Ordinanza cautelare 19 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 23 dicembre 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 21198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21198 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12952/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12952 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Cosmelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- datata 08.07.2022, della Marina Militare - Direzione di Intendenza M.M. Roma,
E PER L’ACCERTAMENTO
dell''illegittimità della decurtazione monetaria operata dall''Amministrazione e la mancata erogazione della retribuzione
E PER LA CO
alla ripetizione di quanto indebitamente decurtato e, comunque, al pagamento di quanto dovuto a favore del ricorrente a titolo di retribuzione per il servizio svolto e tuttora in corso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. VI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il sig. -OMISSIS-, dipendente pubblico presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con inquadramento nella categoria C3–area amministrativa del CCNL applicabile, è stato richiamato in servizio d’autorità ex 986 ss. cod. ord. mil., con destinazione nelle cc.dd. forze di completamento della Marina Militare, nei seguenti periodi:
- dal 7 aprile 2021 al 2 luglio 2021 inclusi (doc. 4-a ricorrente);
- dal 1 settembre 2021 al 2 dicembre 2021 inclusi (doc. 4-b ricorrente);
- dal 28 febbraio 2022 al 15 aprile 2022 inclusi (doc. 4-c ricorrente);
- dal 19 aprile 2022 al 26 giugno 2022 inclusi (ancora doc. 4-c ricorrente);
- dal 22 agosto 2022 al 22 dicembre 2022 inclusi (sempre doc. 4-c ricorrente).
Durante tali periodi, per un verso, la Forza Armata gli ha riconosciuto il trattamento economico spettante in ragione del grado conferitogli sulla base delle caratteristiche professionali e attitudinali possedute e, per l’altro verso, l’Ateneo gli ha continuato ad erogare lo stipendio e le altre indennità fisse a carattere fisso e continuativo, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, spettanti sulla base del rapporto di lavoro in essere.
Successivamente, con nota prot. 32774 dell’8 luglio 2022, la Marina Militare ha prospettato al sig.-OMISSIS-la necessità di applicare l’art. 4 d.P.C.M. 23 febbraio 2012, ha perciò evidenziato « che il trattamento economico finora corrisposto alla S.V. è da intendersi erogato a titolo provvisorio e al fine di calcolare correttamente le competenze dovute in ragione della normativa di cui al precedente para, questa Direzione deve necessariamente acquisire la Certificazione Unica anno 2022 (redditi 2021) erogata dalla Amministrazione di appartenenza » e ha rappresentato che avrebbe sospeso il pagamento degli emolumenti futuri in attesa della definitiva determinazione dell’importo erogabile.
Il sig.-OMISSIS-ha inviato il successivo 22 luglio una comunicazione con cui sosteneva che il menzionato art. 4 d.P.C.M. 23 febbraio 2012 non gli fosse soggettivamente applicabile.
In assenza di ulteriori comunicazioni, al sig.-OMISSIS-non veniva erogata poi alcuna retribuzione dalla Forza Armata nel mese di agosto 2022.
A seguito di una richiesta di chiarimenti, è stato rappresentato quanto segue: « lo stipendio di agosto scorso non è stato erogato per effetto dell’applicazione del DPCM 23.03.2012 in combinato disposto con l’art.1 comma 471 della Legge 147/2013, da cui deriva che a qualunque pubblico dipendente chiamato a svolgere servizio in Forza Armata nella categoria della riserva selezionata potrà essere erogata una retribuzione non superiore al 25% dell’ammontare complessivo del trattamento economico già percepito.
[…]
Dai dati in possesso di questa Direzione emerge che per il 2022 la S.V. risulta essere oggetto dei seguenti richiami:
- 1° periodo dal 28/02/2022 al 15/04/2022 gg.47
- 2° periodo dal 19/04/2022 al 26/06/2022 gg.69
- 3° periodo dal 22/08/2022 al 22/12/2022 gg.123.
A fronte dei richiami finora consolidati il Nucleo Stipendi aveva aperto una partita NoiPA con decorrenza 01.05.2022 che aveva determinato l’erogazione continuativa delle seguenti tre mensilità stipendiali, per un totale lordo RAP percepito di €. 8.856,55:
- Maggio: €. 2.706,47 lordo RAP;
- Giugno: €. 2.120,59 lordo RAP;
- Luglio: €. 3.443,61 lordo RAP.
Dalla lettura della CU 2022 (redditi 2021) che ha inviato il 18.07.2022 a questa Direzione, si riscontra un montante lordo RAP di € 23.597,35, costituito dall’imponibile (€. 21.476,76) e dalle ritenute previdenziali a carico del dipendente (€. 2.120,59), che, in applicazione del citato DPCM e rapportato a 239 giorni di richiamo, determina un reddito integrativo massimo erogabile di €. 3.862,85.
Constatato che la S.V. ha percepito nei predetti tre mesi una somma superiore a quanto erogabile, il Nucleo Stipendi di Marintendenza Roma ha interrotto dal 31.07.2022 la partita NoiPA e sarà necessario provvedere al recupero della somma indebitamente percepita pari a €. 4.993,70 (al lordo RAP) ».
I.1.1. Con ricorso notificato il 7 ottobre 2022 e depositato il 4 novembre 2022, il sig.-OMISSIS-ha impugnato in questa sede il provvedimento dell’8 luglio 2022 e tutti gli atti applicativi, affidandosi ad un unico motivo di censura – rubricato « VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, D.P.C.M. 23 MARZO 2012; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 471, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 TER, D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, L. N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI » – con cui ha ribadito che la normativa richiamata dall’Amministrazione non fosse a lui applicabile; ha conseguentemente chiesto la condanna della medesima Amministrazione a corrispondergli l’intera retribuzione, senza le decurtazioni che essa ha preteso di applicargli.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.3. Con ordinanza n. 7089/2022 pubblicata il 19 novembre 2022, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare per difetto del periculum in mora (« tenuto conto della retribuzione percepita dal ricorrente dall’Università di Roma “Sapienza” »), lasciando « impregiudicata ogni valutazione sul merito ».
I.4. Con ordinanza presidenziale n. 6280/2024 pubblicata il 23 dicembre 2024, questo Tribunale ha ordinato all’Amministrazione resistente « il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere ».
I.4.1. Il Ministero ha tempestivamente espletato il predetto incombente istruttorio.
I.5. Fissata l’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha sostenuto che, contrariamente alla prospettazione dell’Amministrazione, il “sotto-tetto” di cui all’art. 23-ter, comma 2, D.L. 201/2011, conv. modif., L. 214/2011 e art. 4 d.P.C.M. 23 marzo 2012 non sarebbe a lui applicabile, non svolgendo egli funzioni direttive, dirigenziali o equiparate.
I.5.1. La Difesa erariale ha depositato una replica con cui ha evidenziato che, per effetto dell’art. 1, comma 471, L. 147/2013, le disposizioni di cui all’art. 23-ter D.L. 201/2011 cit. sarebbero indistintamente applicabili a tutto il personale pubblico e ha perciò insistito per il rigetto del gravame.
I.6. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
II.2. È opportuno preliminarmente richiamare testualmente le disposizioni normative che vengono in rilievo.
L’art. 23-ter D.L. 201/2011, conv. modif. L. 214/2011, prevede, per un verso, che « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno » (comma 1) e, per altro verso, che « il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito » (comma 2).
In attuazione di tale disposizione primaria è stato adottato il d.P.C.M. 23 marzo 2012 che ha disciplinato, da un lato, il “Limite massimo retributivo” (art. 3: « 1. A decorrere dall' entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento. 2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. A tale fine, i soggetti destinatari di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno ») e, dall’altro, il “Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali” (art. 4: « 1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza. 2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all' ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all' articolo 2 anche nell' ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione. 4. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito »).
L’art. 1, comma 471, L. 147/2013 ha infine stabilito che: « A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo ».
II.3. Ciò premesso, l’Avvocatura dello Stato sostiene, come in parte accennato, che « il suddetto art. 1, comma 471 ha quindi chiaramente esteso il limite del 25 per cento a tutto il personale richiamato già dipendente della Pubblica Amministrazione, non più solo a coloro che sono richiamati nell’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate » (pagg. 2-3 della memoria di replica).
L’assunto non può trovare condivisione.
II.3.1. Il menzionato comma 471 dell’art. 1 L. 147/2023 rende, invero, applicabili a tutto il personale pubblico « le disposizioni » di cui all’art. 23-ter D.L. 201/2011 cit.: l’utilizzo del plurale non permette di ritenere che sia stato parzialmente abrogato il comma 2 nella parte in cui prevede che il “sotto-tetto” (del venticinque per cento del trattamento economico percepito) si applichi a chi è chiamato all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate.
II.3.2. L’art. 23-ter D.L. 201/2011 cit., originariamente, si applicava esclusivamente al personale delle pubbliche amministrazioni statali ; l’art. 1, comma 471, L. 147/2013 ha esteso tale ambito di applicazione al personale delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni (non più soltanto statali), ma non ha soppresso – stante, si ribadisce, il richiamo al le disposizioni dell’art. 23-ter D.L. 201/2011, nessuna esclusa – la distinzione fra “tetto massimo” (di cui al comma 1) e “sotto-tetto” (di cui al comma 2): l’uno valevole per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo; l’altro valevole soltanto per chi è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’Amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate.
II.3.3. Risultando dagli atti di causa (e, peraltro, non essendo neppure controverso fra le parti) che il ricorrente non ha svolto e non svolge funzioni direttive, dirigenziali o equiparate né presso l’Amministrazione di appartenenza né presso l’Amministrazione di (temporanea) destinazione, il “sotto-tetto” non doveva, non deve e non dovrà (salvo, naturalmente, eventuali futuri mutamenti di qualifica che lo portassero ad esercitare funzioni direttive, dirigenziali o equiparate) essergli applicato.
II.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve trovare accoglimento, con la conseguenza che il provvedimento impugnato va annullato e il Ministero della Difesa va condannato a corrispondere al ricorrente l’intero trattamento economico spettante per i periodi di richiamo in servizio, in particolare erogandogli quanto trattenuto nonché quanto maturato e maturando e, in ogni caso, non facendo applicazione dell’art. 23-ter, comma 2, D.L. 201/2011, conv. modif., L. 214/2011 e dell’art. 4 d.P.C.M. 23 marzo 2012 (in quanto non applicabili al ricorrente).
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla il provvedimento impugnato;
- condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente l’intero trattamento economico spettante per i periodi di richiamo in servizio d’autorità, in particolare erogandogli quanto trattenuto nonché quanto maturato e maturando e, in ogni caso, non facendo applicazione dell’art. 23-ter, comma 2, D.L. 201/2011, conv. modif., L. 214/2011 e dell’art. 4 d.P.C.M. 23 marzo 2012.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti, e che distrae in favore dell’Avv. Gianluca Cosmelli, dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL MA, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
VI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RO | AL MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.