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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 843/2023
Oggi 15 ottobre 2025 ad ore 11.30 innanzi al Giudice Dott.ssa Filomena Errico, sono comparsi:
Per l'attore l'Avv. Rosanna GR.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. GR precisa le conclusioni come in atti. Discute la causa riportandosi agli atti e insiste sulla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la prescrizione della pretesa impositiva si è verificata dopo la valida notifica della cartella di pagamento, non rilevando l'invalidità delle notifiche dei successivi avvisi di pagamento, pretesamente notificati tra la valida notifica della cartella e la notifica dell'atto di intimazione oggi opposto, come già dedotto nelle note del 31.10.2024. L'Avv.
GR rinuncia ad essere presente al momento della lettura.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronunzia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Errico
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Errico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
(C.F. ,) con il patrocinio dell'Avv. Rosanna GR e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Lorenzo Bianchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Rosanna
GR in Parma, Via Dante Alighieri 3
ATTORE OPPONENTE
Contro
Agente per la riscossione per la Provincia di Massa Controparte_1
Carrara, con sede in via Massa (MS), Massa Avenza 38/D
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Parma, con sede in Parma, Strada Quarta 6,
con sede in Massa Carrara, Via Controparte_2
UR Ovest 193
CONVENUTI OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento (art. 615 c.p.c.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 24.02.2023, promuoveva opposizione Parte_1 all'intimazione n. 06620229002695500000 notificata in data 03.02.2023 da
[...]
per l'importo complessivo di Controparte_3
Euro 1.152.263,18, in forza delle seguenti cartelle di pagamento, raggruppate in tre diverse categorie per una più agevole esposizione: I): a) cartella n. 06620060002015177000, notificata in data 8 marzo 2006, pagina 2 di 8 corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a imposte erariali per le annualità
2000 e 2001 a titolo di iva, irpef, addizionali, irap e relativi interessi e sanzioni, pari ad Euro 309.714,75;
b) cartella n. 06620070000411116000, notificata in data 20 aprile 2007, corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a imposte erariali per l'annualità 2002 a titolo di iva, irpef, addizionali, irap e relativi interessi e sanzioni, il cui attuale importo residuo preteso è pari ad Euro
578.428,43; c) cartella n. 06620070001221832000, notificata il 17 aprile 2007, corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a imposte erariali per l'annualità 2003 a titolo di iva, irpef, addizionali, irap e relativi interessi e sanzioni, il cui attuale importo residuo preteso è pari ad
Euro 88.163,19; d) cartella n. 06620070011219029000, notificata il 18 dicembre 2007, corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a imposte erariali per l'annualità 2004 a titolo di iva, irpef, addizionali, irap erelativi interessi e sanzioni, il cui attuale importo residuo preteso è pari ad
Euro 68.277,99 ; e) cartella n. 06620080000572027000, notificata il 4 aprile 2008, corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a recupero somme dovute L. 289/2002, il cui attuale importo residuo preteso è pari ad Euro 10.821,85. (II) cartelle di pagamento inerenti a ruoli emessi dall' a) cartella di pagamento n. 06620050001964250000, notificata il 15 marzo 2005, CP_4
CP_ corrispondente a ruoli formati da il cui attuale importo residuo preteso è pari ad Euro 56.610,47;
CP_ b) cartella 06620050009893312000, notificata il 21.07.2005, corrispondente a ruoli formati da il cui attuale importo residuo preteso è pari ad Euro 2.925,14; c) cartella n. 06620060000400419000,
CP_ notificata il 17 febbraio 2006, corrispondente a ruoli formati da il cui attuale importo residuo richiesto è pari a Euro 14.667,98; d) Cartella n. 06620070011513591000, notificata il 5 febbraio 2008,
CP_ corrispondente a ruoli formati da il cui attuale importo residuo richiesto è pari a Euro 15.886,02.
(III) cartella n. 06620060004052382000, notificata il 06.06.2006, corrispondente a ruolo emesso da
Controparte_5
In particolare, l'oggetto del presente giudizio è circoscritto all'impugnazione dell'atto di intimazione n.
n. 06620229002695500000 in relazione alle sole cartelle esattoriali relative ad imposte non versate n.
06620060002015177000 (notificata il 08.03.2006), n. 06620070000411116000 (notificata il 20.04.07), n.
06620070001221832000 (notificata il 17.04.07), n. 06620070011219029000 (notificata il 18.12.2007), n.
06620080000572027000 (notificata il 04.04.2008).
Quali motivi di opposizione e di contestuale istanza di sospensione, l'attore eccepiva la prescrizione dei crediti portati da tali cartelle, tutte notificate negli anni 2006/2008 ed oggetto dell'intimazione opposta, per effetto del decorso del termine prescrizionale decennale maturato successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali.
pagina 3 di 8 L'eccezione di prescrizione muove dall'assunto della nullità delle notifiche degli avvisi eseguiti in data
05.02.2010, 16.07.2015 e del 28.01.2016 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto al momento degli accessi da parte del messo notificatore non sussisteva una ipotesi di irreperibilità assoluta, dal momento che risiedeva all'indirizzo evidenziato nel certificato anagrafico ed era solo Parte_1 temporaneamente assente dalla propria abitazione.
Pertanto, in assenza di un valido atto interruttivo dopo la notifica delle cartelle tra il 2005 ed il 2008, i relativi diritti e la pretesa impositiva risultano prescritti.
Nel corso del giudizio, previo accoglimento dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente, all'udienza del 21 giugno 2023 veniva dichiarata la contumacia di , Controparte_3
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Massa Carrara, rinviando al 13 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento in data 13.06.2024, le parti venivano invitate a dedurre in ordine al difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rinviando all'udienza del 20 novembre 2024, poi rinviata per la precisazione delle conclusioni dal
GOP Dott. Luigi Ferrarini, subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo della stessa.
All'esito del congedo del Giudice titolare del ruolo, veniva fissata l'udienza del 15.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice precisava le conclusioni come da verbale cui è allegata la presente sentenza.
3. Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, in via pregiudiziale appare opportuno verificare la giurisdizione del giudice adito in relazione all'opposizione proposta che, si ribadisce, attiene all'impugnazione dell'atto di intimazione n. 06620229002695500000 in relazione alle sole cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti tributari.
Come noto, è attribuita alle commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, quale sostituito, per quanto qui rileva, dapprima dall'art. 12 della l. n. 448 del 28.12.2001 e successivamente dall'art. 3 bis comma 1 lett. a) del d.l. n. 203/2005, convertito con modifiche dalla l. n.
248/2005, la cognizione di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt.
2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass., SU, 5.7.2011, n. 14667; Cass., 15.5.2007, n. 11077 ).
Sul tema e, in specie, sulla linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, nella giurisprudenza di legittimità si sono alternate pronunce di diverso tenore.
pagina 4 di 8 Un primo indirizzo riteneva che la notifica della cartella di pagamento “ ...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione
l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario” (Cass., S.U., 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo, Cass., S.U., 14648/2017).
Altro orientamento ha invece affermato la cognizione del giudice tributario sui “fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonchè la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata”
(Cass., S.U., 14.04.2020, n. 7822).
Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sposato detto secondo orientamento.
Valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018 e l'art. 50 DPR n.
602/1973 hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o pagina 5 di 8 dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)" (Cass., S.U.,
25.05.2022, n. 16986).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che: “Quanto alla diversa ipotesi in cui il contribuente deduca che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, la S.C. è consolidata nell'affermare che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche
l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., n. 8770/2016 e n. 23832/2007)”.
E' stato così affermato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Tale orientamento è stato ribadito ancor più recentemente dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga a quella in esame (la sottolineatura è della scrivente): “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (Cass., S.U., 16.10.2024, n.
26817). In particolare, in parte motiva le Sezioni Unite chiariscono che: “deve darsi atto che questa Corte ha già da tempo affermato il principio secondo cui l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., Sez. U, n. 8770/2016). Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti «gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario. Infatti, questa Corte ha pagina 6 di 8 già avuto modo di chiarire, sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione). È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, cit.). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n.
602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez. U., n. 7822/2020, cit., in motivazione). In sintesi, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.
3. Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., n. 16986/2022)” (così Cass., S.U. 26817/2024).
Per contro, parte della giurisprudenza citata da parte attrice non appare conferente rispetto al caso in esame in quanto attiene ad impugnazione di atti di pignoramenti presso terzi (Cass., 22754/2024,
Cass., 26681/2023, Cass., 7822/2020), mentre le altre sentenze citate confermano la giurisdizione del giudice tributario (Cass., 26681/2023, Cass., 8465/2022, Cass., 1394/2022, Cass., 21642/2021).
Ebbene, così ricostruito lo stato della giurisprudenza sul tema, nel giudizio che ci occupa è stata impugnata una intimazione di pagamento limitatamente a cartelle di pagamento inerenti – per pagina 7 di 8 circostanza documentata e pacifica – a crediti tributari e l'opponente ha dedotto l'illegittimità della pretesa fiscale per il sopravvenire di fatti estintivi (prescrizione e decadenza) maturati a seguito della mancata e/o invalida notifica di atti interruttivi della prescrizione nel lasso di tempo intercorso tra le notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate e la notifica della intimazione oggi opposta.
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra richiamati alla vicenda in esame e stante la natura tributaria del credito richiesto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Massa Carrara, in quanto giudice tributario territorialmente competente in ragione della sede dell'Ente che ha emesso l'atto impugnato.
4. Per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che ricorrano le condizioni per disporre la loro integrale compensazione, in considerazione della oscillazione della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, pronunciando definitivamente nel giudizio n. R.G. 843/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-Accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Massa Carrara, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Parma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Errico
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 843/2023
Oggi 15 ottobre 2025 ad ore 11.30 innanzi al Giudice Dott.ssa Filomena Errico, sono comparsi:
Per l'attore l'Avv. Rosanna GR.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. GR precisa le conclusioni come in atti. Discute la causa riportandosi agli atti e insiste sulla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la prescrizione della pretesa impositiva si è verificata dopo la valida notifica della cartella di pagamento, non rilevando l'invalidità delle notifiche dei successivi avvisi di pagamento, pretesamente notificati tra la valida notifica della cartella e la notifica dell'atto di intimazione oggi opposto, come già dedotto nelle note del 31.10.2024. L'Avv.
GR rinuncia ad essere presente al momento della lettura.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronunzia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Errico
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Errico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
(C.F. ,) con il patrocinio dell'Avv. Rosanna GR e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Lorenzo Bianchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Rosanna
GR in Parma, Via Dante Alighieri 3
ATTORE OPPONENTE
Contro
Agente per la riscossione per la Provincia di Massa Controparte_1
Carrara, con sede in via Massa (MS), Massa Avenza 38/D
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Parma, con sede in Parma, Strada Quarta 6,
con sede in Massa Carrara, Via Controparte_2
UR Ovest 193
CONVENUTI OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento (art. 615 c.p.c.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 24.02.2023, promuoveva opposizione Parte_1 all'intimazione n. 06620229002695500000 notificata in data 03.02.2023 da
[...]
per l'importo complessivo di Controparte_3
Euro 1.152.263,18, in forza delle seguenti cartelle di pagamento, raggruppate in tre diverse categorie per una più agevole esposizione: I): a) cartella n. 06620060002015177000, notificata in data 8 marzo 2006, pagina 2 di 8 corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a imposte erariali per le annualità
2000 e 2001 a titolo di iva, irpef, addizionali, irap e relativi interessi e sanzioni, pari ad Euro 309.714,75;
b) cartella n. 06620070000411116000, notificata in data 20 aprile 2007, corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a imposte erariali per l'annualità 2002 a titolo di iva, irpef, addizionali, irap e relativi interessi e sanzioni, il cui attuale importo residuo preteso è pari ad Euro
578.428,43; c) cartella n. 06620070001221832000, notificata il 17 aprile 2007, corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a imposte erariali per l'annualità 2003 a titolo di iva, irpef, addizionali, irap e relativi interessi e sanzioni, il cui attuale importo residuo preteso è pari ad
Euro 88.163,19; d) cartella n. 06620070011219029000, notificata il 18 dicembre 2007, corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a imposte erariali per l'annualità 2004 a titolo di iva, irpef, addizionali, irap erelativi interessi e sanzioni, il cui attuale importo residuo preteso è pari ad
Euro 68.277,99 ; e) cartella n. 06620080000572027000, notificata il 4 aprile 2008, corrispondente a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a recupero somme dovute L. 289/2002, il cui attuale importo residuo preteso è pari ad Euro 10.821,85. (II) cartelle di pagamento inerenti a ruoli emessi dall' a) cartella di pagamento n. 06620050001964250000, notificata il 15 marzo 2005, CP_4
CP_ corrispondente a ruoli formati da il cui attuale importo residuo preteso è pari ad Euro 56.610,47;
CP_ b) cartella 06620050009893312000, notificata il 21.07.2005, corrispondente a ruoli formati da il cui attuale importo residuo preteso è pari ad Euro 2.925,14; c) cartella n. 06620060000400419000,
CP_ notificata il 17 febbraio 2006, corrispondente a ruoli formati da il cui attuale importo residuo richiesto è pari a Euro 14.667,98; d) Cartella n. 06620070011513591000, notificata il 5 febbraio 2008,
CP_ corrispondente a ruoli formati da il cui attuale importo residuo richiesto è pari a Euro 15.886,02.
(III) cartella n. 06620060004052382000, notificata il 06.06.2006, corrispondente a ruolo emesso da
Controparte_5
In particolare, l'oggetto del presente giudizio è circoscritto all'impugnazione dell'atto di intimazione n.
n. 06620229002695500000 in relazione alle sole cartelle esattoriali relative ad imposte non versate n.
06620060002015177000 (notificata il 08.03.2006), n. 06620070000411116000 (notificata il 20.04.07), n.
06620070001221832000 (notificata il 17.04.07), n. 06620070011219029000 (notificata il 18.12.2007), n.
06620080000572027000 (notificata il 04.04.2008).
Quali motivi di opposizione e di contestuale istanza di sospensione, l'attore eccepiva la prescrizione dei crediti portati da tali cartelle, tutte notificate negli anni 2006/2008 ed oggetto dell'intimazione opposta, per effetto del decorso del termine prescrizionale decennale maturato successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali.
pagina 3 di 8 L'eccezione di prescrizione muove dall'assunto della nullità delle notifiche degli avvisi eseguiti in data
05.02.2010, 16.07.2015 e del 28.01.2016 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto al momento degli accessi da parte del messo notificatore non sussisteva una ipotesi di irreperibilità assoluta, dal momento che risiedeva all'indirizzo evidenziato nel certificato anagrafico ed era solo Parte_1 temporaneamente assente dalla propria abitazione.
Pertanto, in assenza di un valido atto interruttivo dopo la notifica delle cartelle tra il 2005 ed il 2008, i relativi diritti e la pretesa impositiva risultano prescritti.
Nel corso del giudizio, previo accoglimento dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente, all'udienza del 21 giugno 2023 veniva dichiarata la contumacia di , Controparte_3
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Massa Carrara, rinviando al 13 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento in data 13.06.2024, le parti venivano invitate a dedurre in ordine al difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rinviando all'udienza del 20 novembre 2024, poi rinviata per la precisazione delle conclusioni dal
GOP Dott. Luigi Ferrarini, subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo della stessa.
All'esito del congedo del Giudice titolare del ruolo, veniva fissata l'udienza del 15.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice precisava le conclusioni come da verbale cui è allegata la presente sentenza.
3. Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, in via pregiudiziale appare opportuno verificare la giurisdizione del giudice adito in relazione all'opposizione proposta che, si ribadisce, attiene all'impugnazione dell'atto di intimazione n. 06620229002695500000 in relazione alle sole cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti tributari.
Come noto, è attribuita alle commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, quale sostituito, per quanto qui rileva, dapprima dall'art. 12 della l. n. 448 del 28.12.2001 e successivamente dall'art. 3 bis comma 1 lett. a) del d.l. n. 203/2005, convertito con modifiche dalla l. n.
248/2005, la cognizione di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt.
2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass., SU, 5.7.2011, n. 14667; Cass., 15.5.2007, n. 11077 ).
Sul tema e, in specie, sulla linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, nella giurisprudenza di legittimità si sono alternate pronunce di diverso tenore.
pagina 4 di 8 Un primo indirizzo riteneva che la notifica della cartella di pagamento “ ...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione
l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario” (Cass., S.U., 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo, Cass., S.U., 14648/2017).
Altro orientamento ha invece affermato la cognizione del giudice tributario sui “fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonchè la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata”
(Cass., S.U., 14.04.2020, n. 7822).
Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sposato detto secondo orientamento.
Valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018 e l'art. 50 DPR n.
602/1973 hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o pagina 5 di 8 dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)" (Cass., S.U.,
25.05.2022, n. 16986).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che: “Quanto alla diversa ipotesi in cui il contribuente deduca che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, la S.C. è consolidata nell'affermare che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche
l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., n. 8770/2016 e n. 23832/2007)”.
E' stato così affermato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Tale orientamento è stato ribadito ancor più recentemente dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga a quella in esame (la sottolineatura è della scrivente): “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (Cass., S.U., 16.10.2024, n.
26817). In particolare, in parte motiva le Sezioni Unite chiariscono che: “deve darsi atto che questa Corte ha già da tempo affermato il principio secondo cui l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., Sez. U, n. 8770/2016). Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti «gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario. Infatti, questa Corte ha pagina 6 di 8 già avuto modo di chiarire, sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione). È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, cit.). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n.
602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez. U., n. 7822/2020, cit., in motivazione). In sintesi, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.
3. Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., n. 16986/2022)” (così Cass., S.U. 26817/2024).
Per contro, parte della giurisprudenza citata da parte attrice non appare conferente rispetto al caso in esame in quanto attiene ad impugnazione di atti di pignoramenti presso terzi (Cass., 22754/2024,
Cass., 26681/2023, Cass., 7822/2020), mentre le altre sentenze citate confermano la giurisdizione del giudice tributario (Cass., 26681/2023, Cass., 8465/2022, Cass., 1394/2022, Cass., 21642/2021).
Ebbene, così ricostruito lo stato della giurisprudenza sul tema, nel giudizio che ci occupa è stata impugnata una intimazione di pagamento limitatamente a cartelle di pagamento inerenti – per pagina 7 di 8 circostanza documentata e pacifica – a crediti tributari e l'opponente ha dedotto l'illegittimità della pretesa fiscale per il sopravvenire di fatti estintivi (prescrizione e decadenza) maturati a seguito della mancata e/o invalida notifica di atti interruttivi della prescrizione nel lasso di tempo intercorso tra le notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate e la notifica della intimazione oggi opposta.
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra richiamati alla vicenda in esame e stante la natura tributaria del credito richiesto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Massa Carrara, in quanto giudice tributario territorialmente competente in ragione della sede dell'Ente che ha emesso l'atto impugnato.
4. Per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che ricorrano le condizioni per disporre la loro integrale compensazione, in considerazione della oscillazione della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, pronunciando definitivamente nel giudizio n. R.G. 843/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-Accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Massa Carrara, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Parma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Errico
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