TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti di causa e lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' , CP_1 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nr. 6874/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
T R A
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_2
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. Maria Golia ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2023 la parte ricorrente, lavoratore autonomo nel settore dell'artigianato esercente attività di maniscalco a decorrere dal 15.02.2007, ha esposto di aver subìto in data 24.01.2021, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, un grave infortunio (nell'effettuare un lavoro di smerigliatura con l'utilizzo di un flex, in maniera accidentale, si feriva all'avambraccio sinistro) a seguito del quale era sottoposto ad un intervento chirurgico all'arto superiore ferito;
che a seguito della visita medica da parte dell' veniva accertata una percentuale di invalidità pari al CP_1
07%; di aver presentato ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 104 T.U. senza ottenere alcun riscontro.
Pag. 1 di 3 Ha concluso chiedendo, previa nomina di consulente medico – legale, di accertare un grado di invalidità in misura pari al 13% o comunque in misura superiore al 07% a decorrere dal 24.01.2021 con condanna dell' , in via principale, al maggior indennizzo del danno biologico, oltre interessi ed CP_1 eventuale rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, insistendo CP_1 sull'insussistenza dell'aggravamento dei postumi dell'infortunio.
Letti gli atti, esaminati i documenti, nominato il ctu medico legale, la causa è decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Al caso in esame si applica, ratione temporis, la nuova normativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000, essendosi l'infortunio verificato in data 24.01.2021.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% (e comunque superiore al 6%) ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Il nominato consulente tecnico, dott. , ha ritenuto che la valutazione dei postumi Persona_1 invalidanti a carattere permanente residuati all'istante a seguito dell'infortunio sul lavoro patito in data
24.01.2021 determinino un danno biologico complessivamente valutabile nella misura dell'11% con decorrenza dalla stessa data dell'infortunio denunciato (cfr. perizia nel fasc. tel.).
Si legge nella perizia: «I postumi conseguenti all'infortunio lavorativo in oggetto risultano di natura morfologica e di natura funzionale. I primi sono rappresentati dalla presenza di vistosi esiti cicatriziali a carico dell'avambraccio sinistro e da modesta ipotrofia dell'eminenza tenare della mano sinistra. I postumi funzionali sono costituiti da ipoestesia in corrispondenza dei territori di innervazione del mediano, ipovalidità della pinza I-II e I-III delle dita della mano sn, nonché da una incompleta chiusura a pugno e da una ridotta capacità di presa della stessa mano sinistra (arto non dominante)… Per la loro valutazione il barème di riferimento è rappresentato dalla “Tabella delle menomazioni ed indennizzo del danno biologico”, allegata al DM 12/07/2000. La suddetta Tabella assegna alle “Cicatrici cutanee,
Pag. 2 di 3 non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” (cod. 36) un valore fino al 5%, ed alla “Paralisi totale del nervo mediano, a seconda del livello, del lato e della fase (irritativa, deficitaria, paralitica) – bassa” (cod. 162) una percentuale fino al 35%. Nel caso di specie, tenuto conto della natura e dell'entità dei postumi riscontrati, già dettagliatamente descritti, appare equo assegnare, dalla data dell'infortunio, con criterio analogico-proporzionale, agli stessi un valore complessivo dell'11% (undici%)» (cfr. perizia nel fasc. tel.).
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità ed atteso che le stesse sono adeguatamente motivate in ragione sia dell'attento esame della documentazione prodotta sia dei risultati dell'esame obiettivo delle condizioni psicofisiche del ricorrente.
Va, pertanto, accolta la domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento dell'indennizzo in capitale, nella misura corrispondente della differenza di importo tra l'indennizzo in forma di capitale già liquidato ex art. 13 d.lgs. 38/2000 e quello commisurato ad una percentuale di danno biologico accertato dell'11% con decorrenza dal 24.01.2021 (data dell'infortunio), oltre interessi legali.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., con applicazione dei parametri minimi attesa la non complessità in punto di diritto della questione affrontata.
Le spese della ctu – separatamente liquidate con decreto – sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della differenza di CP_1 importo tra l'indennizzo in forma di capitale già liquidato ex art. 13 d.lgs. 38/2000 e quello commisurato ad una percentuale di danno biologico accertato dell'11% con decorrenza dal 24.01.2021
(data dell'infortunio) oltre interessi legali;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.697,00 oltre iva e cpa CP_1 nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
SI COMUNICHI.
Nola, 09.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 3 di 3
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti di causa e lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' , CP_1 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nr. 6874/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
T R A
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_2
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. Maria Golia ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2023 la parte ricorrente, lavoratore autonomo nel settore dell'artigianato esercente attività di maniscalco a decorrere dal 15.02.2007, ha esposto di aver subìto in data 24.01.2021, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, un grave infortunio (nell'effettuare un lavoro di smerigliatura con l'utilizzo di un flex, in maniera accidentale, si feriva all'avambraccio sinistro) a seguito del quale era sottoposto ad un intervento chirurgico all'arto superiore ferito;
che a seguito della visita medica da parte dell' veniva accertata una percentuale di invalidità pari al CP_1
07%; di aver presentato ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 104 T.U. senza ottenere alcun riscontro.
Pag. 1 di 3 Ha concluso chiedendo, previa nomina di consulente medico – legale, di accertare un grado di invalidità in misura pari al 13% o comunque in misura superiore al 07% a decorrere dal 24.01.2021 con condanna dell' , in via principale, al maggior indennizzo del danno biologico, oltre interessi ed CP_1 eventuale rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, insistendo CP_1 sull'insussistenza dell'aggravamento dei postumi dell'infortunio.
Letti gli atti, esaminati i documenti, nominato il ctu medico legale, la causa è decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Al caso in esame si applica, ratione temporis, la nuova normativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000, essendosi l'infortunio verificato in data 24.01.2021.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% (e comunque superiore al 6%) ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Il nominato consulente tecnico, dott. , ha ritenuto che la valutazione dei postumi Persona_1 invalidanti a carattere permanente residuati all'istante a seguito dell'infortunio sul lavoro patito in data
24.01.2021 determinino un danno biologico complessivamente valutabile nella misura dell'11% con decorrenza dalla stessa data dell'infortunio denunciato (cfr. perizia nel fasc. tel.).
Si legge nella perizia: «I postumi conseguenti all'infortunio lavorativo in oggetto risultano di natura morfologica e di natura funzionale. I primi sono rappresentati dalla presenza di vistosi esiti cicatriziali a carico dell'avambraccio sinistro e da modesta ipotrofia dell'eminenza tenare della mano sinistra. I postumi funzionali sono costituiti da ipoestesia in corrispondenza dei territori di innervazione del mediano, ipovalidità della pinza I-II e I-III delle dita della mano sn, nonché da una incompleta chiusura a pugno e da una ridotta capacità di presa della stessa mano sinistra (arto non dominante)… Per la loro valutazione il barème di riferimento è rappresentato dalla “Tabella delle menomazioni ed indennizzo del danno biologico”, allegata al DM 12/07/2000. La suddetta Tabella assegna alle “Cicatrici cutanee,
Pag. 2 di 3 non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” (cod. 36) un valore fino al 5%, ed alla “Paralisi totale del nervo mediano, a seconda del livello, del lato e della fase (irritativa, deficitaria, paralitica) – bassa” (cod. 162) una percentuale fino al 35%. Nel caso di specie, tenuto conto della natura e dell'entità dei postumi riscontrati, già dettagliatamente descritti, appare equo assegnare, dalla data dell'infortunio, con criterio analogico-proporzionale, agli stessi un valore complessivo dell'11% (undici%)» (cfr. perizia nel fasc. tel.).
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità ed atteso che le stesse sono adeguatamente motivate in ragione sia dell'attento esame della documentazione prodotta sia dei risultati dell'esame obiettivo delle condizioni psicofisiche del ricorrente.
Va, pertanto, accolta la domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento dell'indennizzo in capitale, nella misura corrispondente della differenza di importo tra l'indennizzo in forma di capitale già liquidato ex art. 13 d.lgs. 38/2000 e quello commisurato ad una percentuale di danno biologico accertato dell'11% con decorrenza dal 24.01.2021 (data dell'infortunio), oltre interessi legali.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., con applicazione dei parametri minimi attesa la non complessità in punto di diritto della questione affrontata.
Le spese della ctu – separatamente liquidate con decreto – sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della differenza di CP_1 importo tra l'indennizzo in forma di capitale già liquidato ex art. 13 d.lgs. 38/2000 e quello commisurato ad una percentuale di danno biologico accertato dell'11% con decorrenza dal 24.01.2021
(data dell'infortunio) oltre interessi legali;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.697,00 oltre iva e cpa CP_1 nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
SI COMUNICHI.
Nola, 09.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 3 di 3