TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 1465
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittima attribuzione punteggio massimo criterio OT-A.2

    La Corte ritiene che il valore IR dichiarato dal controinteressato sia viziato da una sovrastima formale, in quanto l'elevato numero di mesi/uomo è ottenuto con compensi mensili estremamente contenuti per molte figure professionali. Ciò crea una manifesta incoerenza tra le risorse dichiarate e il costo del personale. Il Collegio ritiene che il parametro TM debba riflettere l'impegno effettivo e concreto della risorsa, non la mera disponibilità teorica.

  • Rigettato
    Inattendibilità economica dell’offerta

    Il Collegio precisa che le criticità evidenziate non integrano, di per sé, un'insostenibilità economica dell'offerta, ma attengono alla corretta valutazione dell'offerta tecnica e alla rideterminazione del punteggio.

  • Accolto
    Diritto al 3° posto in graduatoria

    L'accoglimento del ricorso principale sulla valutazione dell'offerta tecnica rende necessaria la rideterminazione del punteggio e delle posizioni in graduatoria.

  • Altro
    Inefficacia del contratto

    La domanda non può trovare immediato accoglimento, dovendo l'Amministrazione rideterminarsi nelle relative valutazioni e stante la sussistenza di margini di discrezionalità nella riedizione del potere.

  • Altro
    Risarcimento danni

    La domanda non può trovare immediato accoglimento, dovendo l'Amministrazione rideterminarsi nelle relative valutazioni e stante la sussistenza di margini di discrezionalità nella riedizione del potere.

  • Rigettato
    Irregolarità soccorso istruttorio

    Il motivo è infondato. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto ammissibile in quanto volto a chiarire e specificare il contenuto di dichiarazioni già presenti ma formulate in modo non univoco. La seconda fase di soccorso istruttorio era legittimamente attivabile poiché la risposta alla prima richiesta non aveva interamente dissipato le ambiguità.

  • Rigettato
    Irregolarità soccorso istruttorio

    Il motivo è infondato. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto ammissibile in quanto volto a chiarire e specificare il contenuto di dichiarazioni già presenti ma formulate in modo non univoco. La seconda fase di soccorso istruttorio era legittimamente attivabile poiché la risposta alla prima richiesta non aveva interamente dissipato le ambiguità.

  • Rigettato
    Irregolarità soccorso istruttorio

    Il motivo è infondato. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto ammissibile in quanto volto a chiarire e specificare il contenuto di dichiarazioni già presenti ma formulate in modo non univoco. La seconda fase di soccorso istruttorio era legittimamente attivabile poiché la risposta alla prima richiesta non aveva interamente dissipato le ambiguità.

  • Rigettato
    Irregolarità soccorso istruttorio

    Il motivo è infondato. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto ammissibile in quanto volto a chiarire e specificare il contenuto di dichiarazioni già presenti ma formulate in modo non univoco. La seconda fase di soccorso istruttorio era legittimamente attivabile poiché la risposta alla prima richiesta non aveva interamente dissipato le ambiguità.

  • Rigettato
    Irregolarità soccorso istruttorio

    Il motivo è infondato. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto ammissibile in quanto volto a chiarire e specificare il contenuto di dichiarazioni già presenti ma formulate in modo non univoco. La seconda fase di soccorso istruttorio era legittimamente attivabile poiché la risposta alla prima richiesta non aveva interamente dissipato le ambiguità.

  • Rigettato
    Carenza requisiti morali e di condotta

    Il motivo è infondato. La stazione appaltante non è tenuta a esplicitare analiticamente le ragioni del proprio convincimento in caso di ammissione dell'impresa. Nessuna norma impone l'obbligo di aggiornare l'amministrazione sugli sviluppi successivi alla sentenza di condanna, salvo che tali sviluppi incidano su fatti già valutati o emergano nuove circostanze rilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 1465
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1465
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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