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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2883 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2883/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DENICOLO' MICHELE e ANTONYUK OLENA E_
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso dell'08.03.2023, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto di aver ottenuto, da ultimo, in sede di visita di revisione del 15.05.2019, il riconoscimento da parte dell' di postumi CP_1 permanenti, derivati da infortunio sul lavoro dell'11.12.2008, nella misura del 16%, inferiore rispetto al grado del 21% in precedenza riconosciutole, valutazione non modificata dall'Istituto nemmeno a seguito di opposizione;
ritenendo ingiusta tale valutazione e prospettando un immutato grado di menomazione pari al 21%, se non, addirittura, un aggravamento della propria condizione sanitaria, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rendita, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, parametrata al danno biologico pari al 21% o, in ogni caso, al riconoscimento del maggior danno biologico indennizzabile, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi CP_1
e rivalutazione, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in via preliminare, la prescrizione triennale di CP_1 cui all'art. 112 DPR n. 1124/65 e difendendo, in ogni caso, la legittimità delle proprie valutazioni.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di prescrizione triennale formulata dall' . CP_1
Appare opportuno premettere le disposizioni del D.P.R. n. 1124 del 1965, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rilevanti ai fini del decidere.
"L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale" (art. 112, comma
1).
2 "La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme" (art. 112, comma 4).
L'art. 111 poi stabilisce: "Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità" (comma 1).
"La prescrizione prevista dall'art. 112, del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa dell'indennità" (secondo comma).
"Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, (liquidazione dell'indennità) e di duecentodieci per quello indicato dall'art. 83 (revisione della rendita). Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria" (comma 3).
Dunque, l'art. 112 del T.U. n. 1124 del 1965 stabilisce che l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell' si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione CP_1 della malattia;
l'art. 111 dello stesso testo unico, al comma 2, prevede che la prescrizione resti sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità e, al successivo comma 3, dispone che la liquidazione deve essere esaurita nel termine di 150 giorni per il procedimento ai sensi dell'art. 104 del t.u. e di 210 giorni per il procedimento indicato dall'art. 83 dello stesso t.u..
Occorre aggiungere che il precedente art. 104, prevede un ricorso, motivato e documentato, dell'avente diritto allo stesso contro il diniego di prestazione, con possibilità di adire l'autorità CP_1 giudiziaria solo dopo il rigetto, espresso oppure manifestato attraverso il silenzio.
Utile sottolineare che gli intervalli di 150 e 210 giorni corrispondono alla somma del periodo di complessivi 120 giorni, contemplato proprio dall'art. 104 per la fase contenziosa amministrativa, ai periodi previsti rispettivamente per la liquidazione della rendita di inabilità (30 giorni) e per la decisione sulla domanda di revisione della misura della rendita per aggravamento (90 giorni).
Nel caso di specie, tenuto conto sia della sospensione prevista nelle more del procedimento amministrativo – 210 giorni, trattandosi di procedimento revisionale – sia della sospensione ex lege disposta dagli artt. 34 e 42 del Decreto Legge n. 18/2020, il termine di prescrizione non risulta decorso.
In ogni caso, mette conto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“deve ritenersi che ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, comma 2 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato D.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell . Con il CP_2 decorso del termine di centocinquantagiorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/05/2019, n. 11928).
Ciò posto, si osserva che la disposta CTU, all'esito di approfondita analisi e specifici esami strumentali, ha ritenuto che: “Dal punto di vista della valutazione complessiva, dunque, effettivamente non si ravvisa alcun elemento – morfologico o funzionale – tale da giustificare un qualche
“miglioramento” del gomito dell'Assicurata; e che consenta dunque di ridurre i postumi più volte quantificati con il 21%”.
3 L'ausiliario ha, dunque, concluso “In base a quanto documentato nel fascicolo di causa ed a quanto emerso dalla storia clinica, dall'esame obiettivo, dalla disamina della documentazione in possesso della Ricorrente e dalla recente documentazione acquisita, risulta che la dr.ssa – a E_ causa dell'infortunio in itinere del 11/12/08 – ha riportato un danno biologico complessivo del 21(ventuno)%. Tale percentuale decorre invariata dalla data dell'ultima revisione decennale (15/5/19). CP_1 Il coefficiente di indennizzo dovrebbe anch'esso ritornare – a mio avviso – nella precedente misura dello 0,5 (anziché dello 0,4 attuale)”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica derivata dall'infortunio sul lavoro non abbia riportato alcun miglioramento e sia valutabile nella misura del 21%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurata al grado di menomazione del 21%, con decorrenza dal 15.05.2019, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia, nonché quelle di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente in capo all' , in ragione CP_1 della soccombenza.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato l'08.03.2023, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 21%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 21%, con decorrenza dal 15.05.2019, oltre ad accessori come per legge.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in CP_1
€ 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 17.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2883/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DENICOLO' MICHELE e ANTONYUK OLENA E_
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso dell'08.03.2023, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto di aver ottenuto, da ultimo, in sede di visita di revisione del 15.05.2019, il riconoscimento da parte dell' di postumi CP_1 permanenti, derivati da infortunio sul lavoro dell'11.12.2008, nella misura del 16%, inferiore rispetto al grado del 21% in precedenza riconosciutole, valutazione non modificata dall'Istituto nemmeno a seguito di opposizione;
ritenendo ingiusta tale valutazione e prospettando un immutato grado di menomazione pari al 21%, se non, addirittura, un aggravamento della propria condizione sanitaria, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rendita, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, parametrata al danno biologico pari al 21% o, in ogni caso, al riconoscimento del maggior danno biologico indennizzabile, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi CP_1
e rivalutazione, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in via preliminare, la prescrizione triennale di CP_1 cui all'art. 112 DPR n. 1124/65 e difendendo, in ogni caso, la legittimità delle proprie valutazioni.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di prescrizione triennale formulata dall' . CP_1
Appare opportuno premettere le disposizioni del D.P.R. n. 1124 del 1965, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rilevanti ai fini del decidere.
"L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale" (art. 112, comma
1).
2 "La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme" (art. 112, comma 4).
L'art. 111 poi stabilisce: "Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità" (comma 1).
"La prescrizione prevista dall'art. 112, del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa dell'indennità" (secondo comma).
"Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, (liquidazione dell'indennità) e di duecentodieci per quello indicato dall'art. 83 (revisione della rendita). Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria" (comma 3).
Dunque, l'art. 112 del T.U. n. 1124 del 1965 stabilisce che l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell' si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione CP_1 della malattia;
l'art. 111 dello stesso testo unico, al comma 2, prevede che la prescrizione resti sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità e, al successivo comma 3, dispone che la liquidazione deve essere esaurita nel termine di 150 giorni per il procedimento ai sensi dell'art. 104 del t.u. e di 210 giorni per il procedimento indicato dall'art. 83 dello stesso t.u..
Occorre aggiungere che il precedente art. 104, prevede un ricorso, motivato e documentato, dell'avente diritto allo stesso contro il diniego di prestazione, con possibilità di adire l'autorità CP_1 giudiziaria solo dopo il rigetto, espresso oppure manifestato attraverso il silenzio.
Utile sottolineare che gli intervalli di 150 e 210 giorni corrispondono alla somma del periodo di complessivi 120 giorni, contemplato proprio dall'art. 104 per la fase contenziosa amministrativa, ai periodi previsti rispettivamente per la liquidazione della rendita di inabilità (30 giorni) e per la decisione sulla domanda di revisione della misura della rendita per aggravamento (90 giorni).
Nel caso di specie, tenuto conto sia della sospensione prevista nelle more del procedimento amministrativo – 210 giorni, trattandosi di procedimento revisionale – sia della sospensione ex lege disposta dagli artt. 34 e 42 del Decreto Legge n. 18/2020, il termine di prescrizione non risulta decorso.
In ogni caso, mette conto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“deve ritenersi che ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, comma 2 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato D.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell . Con il CP_2 decorso del termine di centocinquantagiorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/05/2019, n. 11928).
Ciò posto, si osserva che la disposta CTU, all'esito di approfondita analisi e specifici esami strumentali, ha ritenuto che: “Dal punto di vista della valutazione complessiva, dunque, effettivamente non si ravvisa alcun elemento – morfologico o funzionale – tale da giustificare un qualche
“miglioramento” del gomito dell'Assicurata; e che consenta dunque di ridurre i postumi più volte quantificati con il 21%”.
3 L'ausiliario ha, dunque, concluso “In base a quanto documentato nel fascicolo di causa ed a quanto emerso dalla storia clinica, dall'esame obiettivo, dalla disamina della documentazione in possesso della Ricorrente e dalla recente documentazione acquisita, risulta che la dr.ssa – a E_ causa dell'infortunio in itinere del 11/12/08 – ha riportato un danno biologico complessivo del 21(ventuno)%. Tale percentuale decorre invariata dalla data dell'ultima revisione decennale (15/5/19). CP_1 Il coefficiente di indennizzo dovrebbe anch'esso ritornare – a mio avviso – nella precedente misura dello 0,5 (anziché dello 0,4 attuale)”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica derivata dall'infortunio sul lavoro non abbia riportato alcun miglioramento e sia valutabile nella misura del 21%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurata al grado di menomazione del 21%, con decorrenza dal 15.05.2019, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia, nonché quelle di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente in capo all' , in ragione CP_1 della soccombenza.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato l'08.03.2023, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 21%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 21%, con decorrenza dal 15.05.2019, oltre ad accessori come per legge.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in CP_1
€ 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 17.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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