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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13999/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 14/11/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRAVAGNUOLO FABIO;
(BANGLADESH, 06/02/1984), con il patrocinio CP_1
dell'avv. GRAVAGNUOLO FABIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2015 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) la casa coniugale è stata da tempo lasciata da entrambi i coniugi;
2)
gli stessi continuano a vivere autonomamente, contando soltanto sulla propria capacità economica e reddituale, senza alcuna pretesa verso l'altro, non essendoci peraltro figli;
3) i coniugi si prestano vicendevolmente il consenso al rilascio del passaporto.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/01/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13999/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
04/01/2006 tra (ROMA (RM), 14/11/1974) e Parte_1
(BANGLADESH, 06/02/1984) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 3, Parte I, Serie 01, Anno 2006,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13999/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 14/11/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRAVAGNUOLO FABIO;
(BANGLADESH, 06/02/1984), con il patrocinio CP_1
dell'avv. GRAVAGNUOLO FABIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2015 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) la casa coniugale è stata da tempo lasciata da entrambi i coniugi;
2)
gli stessi continuano a vivere autonomamente, contando soltanto sulla propria capacità economica e reddituale, senza alcuna pretesa verso l'altro, non essendoci peraltro figli;
3) i coniugi si prestano vicendevolmente il consenso al rilascio del passaporto.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/01/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13999/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
04/01/2006 tra (ROMA (RM), 14/11/1974) e Parte_1
(BANGLADESH, 06/02/1984) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 3, Parte I, Serie 01, Anno 2006,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi