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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 535 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in località Fregene, Parte_1
Fiumicino (RM) rappresentata e difesa dall'avv. Francesca De Santis giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] il [...], residente in [...], Fiumicino CP_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Franca Umbro e dall'avv. Fabiana
Barbanera giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 maggio 2024 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 21 ottobre 2006 Parte_1 contraeva in Ariccia matrimonio civile con esponeva che nel CP_1 tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
In particolare, la ricorrente deduceva:
- che dall'unione matrimoniale nascevano le figlie il 18 ottobre Per_1
Per_ 2007 e il 2 giugno 2010;
- che le parti avevano deciso di separarsi nel 2020 e la ricorrente aveva comunicato al marito di avere contattato un avvocato per procedere con la separazione, laddove possibile in forma consensuale;
- che il in data 27 gennaio 2021 aveva tentato il suicidio a mezzo CP_1 del gas nella casa sull'albero nel giardino dell'abitazione ed era stato rinvenuto Per_ dal padre e fratello della , anche alla presenza della figlia , e portato Pt_1 dal 118 in ricovero in codice rosso presso l'ospedale “G. B. Grassi” di Roma, in seguito trasferito al reparto di psichiatria e preso in carico presso la clinica
Villa Armonia Nuova srl sita in Roma, dove si trovava tuttora in cura;
- che il gesto del era stato premeditato, come dimostrato dal CP_1 materiale informatico rinvenuto nel suo pc (ricerche, contatti e ordini di materiali tra cui pastiglie di cianuro in merito al suicidio ed alle conseguenze per i famigliari);
- che era prevista dopo trenta giorni dal ricovero presso la clinica Villa
Armonia Nuova srl, la presa in carico da parte del Centro di Controparte_2
Fiumicino;
- che la ricorrente lavorava come insegnante della scuola dell'infanzia 3 presso l'Istituto Comprensivo Fregene Passoscuro di Fiumicino, loc. Fregene, con contratto a tempo indeterminato con uno stipendio mensile di circa euro
1.600,00;
- che il era dipendente a tempo indeterminato della società CP_1
Travelport Italia srl con sede in Roma Via del Tintoretto 432 e percepiva uno stipendio mensile di circa euro 2.400,00 circa;
- che la casa coniugale sita in Via Porto San Giorgio n. 22 era di proprietà della moglie;
- che il marito versava la somma di euro 350,00 oltre le spese straordinarie per la figlia nata a [...] il [...] dal Persona_3 precedente matrimonio con la IG.ra . Parte_2
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di adottare con urgenza i provvedimenti necessari per l'affidamento e il Per_ mantenimento delle minori e disponendo l'affidamento esclusivo Per_1 delle figlie con collocamento presso la madre con regolamentazione della frequentazione con il resistente presso l'abitazione materna alla presenza della ricorrente e senza pernotto e disponendo un assegno per il mantenimento delle figlie secondo le valutazioni del Tribunale, anche mediante pagamento diretto da parte del datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 26 febbraio 2021 il Presidente f.f. ha emesso un decreto inaudita altera parte con cui ha accolto la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte, disponendo l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalle figlie minori nonché incontri protetti padre figlie una volta alla settimana per due ore in spazio neutro ed alla presenza degli assistenti sociali del comune di Fiumicino.
Con memoria difensiva depositata il 23.04.2021 si costituiva in giudizio il quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta della CP_1 ricorrente e deduceva:
- che il matrimonio non era in crisi e la decisione della ricorrente di separarsi aveva lascato il in uno stato di profondo sconforto e CP_1 frustrazione;
- che da qualche mese la aveva iniziato a trattenersi fuori di casa Pt_1 4 per buona parte della giornata, a suo dire per studiare insieme ad un'amica, lasciando che il padre si occupasse delle figlie durante le sue prolungate assenze;
- che il gesto autolesionistico era avvenuto quando le figlie erano a scuola e il resistente non aveva perso i sensi perché la casetta aveva diverse aperture e ricambi d'aria, come rilevato anche dai sanitari che avevano diagnosticato una sindrome depressiva atipica;
- che le telecamere nell'abitazione ed all'esterno non erano state installate per controllare la ma a seguito di un tentativo di furto avvenuto presso Pt_1
l'abitazione familiare;
- che la frequentazione con le figlie non costituiva un pericolo per le minori ed era non solo compatibile con lo stato di salute e psichico del resistente, ma anche favorevole per una ripresa dallo stato depressivo;
- che il resistente era dipendente presso la Travelport Italia s.r.l. e guadagnava un reddito mensile di circa € 2.400,00 ed era nudo proprietario della quota di 2/9 dell'immobile sito in Roma in Via Roberto Malatesta n. 101
e della quota pari ad 1/3 dell'immobile sito in Castelraimondo (MC) via Giosuè
Carducci 56 e sosteneva spese fisse mensili per finanziamenti e per affitto di euro 1.700,00 circa mentre la resistente era proprietaria della casa familiare e guadagnava euro 1.600,00 mensili.
Tanto dedotto, il resistente richiedeva la revoca del decreto emesso dal
Presidente f.f. e, nel merito, disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, la frequentazione nei weekend alternati dal venerdì alla domenica ed un assegno di mantenimento di euro 250,00 per le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 07.07.2021 comparivano le parti con i loro difensori ed il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento esclusivo con collocamento delle figlie presso la ricorrente, incontri protetti padre figlie presso il Servizio Sociale di Fiumicino,
l'assegnazione della casa familiare alla , un assegno di mantenimento a Pt_1 favore delle figlie di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti e il divieto di avvicinamento del ai luoghi CP_1 abitualmente frequentati dalla moglie e dalle figlie minori. 5
All'udienza del 14 ottobre 2021, il giudice delegato, tenuto conto delle relazioni depositate dagli assistenti sociali e sentiti i difensori delle parti ha così disposto:
- conferma il divieto di avvicinamento che proroga per ulteriori mesi 6 fino alla prossima udienza fissata per il 23 febbraio 2022;
- dispone la prosecuzione degli incontri protetti padre – figlie con possibilità da parte dei Servizi Sociali di Fiumicino di valutare un eventuale ampliamento degli stessi in termini di giorni o di orario;
- ammonisce il padre ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. che le telefonate con le figlie abbiano contenuti consoni e non coinvolgano le figlie nelle dinamiche conflittuali dei genitori;
- invita la madre affidataria a fare intraprendere alle figlie minori un percorso di sostegno psicologico con presa in carico da parte del TSMREE territorialmente competente o presso altra struttura pubblica o professionista privato;
- invita le parti ad effettuare percorsi psicologici individuali presso strutture pubbliche o psicoterapeuti di fiducia;
- dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Fiumicino e che lo stesso trasmetta una relazione aggiornata sui percorsi disposti dal Tribunale e sull'esito degli incontri protetti padre – figlie entro il 5 febbraio 2022.
All'udienza del 21 giugno 2023 veniva disposto, su richiesta dei difensori delle parti e tenuto conto dell'andamento degli incontri padre figlia che si svolgevano in maniera positiva – come relazionato dagli assistenti sociali -
l'ampliamento della frequentazione tra padre e figlie e graduale introduzione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna.
All'udienza del 20.09.2023 venivano sentite le figlie delle parti ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con emissione di ordine di esibizione di documentazione reddituale ex art. 210 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante CTU sulla capacità genitoriale delle parti ed acquisizione delle relazioni degli assistenti sociali del comune di
Fiumicino nonché audizione delle figlie delle parti.
All'udienza del 17.5.2024, su richiesta dei difensori, veniva ammesso il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e della 6 documentazione esibita in udienza dall'avv. Barbanera entro 30 giorni ed il
Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Affidamento e collocamento delle figlie minorenni
In merito al regime di affidamento e collocamento delle figlie Per_1
Per_ ed , deve osservarsi quanto segue.
In sede di precisazione delle conclusioni il difensore della ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione della frequentazione con il padre nel rispetto della tutela psicofisica delle figlie del minore, mentre il difensore del resistente ha richiesto l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso l'abitazione materna e frequentazione tra padre e figlie nei week end alternati dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica alle 18,00 con alternanza durante le festività.
Il Collegio rileva che la CTU nominata, dott.ssa ha Persona_4 rassegnato le conclusioni che si seguito si trascrivono per quanto di interesse: 7
- in merito alle competenze genitoriali della ricorrente - anche alla luce del grave e doloroso episodio occorso nel nucleo familiare, ovvero il tentativo di suicidio da parte del signor - la CTU ha evidenziato: “Le risultanze CP_1 derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici evidenziano la presenza di un pattern di personalità ad alto funzionamento ma resistente all'indagine psicologica proposta. La persona ha involontariamente negato la presenza di difetti anche molto frequenti in questi contesti valutativi fornendo una parziale illustrazione di Sé: si evincono, ad un livello di analisi più profonda, aspetti clinici di livello nevrotico e di matrice probabilmente isterica, collegati ad una disregolazione emotiva importante. La signora al momento sperimenta una condizione di esaurimento ideo affettivo, che investe i Pt_1 sistemi del Sé e attiva una sintomatologia esternalizzante, chiara ma non preoccupante ad un livello di contestualizzazione sistemico – relazionale. Il malessere connesso a questo periodo, in cui si concentrano impegni ed energie, pare comunque non intaccare il proprio orientamento valutativo personale e la capacità di decidere basandosi sui propri parametri interni… Alla luce delle considerazioni precedentemente illustrate, il quadro di personalità appare poco armonizzato nelle proprie funzioni, nonostante un discreto senso della propria identità, un esame di realtà intatto, le capacità di intimità non consentono una adeguata capacità di tolleranza e regolazione degli affetti, con ricadute sui sistemi emotivo – motivazionali. Sono, tuttavia, presenti anche una certa rigidità e un range limitato di meccanismi di difesa e coping, e una tendenza a utilizzare difese come la rimozione, la formazione reattiva,
l'intellettualizzazione, lo spostamento e l'annullamento retroattivo così da limitare
l'espressione e il contatto con gli altri, che vengono sentiti in maniera spesso poco chiara o dicotomica. Pur non essendo rintracciabile un disturbo del funzionamento della personalità, si consiglia un percorso finalizzato ad elaborare i vissuti e adeguarli al registro emotivo e comunicativo”;
- con riguardo alla capacità genitoriale del resistente, la CTU ha concluso nei seguenti termini: “Le risultanze derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici evidenziano la presenza di un importante disturbo depressivo maggiore (DSM 5) degno di attenzione clinica. Tale sindrome, considerata la storia del soggetto, si configura come sindrome reattiva ad eventi perturbanti, i quali hanno determinato, in assenza di quadri psicopatologici precedenti, un cedimento affettivo significativo. Infatti, in assenza di un quadro premorboso, la condizione clinica depressiva osservata risulta essere un prodotto di stato e non di tratto, riconducibile alla vicenda anamnestica piuttosto che ad un modo di funzionare stabile e persistente. Il signor CP_1 sperimenta un malessere psicologico generalizzato diffuso e davvero impattante, che investe sia 8 la cognizione che l'emozione, producendo uno stato di attivazione clinicamente contraddittorio… La malinconia, la tristezza e il senso di inutilità ed inaiutabilità coordinano l'architettura degli affetti, labili e discontinui ma passibili di recupero profondo e in prognosi, in cauto ma costante miglioramento. La sensazione di vulnerabilità attiva, inoltre, i sistemi emotivo – motivazionali del panico e dell'allarme, amplificando la portata dei sintomi. L'attivazione collerica dolorosa sentita al momento genera una frustrazione reattiva e riflessa, sollecitando ulteriormente l'ansia e l'ansietà. Gli stati interni sono negativamente orientati, le competenze sociali risentono di aspetti affettivi disregolati;
anche i rapporti risentono di una modalità duplice e oscillante, poco sicura e dipendente dal giudizio dell'altro. Non si rintracciano schemi relazionali apertamente patologici ma la presenza di uno stress consistente e pervasivo pare abbia minato la fiducia in sé stesso;
il signor è CP_1 realistico nell'auto valutarsi, concreto e pragmatico, essendo, anche da un punto di vista emotivo improntato a trasmettere ciò che prova in maniera diretta. Al momento il signore staziona su una modalità difensiva comunque destinata a “cedere” per via di una sempre maggiore consapevolezza delle situazioni che lo circondano;
il signor è infatti CP_1 sensibile e potenzialmente predisposto a contesti nuovi che richiedano un approccio che integri gli aspetti di contenuto con quelli di relazione. Si precisa che in condizioni serene e distese il signore potrebbe infatti recuperare con grande facilità sicurezza e senso di auto efficacia ma il dolore imponente sperimentato al momento impedisce di contattare emozioni a valenza positiva e adattive. La consapevolezza delle difficoltà presenti nello spettro emotivo è molto investita e rivolta verso l'ambiente, sentito come determinante e poco favorevole per il ragionamento: la sensazione di non controllare le situazioni che lo riguardano irrigidiscono
“lo sguardo” sulla realtà amplificando le difficoltà nel vedere le alternative alle questioni problematiche. Si consiglia il proseguo terapeutico finalizzato alla stabilizzazione del tono dell'umore; la relazione parentale -in consolidamento- evidenzia importanti benefici a medio e lungo termine e per tale ragione appare un dispositivo clinico di stabilizzazione importante…
I colloqui clinici svolti con il signor hanno evidenziato uno stile di personalità CP_1 narcisista. Appare una persona con un eccesso di attenzione verso sé stessa, un'immagine elevata di sé, mancanza di empatia verso i bisogni altrui. La richiesta di separazione da parte della signora ha rappresentato l'innesco di una ferita narcisista intollerabile. Il Pt_1 signor ferito nell'orgoglio ha esitato in uno stato depressivo che nell'agito ha CP_1 evidenziato ancora una volta, in maniera purtroppo drammatica la sua incapacità empatica”;
- con riferimento all'esame della condizione psicologica della figlia così si legge nella consulenza: “Le risultanze derivate dal colloquio, dalla Per_1 9 raccolta anamnestica e dai dati psicometrici evidenziano un quadro psicologico compatibile con un disturbo distimico (DSM 5). La sfumatura depressiva osservata, essendo una diagnosi dell'età evolutiva, appare destinata a rientrare in tempi verosimilmente favorevoli per via del lavoro terapeutico in essere. La personalità di presenta un'organizzazione Per_1 ricca e sorprendentemente sviluppata per l'età della ragazza;
parla con cognizione di causa della propria vicenda, tale modalità di focus cognitivo pare essere ricorrente come strategia per contenere l'ansia e l'angoscia, razionalizzando gli eventi. Nel metabolizzare la fatica di questo periodo, la minore predilige una modalità internalizzante, non tanto per necessità ma quanto per “scelta” sintonica con lo schema e la fase famigliare: l'organizzazione e il controllo dei processi cognitivi è rigida e tende alla chiusura, rinunciando ad elementi dell'ambiente che limitano, a loro volta, il contatto e l'esperienza diretta di emozioni nuove e potenzialmente destabilizzanti… Lo schema relazionale prevalente è positivo, privo di patologie socio emotive nel senso stretto del termine… Tale meccanismo difensivo indica un'ipervigilanza psicologicamente molto costosa e una capacità di cogliere in maniera troppo veloce e intensa i segnali provenienti dalla situazione in atto. Nel complesso, i meccanismi di difesa evidenziati seguono la falsariga della formazione reattiva: infatti evita e si Per_1 difende dall'angoscia o da stati emotivi dolorosi accentuando e manifestando la tendenza opposta a quella criticata e/o sperimentata direttamente su di sé. La minore esprime attraverso un auto controllo razionale doti importanti quali centratura e determinazione che se non correttamente elaborate potrebbero limitare una visione d'insieme a carattere globale e comprensivo, flessibile”;
- in merito alle condizioni attuali dal punto di vista psicologico della Per_ figlia , così ha concluso la dott.ssa “È orientata nel tempo e nello Per_4 spazio ed è consapevole della sua identità personale. Non presenta disturbi della memoria di fissazione (immediata e recente), né disturbi della memoria di rievocazione (remota), né confabulazioni. Le espressioni affettive non sono accentuate. Si nota un tono dell'umore leggermente deflesso… Le risultanze derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici evidenziano un quadro psicologico compatibile con un disturbo depressivo con aspetti ansioso evitanti (DSM 5). Al momento la minore presenta un quadro sintomatologico internalizzante, di espressione latente e che si attiva in corrispondenza di sollecitazioni emotive consistenti. Le difficoltà a carico del tono dell'umore sono dovute principalmente ad una auto consapevolezza modesta e all'introspezione che la caratterizza;
prevalgono sintomi minori, riferibili alla ricerca di posizioni non centrali, quali distacco, affettività di tonalità negativa, ritiro. Il malessere di carattere continuo stimato si riversa anche in sintomi di natura corporea e somatica, sviluppando una risposta di stato non meglio 10 elaborate. I sintomi rappresentati sono massicci, si tratta di manifestazioni emotive non riferibili a singoli life events ma a modalità di metabolizzazione dello stress..”;
- in merito all'episodio del tentativo di suicidio del padre, con riguardo ai riflessi sulla condizione delle minori, su cui si è ampiamente concentrato il lavoro della CTU, nell'elaborato peritale si legge: “ Nel caso del suicidio di un genitore anche se si tratta di un tentativo che non è andato fortunatamente a termine, il bambino avverte che gli adulti hanno a che fare con le loro emozioni di colpa per non aver capito con la rabbia per essersi sentiti rifiutati, abbandonati e con la vergogna per lo stigma sociale, non potendo rispondere a tutte quelle domande che sono spesso coperte dal silenzio protettivo di coloro che verosimilmente non sanno spiegare neanche a se stessi il perché di un gesto così innaturale. Più l'evento è avvolto dal silenzio più l'elaborazione diviene complessa;
il tentato suicidio di un genitore è un evento così destabilizzante che merita un'attenzione particolare. Spesso si configura come un processo di comprensione e di accettazione non condivisibile a livello sociale e che richiede nel presente ma anche nella crescita l'accettazione di risposte poco rassicuranti. Lo stress causato da un evento così complesso determina una forma ansiosa di controllo sulle figure di riferimento dettata dalla paura di perderle, manifestandosi come uno stato di allerta continuo;
questa sintomatologia ansiosa qualora perdurasse nel tempo si configura in un disturbo da stress post traumatico. Gli studi di FE hanno introdotto il concetto di Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI) per indicare quell'insieme di situazioni vissute nell'infanzia che incidono significativamente sui processi di attaccamento e che si possono definire come 'incidenti di percorso' negativi più o meno cronici rispetto all'ideale percorso evolutivo sia sul piano personale che relazionale. Tra le risposte difensive al trauma si può annoverare il congelamento emotivo”. In merito, deve rilevarsi che la dott.ssa ha ritenuto che dai colloqui con le minori e dalle loro Per_4 valutazioni psicodiagnostiche si evince che gli eventi traumatici ai quali sono state esposte hanno lasciato delle tracce emotive importanti;
- in merito al quesito relativo alla qualità psicologica della relazione del figlio minore con le figure genitoriali la CTU ha concluso nel senso che: “le descrizioni sopra rappresentate e le risultanze dell'attività peritale evidenziano degli apparenti rapporti positivi con i genitori. Tuttavia, entrambe le ragazze sono a rischio quanto ad un'inversione di ruolo verso il padre percepito debole dal momento che ha tentato il suicidio e la madre che appare sovraccarica dei due ruoli. Questo comporta nelle ragazze una scarsa spontaneità e una scarsa propensione a parlare in modo autentico dei loro disagi per non appesantire due genitori percepiti fragili. Pertanto, appare indispensabile che le ragazze proseguano il loro percorso terapeutico”. 11
Con ordinanza emessa il 24.1.2023 il Giudice delegato, condividendo le conclusioni e le proposte della CTU, ha revocato il divieto di avvicinamento del resistente alle figlie ed alla ricorrente e la limitazione della responsabilità genitoriale del disponendo l'affidamento condiviso con collocamento CP_1 delle figlie presso la madre, la progressiva liberalizzazione degli incontri - dapprima alternando quelli in spazio neutro e presso l'abitazione paterna con presenza di un educatore - ed infine introduzione del pernottamento presso l'abitazione paterna delle figlie.
Deve essere, pertanto, confermato il regime di affidamento condiviso con collocamento delle figlie presso la madre – come richiesto da entrambi i difensori - tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica di ufficio e del periodo di monitoraggio degli assistenti sociali.
In merito alla frequentazione padre figlie, come detto, entrambe le minori sono state sentite all'udienza del 20.09.2023 con la presenza di uno psicologo, il dott. in servizio presso la ASL Roma 4, in ausilio in CP_3 udienza per l'attività istruttoria. La figlia ha dichiarato: “Frequento il Per_1
Convitto Nazionale a Roma indirizzo Coreutico e sono al terzo anno. Viaggio da Fregene e mia madre o il nonno materno mi accompagnano alla stazione e poi vado a scuola con i mezzi pubblici. Mia sorella studia a Fregene. Mi trovo bene al liceo ma non rimango tutti i pomeriggi perché il rettore ha eliminato la mensa per alcuni studenti. Faccio danza a
Maccarese. Mi accompagna mia madre. Da mio padre è andato bene il pernottamento e mi ha fatto piacere perché ho visto mia nonna che non vedevo da anni. Dopo la separazione non Per_ avevamo visto più i parenti di mio padre. Mio padre vive insieme alla nonna. Io e non ne abbiamo parlato ma lei era titubante a rimanere a dormire da mio padre ed è venuta Per_ Per_ Per_ anche nostra sorella per stare vicino ad vive con la madre. Abbiamo dormito con nostro padre il 1 settembre 2023. La settimana scorsa ci siamo viste con le educatrici per parlare del pernotto e dopo non abbiamo ancora fatto un calendario. Va bene per me continuare con i pernottamenti, magari ogni due settimane e mi farebbe piacere per gli incontri alternando quelli liberi e quelli con gli assistenti sociali compatibilmente con i miei Per_ impegni scolastici ed extrascolastici”. La figlia , sentita nella medesima udienza, ha dichiarato: “Frequento la scuola a Fregene e vado in terza media. Faccio danza a
Maccarese. A scuola e danza mi accompagnano mia madre o il nonno. Vivo a casa con mia madre e mia sorella. Sono rimasta a dormire con mio padre il 1 settembre 2023 ed è andata bene. All'inizio avevo qualche preoccupazione ma mi faceva piacere stare anche con mia Per_ nonna ed che era presente. Ci andrei di nuovo ma sempre con la nonna e possibilmente 12
Per_ anche con che ha 24 anni. Ultimamente vedo mio padre una volta la settimana e alterniamo le visite con gli assistenti sociali o da sola con mia sorella. Per me va bene vedere mio padre in questo modo. Mi preoccupavo che potesse nascere una discussione con mio padre che ha un carattere simile al mio e con cui tendiamo a scontrarci. Entrambi siamo testardi ed orgogliosi”.
Dalle relazioni depositate dagli assistenti sociali è risultato che le figlie, allo stato, effettuano due incontri liberi, uno in spazio neutro ed un pernottamento nei week end alternati e che i percorsi di psicoterapia e sostegno genitoriale delle parti si sono conclusi, mentre quelli delle figlie di sostegno psicologico sono tuttora in corso. Gli assistenti sociali hanno evidenziato che i rapporti tra padre e figlie sono migliorati, nonostante talune persistenti rigidità paterne, e che la frequentazione sta avvenendo in maniera serena avendo il cessato, tra l'altro, di tenere le condotte controllanti CP_1 nei confronti della . Pt_1
Il Collegio dispone pertanto che gli incontri del padre con le figlie debbano proseguire in forma libera – con revoca degli incontri in modalità protetta – un pomeriggio infrasettimanale e con pernottamento a week end alternati, sotto il monitoraggio degli assistenti sociali del comune di Fiumicino.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento a favore delle figlie di euro 650,00 mensili o in subordine la conferma della somma di euro
500,00 mensili complessivamente nonchè le spese straordinarie al 50% tra le parti.
Il resistente ha richiesto con le comparse conclusionali di corrispondere un assegno di mantenimento mensile per le figlie di euro 350,00 complessivi e disporre le spese straordinarie al 70% a carico della ricorrente ed al 30% a carico del resistente.
Deve osservarsi che il Presidente f.f. con ordinanza presidenziale, ha posto a carico di il versamento, a titolo di contributo per le figlie CP_1 di euro 500,00 (euro 250,00 mensili ciascuna) oltre il 50% delle spese straordinarie a carico delle parti.
All'esito del giudizio e dall'esame depositata dalle parti, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso che: 13
- la ricorrente ha dichiarato di essere insegnante con contratto a tempo indeterminato con uno stipendio mensile di circa euro 1600,00 e di corrispondere una rata di mutuo (per un immobile di cui le figlie sono nude proprietarie) di euro 500,00 mensili e sostiene un finanziamento per acquisto di autovettura dopo la separazione con rata di euro 205,00 mensili;
- il resistente lavorava alle dipendenze della Travelport Italia S.r.l. con un reddito mensile di circa € 2.400,00, da cui è stato licenziato ed attualmente percepisce l'indennità di disoccupazione (NASPI) per un importo mensile di
€ 1.350,00 e vive in un'abitazione con la propria madre nonché ha dichiarato di essere nudo proprietario della quota di 2/9 dell'immobile sito in Roma in
Via Roberto Malatesta n.101 e della quota di 1/3 dell'immobile sito in
Castelraimondo (MC) Via Giosue Carducci 56.
Dalla documentazione depositata in corso di causa risulta che la ricorrente ha dichiarato redditi netti di circa euro 21.000,00 nel 2019, di euro
26.000,00 nel 2020, di euro 25.700,00 nel 2021 e di euro 27.000,00 nel 2022, di essere usufruttuaria dell'abitazione in cui risiede di proprietà delle figlie e dagli estratti conto depositati risultano sostanzialmente confermate le dichiarazioni rese nell'atto notorio depositato.
Il resistente ha dichiarato redditi lordi di euro 35.000,00 circa negli anni
2021 e 2022 e di euro 26.000,00 nell'anno 2023 ed ha un finanziamento di euro
350,00 mensili circa per acquisto di autovettura. Inoltre, risulta avere percepito una quota di TFR di euro 82.382,00 nel mese di ottobre 2023 e di avere investimenti mobiliari di circa 50.000 euro e un conto deposito di 10.000 euro.
In considerazione della condizione reddituale delle parti deve essere posto a carico di un assegno di mantenimento per le figlie di CP_1 euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) tenuto conto delle esigenze delle medesime figlie e della circostanza per cui, sebbene il ricorrente risulta percepire la NASPI, tuttavia ha investimenti mobiliari ed ha ricevuto una indennità di liquidazione dell'importo sopra indicato.
Le spese straordinarie devono essere corrisposte al 50% tra le parti secondo le indicazioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Le spese devono essere compensate tra le parti per la parziale soccombenza reciproca. 14
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 535/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma il 10 maggio 1976, e nato a [...] il [...] aventi CP_1 contratto matrimonio in Ariccia in data 21 ottobre 2006; Per_ 2) affida le figlie ed ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento delle figlie presso l'abitazione materna;
4) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che la figlia - Per_1 che ormai ha 17 anni - possa frequentare liberamente il padre secondo la sua volontà e compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche ed Per_ extrascolastiche, mentre che il padre possa tenere con sè la figlia : a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00 alla domenica pomeriggio alle ore 18,00nonchè un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al
6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni Per_ alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5) dichiara le parti economicamente indipendenti;
6) dispone che verserà mensilmente a CP_1 Parte_1
Per_ l'importo di euro 400,00 per il mantenimento delle figlie ed (euro Per_1 15
200,00 ciascuna) entro il giorno 5 di ciascun mese e che detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
7) dispone che le spese straordinarie mediche, di studio e sportive per le figlie saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
8) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Fiumicino che provvederanno a monitorare l'andamento degli incontri padre figlie e a sostenere le minori anche per i percorsi psicologici in corso, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio all'Autorità Giudiziaria;
9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 17 febbraio
2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 535 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in località Fregene, Parte_1
Fiumicino (RM) rappresentata e difesa dall'avv. Francesca De Santis giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] il [...], residente in [...], Fiumicino CP_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Franca Umbro e dall'avv. Fabiana
Barbanera giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 maggio 2024 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 21 ottobre 2006 Parte_1 contraeva in Ariccia matrimonio civile con esponeva che nel CP_1 tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
In particolare, la ricorrente deduceva:
- che dall'unione matrimoniale nascevano le figlie il 18 ottobre Per_1
Per_ 2007 e il 2 giugno 2010;
- che le parti avevano deciso di separarsi nel 2020 e la ricorrente aveva comunicato al marito di avere contattato un avvocato per procedere con la separazione, laddove possibile in forma consensuale;
- che il in data 27 gennaio 2021 aveva tentato il suicidio a mezzo CP_1 del gas nella casa sull'albero nel giardino dell'abitazione ed era stato rinvenuto Per_ dal padre e fratello della , anche alla presenza della figlia , e portato Pt_1 dal 118 in ricovero in codice rosso presso l'ospedale “G. B. Grassi” di Roma, in seguito trasferito al reparto di psichiatria e preso in carico presso la clinica
Villa Armonia Nuova srl sita in Roma, dove si trovava tuttora in cura;
- che il gesto del era stato premeditato, come dimostrato dal CP_1 materiale informatico rinvenuto nel suo pc (ricerche, contatti e ordini di materiali tra cui pastiglie di cianuro in merito al suicidio ed alle conseguenze per i famigliari);
- che era prevista dopo trenta giorni dal ricovero presso la clinica Villa
Armonia Nuova srl, la presa in carico da parte del Centro di Controparte_2
Fiumicino;
- che la ricorrente lavorava come insegnante della scuola dell'infanzia 3 presso l'Istituto Comprensivo Fregene Passoscuro di Fiumicino, loc. Fregene, con contratto a tempo indeterminato con uno stipendio mensile di circa euro
1.600,00;
- che il era dipendente a tempo indeterminato della società CP_1
Travelport Italia srl con sede in Roma Via del Tintoretto 432 e percepiva uno stipendio mensile di circa euro 2.400,00 circa;
- che la casa coniugale sita in Via Porto San Giorgio n. 22 era di proprietà della moglie;
- che il marito versava la somma di euro 350,00 oltre le spese straordinarie per la figlia nata a [...] il [...] dal Persona_3 precedente matrimonio con la IG.ra . Parte_2
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di adottare con urgenza i provvedimenti necessari per l'affidamento e il Per_ mantenimento delle minori e disponendo l'affidamento esclusivo Per_1 delle figlie con collocamento presso la madre con regolamentazione della frequentazione con il resistente presso l'abitazione materna alla presenza della ricorrente e senza pernotto e disponendo un assegno per il mantenimento delle figlie secondo le valutazioni del Tribunale, anche mediante pagamento diretto da parte del datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 26 febbraio 2021 il Presidente f.f. ha emesso un decreto inaudita altera parte con cui ha accolto la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte, disponendo l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalle figlie minori nonché incontri protetti padre figlie una volta alla settimana per due ore in spazio neutro ed alla presenza degli assistenti sociali del comune di Fiumicino.
Con memoria difensiva depositata il 23.04.2021 si costituiva in giudizio il quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta della CP_1 ricorrente e deduceva:
- che il matrimonio non era in crisi e la decisione della ricorrente di separarsi aveva lascato il in uno stato di profondo sconforto e CP_1 frustrazione;
- che da qualche mese la aveva iniziato a trattenersi fuori di casa Pt_1 4 per buona parte della giornata, a suo dire per studiare insieme ad un'amica, lasciando che il padre si occupasse delle figlie durante le sue prolungate assenze;
- che il gesto autolesionistico era avvenuto quando le figlie erano a scuola e il resistente non aveva perso i sensi perché la casetta aveva diverse aperture e ricambi d'aria, come rilevato anche dai sanitari che avevano diagnosticato una sindrome depressiva atipica;
- che le telecamere nell'abitazione ed all'esterno non erano state installate per controllare la ma a seguito di un tentativo di furto avvenuto presso Pt_1
l'abitazione familiare;
- che la frequentazione con le figlie non costituiva un pericolo per le minori ed era non solo compatibile con lo stato di salute e psichico del resistente, ma anche favorevole per una ripresa dallo stato depressivo;
- che il resistente era dipendente presso la Travelport Italia s.r.l. e guadagnava un reddito mensile di circa € 2.400,00 ed era nudo proprietario della quota di 2/9 dell'immobile sito in Roma in Via Roberto Malatesta n. 101
e della quota pari ad 1/3 dell'immobile sito in Castelraimondo (MC) via Giosuè
Carducci 56 e sosteneva spese fisse mensili per finanziamenti e per affitto di euro 1.700,00 circa mentre la resistente era proprietaria della casa familiare e guadagnava euro 1.600,00 mensili.
Tanto dedotto, il resistente richiedeva la revoca del decreto emesso dal
Presidente f.f. e, nel merito, disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, la frequentazione nei weekend alternati dal venerdì alla domenica ed un assegno di mantenimento di euro 250,00 per le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 07.07.2021 comparivano le parti con i loro difensori ed il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento esclusivo con collocamento delle figlie presso la ricorrente, incontri protetti padre figlie presso il Servizio Sociale di Fiumicino,
l'assegnazione della casa familiare alla , un assegno di mantenimento a Pt_1 favore delle figlie di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti e il divieto di avvicinamento del ai luoghi CP_1 abitualmente frequentati dalla moglie e dalle figlie minori. 5
All'udienza del 14 ottobre 2021, il giudice delegato, tenuto conto delle relazioni depositate dagli assistenti sociali e sentiti i difensori delle parti ha così disposto:
- conferma il divieto di avvicinamento che proroga per ulteriori mesi 6 fino alla prossima udienza fissata per il 23 febbraio 2022;
- dispone la prosecuzione degli incontri protetti padre – figlie con possibilità da parte dei Servizi Sociali di Fiumicino di valutare un eventuale ampliamento degli stessi in termini di giorni o di orario;
- ammonisce il padre ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. che le telefonate con le figlie abbiano contenuti consoni e non coinvolgano le figlie nelle dinamiche conflittuali dei genitori;
- invita la madre affidataria a fare intraprendere alle figlie minori un percorso di sostegno psicologico con presa in carico da parte del TSMREE territorialmente competente o presso altra struttura pubblica o professionista privato;
- invita le parti ad effettuare percorsi psicologici individuali presso strutture pubbliche o psicoterapeuti di fiducia;
- dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Fiumicino e che lo stesso trasmetta una relazione aggiornata sui percorsi disposti dal Tribunale e sull'esito degli incontri protetti padre – figlie entro il 5 febbraio 2022.
All'udienza del 21 giugno 2023 veniva disposto, su richiesta dei difensori delle parti e tenuto conto dell'andamento degli incontri padre figlia che si svolgevano in maniera positiva – come relazionato dagli assistenti sociali -
l'ampliamento della frequentazione tra padre e figlie e graduale introduzione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna.
All'udienza del 20.09.2023 venivano sentite le figlie delle parti ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con emissione di ordine di esibizione di documentazione reddituale ex art. 210 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante CTU sulla capacità genitoriale delle parti ed acquisizione delle relazioni degli assistenti sociali del comune di
Fiumicino nonché audizione delle figlie delle parti.
All'udienza del 17.5.2024, su richiesta dei difensori, veniva ammesso il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e della 6 documentazione esibita in udienza dall'avv. Barbanera entro 30 giorni ed il
Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Affidamento e collocamento delle figlie minorenni
In merito al regime di affidamento e collocamento delle figlie Per_1
Per_ ed , deve osservarsi quanto segue.
In sede di precisazione delle conclusioni il difensore della ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione della frequentazione con il padre nel rispetto della tutela psicofisica delle figlie del minore, mentre il difensore del resistente ha richiesto l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso l'abitazione materna e frequentazione tra padre e figlie nei week end alternati dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica alle 18,00 con alternanza durante le festività.
Il Collegio rileva che la CTU nominata, dott.ssa ha Persona_4 rassegnato le conclusioni che si seguito si trascrivono per quanto di interesse: 7
- in merito alle competenze genitoriali della ricorrente - anche alla luce del grave e doloroso episodio occorso nel nucleo familiare, ovvero il tentativo di suicidio da parte del signor - la CTU ha evidenziato: “Le risultanze CP_1 derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici evidenziano la presenza di un pattern di personalità ad alto funzionamento ma resistente all'indagine psicologica proposta. La persona ha involontariamente negato la presenza di difetti anche molto frequenti in questi contesti valutativi fornendo una parziale illustrazione di Sé: si evincono, ad un livello di analisi più profonda, aspetti clinici di livello nevrotico e di matrice probabilmente isterica, collegati ad una disregolazione emotiva importante. La signora al momento sperimenta una condizione di esaurimento ideo affettivo, che investe i Pt_1 sistemi del Sé e attiva una sintomatologia esternalizzante, chiara ma non preoccupante ad un livello di contestualizzazione sistemico – relazionale. Il malessere connesso a questo periodo, in cui si concentrano impegni ed energie, pare comunque non intaccare il proprio orientamento valutativo personale e la capacità di decidere basandosi sui propri parametri interni… Alla luce delle considerazioni precedentemente illustrate, il quadro di personalità appare poco armonizzato nelle proprie funzioni, nonostante un discreto senso della propria identità, un esame di realtà intatto, le capacità di intimità non consentono una adeguata capacità di tolleranza e regolazione degli affetti, con ricadute sui sistemi emotivo – motivazionali. Sono, tuttavia, presenti anche una certa rigidità e un range limitato di meccanismi di difesa e coping, e una tendenza a utilizzare difese come la rimozione, la formazione reattiva,
l'intellettualizzazione, lo spostamento e l'annullamento retroattivo così da limitare
l'espressione e il contatto con gli altri, che vengono sentiti in maniera spesso poco chiara o dicotomica. Pur non essendo rintracciabile un disturbo del funzionamento della personalità, si consiglia un percorso finalizzato ad elaborare i vissuti e adeguarli al registro emotivo e comunicativo”;
- con riguardo alla capacità genitoriale del resistente, la CTU ha concluso nei seguenti termini: “Le risultanze derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici evidenziano la presenza di un importante disturbo depressivo maggiore (DSM 5) degno di attenzione clinica. Tale sindrome, considerata la storia del soggetto, si configura come sindrome reattiva ad eventi perturbanti, i quali hanno determinato, in assenza di quadri psicopatologici precedenti, un cedimento affettivo significativo. Infatti, in assenza di un quadro premorboso, la condizione clinica depressiva osservata risulta essere un prodotto di stato e non di tratto, riconducibile alla vicenda anamnestica piuttosto che ad un modo di funzionare stabile e persistente. Il signor CP_1 sperimenta un malessere psicologico generalizzato diffuso e davvero impattante, che investe sia 8 la cognizione che l'emozione, producendo uno stato di attivazione clinicamente contraddittorio… La malinconia, la tristezza e il senso di inutilità ed inaiutabilità coordinano l'architettura degli affetti, labili e discontinui ma passibili di recupero profondo e in prognosi, in cauto ma costante miglioramento. La sensazione di vulnerabilità attiva, inoltre, i sistemi emotivo – motivazionali del panico e dell'allarme, amplificando la portata dei sintomi. L'attivazione collerica dolorosa sentita al momento genera una frustrazione reattiva e riflessa, sollecitando ulteriormente l'ansia e l'ansietà. Gli stati interni sono negativamente orientati, le competenze sociali risentono di aspetti affettivi disregolati;
anche i rapporti risentono di una modalità duplice e oscillante, poco sicura e dipendente dal giudizio dell'altro. Non si rintracciano schemi relazionali apertamente patologici ma la presenza di uno stress consistente e pervasivo pare abbia minato la fiducia in sé stesso;
il signor è CP_1 realistico nell'auto valutarsi, concreto e pragmatico, essendo, anche da un punto di vista emotivo improntato a trasmettere ciò che prova in maniera diretta. Al momento il signore staziona su una modalità difensiva comunque destinata a “cedere” per via di una sempre maggiore consapevolezza delle situazioni che lo circondano;
il signor è infatti CP_1 sensibile e potenzialmente predisposto a contesti nuovi che richiedano un approccio che integri gli aspetti di contenuto con quelli di relazione. Si precisa che in condizioni serene e distese il signore potrebbe infatti recuperare con grande facilità sicurezza e senso di auto efficacia ma il dolore imponente sperimentato al momento impedisce di contattare emozioni a valenza positiva e adattive. La consapevolezza delle difficoltà presenti nello spettro emotivo è molto investita e rivolta verso l'ambiente, sentito come determinante e poco favorevole per il ragionamento: la sensazione di non controllare le situazioni che lo riguardano irrigidiscono
“lo sguardo” sulla realtà amplificando le difficoltà nel vedere le alternative alle questioni problematiche. Si consiglia il proseguo terapeutico finalizzato alla stabilizzazione del tono dell'umore; la relazione parentale -in consolidamento- evidenzia importanti benefici a medio e lungo termine e per tale ragione appare un dispositivo clinico di stabilizzazione importante…
I colloqui clinici svolti con il signor hanno evidenziato uno stile di personalità CP_1 narcisista. Appare una persona con un eccesso di attenzione verso sé stessa, un'immagine elevata di sé, mancanza di empatia verso i bisogni altrui. La richiesta di separazione da parte della signora ha rappresentato l'innesco di una ferita narcisista intollerabile. Il Pt_1 signor ferito nell'orgoglio ha esitato in uno stato depressivo che nell'agito ha CP_1 evidenziato ancora una volta, in maniera purtroppo drammatica la sua incapacità empatica”;
- con riferimento all'esame della condizione psicologica della figlia così si legge nella consulenza: “Le risultanze derivate dal colloquio, dalla Per_1 9 raccolta anamnestica e dai dati psicometrici evidenziano un quadro psicologico compatibile con un disturbo distimico (DSM 5). La sfumatura depressiva osservata, essendo una diagnosi dell'età evolutiva, appare destinata a rientrare in tempi verosimilmente favorevoli per via del lavoro terapeutico in essere. La personalità di presenta un'organizzazione Per_1 ricca e sorprendentemente sviluppata per l'età della ragazza;
parla con cognizione di causa della propria vicenda, tale modalità di focus cognitivo pare essere ricorrente come strategia per contenere l'ansia e l'angoscia, razionalizzando gli eventi. Nel metabolizzare la fatica di questo periodo, la minore predilige una modalità internalizzante, non tanto per necessità ma quanto per “scelta” sintonica con lo schema e la fase famigliare: l'organizzazione e il controllo dei processi cognitivi è rigida e tende alla chiusura, rinunciando ad elementi dell'ambiente che limitano, a loro volta, il contatto e l'esperienza diretta di emozioni nuove e potenzialmente destabilizzanti… Lo schema relazionale prevalente è positivo, privo di patologie socio emotive nel senso stretto del termine… Tale meccanismo difensivo indica un'ipervigilanza psicologicamente molto costosa e una capacità di cogliere in maniera troppo veloce e intensa i segnali provenienti dalla situazione in atto. Nel complesso, i meccanismi di difesa evidenziati seguono la falsariga della formazione reattiva: infatti evita e si Per_1 difende dall'angoscia o da stati emotivi dolorosi accentuando e manifestando la tendenza opposta a quella criticata e/o sperimentata direttamente su di sé. La minore esprime attraverso un auto controllo razionale doti importanti quali centratura e determinazione che se non correttamente elaborate potrebbero limitare una visione d'insieme a carattere globale e comprensivo, flessibile”;
- in merito alle condizioni attuali dal punto di vista psicologico della Per_ figlia , così ha concluso la dott.ssa “È orientata nel tempo e nello Per_4 spazio ed è consapevole della sua identità personale. Non presenta disturbi della memoria di fissazione (immediata e recente), né disturbi della memoria di rievocazione (remota), né confabulazioni. Le espressioni affettive non sono accentuate. Si nota un tono dell'umore leggermente deflesso… Le risultanze derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici evidenziano un quadro psicologico compatibile con un disturbo depressivo con aspetti ansioso evitanti (DSM 5). Al momento la minore presenta un quadro sintomatologico internalizzante, di espressione latente e che si attiva in corrispondenza di sollecitazioni emotive consistenti. Le difficoltà a carico del tono dell'umore sono dovute principalmente ad una auto consapevolezza modesta e all'introspezione che la caratterizza;
prevalgono sintomi minori, riferibili alla ricerca di posizioni non centrali, quali distacco, affettività di tonalità negativa, ritiro. Il malessere di carattere continuo stimato si riversa anche in sintomi di natura corporea e somatica, sviluppando una risposta di stato non meglio 10 elaborate. I sintomi rappresentati sono massicci, si tratta di manifestazioni emotive non riferibili a singoli life events ma a modalità di metabolizzazione dello stress..”;
- in merito all'episodio del tentativo di suicidio del padre, con riguardo ai riflessi sulla condizione delle minori, su cui si è ampiamente concentrato il lavoro della CTU, nell'elaborato peritale si legge: “ Nel caso del suicidio di un genitore anche se si tratta di un tentativo che non è andato fortunatamente a termine, il bambino avverte che gli adulti hanno a che fare con le loro emozioni di colpa per non aver capito con la rabbia per essersi sentiti rifiutati, abbandonati e con la vergogna per lo stigma sociale, non potendo rispondere a tutte quelle domande che sono spesso coperte dal silenzio protettivo di coloro che verosimilmente non sanno spiegare neanche a se stessi il perché di un gesto così innaturale. Più l'evento è avvolto dal silenzio più l'elaborazione diviene complessa;
il tentato suicidio di un genitore è un evento così destabilizzante che merita un'attenzione particolare. Spesso si configura come un processo di comprensione e di accettazione non condivisibile a livello sociale e che richiede nel presente ma anche nella crescita l'accettazione di risposte poco rassicuranti. Lo stress causato da un evento così complesso determina una forma ansiosa di controllo sulle figure di riferimento dettata dalla paura di perderle, manifestandosi come uno stato di allerta continuo;
questa sintomatologia ansiosa qualora perdurasse nel tempo si configura in un disturbo da stress post traumatico. Gli studi di FE hanno introdotto il concetto di Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI) per indicare quell'insieme di situazioni vissute nell'infanzia che incidono significativamente sui processi di attaccamento e che si possono definire come 'incidenti di percorso' negativi più o meno cronici rispetto all'ideale percorso evolutivo sia sul piano personale che relazionale. Tra le risposte difensive al trauma si può annoverare il congelamento emotivo”. In merito, deve rilevarsi che la dott.ssa ha ritenuto che dai colloqui con le minori e dalle loro Per_4 valutazioni psicodiagnostiche si evince che gli eventi traumatici ai quali sono state esposte hanno lasciato delle tracce emotive importanti;
- in merito al quesito relativo alla qualità psicologica della relazione del figlio minore con le figure genitoriali la CTU ha concluso nel senso che: “le descrizioni sopra rappresentate e le risultanze dell'attività peritale evidenziano degli apparenti rapporti positivi con i genitori. Tuttavia, entrambe le ragazze sono a rischio quanto ad un'inversione di ruolo verso il padre percepito debole dal momento che ha tentato il suicidio e la madre che appare sovraccarica dei due ruoli. Questo comporta nelle ragazze una scarsa spontaneità e una scarsa propensione a parlare in modo autentico dei loro disagi per non appesantire due genitori percepiti fragili. Pertanto, appare indispensabile che le ragazze proseguano il loro percorso terapeutico”. 11
Con ordinanza emessa il 24.1.2023 il Giudice delegato, condividendo le conclusioni e le proposte della CTU, ha revocato il divieto di avvicinamento del resistente alle figlie ed alla ricorrente e la limitazione della responsabilità genitoriale del disponendo l'affidamento condiviso con collocamento CP_1 delle figlie presso la madre, la progressiva liberalizzazione degli incontri - dapprima alternando quelli in spazio neutro e presso l'abitazione paterna con presenza di un educatore - ed infine introduzione del pernottamento presso l'abitazione paterna delle figlie.
Deve essere, pertanto, confermato il regime di affidamento condiviso con collocamento delle figlie presso la madre – come richiesto da entrambi i difensori - tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica di ufficio e del periodo di monitoraggio degli assistenti sociali.
In merito alla frequentazione padre figlie, come detto, entrambe le minori sono state sentite all'udienza del 20.09.2023 con la presenza di uno psicologo, il dott. in servizio presso la ASL Roma 4, in ausilio in CP_3 udienza per l'attività istruttoria. La figlia ha dichiarato: “Frequento il Per_1
Convitto Nazionale a Roma indirizzo Coreutico e sono al terzo anno. Viaggio da Fregene e mia madre o il nonno materno mi accompagnano alla stazione e poi vado a scuola con i mezzi pubblici. Mia sorella studia a Fregene. Mi trovo bene al liceo ma non rimango tutti i pomeriggi perché il rettore ha eliminato la mensa per alcuni studenti. Faccio danza a
Maccarese. Mi accompagna mia madre. Da mio padre è andato bene il pernottamento e mi ha fatto piacere perché ho visto mia nonna che non vedevo da anni. Dopo la separazione non Per_ avevamo visto più i parenti di mio padre. Mio padre vive insieme alla nonna. Io e non ne abbiamo parlato ma lei era titubante a rimanere a dormire da mio padre ed è venuta Per_ Per_ Per_ anche nostra sorella per stare vicino ad vive con la madre. Abbiamo dormito con nostro padre il 1 settembre 2023. La settimana scorsa ci siamo viste con le educatrici per parlare del pernotto e dopo non abbiamo ancora fatto un calendario. Va bene per me continuare con i pernottamenti, magari ogni due settimane e mi farebbe piacere per gli incontri alternando quelli liberi e quelli con gli assistenti sociali compatibilmente con i miei Per_ impegni scolastici ed extrascolastici”. La figlia , sentita nella medesima udienza, ha dichiarato: “Frequento la scuola a Fregene e vado in terza media. Faccio danza a
Maccarese. A scuola e danza mi accompagnano mia madre o il nonno. Vivo a casa con mia madre e mia sorella. Sono rimasta a dormire con mio padre il 1 settembre 2023 ed è andata bene. All'inizio avevo qualche preoccupazione ma mi faceva piacere stare anche con mia Per_ nonna ed che era presente. Ci andrei di nuovo ma sempre con la nonna e possibilmente 12
Per_ anche con che ha 24 anni. Ultimamente vedo mio padre una volta la settimana e alterniamo le visite con gli assistenti sociali o da sola con mia sorella. Per me va bene vedere mio padre in questo modo. Mi preoccupavo che potesse nascere una discussione con mio padre che ha un carattere simile al mio e con cui tendiamo a scontrarci. Entrambi siamo testardi ed orgogliosi”.
Dalle relazioni depositate dagli assistenti sociali è risultato che le figlie, allo stato, effettuano due incontri liberi, uno in spazio neutro ed un pernottamento nei week end alternati e che i percorsi di psicoterapia e sostegno genitoriale delle parti si sono conclusi, mentre quelli delle figlie di sostegno psicologico sono tuttora in corso. Gli assistenti sociali hanno evidenziato che i rapporti tra padre e figlie sono migliorati, nonostante talune persistenti rigidità paterne, e che la frequentazione sta avvenendo in maniera serena avendo il cessato, tra l'altro, di tenere le condotte controllanti CP_1 nei confronti della . Pt_1
Il Collegio dispone pertanto che gli incontri del padre con le figlie debbano proseguire in forma libera – con revoca degli incontri in modalità protetta – un pomeriggio infrasettimanale e con pernottamento a week end alternati, sotto il monitoraggio degli assistenti sociali del comune di Fiumicino.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento a favore delle figlie di euro 650,00 mensili o in subordine la conferma della somma di euro
500,00 mensili complessivamente nonchè le spese straordinarie al 50% tra le parti.
Il resistente ha richiesto con le comparse conclusionali di corrispondere un assegno di mantenimento mensile per le figlie di euro 350,00 complessivi e disporre le spese straordinarie al 70% a carico della ricorrente ed al 30% a carico del resistente.
Deve osservarsi che il Presidente f.f. con ordinanza presidenziale, ha posto a carico di il versamento, a titolo di contributo per le figlie CP_1 di euro 500,00 (euro 250,00 mensili ciascuna) oltre il 50% delle spese straordinarie a carico delle parti.
All'esito del giudizio e dall'esame depositata dalle parti, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso che: 13
- la ricorrente ha dichiarato di essere insegnante con contratto a tempo indeterminato con uno stipendio mensile di circa euro 1600,00 e di corrispondere una rata di mutuo (per un immobile di cui le figlie sono nude proprietarie) di euro 500,00 mensili e sostiene un finanziamento per acquisto di autovettura dopo la separazione con rata di euro 205,00 mensili;
- il resistente lavorava alle dipendenze della Travelport Italia S.r.l. con un reddito mensile di circa € 2.400,00, da cui è stato licenziato ed attualmente percepisce l'indennità di disoccupazione (NASPI) per un importo mensile di
€ 1.350,00 e vive in un'abitazione con la propria madre nonché ha dichiarato di essere nudo proprietario della quota di 2/9 dell'immobile sito in Roma in
Via Roberto Malatesta n.101 e della quota di 1/3 dell'immobile sito in
Castelraimondo (MC) Via Giosue Carducci 56.
Dalla documentazione depositata in corso di causa risulta che la ricorrente ha dichiarato redditi netti di circa euro 21.000,00 nel 2019, di euro
26.000,00 nel 2020, di euro 25.700,00 nel 2021 e di euro 27.000,00 nel 2022, di essere usufruttuaria dell'abitazione in cui risiede di proprietà delle figlie e dagli estratti conto depositati risultano sostanzialmente confermate le dichiarazioni rese nell'atto notorio depositato.
Il resistente ha dichiarato redditi lordi di euro 35.000,00 circa negli anni
2021 e 2022 e di euro 26.000,00 nell'anno 2023 ed ha un finanziamento di euro
350,00 mensili circa per acquisto di autovettura. Inoltre, risulta avere percepito una quota di TFR di euro 82.382,00 nel mese di ottobre 2023 e di avere investimenti mobiliari di circa 50.000 euro e un conto deposito di 10.000 euro.
In considerazione della condizione reddituale delle parti deve essere posto a carico di un assegno di mantenimento per le figlie di CP_1 euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) tenuto conto delle esigenze delle medesime figlie e della circostanza per cui, sebbene il ricorrente risulta percepire la NASPI, tuttavia ha investimenti mobiliari ed ha ricevuto una indennità di liquidazione dell'importo sopra indicato.
Le spese straordinarie devono essere corrisposte al 50% tra le parti secondo le indicazioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Le spese devono essere compensate tra le parti per la parziale soccombenza reciproca. 14
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 535/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma il 10 maggio 1976, e nato a [...] il [...] aventi CP_1 contratto matrimonio in Ariccia in data 21 ottobre 2006; Per_ 2) affida le figlie ed ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento delle figlie presso l'abitazione materna;
4) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che la figlia - Per_1 che ormai ha 17 anni - possa frequentare liberamente il padre secondo la sua volontà e compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche ed Per_ extrascolastiche, mentre che il padre possa tenere con sè la figlia : a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00 alla domenica pomeriggio alle ore 18,00nonchè un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al
6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni Per_ alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5) dichiara le parti economicamente indipendenti;
6) dispone che verserà mensilmente a CP_1 Parte_1
Per_ l'importo di euro 400,00 per il mantenimento delle figlie ed (euro Per_1 15
200,00 ciascuna) entro il giorno 5 di ciascun mese e che detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
7) dispone che le spese straordinarie mediche, di studio e sportive per le figlie saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
8) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Fiumicino che provvederanno a monitorare l'andamento degli incontri padre figlie e a sostenere le minori anche per i percorsi psicologici in corso, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio all'Autorità Giudiziaria;
9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 17 febbraio
2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso