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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7815 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RE A PUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12154/2025 vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Improta Emanuele
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.05.2025 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' CP_2 resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) Accertare per i motivi di cui al ricorso il diritto della ricorrente alla percezione dell'ADI sulla base della domanda n° effettuata il 27.12.2023, per il periodo da GennaioParte 2
2024 a Giugno 2025.
,Parte 2) Dichiarare, per l'effetto, la legittima percezione da parte della ricorrente dell' a Gennaio Parte
2024 a Gennaio 2025, nonché condannare in via generica l'Istituto al pagamento dei ratei di con decorrenza da Febbraio 2025 e sino a Giugno 2025 nell'importo mensile previsto dalla Legge, oltre alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dalla maturazione di ogni rateo mensile al saldo effettivo. 3) Condannare, inoltre l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in particolare aumentando il compenso tabellare medio del 30% in virtù dell'art.4 comma 1bis, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario". In punto di fatto deduceva che, attesa l'inabilità del coniuge al proficuo lavoro, a far data dal gennaio 2024 ha iniziato a percepire l'assegno di inclusione che, tuttavia, dal mese di ottobre veniva, senza previo avviso, sospeso.
Ciò premesso, depositava ricorso ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione con ripristino della stessa a decorrere da ottobre 2024 con condanna dell' al relativo pagamento.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente che all'udienza fissata, attese le dichiarazioni delle parti, dichiarava cessata la materia del contendere con sentenza del 23.04.2025. Deduceva, altresì, che a decorrere dal 12.05.2025 1' provvedeva nuovamente a bloccare l'erogazione della prestazione e senza nemmeno provvedere al dei ratei pregressi a decorrere da febbraio 2025. Ritualmente instaurato il contradditorio si costituiva l' CP 2 resistente che dichiarava l'avvenuto pagamento della prestazione già a far data dal mese di giugno 2025 negando, peraltro, la sospensione della stessa. Ciò premesso ed, altresì, confermato dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti costituite, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo in pagamento i ratei della prestazione richiesta.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione 0 conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che il ricorso risulta depositato nel maggio 2025 e, quindi, quasi contestualmente all'emissione della sentenza, mentre, il pagamento, come da prospetto in atti, risulta avvenuto, per la mensilità di febbraio il 13 giugno 2025.
Non essendovi, poi, prova del momento dell'avvenuta notifica del ricorso e considerato il tempo trascorso tra la definizione del primo giudizio e il ripristino concreto della prestazione (poco più di un mese), soccorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese giudizio.
PQM
così provvede: Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese del giudizio. Napoli, 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12154/2025 vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Improta Emanuele
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.05.2025 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' CP_2 resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) Accertare per i motivi di cui al ricorso il diritto della ricorrente alla percezione dell'ADI sulla base della domanda n° effettuata il 27.12.2023, per il periodo da GennaioParte 2
2024 a Giugno 2025.
,Parte 2) Dichiarare, per l'effetto, la legittima percezione da parte della ricorrente dell' a Gennaio Parte
2024 a Gennaio 2025, nonché condannare in via generica l'Istituto al pagamento dei ratei di con decorrenza da Febbraio 2025 e sino a Giugno 2025 nell'importo mensile previsto dalla Legge, oltre alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dalla maturazione di ogni rateo mensile al saldo effettivo. 3) Condannare, inoltre l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in particolare aumentando il compenso tabellare medio del 30% in virtù dell'art.4 comma 1bis, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario". In punto di fatto deduceva che, attesa l'inabilità del coniuge al proficuo lavoro, a far data dal gennaio 2024 ha iniziato a percepire l'assegno di inclusione che, tuttavia, dal mese di ottobre veniva, senza previo avviso, sospeso.
Ciò premesso, depositava ricorso ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione con ripristino della stessa a decorrere da ottobre 2024 con condanna dell' al relativo pagamento.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente che all'udienza fissata, attese le dichiarazioni delle parti, dichiarava cessata la materia del contendere con sentenza del 23.04.2025. Deduceva, altresì, che a decorrere dal 12.05.2025 1' provvedeva nuovamente a bloccare l'erogazione della prestazione e senza nemmeno provvedere al dei ratei pregressi a decorrere da febbraio 2025. Ritualmente instaurato il contradditorio si costituiva l' CP 2 resistente che dichiarava l'avvenuto pagamento della prestazione già a far data dal mese di giugno 2025 negando, peraltro, la sospensione della stessa. Ciò premesso ed, altresì, confermato dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti costituite, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo in pagamento i ratei della prestazione richiesta.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione 0 conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che il ricorso risulta depositato nel maggio 2025 e, quindi, quasi contestualmente all'emissione della sentenza, mentre, il pagamento, come da prospetto in atti, risulta avvenuto, per la mensilità di febbraio il 13 giugno 2025.
Non essendovi, poi, prova del momento dell'avvenuta notifica del ricorso e considerato il tempo trascorso tra la definizione del primo giudizio e il ripristino concreto della prestazione (poco più di un mese), soccorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese giudizio.
PQM
così provvede: Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese del giudizio. Napoli, 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi