Art. 11. Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze 1. Il fondo di cui all' articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , come rifinanziato dall' articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e' rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonche' alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalita' di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((5)) 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato ai sensi dell' articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 10, comma 4-ter) che "Gli interventi del fondo di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 , sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro".
2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonche' alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalita' di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((5)) 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato ai sensi dell' articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 10, comma 4-ter) che "Gli interventi del fondo di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 , sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro".