TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 8429/2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Arno' Riccardo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, via Damiano Chiesa n. 14 giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'a asagli, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. 37875 Raccolta 7313 e Persona_1 domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1 convenuti
Oggetto: indennità di malattia
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
1) accertare il diritto del ricorrente a fruire del periodo di malattia dal 18.7.2023 al 30.7.2023 e dichiarare, per tutti i fatti e le ragioni esposti nel presente ricorso e/o per il profilo più appagante tra quelli esposto nel presente ricorso, la illegittimità, ineffi e/o invalidità e/o comunque annullare e/o disapplicare tutti i provvedimenti del CP_1 con riguardo alla reiezione delle domande di malattia nelle date dal 18.7.2023 al 30.7.2023 e/o nelle diverse date che dovessero comunque risultare in corso di causa e, conseguentemente:
2) condannare la convenuta a riconoscere a favore del ricorrente tutto CP_1 quanto dovuto per legge e a pagar ennità con connessa contribuzione figurativa, ovvero le ritenute operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del mesi di Febbraio 2024 in poi e comunque il risarcimento della somma di € 974,05 complessivamente richiesta dal datore di lavoro a causa del mancato riconoscimento da parte del dei CP_1
1 giorni di malattia richiesti, ovvero la diversa somma anche superiore o inferiore che sarà ritenuta equa e giusta.
3) Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di compensi professionali di lite, oltre iva, cpa e spese generali da riconoscersi a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e reietta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate da parte ricorrente nei confronti del per i motivi esposti in narrativa. CP_1
Spese, diritti e onorari rifusi.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 4 luglio 2024 il signor ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo: di aver ricevuto in accomandata AR datata CP_1
06.10.2023, con cui l'istituto gli comunicava il mancato riconoscimento dell'indennità di malattia relativa ai periodi di assenza da lavoro compresi tra il 18.07.2023 al 30.07.2023 per “inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia”; che la malattia riguardava un post ricovero ospedaliero a seguito di intervento chirurgico operatorio per stenosi dell'arteria femorale superficiale sinistra conclusasi con l'installazione nell'arteria femorale di uno Stent con inizio ricovero in data 18.07.2023 e una prognosi clinica fino al 30.07.2023; di aver proseguito la malattia presso altro indirizzo di reperibilità sito in Ameglia (SP), alla via Poggio Scafa n. 18, dandone opportuna comunicazione all'istituto; di trovarsi presso tale indirizzo in data 29.07.2023 alle ore 10.38; che “nessuna visita fiscale veniva effettuata presso tale indirizzo, né il ricorrente ricorda alcun suono del citofono, campanello della porta, né riceveva alcuna chiamata sul cellulare”; di non aver trovato alcun avviso di passaggio lasciato dal medico fiscale né in via Teodosio a Milano né in via Poggio Scafa ad Ameglia;
di aver esperito il ricorso in via amministrativa di poi rigettato;
di aver il proprio datore di lavoro, stante il mancato riconoscimento dell'indennità di malattia, trattenuto le somme corrisposte all' dalle retribuzioni dei mesi di febbraio 20024 in poi per un importo complessivo CP_1 di € 974,05.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
L' convenuto si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2 per assenza ingiustificata del ricorrente alla visita medica di controllo nel giorno 29.07.2023 con conseguente legittimità del provvedimento di decadenza dall'indennità di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, DL 463/83 conv. in L. 638/83 dal diritto all'indennità di malattia.
In particolare l' ha dedotto che in data 29.07.2023 nella fascia oraria di CP_1 reperibilità il medico incaricato del controllo, non rivenendo il nominativo del ricorrente sui citofoni né sulle cassette postali, aveva constatato che il domicilio del lavoratore non era reperibile all'indirizzo da lui riportato sulla certificazione di malattia (via Poggio Scafa n. 18, Ameglia - SP): da qui l'impossibilità sia di effettuare la visita domiciliare sia di consegnare l'invito a presentarsi per la visita ambulatoriale stante la mancanza del nominativo dell'assicurato.
2 Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
1. L' art. 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, commina per il lavoratore ammalato che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo il provvedimento sanzionatorio della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
La Corte di Cassazione, nell'individuare l'esatta porta dell'”espressione “giustificato motivo”, ha affermato che “l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. “(in termini vedi Cass., n. 5420/2000; vedi anche Cass. n. 4004/1991, Cass. 12534/1991, Cass. n. 2816/1994, Cass. n. 4216/1997, Cass. n. 5000/1999; in tal senso vedi anche Corte di Appello di Milano, sentenza n. 815/2022).
La Suprema Corte ha chiaramente statuito in capo al lavoratore un dovere di diligenza. Tale dovere si sostanzia prevalentemente in un obbligo di cooperazione, così come assunto dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 26/01/1988 n.78, nella quale, al punto 3 in Diritto, ha dichiarato che “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio. Ed anche perché al lavoratore è data la possibilità di giustificare la sua irreperibilità adducendo un motivo valido e serio sia nella fase amministrativa sia, eventualmente, nella successiva fase giudiziaria.”
Sempre secondo la Suprema Corte, poi, “La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (…) Lo stato di malattia non vale di per sé ad escludere la negligenza”. (vedi ex plurimis Cass. n. 5000/1999); la S.C. ha altresì chiarito che “Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell'interessato, perché ciò che è sanzionatorio è il fatto obiettivo in sé, indipendente dall'intenzione in concreto del lavoratore” (vedi Cass. n. 8484/1983).
In linea con tale orientamento di legittimità, è stato precisato che “la diligenza imposta al lavoratore non deve essere intesa in termini assoluti (la stessa S.C. lascia lo spazio a tutti quei motivi apprezzabili sul piano giuridico e sociale), ma deve seguire una logica rientrante nella sfera della ragionevolezza. Il dipendete malato non è dunque tenuto a rimuovere qualsiasi tipo di impedimento idoneo ad ostacolare l'esecuzione del controllo sanitario;
ma nemmeno può ritenersi esonerato da qualsiasi condotta che
3 vada oltre la mera indicazione dell'indirizzo di reperibilità. È infatti pacifico che il lavoratore sia ad esempio tenuto ad intervenire direttamente per assicurare il corretto funzionamento del campanello o del citofono, a segnalare la doppia entrata dell'abitazione, ad assicurarsi che il proprio nome sia esposto e leggibile sul citofono e sul campanello o sulla porta di casa, ecc..” (vedi, in termini, Tribunale di Viterbo, sentenza n. 230/2023; vedi anche Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 147/2024 e Tribunale di Cuneo, sentenza n. 203/2021 secondo cui “Il dovere di collaborazione posto a carico del lavoratore si spinge sino a richiedere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, d'indicarlo egli stesso, ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo, come nel caso di ritardo nell'apertura della porta - che determini l'allontanamento del medico di controllo - dovuto a motivo nelle circostanze non apprezzabile, come il fare la doccia, ovvero come la mancata indicazione del nome sul campanello che impedisca al medico di reperire l'abitazione.” ).
2. Nel caso in esame, la documentazione in atti, ossia il “VERBALE DI ACCESSO PER CONTROLLO DOMICILIARE N. 3900 1136 32743172 1” e le fotografie allegate ritraenti il citofono e le caselle postali dello stabile in Ameglia ( SP) alla via Poggio Scafa n. 18 (cfr. doc. 1 , doc. 1A e doc. 1B), confermano la fondatezza della ricostruzione fornita dall' , secondo la quale sebbene il ricorrente avesse indicato domicilio per CP_2
l'effettuazione delle visite fisali in Ameglia (SP), via Poggio Scafa n. 18 e sebbene l'accesso del medico sia stato eseguito presso tale indirizzo, se ne era dovuta constatare l'irreperibilità, non avendo il medico rinvenuto il nome del ricorrente né sulle targhette del citofono né sulle caselle postali esistenti in loco.
Nel verbale in questione il medico ha attestato di aver effettuato “l'accesso il 29/07/2023 alle ore 10:38 con il seguente esito: accesso - sconosciuto / irreperibile descrizione come da documentazione fotografica, nessun nominativo corrispondente né su citofoni né su cassette postali, nessuna comunicazione aggiuntiva presente in indirizzo invito a visita medica di controllo ambulatoriale impossibilità a lasciare invito”.
Il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della CP_1 malattia del lavoratore è atto pubblico che fa fede fino erela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. n. 5000/1999, nonché Corte di Appello di Milano, sentenza ut supra citata).
Le circostanze riportate nel verbale citato non possono dirsi smentite ed, anzi, sono confermate dall'esito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio in data 20 febbraio 2023, tenuto conto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio come affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “In base al principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi deve ritenersi che faccia fede - sino a prova contraria ad del privato interessato - l'accertamento eseguito dalla P.A. - nella specie dal a mezzo del medico fiscale all'uopo incaricato - di non avere potuto effettuare CP_1 il controllo della sussistenza della denunciata infermità per l'assenza del lavoratore dal domicilio di reperibilità che lo stesso lavoratore ha l'obbligo di indicare ai sensi dell'art. 2, 1 e 2 comma legge 29.2.1980 n. 33 in relazione all'art. 9 legge 26 (NDR: così nel
4 testo).
6.1977 n. 349 (v. Cass. SS.UU.
5.1.1993 n. 1283). Incombe, perciò al lavoratore dimostrare di essersi trovato presente o reperibile al proprio domicilio o di avere avuto un giustificato motivo, costituito da urgente necessità di soddisfare gravi esigenze familiari, terapeutiche o personali e indifferibili, idoneo a escludere la illegittimità dell'assenza o dell'irreperibilità dal proprio domicilio. “(vedi Cass. 8423/1996).
E infatti, nella specie, la teste, sig.ra , amica del ricorrente e Testimone_1 proprietaria dell'unità abitativa in Ameglia (SP) alla via Poggio Scafa n 18, ha genericamente dichiarato che nel luglio 2023 il ricorrente, al quale lei stessa aveva proposto di raggiungerla essendo stato appena operato e avendo dieci giorni di convalescenza, si trovava presso la sua abitazione, e che il medesimo, insieme alla di lui moglie, vi era stato “fino alla domenica, mi sembra dal venerdì”. La teste ha poi dichiarato di non aver alcuna casella postale e che la prima fotografia allegata al verbale ritraeva - come primo dall'alto - il suo citofono.
3. A fronte di tale testimonianza e delle risultanze documentali deve ritenersi che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo dimostrato di aver adottato una condotta diligente impostole nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità volta a consentire all'ente previdenziale i controlli sanitari né tantomeno è emersa una collaborazione del lavoratore con l'ente previdenziale.
Il solo fatto di aver omesso di apporre il proprio nominativo al citofono ovvero di indicare, in sede di comunicazione di variazione di indirizzo, il nominativo della proprietaria dell'abitazione apposto sul citofono (attività di contenuto positivo non certo complessa e che può considerarsi ragionevolmente esigibile da parte del lavoratore) rappresenta in maniera oggettiva un comportamento che ha ostacolato il compito del medico incaricato di effettuare la visita di controllo, di fatto impedendo il suo svolgimento. Né può fondatamente sostenersi che il medico sia stato inadempiente perché non ha effettuato le dovute ricerche, giacché - come detto - è il lavoratore che ha l'onere di cooperare per consentire la visita, non certo il medico che deve non attivarsi oltre ciò che è normalmente esigibile al fine di reperire l'abitazione del malato.
Al contrario, il ricorrente si è limitato ad indicare il nuovo indirizzo di reperibilità in sede di comunicazione di variazione dello stesso (cfr. doc. 2 – fascicolo parte resistente e cfr. doc.
5 - fascicolo parte ricorrente), dichiarando in sede di udienza dell'11.12.2024 che “il citofono dell'abitazione presso la quale si trovava all'epoca è il primo che si vede nelle fotogr ) che corrisponde ad una seconda CP_1 casa di proprietà della signor hiara: io ero ospite lì e c'era anche Testimone_1 la proprietaria e mio figlio che mi ha accompagnato, con la fidanzata.”
Tale circostanza, evidenziata dal ricorrente, non vale a esonerarlo da responsabilità, risultando del tutto ragionevole che la ricerca del nominativo del lavoratore da visitare fosse svolta dal medico tra i nominativi presenti sul citofono condominiale ed essendo al contempo provata l'assenza tra questi di quello del ricorrente.
4. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della natura del giudizio e della condizione delle parti, può disporsi la compensazione delle spese.
PQM
5 Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
6