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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1223/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MINOPOLI Parte_1
VINCENZO MICHELE, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e , entrambi elettivamente domiciliati Controparte_1 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. NUZZO MICHELE, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/05/2023, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 22/04/1974; - che, dallo stesso, sono nati tre figli: Per_1
e (anno 1985), maggiorenni;
- che con sentenza il Tribunale dichiarava la Per_2 CP_2 separazione dei coniugi e disponeva l'affido del figlio minore alla madre con assegnazione della casa coniugale alla stessa, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento in favore della moglie
1 e dei tre figli di lire 1.500,000 mensili (di cui lire 300.000 per la moglie e lire 1.200,000 per i figli); - che, con ordinanza del 22/12/2005 il Tribunale, in parziale accoglimento della richiesta di modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, revocava il contributo al mantenimento in favore delle figlie e posto a carico del ricorrente, rideterminando l'assegno di mantenimento Per_2 Per_1 posto a suo carico in favore della moglie e del solo figlio in € 364,94 (di cui € 210 in CP_2 favore del figlio); - che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della separazione, in quanto il reddito del ricorrente ha subito una riduzione a causa del pensionamento, con conseguente impossibilità di far fronte al mantenimento del figlio e della moglie, le cui condizioni economiche sono invece notevolmente migliorate, atteso che il figlio esercita la libera professione di architetto e la moglie ha una stabile CP_2 occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto revocarsi il contributo al mantenimento posto a suo carico in favore del figlio e CP_2 della moglie, entrambi economicamente autosufficienti.
Con comparsa di risposta, si sono costituiti i resistenti, e Controparte_1 [...]
, i quali si sono opposti alla domanda e hanno dedotto: - che la resistente a far data dal CP_2 mese di novembre 2022 è in pensione ed ha subito una riduzione del reddito percepito;
- che la stessa ha contratto un mutuo per la ristrutturazione della casa per cui paga una rata mensile di € 339,00 mensili oltre ad una rata di € 114,00 per un prestito contratto al fine di far fronte al mantenimento proprio e del figlio , a causa del protratto inadempimento del ricorrente;
- che il figlio della CP_2 coppia, , nonostante l'impegno dimostrato nella ricerca di un lavoro non ha ancora CP_2 raggiunto l'autosufficienza economica.
Tanto premesso, i resistenti hanno chiesto confermarsi l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 13/03/2025 il Giudice delegato, attesa la non opposizione della resistente, ha revocato in via provvisoria il contributo al mantenimento per il figlio . CP_2
Non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
In via preliminare, occorre evidenziare che, così come correttamente dedotto da parte resistente, la comparsa conclusionale depositata da parte ricorrente è tardiva in quanto depositata in data 13.09.2024 ovvero oltre i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. (60+30+15) concessi dal giudice delegato.
Va, pertanto, dichiarata inammissibile la documentazione depositata unitamente alla predetta comparsa.
2 Né può essere accolta l'istanza di rimessione in termini, non ricorrendone i presupposti, soprattutto se si considera il disposto di cui all'art. 85 c.p.c., in caso di revoca o rinuncia al mandato
(cfr. ex multis, Cass. n. 12249 del 2020).
Tanto premesso, nel corso del giudizio (Cfr. verbale del 13/03/2024) è stata disposta la revoca del contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore del terzo figlio della coppia,
(di anni 39). CP_2
Tale provvedimento va confermato, tenuto conto della non opposizione di parte resistente tant'è che la predetta, nel prosieguo del giudizio e nel precisare le conclusioni, ha insistito soltanto per la conferma del contributo di mantenimento previsto a carico del marito in favore della moglie.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto, altresì, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico ed in favore della moglie.
In particolare, a sostegno della domanda, parte ricorrente ha riferito di aver subito una riduzione del proprio reddito mensile a causa del pensionamento, percependo una pensione netta di €
763,00 € mensili e che la resistente lavora con contratto a tempo indeterminato presso l'ente Regione
Campania.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che presupposto essenziale della modifica delle condizioni della separazione è la sopravvenienza di giustificati motivi, intesi come circostanze nuove che determinano un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Invero, ai fini della modifica delle statuizioni della pronuncia della separazione, il Tribunale
è chiamato a verificare l'effettiva situazione economica e patrimoniale del soggetto interessato sussistente al momento della separazione e al momento della pendenza del giudizio di modifica delle condizioni stabilite.
Applicando al caso di specie tali principi, che il Tribunale condivide ed intende far propri, la domanda va rigettata per i motivi che seguono.
In primo luogo, parte ricorrente nulla ha provato sul reddito percepito all'epoca della separazione ovvero della prima modifica delle condizioni di separazione, avvenuta nel 2005, allegando esclusivamente la documentazione reddituale successiva (relativa agli anni 2021-2022-
2023). Tale circostanza, tenuto conto anche del tempo decorso dalla pronuncia di separazione e dal successivo giudizio di modifica (circa 20 anni), impedisce al Tribunale di effettuare una valutazione in ordine all'entità del peggioramento della capacità reddituale del ricorrente rispetto all'epoca precedente.
In secondo luogo, occorre evidenziare che il ricorrente percepisce una pensione netta di circa
€ 1.600,00 mensili, da cui vengono detratti due importi: l'importo di € 154,94 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e l'importo di € 240,00, definito come “trattenuta obbligatoria”.
3 In merito, parte ricorrente nulla ha dedotto né documentato al fine di dimostrare la causa della suddetta trattenuta.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso, invece, che la resistente percepisce una pensione mensile netta di circa € 846,00, con una rata di mutuo mensile di circa
300,00.
In definitiva, la domanda di revoca del mantenimento formulata dal ricorrente va rigettata, non avendo l'istante fornito prova certa e tranquillizzante dei relativi presupposti, pur gravando sullo stesso il relativo onere ex art. 2697 c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. conferma la revoca del contributo al mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio
; CP_2
2. rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, Controparte_1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MINOPOLI Parte_1
VINCENZO MICHELE, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e , entrambi elettivamente domiciliati Controparte_1 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. NUZZO MICHELE, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/05/2023, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 22/04/1974; - che, dallo stesso, sono nati tre figli: Per_1
e (anno 1985), maggiorenni;
- che con sentenza il Tribunale dichiarava la Per_2 CP_2 separazione dei coniugi e disponeva l'affido del figlio minore alla madre con assegnazione della casa coniugale alla stessa, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento in favore della moglie
1 e dei tre figli di lire 1.500,000 mensili (di cui lire 300.000 per la moglie e lire 1.200,000 per i figli); - che, con ordinanza del 22/12/2005 il Tribunale, in parziale accoglimento della richiesta di modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, revocava il contributo al mantenimento in favore delle figlie e posto a carico del ricorrente, rideterminando l'assegno di mantenimento Per_2 Per_1 posto a suo carico in favore della moglie e del solo figlio in € 364,94 (di cui € 210 in CP_2 favore del figlio); - che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della separazione, in quanto il reddito del ricorrente ha subito una riduzione a causa del pensionamento, con conseguente impossibilità di far fronte al mantenimento del figlio e della moglie, le cui condizioni economiche sono invece notevolmente migliorate, atteso che il figlio esercita la libera professione di architetto e la moglie ha una stabile CP_2 occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto revocarsi il contributo al mantenimento posto a suo carico in favore del figlio e CP_2 della moglie, entrambi economicamente autosufficienti.
Con comparsa di risposta, si sono costituiti i resistenti, e Controparte_1 [...]
, i quali si sono opposti alla domanda e hanno dedotto: - che la resistente a far data dal CP_2 mese di novembre 2022 è in pensione ed ha subito una riduzione del reddito percepito;
- che la stessa ha contratto un mutuo per la ristrutturazione della casa per cui paga una rata mensile di € 339,00 mensili oltre ad una rata di € 114,00 per un prestito contratto al fine di far fronte al mantenimento proprio e del figlio , a causa del protratto inadempimento del ricorrente;
- che il figlio della CP_2 coppia, , nonostante l'impegno dimostrato nella ricerca di un lavoro non ha ancora CP_2 raggiunto l'autosufficienza economica.
Tanto premesso, i resistenti hanno chiesto confermarsi l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 13/03/2025 il Giudice delegato, attesa la non opposizione della resistente, ha revocato in via provvisoria il contributo al mantenimento per il figlio . CP_2
Non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
In via preliminare, occorre evidenziare che, così come correttamente dedotto da parte resistente, la comparsa conclusionale depositata da parte ricorrente è tardiva in quanto depositata in data 13.09.2024 ovvero oltre i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. (60+30+15) concessi dal giudice delegato.
Va, pertanto, dichiarata inammissibile la documentazione depositata unitamente alla predetta comparsa.
2 Né può essere accolta l'istanza di rimessione in termini, non ricorrendone i presupposti, soprattutto se si considera il disposto di cui all'art. 85 c.p.c., in caso di revoca o rinuncia al mandato
(cfr. ex multis, Cass. n. 12249 del 2020).
Tanto premesso, nel corso del giudizio (Cfr. verbale del 13/03/2024) è stata disposta la revoca del contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore del terzo figlio della coppia,
(di anni 39). CP_2
Tale provvedimento va confermato, tenuto conto della non opposizione di parte resistente tant'è che la predetta, nel prosieguo del giudizio e nel precisare le conclusioni, ha insistito soltanto per la conferma del contributo di mantenimento previsto a carico del marito in favore della moglie.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto, altresì, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico ed in favore della moglie.
In particolare, a sostegno della domanda, parte ricorrente ha riferito di aver subito una riduzione del proprio reddito mensile a causa del pensionamento, percependo una pensione netta di €
763,00 € mensili e che la resistente lavora con contratto a tempo indeterminato presso l'ente Regione
Campania.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che presupposto essenziale della modifica delle condizioni della separazione è la sopravvenienza di giustificati motivi, intesi come circostanze nuove che determinano un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Invero, ai fini della modifica delle statuizioni della pronuncia della separazione, il Tribunale
è chiamato a verificare l'effettiva situazione economica e patrimoniale del soggetto interessato sussistente al momento della separazione e al momento della pendenza del giudizio di modifica delle condizioni stabilite.
Applicando al caso di specie tali principi, che il Tribunale condivide ed intende far propri, la domanda va rigettata per i motivi che seguono.
In primo luogo, parte ricorrente nulla ha provato sul reddito percepito all'epoca della separazione ovvero della prima modifica delle condizioni di separazione, avvenuta nel 2005, allegando esclusivamente la documentazione reddituale successiva (relativa agli anni 2021-2022-
2023). Tale circostanza, tenuto conto anche del tempo decorso dalla pronuncia di separazione e dal successivo giudizio di modifica (circa 20 anni), impedisce al Tribunale di effettuare una valutazione in ordine all'entità del peggioramento della capacità reddituale del ricorrente rispetto all'epoca precedente.
In secondo luogo, occorre evidenziare che il ricorrente percepisce una pensione netta di circa
€ 1.600,00 mensili, da cui vengono detratti due importi: l'importo di € 154,94 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e l'importo di € 240,00, definito come “trattenuta obbligatoria”.
3 In merito, parte ricorrente nulla ha dedotto né documentato al fine di dimostrare la causa della suddetta trattenuta.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso, invece, che la resistente percepisce una pensione mensile netta di circa € 846,00, con una rata di mutuo mensile di circa
300,00.
In definitiva, la domanda di revoca del mantenimento formulata dal ricorrente va rigettata, non avendo l'istante fornito prova certa e tranquillizzante dei relativi presupposti, pur gravando sullo stesso il relativo onere ex art. 2697 c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. conferma la revoca del contributo al mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio
; CP_2
2. rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, Controparte_1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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