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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/09/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente relatore – est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato il seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2962/2024 del Registro Generale Affari Contenziosi
promossa da
Parte_1
(Avv. Gianna Lupi;
Avv. Serena Baldi)
Ricorrente
Contro
, , Controparte_1 CP_2 CP_3
(Avv. Carla Marcucci)
Resistente
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto necessario
Avente ad oggetto: Dichiarazione di paternità naturale di persona maggiorenne.
sulla base delle conclusioni precisate dalle parti da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art 296 c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 CP_2
e in qualità di eredi del defunto chiedendo all'intestato Tribunale di accertare CP_3 Persona_1
e dichiarare che quest'ultimo è suo padre biologico con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
A fondamento delle proprie ragioni parte attrice deduceva in fatto che al momento della sua nascita aveva assunto il cognome materno ( , in quanto, suo padre era rimasto ignoto;
che, con atto del 19.01.1965, Per_2
veniva riconosciuta da – che medio tempore aveva contratto matrimonio con sua madre Parte_2
- come figlia nata al di fuori del matrimonio;
che dal suddetto matrimonio nasceva una Parte_3
bambina di nome che la ricorrente era sempre stata a conoscenza del fatto che il Persona_3 Parte_1
non fosse suo padre naturale ma che, per non offenderlo e arrecargli dispiacere, aveva atteso la sua morte e quella della madre per far accertare tale difetto di veridicità; che in data 19.02.2022 si sottoponeva, unitamente alla sorella e agli zii materni, all'esame del DNA, il cui esito rilevava che le due sorelle erano state Per_3
generate - con una probabilità pari al 99,99% - da due padri diversi;
che a seguito di detto accertamento promuoveva, innanzi al Tribunale di Lucca e contro azione di impugnazione del Persona_3
riconoscimento per difetto di veridicità; che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1068/2023, dichiarava la non veridicità del riconoscimento di da parte di che come vero padre Parte_1 Parte_2
biologico veniva indicato o con il quale la madre aveva intrattenuto, in giovane età, una breve Per_1 Per_1
relazione sentimentale;
che il sig. successivamente alla predetta breve relazione, si era sposato Parte_4
con dalla cui unione erano nate le figlie e;
che nel 2024 le odierne Controparte_1 CP_2 CP_3
convenute - e - si erano sottoposte unitamente alla ricorrente, al test del DNA, il cui esito CP_3 CP_2
rilevava che le stesse erano state generate, al 99,99%, dallo stesso padre;
che pertanto sussisteva la prova che o era il suo vero padre biologico. Per_1 Per_1
Si costituivano ritualmente le convenute, e le quali si Controparte_1 CP_2 CP_3
rimettevano alla decisione del Tribunale adito, opponendosi solamente alla riesumazione della salma del padre,
poiché del tutto superflua – stante l'affidabilità del test del DNA già eseguito da e – e in quanto CP_2 CP_3
pratica contrastante con i principi di rispetto e di pietas nei confronti delle spoglie del congiunto.
Trasmessi gli atti al P.M. per l'intervento in giudizio, la causa veniva istruita solamente sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente. Fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 09.05.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini per memorie.
* * *
La domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito meglio esposte.
Dalla consulenza immuno-ematologica effettuata in data 23.04.2024, dall'Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana - U.O Medicina legale, allegata al ricorso introduttivo (cfr. doc. 11) è emerso che “la probabilità che
il padre delle Sig.re e sia anche il padre dell'odierna ricorrente risulta superiore CP_3 CP_2
al 99,99%”.
Tale accertamento - a parere di questo Collegio - è sufficiente per provare il rapporto di filiazione tra l'odierna ricorrente e il padre delle resistenti, o in quanto, come precisato dalla Suprema Corte di Per_1 Per_1
Cassazione, il test del DNA esperito tra presunti fratelli (c.d. test di fratellanza) è idoneo - in virtù del principio di libertà della prova sancito dall'art. 269, comma 2, c.c - a fornire la dimostrazione completa e rigorosa
della paternità naturale, senza che sia necessario disporre il test della paternità diretto sul presunto
padre (sul punto cfr. Cass. n. 1279/2014; Cass. 29838/2024 “In tema di mezzi utilizzabili per provare la
paternità naturale, l'art. 269 cod. civ. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro
complesso e sulla base del canone dell'" id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e
concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili,
raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che
abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia
la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una
consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e
fratello) del preteso genitore. L'art. 269 cod. civ. - che, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art.
113 della legge di riforma del diritto di famiglia, ammetteva la ricerca della paternità naturale solo nell'ambito
di alcune presunzioni legali espressamente previste - nella sua attuale formulazione, che consente di utilizzare
ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata siffatta
paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze
istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la
dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del
concepimento (Cass., n. 12166/05) ”).
Dunque, in considerazione del fatto che il test genetico effettuato tra le tre sorelle ha una probabilità quasi coincidente con la certezza (percentuale vicina al 100%) e che le resistenti non si sono opposte alla domanda di riconoscimento giudiziale della paternità formulata dalla ricorrente, la domanda di parte ricorrente, come poc'anzi detto, viene accolta con ogni consequenziale pronuncia di legge.
In ragione dell'esito della lite e del contegno processuale ed extra-processuale delle resistenti, le quali non si sono opposte alla domanda di riconoscimento proposta dalla ricorrente, sottoponendosi prima dell'instaurazione del giudizio all'esame del DNA, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA che CF ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 10.04.1948, RESIDENTE IN Porto Ferraio (LI), Via Ninci 33 e' figlia di Persona_1
(C.F. ), nato a LI (LU) il [...], in [...]
[...] C.F._2
residente in [...],
2) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (LU) di procedere CP_4
all'annotazione a margine dell'atto di nascita di della presente sentenza Parte_1
trasmessa a cura della Cancelleria;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso dal Tribunale, come in epigrafe composto, nella camera di consiglio del 29.09.2025
Il Pres. Rel Est. (Dott.ssa Anna Martelli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente relatore – est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato il seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2962/2024 del Registro Generale Affari Contenziosi
promossa da
Parte_1
(Avv. Gianna Lupi;
Avv. Serena Baldi)
Ricorrente
Contro
, , Controparte_1 CP_2 CP_3
(Avv. Carla Marcucci)
Resistente
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto necessario
Avente ad oggetto: Dichiarazione di paternità naturale di persona maggiorenne.
sulla base delle conclusioni precisate dalle parti da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art 296 c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 CP_2
e in qualità di eredi del defunto chiedendo all'intestato Tribunale di accertare CP_3 Persona_1
e dichiarare che quest'ultimo è suo padre biologico con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
A fondamento delle proprie ragioni parte attrice deduceva in fatto che al momento della sua nascita aveva assunto il cognome materno ( , in quanto, suo padre era rimasto ignoto;
che, con atto del 19.01.1965, Per_2
veniva riconosciuta da – che medio tempore aveva contratto matrimonio con sua madre Parte_2
- come figlia nata al di fuori del matrimonio;
che dal suddetto matrimonio nasceva una Parte_3
bambina di nome che la ricorrente era sempre stata a conoscenza del fatto che il Persona_3 Parte_1
non fosse suo padre naturale ma che, per non offenderlo e arrecargli dispiacere, aveva atteso la sua morte e quella della madre per far accertare tale difetto di veridicità; che in data 19.02.2022 si sottoponeva, unitamente alla sorella e agli zii materni, all'esame del DNA, il cui esito rilevava che le due sorelle erano state Per_3
generate - con una probabilità pari al 99,99% - da due padri diversi;
che a seguito di detto accertamento promuoveva, innanzi al Tribunale di Lucca e contro azione di impugnazione del Persona_3
riconoscimento per difetto di veridicità; che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1068/2023, dichiarava la non veridicità del riconoscimento di da parte di che come vero padre Parte_1 Parte_2
biologico veniva indicato o con il quale la madre aveva intrattenuto, in giovane età, una breve Per_1 Per_1
relazione sentimentale;
che il sig. successivamente alla predetta breve relazione, si era sposato Parte_4
con dalla cui unione erano nate le figlie e;
che nel 2024 le odierne Controparte_1 CP_2 CP_3
convenute - e - si erano sottoposte unitamente alla ricorrente, al test del DNA, il cui esito CP_3 CP_2
rilevava che le stesse erano state generate, al 99,99%, dallo stesso padre;
che pertanto sussisteva la prova che o era il suo vero padre biologico. Per_1 Per_1
Si costituivano ritualmente le convenute, e le quali si Controparte_1 CP_2 CP_3
rimettevano alla decisione del Tribunale adito, opponendosi solamente alla riesumazione della salma del padre,
poiché del tutto superflua – stante l'affidabilità del test del DNA già eseguito da e – e in quanto CP_2 CP_3
pratica contrastante con i principi di rispetto e di pietas nei confronti delle spoglie del congiunto.
Trasmessi gli atti al P.M. per l'intervento in giudizio, la causa veniva istruita solamente sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente. Fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 09.05.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini per memorie.
* * *
La domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito meglio esposte.
Dalla consulenza immuno-ematologica effettuata in data 23.04.2024, dall'Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana - U.O Medicina legale, allegata al ricorso introduttivo (cfr. doc. 11) è emerso che “la probabilità che
il padre delle Sig.re e sia anche il padre dell'odierna ricorrente risulta superiore CP_3 CP_2
al 99,99%”.
Tale accertamento - a parere di questo Collegio - è sufficiente per provare il rapporto di filiazione tra l'odierna ricorrente e il padre delle resistenti, o in quanto, come precisato dalla Suprema Corte di Per_1 Per_1
Cassazione, il test del DNA esperito tra presunti fratelli (c.d. test di fratellanza) è idoneo - in virtù del principio di libertà della prova sancito dall'art. 269, comma 2, c.c - a fornire la dimostrazione completa e rigorosa
della paternità naturale, senza che sia necessario disporre il test della paternità diretto sul presunto
padre (sul punto cfr. Cass. n. 1279/2014; Cass. 29838/2024 “In tema di mezzi utilizzabili per provare la
paternità naturale, l'art. 269 cod. civ. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro
complesso e sulla base del canone dell'" id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e
concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili,
raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che
abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia
la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una
consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e
fratello) del preteso genitore. L'art. 269 cod. civ. - che, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art.
113 della legge di riforma del diritto di famiglia, ammetteva la ricerca della paternità naturale solo nell'ambito
di alcune presunzioni legali espressamente previste - nella sua attuale formulazione, che consente di utilizzare
ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata siffatta
paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze
istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la
dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del
concepimento (Cass., n. 12166/05) ”).
Dunque, in considerazione del fatto che il test genetico effettuato tra le tre sorelle ha una probabilità quasi coincidente con la certezza (percentuale vicina al 100%) e che le resistenti non si sono opposte alla domanda di riconoscimento giudiziale della paternità formulata dalla ricorrente, la domanda di parte ricorrente, come poc'anzi detto, viene accolta con ogni consequenziale pronuncia di legge.
In ragione dell'esito della lite e del contegno processuale ed extra-processuale delle resistenti, le quali non si sono opposte alla domanda di riconoscimento proposta dalla ricorrente, sottoponendosi prima dell'instaurazione del giudizio all'esame del DNA, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA che CF ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 10.04.1948, RESIDENTE IN Porto Ferraio (LI), Via Ninci 33 e' figlia di Persona_1
(C.F. ), nato a LI (LU) il [...], in [...]
[...] C.F._2
residente in [...],
2) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (LU) di procedere CP_4
all'annotazione a margine dell'atto di nascita di della presente sentenza Parte_1
trasmessa a cura della Cancelleria;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso dal Tribunale, come in epigrafe composto, nella camera di consiglio del 29.09.2025
Il Pres. Rel Est. (Dott.ssa Anna Martelli)