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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 42/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G 42/2023 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Piacenza, via Fratelli Manzotti n. 15/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Marelli del foro di
Milano, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Piacenza alla via Vittorio Veneto n. 61/A;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] in data [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Gragnano Trebbiense (PC), loc. Crocetta n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dametti del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Piacenza alla via Raimondo Palmerio
n. 9;
APPELLATO
e di
(C.F. irreperibile, con ultima residenza nota a Controparte_2 C.F._3
CA PI (PC), via delle Rimembranze n. 18;
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa lo 02.12.2022 e comunicata in data 05.12.2022, del Tribunale di Piacenza, avente ad oggetto arricchimento senza causa;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 16 settembre 2025, l'appellante si riportava alle Parte_1 conclusioni già precisate con foglio depositato in data 11.11.2024, chiedendo dunque alla Corte, disattesa ogni avversa istanza, produzione e deduzione, di: “Nel merito - accertare e dichiarare che il Signor
(CF ) e il Signor (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, in proprio e quali soci e liquidatori della società C.F._3 [...]
sono debitori nei confronti della Controparte_3
Signora dell'importo pari ad € 114.000,00, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., o quella diversa Pt_1 somma che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare il Signor Controparte_1
(CF ) e il Signor , (CF , in proprio C.F._2 Controparte_2 C.F._3
e quali soci e liquidatori della società Controparte_3 al pagamento in favore della Signora della somma pari
[...] Parte_1 ad € 114.000,000 come meglio specificato in narrativa, oltre interessi e al risarcimento dei danni;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio”; l'appellato precisava le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: In via preliminare: dichiarare l'appello radicato da inammissibile in quanto tardivamente Parte_1 proposto e/o improcedibile per mancata notifica al litisconsorte necessario . Nel Controparte_2 merito, in subordine all'eccepita inammissibilità e/o improcedibilità, rigettare ogni eccezione e domanda avversaria in quanto illegittima, inammissibile, del tutto infondata in fatto e in diritto, non provata ed unicamente pretestuosa per le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto confermare l'ordinanza emessa in data 2.12.2022 dal Tribunale di Piacenza e comunicata alle Parti in data 5.12.2022 nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc rubricato al n. 289/2021 R.G.. Spese del grado tutte protestate”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex 702 bis c.p.c. la Sig.ra adiva il Tribunale di Piacenza al fine di ottenere la Parte_1 condanna dei Sig.ri e , in proprio e quali soci e liquidatori della società Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in Controparte_3 suo favore della somma di € 114.000,00, che la stessa allegava di aver anticipato per loro conto come
2 pagamento di un debito per risarcimento danni nei confronti del Sig. riconosciuto a quest'ultimo Parte_2 in virtù della sent. n. 1265/2014 emessa dalla Corte di Appello di Bologna.
A fondamento della propria domanda la ricorrente deduceva: - di essere stata sposata con il convenuto dott.
sino al 23.05.2003; - che il dott. , con atto dello 06.07.1994, Rep n. Controparte_1 Controparte_1
746/29 bis, le aveva donato la proprietà di un immobile sito in Piacenza, località Pittolo, via Ernesto Giacobbi
n. 55; - che il Sig. , con la sentenza n. 435/2011 del Tribunale di Piacenza, aveva ottenuto la revoca Parte_2 dell'atto di donazione del 6 luglio 1994, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c.;
- che “al solo fine di evitare il pignoramento della propria casa da parte del Sig. in data 18.07.2017 era Pt_2 stata costretta a vendere la propria abitazione e a corrispondere per intero le somme dovutegli dai Sig.ri
, volturando in sede di rogito parte del prezzo di vendita in favore del Sig. …. il tutto come CP_2 Pt_2 riportato nell'atto di rogito e risultante dai pagamenti di cui si allegano assegni”; - che il Sig. a seguito Pt_2 del pagamento ricevuto, aveva rinunciato agli effetti della sentenza di revoca. Alla luce di ciò, Parte_1 sosteneva di essere creditrice nei confronti dei convenuti e della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 95.000,00 a titolo di sorte capitale e della somma di € 19.000,00 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Alessandro Miglioli, somme che la stessa avrebbe pagato, con il prezzo ricavato dalla vendita della propria abitazione, per loro conto a saldo di quanto da questi dovuto a in forza della sentenza n. Parte_2
1265/2014 della Corte di Appello di Bologna.
Si costituiva e resisteva in giudizio il Sig. il quale faceva rilevare che il pagamento Controparte_1 effettuato dalla ricorrente a favore del Sig. a saldo del debito gravante sui convenuti era qualificabile ai Pt_2 sensi dell'art. 1180 c.c. come pagamento di un debito altrui nonché ai sensi dell'art. 809 c.c. come donazione indiretta. Di conseguenza, a suo avviso, nessuna somma poteva essere richiesta in restituzione al dott.
[...]
e la domanda della ricorrente andava respinta. Il Sig. , pur ritualmente citato CP_1 Controparte_2
,non si costituiva in giudizio e pertanto all'udienza dello 05.10.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25 ottobre 2022, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la ricorrente e il convenuto si riportavano ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 2 dicembre 2022, il Tribunale di Piacenza rigettava il ricorso proposto da motivando sulla scorta dell'assenza sia dei presupposti operativi Parte_1 dell'istituto della surrogazione (artt. 1201, 1202 e 1203 c.c.), sia di un accordo tra le parti che di un qualsiasi titolo giuridico che giustificasse l'obbligazione restitutoria. Con riferimento, invece, alla domanda ex 2041 c.c. svolta dalla ricorrente, la dichiarava inammissibile perché tardiva e, comunque, infondata nel merito in quanto non sarebbero stati provati e ancor prima specificamente allegati i requisiti giustificativi dell'azione di ingiustificato arricchimento né sussisterebbe un'eccedenza dell'arricchimento rispetto ai limiti di proporzionalità e adeguatezza tali da configurarlo come ingiusto. Come conseguenza della decisione di merito,
3 il Tribunale di Piacenza condannava la a rifondere al convenuto le spese di lite Pt_1 Controparte_1 liquidate in euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre ad oneri accessori.
2.- Con appello depositato in data 09.01.2023, la Sig.ra ha impugnato detta ordinanza Parte_1 chiedendone la pressoché integrale riforma, in particolare, laddove è stata rigettata la sua domanda di condanna, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., di e al pagamento in suo favore CP_1 Controparte_2 dell'importo di euro 114.000.00. Ad avviso dell'appellante, la pronuncia del Tribunale di Piacenza risulterebbe erronea ed ingiusta, oltre ad essere affetta da vizi nell'iter logico e procedurale seguito.
Si duole in particolare l'appellante di un'erronea qualificazione giuridica da parte del giudice di prime cure delle domande proposte dalla stessa e insiste sulla non tardività e fondatezza della pretesa consistente nell'esistenza di un'obbligazione restitutoria a carico dei LL nascente da un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 codice civile.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, previo rigetto delle domande spiegate da Parte_1 [...]
in primo grado, di: CP_1
● accertare e dichiarare che e , in proprio e quali soci e liquidatori Controparte_1 Controparte_2 della società sono Controparte_3 debitori nei confronti di dell'importo pari ad € 114.000,00, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., o CP_4 quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto:
● Condannare e al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 somma pari ad € 114.000,000, oltre interessi e al risarcimento dei danni;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 22.05.2023, si è regolarmente costituito il Sig. Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività della sua proposizione ex art. 702 quater c.p.c. e la sua improcedibilità per mancata notifica al litisconsorte necessario, . In Controparte_2 subordine, nel merito, ha chiesto rigettarsi l'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza impugnata. Più specificamente, la parte appellata, oltre a riproporre le argomentazioni già utilizzate in primo grado, ha evidenziato l'assenza nell'atto di parte appellante di specifiche censure alla qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado ex art. 1180 c.c. e la mancata allegazione dei presupposti costitutivi dell'azione di arricchimento ingiustificato ai sensi dell'art. 2041 c.c.
4.- Alla prima udienza di trattazione della causa tenutasi in data 20.06.2023, l'appellante e l'appellato
[...]
si sono riportati ai propri atti insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e conclusioni CP_1
e la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata e svoltasi il 16.09.2025, l'appellante e l'appellato hanno precisato le Parte_1 Controparte_1 conclusioni come riportate in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
4 5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, deve essere dichiarata in primo luogo la contumacia del convenuto il quale, pur ritualmente citato in giudizio ex art. 143 c.p.c., ha omesso di Controparte_2 costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da
. Secondo quanto previsto dall'art. 702 quater c.p.c., applicabile ratione temporis al Controparte_1 presente giudizio in quanto instaurato prima del 28.02.2023, l'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di comunicazione o notificazione dell'ordinanza stessa.
Per quanto risulta dagli atti del fascicolo telematico del primo grado, il giorno 05.12.2022 l'ordinanza veniva comunicata dalla Cancelleria alle parti costituite a mezzo pec, mentre la parte appellante perfezionava la notificazione dell'atto d'appello al procuratore costituito in primo grado, Avv. Giuseppe Dametti, in data
12.01.2023 e, dunque, oltre il termine stabilito dalla legge. Tuttavia, non può non evidenziarsi come, in data
30.12.2022, risulti effettuata una notifica dell'atto di appello all'indirizzo . Come prospetta Email_1 lo stesso appellato, si tratta di un tentativo di notifica personale al dott. in virtù della carica Controparte_1 sociale che egli aveva esercitato fino al 2020 nella società B.B. S.r.l. cui il suddetto indirizzo pec è riferibile.
Rileva la Corte che si tratta di un vizio della notifica inerente al luogo (virtuale) della stessa e, come da giurisprudenza di Cassazione ormai consolidata, ciò determina la nullità della notifica stessa e non già la sua inesistenza. La Suprema Corte (vedasi in particolare Cass. civ. S.U. n. 14917/2016) ha infatti delineato i confini tra la nullità della notifica e la residuale categoria dell'inesistenza, affermando il principio di diritto secondo il quale “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente”. E ancora, sempre nella medesima pronuncia e con specifico riferimento al luogo in cui la notifica viene eseguita, la Suprema Corte evidenzia che esso “non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione”.
5 Alla luce della giurisprudenza citata deve ritenersi integrato il vizio di nullità della notifica e si deve rilevare che tale vizio è stato sanato con efficacia ex tunc (nel caso di specie alla data del 30.12.2022) ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. dalla costituzione in giudizio della parte appellata (in questo senso anche Cass. civ. ord.
n. 9271/2025).
Respinta l'eccezione di inammissibilità, si evidenzia, con riferimento alla eccezione di improcedibilità per asserita mancata notificazione al litisconsorte necessario , come la notifica allo stesso Controparte_2 risulti, come detto sopra, eseguita secondo il dettame dell'art. 143 c.p.c. con deposito dell'ufficiale giudiziario presso la casa comunale in data 23.01.2023 e, quindi, per legge da considerarsi perfezionata il ventesimo giorno successivo a tale data. Anche l'eccezione di improcedibilità va quindi respinta.
Venendo ora al merito, si osserva in primo luogo come possano considerarsi senz'altro provate, in quanto allegate da parte appellante e non specificamente contestate da parte appellata, le seguenti circostanze: - i
Signori e sono stati coniugati fino al maggio del 2003; - nel luglio del 1994 Parte_1 Controparte_1
ha donato a la proprietà di un immobile sito nel comune di Piacenza;
- in Controparte_1 Parte_1 forza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 19.05.2014 (n. 1265/2014), i Sig.ri CP_1
e sono stati condannati, in solido tra loro quali soci e liquidatori del Controparte_2 [...] già a risarcire al Sig. Controparte_5 Controparte_6
la somma di € 95.000 oltre alle spese di lite;
- tale somma non è stata mai pagata dai Sig.ri Parte_2
e, pertanto, ha ottenuto con sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in data CP_2 Parte_2
11.05.2011 la revoca dell'atto di donazione dell'immobile di proprietà della con dichiarazione di Pt_1 inefficacia esclusivamente nei suoi confronti;
- la Sig.ra al fine di evitare che l'immobile di sua Pt_1 proprietà venisse sottoposto ad esecuzione forzata, ha pagato al Sig. le somme ad egli dovute dai Sig.ri Pt_2
e senza che queste le venissero mai restituite dagli odierni appellati. CP_1 Controparte_2
Alla luce della ricostruzione del quadro fattuale appena operata, questa Corte ritiene di condividere solo in parte il percorso argomentativo delineato dal giudice di primo grado. Risulta, infatti, corretto l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 1180 c.c. dal momento che la a pagato spontaneamente un debito Pt_1 nella consapevolezza dell'altruità dello stesso. Ciò vale ad escludere che si tratti di un indebito soggettivo e che si possa applicare la relativa disciplina.
Il tratto caratteristico dell'istituto previsto dall'art. 1180 c.c. è, infatti, costituito dalla circostanza in base alla quale l'adempiente agisce pur non essendo personalmente obbligato nei confronti del creditore all'esecuzione della prestazione ed effettua il pagamento in nome proprio senza esercitare alcuno specifico potere rappresentativo attribuitogli dal debitore. Nel caso di specie, emerge che la Sig.ra bbia pagato il debito Pt_1 senza esercitare alcun potere rappresentativo conferito dai Sig.ri e senza essere personalmente CP_2 tenuta nei confronti del Sig. Pt_2
6 Altrettanto corretta è la disamina del Tribunale di Piacenza nella parte in cui esclude l'operatività delle tre forme di surrogazione previste dal codice civile (artt. 1201, 1202 e 1203 c.c.) e, nella parte in cui rileva l'assenza di titoli negoziali in base ai quali la Sig.ra otrebbe, in astratto, agire per ottenere il rimborso Pt_1 del pagamento effettuato.
Tuttavia, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie in esame, il giudice di primo grado erra, ad avviso di questo Collegio, nel momento in cui non trae da tali premesse le corrette conseguenze giuridiche. Infatti, avendo in tal modo delineato la vicenda sia dal punto di vista dei fatti che dal punto di vista giuridico, rimangono percorribili solamente due ipotesi: o si afferma che l'adempiente ha inteso realizzare una donazione indiretta oppure si deve prendere atto che si è in presenza di uno spostamento patrimoniale rimasto ingiustificato dal punto di vista causale.
Tale impostazione trova conferma anche nel fatto che, del tutto comprensibilmente, l'appellato impernia le sue tesi difensive proprio sull'esistenza di una donazione indiretta (809 c.c.), in quanto, la dimostrazione del perfezionamento di una donazione attribuirebbe una causa propria al pagamento ed escluderebbe il diritto alla ripetizione della prestazione.
Ciononostante, il giudice di primo grado sembra non accogliere nessuna delle due tesi: infatti, se da un lato non si esprime sul perfezionamento della donazione, dall'altro esclude, anche nel merito, l'applicabilità dell'art. 2041 c.c. ritenendo assente la prova “e ancor prima l'allegazione specifica dei requisiti di cui all'art.2041 c.c.”
Per quanto concerne la tesi dell'appellato, che mira ad inquadrare il pagamento della Sig.ra ell'ambito Pt_1 della donazione, questa Corte ritiene di escludere in radice la presenza dell'animus donandi nella fattispecie concreta. È di tutta evidenza, infatti, che l'odierna appellante abbia pagato il debito dell'ex marito e del Sig.
non con l'intento di arricchirli depauperando il proprio patrimonio, bensì con quello di Controparte_2 evitare la sottoposizione di un proprio bene alla procedura esecutiva. Escluso, dunque, che si sia configurata una donazione indiretta occorre constatare che si è in presenza di una fattispecie connotata dagli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Non vi è, infatti, dubbio che il pagamento della Sig.ra favore del Sig. possa considerarsi un fatto Pt_1 Pt_2 che ha generato, al tempo stesso, l'impoverimento dell'appellante e l'arricchimento (sotto forma di risparmio di spesa) del debitore dell'obbligazione adempiuta. È dunque palese l'esistenza di un nesso di causalità tra arricchimento e impoverimento. È inoltre evidente che tale pagamento non sia sorretto da alcuna giustificazione causale, dal momento che la necessità di evitare la sottoposizione ad esecuzione forzata del bene rappresenta giuridicamente un motivo e non una giustificazione socio-economica della prestazione. Non vi è, inoltre, alcun utile rimedio esperibile nel caso specifico dal soggetto impoverito e, pertanto, l'azione di ingiustificato arricchimento risulta essere l'unica astrattamente e concretamente esperibile da Parte_1
7 per recuperare la somma versata
Dunque, è rispettato nel caso di specie anche il presupposto della sussidiarietà (art. 2042 c.c.) dell'azione di arricchimento ingiustificato, anche per come interpretato dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 33954/2023. Alla luce di quanto appena prospettato si ritiene, dunque, non condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo il quale difetterebbero la prova e l'allegazione specifica dei requisiti specifici dell'azione di ingiustificato arricchimento. Tali elementi appaiono evidenti non solo in virtù dei fatti allegati e non contestati oltre che delle considerazioni appena esposte, ma avrebbero dovuto apparire tali anche sulla base del corretto inquadramento giuridico che lo stesso giudice di prime cure aveva effettuato con il richiamo all'istituto dell'adempimento del terzo e la relativa esclusione di qualsiasi alternativa astrattamente idonea ad azionare la pretesa restitutoria.
In questo senso si è più volte espressa anche la Suprema Corte che, di recente, ha ribadito il principio secondo cui “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina
l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né infine quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito. La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre l'operatività della surrogazione legale di cui agli artt.
1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio: pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante
l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore”.
Risulta, inoltre, censurabile anche il passaggio della motivazione del provvedimento appellato nella parte in cui richiama un orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale l'ingiustizia dell'arricchimento sarebbe configurabile solo in presenza di prestazioni “eccedenti i limiti di proporzionalità
e adeguatezza”. La sentenza di Cassazione richiamata (n. 11330/2009), infatti, si riferisce alla disciplina delle obbligazioni naturali e alla nozione di giusta causa delle prestazioni eseguite nell'ambito di una convivenza more uxorio o di un rapporto coniugale e, pertanto, è inconferente con la vicenda oggetto di questo appello, dal momento che, al tempo in cui fu eseguita la prestazione, la Sig.ra e il Sig. erano già Pt_1 CP_2 divorziati da più di un decennio.
Per quanto, infine, concerne la questione dell'ammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato è opportuno ricordare, al fine di sgombrare qualsivoglia dubbio, che la giurisprudenza consolidata la ritiene
8 ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello (ex multis Cass. ord. n. 26694/2020; Cass. sent. n.
9042/2010).
Pertanto, questa Corte ritiene fondata la domanda proposta dall'appellante in quanto sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti previsti dagli artt. 2041 e 2042 c.c. per l'esercizio dell'azione di arricchimento ingiustificato. L'indennizzo, parametrato alla minor somma tra danno e arricchimento (nel caso di specie i valori coincidono), si reputa quantificabile nell'intero importo versato tramite assegni in data 18.07.2017 dalla
Sig.ra al Sig. pari ad € 114.000,00. A ciò si aggiunga che, essendo l'indebito arricchimento un Pt_1 Pt_2 debito di valore (da ultimo Cass. civ. n. 25002/2025), alla Sig.ra spettano la rivalutazione monetaria Pt_1 dalla data del pagamento del debito sino alla presente sentenza e gli interessi dalla stessa data del pagamento del debito sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
In ultimo, la riforma dell'ordinanza del giudice di prime cure deve estendersi anche al capo concernente le spese legali, che, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico degli appellati per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese si determinano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore da € 52.001 a €
260.000, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del primo grado e importo tra il minimo e il medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del grado di appello).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma dell'ordinanza del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Piacenza:
I- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
II- ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto NA gli appellati Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento all'appellante Controparte_1 Controparte_2
di un indennizzo pari alla somma di € 114.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_1 interessi dal giorno del pagamento (18.07.2017) sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
III- NA gli appellati e alla rifusione, in Controparte_1 Controparte_2 favore di , delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 4.217,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 1.165,50 per spese e in € 6.500,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
9 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 18.12.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G 42/2023 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Piacenza, via Fratelli Manzotti n. 15/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Marelli del foro di
Milano, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Piacenza alla via Vittorio Veneto n. 61/A;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] in data [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Gragnano Trebbiense (PC), loc. Crocetta n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dametti del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Piacenza alla via Raimondo Palmerio
n. 9;
APPELLATO
e di
(C.F. irreperibile, con ultima residenza nota a Controparte_2 C.F._3
CA PI (PC), via delle Rimembranze n. 18;
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa lo 02.12.2022 e comunicata in data 05.12.2022, del Tribunale di Piacenza, avente ad oggetto arricchimento senza causa;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 16 settembre 2025, l'appellante si riportava alle Parte_1 conclusioni già precisate con foglio depositato in data 11.11.2024, chiedendo dunque alla Corte, disattesa ogni avversa istanza, produzione e deduzione, di: “Nel merito - accertare e dichiarare che il Signor
(CF ) e il Signor (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, in proprio e quali soci e liquidatori della società C.F._3 [...]
sono debitori nei confronti della Controparte_3
Signora dell'importo pari ad € 114.000,00, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., o quella diversa Pt_1 somma che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare il Signor Controparte_1
(CF ) e il Signor , (CF , in proprio C.F._2 Controparte_2 C.F._3
e quali soci e liquidatori della società Controparte_3 al pagamento in favore della Signora della somma pari
[...] Parte_1 ad € 114.000,000 come meglio specificato in narrativa, oltre interessi e al risarcimento dei danni;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio”; l'appellato precisava le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: In via preliminare: dichiarare l'appello radicato da inammissibile in quanto tardivamente Parte_1 proposto e/o improcedibile per mancata notifica al litisconsorte necessario . Nel Controparte_2 merito, in subordine all'eccepita inammissibilità e/o improcedibilità, rigettare ogni eccezione e domanda avversaria in quanto illegittima, inammissibile, del tutto infondata in fatto e in diritto, non provata ed unicamente pretestuosa per le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto confermare l'ordinanza emessa in data 2.12.2022 dal Tribunale di Piacenza e comunicata alle Parti in data 5.12.2022 nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc rubricato al n. 289/2021 R.G.. Spese del grado tutte protestate”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex 702 bis c.p.c. la Sig.ra adiva il Tribunale di Piacenza al fine di ottenere la Parte_1 condanna dei Sig.ri e , in proprio e quali soci e liquidatori della società Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in Controparte_3 suo favore della somma di € 114.000,00, che la stessa allegava di aver anticipato per loro conto come
2 pagamento di un debito per risarcimento danni nei confronti del Sig. riconosciuto a quest'ultimo Parte_2 in virtù della sent. n. 1265/2014 emessa dalla Corte di Appello di Bologna.
A fondamento della propria domanda la ricorrente deduceva: - di essere stata sposata con il convenuto dott.
sino al 23.05.2003; - che il dott. , con atto dello 06.07.1994, Rep n. Controparte_1 Controparte_1
746/29 bis, le aveva donato la proprietà di un immobile sito in Piacenza, località Pittolo, via Ernesto Giacobbi
n. 55; - che il Sig. , con la sentenza n. 435/2011 del Tribunale di Piacenza, aveva ottenuto la revoca Parte_2 dell'atto di donazione del 6 luglio 1994, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c.;
- che “al solo fine di evitare il pignoramento della propria casa da parte del Sig. in data 18.07.2017 era Pt_2 stata costretta a vendere la propria abitazione e a corrispondere per intero le somme dovutegli dai Sig.ri
, volturando in sede di rogito parte del prezzo di vendita in favore del Sig. …. il tutto come CP_2 Pt_2 riportato nell'atto di rogito e risultante dai pagamenti di cui si allegano assegni”; - che il Sig. a seguito Pt_2 del pagamento ricevuto, aveva rinunciato agli effetti della sentenza di revoca. Alla luce di ciò, Parte_1 sosteneva di essere creditrice nei confronti dei convenuti e della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 95.000,00 a titolo di sorte capitale e della somma di € 19.000,00 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Alessandro Miglioli, somme che la stessa avrebbe pagato, con il prezzo ricavato dalla vendita della propria abitazione, per loro conto a saldo di quanto da questi dovuto a in forza della sentenza n. Parte_2
1265/2014 della Corte di Appello di Bologna.
Si costituiva e resisteva in giudizio il Sig. il quale faceva rilevare che il pagamento Controparte_1 effettuato dalla ricorrente a favore del Sig. a saldo del debito gravante sui convenuti era qualificabile ai Pt_2 sensi dell'art. 1180 c.c. come pagamento di un debito altrui nonché ai sensi dell'art. 809 c.c. come donazione indiretta. Di conseguenza, a suo avviso, nessuna somma poteva essere richiesta in restituzione al dott.
[...]
e la domanda della ricorrente andava respinta. Il Sig. , pur ritualmente citato CP_1 Controparte_2
,non si costituiva in giudizio e pertanto all'udienza dello 05.10.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25 ottobre 2022, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la ricorrente e il convenuto si riportavano ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 2 dicembre 2022, il Tribunale di Piacenza rigettava il ricorso proposto da motivando sulla scorta dell'assenza sia dei presupposti operativi Parte_1 dell'istituto della surrogazione (artt. 1201, 1202 e 1203 c.c.), sia di un accordo tra le parti che di un qualsiasi titolo giuridico che giustificasse l'obbligazione restitutoria. Con riferimento, invece, alla domanda ex 2041 c.c. svolta dalla ricorrente, la dichiarava inammissibile perché tardiva e, comunque, infondata nel merito in quanto non sarebbero stati provati e ancor prima specificamente allegati i requisiti giustificativi dell'azione di ingiustificato arricchimento né sussisterebbe un'eccedenza dell'arricchimento rispetto ai limiti di proporzionalità e adeguatezza tali da configurarlo come ingiusto. Come conseguenza della decisione di merito,
3 il Tribunale di Piacenza condannava la a rifondere al convenuto le spese di lite Pt_1 Controparte_1 liquidate in euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre ad oneri accessori.
2.- Con appello depositato in data 09.01.2023, la Sig.ra ha impugnato detta ordinanza Parte_1 chiedendone la pressoché integrale riforma, in particolare, laddove è stata rigettata la sua domanda di condanna, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., di e al pagamento in suo favore CP_1 Controparte_2 dell'importo di euro 114.000.00. Ad avviso dell'appellante, la pronuncia del Tribunale di Piacenza risulterebbe erronea ed ingiusta, oltre ad essere affetta da vizi nell'iter logico e procedurale seguito.
Si duole in particolare l'appellante di un'erronea qualificazione giuridica da parte del giudice di prime cure delle domande proposte dalla stessa e insiste sulla non tardività e fondatezza della pretesa consistente nell'esistenza di un'obbligazione restitutoria a carico dei LL nascente da un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 codice civile.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, previo rigetto delle domande spiegate da Parte_1 [...]
in primo grado, di: CP_1
● accertare e dichiarare che e , in proprio e quali soci e liquidatori Controparte_1 Controparte_2 della società sono Controparte_3 debitori nei confronti di dell'importo pari ad € 114.000,00, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., o CP_4 quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto:
● Condannare e al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 somma pari ad € 114.000,000, oltre interessi e al risarcimento dei danni;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 22.05.2023, si è regolarmente costituito il Sig. Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività della sua proposizione ex art. 702 quater c.p.c. e la sua improcedibilità per mancata notifica al litisconsorte necessario, . In Controparte_2 subordine, nel merito, ha chiesto rigettarsi l'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza impugnata. Più specificamente, la parte appellata, oltre a riproporre le argomentazioni già utilizzate in primo grado, ha evidenziato l'assenza nell'atto di parte appellante di specifiche censure alla qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado ex art. 1180 c.c. e la mancata allegazione dei presupposti costitutivi dell'azione di arricchimento ingiustificato ai sensi dell'art. 2041 c.c.
4.- Alla prima udienza di trattazione della causa tenutasi in data 20.06.2023, l'appellante e l'appellato
[...]
si sono riportati ai propri atti insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e conclusioni CP_1
e la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata e svoltasi il 16.09.2025, l'appellante e l'appellato hanno precisato le Parte_1 Controparte_1 conclusioni come riportate in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
4 5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, deve essere dichiarata in primo luogo la contumacia del convenuto il quale, pur ritualmente citato in giudizio ex art. 143 c.p.c., ha omesso di Controparte_2 costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da
. Secondo quanto previsto dall'art. 702 quater c.p.c., applicabile ratione temporis al Controparte_1 presente giudizio in quanto instaurato prima del 28.02.2023, l'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di comunicazione o notificazione dell'ordinanza stessa.
Per quanto risulta dagli atti del fascicolo telematico del primo grado, il giorno 05.12.2022 l'ordinanza veniva comunicata dalla Cancelleria alle parti costituite a mezzo pec, mentre la parte appellante perfezionava la notificazione dell'atto d'appello al procuratore costituito in primo grado, Avv. Giuseppe Dametti, in data
12.01.2023 e, dunque, oltre il termine stabilito dalla legge. Tuttavia, non può non evidenziarsi come, in data
30.12.2022, risulti effettuata una notifica dell'atto di appello all'indirizzo . Come prospetta Email_1 lo stesso appellato, si tratta di un tentativo di notifica personale al dott. in virtù della carica Controparte_1 sociale che egli aveva esercitato fino al 2020 nella società B.B. S.r.l. cui il suddetto indirizzo pec è riferibile.
Rileva la Corte che si tratta di un vizio della notifica inerente al luogo (virtuale) della stessa e, come da giurisprudenza di Cassazione ormai consolidata, ciò determina la nullità della notifica stessa e non già la sua inesistenza. La Suprema Corte (vedasi in particolare Cass. civ. S.U. n. 14917/2016) ha infatti delineato i confini tra la nullità della notifica e la residuale categoria dell'inesistenza, affermando il principio di diritto secondo il quale “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente”. E ancora, sempre nella medesima pronuncia e con specifico riferimento al luogo in cui la notifica viene eseguita, la Suprema Corte evidenzia che esso “non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione”.
5 Alla luce della giurisprudenza citata deve ritenersi integrato il vizio di nullità della notifica e si deve rilevare che tale vizio è stato sanato con efficacia ex tunc (nel caso di specie alla data del 30.12.2022) ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. dalla costituzione in giudizio della parte appellata (in questo senso anche Cass. civ. ord.
n. 9271/2025).
Respinta l'eccezione di inammissibilità, si evidenzia, con riferimento alla eccezione di improcedibilità per asserita mancata notificazione al litisconsorte necessario , come la notifica allo stesso Controparte_2 risulti, come detto sopra, eseguita secondo il dettame dell'art. 143 c.p.c. con deposito dell'ufficiale giudiziario presso la casa comunale in data 23.01.2023 e, quindi, per legge da considerarsi perfezionata il ventesimo giorno successivo a tale data. Anche l'eccezione di improcedibilità va quindi respinta.
Venendo ora al merito, si osserva in primo luogo come possano considerarsi senz'altro provate, in quanto allegate da parte appellante e non specificamente contestate da parte appellata, le seguenti circostanze: - i
Signori e sono stati coniugati fino al maggio del 2003; - nel luglio del 1994 Parte_1 Controparte_1
ha donato a la proprietà di un immobile sito nel comune di Piacenza;
- in Controparte_1 Parte_1 forza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 19.05.2014 (n. 1265/2014), i Sig.ri CP_1
e sono stati condannati, in solido tra loro quali soci e liquidatori del Controparte_2 [...] già a risarcire al Sig. Controparte_5 Controparte_6
la somma di € 95.000 oltre alle spese di lite;
- tale somma non è stata mai pagata dai Sig.ri Parte_2
e, pertanto, ha ottenuto con sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in data CP_2 Parte_2
11.05.2011 la revoca dell'atto di donazione dell'immobile di proprietà della con dichiarazione di Pt_1 inefficacia esclusivamente nei suoi confronti;
- la Sig.ra al fine di evitare che l'immobile di sua Pt_1 proprietà venisse sottoposto ad esecuzione forzata, ha pagato al Sig. le somme ad egli dovute dai Sig.ri Pt_2
e senza che queste le venissero mai restituite dagli odierni appellati. CP_1 Controparte_2
Alla luce della ricostruzione del quadro fattuale appena operata, questa Corte ritiene di condividere solo in parte il percorso argomentativo delineato dal giudice di primo grado. Risulta, infatti, corretto l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 1180 c.c. dal momento che la a pagato spontaneamente un debito Pt_1 nella consapevolezza dell'altruità dello stesso. Ciò vale ad escludere che si tratti di un indebito soggettivo e che si possa applicare la relativa disciplina.
Il tratto caratteristico dell'istituto previsto dall'art. 1180 c.c. è, infatti, costituito dalla circostanza in base alla quale l'adempiente agisce pur non essendo personalmente obbligato nei confronti del creditore all'esecuzione della prestazione ed effettua il pagamento in nome proprio senza esercitare alcuno specifico potere rappresentativo attribuitogli dal debitore. Nel caso di specie, emerge che la Sig.ra bbia pagato il debito Pt_1 senza esercitare alcun potere rappresentativo conferito dai Sig.ri e senza essere personalmente CP_2 tenuta nei confronti del Sig. Pt_2
6 Altrettanto corretta è la disamina del Tribunale di Piacenza nella parte in cui esclude l'operatività delle tre forme di surrogazione previste dal codice civile (artt. 1201, 1202 e 1203 c.c.) e, nella parte in cui rileva l'assenza di titoli negoziali in base ai quali la Sig.ra otrebbe, in astratto, agire per ottenere il rimborso Pt_1 del pagamento effettuato.
Tuttavia, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie in esame, il giudice di primo grado erra, ad avviso di questo Collegio, nel momento in cui non trae da tali premesse le corrette conseguenze giuridiche. Infatti, avendo in tal modo delineato la vicenda sia dal punto di vista dei fatti che dal punto di vista giuridico, rimangono percorribili solamente due ipotesi: o si afferma che l'adempiente ha inteso realizzare una donazione indiretta oppure si deve prendere atto che si è in presenza di uno spostamento patrimoniale rimasto ingiustificato dal punto di vista causale.
Tale impostazione trova conferma anche nel fatto che, del tutto comprensibilmente, l'appellato impernia le sue tesi difensive proprio sull'esistenza di una donazione indiretta (809 c.c.), in quanto, la dimostrazione del perfezionamento di una donazione attribuirebbe una causa propria al pagamento ed escluderebbe il diritto alla ripetizione della prestazione.
Ciononostante, il giudice di primo grado sembra non accogliere nessuna delle due tesi: infatti, se da un lato non si esprime sul perfezionamento della donazione, dall'altro esclude, anche nel merito, l'applicabilità dell'art. 2041 c.c. ritenendo assente la prova “e ancor prima l'allegazione specifica dei requisiti di cui all'art.2041 c.c.”
Per quanto concerne la tesi dell'appellato, che mira ad inquadrare il pagamento della Sig.ra ell'ambito Pt_1 della donazione, questa Corte ritiene di escludere in radice la presenza dell'animus donandi nella fattispecie concreta. È di tutta evidenza, infatti, che l'odierna appellante abbia pagato il debito dell'ex marito e del Sig.
non con l'intento di arricchirli depauperando il proprio patrimonio, bensì con quello di Controparte_2 evitare la sottoposizione di un proprio bene alla procedura esecutiva. Escluso, dunque, che si sia configurata una donazione indiretta occorre constatare che si è in presenza di una fattispecie connotata dagli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Non vi è, infatti, dubbio che il pagamento della Sig.ra favore del Sig. possa considerarsi un fatto Pt_1 Pt_2 che ha generato, al tempo stesso, l'impoverimento dell'appellante e l'arricchimento (sotto forma di risparmio di spesa) del debitore dell'obbligazione adempiuta. È dunque palese l'esistenza di un nesso di causalità tra arricchimento e impoverimento. È inoltre evidente che tale pagamento non sia sorretto da alcuna giustificazione causale, dal momento che la necessità di evitare la sottoposizione ad esecuzione forzata del bene rappresenta giuridicamente un motivo e non una giustificazione socio-economica della prestazione. Non vi è, inoltre, alcun utile rimedio esperibile nel caso specifico dal soggetto impoverito e, pertanto, l'azione di ingiustificato arricchimento risulta essere l'unica astrattamente e concretamente esperibile da Parte_1
7 per recuperare la somma versata
Dunque, è rispettato nel caso di specie anche il presupposto della sussidiarietà (art. 2042 c.c.) dell'azione di arricchimento ingiustificato, anche per come interpretato dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 33954/2023. Alla luce di quanto appena prospettato si ritiene, dunque, non condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo il quale difetterebbero la prova e l'allegazione specifica dei requisiti specifici dell'azione di ingiustificato arricchimento. Tali elementi appaiono evidenti non solo in virtù dei fatti allegati e non contestati oltre che delle considerazioni appena esposte, ma avrebbero dovuto apparire tali anche sulla base del corretto inquadramento giuridico che lo stesso giudice di prime cure aveva effettuato con il richiamo all'istituto dell'adempimento del terzo e la relativa esclusione di qualsiasi alternativa astrattamente idonea ad azionare la pretesa restitutoria.
In questo senso si è più volte espressa anche la Suprema Corte che, di recente, ha ribadito il principio secondo cui “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina
l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né infine quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito. La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre l'operatività della surrogazione legale di cui agli artt.
1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio: pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante
l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore”.
Risulta, inoltre, censurabile anche il passaggio della motivazione del provvedimento appellato nella parte in cui richiama un orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale l'ingiustizia dell'arricchimento sarebbe configurabile solo in presenza di prestazioni “eccedenti i limiti di proporzionalità
e adeguatezza”. La sentenza di Cassazione richiamata (n. 11330/2009), infatti, si riferisce alla disciplina delle obbligazioni naturali e alla nozione di giusta causa delle prestazioni eseguite nell'ambito di una convivenza more uxorio o di un rapporto coniugale e, pertanto, è inconferente con la vicenda oggetto di questo appello, dal momento che, al tempo in cui fu eseguita la prestazione, la Sig.ra e il Sig. erano già Pt_1 CP_2 divorziati da più di un decennio.
Per quanto, infine, concerne la questione dell'ammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato è opportuno ricordare, al fine di sgombrare qualsivoglia dubbio, che la giurisprudenza consolidata la ritiene
8 ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello (ex multis Cass. ord. n. 26694/2020; Cass. sent. n.
9042/2010).
Pertanto, questa Corte ritiene fondata la domanda proposta dall'appellante in quanto sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti previsti dagli artt. 2041 e 2042 c.c. per l'esercizio dell'azione di arricchimento ingiustificato. L'indennizzo, parametrato alla minor somma tra danno e arricchimento (nel caso di specie i valori coincidono), si reputa quantificabile nell'intero importo versato tramite assegni in data 18.07.2017 dalla
Sig.ra al Sig. pari ad € 114.000,00. A ciò si aggiunga che, essendo l'indebito arricchimento un Pt_1 Pt_2 debito di valore (da ultimo Cass. civ. n. 25002/2025), alla Sig.ra spettano la rivalutazione monetaria Pt_1 dalla data del pagamento del debito sino alla presente sentenza e gli interessi dalla stessa data del pagamento del debito sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
In ultimo, la riforma dell'ordinanza del giudice di prime cure deve estendersi anche al capo concernente le spese legali, che, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico degli appellati per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese si determinano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore da € 52.001 a €
260.000, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del primo grado e importo tra il minimo e il medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del grado di appello).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma dell'ordinanza del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Piacenza:
I- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
II- ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto NA gli appellati Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento all'appellante Controparte_1 Controparte_2
di un indennizzo pari alla somma di € 114.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_1 interessi dal giorno del pagamento (18.07.2017) sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
III- NA gli appellati e alla rifusione, in Controparte_1 Controparte_2 favore di , delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 4.217,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 1.165,50 per spese e in € 6.500,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
9 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 18.12.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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