuale predisposto dall'Associazione ANa Italiana per le fideiussioni generiche prestate a garanzia delle operazioni bancarie, clausole che riproducono condizioni di cui la Banca
d'Italia ha accertato il contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90.
La domanda volta ad ottenere una declaratoria di nullità totale, e non parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c., non può essere accolta, per più di una ragione.
Recentemente, la giurisprudenza ha ribadito il principio per cui il giudice ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli dedotti nella domanda introduttiva del giudizio, «sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo» (Cass. n. 34590/23, relativamente al rilievo in appello).
Il principio è stato espresso proprio in relazione ad un caso in cui era stata sollevata l'eccezione di nullità di una fideiussione per (asserito) contrasto con la normativa in materia di concorrenza: la pronuncia ha affermato che, ferma la necessità del rispetto dei tempi processuali nell'allegazione dei fatti costitutivi della dedotta nullità contrattuale, la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già
21 allegati (Cass. n. 20713/23, in motivazione).
Nel caso in esame gli elementi da cui una (ipotetica) nullità della fideiussione limitata alle clausole riproduttive di intese vietate per violazione della normativa a tutela della concorrenza non sono stati prodotti entro le scadenze preclusive istruttorie, e nemmeno dopo tali scadenze, e non sono tali da emerge ex actis, consentendo in questo caso un rilievo d'ufficio che avrebbe escluso di per sé il limite delle preclusioni assertive.
In particolare, non è stato prodotto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
Banca D'Italia, né lo schema contrattuale predisposto e diffuso dall'Associazione
ANa Italiana.
È pacifico che il dovere del giudice di conoscere la legge non si estende anche ai provvedimenti amministrativi (Cass. n. 422/25, in motivazione).
Non c'è dubbio che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 sia di natura amministrativa, così che è inapplicabile il principio iura novit curia (Cass. n. 422/25, in motivazione;
Cass. n. 13846/19).
Ne deriva che, in base ai principi sulla ripartizione dell'onere probatorio nel processo, spetta alla parte interessata, quella che ne invochi gli effetti, l'onere di produrre il provvedimento, attività «insuscettibile di equipollenti», sicché in difetto di produzione
«il fatto allegato non può ritenersi provato e la domanda deve essere conseguentemente respinta» (Cass. n. 422/25, in motivazione, la quale ha cassato la decisione di merito perché «viziata», per avere la stessa dichiarato la nullità di una fideiussione nonostante non fosse stato prodotto il provvedimento invocato).
Sussiste una ulteriore ragione per cui la domanda non può essere accolta.
I documenti prodotti non consentono di ravvisare la nullità delle fideiussioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza» (Cass. n. 6685/24, la quale ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di “reviviscenza” e di “sopravvivenza”, riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI del 2002).
22 La nullità sussiste se e nella misura in cui le clausole riproducano condizioni oggetto di intese anticoncorrenziali.
In sintesi, sono nulli (parzialmente) i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità (anche Cass. n. 26957/23 ha fatto riferimento alle intese anticoncorrenziali «già dichiarate nulle» dall'Autorità Garante).
La presunzione di conformità di un contratto alle clausole oggetto di intesa dichiarata anticoncorrenziale, presunzione sostenuta dall'accertamento contenuto nel provvedimento dell'Autorità, può coprire il tempo anteriore dell'istruttoria e al più un arco temporale che non si chiuda molto oltre l'emanazione del provvedimento (cfr. Cass.
n. 29810/17, relativa al caso di una fideiussione stipulata nel febbraio del 2005).
Quanto alla specifica rilevanza del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, è stato affermato che questo ha «un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario» (Cass. n. 13846/19).
Il riconoscimento del valore probatorio del provvedimento presuppone che questo sia stato prodotto entro i termini per le produzioni documentali (Cass. n. 863/25; nella giurisprudenza di merito, v. App. Milano 24 febbraio 2023, n. 641).
Si deve considerare che il provvedimento invocato potrebbe esprimere ‒ in linea con gli indirizzi giurisprudenziali citati ‒ un valore presuntivo, ai fini della prova della preesistenza di un'intesa anticoncorrenziale, per le fideiussioni prestate nel periodo dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, compreso tra il 2002 e il maggio del
2005 e, al più, anche per le fideiussioni prestate nel tempo immediatamente successivo, non anche per quelle prestata ad anni di distanza.
In questo senso si è espressa una diffusa giurisprudenza di merito, secondo la quale il provvedimento n. 55 del 2005 ha valore di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale quanto alle fideiussioni prestate nel periodo considerato (ottobre 2002
– maggio 2005) e per gli atti contrattuali “a valle” di intese illecite, con la conseguenza che è onere dell'attore allegare e provare l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale (cfr.
23 Trib. Milano 20 maggio 2021).
Lo si evince – per implicito – da una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto inammissibile il motivo con cui era stata dedotta la nullità della sentenza per avere omesso la corte territoriale di «rilevare, anche d'ufficio, la nullità della fideiussione ex art. 1421 c.c.» per contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/90:
l'inammissibilità del motivo è stata determinata dalla mancata indicazione del tempo in cui furono stipulati gli atti di fideiussione, per cui non era dato sapere se poteva essere applicabile o meno la nullità (parziale) «in relazione allo specifico modello ABI del 2002»
(Cass. n. 19948/23, in motivazione).
Esclusa la diretta rilevanza del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, non è allegato e dimostrato che le fideiussioni stipulate fossero conformi a schemi diffusi e praticati dagli istituti di credito in attuazione di intese anticoncorrenziali o che, nonostante l'emissione del predetto provvedimento, gli istituti di credito avessero continuato ad attenersi, con comportamenti taciti ma uniformi, a quell'intesa: ad esempio, tramite l'allegazione e la prova che, nel 2006, anno in cui erano state stipulate le fideiussioni, gli istituti di credito, in un numero rilevante, se non maggioritario, avessero coordinato le proprie azioni al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussioni per operazioni tipizzate, in tal modo privandola della possibilità di scegliere tra alternative effettive, a condizioni non identiche.
Pertanto, si deve escludere, sulla base dei principi giurisprudenziali illustrati, che sia ravvisabile una nullità delle fideiussioni.
Le domande di risarcimento dei danni, avanzate dalla curatela del fallimento e da uno degli attori opponenti e intervenuti, sono inaccoglibili: la domanda del è CP_2 inammissibile, in quanto non contenuta nell'atto di intervento, meramente adesivo (pag.
14), e nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (pagg. 21 e 22), e solamente nelle note conclusionali è prospettata la questione risarcitoria;
l'accertata esistenza del debito esclude alla radice che si possa ipotizzare un danno ingiusto;
la nullità di un contratto o di una clausola contrattuale non è, di per sé, elemento costitutivo di un danno risarcibile;
la “privazione di liquidità” (pag. 20 delle note conclusionali della curatela) o la riduzione della liquidità (pag. 11 dell'atto di citazione della società), oltre ad essere indimostrate
(non sono provati pagamenti effettivi in eccesso rispetto al debito), sono insussistenti, perché il conto corrente aveva alla chiusura un saldo debitorio per la correntista;
i danni lamentati, prima ancora che non essere stati provati, non sono stati nemmeno allegati nei
24 loro estremi.
Le spese, nei rapporti tra la curatela del fallimento e le altre parti, vanno compensate, considerato che l'epilogo (in rito, di improcedibilità della domanda) è stato determinato da un evento sopravvenuto (il fallimento) e che c'è uno scarto notevole tra quanto richiesto e la misura dell'accoglimento delle domande, e devono esserlo anche nei rapporti tra le terze intervenute e le altre parti, in relazione alle ragioni degli interventi
(estranee all'iniziativa attorea) e alla lo incidenza, rilevante per il principio c.d. di causalità, nella controversia, mentre gli attori opponenti nella causa n. 489/16 R.G., i
, vanno condannati a rimborsarle alla convenuta opposta, data la soccombenza, CP_2 con la compensazione per un quinto, data la misura dell'accoglimento della domanda: le spese si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14
(scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Le spese della consulenza, invece, vanno poste a carico della banca convenuta (e opposta, nella causa n. 489/2016 R.G.), essendo stato il mezzo istruttorio disposto per la necessità di accertare saldi di conti correnti inficiati da illegittimità.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e l'illegittimità degli addebiti a titolo di corrispettivo su accordato nei conti correnti;
2) condanna la banca convenuta a corrispondere alla curatela del fallimento della la somma di euro 738,28, oltre interessi al tasso legale con decorrenza Parte_1 dal 18.2.2013;
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 1460/2015, emesso dal Tribunale di Messina il 26 ottobre 2015;
4) dichiara improcedibile la domanda formulata dalla banca convenuta opposta nei confronti della curatela del fallimento della Parte_1
5) condanna e , in solido, a corrispondere Controparte_2 CP_3 alla convenuta la somma di euro 96.063,71, oltre interessi al tasso e con la decorrenza richiesti nel ricorso per ingiunzione;
6) rigetta tutte le altre domande ed eccezioni;
25 7) compensa per un quinto le spese nel rapporto tra e Controparte_2 [...]
, da un lato, e la banca convenuta, dall'altro lato, e condanna i primi, in CP_3 solido, a rimborsarne alla banca convenuta i quattro quinti che liquida in euro le spese di lite che liquida in euro 7.897,68 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
8) compensa le spese in tutti gli altri rapporti;
9) pone a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Messina il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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