CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2024, n. 40318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40318 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di EL RA MA IN, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 08/09/2023 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IC Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 8 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame presentata da RA MA IN EL avverso il sequestro preventivo in data 30 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale di Lecce avente a oggetto l'area demaniale marittima in concessione all'esercizio commerciale "Cotriero" in località Pizzo sul litorale sud di Gallipoli, in relazione ai reati degli art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 54 e 1161 cod. nav. 2. La ricorrente articola due censure per vizio di motivazione, una in merito P all'inesistenza del periculum in mora e l'altra in merito al difetto di proporzionalità. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40318 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/03/2024 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. La EL, titolare, attraverso una sua società, di una concessione demaniale marittima di un'area in zona vincolata inquadrata nell'ambito dei territori costieri e delle aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, aveva affittato il relativo ramo d'azienda alla Acroterion S.r.l. che ivi esercitava l'attività di bar-tavola calda, organizzava l'intrattenimento musicale e offriva i servizi da spiaggia. Gli operanti, verificato che la ricorrente, con l'ausilio di due autocarri Iveco, prelevava la sabbia da un cumulo sito nel parcheggio retrostante allo stabilimento balneare e la scaricava a ridosso della scogliera per lo spandimento attorno alla pedana di legno, di modo da disporre di una maggiore area per il posizionamento degli ombrelloni, avevano sequestrato in urgenza camion, pala meccanica e area demaniale. Il G.i.p. aveva dunque emesso il sequestro preventivo per illecita trasformazione urbanistica di area demaniale vincolata tramite innovazioni non autorizzate nell'ambito della concessione balneare. La EL ha sostenuto con il primo motivo di ricorso per cassazione l'assenza del periculum in mora, sotto il duplice profilo dell'illegittima integrazione della motivazione inesistente da parte del Tribunale del riesame e dell'assenza di concretezza e attualità del pericolo. L'assunto è inconsistente. Con riferimento al primo aspetto, si osserva che la motivazione del G.i.p. di convalida del sequestro preventivo d'urgenza è sufficiente perché reca la ricostruzione dei fatti ai fini del fumus e conseguentemente giustifica il sequestro preventivo per il pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene da parte di soggetti già gravati di precedenti specifici possa agevolare l'aggravamento e/o la prosecuzione delle conseguenze pregiudizievoli del reato per cui si procede;
con riferimento al secondo aspetto, si evidenzia che i Giudici della cautela hanno accertato, sia pure nei limiti della cognizione sommaria della fase, che la ricorrente stava trasformando la scogliera accidentata in un arenile da sfruttare economicamente, per cui aveva effettuato considerevoli movimenti di terra e trasportato notevoli quantitativi di sabbia e, per giunta, nonostante il precedente sequestro di un chiosco, aveva manifestato un contegno spregiudicato e indifferente alle regole: la presenza sul posto al momento dell'intervento dei Carabinieri aveva ulteriormente dimostrato che l'indagata non si limitava a percepire un canone di affitto ma continuasse a sfruttare il territorio costiero per il conseguimento di interessi economici privati. La motivazione resiste quindi alla censura sollevata, anche sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione della condotta illecita. 2 Il Consigliere estensore La ricorrente ha contestato poi con il secondo motivo la proporzionalità. Ma anche in questo caso il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in merito al contenuto del sequestro in funzione impeditiva, giustificando il sequestro dell'area proprio per evitare la sua alterazione morfologica. La decisione è pertanto correttamente motivata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 19 marzo 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IC Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 8 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame presentata da RA MA IN EL avverso il sequestro preventivo in data 30 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale di Lecce avente a oggetto l'area demaniale marittima in concessione all'esercizio commerciale "Cotriero" in località Pizzo sul litorale sud di Gallipoli, in relazione ai reati degli art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 54 e 1161 cod. nav. 2. La ricorrente articola due censure per vizio di motivazione, una in merito P all'inesistenza del periculum in mora e l'altra in merito al difetto di proporzionalità. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40318 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/03/2024 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. La EL, titolare, attraverso una sua società, di una concessione demaniale marittima di un'area in zona vincolata inquadrata nell'ambito dei territori costieri e delle aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, aveva affittato il relativo ramo d'azienda alla Acroterion S.r.l. che ivi esercitava l'attività di bar-tavola calda, organizzava l'intrattenimento musicale e offriva i servizi da spiaggia. Gli operanti, verificato che la ricorrente, con l'ausilio di due autocarri Iveco, prelevava la sabbia da un cumulo sito nel parcheggio retrostante allo stabilimento balneare e la scaricava a ridosso della scogliera per lo spandimento attorno alla pedana di legno, di modo da disporre di una maggiore area per il posizionamento degli ombrelloni, avevano sequestrato in urgenza camion, pala meccanica e area demaniale. Il G.i.p. aveva dunque emesso il sequestro preventivo per illecita trasformazione urbanistica di area demaniale vincolata tramite innovazioni non autorizzate nell'ambito della concessione balneare. La EL ha sostenuto con il primo motivo di ricorso per cassazione l'assenza del periculum in mora, sotto il duplice profilo dell'illegittima integrazione della motivazione inesistente da parte del Tribunale del riesame e dell'assenza di concretezza e attualità del pericolo. L'assunto è inconsistente. Con riferimento al primo aspetto, si osserva che la motivazione del G.i.p. di convalida del sequestro preventivo d'urgenza è sufficiente perché reca la ricostruzione dei fatti ai fini del fumus e conseguentemente giustifica il sequestro preventivo per il pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene da parte di soggetti già gravati di precedenti specifici possa agevolare l'aggravamento e/o la prosecuzione delle conseguenze pregiudizievoli del reato per cui si procede;
con riferimento al secondo aspetto, si evidenzia che i Giudici della cautela hanno accertato, sia pure nei limiti della cognizione sommaria della fase, che la ricorrente stava trasformando la scogliera accidentata in un arenile da sfruttare economicamente, per cui aveva effettuato considerevoli movimenti di terra e trasportato notevoli quantitativi di sabbia e, per giunta, nonostante il precedente sequestro di un chiosco, aveva manifestato un contegno spregiudicato e indifferente alle regole: la presenza sul posto al momento dell'intervento dei Carabinieri aveva ulteriormente dimostrato che l'indagata non si limitava a percepire un canone di affitto ma continuasse a sfruttare il territorio costiero per il conseguimento di interessi economici privati. La motivazione resiste quindi alla censura sollevata, anche sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione della condotta illecita. 2 Il Consigliere estensore La ricorrente ha contestato poi con il secondo motivo la proporzionalità. Ma anche in questo caso il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in merito al contenuto del sequestro in funzione impeditiva, giustificando il sequestro dell'area proprio per evitare la sua alterazione morfologica. La decisione è pertanto correttamente motivata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 19 marzo 2024