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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4428 r.g.a.c. dell'anno 2021
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Colucci Valeria, come da mandato in atti, Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Causo Daniele, come da mandato Controparte_1 in atti,
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. in sede TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2021, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in ST (TA) in data 23.04.2013 con , che dalla loro unione era nato Controparte_1 il figlio il 07.06.2013 e che con sentenza non definitiva n. 1925/2020 del 02.11.2020 il PE
Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile con integrale conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati nel parallelo giudizio di separazione ancora in corso di definizione;
chiedeva, in particolare, confermarsi il contributo al mantenimento statuito a beneficio del figlio pari ad euro 250,00 mensili, evidenziando che il , onerato PE CP_1 al pagamento, era rimasto inadempiente nonostante le procedure esecutive azionate nei suoi confronti;
constatato il perdurante disinteresse del resistente, all'udienza dell'1.02.2023 avanzava formale richiesta di affidamento esclusivo del minore in suo favore, chiedendo altresì' al Tribunale di autorizzarla al suo trasferimento in PO ES, luogo in cui si era stabilita avendo reperito, medio tempore, una nuova occupazione lavorativa.
Con comparsa del 09.01.2022, si costituiva in giudizio il , il quale preliminarmente CP_1 deduceva che le statuizioni adottate in sede di separazione erano state disattese dalla , la Pt_1 quale, pur essendo il genitore collocatario del minore, per lunghi periodi e con diverse motivazioni, lo aveva lasciato presso di lui, sostanzialmente violando il regime di frequentazione paritetica disposto dal Tribunale;
evidenziato pertanto il proprio stato di disoccupazione e la maggior permanenza del figlio presso di sé, chiedeva che il contributo al mantenimento del minore fosse ridotto nella misura di euro 150,00 mensili, opponendosi, infine, al trasferimento del figlio in PO ES ed al suo affido esclusivo alla ricorrente.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza del 27.04.2023 il Giudice delegato disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio con la finalità di “a) di valutare quali ricadute possa avere sul minore il trasferimento in PO ES prospettato dalla;
b) di delineare il regime e le modalità di affidamento e di Pt_1 frequentazione del minore che siano meglio confacenti alle peculiarità della fattispecie (…) c)
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
di favorire la graduale evoluzione della vicenda verso un auspicabile approdo di serenità e di normalizzazione (…) ”.
Depositata la consulenza tecnica, all'udienza dell'8.05.2024 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Con ordinanza del 4.10.2024, il Collegio, preso atto del sopravvenuto deposito del fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni inerente il minore, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo la comparizione delle parti innanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 16.10.2024, il giudice istruttore disponeva “procedersi ad indagini sociali attraverso i Servizi Sociali del Comune di ST (TA) con riferimento alle attuali condizioni di vita del minore e con riferimento ai suoi rapporti con il padre e i parenti Persona_2 del padre nonché indagini sociali attraverso i competenti Servizi Sociali del Comune di
PO ES (MI) con riferimento alle attuali condizioni di vita di ) Parte_1 in particolare, con riferimento alle possibilità che quest'ultima possa occuparsi proficuamente della crescita del figlio attualmente domiciliato in ST presso il padre”. PE
Depositate le informative richieste, all'udienza del 22.01.2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio con assegnazione alle parti dei temini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti secondo dispositivo.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza non definitiva n. 1925/2020 pubblicata in data 02.11.2020, con la quale il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, con riferimento, in particolare, alla
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente, ritiene il Collegio di seguire le conclusioni rassegnate dalla CTU, la quale, all'esito dell'ascolto di tutte le parti coinvolte, ha concluso per l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, riconoscendo agli stessi
“buone capacità genitoriali che si evidenziano anche dai racconti e dal legame che ha PE con entrambi”, pur rilevando che le “dinamiche genitoriali e i conflitti in atto hanno determinato le difficoltà della coppia a realizzare una genitorialità più funzionale alla garanzia di benessere del minore” (CTU depositata in data 08.01.2024, pg 25).
Per tali ragioni, in assenza di ulteriori rilevanti elementi, ritiene il Collegio di confermare il regime di affidamento condiviso già in vigore, non ravvisando ragioni che giustifichino una deroga al preferibile regime della bigenitorialità.
Quanto alla collocazione del minore, questione ampiamente dibattuta in giudizio, occorre dar atto degli avvenimenti sopravvenuti all'espletamento della CTU, la quale aveva inizialmente ritenuto consigliabile il suo trasferimento presso l'abitazione della madre in PO ES
(MI) anche in considerazione della conclusione del ciclo di scuola primaria in ST (TA): ed infatti, con l'approssimarsi del suo trasferimento, ha palesato uno stato di malessere e PE disagio emotivo registrato dapprima dai suoi docenti e poi attenzionato dai servizi sociali del
Comune di ST (vedi relazione scuola e relazione servizi sociali di ST, allegate al fascicolo del Tribunale per i minorenni).
Occorre a tal proposito evidenziare l'avvio di un procedimento presso il Tribunale dei minorenni, il quale, notiziato della pendenza della presente procedura, ha poi dichiarato la propria incompetenza funzionale ex art. 38 disp.att.c.c..
Invitati i servizi sociali di ST a relazionare nuovamente sulla condizione del minore, gli stessi hanno riferito di un clima di normalizzazione tra le parti, riferendo che frequenta PE assiduamente l'istituto scolastico, appare ben integrato e trascorre molto tempo con la nonna paterna (…); è sereno, frequenta assiduamente la casa dei nonni paterni ed ha un rapporto molto amorevole con la zia , la quale si relaziona con lui quasi come fosse suo Persona_3 figlio” (relazione servizi sociali di ST depositata in data 23.12.2024).
Allo stesso modo, appaiono positivi gli accertamenti demandati ai servizi sociali del Comune di PO ES, i quali hanno evidenziato la volontà della ricorrente di assecondare la volontà del figlio, riferendo che “la sig.ra appare determinata a garantire il Parte_1
4 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
benessere dei figli e risulta inserita stabilmente nel contesto lavorativo e familiare di PO
ES (…); manifesta il desiderio di rispettare i sentimenti e le preferenze di , PE qualora il trasferimento fosse percepito come problematico dal minore stesso (…); dimostra impegno nel mantenere una relazione affettiva significativa con , sebbene la distanza” PE
(relazione servizi sociali del Comune di PO ES (MI) depositata in data 9.01.2025).
Valutato quindi come preminente l'interesse del minore a consolidare il clima di ritrovata serenità e benessere, ritenuto peraltro fondamentale che lo stesso prosegua con continuità il nuovo ciclo scolastico avviato in ST (scuola secondaria di primo grado), ritiene il Collegio disporre la collocazione del minore presso l'abitazione paterna, conseguentemente revocando il contributo al mantenimento posto in capo al per il mantenimento del figlio. CP_1
Esaminata la scarna documentazione reddituale depositata e la complessiva condizione delle parti quale emersa in giudizio, ritiene il Collegio congruo porre a carico della l'obbligo Pt_1 di corrispondere al la somma mensile di euro 100,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va rimessa infine all'accordo delle parti la regolamentazione del diritto di visita della madre, in ragione della sua lontananza dal figlio e dei suoi impegni lavorativi in PO ES.
Valutata la natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 23.04.2013 in ST (TA) da
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del comune di ST (TA) dell'anno 2013, n. 7 p. I, u. 1;
2) AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il Persona_2 domicilio paterno;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 100,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore PE
5 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
con decorrenza dalla data del presene provvedimento;
oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti;
3) RIMETTE all'accordo delle parti la regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti del figlio;
4) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5) spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4428 r.g.a.c. dell'anno 2021
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Colucci Valeria, come da mandato in atti, Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Causo Daniele, come da mandato Controparte_1 in atti,
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. in sede TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2021, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in ST (TA) in data 23.04.2013 con , che dalla loro unione era nato Controparte_1 il figlio il 07.06.2013 e che con sentenza non definitiva n. 1925/2020 del 02.11.2020 il PE
Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile con integrale conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati nel parallelo giudizio di separazione ancora in corso di definizione;
chiedeva, in particolare, confermarsi il contributo al mantenimento statuito a beneficio del figlio pari ad euro 250,00 mensili, evidenziando che il , onerato PE CP_1 al pagamento, era rimasto inadempiente nonostante le procedure esecutive azionate nei suoi confronti;
constatato il perdurante disinteresse del resistente, all'udienza dell'1.02.2023 avanzava formale richiesta di affidamento esclusivo del minore in suo favore, chiedendo altresì' al Tribunale di autorizzarla al suo trasferimento in PO ES, luogo in cui si era stabilita avendo reperito, medio tempore, una nuova occupazione lavorativa.
Con comparsa del 09.01.2022, si costituiva in giudizio il , il quale preliminarmente CP_1 deduceva che le statuizioni adottate in sede di separazione erano state disattese dalla , la Pt_1 quale, pur essendo il genitore collocatario del minore, per lunghi periodi e con diverse motivazioni, lo aveva lasciato presso di lui, sostanzialmente violando il regime di frequentazione paritetica disposto dal Tribunale;
evidenziato pertanto il proprio stato di disoccupazione e la maggior permanenza del figlio presso di sé, chiedeva che il contributo al mantenimento del minore fosse ridotto nella misura di euro 150,00 mensili, opponendosi, infine, al trasferimento del figlio in PO ES ed al suo affido esclusivo alla ricorrente.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza del 27.04.2023 il Giudice delegato disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio con la finalità di “a) di valutare quali ricadute possa avere sul minore il trasferimento in PO ES prospettato dalla;
b) di delineare il regime e le modalità di affidamento e di Pt_1 frequentazione del minore che siano meglio confacenti alle peculiarità della fattispecie (…) c)
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
di favorire la graduale evoluzione della vicenda verso un auspicabile approdo di serenità e di normalizzazione (…) ”.
Depositata la consulenza tecnica, all'udienza dell'8.05.2024 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Con ordinanza del 4.10.2024, il Collegio, preso atto del sopravvenuto deposito del fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni inerente il minore, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo la comparizione delle parti innanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 16.10.2024, il giudice istruttore disponeva “procedersi ad indagini sociali attraverso i Servizi Sociali del Comune di ST (TA) con riferimento alle attuali condizioni di vita del minore e con riferimento ai suoi rapporti con il padre e i parenti Persona_2 del padre nonché indagini sociali attraverso i competenti Servizi Sociali del Comune di
PO ES (MI) con riferimento alle attuali condizioni di vita di ) Parte_1 in particolare, con riferimento alle possibilità che quest'ultima possa occuparsi proficuamente della crescita del figlio attualmente domiciliato in ST presso il padre”. PE
Depositate le informative richieste, all'udienza del 22.01.2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio con assegnazione alle parti dei temini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti secondo dispositivo.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza non definitiva n. 1925/2020 pubblicata in data 02.11.2020, con la quale il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, con riferimento, in particolare, alla
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente, ritiene il Collegio di seguire le conclusioni rassegnate dalla CTU, la quale, all'esito dell'ascolto di tutte le parti coinvolte, ha concluso per l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, riconoscendo agli stessi
“buone capacità genitoriali che si evidenziano anche dai racconti e dal legame che ha PE con entrambi”, pur rilevando che le “dinamiche genitoriali e i conflitti in atto hanno determinato le difficoltà della coppia a realizzare una genitorialità più funzionale alla garanzia di benessere del minore” (CTU depositata in data 08.01.2024, pg 25).
Per tali ragioni, in assenza di ulteriori rilevanti elementi, ritiene il Collegio di confermare il regime di affidamento condiviso già in vigore, non ravvisando ragioni che giustifichino una deroga al preferibile regime della bigenitorialità.
Quanto alla collocazione del minore, questione ampiamente dibattuta in giudizio, occorre dar atto degli avvenimenti sopravvenuti all'espletamento della CTU, la quale aveva inizialmente ritenuto consigliabile il suo trasferimento presso l'abitazione della madre in PO ES
(MI) anche in considerazione della conclusione del ciclo di scuola primaria in ST (TA): ed infatti, con l'approssimarsi del suo trasferimento, ha palesato uno stato di malessere e PE disagio emotivo registrato dapprima dai suoi docenti e poi attenzionato dai servizi sociali del
Comune di ST (vedi relazione scuola e relazione servizi sociali di ST, allegate al fascicolo del Tribunale per i minorenni).
Occorre a tal proposito evidenziare l'avvio di un procedimento presso il Tribunale dei minorenni, il quale, notiziato della pendenza della presente procedura, ha poi dichiarato la propria incompetenza funzionale ex art. 38 disp.att.c.c..
Invitati i servizi sociali di ST a relazionare nuovamente sulla condizione del minore, gli stessi hanno riferito di un clima di normalizzazione tra le parti, riferendo che frequenta PE assiduamente l'istituto scolastico, appare ben integrato e trascorre molto tempo con la nonna paterna (…); è sereno, frequenta assiduamente la casa dei nonni paterni ed ha un rapporto molto amorevole con la zia , la quale si relaziona con lui quasi come fosse suo Persona_3 figlio” (relazione servizi sociali di ST depositata in data 23.12.2024).
Allo stesso modo, appaiono positivi gli accertamenti demandati ai servizi sociali del Comune di PO ES, i quali hanno evidenziato la volontà della ricorrente di assecondare la volontà del figlio, riferendo che “la sig.ra appare determinata a garantire il Parte_1
4 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
benessere dei figli e risulta inserita stabilmente nel contesto lavorativo e familiare di PO
ES (…); manifesta il desiderio di rispettare i sentimenti e le preferenze di , PE qualora il trasferimento fosse percepito come problematico dal minore stesso (…); dimostra impegno nel mantenere una relazione affettiva significativa con , sebbene la distanza” PE
(relazione servizi sociali del Comune di PO ES (MI) depositata in data 9.01.2025).
Valutato quindi come preminente l'interesse del minore a consolidare il clima di ritrovata serenità e benessere, ritenuto peraltro fondamentale che lo stesso prosegua con continuità il nuovo ciclo scolastico avviato in ST (scuola secondaria di primo grado), ritiene il Collegio disporre la collocazione del minore presso l'abitazione paterna, conseguentemente revocando il contributo al mantenimento posto in capo al per il mantenimento del figlio. CP_1
Esaminata la scarna documentazione reddituale depositata e la complessiva condizione delle parti quale emersa in giudizio, ritiene il Collegio congruo porre a carico della l'obbligo Pt_1 di corrispondere al la somma mensile di euro 100,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va rimessa infine all'accordo delle parti la regolamentazione del diritto di visita della madre, in ragione della sua lontananza dal figlio e dei suoi impegni lavorativi in PO ES.
Valutata la natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 23.04.2013 in ST (TA) da
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del comune di ST (TA) dell'anno 2013, n. 7 p. I, u. 1;
2) AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il Persona_2 domicilio paterno;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 100,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore PE
5 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
con decorrenza dalla data del presene provvedimento;
oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti;
3) RIMETTE all'accordo delle parti la regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti del figlio;
4) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5) spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
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