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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 20/12/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 274/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 274/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Nicola Usai,
- attore/opponente -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Sabina Biancu,
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha opposto, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'atto di precetto a Parte_1
lui notificato con il quale gli è stato intimato il pagamento di € 27.650,00, oltre accessori e spese, in virtù ed esecuzione della sentenza n. 187/2021 del
Tribunale di Lanusei. A sostegno ha addotto l'erroneità della somma indicata dalla convenuta, chiedendo pertanto di dichiarare l'inefficacia dell'ingiunzione.
La causa è stata trattata nella resistenza di per essere decisa CP_1
come segue.
2. – L'opposizione, da sussumere, invero, sotto l'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. Civ., sez. III, sent. 12 marzo
2013, n. 6102; Cass. Civ., sez. III, sent. 10 dicembre 2013, n. 27538), è infondata.
La creditrice ha minacciato l'esecuzione in forza di quanto statuito dal
Tribunale di Lanusei con la citata pronuncia. Non è stato richiesto il pagamento di somme ulteriori, ossia non liquidate da parte del collegio giudicante.
Il credito portato dal titolo è certo, liquido ed esigibile, posto che le somme richieste con l'atto di precetto sono quelle già quantificate nel provvedimento giudiziale.
A fronte dell'indicazione del titolo e dell'inadempimento dell'obbligo da esso derivante, l'opponente avrebbe dovuto allegare, specificare e dimostrare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., in maniera chiara e analitica, i pagamenti effettuati in favore della controparte.
La lettura dell'opposizione non restituisce un quadro chiaro sul punto. Ne è inequivocabile argomento prova (art. 116 c.p.c.) il fatto che la difesa del debitore, oltre a non dare prova di aver già adempiuto integralmente l'obbligo avente ad oggetto il pagamento delle somme precettate, non abbia neppure indicato quale fosse l'eventuale diverso e inferiore importo dovuto. L'attore si
è limitato a formulare contestazione fumose, di cui non si riesce a cogliere esattamente la rilevanza;
per altro verso, ha introdotto nel presente giudizio questioni chiaramente estranee all'oggetto del precetto e al perimetro dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale.
Anche le richieste di prova orale formulate dall'opponente nulla hanno a che vedere con l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa, sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo. Le stesse vanno perciò disattese.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e distratte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
274/2022 R.G.A.C., rigetta l'opposizione e condanna al Parte_1
rimborso, in favore dello Stato, delle spese prenotate a debito e annotate nel foglio notizie ex art. 280 t.u.s.g., nonché al pagamento, sempre in favore dello
Stato, dei compensi professionali che liquida in € 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 274/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Nicola Usai,
- attore/opponente -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Sabina Biancu,
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha opposto, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'atto di precetto a Parte_1
lui notificato con il quale gli è stato intimato il pagamento di € 27.650,00, oltre accessori e spese, in virtù ed esecuzione della sentenza n. 187/2021 del
Tribunale di Lanusei. A sostegno ha addotto l'erroneità della somma indicata dalla convenuta, chiedendo pertanto di dichiarare l'inefficacia dell'ingiunzione.
La causa è stata trattata nella resistenza di per essere decisa CP_1
come segue.
2. – L'opposizione, da sussumere, invero, sotto l'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. Civ., sez. III, sent. 12 marzo
2013, n. 6102; Cass. Civ., sez. III, sent. 10 dicembre 2013, n. 27538), è infondata.
La creditrice ha minacciato l'esecuzione in forza di quanto statuito dal
Tribunale di Lanusei con la citata pronuncia. Non è stato richiesto il pagamento di somme ulteriori, ossia non liquidate da parte del collegio giudicante.
Il credito portato dal titolo è certo, liquido ed esigibile, posto che le somme richieste con l'atto di precetto sono quelle già quantificate nel provvedimento giudiziale.
A fronte dell'indicazione del titolo e dell'inadempimento dell'obbligo da esso derivante, l'opponente avrebbe dovuto allegare, specificare e dimostrare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., in maniera chiara e analitica, i pagamenti effettuati in favore della controparte.
La lettura dell'opposizione non restituisce un quadro chiaro sul punto. Ne è inequivocabile argomento prova (art. 116 c.p.c.) il fatto che la difesa del debitore, oltre a non dare prova di aver già adempiuto integralmente l'obbligo avente ad oggetto il pagamento delle somme precettate, non abbia neppure indicato quale fosse l'eventuale diverso e inferiore importo dovuto. L'attore si
è limitato a formulare contestazione fumose, di cui non si riesce a cogliere esattamente la rilevanza;
per altro verso, ha introdotto nel presente giudizio questioni chiaramente estranee all'oggetto del precetto e al perimetro dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale.
Anche le richieste di prova orale formulate dall'opponente nulla hanno a che vedere con l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa, sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo. Le stesse vanno perciò disattese.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e distratte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
274/2022 R.G.A.C., rigetta l'opposizione e condanna al Parte_1
rimborso, in favore dello Stato, delle spese prenotate a debito e annotate nel foglio notizie ex art. 280 t.u.s.g., nonché al pagamento, sempre in favore dello
Stato, dei compensi professionali che liquida in € 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti