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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1661/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18171/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Di Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972025016773277300 REGISTRO a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 815/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: richiede la decisione nel merito insistendo sull'annullamento totale della cartella impugnata con vittoria di spese
Resistente: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
E' pacifico ed incontestato che il giudice di primo grado, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dalla
Ricorrente_1. avverso l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'A.F. rettificava il valore degli immobili compravenduti in data 12.11.2020 in euro 294.000,00, rispetto al valore di euro 45.000,00 pattuito dalle parti, con sentenza n. 8757/2024, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava in euro 195.000 il valore venale degli immobili. Pertanto, in applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. b) del D.L.gs. n. 546/92, l'A.F., in pendenza del giudizio di appello, avrebbe dovuto iscrivere a ruolo, a titolo di imposta di registro, non oltre i
2/3 della somma risultante dall'applicazione dell'aliquota del 9% della somma di euro 195.000, ossia euro
11.700, da cui andava detratto (come già aveva fatto dall'Ufficio con l'avviso di rettifica) l'importo di euro
4.050,00 versato dalla Società a titolo di imposta di registro all'atto della compravendita, per un importo residuo di euro 7.650,00, oltre alla sanzione e agli interessi previsti dalle leggi fiscali.
La somma iscritta a ruolo dall'A.F. ammonta, invece, nel caso di specie, ad euro 31.499,80, di cui euro
14.940,00, a titolo d'imposta, euro 14.940,00 a titolo di sanzione, euro 1.611,05 per interessi tasse e imposte indirette ed euro 8,75 per spese di notifica.
La manifesta violazione di legge, perpetrata dall'A.F. nell'applicazione dell'art. 68, comma 1 lett. b) del D.
Lgs. 546/1992, trova conferma nell'emissione del provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2025S0658301 dell'11.12.2025, di cui il Collegio deve tenere conto, dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi in esso previsti.
Con riguardo alle rimanenti pretese, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, va disposto in parte qua l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte ricorrente in euro tremila oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XXIII, in composizione collegiale, pronunciando sentenza in forma semplificata, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per la somma oggetto di sgravio;
accoglie per il resto il ricorso;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila).
Così deciso il 26 gennaio 2026
L'Estensore La Presidente AN Di ZI BE EN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18171/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Di Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972025016773277300 REGISTRO a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 815/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: richiede la decisione nel merito insistendo sull'annullamento totale della cartella impugnata con vittoria di spese
Resistente: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
E' pacifico ed incontestato che il giudice di primo grado, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dalla
Ricorrente_1. avverso l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'A.F. rettificava il valore degli immobili compravenduti in data 12.11.2020 in euro 294.000,00, rispetto al valore di euro 45.000,00 pattuito dalle parti, con sentenza n. 8757/2024, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava in euro 195.000 il valore venale degli immobili. Pertanto, in applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. b) del D.L.gs. n. 546/92, l'A.F., in pendenza del giudizio di appello, avrebbe dovuto iscrivere a ruolo, a titolo di imposta di registro, non oltre i
2/3 della somma risultante dall'applicazione dell'aliquota del 9% della somma di euro 195.000, ossia euro
11.700, da cui andava detratto (come già aveva fatto dall'Ufficio con l'avviso di rettifica) l'importo di euro
4.050,00 versato dalla Società a titolo di imposta di registro all'atto della compravendita, per un importo residuo di euro 7.650,00, oltre alla sanzione e agli interessi previsti dalle leggi fiscali.
La somma iscritta a ruolo dall'A.F. ammonta, invece, nel caso di specie, ad euro 31.499,80, di cui euro
14.940,00, a titolo d'imposta, euro 14.940,00 a titolo di sanzione, euro 1.611,05 per interessi tasse e imposte indirette ed euro 8,75 per spese di notifica.
La manifesta violazione di legge, perpetrata dall'A.F. nell'applicazione dell'art. 68, comma 1 lett. b) del D.
Lgs. 546/1992, trova conferma nell'emissione del provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2025S0658301 dell'11.12.2025, di cui il Collegio deve tenere conto, dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi in esso previsti.
Con riguardo alle rimanenti pretese, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, va disposto in parte qua l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte ricorrente in euro tremila oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XXIII, in composizione collegiale, pronunciando sentenza in forma semplificata, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per la somma oggetto di sgravio;
accoglie per il resto il ricorso;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila).
Così deciso il 26 gennaio 2026
L'Estensore La Presidente AN Di ZI BE EN