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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ID PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1770/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500002510000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230015182846000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240021964448000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificatogli da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferito al mancato pagamento di cartelle relative a tributi e imposte varie per diversi anni d'imposta.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, che le cartelle di pagamento cui si riferisce il preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato sono state ritualmente notificate (la cartella n. 29620230015182846000 è stata notificata in data 21.6.2023 mediante consegna del plico a persona di famiglia e la cartella n.2962024002194448000 è stata notificata in data 23.5.2024 mediante consegna del plico a persona di famiglia)
E poiché le cartelle di pagamento risultano emesse correttamente e ritualmente notificate al ricorrente,
l'eccezione in parte qua deve essere rigettata, anche in ragione del fatto che, divenuta inoppugnabile la pretesa nel merito, nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
Il ricorso dunque non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in € 250,00 oltre alle spese generali, da porre a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 250 per spese processuali
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ID PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1770/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500002510000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230015182846000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240021964448000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificatogli da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferito al mancato pagamento di cartelle relative a tributi e imposte varie per diversi anni d'imposta.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, che le cartelle di pagamento cui si riferisce il preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato sono state ritualmente notificate (la cartella n. 29620230015182846000 è stata notificata in data 21.6.2023 mediante consegna del plico a persona di famiglia e la cartella n.2962024002194448000 è stata notificata in data 23.5.2024 mediante consegna del plico a persona di famiglia)
E poiché le cartelle di pagamento risultano emesse correttamente e ritualmente notificate al ricorrente,
l'eccezione in parte qua deve essere rigettata, anche in ragione del fatto che, divenuta inoppugnabile la pretesa nel merito, nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
Il ricorso dunque non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in € 250,00 oltre alle spese generali, da porre a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 250 per spese processuali