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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 671/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 671/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO IGNAZIO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEGGIO ADELE Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e proseguita contro
(C.F. ), quale erede di , deceduta il Controparte_2 C.F._3 Controparte_1 2.12.2023, con il patrocinio dell'avv. LEGGIO ADELE GUCCIONE GIOVANNI (C.F. -quale coerede, insieme al fratello C.F._4 CP_2
della madre , nata a [...] il [...] e deceduta a Vittoria il
[...] Controparte_1 02.12.2023, con il patrocinio dell'avv G. Miceli
OGGETTO
Revoca del mandato
CONCLUSIONI
Parte attrice: ritenere l'inefficacia e nullità giuridica dell'atto di mandato irrevocabile del 7.1.2021 in notaio valido ed efficace il mandato del 17.11.2020 con atto autenticato dal Persona_1 notaio la convenuta al risarcimento del danno… Persona_2
Parte convenuta : Controparte_1 preliminarmente, dichiarare valida ed efficace la revoca del mandato irrevocabile, con atto in Notaio
del 07.01.2021, con rep. n. 155699 e fascicolo n. 26997; - nel merito, rigettare Persona_3 integralmente le domande avanzate dall'attore, giacché destituite di fondamento sia in fatto che in pagina 1 di 8 diritto, stante la giusta causa, ex art. 1723, comma secondo, c.c., che ha indotto la sig.ra
[...]
a disporre la revoca del mandato irrevocabile conferito al sig. avv. , con CP_1 Parte_1 atto in Notaio di AR LF, del 17.11.2020, con rep. n. 11481…. Persona_4
Controparte_2 fa proprie le conclusioni della madre
GI NE: con il primo difensore avv Di Stefano si rimette al giudice, con il nuovo difensore avv Miceli, subentrato a seguito della rinuncia del primo, dichiara di aderire alla domanda attorea: ritenere e dichiarare che la scrittura privata non autenticata del 05.11.2020 è, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 2702 e ss. del cod. civ., contratto di vendita giuridicamente idoneo a realizzare il trasferimento dei beni immobili oggetto dello stesso, con ogni consequenziale provvedimento di legge, volto a dichiarare il diritto dell'attore a vedere tradotto in forma pubblica il contenuto del contratto definitivo già concluso per scrittura privata
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, introdotta con citazione del 19.2.2021, è fondata e va accolta.
Deduce l'attore di avere ricevuto in data 12.1.2021 via pec, da parte dell'avv Leggio, difensore di
[...]
, revoca del mandato irrevocabile del 07.01.2021 redatta presso lo studio del Notaio CP_3 [...]
con il quale la sig.ra dichiarava di revocare il detto mandato conferito all'avv. in Per_3 CP_1 Pt_1 data 17.11.2020, con atto autenticato dal notaio sebbene fosse procura speciale con Persona_4 rappresentanza ed in rem propriam;
che né dal contenuto della dichiarazione, né tantomeno dalla comunicazione pec ricevuta, risultano o sono indicati le motivazioni ovvero la giusta causa di revoca a sostegno;
che la revoca deve dirsi illegittima, avendo esso attore già versato la somma di € 15.000,00 a come corrispettivo della vendita pattuita con il contratto del 5.11.2020, al quale era Controparte_1 correlato il mandato irrevocabile del 17.11.2020.
Con la comparsa di costituzione del maggio 2021 la lamentava di essere stata indotta a CP_1 sottoscrivere la scrittura del 5.11.2020, del quale era stata eccepita l'invalidità in altro giudizio (RG 116/2021), in seno alla quale si predisponeva la vendita di un fienile deposito censito al Catasto fabbricati del Comune di AR LF, individuato, in seguito alla nuova costituzione operata dal
, al foglio 61 particella 629 sub. 1, sito in C.da Piante Nere s.n. e dei diritti di comproprietà Pt_1 indivisa venduti e pari 30/120 sull'attigua striscia di terreno agricolo della superficie catastale di 360 metri quadrati, censita al Catasto terreni del Comune di AR LF al foglio 61 particella 236. Tale vendita, era stata subordinata al presupposto che la riuscisse ad avere i requisiti per farne CP_1 accertare, giudizialmente, una presunta quanto inverosimile usucapione;
eccepiva che non era mai stata proprietaria del bene compravenduto, e neppure possessore;
lamentava di essere stata intimorita con una precedente diffida stragiudiziale;
di essere stata colta da improvvisi malori e da perdita di coscienza, e che in soli 23 giorni l'attore ha indotto la a stipulare il contratto del 5.11.20 e due CP_1 procure;
che essa non ricorda di aver firmato così tanti fogli, né stranamente possiede alcuna copia di tali atti, delle procure e del contratto;
l'attore, approfittando dell'età di facendo leva Controparte_1 sulla sua autorità e sulla sua professione, l'ha indotta a stipulare prima il “preliminare di vendita” e poi un inverosimile mandato irrevocabile, al precipuo scopo di appropriarsi di beni di terzi, sebbene privo di un sottostante rapporto sinallagmatico, stante che nessun interesse si ravvisa in capo alla;
CP_1 l'attore ha fatto dichiarare il falso alla Noto, facendole credere di possedere i requisiti previsti dalla legge per proporre domanda di accertamento dell'usucapione, pur essendo priva dei requisiti anzidetti.
pagina 2 di 8 La causa è stata istruita in primo luogo con il libero interrogatorio delle parti.
All'udienza del 21.2.2023 ha dichiarato quanto segue: Parte_1
“Sono proprietario di un terreno agricolo in c.da Piante Nere, agro di AR LF, con entrostanti fabbricati, accanto al quale si trova un fabbricato in muro a secco alto circa sei metri, censito alla p.lla n. 230, oggi p.lla n. 629, che all'epoca dei fatti era classificato come mappale con intestatario mancante;
avendo concesso in affitto i fondi alla Parte_2
titolare di progetto di diversificazione dell'attività agricola finanziato dal
[...] CP_4
consorzio di comuni dell'area montana iblea del ragusano e del siracusano, e temendo per la
[...] mia proprietà, posto che nel fabbricato confinante di cui alla p.lla n. 230 si era aperta un'ampia lesione, mi sono messo alla ricerca del proprietario e i vicini mi hanno indirizzato alla famiglia in particolare due fratelli, GI e contattato e conosciuto quest'ultimo, ebbe CP_2 CP_2 a dirmi che in famiglia non correvano buoni rapporti e che tutto era in mano alla madre
[...]
, che risultava proprietaria della p.lla in commento nonché usufruttuaria di tutti i terreni CP_1 circostanti, che una volta componevano l'azienda agricola intestata al padre deceduto Per_5
. Non avendo avuto indicazioni su come contattare la , ho fatto ricerche e reperito una
[...] CP_1 partita aperta presso l'AGEA che erogava contributi per titoli in favore della stessa;
ho così scoperto l'indirizzo della signora e, avendo in animo di esperire un'azione di danno temuto, ho deciso di contattarla a mezzo lettera racc.ta per comprenderne le intenzioni in ordine agli interventi che pensava di porre in essere a tutela di entrambe le proprietà. In estate, a seguito di piogge torrenziali, era caduto un altro pezzo del muro perimetrale sull'arco del portone di ingresso, rischiando di farlo collassare. Dopo una decina di giorni mi contattò l'Avv. Calabrese nell'interesse della , per CP_1 dirmi che la signora non aveva interesse a fare alcunché, essendo anziana e sola, non disponendo di risorse e avendo interrotto i rapporti con i figli, con i quali non andava d'accordo. Dopo qualche giorno mi disse che la signora, previa perizia, era disposta a vendere. La perizia dell'Ing. Per_6 stimò l'immobile in € 19.000,00, mi disse l'Avv. Calabrese (solo dopo scoprii che in realtà la stima era stata fatta per € 15.000,00); gli dissi che mi sembrava un prezzo eccessivo per un rudere e feci una controproposta per € 15.000,00, che la signora accettò. Decidemmo così di stipulare il preliminare di compravendita, su scrittura predisposta dall'Avv. Calabrese e da me emendata in alcuni punti;
la signora in particolare non disponeva di nessun titolo di proprietà. Il notaio ci consigliò quindi di risolvere la questione definendo l'acquisto della proprietà per usucapione, da parte della , in CP_1 sede conciliativa;
nel frattempo facemmo stipulare una procura irrevocabile a vendere l'immobile, con la quale la mi costituiva suo mandatario in rem propriam. Dopo avere firmato tali atti e versato CP_1 alla NOTO il prezzo di € 15.000,00, mi preoccupai subito di eseguire a mie spese i primi interventi necessari alla messa in sicurezza del fabbricato (sostituzione dell'arco, consolidamento delle lesioni, costruzione di pareti interne rinforzate in fibra di vetro, etc.). L'accatastamento al NCEU a nome di
è stato nel frattempo fatto ugualmente a mie spese, per mezzo dell'Ing. Controparte_1 CP_5
Mi arrivò infine una telefonata del Notaio che ebbe a dirmi che la signora ,
[...] Per_4 CP_1 presentatasi presso il suo studio con un altro avvocato, intendeva revocare il mandato irrevocabile, revoca che fu poi stilata da un altro notaio”.
Alla stessa udienza ha dichiarato: Controparte_1
“Non ho mai firmato nessun atto, né svolto trattativa alcuna per la vendita dell'immobile per cui è causa, ho solo firmato dei fogli in bianco presso lo studio di un notaio di AR di cui non ricordo il nome. Non sono proprietaria del fabbricato, e nemmeno ne ho mai avuto il possesso;
il bene era del mio defunto marito, che con testamento lo ha lasciato ai nostri figli. I rapporti con i miei figli non sono molto buoni, specialmente con il grande, GI, che vorrebbe tutto per sé. I soldi, € 15.000,00, li ho presi, ma sono serviti per pagare il notaio, l'Ingegnere e il mio legale, Avv. Per_6 Alessandro Calabrese. Non ho capito niente di quello che mi hanno fatto fare e firmare, mi sentivo pagina 3 di 8 tranquilla perché con me c'era sempre l'Avv. Calabrese. Secondo me hanno organizzato tutto l'Avv.
e l'Avv. Calabrese, d'accordo tra loro”. Pt_1
Su invito del giudice viene depositato il mandato irrevocabile del 17.11.2020, per cui è causa.
Va rilevato in primo luogo che la scrittura privata datata 5.11.2020 risulta effettivamente sottoscritta da e , come già ritenuto da questo giudice nella parallela causa RG Controparte_1 Parte_1 116/2021; detta scrittura contiene, in esordio, la dicitura “atto preliminare di vendita”, ma le clausole in cui essa si sostanzia, lette nel loro insieme, consentono di ritenere voluto un atto traslativo di vendita:
“…concede in vendita al signor , che per sé stesso ovvero per persona da nominare Parte_1 accetta, la seguente porzione immobiliare…”; segue la descrizione del bene: “locale deposito censito al Catasto fabbricati del Comune di AR LF al foglio 61 particella 230, sito in C.da Piane Nere snc al piano terra, in pessimo stato di conservazione, parzialmente diruto”, e della pertinenza dello stesso “i diritti di comproprietà indivisa pari a 30/120 sull'attigua striscia di terreno agricolo della superficie catastale di 360 metri quadrati, censita al Catasto terreni del Comune di AR LF al foglio 61 particella 236 (carrubeto classe 2, esteso 00.03.60 ha, reddito domenicale euro 2,23 reddito agrario euro 1,39)” e la dichiarazione che il prezzo della presente vendita è stato dalle parti convenuto in € 15.000,00”.
La prima pagina della scrittura si conclude con la frase “…quanto concesso è pervenuto all'odierna parte venditrice per averlo posseduto in modo pacifico uti dominus non clandestino ed ininterrotto…e pertanto per avvenuta usucapione non accertata giudizialmente…” e contiene inoltre il riferimento ad una procura speciale che sarà rilasciata dalla Noto al Rosso “utile a compiere ogni atto idoneo a procedere alla registrazione all'Agenzia delle Entrate …presso l'Agenzia del Territorio…”; la seconda pagina contiene dichiarazioni del tutto coerenti con la prima e a questa conseguenziali, come i tempi di formalizzazione della predetta procura speciale (entro venti giorni dalla sottoscrizione della scrittura, a pena di inefficacia dell'accordo), la consapevolezza della parte acquirente del difetto di continuità della trascrizione e dei rischi connessi. La scrittura si conclude, tra la seconda e la terza pagina, con la dichiarazione del che procederà al ripristino dell'immobile, esonerando la da eventuali Pt_1 CP_1 danni cagionati dalla gestione del bene nei confronti di chiunque. Tale ultima dichiarazione si collega alla lettera, inviata qualche settimana prima della scrittura in questione, il 12.10.2020, con la quale il lamentava lo stato pericolante del fabbricato della (e poi oggetto della scrittura in Pt_1 CP_1 questione), adiacente ad immobile di proprietà del primo, ed invitava la seconda a contattarlo per trovare una soluzione possibile. È inoltre pacifico che la scrittura, cioè il contratto, ha trovato esecuzione con il versamento del prezzo da parte del . La , successivamente all'incasso del Pt_1 CP_1 prezzo, in data 17.11.2020 ha sottoscritto il mandato irrevocabile per cui è causa, avanti il Notaio dott. rep 114815, con il quale ha nominato e costituito procuratore speciale in rem Persona_4 propriam l'avv. , secondo le previsioni ed in correlazione causale con l'impegno contenuto nella Pt_1 scrittura del 5.11.2020 (procura speciale anche nell'interesse proprio per compiere tutti gli atti necessari per accatastare il bene ed intestare la proprietà a sé stesso, procedere alla registrazione all'Agenzia delle entrate e presso l'Agenzia del territorio del nuovo accatastamento urbano).
Più nello specifico, in data 17.11.2020 la davanti al notaio ha conferito mandato CP_1 Per_4 irrevocabile a , perché conferito nell'interesse del mandatario, a vendere a chi vorrà, Parte_1 anche a sé stesso, il compendio immobiliare di cui sopra si è detto, oltre ad “approvare frazionamenti, variazioni catastali, esibire certificati, rendere le dichiarazioni previste dalla legge, fare insomma quanto potrebbe fare il sottoscritto se intervenisse personalmente”. Detta procura realizza la condizione di efficacia prevista nella scrittura del 5.11.2020. Ancora, deve dirsi che sempre in data 17.11.2020 la
, sempre dallo stesso Notaio, ha conferito procura speciale all'avv Calabrese Rosario perché la CP_1 rappresenti e difenda in ogni fase e grado dell'instauranda causa avente ad oggetto l'accertamento di avvenuta usucapione del terreno sito in AR (si tratta sempre del compendio immobiliare per pagina 4 di 8 cui è causa); è anche detta procura coerente con la scrittura del 5.11.2020.
È pertanto documentalmente comprovato che il mandato sia stato conferito anche nell'interesse del mandatario (che già aveva versato il corrispettivo), costituendo il negozio mezzo per la realizzazione della pattuizione di vendita del 5.11.2020, a nulla rilevando la contestazione circa l'intervenuta usucapione o meno del bene da parte della , questione che interesserà altro giudizio, se del caso. CP_1
“[S]i ha mandato in rem propriam, ossia mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, quando l'interesse di quest'ultimo sia assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra mandante e mandatario) con contenuto bilaterale. Tale è la ragione per cui il mandato resta irrevocabile, id est sottratto alla unilaterale disposizione del mandante stesso” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 05/03/2019, n. 6382. In termini similari si veda anche Cass. civ., sez. VI-3, ord., 28/09/2017, n. 22753: “[n]el mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma 2, c.c. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario”.
Deve poi escludersi, alla luce delle testimonianze raccolte in corso di causa (che di seguito integralmente si riportano), che la volontà della sia stata coartata o ingannata (senza considerare, CP_1 come pure avvenuto, che NE GI, costituendosi, ha aderito alla domanda dell'attore, disattendendo la ricostruzione della madre e del fratello e confermando lo stato di abbandono CP_2 del fienile e la non utilizzabilità dello stesso, e che la proprietà/possesso erano sempre state in capo alla madre, l'unica in grado di disporre dei beni, e che gli disse che aveva venduto il fienile, perché non voleva spenderci soldi in quanto bisognava rifare i tetti che erano crollati, e mettere in sicurezza i muri laterali, e che questi soldi era meglio che se li godeva lei).
All'udienza del 14.11.2023 viene escusso come teste il notaio , il quale adr: Persona_4
NO , è mio cliente e amico. Ci conosciamo da tanto. SC , Parte_1 Controparte_1 non è conoscente o amica, è stata allo studio. Fuori dallo studio non ci frequentiamo”.
Interrogato sui capitoli ammessi di parte attrice, di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., risponde: sul cap. 8) “Vero o non vero che lei ha autenticato le sottoscrizioni apposte dalla sig.ra sia la mandato irrevocabile conferito all'avv. sia nella procura Controparte_1 Parte_1 generale conferita all'avv. Rosario Calabrese, in data 17.11.2020, come da documenti che in copia il le esibisce” CP_6
Adr: “ho autenticato la firma della procura speciale. La procura 'generale' l'ho redatto io, per atto pubblico. Li riconosco”.
A domanda del giudice, risponde “le righe sotto alla firma di sono per annullare gli Controparte_1 spazi fino all'autentica”.
A domanda dell'avv. Leggio, risponde: “le righe tra l'atto pubblico della procura generale e l'attestato di conformità non deve essere riempito, perché l'atto è finito prima, con l'indicazione del nome del notaio. La copia prodotta in atti è meccanizzata, non è una copia autentica dell'originale, come scritto in calce. Pertanto, si spiega perché tra la scritta “per valido ed approvato” e la pagina successiva non si vede l'annullamento delle righe”.
A domanda del giudice: “per quanto riguarda l'autenticazione di firme su scritture private il notaio non detiene originali, in quanto restituisce immediatamente l'atto alla parte interessata. L'attività viene sintetizzata nel repertorio, con quel numero;
io posso rilasciare solo dichiarazioni che nei miei repertori c'è una procura, con una sintesi dell'oggetto dell'atto”. pagina 5 di 8 Sul cap. 9) “Vero o non vero che lei spiegò alla sig.ra il contenuto degli atti di cui Controparte_1 sopra e delle facoltà e poteri che la mandante rilasciava sia all'avv. sia all'avv. Parte_1 Rosario Calabrese”
“Sì, lo ricordo perfettamente, anche dove era seduta la sig.ra. il mandato irrevocabile fu fatto perché l'avv. aveva pagato l'intera cifra che c'era da pagare”. A domanda del giudice, risponde: “la Pt_1 signora era in grado di capire quello che faceva, la quale era assistita dal suo legale di fiducia”. A domanda del giudice, risponde: “non mi ricordo se mi hanno pagato, né ricordo la destinazione dei soldi”.
Sul cap. 10) Vero o non vero che sig.ra in occasione del rilascio dei due mandati di cui Controparte_1 sopra era assistita dal suo procuratore di fiducia ivi presente nel suo studio di AR LF ovvero dall'avv. Rosario Calabrese:
“ho già risposto”. A domanda del giudice, risponde: “non ricordò chi pagò, anche perché non pagarono subito”.
Sul cap. 11): “Vero o non vero che la sig.ra in occasione del rilascio dei due mandati Controparte_1 di cui sopra le manifestava perplessità o dubbi su quanto andava a farsi chiedendo di far partecipare suo figlio o l'altro figlio GI NE Controparte_2
“no”. A domanda del giudice, risponde: “la procura all'avv. era stata fatta perché egli aveva Pt_1 pagato l'intera somma, come si fa in questi casi normalmente, perché non era stata accatastato l'immobile. La procura generale (o meglio, registrata, per alcuni affari) è stata conferita su richiesta della sig.ra, serviva per alcune pratiche. È stata chiesta appositamente dalla sig.ra Controparte_1 che non poteva recarsi in tribunale e solo per l'usucapione in tribunale”. A domanda del giudice, risponde: “la procura speciale serve per poter stipulare gli atti successivi senza l'ulteriore firma della stessa. L'avv. , con l'accordo della sig.ra , avendo pagato, ha richiesto la procura”. Pt_1 CP_1
Il teste avv Calabrese adr:
NO , rapporti professionali, conoscenti, non amici. SCno , Parte_1 Controparte_1 era una mia assistita, niente rapporti oltre quelli professionali”. sul cap. 1) “vero o non vero che la sig.ra nel mese di ottobre 2020 si recò nel suo Controparte_1 studio per chiederle consigli su come riscontrare la diffida a lei inviata dall'avv. Parte_1 riguardante i lavori da effettuare sull'immobile di sua proprietà e dalla medesima posseduto censito in c.da Piante particella 230 foglio 61 del Catasto Terreni del Comune di AR LF”
“sì, vero, non ricordo il mese, ma ricordo la diffida e che la sig.ra mi contattò per riscontrare tale diffida”; sul cap. 2): “vero o non vero che nell'ambito del procedimento giudiziario di divisione immobiliare promosso dal sig. GI NE, a ministero dell'avv. Tommaso Berretta, poi proseguito dall'avv. Anna Berretta, contro la sig.ra ed il sig. avente ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto i beni siti in c.da Piante relitti dalla successione del sig. lei assistette la sig.ra Persona_5
mentre il figlio della sua cliente, rimase contumace e non spiegò Controparte_1 Controparte_2 alcuna difesa
“sì, vero. Era contumace . Controparte_2
- sul cap. 4): “Vero o non vero che la sig.ra si dichiarava intenzionata a vendere il Controparte_1 fienile in questione perché esso era collabente e la medesima non era interessata a sostenere i costi di riparazione dello stesso”
“io non so se c'era un fienile, so che c'era una particella 230, foglio 61. Ho visto solo le foto di questa proprietà. Si vedeva che una parte era un rudere. La sig.ra venne da me e mi portò la diffida, dicendo pagina 6 di 8 che l'avv. cercava danni. Io gli ho riferito che andava nominato un tecnico per verificare se Pt_1 l'immobile era pericolante. La sig.ra si era rivolto al tecnico il quale mi mandò delle foto da Per_6 cui si vedeva che era pericolante. La sig.ra mi disse che io non voglio avere problemi con questo immobile, non vado lì da alcuni anni. Io le dissi se era interessata a cederlo all'avv. , dato che lei Pt_1 non ci va da anni e non lo vuole ristrutturare e lei rispose di sì. Successivamente a questo, l'ingegnere fece una perizia dell'immobile, in vista di questa discussione con l'avv. . La sig.ra, in origine si Pt_1 era rivolta all'ingegnere, il quale le suggerì di andare da un avvocato. Io poi le consigliai, alla luce della diffida, di chiedere a un tecnico, e lei si rivolse al tecnico L'ing. era nella causa Per_6 Per_6 di divisione un consulente, non ricordo se d'ufficio o di parte”. sul cap. 5) “Vero o non vero che lei si è occupato delle trattative con l'avv. al fine di Parte_1 concordare il testo della scrittura del 05.11.2020, apportando alla stessa modifiche ed integrazioni da lei ritenute utili per meglio tutelare i diritti e gli interessi della sig.ra ” CP_1
“sì, le modifiche e le integrazioni erano attinenti a quelle per cui l'avv. non doveva più chiedere Pt_1 risarcimenti”. sul cap. 6) “Vero o non vero che dopo la consegna del primo acconto del prezzo di vendita in data 17.11.2020 nello studio del notaio in AR LF la sig.ra , dopo aver incassato il Per_4 CP_1 saldo prezzo con assegno bancario di euro 10.000,00 dall'avv. , rilasciava a Parte_1 quest'ultimo mandato irrevocabile nell'interesse di quest'ultimo nonché procura generale in suo favore, che il Giudice in copia le esibisce, e che durante il rilascio delle procure in autentiche notarili del 17.11.2020 la sig.ra chiedeva di far partecipare ed intervenire i suoi figli Controparte_1 CP_2 e/o GI NE”
[...]
“sì ricordo che è stato pagato un acconto di 5.000 euro, pagato alla firma della scrittura privata. Il 17/11/2020 sono stati pagati gli ulteriori 10.000,00, non ricordo se dentro o fuori dallo studio del notaio. Era il prezzo di tutta l'operazione, poi non so come li aveva utilizzati. Era la cifra stimata dall'ing. . A domanda del giudice, risponde: “la sig.ra mi disse che il terreno, la particella, Per_6 l'aveva lavorata per tanti anni suo marito e che forse pagava qualcosa, ma non ha saputo spiegarmi cosa, ai vecchi proprietari, e poi questa particella era rimasta alla sua famiglia. Alla sig.ra avevo detto, si prenda i soldi così evita le rogne con l'avv. . A domanda del giudice, risponde: “la Pt_1 sig.ra lamentava negli incontri con me che non era in buoni rapporti con il figlio con l'altro CP_2 che non andava a trovarlo, non so se si sono riappacificati non lo so. Davanti a me, all'incontro col notaio, non ha chiesto di far partecipare i figli, o comunque non l'ho sentito”.
Sul cap. 7): “Vero o non vero che la scrittura di vendita del 05.11.2020 in originale è stata consegnata alla sig.ra ”. Controparte_1
“alla sig.ra ho di sicuro consegnato una copia della scrittura del 5/11/2020 e della perizia di Per_6 di cui ho ricevuta”. A domanda del giudice, risponde: “io non ho percepito compensi. Non so chi ha pagato il notaio. So che l'ing. è stato pagato, posto che glielo avevo chiesto, ma non so chi l'ha Per_6 pagato regolarmente”.
All'udienza del 21.11.2023 viene escusso il teste ing. il quale adr: Testimone_1
“SC , in quanto mio compaesano. SC la sua famiglia, ma non siamo amici, Parte_1 ci vediamo alle feste di paese, ma non ci frequentiamo. È una famiglia nota, suo zio è stato un deputato alla Regione. Non sono parenti miei. SC , perché nel 2015 sono stato incaricato Controparte_1 dal tribunale come c.t.u. su una causa coi figli GI e il primo ha fatto una causa
contro
CP_2 la madre e il fratello. Sono stato incaricato di valutare i beni e fare una proposta. L'incarico è ormai terminato”. sul cap. A) “Vero o non vero che su incarico della sig.ra lei nel mese di ottobre 2020 Controparte_1
pagina 7 di 8 periziò l'immobile censito in c.da Piante particella 230 foglio 61 del Catasto Terreni del Comune di AR LF, redigendo l'elaborato grafico che il Giudice le esibisce”.
“sì, è la mia relazione. La sig.ra è venuta da me perché aveva ricevuto una diffida da , ed era Pt_1 preoccupata. Io le dissi che aveva bisogno di nominare un legale e andò dall'avv. Calabrese, che già la difese nel 2015. Poi l'avvocato mi chiamò perché con la sig.ra avevano deciso di incaricare me”; a domanda dell'avv. Leggio, su chi l'avesse contattato: “mi chiamò l'avvocato dicendo che avevano deciso di darmi l'incarico. Poi ho incontrato la sig.ra che me lo ha confermato”.
Per quanto sopra esposto la domanda deve essere accolta;
il risarcimento del danno non è dovuto perché l'attore ha dichiarato che quanto concordato e pattuito ha trovato esecuzione, visto che l'aggiornamento del bene nel Catasto Fabbricati è stato effettuato così come anche registrazione della vendita il 24.12.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno compensate nei confronti di NE GI.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,: dichiara inefficace la revoca del 7.1.2021 in notaio n. 155699 rep. del mandato Persona_3 irrevocabile in rem propriam del 17.11.2020, conferito da a con Controparte_1 Parte_1 scrittura autenticata dal notaio rep. 114815; Persona_4 condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che Controparte_2 Parte_1 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; le compensa nei confronti di NE GI.
Ragusa, 03/12/2025
Il Giudice
dott. GI Giampiccolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 671/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO IGNAZIO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEGGIO ADELE Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e proseguita contro
(C.F. ), quale erede di , deceduta il Controparte_2 C.F._3 Controparte_1 2.12.2023, con il patrocinio dell'avv. LEGGIO ADELE GUCCIONE GIOVANNI (C.F. -quale coerede, insieme al fratello C.F._4 CP_2
della madre , nata a [...] il [...] e deceduta a Vittoria il
[...] Controparte_1 02.12.2023, con il patrocinio dell'avv G. Miceli
OGGETTO
Revoca del mandato
CONCLUSIONI
Parte attrice: ritenere l'inefficacia e nullità giuridica dell'atto di mandato irrevocabile del 7.1.2021 in notaio valido ed efficace il mandato del 17.11.2020 con atto autenticato dal Persona_1 notaio la convenuta al risarcimento del danno… Persona_2
Parte convenuta : Controparte_1 preliminarmente, dichiarare valida ed efficace la revoca del mandato irrevocabile, con atto in Notaio
del 07.01.2021, con rep. n. 155699 e fascicolo n. 26997; - nel merito, rigettare Persona_3 integralmente le domande avanzate dall'attore, giacché destituite di fondamento sia in fatto che in pagina 1 di 8 diritto, stante la giusta causa, ex art. 1723, comma secondo, c.c., che ha indotto la sig.ra
[...]
a disporre la revoca del mandato irrevocabile conferito al sig. avv. , con CP_1 Parte_1 atto in Notaio di AR LF, del 17.11.2020, con rep. n. 11481…. Persona_4
Controparte_2 fa proprie le conclusioni della madre
GI NE: con il primo difensore avv Di Stefano si rimette al giudice, con il nuovo difensore avv Miceli, subentrato a seguito della rinuncia del primo, dichiara di aderire alla domanda attorea: ritenere e dichiarare che la scrittura privata non autenticata del 05.11.2020 è, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 2702 e ss. del cod. civ., contratto di vendita giuridicamente idoneo a realizzare il trasferimento dei beni immobili oggetto dello stesso, con ogni consequenziale provvedimento di legge, volto a dichiarare il diritto dell'attore a vedere tradotto in forma pubblica il contenuto del contratto definitivo già concluso per scrittura privata
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, introdotta con citazione del 19.2.2021, è fondata e va accolta.
Deduce l'attore di avere ricevuto in data 12.1.2021 via pec, da parte dell'avv Leggio, difensore di
[...]
, revoca del mandato irrevocabile del 07.01.2021 redatta presso lo studio del Notaio CP_3 [...]
con il quale la sig.ra dichiarava di revocare il detto mandato conferito all'avv. in Per_3 CP_1 Pt_1 data 17.11.2020, con atto autenticato dal notaio sebbene fosse procura speciale con Persona_4 rappresentanza ed in rem propriam;
che né dal contenuto della dichiarazione, né tantomeno dalla comunicazione pec ricevuta, risultano o sono indicati le motivazioni ovvero la giusta causa di revoca a sostegno;
che la revoca deve dirsi illegittima, avendo esso attore già versato la somma di € 15.000,00 a come corrispettivo della vendita pattuita con il contratto del 5.11.2020, al quale era Controparte_1 correlato il mandato irrevocabile del 17.11.2020.
Con la comparsa di costituzione del maggio 2021 la lamentava di essere stata indotta a CP_1 sottoscrivere la scrittura del 5.11.2020, del quale era stata eccepita l'invalidità in altro giudizio (RG 116/2021), in seno alla quale si predisponeva la vendita di un fienile deposito censito al Catasto fabbricati del Comune di AR LF, individuato, in seguito alla nuova costituzione operata dal
, al foglio 61 particella 629 sub. 1, sito in C.da Piante Nere s.n. e dei diritti di comproprietà Pt_1 indivisa venduti e pari 30/120 sull'attigua striscia di terreno agricolo della superficie catastale di 360 metri quadrati, censita al Catasto terreni del Comune di AR LF al foglio 61 particella 236. Tale vendita, era stata subordinata al presupposto che la riuscisse ad avere i requisiti per farne CP_1 accertare, giudizialmente, una presunta quanto inverosimile usucapione;
eccepiva che non era mai stata proprietaria del bene compravenduto, e neppure possessore;
lamentava di essere stata intimorita con una precedente diffida stragiudiziale;
di essere stata colta da improvvisi malori e da perdita di coscienza, e che in soli 23 giorni l'attore ha indotto la a stipulare il contratto del 5.11.20 e due CP_1 procure;
che essa non ricorda di aver firmato così tanti fogli, né stranamente possiede alcuna copia di tali atti, delle procure e del contratto;
l'attore, approfittando dell'età di facendo leva Controparte_1 sulla sua autorità e sulla sua professione, l'ha indotta a stipulare prima il “preliminare di vendita” e poi un inverosimile mandato irrevocabile, al precipuo scopo di appropriarsi di beni di terzi, sebbene privo di un sottostante rapporto sinallagmatico, stante che nessun interesse si ravvisa in capo alla;
CP_1 l'attore ha fatto dichiarare il falso alla Noto, facendole credere di possedere i requisiti previsti dalla legge per proporre domanda di accertamento dell'usucapione, pur essendo priva dei requisiti anzidetti.
pagina 2 di 8 La causa è stata istruita in primo luogo con il libero interrogatorio delle parti.
All'udienza del 21.2.2023 ha dichiarato quanto segue: Parte_1
“Sono proprietario di un terreno agricolo in c.da Piante Nere, agro di AR LF, con entrostanti fabbricati, accanto al quale si trova un fabbricato in muro a secco alto circa sei metri, censito alla p.lla n. 230, oggi p.lla n. 629, che all'epoca dei fatti era classificato come mappale con intestatario mancante;
avendo concesso in affitto i fondi alla Parte_2
titolare di progetto di diversificazione dell'attività agricola finanziato dal
[...] CP_4
consorzio di comuni dell'area montana iblea del ragusano e del siracusano, e temendo per la
[...] mia proprietà, posto che nel fabbricato confinante di cui alla p.lla n. 230 si era aperta un'ampia lesione, mi sono messo alla ricerca del proprietario e i vicini mi hanno indirizzato alla famiglia in particolare due fratelli, GI e contattato e conosciuto quest'ultimo, ebbe CP_2 CP_2 a dirmi che in famiglia non correvano buoni rapporti e che tutto era in mano alla madre
[...]
, che risultava proprietaria della p.lla in commento nonché usufruttuaria di tutti i terreni CP_1 circostanti, che una volta componevano l'azienda agricola intestata al padre deceduto Per_5
. Non avendo avuto indicazioni su come contattare la , ho fatto ricerche e reperito una
[...] CP_1 partita aperta presso l'AGEA che erogava contributi per titoli in favore della stessa;
ho così scoperto l'indirizzo della signora e, avendo in animo di esperire un'azione di danno temuto, ho deciso di contattarla a mezzo lettera racc.ta per comprenderne le intenzioni in ordine agli interventi che pensava di porre in essere a tutela di entrambe le proprietà. In estate, a seguito di piogge torrenziali, era caduto un altro pezzo del muro perimetrale sull'arco del portone di ingresso, rischiando di farlo collassare. Dopo una decina di giorni mi contattò l'Avv. Calabrese nell'interesse della , per CP_1 dirmi che la signora non aveva interesse a fare alcunché, essendo anziana e sola, non disponendo di risorse e avendo interrotto i rapporti con i figli, con i quali non andava d'accordo. Dopo qualche giorno mi disse che la signora, previa perizia, era disposta a vendere. La perizia dell'Ing. Per_6 stimò l'immobile in € 19.000,00, mi disse l'Avv. Calabrese (solo dopo scoprii che in realtà la stima era stata fatta per € 15.000,00); gli dissi che mi sembrava un prezzo eccessivo per un rudere e feci una controproposta per € 15.000,00, che la signora accettò. Decidemmo così di stipulare il preliminare di compravendita, su scrittura predisposta dall'Avv. Calabrese e da me emendata in alcuni punti;
la signora in particolare non disponeva di nessun titolo di proprietà. Il notaio ci consigliò quindi di risolvere la questione definendo l'acquisto della proprietà per usucapione, da parte della , in CP_1 sede conciliativa;
nel frattempo facemmo stipulare una procura irrevocabile a vendere l'immobile, con la quale la mi costituiva suo mandatario in rem propriam. Dopo avere firmato tali atti e versato CP_1 alla NOTO il prezzo di € 15.000,00, mi preoccupai subito di eseguire a mie spese i primi interventi necessari alla messa in sicurezza del fabbricato (sostituzione dell'arco, consolidamento delle lesioni, costruzione di pareti interne rinforzate in fibra di vetro, etc.). L'accatastamento al NCEU a nome di
è stato nel frattempo fatto ugualmente a mie spese, per mezzo dell'Ing. Controparte_1 CP_5
Mi arrivò infine una telefonata del Notaio che ebbe a dirmi che la signora ,
[...] Per_4 CP_1 presentatasi presso il suo studio con un altro avvocato, intendeva revocare il mandato irrevocabile, revoca che fu poi stilata da un altro notaio”.
Alla stessa udienza ha dichiarato: Controparte_1
“Non ho mai firmato nessun atto, né svolto trattativa alcuna per la vendita dell'immobile per cui è causa, ho solo firmato dei fogli in bianco presso lo studio di un notaio di AR di cui non ricordo il nome. Non sono proprietaria del fabbricato, e nemmeno ne ho mai avuto il possesso;
il bene era del mio defunto marito, che con testamento lo ha lasciato ai nostri figli. I rapporti con i miei figli non sono molto buoni, specialmente con il grande, GI, che vorrebbe tutto per sé. I soldi, € 15.000,00, li ho presi, ma sono serviti per pagare il notaio, l'Ingegnere e il mio legale, Avv. Per_6 Alessandro Calabrese. Non ho capito niente di quello che mi hanno fatto fare e firmare, mi sentivo pagina 3 di 8 tranquilla perché con me c'era sempre l'Avv. Calabrese. Secondo me hanno organizzato tutto l'Avv.
e l'Avv. Calabrese, d'accordo tra loro”. Pt_1
Su invito del giudice viene depositato il mandato irrevocabile del 17.11.2020, per cui è causa.
Va rilevato in primo luogo che la scrittura privata datata 5.11.2020 risulta effettivamente sottoscritta da e , come già ritenuto da questo giudice nella parallela causa RG Controparte_1 Parte_1 116/2021; detta scrittura contiene, in esordio, la dicitura “atto preliminare di vendita”, ma le clausole in cui essa si sostanzia, lette nel loro insieme, consentono di ritenere voluto un atto traslativo di vendita:
“…concede in vendita al signor , che per sé stesso ovvero per persona da nominare Parte_1 accetta, la seguente porzione immobiliare…”; segue la descrizione del bene: “locale deposito censito al Catasto fabbricati del Comune di AR LF al foglio 61 particella 230, sito in C.da Piane Nere snc al piano terra, in pessimo stato di conservazione, parzialmente diruto”, e della pertinenza dello stesso “i diritti di comproprietà indivisa pari a 30/120 sull'attigua striscia di terreno agricolo della superficie catastale di 360 metri quadrati, censita al Catasto terreni del Comune di AR LF al foglio 61 particella 236 (carrubeto classe 2, esteso 00.03.60 ha, reddito domenicale euro 2,23 reddito agrario euro 1,39)” e la dichiarazione che il prezzo della presente vendita è stato dalle parti convenuto in € 15.000,00”.
La prima pagina della scrittura si conclude con la frase “…quanto concesso è pervenuto all'odierna parte venditrice per averlo posseduto in modo pacifico uti dominus non clandestino ed ininterrotto…e pertanto per avvenuta usucapione non accertata giudizialmente…” e contiene inoltre il riferimento ad una procura speciale che sarà rilasciata dalla Noto al Rosso “utile a compiere ogni atto idoneo a procedere alla registrazione all'Agenzia delle Entrate …presso l'Agenzia del Territorio…”; la seconda pagina contiene dichiarazioni del tutto coerenti con la prima e a questa conseguenziali, come i tempi di formalizzazione della predetta procura speciale (entro venti giorni dalla sottoscrizione della scrittura, a pena di inefficacia dell'accordo), la consapevolezza della parte acquirente del difetto di continuità della trascrizione e dei rischi connessi. La scrittura si conclude, tra la seconda e la terza pagina, con la dichiarazione del che procederà al ripristino dell'immobile, esonerando la da eventuali Pt_1 CP_1 danni cagionati dalla gestione del bene nei confronti di chiunque. Tale ultima dichiarazione si collega alla lettera, inviata qualche settimana prima della scrittura in questione, il 12.10.2020, con la quale il lamentava lo stato pericolante del fabbricato della (e poi oggetto della scrittura in Pt_1 CP_1 questione), adiacente ad immobile di proprietà del primo, ed invitava la seconda a contattarlo per trovare una soluzione possibile. È inoltre pacifico che la scrittura, cioè il contratto, ha trovato esecuzione con il versamento del prezzo da parte del . La , successivamente all'incasso del Pt_1 CP_1 prezzo, in data 17.11.2020 ha sottoscritto il mandato irrevocabile per cui è causa, avanti il Notaio dott. rep 114815, con il quale ha nominato e costituito procuratore speciale in rem Persona_4 propriam l'avv. , secondo le previsioni ed in correlazione causale con l'impegno contenuto nella Pt_1 scrittura del 5.11.2020 (procura speciale anche nell'interesse proprio per compiere tutti gli atti necessari per accatastare il bene ed intestare la proprietà a sé stesso, procedere alla registrazione all'Agenzia delle entrate e presso l'Agenzia del territorio del nuovo accatastamento urbano).
Più nello specifico, in data 17.11.2020 la davanti al notaio ha conferito mandato CP_1 Per_4 irrevocabile a , perché conferito nell'interesse del mandatario, a vendere a chi vorrà, Parte_1 anche a sé stesso, il compendio immobiliare di cui sopra si è detto, oltre ad “approvare frazionamenti, variazioni catastali, esibire certificati, rendere le dichiarazioni previste dalla legge, fare insomma quanto potrebbe fare il sottoscritto se intervenisse personalmente”. Detta procura realizza la condizione di efficacia prevista nella scrittura del 5.11.2020. Ancora, deve dirsi che sempre in data 17.11.2020 la
, sempre dallo stesso Notaio, ha conferito procura speciale all'avv Calabrese Rosario perché la CP_1 rappresenti e difenda in ogni fase e grado dell'instauranda causa avente ad oggetto l'accertamento di avvenuta usucapione del terreno sito in AR (si tratta sempre del compendio immobiliare per pagina 4 di 8 cui è causa); è anche detta procura coerente con la scrittura del 5.11.2020.
È pertanto documentalmente comprovato che il mandato sia stato conferito anche nell'interesse del mandatario (che già aveva versato il corrispettivo), costituendo il negozio mezzo per la realizzazione della pattuizione di vendita del 5.11.2020, a nulla rilevando la contestazione circa l'intervenuta usucapione o meno del bene da parte della , questione che interesserà altro giudizio, se del caso. CP_1
“[S]i ha mandato in rem propriam, ossia mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, quando l'interesse di quest'ultimo sia assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra mandante e mandatario) con contenuto bilaterale. Tale è la ragione per cui il mandato resta irrevocabile, id est sottratto alla unilaterale disposizione del mandante stesso” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 05/03/2019, n. 6382. In termini similari si veda anche Cass. civ., sez. VI-3, ord., 28/09/2017, n. 22753: “[n]el mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma 2, c.c. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario”.
Deve poi escludersi, alla luce delle testimonianze raccolte in corso di causa (che di seguito integralmente si riportano), che la volontà della sia stata coartata o ingannata (senza considerare, CP_1 come pure avvenuto, che NE GI, costituendosi, ha aderito alla domanda dell'attore, disattendendo la ricostruzione della madre e del fratello e confermando lo stato di abbandono CP_2 del fienile e la non utilizzabilità dello stesso, e che la proprietà/possesso erano sempre state in capo alla madre, l'unica in grado di disporre dei beni, e che gli disse che aveva venduto il fienile, perché non voleva spenderci soldi in quanto bisognava rifare i tetti che erano crollati, e mettere in sicurezza i muri laterali, e che questi soldi era meglio che se li godeva lei).
All'udienza del 14.11.2023 viene escusso come teste il notaio , il quale adr: Persona_4
NO , è mio cliente e amico. Ci conosciamo da tanto. SC , Parte_1 Controparte_1 non è conoscente o amica, è stata allo studio. Fuori dallo studio non ci frequentiamo”.
Interrogato sui capitoli ammessi di parte attrice, di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., risponde: sul cap. 8) “Vero o non vero che lei ha autenticato le sottoscrizioni apposte dalla sig.ra sia la mandato irrevocabile conferito all'avv. sia nella procura Controparte_1 Parte_1 generale conferita all'avv. Rosario Calabrese, in data 17.11.2020, come da documenti che in copia il le esibisce” CP_6
Adr: “ho autenticato la firma della procura speciale. La procura 'generale' l'ho redatto io, per atto pubblico. Li riconosco”.
A domanda del giudice, risponde “le righe sotto alla firma di sono per annullare gli Controparte_1 spazi fino all'autentica”.
A domanda dell'avv. Leggio, risponde: “le righe tra l'atto pubblico della procura generale e l'attestato di conformità non deve essere riempito, perché l'atto è finito prima, con l'indicazione del nome del notaio. La copia prodotta in atti è meccanizzata, non è una copia autentica dell'originale, come scritto in calce. Pertanto, si spiega perché tra la scritta “per valido ed approvato” e la pagina successiva non si vede l'annullamento delle righe”.
A domanda del giudice: “per quanto riguarda l'autenticazione di firme su scritture private il notaio non detiene originali, in quanto restituisce immediatamente l'atto alla parte interessata. L'attività viene sintetizzata nel repertorio, con quel numero;
io posso rilasciare solo dichiarazioni che nei miei repertori c'è una procura, con una sintesi dell'oggetto dell'atto”. pagina 5 di 8 Sul cap. 9) “Vero o non vero che lei spiegò alla sig.ra il contenuto degli atti di cui Controparte_1 sopra e delle facoltà e poteri che la mandante rilasciava sia all'avv. sia all'avv. Parte_1 Rosario Calabrese”
“Sì, lo ricordo perfettamente, anche dove era seduta la sig.ra. il mandato irrevocabile fu fatto perché l'avv. aveva pagato l'intera cifra che c'era da pagare”. A domanda del giudice, risponde: “la Pt_1 signora era in grado di capire quello che faceva, la quale era assistita dal suo legale di fiducia”. A domanda del giudice, risponde: “non mi ricordo se mi hanno pagato, né ricordo la destinazione dei soldi”.
Sul cap. 10) Vero o non vero che sig.ra in occasione del rilascio dei due mandati di cui Controparte_1 sopra era assistita dal suo procuratore di fiducia ivi presente nel suo studio di AR LF ovvero dall'avv. Rosario Calabrese:
“ho già risposto”. A domanda del giudice, risponde: “non ricordò chi pagò, anche perché non pagarono subito”.
Sul cap. 11): “Vero o non vero che la sig.ra in occasione del rilascio dei due mandati Controparte_1 di cui sopra le manifestava perplessità o dubbi su quanto andava a farsi chiedendo di far partecipare suo figlio o l'altro figlio GI NE Controparte_2
“no”. A domanda del giudice, risponde: “la procura all'avv. era stata fatta perché egli aveva Pt_1 pagato l'intera somma, come si fa in questi casi normalmente, perché non era stata accatastato l'immobile. La procura generale (o meglio, registrata, per alcuni affari) è stata conferita su richiesta della sig.ra, serviva per alcune pratiche. È stata chiesta appositamente dalla sig.ra Controparte_1 che non poteva recarsi in tribunale e solo per l'usucapione in tribunale”. A domanda del giudice, risponde: “la procura speciale serve per poter stipulare gli atti successivi senza l'ulteriore firma della stessa. L'avv. , con l'accordo della sig.ra , avendo pagato, ha richiesto la procura”. Pt_1 CP_1
Il teste avv Calabrese adr:
NO , rapporti professionali, conoscenti, non amici. SCno , Parte_1 Controparte_1 era una mia assistita, niente rapporti oltre quelli professionali”. sul cap. 1) “vero o non vero che la sig.ra nel mese di ottobre 2020 si recò nel suo Controparte_1 studio per chiederle consigli su come riscontrare la diffida a lei inviata dall'avv. Parte_1 riguardante i lavori da effettuare sull'immobile di sua proprietà e dalla medesima posseduto censito in c.da Piante particella 230 foglio 61 del Catasto Terreni del Comune di AR LF”
“sì, vero, non ricordo il mese, ma ricordo la diffida e che la sig.ra mi contattò per riscontrare tale diffida”; sul cap. 2): “vero o non vero che nell'ambito del procedimento giudiziario di divisione immobiliare promosso dal sig. GI NE, a ministero dell'avv. Tommaso Berretta, poi proseguito dall'avv. Anna Berretta, contro la sig.ra ed il sig. avente ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto i beni siti in c.da Piante relitti dalla successione del sig. lei assistette la sig.ra Persona_5
mentre il figlio della sua cliente, rimase contumace e non spiegò Controparte_1 Controparte_2 alcuna difesa
“sì, vero. Era contumace . Controparte_2
- sul cap. 4): “Vero o non vero che la sig.ra si dichiarava intenzionata a vendere il Controparte_1 fienile in questione perché esso era collabente e la medesima non era interessata a sostenere i costi di riparazione dello stesso”
“io non so se c'era un fienile, so che c'era una particella 230, foglio 61. Ho visto solo le foto di questa proprietà. Si vedeva che una parte era un rudere. La sig.ra venne da me e mi portò la diffida, dicendo pagina 6 di 8 che l'avv. cercava danni. Io gli ho riferito che andava nominato un tecnico per verificare se Pt_1 l'immobile era pericolante. La sig.ra si era rivolto al tecnico il quale mi mandò delle foto da Per_6 cui si vedeva che era pericolante. La sig.ra mi disse che io non voglio avere problemi con questo immobile, non vado lì da alcuni anni. Io le dissi se era interessata a cederlo all'avv. , dato che lei Pt_1 non ci va da anni e non lo vuole ristrutturare e lei rispose di sì. Successivamente a questo, l'ingegnere fece una perizia dell'immobile, in vista di questa discussione con l'avv. . La sig.ra, in origine si Pt_1 era rivolta all'ingegnere, il quale le suggerì di andare da un avvocato. Io poi le consigliai, alla luce della diffida, di chiedere a un tecnico, e lei si rivolse al tecnico L'ing. era nella causa Per_6 Per_6 di divisione un consulente, non ricordo se d'ufficio o di parte”. sul cap. 5) “Vero o non vero che lei si è occupato delle trattative con l'avv. al fine di Parte_1 concordare il testo della scrittura del 05.11.2020, apportando alla stessa modifiche ed integrazioni da lei ritenute utili per meglio tutelare i diritti e gli interessi della sig.ra ” CP_1
“sì, le modifiche e le integrazioni erano attinenti a quelle per cui l'avv. non doveva più chiedere Pt_1 risarcimenti”. sul cap. 6) “Vero o non vero che dopo la consegna del primo acconto del prezzo di vendita in data 17.11.2020 nello studio del notaio in AR LF la sig.ra , dopo aver incassato il Per_4 CP_1 saldo prezzo con assegno bancario di euro 10.000,00 dall'avv. , rilasciava a Parte_1 quest'ultimo mandato irrevocabile nell'interesse di quest'ultimo nonché procura generale in suo favore, che il Giudice in copia le esibisce, e che durante il rilascio delle procure in autentiche notarili del 17.11.2020 la sig.ra chiedeva di far partecipare ed intervenire i suoi figli Controparte_1 CP_2 e/o GI NE”
[...]
“sì ricordo che è stato pagato un acconto di 5.000 euro, pagato alla firma della scrittura privata. Il 17/11/2020 sono stati pagati gli ulteriori 10.000,00, non ricordo se dentro o fuori dallo studio del notaio. Era il prezzo di tutta l'operazione, poi non so come li aveva utilizzati. Era la cifra stimata dall'ing. . A domanda del giudice, risponde: “la sig.ra mi disse che il terreno, la particella, Per_6 l'aveva lavorata per tanti anni suo marito e che forse pagava qualcosa, ma non ha saputo spiegarmi cosa, ai vecchi proprietari, e poi questa particella era rimasta alla sua famiglia. Alla sig.ra avevo detto, si prenda i soldi così evita le rogne con l'avv. . A domanda del giudice, risponde: “la Pt_1 sig.ra lamentava negli incontri con me che non era in buoni rapporti con il figlio con l'altro CP_2 che non andava a trovarlo, non so se si sono riappacificati non lo so. Davanti a me, all'incontro col notaio, non ha chiesto di far partecipare i figli, o comunque non l'ho sentito”.
Sul cap. 7): “Vero o non vero che la scrittura di vendita del 05.11.2020 in originale è stata consegnata alla sig.ra ”. Controparte_1
“alla sig.ra ho di sicuro consegnato una copia della scrittura del 5/11/2020 e della perizia di Per_6 di cui ho ricevuta”. A domanda del giudice, risponde: “io non ho percepito compensi. Non so chi ha pagato il notaio. So che l'ing. è stato pagato, posto che glielo avevo chiesto, ma non so chi l'ha Per_6 pagato regolarmente”.
All'udienza del 21.11.2023 viene escusso il teste ing. il quale adr: Testimone_1
“SC , in quanto mio compaesano. SC la sua famiglia, ma non siamo amici, Parte_1 ci vediamo alle feste di paese, ma non ci frequentiamo. È una famiglia nota, suo zio è stato un deputato alla Regione. Non sono parenti miei. SC , perché nel 2015 sono stato incaricato Controparte_1 dal tribunale come c.t.u. su una causa coi figli GI e il primo ha fatto una causa
contro
CP_2 la madre e il fratello. Sono stato incaricato di valutare i beni e fare una proposta. L'incarico è ormai terminato”. sul cap. A) “Vero o non vero che su incarico della sig.ra lei nel mese di ottobre 2020 Controparte_1
pagina 7 di 8 periziò l'immobile censito in c.da Piante particella 230 foglio 61 del Catasto Terreni del Comune di AR LF, redigendo l'elaborato grafico che il Giudice le esibisce”.
“sì, è la mia relazione. La sig.ra è venuta da me perché aveva ricevuto una diffida da , ed era Pt_1 preoccupata. Io le dissi che aveva bisogno di nominare un legale e andò dall'avv. Calabrese, che già la difese nel 2015. Poi l'avvocato mi chiamò perché con la sig.ra avevano deciso di incaricare me”; a domanda dell'avv. Leggio, su chi l'avesse contattato: “mi chiamò l'avvocato dicendo che avevano deciso di darmi l'incarico. Poi ho incontrato la sig.ra che me lo ha confermato”.
Per quanto sopra esposto la domanda deve essere accolta;
il risarcimento del danno non è dovuto perché l'attore ha dichiarato che quanto concordato e pattuito ha trovato esecuzione, visto che l'aggiornamento del bene nel Catasto Fabbricati è stato effettuato così come anche registrazione della vendita il 24.12.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno compensate nei confronti di NE GI.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,: dichiara inefficace la revoca del 7.1.2021 in notaio n. 155699 rep. del mandato Persona_3 irrevocabile in rem propriam del 17.11.2020, conferito da a con Controparte_1 Parte_1 scrittura autenticata dal notaio rep. 114815; Persona_4 condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che Controparte_2 Parte_1 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; le compensa nei confronti di NE GI.
Ragusa, 03/12/2025
Il Giudice
dott. GI Giampiccolo
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