Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07854/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7854 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Guido Acquaviva Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Tagliaferri e Carlo Contaldi La Grotteria, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento di Autostrade per l’Italia, -OMISSIS- del 27.05.2025, notificato in data 28.05.2025 avente ad oggetto “Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023” con cui si disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore dei seguenti Operatori economici: quota di lotto pari al 33% del Lotto “6” in favore dell’Operatore economico Consorzio ordinario -OMISSIS- S.r.l. (Mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) – -OMISSIS- S.r.l. (Mandante) – -OMISSIS- (Mandante) (C.F./P.I. -OMISSIS-) per l’importo di € 16.906.995,28, di cui € 4.564.888,73 per oneri della sicurezza, con un ribasso unico percentuale offerto pari al 25,81 % e quota di lotto pari al 25% del Lotto “6” in favore dell’Operatore economico RTI -OMISSIS- (Mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) –-OMISSIS- (Mandante) – -OMISSIS- Srl (Mandante) (C.F./P.IVA. -OMISSIS-) per l’importo di € 12.808.329,76, di cui € 3.458.249,03 per oneri della sicurezza, con un ribasso unico percentuale offerto pari al 30,523%
b) del verbale n. 31 – seduta riservata del 03.03.2025, se ed in quanto lesivo, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25;
c) del verbale n. 32 – seduta pubblica del 07.03.2025, se ed in quanto lesivo, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25;
d) del documento “valutazione offerta anomale” di Autostrade per l’Italia con cui sono stati esaminati i giustificativi presentati dall’o.e. RTI -OMISSIS-, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25;
e) in ogni caso di tutti i verbali di gara della Commissione Ministeriale relativi al lotto “6” inerenti la valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata dall’o.e. RTI -OMISSIS-, se ed in quanto lesivi, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25;
f) dei verbali del Seggio di gara relativi al lotto “6”, inerenti la valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata dall’o.e. RTI -OMISSIS-, se ed in quanto lesivi, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25;
g) per quanto occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico;
l) per l’accertamento del diritto dell’A.T.I. ricorrente ad ottenere il 3° posto in graduatoria e, dunque, l’aggiudicazione della commessa per una quota pari al 25% del Lotto “6”;
m) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato;
i) in via subordinata per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
l) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque incidente negativamente sugli interessi del raggruppamento ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 30 luglio 2025:
per l’annullamento
a) verbale della “Struttura dedicata” n.6 del 20.3.2025;
b) provvedimento con il quale è stato attivato il soccorso istruttorio sulla base del verbale del 20.3.2025;
c) verbale della “Struttura dedicata” n.8 del 4.4.2025;
d) provvedimento con il quale è stato attivato il soccorso istruttorio sulla base del verbale del 4.4.2025;
e) verbale della “Struttura dedicata” n. 12 del 17.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia s.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa GI La AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Il presente giudizio ha ad oggetto la procedura indetta da Autostrade per l’Italia per l’affidamento di un accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo delle tratte autostradali di sua competenza. Si tratta di una procedura strutturata come affidamento multioperatore che, come previsto dall’art. 25 del Disciplinare di gara, prevede che l’aggiudicazione sia disposta in favore delle migliori tre offerte.
2 - Con il ricorso principale il r.t.i. -OMISSIS- s.r.l., collocatosi al quarto posto della graduatoria, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui la stazione appaltante ha disposto l’affidamento di una quota pari al 25% del lotto 6 in favore del terzo classificato, il r.t.i. -OMISSIS-.
Avverso gli atti di gara il ricorrente ha spiegato un unico e articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, in particolare:
- l'illegittima attribuzione al r.t.i. controinteressato del punteggio massimo in relazione al criterio OT-A.2 - Organigramma del personale di gestione dell’Accordo quadro;
- l'evidente complessiva inattendibilità economica dell’offerta, fondata su costi del personale del tutto inverosimili.
3 - Costituitosi in giudizio, il r.t.i. -OMISSIS- ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale, che sarebbe affidato a valutazioni soggettive del ricorrente, deducendone nel merito l’infondatezza. Ha inoltre presentato ricorso incidentale, teso a determinare l’esclusione del ricorrente principale.
Il ricorso incidentale è affidato a due motivi di gravame, con cui l’aggiudicataria contesta:
i) l'irregolarità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, sotto due distinti profili:
- l'inammissibilità stessa del soccorso istruttorio su un elemento essenziale dell’offerta, ovvero la mancata chiara indicazione delle quote di esecuzione e delle corrispondenti categorie SOA;
- l'illegittima attivazione di una seconda fase di soccorso istruttorio, prevista dal disciplinare solo in presenza di una risposta incompleta o non perfettamente coerente alla prima richiesta della Stazione appaltante, e non nel caso di risposta assente;
ii) che la Stazione appaltante avrebbe dovuto disporre l’esclusione del r.t.i. per carenza dei requisiti morali e di condotta, atteso che un soggetto apicale riconducibile all’assetto proprietario e gestionale dell’operatore economico è risultato destinatario di una condanna penale rilevante ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, omettendo peraltro di comunicare alla Stazione appaltante i successivi sviluppi del procedimento giudiziario.
4 - Resiste in giudizio Autostrade per l’Italia, insistendo per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
5 - Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - In via preliminare, va rilevato che l’attuale assetto processuale impone l’esame prioritario del ricorso principale, essendo venuta meno, a seguito della nota pronuncia della Corte di giustizia del 5 settembre 2019 (C-333/18), l’efficacia paralizzante del ricorso incidentale escludente e permanendo, in ogni caso, in capo al raggruppamento ricorrente l’interesse strumentale all’eventuale rinnovazione della procedura.
2 - Deve, altresì, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dal consorzio stabile -OMISSIS-, atteso che le censure prospettate non mirano a sostituire valutazioni soggettive della ricorrente al criterio oggettivo fissato dal disciplinare di gara, né a rimettere in discussione la legittimità del criterio in sé considerato, quanto piuttosto a contestarne le concrete modalità di applicazione. La verifica della fondatezza di tali doglianze attiene, pertanto, esclusivamente al merito della controversia e non incide sull’ammissibilità del ricorso.
3 - Nel merito, il ricorso principale è fondato.
Il ricorrente contesta l’attribuzione al r.t.i. controinteressato del punteggio massimo in relazione al criterio OT-A.2 – Organigramma del personale di gestione dell’accordo quadro, criterio quantitativo finalizzato a misurare l’impegno di personale che ciascun concorrente si obbliga a dedicare all’esecuzione dell’Accordo quadro per l’intera durata dell’appalto.
3.1 - Elemento centrale del criterio è il valore IR, che rappresenta l’unità di misura dell’impegno assunto ed esprime la quantità complessiva di mesi/uomo dedicati all’appalto. Tale valore è determinato, per ciascun profilo professionale, dal prodotto tra il numero delle risorse impiegate (N) e la durata dell’impiego espressa in mesi (TM), secondo la formula IR = N × TM. I valori IR relativi ai singoli profili sono poi ponderati mediante coefficienti correttivi prefissati dal disciplinare, in funzione della diversa rilevanza delle figure professionali. La somma dei valori così ponderati costituisce il valore complessivo delle risorse offerte dal concorrente, che viene successivamente rapportato alla durata complessiva dell’Accordo quadro (TC), dando luogo al parametro Rsi, che esprime l’intensità media dell’impegno di personale dichiarato dalla singola impresa in relazione alla durata dell’appalto (IR/TC).
Sul parametro Rsi si innesta il meccanismo di attribuzione del punteggio, calcolato secondo la formula proporzionale C = Cmax × (Rsi / Rsmax), in forza della quale al concorrente che presenta il valore Rsi più elevato è attribuito il punteggio massimo, mentre agli altri concorrenti è riconosciuto un punteggio progressivamente decrescente in proporzione al rapporto tra il rispettivo Rsi e il valore massimo.
Nel caso di specie, il controinteressato ha dichiarato un valore IR pari a 11.020,80, conseguendo per tale ragione il punteggio massimo previsto dal criterio.
3.2 - Tuttavia, come prospettato dal ricorrente, tale valutazione risulta viziata, in quanto il valore IR dichiarato dal controinteressato è in realtà il risultato di una sovrastima meramente formale delle risorse, priva di reale sostanza economica, atteso che l’elevatissimo numero di mesi/uomo dichiarato non trova riscontro nella quantificazione economica dei costi del personale.
Dal raffronto tra la dichiarazione relativa al criterio OT – A.2 e i giustificativi prodotti in sede di verifica dell’anomalia emerge, infatti, che l’elevatissimo valore IR è ottenuto attraverso l’indicazione di un numero particolarmente elevato di figure professionali (ben 206 risorse) tutte formalmente impiegate per l’intera durata di 48 mesi, alle quali sono però associati compensi mensili estremamente contenuti. A titolo esemplificativo, si osserva che per 124 profili tecnici e amministrativi sono indicati compensi compresi tra 60 e 90 euro mensili.
È quindi evidente una manifesta incoerenza tra le risorse che il Consorzio si è impegnato a dedicare all’esecuzione dell’Accordo quadro e il costo del personale.
3.3 - Non è dirimente, in senso contrario, l’argomento secondo cui, poiché la lex specialis non richiederebbe l’impiego a tempo pieno o simultaneo di tutte le risorse, il numero di mesi/uomo dichiarato in offerta rappresenterebbe soltanto la disponibilità teorica del personale per l’intera durata dell’appalto, senza che ciò implichi un impegno continuativo delle risorse, i cui compensi sarebbero dunque proporzionati a un utilizzo parziale del personale.
Affinché il criterio OT-A.2 conservi una sua intrinseca razionalità e assolva effettivamente alla funzione selettiva che la lex specialis intende perseguire, deve essere interpretato alla luce dell’effettiva organizzazione dell’offerta. In particolare, il parametro TM – la durata dell’impiego della singola risorsa – non può che essere inteso come espressione dell’effettivo impegno temporale che la risorsa medesima è chiamata a prestare nell’esecuzione dell’Accordo quadro.
Non è, pertanto, ammissibile che venga dichiarato un TM pari all’intera durata contrattuale (48 mesi) con riferimento a figure professionali che, secondo quanto emerge dalla stessa articolazione dei costi del personale e dalle dichiarazioni rese in sede di verifica dell’anomalia, risultano destinate a un apporto meramente occasionale. Una simile impostazione consentirebbe, infatti, di gonfiare artificialmente il valore IR, attribuendo rilevanza a un impegno solo nominale del personale.
Una lettura del criterio che prescinda dall’effettività del tempo di impiego delle risorse finisce per svuotare di contenuto il parametro TM, trasformandolo in una variabile puramente formale e aprendo la strada a pratiche distorsive, quali la frammentazione delle medesime prestazioni su una pluralità indefinita di figure professionali, ciascuna formalmente “impegnata” per l’intera durata dell’appalto, ma in realtà chiamata a prestazioni minime o sporadiche. In tal modo, l’IR complessivo può essere incrementato indefinitamente senza alcun reale rafforzamento della struttura organizzativa offerta.
Sul piano economico, ciò equivarrebbe a riconoscere il medesimo “peso” valutativo a un lavoratore effettivamente dedicato all’appalto rispetto a una risorsa solo nominalmente riferita all’accordo, il cui apporto reale si esaurisce in una quota minima del proprio tempo lavorativo.
Ne discende che il valore TM, per poter assolvere alla funzione che gli è propria, deve necessariamente riflettere l’impegno effettivo e concreto della risorsa nell’esecuzione dell’Accordo quadro, non essendo sufficiente che la stessa sia indicata come meramente disponibile per l’intera durata contrattuale. Ne consegue che, laddove una risorsa sia destinata a un coinvolgimento solo parziale o occasionale, il valore TM deve coerentemente rispecchiare tale limitato impiego, e non essere automaticamente ancorato all’intero arco temporale dell’appalto.
Tali criticità emergono con particolare evidenza nel caso in esame, in cui il Consorzio controinteressato ha conseguito il punteggio massimo di 6 punti, mentre gli altri tredici concorrenti hanno ottenuto punteggi sensibilmente inferiori, oscillanti tra 0,16 e 1,37. Una divaricazione di tale ampiezza è di per sé sintomatica di una rilevante incongruenza e trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal Consorzio in sede di verifica dell’anomalia, dalle quali emerge un assetto organizzativo sostanzialmente difforme rispetto a quello valorizzato ai fini dell’attribuzione del punteggio.
In particolare, la controinteressata ha precisato che il personale effettivamente stabile e impiegato a tempo pieno nell’esecuzione dell’Accordo quadro è composto da sole 10 unità, mentre tutte le ulteriori risorse valorizzate nell’organigramma sono addette con mansioni promiscue, destinate a un impiego solo parziale sull’appalto e per il restante tempo su altre commesse del Consorzio. Ne deriva che l’elevatissimo numero di risorse formalmente dichiarate (oltre duecento) non si traduce in un reale potenziamento della struttura organizzativa dedicata all’Accordo quadro, ma è il risultato di una frammentazione artificiosa delle medesime funzioni operative su una pluralità di soggetti, ciascuno indicato come impegnato per l’intera durata contrattuale di 48 mesi, pur a fronte di un contributo lavorativo minimo o occasionale.
3.4 - Al riguardo, occorre tuttavia precisare che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, le criticità sopra evidenziate non integrano, di per sé, un’ipotesi di insostenibilità economica dell’offerta, tale da renderla formulata “in perdita” o comunque in violazione dei minimi contrattuali, in quanto i costi del personale dichiarati riflettono in realtà l’impiego parziale e non continuativo delle risorse.
Il vizio riscontrato attiene piuttosto alla corretta valutazione dell’offerta tecnica, formulata dal ricorrente indicando un numero di mesi/uomo come se ciascuna risorsa fosse impiegata per l’intera durata contrattuale, valore che è stato poi recepito e valorizzato dalla Stazione appaltante nell’attribuzione del punteggio in applicazione del criterio OT-A.2.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la Stazione appaltante, nel rinnovato esercizio del potere, debba procedere ad una nuova valutazione circa la congruità e l’attendibilità dell’offerta tecnica e a una nuova rideterminazione del punteggio, attenendosi ai principi sopra richiamati.
4 - La fondatezza, nei termini esposti, del ricorso principale rende necessaria a questo punto la disamina del ricorso incidentale spiegato dal consorzio stabile -OMISSIS-.
5 - Con il primo motivo il ricorrente incidentale ha, anzitutto, contestato l'irregolarità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, deducendo che:
- il soccorso istruttorio non sarebbe esperibile per sanare l’assenza ovvero per consentire la rettifica delle dichiarazioni sulla ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori tra i membri dei raggruppamenti temporanei di imprese, trattandosi di un elemento essenziale dell’offerta, funzionale alla definizione dell’impegno negoziale;
- in ogni caso, la stazione appaltante, a seguito del sostanziale mancato riscontro alla prima richiesta non avrebbe potuto attivare la seconda fase di soccorso istruttorio, prevista dal disciplinare solo in presenza di una risposta incompleta.
5.1 - Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili.
5.2 - Sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che le imprese del r.t.i. avevano sin dall’origine presentato in sede di gara la dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo, nella quale erano espressamente indicate le rispettive quote di esecuzione, in particolare:
a) il soggetto mandatario si era impegnato a eseguire:
“• Categoria prevalente OG3+OS18A+OS34+restante parte della 2A (pari ad €.3.219.727,94) per una quota del 92,81%;
• Categoria scorporabile: OS11 per una quota del 64,50%;
• Categoria scorporabile: 2A (pari a €. 2.500.000,00) per una quota del 100%”;
b) la mandante ha invece indicato l’esecuzione di:
“• Categoria prevalente OG3+OS18A+OS34+ restante parte della 2A (pari ad €.3.219.727,94) per una quota del 7,19%;
• Categoria scorporabile: OS11 per una quota del 35,50% ”.
La stazione appaltante ha tuttavia rilevato che, dalla documentazione prodotta, non si evinceva in modo univoco la ripartizione delle categorie SOA e delle relative percentuali di esecuzione.
Ciò, evidentemente, in quanto, nonostante l’espressa indicazione delle rispettive quote di esecuzione:
- nella dichiarazione le imprese non avevano indicato le quote di esecuzione per ciascuna categoria SOA in modo autonomo e distinto, ma avevano fatto riferimento a blocchi cumulativi di categorie (ad esempio “ OG3 + OS18A + OS34 + restante parte della 2A ”), impedendo di comprendere con immediatezza quale fosse la percentuale di esecuzione riferita a ogni singola categoria e di valutare il rispetto, per ciascuna categoria, dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando;
- la 2A era stata indicata in parte come inclusa nella categoria prevalente (“ restante parte della 2A ”) e in parte come categoria scorporabile autonoma (“ 2A pari a € 2.500.000,00 per una quota del 100% ”), rendendo non immediatamente percepibile quale porzione della 2A rientrasse effettivamente nella categoria prevalente e se le imprese fossero in possesso della qualificazione necessaria a coprire integralmente le relative quote di esecuzione dichiarate.
In tale contesto, il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante deve ritenersi ammissibile, in quanto non volto a sanare l’assenza della dichiarazione relativa alla misura in cui ciascun operatore avrebbe provveduto all’esecuzione del rapporto, bensì finalizzato esclusivamente a chiarire e specificare il contenuto di dichiarazioni già presenti ma formulate in modo non univoco.
5.2 - Deve peraltro escludersi che il soccorso istruttorio abbia consentito una modifica dell’offerta e dell’impegno negoziale assunto dai componenti del raggruppamento. All’esito del secondo soccorso istruttorio, infatti, il r.t.i. si è limitato a scomporre analiticamente, per singola categoria SOA, quote e importi già dichiarati in forma aggregata.
In particolare, è stato precisato che il soggetto mandatario si era impegnato a eseguire le seguenti categorie:
“• Categoria prevalente OG3 per una quota del 92,81% (per un importo pari ad € 31.850.877,16);
• Categoria scorporabile OS18A per una quota del 92,81% (per un importo pari ad € 2.654.239,75);
• Categoria scorporabile OS34 per una quota del 92,81% (per un importo pari ad € 2.427.567,67);
• Categoria scorporabile OS11 per una quota del 64,50% (per un importo pari ad € 3.689.224,52);
• Categoria scorporabile 2A per una quota del 95,95% (per un importo di € 5.488.229,50 di cui € 2.500.000,00 garantiti da attestazione SOA e € 2.988.229,50 garantiti dalla categoria prevalente OG3) ;”
mentre la mandante avrebbe eseguito:
“• Categoria prevalente OG3 per una quota del 7,19% (per un importo pari ad € 2.467.490,63);
• Categoria scorporabile OS18A per una quota del 7,19% (per un importo pari ad € 205.624,22);
• Categoria scorporabile OS34 per una quota del 7,19% (per un importo pari ad €. 188.063,91);
• Categoria scorporabile OS11 per una quota del 35,50% (per un importo pari ad € 2.030.503,00);
• Categoria scorporabile 2A per una quota del 4,05% (per un importo di €. 231.498,44 garantiti dalla categoria prevalente OG3)”.
Tali precisazioni non hanno determinato alcuna variazione delle percentuali di esecuzione originariamente dichiarate, che sono rimaste immutate nelle loro componenti essenziali (92,81% per il mandatario e 7,19% per la mandante sulle categorie OG3, OS18A e OS34; 64,50% e 35,50% sulla OS11).
L’unica percentuale che, sul piano formale, risulta diversa è quella riferita alla 2A, ma tale differenza è meramente apparente e discende esclusivamente dal diverso criterio di rappresentazione degli importi.
In sede di gara e di primo riscontro al soccorso istruttorio, infatti, il r.t.i. Divisione cantieri aveva dichiarato, con riferimento alla 2A (il cui importo complessivo era fissato dal bando in € 5.719.727,94), che la mandataria avrebbe eseguito:
- una quota pari al 100% di € 2.500.000,00, coperta dalla SOA specialistica posseduta;
- nonché una quota pari al 92,81% della restante parte dell’importo, pari a € 3.219.727,94 (€ 5.719.727,94 – € 2.500.000,00), coperta dalla qualificazione nella categoria prevalente OG3.
Ebbene, il 92,81% di € 3.219.727,94 è pari a € 2.988.229,50; ne consegue che l’importo complessivo della 2A attribuito alla mandataria risultava pari a € 5.488.229,50 (€ 2.988.229,50 + 2.500.000,00), ossia al 95,95% dell’intero importo della categoria, esattamente come indicato nei secondi chiarimenti.
Specularmente, la mandante aveva dichiarato l’esecuzione del 7,19% della medesima “restante parte” di € 3.219.727,94, importo che equivale a € 231.498,43, pari al 4,05% dell’ammontare complessivo della 2A, percentuale anch’essa coerente con quanto successivamente esplicitato.
In sede di secondi chiarimenti, pertanto, non sono state introdotte nuove quote di esecuzione, ma si è semplicemente rappresentato in modo diretto, ottemperando alla richiesta dell’amministrazione, ciò che già risultava dai dati originari, indicando le percentuali riferite all’intero importo della categoria 2A e non più soltanto alla sua “restante parte”. La diversa indicazione percentuale è dunque il mero riflesso del diverso parametro di calcolo utilizzato, senza che ciò abbia inciso sull’entità dei lavori attribuiti a ciascun operatore né, tantomeno, sull’impegno negoziale complessivamente assunto dal raggruppamento.
5.3 - Sotto il secondo profilo, è parimenti infondato l’assunto secondo cui la stazione appaltante non avrebbe potuto attivare una seconda fase di soccorso istruttorio a fronte del presunto mancato riscontro alla prima richiesta.
Il disciplinare di gara dispone, infatti, che:
“ Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione ”.
Dalla lettura coordinata di tali previsioni emerge con chiarezza che l’esclusione è contemplata esclusivamente nell’ipotesi di mancata ottemperanza alla richiesta di soccorso istruttorio, mentre, laddove il concorrente fornisca una risposta che, pur non essendo pienamente esaustiva, consenta comunque di attivare un contraddittorio sulle questioni, la stazione appaltante è legittimata a richiedere ulteriori precisazioni.
Nel caso di specie, la prima richiesta di soccorso istruttorio riguardava due distinti profili: da un lato, la necessità di chiarire la ripartizione tra le imprese delle categorie SOA e delle relative percentuali di esecuzione, e, dall’altro, l’integrazione del DGUE della mandante.
A tale richiesta il r.t.i. ha ottemperato, fornendo una risposta pienamente esaustiva con riferimento al secondo profilo, mentre in relazione al primo profilo ha reso una dichiarazione esplicativa in cui ha ribadito che la ripartizione delle categorie SOA e delle percentuali di esecuzione era quella già indicata in sede di gara. Tale chiarimento, tuttavia, non ha integralmente dissipato le residue ambiguità, rendendo necessario un ulteriore intervento chiarificatore. Solo con la seconda richiesta di chiarimenti la stazione appaltante ha quindi esplicitato in modo più preciso la propria esigenza di acquisire un’indicazione disaggregata, per ciascuna categoria SOA, delle percentuali di esecuzione attribuite a ciascun operatore del raggruppamento, al fine di rendere immediatamente verificabile la corrispondenza tra le quote e le attestazioni SOA possedute.
Ne consegue che la seconda fase di soccorso istruttorio non solo era espressamente consentita dal disciplinare, ma si è resa necessaria per chiarire una risposta effettivamente resa, seppur suscettibile di ulteriori precisazioni.
6 - È altresì infondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce che la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre l’esclusione del r.t.i. per carenza dei requisiti morali e di condotta, dovendosi rilevare che:
- per costante giurisprudenza ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500) qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia , ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale);
- una volta che le condotte rilevanti ai fini dell’esclusione siano state comunicate alla stazione appaltante, nessuna norma impone l’obbligo di aggiornare l’amministrazione sugli sviluppi successivi alla sentenza di condanna, salvo che tali sviluppi incidano su fatti già valutati o emergano nuove circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 36/2023; evenienza che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, in cui il successivo sviluppo si è limitato alla mera impugnazione della sentenza di condanna, inidonea ad alterare il quadro fattuale già valutato dalla stazione appaltante.
7 - Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolto il ricorso principale proposto dal r.t.i. -OMISSIS-, atteso che la valutazione operata dalla Commissione giudicatrice in relazione all’offerta tecnica risulta viziata.
Le domande di risarcimento in forma specifica e per equivalente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro nel medesimo, non possono invece trovare immediato accoglimento, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi nelle relative valutazioni e stante la sussistenza di margini di discrezionalità nella riedizione del potere.
Il ricorso incidentale, viceversa, va respinto per le ragioni indicate ai punti 5 e 6 del presente provvedimento.
8 - Le spese di giudizio vanno compensate tra tutte le parti in considerazione della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso principale e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti e nei termini precisati in motivazione;
- respinge il ricorso incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN Scali, Presidente FF
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
GI La AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI La AL | NN Scali |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.