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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/09/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1661 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 11 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 29 luglio 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nello specifico, parte ricorrente ha depositato note con le quali a si riporta alle difese già spiegate, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Parte resistente ha depositato note con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come CP_1 integralmente ritrascritte» Il g.l. Esaminate le note su richiamate, ha emesso la sentenza che, redatta in calce al presente provvedimento, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1661 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice Parte_1
fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. ABBAGNATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che nessuna somma deve essere restituita all' CP_2
dal sig. nella qualità di erede della sig.ra , a titolo di indebito Parte_1 Persona_2
sulla pensione cat. SOS n. 47002589, per i periodi 1.01.14 – 31.12.15, 01.01.09 – 31.12.13, 01.01.12 –
31.12.12 e 1.01.15 – 31.03.16, come da note del 16.07.24; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese di lite ex art. 96 co.1 cpc – 152 disp.att.cpc.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, , lamenta l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall' con Parte_1 CP_2
comunicazioni del 16 luglio 2024.
Tutte e quattro le comunicazioni impugnate riguardano la presenta illegittima percezione della maggiorazione sociale sulla pensione cat. SOS n. 47002589, di cui era titolare la de cuius Per_2
[...]
Secondo le difese di parte ricorrente, il credito portato in tutte e quattro le comunicazioni sarebbe prescritto per decorrenza del termine decennale.
Inoltre, si tratterebbe comunque di somme irripetibili ai sensi dell'art. 52 della legge 88/89 e, infine, l'Ente sarebbe incorso in decadenza ai sensi dell'art. 13 della legge 412/91.
Disposta, con precipuo decreto, la comparizione delle parti e, all'udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, l' ha contestato gli assunti avversari, deducendo e documentando l'avvenuta CP_2
interruzione del termine di prescrizione relativo a tutte le posizioni creditorie, negando poi l'applicabilità alle fattispecie oggetto di controversia della disposizione di cui all'art. 52 della legge 88/89, trattandosi peraltro di indebito previdenziale e non assistenziale, e ritenendo infine di non essere incorso in alcuna decadenza, stante la tempestiva contestazione dell'indebito, a fronte della domanda di ricostituzione presentata dalla de cuius in data 19.02.2013, primo documento da quale risultava il superamento dei limiti reddituali.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
******
Il ricorso è parzialmente fondato. Preliminarmente appare opportuno precisare che la prestazione della maggiorazione sociale è oggetto di una composita disciplina risalente all'art. 1 della Legge n. 544/1988 rubricato Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici, per effetto del quale: “Con effetto del 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.”
La Corte di Cassazione è intervenuta con numerose pronunce volte ad inquadrare tale beneficio nell'alveo delle prestazioni previdenziali o in quello delle prestazioni assistenziali.
Con diverse pronunce la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) ha precisato che trattasi di prestazione assistenziale in quanto «non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale», trattandosi di misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive» e mira a integrare le pensioni erogate con importo inferiore alla somma del trattamento minimo: la Corte si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Ord. del
30/06/2020, n. 13223; Cass. civ., Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. del 20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei erogati a titolo di maggiorazione sociale trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Tuttavia, a fronte di tale orientamento, da ultimo, con ordinanza del 2024, il Supremo Consesso, disattendendo l'originario orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che in ordine natura giuridica della maggiorazione sociale devesi tenere conto della prestazione cui afferisce.
Nel caso posto all'esame da parte della S.C. la maggiorazione sociale afferiva ad una pensione cat. IO: la
Corte ha qualificato l'indebito oggetto di giudizio quale indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento assistenziale o previdenziale cui accede.
Conseguentemente, ha sancito che trovava applicazione l'art.13, co.2 l. n. 412/91, secondo cui l' CP_2
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Facendo proprio l'orientamento da ultimo esposto, l'indebito oggetto del presente giudizio rientra nell'alveo delle prestazioni previdenziali (afferendo ad una pensione cat. SOS), con conseguente applicazione della disciplina dettata dall'art. 13 legge 412/91.
Esclusa l'eccepita prescrizione delle somme, risultando ampiamente documentati tutti gli atti interruttivi,
e qualificando l'indebito per cui è causa quale indebito di natura previdenziale, l'applicazione dell'art.13,
co.2 della l. n.412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, comporta l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente relativamente agli indebiti ll'indebito maturato a far data dal 01.01.2014.
Con l'ordinanza 847/2024 su richiamata, la Corte ha inoltre precisato che “Nell'interpretazione della norma, questa Corte (Cass.3802/19, Cass.13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per CP_2
procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.13915/21). Di contro, il ricorso merita di essere accolto in relazione agli indebiti afferenti agli anni dal 2009 al 2013.
Nelle pronunce richiamate dalla Suprema Corte si precisa ulteriormente che la questione che attiene alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace invece alla regola della ripetibilità da effettuare nel termine decadenziale stabilito dal citato art. 13 comma 2.
La ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico (cfr. in tal senso anche Cass. n. 16767/2024).
L'accoglimento parziale del ricorso, limitato ad uno solo dei motivi addotti e, limitatamente ad una parte degli indebiti contestati comporta la compensazione parziale delle spese di lite, con condanna dell' CP_2
a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1661 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: in accoglimento parziale del presente ricorso, dichiara l'irripetibilità degli indebiti afferenti agli anni pregressi al 01.01.2014, ai sensi dell'art. 13 legge
412/91; rigetta per il resto il ricorso;
compensa parzialmente le spese di lite, condannando l' a rifondere a parte ricorrente il 50% delle CP_2
spese di lite, liquidate (50%) in € 500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 13/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1661 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 11 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 29 luglio 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nello specifico, parte ricorrente ha depositato note con le quali a si riporta alle difese già spiegate, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Parte resistente ha depositato note con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come CP_1 integralmente ritrascritte» Il g.l. Esaminate le note su richiamate, ha emesso la sentenza che, redatta in calce al presente provvedimento, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1661 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice Parte_1
fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. ABBAGNATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che nessuna somma deve essere restituita all' CP_2
dal sig. nella qualità di erede della sig.ra , a titolo di indebito Parte_1 Persona_2
sulla pensione cat. SOS n. 47002589, per i periodi 1.01.14 – 31.12.15, 01.01.09 – 31.12.13, 01.01.12 –
31.12.12 e 1.01.15 – 31.03.16, come da note del 16.07.24; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese di lite ex art. 96 co.1 cpc – 152 disp.att.cpc.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, , lamenta l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall' con Parte_1 CP_2
comunicazioni del 16 luglio 2024.
Tutte e quattro le comunicazioni impugnate riguardano la presenta illegittima percezione della maggiorazione sociale sulla pensione cat. SOS n. 47002589, di cui era titolare la de cuius Per_2
[...]
Secondo le difese di parte ricorrente, il credito portato in tutte e quattro le comunicazioni sarebbe prescritto per decorrenza del termine decennale.
Inoltre, si tratterebbe comunque di somme irripetibili ai sensi dell'art. 52 della legge 88/89 e, infine, l'Ente sarebbe incorso in decadenza ai sensi dell'art. 13 della legge 412/91.
Disposta, con precipuo decreto, la comparizione delle parti e, all'udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, l' ha contestato gli assunti avversari, deducendo e documentando l'avvenuta CP_2
interruzione del termine di prescrizione relativo a tutte le posizioni creditorie, negando poi l'applicabilità alle fattispecie oggetto di controversia della disposizione di cui all'art. 52 della legge 88/89, trattandosi peraltro di indebito previdenziale e non assistenziale, e ritenendo infine di non essere incorso in alcuna decadenza, stante la tempestiva contestazione dell'indebito, a fronte della domanda di ricostituzione presentata dalla de cuius in data 19.02.2013, primo documento da quale risultava il superamento dei limiti reddituali.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
******
Il ricorso è parzialmente fondato. Preliminarmente appare opportuno precisare che la prestazione della maggiorazione sociale è oggetto di una composita disciplina risalente all'art. 1 della Legge n. 544/1988 rubricato Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici, per effetto del quale: “Con effetto del 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.”
La Corte di Cassazione è intervenuta con numerose pronunce volte ad inquadrare tale beneficio nell'alveo delle prestazioni previdenziali o in quello delle prestazioni assistenziali.
Con diverse pronunce la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) ha precisato che trattasi di prestazione assistenziale in quanto «non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale», trattandosi di misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive» e mira a integrare le pensioni erogate con importo inferiore alla somma del trattamento minimo: la Corte si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Ord. del
30/06/2020, n. 13223; Cass. civ., Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. del 20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei erogati a titolo di maggiorazione sociale trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Tuttavia, a fronte di tale orientamento, da ultimo, con ordinanza del 2024, il Supremo Consesso, disattendendo l'originario orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che in ordine natura giuridica della maggiorazione sociale devesi tenere conto della prestazione cui afferisce.
Nel caso posto all'esame da parte della S.C. la maggiorazione sociale afferiva ad una pensione cat. IO: la
Corte ha qualificato l'indebito oggetto di giudizio quale indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento assistenziale o previdenziale cui accede.
Conseguentemente, ha sancito che trovava applicazione l'art.13, co.2 l. n. 412/91, secondo cui l' CP_2
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Facendo proprio l'orientamento da ultimo esposto, l'indebito oggetto del presente giudizio rientra nell'alveo delle prestazioni previdenziali (afferendo ad una pensione cat. SOS), con conseguente applicazione della disciplina dettata dall'art. 13 legge 412/91.
Esclusa l'eccepita prescrizione delle somme, risultando ampiamente documentati tutti gli atti interruttivi,
e qualificando l'indebito per cui è causa quale indebito di natura previdenziale, l'applicazione dell'art.13,
co.2 della l. n.412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, comporta l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente relativamente agli indebiti ll'indebito maturato a far data dal 01.01.2014.
Con l'ordinanza 847/2024 su richiamata, la Corte ha inoltre precisato che “Nell'interpretazione della norma, questa Corte (Cass.3802/19, Cass.13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per CP_2
procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.13915/21). Di contro, il ricorso merita di essere accolto in relazione agli indebiti afferenti agli anni dal 2009 al 2013.
Nelle pronunce richiamate dalla Suprema Corte si precisa ulteriormente che la questione che attiene alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace invece alla regola della ripetibilità da effettuare nel termine decadenziale stabilito dal citato art. 13 comma 2.
La ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico (cfr. in tal senso anche Cass. n. 16767/2024).
L'accoglimento parziale del ricorso, limitato ad uno solo dei motivi addotti e, limitatamente ad una parte degli indebiti contestati comporta la compensazione parziale delle spese di lite, con condanna dell' CP_2
a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1661 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: in accoglimento parziale del presente ricorso, dichiara l'irripetibilità degli indebiti afferenti agli anni pregressi al 01.01.2014, ai sensi dell'art. 13 legge
412/91; rigetta per il resto il ricorso;
compensa parzialmente le spese di lite, condannando l' a rifondere a parte ricorrente il 50% delle CP_2
spese di lite, liquidate (50%) in € 500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 13/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.