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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7122/2022 promossa da:
(c.f./p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PETTERNELLA MARCO
ATTRICE
contro
(C.F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti RIZZATO SILVIA, BARRACO ENRICO e SITZIA ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21 novem- bre 2024:
“Condannarsi c.f./p.iva , con sede in Maserà di Pa- Controparte_1 P.IVA_2 dova (PD), via E. Bernardi n. 5, pec in persona Email_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di come Parte_1 sopra rappresentata, della somma di € 62.888,15= oltre iva di legge ed oltre interes- si ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo o a quella somma diversa, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
La convenuta ha concluso come da memoria ex art.183, comma 6, n.1 dell'11 aprile
2023:
“Nel merito: rigettare le domande avversarie tutte, perché infondate in fatto e in diritto;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2022, citava in giudizio Parte_1 avanti l'Intestato Tribunale la società chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 59.000,00= oltre iva di legge, e così complessivamente € 71.980,00= oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di compenso per l'attività di consulenza svolta in favore di per il mese di dicembre 2021 e di premio commisurato al fatturato Controparte_1 della rete vendite, come meglio descritti in atto di citazione. La causa veniva iscritta al n. 7122/2022 R.G. ed assegnata al G.I. Dott.ssa Rubbis. La società convenuta si costituiva contestando le domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto. Con ordi- nanza in data 21.9.2023, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza ammissione delle richieste istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, da tenersi in modalità cartolare, e con successiva ordinanza 28.11.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti termini di legge per il deposito di comparse conclu- sionali e memorie di replica.
- 2 - In fatto il Sig. è socio unico ed amministratore di che Parte_2 Parte_1 svolge attività di consulenza e direzione aziendale.
Venne, quindi, sottoscritto con società di consulenza aziendale da poco Parte_1 costituita e facente capo al Sig. un primo contratto, datato 16.6.2020, per Parte_2 la riorganizzazione dell'intera rete vendite di e che prevedeva un com- CP_1 penso mensile di € 4.000,00= oltre iva, con una presenza del sig. in azien- Parte_2 da due giorni alla settimana, articolati in una giornata intera e due mezze giornate.
Dopo soli due mesi richiese di poter passare da 2 a 3 giornate di assisten- CP_1 za settimanale con aumento del corrispettivo € 5.000 mensili, cosa che accet- Pt_1 tò.
Visti i risultati conseguiti, le Parti decisero di rinnovare il contratto di “Temporay
Manager” nel 2021, cosa che avvenne con il contratto datato 2 gennaio 2021 (doc.
4). Il contratto prevedeva, oltre al compenso di € 5.000,00= più iva mensili cui è de- dicato l'art. 4 del contratto, anche un “premio”, che era stato espressamente prete- so dal Sig. nel corso delle trattative, che hanno portato alla sottoscrizione Parte_2 del nuovo contratto e riferito al risultato dell'intera azienda.
Nel secondo contratto, del 2021, invece, il premio venne espressamente previsto all'art. 5 del contratto, che rimanda all'allegato “A”, che lo stabilisce nella misura dell'1,5% sul fatturato eccedente l'importo di € 2.600.00,00=. Il premio andava commisurato al fatturato della rete vendite. Ciò in quanto l'attività di fornita Pt_1 attraverso l'amministratore, coinvolgeva tutte le persone Parte_2 dell'azienda: i titolari, il board dirigenziale, la parte delle vendite legata a tutte le aree nonché le selezioni delle nuove figure necessarie all'azienda per l'implementazione dei ruoli o per la sostituzione del personale dimissionario.
L'attività organizzativa e formativa del Sig. prevedeva il coinvolgimento di Parte_2 tutte le risorse dell'azienda, con mansioni paragonabili a quelle di Direttore Genera- le, interagendo con i titolari, i responsabili delle aree e presiedendo anche alle as- sunzioni delle nuove risorse.
La collaborazione tra e cessava alla scadenza del contratto Pt_1 CP_1
2.1.2021, ossia al 31.12.2021. I compensi per l'attività svolta, di cui alle fatture emesse da per l'anno 2021 prodotte sub. doc. 5 sono stati tutti pagati da Pt_1 [...]
, ad eccezione dei compensi dovuti per l'ultimo mese di collaborazione (di- CP_1 cembre 2021), di cui alla fattura n. 1 del 3.1.2022 di € 6.100,00= pari ad € 5.000,00= oltre iva, rimasta impagata. Impagato rimane altresì il premio previsto dall'art. 5 e dall'Allegato A del contratto. Sul punto, ha respinto i solleciti di , ri- CP_1 Pt_1 tenendo non dovuto sia l'uno che l'altro: quanto al primo, ritenendolo già saldato, e quanto al secondo ritenendo che il premio sia calcolabile solo sul fatturato degli
- 3 - agenti. In realtà così non risulta. Invero, il compenso per il 2020, originariamente convenuto in € 4.000 al mese per sei mesi con decorrenza 15 giugno 2020, fu con- cordemente portato ad € 5.000 mensili a partire da ottobre 2020, in conseguenza dell'aumento delle presenze previste in azienda per il Sig. presenze che Parte_2 da due giorni (una giornata intera più due mezze giornate) fu portato a tre giornate intere. La circostanza risulta comprovata dalle fatture nn. 11 del 27.10.2020, 13 del
1.12.2020 e 14 del 28.12.2020 (pure prodotte al doc. 5), riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, e tutte regolarmente pagate da . Il compen- CP_1 so per i sette mesi di collaborazione nell'anno 2020, non è stato quindi di €
24.000,00=, ma di € 31.000,00= oltre iva. La collaborazione poi proseguì dal
15.12.2020 al 31.12.2020, e proseguì anche nel 2021 in virtù del nuovo contratto.
Pertanto, tutte le fatture relative al 2021 sono state saldate e mai contestate, ad ec- cezione della sola fattura n. 3 del 3.1.2022, relativa al mese di dicembre 2021, che seppur non saldata, non è mai stata contestata. Nessun valore ha quanto affermato da parte convenuta circa una pretesa richiesta del sig. di emettere già a Parte_2 fine dicembre 2020 la prima fattura del secondo contratto, che all'epoca non era stato neppure sottoscritto. In tal modo parte convenuta tenta di imputare l'ultima fattura del 2020, ossia la fattura n. 14/2020 del 28.12.2020 ai compensi spettati a per l'attività prestata in base al contratto 2.1.2021 per sostenere che tutti i Pt_1 compensi per l'attività di cui al contratto 2.1.2021 sarebbero stati interamente pa- gati. Così non è. La fattura n. 14/2020 del 28.12.2020 (ultima fattura dell'anno 2020) riporta nella descrizione “Fattura del mese di Dicembre. Fattura per consulenza per il mese di dicembre 2020” e non può, quindi, essere ricondotta ad attività diversa da quella nella stessa espressamente indicata. Non avrebbe, d'altro canto, avuto alcun senso che negli ultimi mesi del 2020 fosse corrisposto un anticipo su prestazioni re- lative ad un contratto non ancora sottoscritto. Vero è, invece, che la prima fattura di del 2021, ossia la fattura n. 1/2021 del 26.1.2021 di € 5.000,00 più iva (per Pt_1 complessivi € 6.100,00) riporta l'espressa indicazione “Fattura di Consulenza del mese di Gennaio”. A questa fattura hanno fatto seguito altre 10 fatture intermedie
(rispettivamente nn. 3/2021 del 22.02.2021, 4/2021 del 01.4.2021, 5/2021 del
26.4.2021, 9/2021 del 30.5.2021, 11/2021 del 1.7.2021, 12/2021 del 26.7.2021,
13/2021 del 26.8.2021, 17 /2021 del 1.10.2021, 19/2021 del 25.10.2021 e 23/2021 del 29.11.2021) per arrivare infine all'ultima fattura emessa, la n. 1/2022 del
3.1.2022 di € 6.100,00 iva compresa, relativa all'attività svolta nel mese di dicembre
2021 (ultima mensilità di collaborazione di cui al contratto 2.1.2021). Come è agevo- le verificare, il numero totale delle fatture emesse in riferimento all'anno 2021 è in- fatti 12, dalla n. 1/2021 del 26.1.2021 alla n. 1/2022 del 3.1.2022 comprese. Nel ri- spetto di quanto previsto all'art 4 del contratto 2.1.2021, che prevedeva una fattu- razione mensile. La fattura n. 1/2022 del 3.1.2022 in quanto relativa all'attività svol-
- 4 - CP_ ta in base al contratto 2.1.2021 doveva essere pagata e, in relazione alla stessa vanta a tutt'oggi un diritto di credito nei confronti di . CP_1
. L'affermazione di , secondo la quale non sarebbero maturate le condi- CP_1 zioni per la corresponsione del premio sul fatturato, è erronea e fuorviante.
L'affermazione di parte convenuta, infatti, fa riferimento al fatturato della sola rete agenti e contrasta con quanto convenuto tra le parti. Contrasta altresì con il dato letterale della clausola n. 5 del contratto 2.1.2021, che fa riferimento alla rete ven- dite nel suo complesso e non solo agli agenti. La rete vendite, invero, non è compo- sta solo dagli agenti, ma è comprensiva anche delle vendite dirette e indirette e del- le vendite on line. Ove le Parti avessero inteso limitare il fatturato di riferimento a quello realizzato solo dagli agenti, lo avrebbero scritto espressamente.
Come avvenuto e documentalmente provato. ha dato prova documentale Pt_1 dell'estensione della propria attività di consulenza prestata per , e in tal CP_1 senso si richiama la cospicua corrispondenza prodotta in atti, relativa sia all'anno
2020 (docc. da n. 6 a n. 24) che all'anno 2021 (docc. da n. 28 a n. 31), intercorsa tra il Sig. e le altre figure aziendali di riferimento, contenenti tra l'altro i ca- Parte_2 lendari delle riunioni, gli argomenti trattati. Non vi è dubbio, quindi che il premio previsto dalla clausola 5 del contratto debba essere rapportato al fatturato della re- te vendite complessiva.
Per quanto sopra esposto, merita pieno accoglimento la domanda attorea di con- danna di al pagamento in favore di della somma di complessivi CP_1 Pt_1
62.888,15= oltre iva di legge ed oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna c.f./p.iva , con sede in Maserà di Padova Controparte_1 P.IVA_2
(PD), via E. Bernardi n. 5, pec in persona del Email_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di come so- Parte_1 pra rappresentata, della somma di € 62.888,15= oltre iva di legge ed oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in euro 759,00 per anticipazioni ed euro 14.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
- 5 - Padova, 4-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7122/2022 promossa da:
(c.f./p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PETTERNELLA MARCO
ATTRICE
contro
(C.F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti RIZZATO SILVIA, BARRACO ENRICO e SITZIA ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21 novem- bre 2024:
“Condannarsi c.f./p.iva , con sede in Maserà di Pa- Controparte_1 P.IVA_2 dova (PD), via E. Bernardi n. 5, pec in persona Email_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di come Parte_1 sopra rappresentata, della somma di € 62.888,15= oltre iva di legge ed oltre interes- si ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo o a quella somma diversa, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
La convenuta ha concluso come da memoria ex art.183, comma 6, n.1 dell'11 aprile
2023:
“Nel merito: rigettare le domande avversarie tutte, perché infondate in fatto e in diritto;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2022, citava in giudizio Parte_1 avanti l'Intestato Tribunale la società chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 59.000,00= oltre iva di legge, e così complessivamente € 71.980,00= oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di compenso per l'attività di consulenza svolta in favore di per il mese di dicembre 2021 e di premio commisurato al fatturato Controparte_1 della rete vendite, come meglio descritti in atto di citazione. La causa veniva iscritta al n. 7122/2022 R.G. ed assegnata al G.I. Dott.ssa Rubbis. La società convenuta si costituiva contestando le domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto. Con ordi- nanza in data 21.9.2023, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza ammissione delle richieste istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, da tenersi in modalità cartolare, e con successiva ordinanza 28.11.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti termini di legge per il deposito di comparse conclu- sionali e memorie di replica.
- 2 - In fatto il Sig. è socio unico ed amministratore di che Parte_2 Parte_1 svolge attività di consulenza e direzione aziendale.
Venne, quindi, sottoscritto con società di consulenza aziendale da poco Parte_1 costituita e facente capo al Sig. un primo contratto, datato 16.6.2020, per Parte_2 la riorganizzazione dell'intera rete vendite di e che prevedeva un com- CP_1 penso mensile di € 4.000,00= oltre iva, con una presenza del sig. in azien- Parte_2 da due giorni alla settimana, articolati in una giornata intera e due mezze giornate.
Dopo soli due mesi richiese di poter passare da 2 a 3 giornate di assisten- CP_1 za settimanale con aumento del corrispettivo € 5.000 mensili, cosa che accet- Pt_1 tò.
Visti i risultati conseguiti, le Parti decisero di rinnovare il contratto di “Temporay
Manager” nel 2021, cosa che avvenne con il contratto datato 2 gennaio 2021 (doc.
4). Il contratto prevedeva, oltre al compenso di € 5.000,00= più iva mensili cui è de- dicato l'art. 4 del contratto, anche un “premio”, che era stato espressamente prete- so dal Sig. nel corso delle trattative, che hanno portato alla sottoscrizione Parte_2 del nuovo contratto e riferito al risultato dell'intera azienda.
Nel secondo contratto, del 2021, invece, il premio venne espressamente previsto all'art. 5 del contratto, che rimanda all'allegato “A”, che lo stabilisce nella misura dell'1,5% sul fatturato eccedente l'importo di € 2.600.00,00=. Il premio andava commisurato al fatturato della rete vendite. Ciò in quanto l'attività di fornita Pt_1 attraverso l'amministratore, coinvolgeva tutte le persone Parte_2 dell'azienda: i titolari, il board dirigenziale, la parte delle vendite legata a tutte le aree nonché le selezioni delle nuove figure necessarie all'azienda per l'implementazione dei ruoli o per la sostituzione del personale dimissionario.
L'attività organizzativa e formativa del Sig. prevedeva il coinvolgimento di Parte_2 tutte le risorse dell'azienda, con mansioni paragonabili a quelle di Direttore Genera- le, interagendo con i titolari, i responsabili delle aree e presiedendo anche alle as- sunzioni delle nuove risorse.
La collaborazione tra e cessava alla scadenza del contratto Pt_1 CP_1
2.1.2021, ossia al 31.12.2021. I compensi per l'attività svolta, di cui alle fatture emesse da per l'anno 2021 prodotte sub. doc. 5 sono stati tutti pagati da Pt_1 [...]
, ad eccezione dei compensi dovuti per l'ultimo mese di collaborazione (di- CP_1 cembre 2021), di cui alla fattura n. 1 del 3.1.2022 di € 6.100,00= pari ad € 5.000,00= oltre iva, rimasta impagata. Impagato rimane altresì il premio previsto dall'art. 5 e dall'Allegato A del contratto. Sul punto, ha respinto i solleciti di , ri- CP_1 Pt_1 tenendo non dovuto sia l'uno che l'altro: quanto al primo, ritenendolo già saldato, e quanto al secondo ritenendo che il premio sia calcolabile solo sul fatturato degli
- 3 - agenti. In realtà così non risulta. Invero, il compenso per il 2020, originariamente convenuto in € 4.000 al mese per sei mesi con decorrenza 15 giugno 2020, fu con- cordemente portato ad € 5.000 mensili a partire da ottobre 2020, in conseguenza dell'aumento delle presenze previste in azienda per il Sig. presenze che Parte_2 da due giorni (una giornata intera più due mezze giornate) fu portato a tre giornate intere. La circostanza risulta comprovata dalle fatture nn. 11 del 27.10.2020, 13 del
1.12.2020 e 14 del 28.12.2020 (pure prodotte al doc. 5), riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, e tutte regolarmente pagate da . Il compen- CP_1 so per i sette mesi di collaborazione nell'anno 2020, non è stato quindi di €
24.000,00=, ma di € 31.000,00= oltre iva. La collaborazione poi proseguì dal
15.12.2020 al 31.12.2020, e proseguì anche nel 2021 in virtù del nuovo contratto.
Pertanto, tutte le fatture relative al 2021 sono state saldate e mai contestate, ad ec- cezione della sola fattura n. 3 del 3.1.2022, relativa al mese di dicembre 2021, che seppur non saldata, non è mai stata contestata. Nessun valore ha quanto affermato da parte convenuta circa una pretesa richiesta del sig. di emettere già a Parte_2 fine dicembre 2020 la prima fattura del secondo contratto, che all'epoca non era stato neppure sottoscritto. In tal modo parte convenuta tenta di imputare l'ultima fattura del 2020, ossia la fattura n. 14/2020 del 28.12.2020 ai compensi spettati a per l'attività prestata in base al contratto 2.1.2021 per sostenere che tutti i Pt_1 compensi per l'attività di cui al contratto 2.1.2021 sarebbero stati interamente pa- gati. Così non è. La fattura n. 14/2020 del 28.12.2020 (ultima fattura dell'anno 2020) riporta nella descrizione “Fattura del mese di Dicembre. Fattura per consulenza per il mese di dicembre 2020” e non può, quindi, essere ricondotta ad attività diversa da quella nella stessa espressamente indicata. Non avrebbe, d'altro canto, avuto alcun senso che negli ultimi mesi del 2020 fosse corrisposto un anticipo su prestazioni re- lative ad un contratto non ancora sottoscritto. Vero è, invece, che la prima fattura di del 2021, ossia la fattura n. 1/2021 del 26.1.2021 di € 5.000,00 più iva (per Pt_1 complessivi € 6.100,00) riporta l'espressa indicazione “Fattura di Consulenza del mese di Gennaio”. A questa fattura hanno fatto seguito altre 10 fatture intermedie
(rispettivamente nn. 3/2021 del 22.02.2021, 4/2021 del 01.4.2021, 5/2021 del
26.4.2021, 9/2021 del 30.5.2021, 11/2021 del 1.7.2021, 12/2021 del 26.7.2021,
13/2021 del 26.8.2021, 17 /2021 del 1.10.2021, 19/2021 del 25.10.2021 e 23/2021 del 29.11.2021) per arrivare infine all'ultima fattura emessa, la n. 1/2022 del
3.1.2022 di € 6.100,00 iva compresa, relativa all'attività svolta nel mese di dicembre
2021 (ultima mensilità di collaborazione di cui al contratto 2.1.2021). Come è agevo- le verificare, il numero totale delle fatture emesse in riferimento all'anno 2021 è in- fatti 12, dalla n. 1/2021 del 26.1.2021 alla n. 1/2022 del 3.1.2022 comprese. Nel ri- spetto di quanto previsto all'art 4 del contratto 2.1.2021, che prevedeva una fattu- razione mensile. La fattura n. 1/2022 del 3.1.2022 in quanto relativa all'attività svol-
- 4 - CP_ ta in base al contratto 2.1.2021 doveva essere pagata e, in relazione alla stessa vanta a tutt'oggi un diritto di credito nei confronti di . CP_1
. L'affermazione di , secondo la quale non sarebbero maturate le condi- CP_1 zioni per la corresponsione del premio sul fatturato, è erronea e fuorviante.
L'affermazione di parte convenuta, infatti, fa riferimento al fatturato della sola rete agenti e contrasta con quanto convenuto tra le parti. Contrasta altresì con il dato letterale della clausola n. 5 del contratto 2.1.2021, che fa riferimento alla rete ven- dite nel suo complesso e non solo agli agenti. La rete vendite, invero, non è compo- sta solo dagli agenti, ma è comprensiva anche delle vendite dirette e indirette e del- le vendite on line. Ove le Parti avessero inteso limitare il fatturato di riferimento a quello realizzato solo dagli agenti, lo avrebbero scritto espressamente.
Come avvenuto e documentalmente provato. ha dato prova documentale Pt_1 dell'estensione della propria attività di consulenza prestata per , e in tal CP_1 senso si richiama la cospicua corrispondenza prodotta in atti, relativa sia all'anno
2020 (docc. da n. 6 a n. 24) che all'anno 2021 (docc. da n. 28 a n. 31), intercorsa tra il Sig. e le altre figure aziendali di riferimento, contenenti tra l'altro i ca- Parte_2 lendari delle riunioni, gli argomenti trattati. Non vi è dubbio, quindi che il premio previsto dalla clausola 5 del contratto debba essere rapportato al fatturato della re- te vendite complessiva.
Per quanto sopra esposto, merita pieno accoglimento la domanda attorea di con- danna di al pagamento in favore di della somma di complessivi CP_1 Pt_1
62.888,15= oltre iva di legge ed oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna c.f./p.iva , con sede in Maserà di Padova Controparte_1 P.IVA_2
(PD), via E. Bernardi n. 5, pec in persona del Email_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di come so- Parte_1 pra rappresentata, della somma di € 62.888,15= oltre iva di legge ed oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in euro 759,00 per anticipazioni ed euro 14.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
- 5 - Padova, 4-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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