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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/08/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Stefano Greco Consigliere relatore dott. Enzo Luchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 60 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
(c.f. , residente in [...]ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Francesco Battaglia, che lo rappresenta e difende,
appellante contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (C.F.
) presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata, P.IVA_2
appellata la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, ogni Parte_1
contraria istanza eccezione e difesa respinta, accogliere il presente gravame per i motivi spiegati in premessa e, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 18/07/2022, accogliere le domande tutte proposte dall'impresa nei Parte_1
confronti di nella causa iscritta al n. 276 del ruolo generale affari contenziosi civili CP_1
per l'anno 2014 e, quindi:
- dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto operata dall' relativamente al CP_1
contratto di appalto stipulato tra le parti in data 30/11/2012 relativo ai “lavori di riparazione dissesti del piano viabile in tratti saltuari delle strade del centro manutentorio di AR di cui al bando del 3/4/2012 si compartimento della viabilità della Sardegna;
CP_1
- ordinare all'AVCP la cancellazione dell'annotazione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del d.lgs 163/2006 e all'art. 8 del dpr 207/2010;
- condannare l' al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima risoluzione del CP_1
contratto, così determinati: 1) danno emergente costituito dalle spese sostenute per partecipare alla gara di appalto, pari a €. 5.141,24 e della somma della cauzione escussa da pari a CP_1
€.32.829,01; 2) danno da lucro cessante pari a €.24.377,37 quale margine di utile che l'impresa avrebbe tratto dall'esecuzione dell'appalto; 3) danno all'immagine, curriculare e da perdita di chance subito a causa della iscrizione nel casellario informatico dell'annotazione del proprio inadempimento, pari a €. 188.440,00, così quantificata in ragione del 3% del valore degli appalti banditi da a cui non aveva potuto parteci-pare a causa CP_1
dell'illegittima iscrizione all' CP_2
- condannare alle spese di entrambi in gradi del giudizio. CP_1
- in via subordinata, compensare le spese di primo grado per l'intero o comunque ridurle nei minimi di legge, così come le spese di ctu da porsi a carico di entrambe le parti. nell'interesse di si conclude affinché Codesto Ecc.ma Corte d'Appello CP_1
Voglia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, respingere il gravame siccome inammissibile e infondato, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1
aggiudicatario della gara d'appalto per l'esecuzione dei “Lavori di riparazione dissesti del piano viabile in tratti saltuari delle strade del Centro Manutentorio di AR” oggetto del bando del 3 aprile 2012, aveva, innanzi tutto, premesso che, dopo la stipulazione del CP_1
contratto e la consegna dei lavori, avvenuta il 28 dicembre 2012, egli stesso aveva rilevato il mancato inserimento nel computo della voce di elenco prezzi della c.d. Mano di Attacco di
Bitume ed aveva, quindi, reso edotta l' di tale carenza, rappresentando in più CP_3 CP_1
occasioni che la previsione di tale voce fosse indispensabile per potere procedere alla
esecuzione dei lavori a regola d'arte. L'attore aveva poi aggiunto che, nonostante ciò, l' CP_1
non solo aveva omesso di integrare il computo metrico, ma con nota del 24 aprile 2013 gli aveva comunicato che aveva provveduto alla risoluzione del contratto ed aveva escusso la cauzione definitiva di €.32.829,01, dandone poi comunicazione all'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici, che lo aveva inserito nel casellario informatico delle esclusioni ex art.
38 del D.lgs. n.163/2006.
Sostenendo, quindi, che la risoluzione del contratto non era affatto dipesa da un proprio grave inadempimento, bensì dalla condotta gravemente colposa di la quale aveva CP_1
omesso di inserire in contratto la lavorazione della c.d. “mano d'attacco o legante di ancoraggio”, quale lavorazione indispensabile per la corretta esecuzione dell'appalto,
aggravata dall'ingiustificato rifiuto emendare l'errore attraverso il suo inserimento dopo la stipula del contratto, nonostante le proprie ragionevoli richieste, Parte_1
aveva chiesto al Tribunale di accertare l'illiceità della condotta di l'assenza
[...] CP_1
di un proprio inadempimento, la conseguente illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante e il successivo inserimento dell'annotazione sopra riportata nel casellario informatico dell' L'attore, inoltre, aveva chiesto al Tribunale di CP_2
condannare la società convenuta a risarcirle i danni patiti.
L aveva resistito, evidenziando che, nonostante i lavori dovessero essere ultimati CP_1
entro 90 giorni dalla loro consegna, con nota del 22.1.2013 l'impresa le aveva comunicato la sua unilaterale decisione di sospendere l'esecuzione dei lavori, in realtà nemmeno iniziati, che con nota del 22.1.2013 essa stessa aveva rappresentato che in forza delle disposizioni contrattuali il legante di ancoraggio, ossia la mano di attacco, costituiva lavorazione comprese nelle voci dell'elenco prezzi allegato al contratto, in conformità a quanto previsto nell'art.3.3
del capitolato speciale d'appalto – norme tecniche, e che, nonostante l'ordine di servizio del
14.2.2013, l'impresa aveva persistito nel rifiuto di dare esecuzione ai lavori, così
concretizzando una condotta gravemente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, legittimante la risoluzione del contratto e l'invio, obbligatorio ex lege, della relativa comunicazione all'autorità di vigilanza. L quindi, aveva chiesto il rigetto delle CP_1
domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento che aveva giustificato la risoluzione del contratto.
Il Tribunale, istruita la causa con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 1880/2022, pubblicata il 21 luglio 2022,
aveva rigettato le domande di parte attrice e la domanda di risarcimento danni proposta da parte convenuta, compensato le spese del giudizio in misura pari a 1/4 e condannato il a rifondere la restante parte, ponendo, infine, le spese di CTU per intero a carico Parte_1
dello stesso attore. Il Tribunale, con particolare riferimento alle domande del aveva osservato che il Parte_1
CTU ha innanzitutto correttamente evidenziato l'oggetto del contendere tra le parti e ha
quindi proceduto a verificare se la lavorazione “mano di attacco” o “mano di attacco di
bitume modificato” fosse necessaria ai fini della corretta esecuzione dell'appalto oggetto di
causa e se, in particolare, si trattasse di lavorazione compresa tra le voci dell'elenco prezzi
unitari e del relativo capitolato, facenti parte del contratto.
Come spiegato dal perito, per “mano d'attacco” si intende un'applicazione di emulsione
bituminosa eseguita prima o durante la stesa del conglomerato a caldo, necessaria per
garantire l'adesione e l'ancoraggio tra lo strato nuovo e quello sottostante. Le mani
d'attacco possono essere realizzate con bitume tradizionale, c.d. non modificato, oppure,
quando alcune applicazioni necessitano di un ancoraggio più forte o di qualità differente,
attraverso un'emulsione di bitume modificato in luogo del bitume tradizionale.
L'emulsione modificata differisce da quella tradizionale per l'impiego di additivi chimici
che migliorano le caratteristiche del bitume, caso tipico della posa di manti drenanti o
insonorizzati, o in caso di strati sottili e superfici d'appoggio lisce, e ha ovviamente un costo
superiore rispetto a quella tradizionale.
Nel caso di specie, vi è il riferimento specifico alla mano di attacco, quale oggetto delle
prestazioni cui l'impresa appaltatrice era tenuta, nell'articolo 3.3 del capitolato speciale
d'appalto e nella descrizione degli articoli dell'elenco prezzi di cui alle voci D.01008.a,
D01017.c, D01021.a e D01021.b.
Il CTU ha quindi rilevato che la posa della mano d'attacco era necessaria per poter
garantire una corretta esecuzione della pavimentazione a regola d'arte, ma che, al riguardo,
per il rispetto degli obblighi contrattuali era sufficiente l'utilizzo di bitume tradizionale non modificato, mancando alcuna evidenza specifica che fosse necessario l'utilizzo del bitume
modificato.
Il perito ha quindi specificato che la lavorazione “mano di attacco di bitume modificato”
non era compresa tra le voci dell'elenco prezzi unitari e del relativo capitolato, ma che tale
assenza, giuste le ragioni spiegate, non aveva avuto concretamente alcuna rilevanza,
considerato che per l'esecuzione corretta dell'appalto era sufficiente l'utilizzo della mano
d'attacco di bitume non modificato e che la relativa lavorazione era senz'altro prevista
dall'articolo 3.3 del capitolato speciale d'appalto (che prevedeva che Nei relativi prezzi sono
compresi tutti gli oneri per le forniture inerti e del legame secondo le formule accettate e/o
prescritte dalla Direzione Lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio …) e
dalle voci dell'elenco prezzi D.01008.a, D01017.c, D01021.a e D01021.b., nelle quali è
espressamente prevista “la mano di attacco”, come lavorazione compresa tra quelle cui era
tenuta l'appaltatrice.
Pertanto, a fronte della chiara previsione delle disposizioni contrattuali e della conferma
della stazione appaltante circa la non necessità di eseguire i lavori attraverso l'uso della
mano di attacco di bitume modificato, l'appaltatore avrebbe dovuto semplicemente eseguire il
contratto.
Se, in sostanza, poteva considerarsi doveroso che l'appaltatore rappresentasse alla
propria committente che per la migliore o corretta esecuzione dei lavori sarebbe stato a suo
avviso più adeguato l'uso del legante di ancoraggio costituito dal bitume modificato, una
volta che la stazione appaltante aveva ribadito che era invece sufficiente la posa della mano
di attacco ordinaria, l'appaltatore non avrebbe potuto opporre alcun rifiuto.
La pretesa di quest'ultimo di aggiungere in contratto l'ulteriore voce in esame e che la stessa venisse pagata autonomamente era stata pertanto ingiustificata, come ingiustificato
era stato conseguentemente il rifiuto di eseguire i lavori nel modo preteso dalla committente.
Alla stessa conclusione, peraltro, avrebbe dovuto giungersi nell'ipotesi in cui avesse CP_1
preteso che l'impresa eseguisse i lavori con l'utilizzo della “mano d'attacco con bitume
modificato”, ritenendo che la stessa rientrasse nelle voci dell'elenco prezzi sopra indicate.
Difatti, in tal caso, l'impresa non avrebbe potuto insistere nel rifiuto di eseguire il contratto,
ma avrebbe potuto e dovuto iscrivere apposita riserva nella contabilità dei lavori al fine di
essere remunerata per le maggiori e diverse lavorazioni eseguite (mano d'attacco con bitume
modificato) rispetto a quelle previste in contratto (mano d'attacco con bitume tradizionale).
Non incidono sulla decisione, ma anzi la confermano, le precisazioni rese dal perito a
seguito della richiesta di chiarimenti del tribunale e della discussione delle questioni in
esame avvenuta nel contraddittorio tra le parti durante l'istruttoria.
In particolare, il CTU, in merito alle osservazioni dell'impresa attrice, ha rappresentato
che quest'ultima ha sostanzialmente chiesto di rapportare il contratto oggetto di causa alle
voci del prezziario 2012 del EN di Cagliari. CP_1
Tale pretesa, che ha avuto semplicemente l'effetto di creare confusione, non è tuttavia
affatto pertinente, considerato che, a parte la circostanza che il documento in parola non è
stato prodotto in causa se non tardivamente, e quindi inammissibilmente, in sede di
accertamento peritale, trattasi comunque di prezziario riferito a diverso appalto.
Ecco perché è irrilevante che le voci di costo delle pavimentazioni stradali presenti nel
prezziario 2012 del EN di Cagliari, compatibili con le voci del prezziario CP_1
facente parte integrante del contratto oggetto di causa, non comprendano la mano d'attacco,
la quale è prevista come voce di lavorazione a parte. Trattasi, peraltro, di circostanza irrilevante. Semplicemente, nel prezziario facente parte
del contratto oggetto di causa le due voci sono state semplicemente accorpate e remunerate
unitariamente, mentre in quello del EN di Cagliari del 2012 le due voci sono
state scorporate e, di conseguenza, remunerate autonomamente l'una dall'altra.
In conclusione, il rifiuto dell'impresa di dare esecuzione al contratto era stato senz'altro
ingiustificato e aveva pertanto giustificato non solo la risoluzione del contratto, ma anche la
segnalazione all'autorità di vigilanza e l'escussione della polizza fideiussoria.
Per tali ragioni, non essendo peraltro evincibile alcuna condotta inadempiente della
stazione appaltante, non possono trovare accoglimento le domande risarcitorie di parte
attrice.
1.2 Avverso tale sentenza, ha proposto appello, affidato a Parte_1
quattro motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.
lamentando che il giudice a quo … dopo avere individuato quale fosse l'oggetto del
contendere e cioè se nelle previsioni contrattuali l'impresa appaltatrice fosse tenuta o meno
ad effettuare la c.d. “posa della mano di attacco” ovvero la c.d. “mano di attacco di bitume
modificato” e se fosse prevista si limita poi a stabilire che l'impresa avrebbe Parte_1
dovuto attenersi a quanto previsto nel capitolato di appalto, senza tenere conto che il
contratto conteneva un errore e/o una omissione nella sua formulazione in quanto per
eseguirsi correttamente la posa della mano di attacco era necessario operare nei modi
previsti per la c.d. mano di attacco di bitume modificato, come peraltro previsto in altro
contratto di appalto di identico contenuto acquisito dal CTU in sede di sopralluogo,
sottoscritto tra Anas EN di Cagliari e l' , stipulato Parte_2 contestualmente a quello per cui è causa, con le voci del Prezzario ANAS 2012.
Con il secondo, ha sostenuto che la sentenza è comunque erronea Parte_1
perché contraddittoria nell'iter logico seguito e nella conseguente motivazione osservando
che nel contratto de quo vi sia stata un'anomalia sia nella sua formulazione che nelle
clausole è presto detto. Del resto, appare illogico che due lavori identici sia per fasi di lavoro
che per natura, firmati dai medesimi soggetti ed in un unico contesto, contenenti anche
allegati ai due contratti d'appalto identici e Capitolati Speciali d'Appalto perfettamente
uguali, abbiano voci di prezzario differenti. Infatti il lavoro svolto per il EN di
Cagliari, di cui al Contratto d'Appalto del 30.11.2012 Repertorio n, 1379 Raccolta n. 1064 -
Gara n.CALAV007-12_:3A2012, prevede la voce di elenco prezzi inerente la mano d'attacco
con relativo compenso a parte, mentre in quello per cui è causa, l' sezione staccata di CP_1
AR ha ritenuto di non inserire a parte detta voce di elenco prezzi (mano d'attacco),
giustificando l'omissione facendo credere che tale lavorazione fosse già compresa nella voce
di elenco prezzi come “miscela di bitume”. Con un minimo di correttezza e di buona fede,
l' avrebbe potuto riconoscere l'errore, integrando nel contratto la voce mancante e così CP_1
riconoscendo all'impresa il giusto corrispettivo. Parte_1
Con il terzo motivo, invece, il ha sostenuto che la sentenza è quindi erronea Parte_1
anche per violazione degli artt. 1175 e 1176 del c.c. nelle parti in cui impongono ai soggetti
contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale,
a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione. La sua
violazione costituisce una possibile fonte di responsabilità. La sentenza impugnata non tiene
conto dell'assoluta buona fede dell' sia nella fase precontrattuale che in Parte_2
quella contrattuale. L'impresa ha infatti ancor prima che iniziassero i lavori, immediatamente avvisato la stazione appaltante delle omissioni ed errori contenuti nel
contratto, nel quale era stato omesso di inserire la lavorazione della c.d. mano d'attacco o
legame di ancoraggio, quale lavorazione indispensabile per la corretta esecuzione
dell'appalto. E tuttavia l' a causa della condotta gravemente colposa ed omissiva del CP_1
responsabile del procedimento, aveva ingiustificatamente ed illegittimamente rifiutato di
emendare l'errore, attraverso il suo inserimento ancor prima che si desse esecuzione al
contratto. Da tale ingiustificato rifiuto il Tribunale avrebbe dovuto trarre elementi di giudizio
per affermare la violazione di un obbligo di lealtà, di buona fede e di correttezza da parte
della stazione appaltante e, quindi, imputare all' la responsabilità della mancata CP_1
esecuzione del contratto di appalto, stante l'illiceità della sua condotta.
Con l'ultimo motivo, infine, l'appellante ha osservato che stante il principio di correttezza,
di lealtà e di buona fede dimostrato dall' sia nella fase precedente il Parte_2
giudizio sia nel corso di esso, oltre che del notevole danno economico ed all'immagine ricevuto a seguito della risoluzione del contratto e dell'annotazione nel casellario informatico che ha pure comportato l'escussione in favore dell' della cauzione pari ad Euro CP_2 CP_1
32.829,01, le spese di giudizio andavano compensate per l'intero o comunque ridotte entro i minimi di legge, così come le spese di CTU che andavano poste a carico di entrambe le parti.
L si è costituta in giudizio ed ha resistito, contestando la fondatezza del gravame. CP_1
***
2.1 I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
In vero, nel presente giudizio è pacifico tra le parti, oltreché documentalmente provato, che
, titolare dell'omonima impresa individuale, era stato dichiarato Parte_1 aggiudicatario definitivo dell'appalto dei lavori oggetto del bando di gara CALAV013-12 del
3 aprile 2012 e consistenti nella riparazione dissesti del piano viabile in tratti saltuari delle
strade del Centro Manutentorio di AR.
L ed il , quindi, il 30 novembre 2012 avevano stipulato in forma pubblica il CP_1 Parte_1
contratto di appalto (con atto a rogito rep. 1380), ove, tra l'altro, avevano precisato Per_1
che fanno parte integrante e sostanziale del contratto: 1) il Capitolato Speciale d'Appalto –
Norme Generali … 2) il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche … 5) l'Elenco dei
Prezzi Unitari per l'esecuzione di lavori e relativa documentazione accessoria che, in copia,
si allegano al presente atto sotto la lettera “F”.
Ebbene, il Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, all'art. 3 precisava che le opere formanti oggetto dell'appalto si possono sommariamente riassumersi come segue, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere apportate dalla Direzione
Lavori:
1) Squadratura di buche e di ammaloramenti della pavimentazione stradale eseguita
mediante l'impiego di macchine speciali a lama dentata;
2) Fresatura di pavimentazione stradale danneggiata mediante l'impiego di fresatrice
meccanica operante a caldo oppure a freddo;
3) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo CB25;
4) Rullatura e rifinitura delle superfici lavorate;
5) Tracciamento della segnaletica orizzontale.
Il Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche, all'art. 3.3, dedicato ai “conglomerati bituminosi”, aggiungeva poi che nei relativi prezzi sono compresi tutti gli oneri per le
forniture inerti e del legante secondo le formule accettate e/o prescritte dalla Direzione
Lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio ….
Tale precisazione trovava poi chiaro riscontro nell'Elenco Prezzi Unitari, le cui voci D.01.008.a, D.01.017.c, D.01.021.a e D01021.b ribadivano che è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione, mano di attacco ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Il contratto, dunque, contemplava chiaramente l'esecuzione della c.d. mano d'attacco,
intesa come applicazione di emulsione bituminosa prima o durante la stesa del conglomerato a caldo, necessaria per garantire l'adesione e l'ancoraggio tra lo strato nuovo e quello sottostante.
Il Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, dal canto suo, nella relazione depositata il 4 luglio 2017, aveva sottolineato che l'esecuzione della mano d'attacco non richiede necessariamente l'utilizzo di bitume modificato, potendo essere eseguita anche con l'utilizzo di bitume tradizionale non modificato, con resa adeguata a lavorazioni di manutenzione e riparazione quali quelle oggetto dell'appalto, ed aveva poi specificato che solo in presenza di situazioni particolari, quali strati sottili, superfici d'appoggio lisce, manti drenanti o insonorizzanti potrebbe essere opportuno l'utilizzo del bitume modificato per la mano d'attacco, ma l'esistenza di tali particolari situazioni non è stata né allegata né tanto meno provata.
In definitiva, dunque, appare evidente che contrattualmente l'Impresa aggiudicataria dell'appalto in esame fosse obbligata alla posa della mano d'attacco tra gli strati di conglomerato utilizzato sia per la formazione della pavimentazione stradale sia del sottostante binder (sia pur con bitume tradizionale) e che il corrispettivo di tale operazione fosse già
compreso nei prezzi indicati nell'Elenco Prezzi allegato al contratto.
Il contratto, dunque, non conteneva “un errore e/o una omissione nella sua formulazione”,
come sostenuto dall'appellante e, d'altra parte, a fronte della chiara ed univoca disciplina contrattuale relativa al rapporto oggetto di causa, nessuna rilevanza poteva assumere il prezziario richiamato dallo stesso , in quanto documento pacificamente riferito a Parte_1 diverso appalto.
Come aveva già sottolineato il Tribunale, quindi, a fronte della chiara previsione delle disposizioni contrattuali e della conferma della stazione appaltante circa la non necessità di eseguire i lavori attraverso l'uso della mano di attacco di bitume modificato, l'appaltatore avrebbe dovuto semplicemente eseguire il contratto.
Quest'ultimo, in verità, ha sostenuto di avere agito “in assoluta buona fede”, ma tale affermazione non può essere certamente condivisa giacché è pacifico tra le parti che l' CP_1
prima di dichiarare la risoluzione del contratto, gli aveva intimato di eseguire i lavori e che tale intimazione fosse rimasta totalmente ineseguita.
In conclusione, quindi, l'impresa non aveva adempito alle obbligazioni nascenti dal contratto ed il suo inadempimento era stato senz'altro ingiustificato, legittimando così non solo la risoluzione del contratto, ma anche la segnalazione all'autorità di vigilanza e l'escussione della polizza fideiussoria.
2.2 Con il quarto motivo di Appello, il ha comunque sostenuto che le spese di Parte_1
giudizio andavano compensate per l'intero o comunque ridotte entro i minimi di legge, così come le spese di CTU che andavano poste a carico di entrambe le parti, ma anche tale motivo risulta infondato.
La sua soccombenza, infatti, valutato l'oggetto della lite nel suo complesso, era stata di gran lunga prevalente rispetto a quella dell' limitata ad una generica domanda CP_1
risarcitoria, cosicché la regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale, che le aveva compensate nei limiti di 1/4, ponendo la restante parte a carico della parte attrice, era certamente congrua.
La decisione dello stesso organo di porre, invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio per intero a carico di parte attrice, fermo il vincolo di solidarietà di tutte parti nei confronti del consulente, d'altra parte, trovava la sua sicura giustificazione nel rilievo, seppur inespresso, che tale mezzo era finalizzato esclusivamente alla istruzione delle domande attrici.
2.3 In definitiva, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
1880/2022 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
9.991,00 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 31 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Stefano Greco Consigliere relatore dott. Enzo Luchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 60 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
(c.f. , residente in [...]ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Francesco Battaglia, che lo rappresenta e difende,
appellante contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (C.F.
) presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata, P.IVA_2
appellata la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, ogni Parte_1
contraria istanza eccezione e difesa respinta, accogliere il presente gravame per i motivi spiegati in premessa e, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 18/07/2022, accogliere le domande tutte proposte dall'impresa nei Parte_1
confronti di nella causa iscritta al n. 276 del ruolo generale affari contenziosi civili CP_1
per l'anno 2014 e, quindi:
- dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto operata dall' relativamente al CP_1
contratto di appalto stipulato tra le parti in data 30/11/2012 relativo ai “lavori di riparazione dissesti del piano viabile in tratti saltuari delle strade del centro manutentorio di AR di cui al bando del 3/4/2012 si compartimento della viabilità della Sardegna;
CP_1
- ordinare all'AVCP la cancellazione dell'annotazione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del d.lgs 163/2006 e all'art. 8 del dpr 207/2010;
- condannare l' al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima risoluzione del CP_1
contratto, così determinati: 1) danno emergente costituito dalle spese sostenute per partecipare alla gara di appalto, pari a €. 5.141,24 e della somma della cauzione escussa da pari a CP_1
€.32.829,01; 2) danno da lucro cessante pari a €.24.377,37 quale margine di utile che l'impresa avrebbe tratto dall'esecuzione dell'appalto; 3) danno all'immagine, curriculare e da perdita di chance subito a causa della iscrizione nel casellario informatico dell'annotazione del proprio inadempimento, pari a €. 188.440,00, così quantificata in ragione del 3% del valore degli appalti banditi da a cui non aveva potuto parteci-pare a causa CP_1
dell'illegittima iscrizione all' CP_2
- condannare alle spese di entrambi in gradi del giudizio. CP_1
- in via subordinata, compensare le spese di primo grado per l'intero o comunque ridurle nei minimi di legge, così come le spese di ctu da porsi a carico di entrambe le parti. nell'interesse di si conclude affinché Codesto Ecc.ma Corte d'Appello CP_1
Voglia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, respingere il gravame siccome inammissibile e infondato, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1
aggiudicatario della gara d'appalto per l'esecuzione dei “Lavori di riparazione dissesti del piano viabile in tratti saltuari delle strade del Centro Manutentorio di AR” oggetto del bando del 3 aprile 2012, aveva, innanzi tutto, premesso che, dopo la stipulazione del CP_1
contratto e la consegna dei lavori, avvenuta il 28 dicembre 2012, egli stesso aveva rilevato il mancato inserimento nel computo della voce di elenco prezzi della c.d. Mano di Attacco di
Bitume ed aveva, quindi, reso edotta l' di tale carenza, rappresentando in più CP_3 CP_1
occasioni che la previsione di tale voce fosse indispensabile per potere procedere alla
esecuzione dei lavori a regola d'arte. L'attore aveva poi aggiunto che, nonostante ciò, l' CP_1
non solo aveva omesso di integrare il computo metrico, ma con nota del 24 aprile 2013 gli aveva comunicato che aveva provveduto alla risoluzione del contratto ed aveva escusso la cauzione definitiva di €.32.829,01, dandone poi comunicazione all'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici, che lo aveva inserito nel casellario informatico delle esclusioni ex art.
38 del D.lgs. n.163/2006.
Sostenendo, quindi, che la risoluzione del contratto non era affatto dipesa da un proprio grave inadempimento, bensì dalla condotta gravemente colposa di la quale aveva CP_1
omesso di inserire in contratto la lavorazione della c.d. “mano d'attacco o legante di ancoraggio”, quale lavorazione indispensabile per la corretta esecuzione dell'appalto,
aggravata dall'ingiustificato rifiuto emendare l'errore attraverso il suo inserimento dopo la stipula del contratto, nonostante le proprie ragionevoli richieste, Parte_1
aveva chiesto al Tribunale di accertare l'illiceità della condotta di l'assenza
[...] CP_1
di un proprio inadempimento, la conseguente illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante e il successivo inserimento dell'annotazione sopra riportata nel casellario informatico dell' L'attore, inoltre, aveva chiesto al Tribunale di CP_2
condannare la società convenuta a risarcirle i danni patiti.
L aveva resistito, evidenziando che, nonostante i lavori dovessero essere ultimati CP_1
entro 90 giorni dalla loro consegna, con nota del 22.1.2013 l'impresa le aveva comunicato la sua unilaterale decisione di sospendere l'esecuzione dei lavori, in realtà nemmeno iniziati, che con nota del 22.1.2013 essa stessa aveva rappresentato che in forza delle disposizioni contrattuali il legante di ancoraggio, ossia la mano di attacco, costituiva lavorazione comprese nelle voci dell'elenco prezzi allegato al contratto, in conformità a quanto previsto nell'art.3.3
del capitolato speciale d'appalto – norme tecniche, e che, nonostante l'ordine di servizio del
14.2.2013, l'impresa aveva persistito nel rifiuto di dare esecuzione ai lavori, così
concretizzando una condotta gravemente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, legittimante la risoluzione del contratto e l'invio, obbligatorio ex lege, della relativa comunicazione all'autorità di vigilanza. L quindi, aveva chiesto il rigetto delle CP_1
domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento che aveva giustificato la risoluzione del contratto.
Il Tribunale, istruita la causa con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 1880/2022, pubblicata il 21 luglio 2022,
aveva rigettato le domande di parte attrice e la domanda di risarcimento danni proposta da parte convenuta, compensato le spese del giudizio in misura pari a 1/4 e condannato il a rifondere la restante parte, ponendo, infine, le spese di CTU per intero a carico Parte_1
dello stesso attore. Il Tribunale, con particolare riferimento alle domande del aveva osservato che il Parte_1
CTU ha innanzitutto correttamente evidenziato l'oggetto del contendere tra le parti e ha
quindi proceduto a verificare se la lavorazione “mano di attacco” o “mano di attacco di
bitume modificato” fosse necessaria ai fini della corretta esecuzione dell'appalto oggetto di
causa e se, in particolare, si trattasse di lavorazione compresa tra le voci dell'elenco prezzi
unitari e del relativo capitolato, facenti parte del contratto.
Come spiegato dal perito, per “mano d'attacco” si intende un'applicazione di emulsione
bituminosa eseguita prima o durante la stesa del conglomerato a caldo, necessaria per
garantire l'adesione e l'ancoraggio tra lo strato nuovo e quello sottostante. Le mani
d'attacco possono essere realizzate con bitume tradizionale, c.d. non modificato, oppure,
quando alcune applicazioni necessitano di un ancoraggio più forte o di qualità differente,
attraverso un'emulsione di bitume modificato in luogo del bitume tradizionale.
L'emulsione modificata differisce da quella tradizionale per l'impiego di additivi chimici
che migliorano le caratteristiche del bitume, caso tipico della posa di manti drenanti o
insonorizzati, o in caso di strati sottili e superfici d'appoggio lisce, e ha ovviamente un costo
superiore rispetto a quella tradizionale.
Nel caso di specie, vi è il riferimento specifico alla mano di attacco, quale oggetto delle
prestazioni cui l'impresa appaltatrice era tenuta, nell'articolo 3.3 del capitolato speciale
d'appalto e nella descrizione degli articoli dell'elenco prezzi di cui alle voci D.01008.a,
D01017.c, D01021.a e D01021.b.
Il CTU ha quindi rilevato che la posa della mano d'attacco era necessaria per poter
garantire una corretta esecuzione della pavimentazione a regola d'arte, ma che, al riguardo,
per il rispetto degli obblighi contrattuali era sufficiente l'utilizzo di bitume tradizionale non modificato, mancando alcuna evidenza specifica che fosse necessario l'utilizzo del bitume
modificato.
Il perito ha quindi specificato che la lavorazione “mano di attacco di bitume modificato”
non era compresa tra le voci dell'elenco prezzi unitari e del relativo capitolato, ma che tale
assenza, giuste le ragioni spiegate, non aveva avuto concretamente alcuna rilevanza,
considerato che per l'esecuzione corretta dell'appalto era sufficiente l'utilizzo della mano
d'attacco di bitume non modificato e che la relativa lavorazione era senz'altro prevista
dall'articolo 3.3 del capitolato speciale d'appalto (che prevedeva che Nei relativi prezzi sono
compresi tutti gli oneri per le forniture inerti e del legame secondo le formule accettate e/o
prescritte dalla Direzione Lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio …) e
dalle voci dell'elenco prezzi D.01008.a, D01017.c, D01021.a e D01021.b., nelle quali è
espressamente prevista “la mano di attacco”, come lavorazione compresa tra quelle cui era
tenuta l'appaltatrice.
Pertanto, a fronte della chiara previsione delle disposizioni contrattuali e della conferma
della stazione appaltante circa la non necessità di eseguire i lavori attraverso l'uso della
mano di attacco di bitume modificato, l'appaltatore avrebbe dovuto semplicemente eseguire il
contratto.
Se, in sostanza, poteva considerarsi doveroso che l'appaltatore rappresentasse alla
propria committente che per la migliore o corretta esecuzione dei lavori sarebbe stato a suo
avviso più adeguato l'uso del legante di ancoraggio costituito dal bitume modificato, una
volta che la stazione appaltante aveva ribadito che era invece sufficiente la posa della mano
di attacco ordinaria, l'appaltatore non avrebbe potuto opporre alcun rifiuto.
La pretesa di quest'ultimo di aggiungere in contratto l'ulteriore voce in esame e che la stessa venisse pagata autonomamente era stata pertanto ingiustificata, come ingiustificato
era stato conseguentemente il rifiuto di eseguire i lavori nel modo preteso dalla committente.
Alla stessa conclusione, peraltro, avrebbe dovuto giungersi nell'ipotesi in cui avesse CP_1
preteso che l'impresa eseguisse i lavori con l'utilizzo della “mano d'attacco con bitume
modificato”, ritenendo che la stessa rientrasse nelle voci dell'elenco prezzi sopra indicate.
Difatti, in tal caso, l'impresa non avrebbe potuto insistere nel rifiuto di eseguire il contratto,
ma avrebbe potuto e dovuto iscrivere apposita riserva nella contabilità dei lavori al fine di
essere remunerata per le maggiori e diverse lavorazioni eseguite (mano d'attacco con bitume
modificato) rispetto a quelle previste in contratto (mano d'attacco con bitume tradizionale).
Non incidono sulla decisione, ma anzi la confermano, le precisazioni rese dal perito a
seguito della richiesta di chiarimenti del tribunale e della discussione delle questioni in
esame avvenuta nel contraddittorio tra le parti durante l'istruttoria.
In particolare, il CTU, in merito alle osservazioni dell'impresa attrice, ha rappresentato
che quest'ultima ha sostanzialmente chiesto di rapportare il contratto oggetto di causa alle
voci del prezziario 2012 del EN di Cagliari. CP_1
Tale pretesa, che ha avuto semplicemente l'effetto di creare confusione, non è tuttavia
affatto pertinente, considerato che, a parte la circostanza che il documento in parola non è
stato prodotto in causa se non tardivamente, e quindi inammissibilmente, in sede di
accertamento peritale, trattasi comunque di prezziario riferito a diverso appalto.
Ecco perché è irrilevante che le voci di costo delle pavimentazioni stradali presenti nel
prezziario 2012 del EN di Cagliari, compatibili con le voci del prezziario CP_1
facente parte integrante del contratto oggetto di causa, non comprendano la mano d'attacco,
la quale è prevista come voce di lavorazione a parte. Trattasi, peraltro, di circostanza irrilevante. Semplicemente, nel prezziario facente parte
del contratto oggetto di causa le due voci sono state semplicemente accorpate e remunerate
unitariamente, mentre in quello del EN di Cagliari del 2012 le due voci sono
state scorporate e, di conseguenza, remunerate autonomamente l'una dall'altra.
In conclusione, il rifiuto dell'impresa di dare esecuzione al contratto era stato senz'altro
ingiustificato e aveva pertanto giustificato non solo la risoluzione del contratto, ma anche la
segnalazione all'autorità di vigilanza e l'escussione della polizza fideiussoria.
Per tali ragioni, non essendo peraltro evincibile alcuna condotta inadempiente della
stazione appaltante, non possono trovare accoglimento le domande risarcitorie di parte
attrice.
1.2 Avverso tale sentenza, ha proposto appello, affidato a Parte_1
quattro motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.
lamentando che il giudice a quo … dopo avere individuato quale fosse l'oggetto del
contendere e cioè se nelle previsioni contrattuali l'impresa appaltatrice fosse tenuta o meno
ad effettuare la c.d. “posa della mano di attacco” ovvero la c.d. “mano di attacco di bitume
modificato” e se fosse prevista si limita poi a stabilire che l'impresa avrebbe Parte_1
dovuto attenersi a quanto previsto nel capitolato di appalto, senza tenere conto che il
contratto conteneva un errore e/o una omissione nella sua formulazione in quanto per
eseguirsi correttamente la posa della mano di attacco era necessario operare nei modi
previsti per la c.d. mano di attacco di bitume modificato, come peraltro previsto in altro
contratto di appalto di identico contenuto acquisito dal CTU in sede di sopralluogo,
sottoscritto tra Anas EN di Cagliari e l' , stipulato Parte_2 contestualmente a quello per cui è causa, con le voci del Prezzario ANAS 2012.
Con il secondo, ha sostenuto che la sentenza è comunque erronea Parte_1
perché contraddittoria nell'iter logico seguito e nella conseguente motivazione osservando
che nel contratto de quo vi sia stata un'anomalia sia nella sua formulazione che nelle
clausole è presto detto. Del resto, appare illogico che due lavori identici sia per fasi di lavoro
che per natura, firmati dai medesimi soggetti ed in un unico contesto, contenenti anche
allegati ai due contratti d'appalto identici e Capitolati Speciali d'Appalto perfettamente
uguali, abbiano voci di prezzario differenti. Infatti il lavoro svolto per il EN di
Cagliari, di cui al Contratto d'Appalto del 30.11.2012 Repertorio n, 1379 Raccolta n. 1064 -
Gara n.CALAV007-12_:3A2012, prevede la voce di elenco prezzi inerente la mano d'attacco
con relativo compenso a parte, mentre in quello per cui è causa, l' sezione staccata di CP_1
AR ha ritenuto di non inserire a parte detta voce di elenco prezzi (mano d'attacco),
giustificando l'omissione facendo credere che tale lavorazione fosse già compresa nella voce
di elenco prezzi come “miscela di bitume”. Con un minimo di correttezza e di buona fede,
l' avrebbe potuto riconoscere l'errore, integrando nel contratto la voce mancante e così CP_1
riconoscendo all'impresa il giusto corrispettivo. Parte_1
Con il terzo motivo, invece, il ha sostenuto che la sentenza è quindi erronea Parte_1
anche per violazione degli artt. 1175 e 1176 del c.c. nelle parti in cui impongono ai soggetti
contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale,
a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione. La sua
violazione costituisce una possibile fonte di responsabilità. La sentenza impugnata non tiene
conto dell'assoluta buona fede dell' sia nella fase precontrattuale che in Parte_2
quella contrattuale. L'impresa ha infatti ancor prima che iniziassero i lavori, immediatamente avvisato la stazione appaltante delle omissioni ed errori contenuti nel
contratto, nel quale era stato omesso di inserire la lavorazione della c.d. mano d'attacco o
legame di ancoraggio, quale lavorazione indispensabile per la corretta esecuzione
dell'appalto. E tuttavia l' a causa della condotta gravemente colposa ed omissiva del CP_1
responsabile del procedimento, aveva ingiustificatamente ed illegittimamente rifiutato di
emendare l'errore, attraverso il suo inserimento ancor prima che si desse esecuzione al
contratto. Da tale ingiustificato rifiuto il Tribunale avrebbe dovuto trarre elementi di giudizio
per affermare la violazione di un obbligo di lealtà, di buona fede e di correttezza da parte
della stazione appaltante e, quindi, imputare all' la responsabilità della mancata CP_1
esecuzione del contratto di appalto, stante l'illiceità della sua condotta.
Con l'ultimo motivo, infine, l'appellante ha osservato che stante il principio di correttezza,
di lealtà e di buona fede dimostrato dall' sia nella fase precedente il Parte_2
giudizio sia nel corso di esso, oltre che del notevole danno economico ed all'immagine ricevuto a seguito della risoluzione del contratto e dell'annotazione nel casellario informatico che ha pure comportato l'escussione in favore dell' della cauzione pari ad Euro CP_2 CP_1
32.829,01, le spese di giudizio andavano compensate per l'intero o comunque ridotte entro i minimi di legge, così come le spese di CTU che andavano poste a carico di entrambe le parti.
L si è costituta in giudizio ed ha resistito, contestando la fondatezza del gravame. CP_1
***
2.1 I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
In vero, nel presente giudizio è pacifico tra le parti, oltreché documentalmente provato, che
, titolare dell'omonima impresa individuale, era stato dichiarato Parte_1 aggiudicatario definitivo dell'appalto dei lavori oggetto del bando di gara CALAV013-12 del
3 aprile 2012 e consistenti nella riparazione dissesti del piano viabile in tratti saltuari delle
strade del Centro Manutentorio di AR.
L ed il , quindi, il 30 novembre 2012 avevano stipulato in forma pubblica il CP_1 Parte_1
contratto di appalto (con atto a rogito rep. 1380), ove, tra l'altro, avevano precisato Per_1
che fanno parte integrante e sostanziale del contratto: 1) il Capitolato Speciale d'Appalto –
Norme Generali … 2) il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche … 5) l'Elenco dei
Prezzi Unitari per l'esecuzione di lavori e relativa documentazione accessoria che, in copia,
si allegano al presente atto sotto la lettera “F”.
Ebbene, il Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, all'art. 3 precisava che le opere formanti oggetto dell'appalto si possono sommariamente riassumersi come segue, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere apportate dalla Direzione
Lavori:
1) Squadratura di buche e di ammaloramenti della pavimentazione stradale eseguita
mediante l'impiego di macchine speciali a lama dentata;
2) Fresatura di pavimentazione stradale danneggiata mediante l'impiego di fresatrice
meccanica operante a caldo oppure a freddo;
3) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo CB25;
4) Rullatura e rifinitura delle superfici lavorate;
5) Tracciamento della segnaletica orizzontale.
Il Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche, all'art. 3.3, dedicato ai “conglomerati bituminosi”, aggiungeva poi che nei relativi prezzi sono compresi tutti gli oneri per le
forniture inerti e del legante secondo le formule accettate e/o prescritte dalla Direzione
Lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio ….
Tale precisazione trovava poi chiaro riscontro nell'Elenco Prezzi Unitari, le cui voci D.01.008.a, D.01.017.c, D.01.021.a e D01021.b ribadivano che è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione, mano di attacco ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Il contratto, dunque, contemplava chiaramente l'esecuzione della c.d. mano d'attacco,
intesa come applicazione di emulsione bituminosa prima o durante la stesa del conglomerato a caldo, necessaria per garantire l'adesione e l'ancoraggio tra lo strato nuovo e quello sottostante.
Il Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, dal canto suo, nella relazione depositata il 4 luglio 2017, aveva sottolineato che l'esecuzione della mano d'attacco non richiede necessariamente l'utilizzo di bitume modificato, potendo essere eseguita anche con l'utilizzo di bitume tradizionale non modificato, con resa adeguata a lavorazioni di manutenzione e riparazione quali quelle oggetto dell'appalto, ed aveva poi specificato che solo in presenza di situazioni particolari, quali strati sottili, superfici d'appoggio lisce, manti drenanti o insonorizzanti potrebbe essere opportuno l'utilizzo del bitume modificato per la mano d'attacco, ma l'esistenza di tali particolari situazioni non è stata né allegata né tanto meno provata.
In definitiva, dunque, appare evidente che contrattualmente l'Impresa aggiudicataria dell'appalto in esame fosse obbligata alla posa della mano d'attacco tra gli strati di conglomerato utilizzato sia per la formazione della pavimentazione stradale sia del sottostante binder (sia pur con bitume tradizionale) e che il corrispettivo di tale operazione fosse già
compreso nei prezzi indicati nell'Elenco Prezzi allegato al contratto.
Il contratto, dunque, non conteneva “un errore e/o una omissione nella sua formulazione”,
come sostenuto dall'appellante e, d'altra parte, a fronte della chiara ed univoca disciplina contrattuale relativa al rapporto oggetto di causa, nessuna rilevanza poteva assumere il prezziario richiamato dallo stesso , in quanto documento pacificamente riferito a Parte_1 diverso appalto.
Come aveva già sottolineato il Tribunale, quindi, a fronte della chiara previsione delle disposizioni contrattuali e della conferma della stazione appaltante circa la non necessità di eseguire i lavori attraverso l'uso della mano di attacco di bitume modificato, l'appaltatore avrebbe dovuto semplicemente eseguire il contratto.
Quest'ultimo, in verità, ha sostenuto di avere agito “in assoluta buona fede”, ma tale affermazione non può essere certamente condivisa giacché è pacifico tra le parti che l' CP_1
prima di dichiarare la risoluzione del contratto, gli aveva intimato di eseguire i lavori e che tale intimazione fosse rimasta totalmente ineseguita.
In conclusione, quindi, l'impresa non aveva adempito alle obbligazioni nascenti dal contratto ed il suo inadempimento era stato senz'altro ingiustificato, legittimando così non solo la risoluzione del contratto, ma anche la segnalazione all'autorità di vigilanza e l'escussione della polizza fideiussoria.
2.2 Con il quarto motivo di Appello, il ha comunque sostenuto che le spese di Parte_1
giudizio andavano compensate per l'intero o comunque ridotte entro i minimi di legge, così come le spese di CTU che andavano poste a carico di entrambe le parti, ma anche tale motivo risulta infondato.
La sua soccombenza, infatti, valutato l'oggetto della lite nel suo complesso, era stata di gran lunga prevalente rispetto a quella dell' limitata ad una generica domanda CP_1
risarcitoria, cosicché la regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale, che le aveva compensate nei limiti di 1/4, ponendo la restante parte a carico della parte attrice, era certamente congrua.
La decisione dello stesso organo di porre, invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio per intero a carico di parte attrice, fermo il vincolo di solidarietà di tutte parti nei confronti del consulente, d'altra parte, trovava la sua sicura giustificazione nel rilievo, seppur inespresso, che tale mezzo era finalizzato esclusivamente alla istruzione delle domande attrici.
2.3 In definitiva, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
1880/2022 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
9.991,00 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 31 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco