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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 408/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 408/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
con sede in p.zza Salimbeni n. 3, Parte_1 Pt_1 cod. fisc. , iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di P.IVA_1
Arezzo-Siena, Gruppo IVA PS – p. iva , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Marco Proietto
- Appellante -
CONTRO
nata a [...] il [...], ivi residente, viale XX Settembre CP_1
58/A, codice fiscale quale titolare dell'omonima impresa C.F._1 individuale corrente in Mogliano, Zona Industriale Piani d'Ete 34, iscritta nel Registro
Imprese di Macerata al numero e partita I.V.A. , già socia ed anzi già P.IVA_3 unica socia superstite, della società cancellata NTroparte_2 dal Registro Imprese in data 06.08.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo BO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Morrovalle, via XXV aprile n. 67
- Appellato –
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 352/2022, emessa e pubblicata in data 04.04.2022;
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni avversa domanda ed eccezione rigettata, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza n. 352/22 emessa dal Tribunale di Macerata il 04/04/2022, pubblicata in pari data,
– in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva (o
l'esecuzione) della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351
c.p.c.;
– in via preliminare o pregiudiziale, previo accertamento, con efficacia ex tunc, dell'evento estintivo della (già NTroparte_3 [...]
, derivante dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese NTroparte_2
(con trascrizione iscritta l'11/08/2020 - prot. n.71751 del 06/08/2020), dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto inesistente, quindi il difetto di capacità processuale in capo alla Società estinta (ed ai soci) e/o l'improcedibilità del giudizio di primo grado e/o la cessazione della materia del contendere;
– nel merito, anche previa rinnovazione della CTU contabile, rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni, siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o per prescrizione dei relativi diritti;
– condannare i convenuti in appello a pagare o rifondere o restituire alla
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., tutte le somme che Parte_1
pag. 2/27 quest'ultima abbia medio tempore eventualmente corrisposto ai primi in adempimento o esecuzione della sentenza gravata;
– in via subordinata e salva impugnazione, disporre la compensazione totale o, in via gradata, parziale, delle spese di lite liquidate in primo grado;
– vittoria nelle spese del doppio grado.
– In via istruttoria: -disporsi la rinnovazione della CTU contabile
Per l'appellato
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile
o comunque rigettare ciascuna delle domande avanzate dall'appellante, in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Macerata n. 352/2022, pubblicata in data 04.04.2022.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, e con rimborso delle spese forfettarie, relative/i, anche, al presente grado di giudizio”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società NTroparte_2 evocava in giudizio la banca PS deducendo la natura usuraria e
[...] anatocistica degli interessi passivi nel contratto di apertura di credito in conto corrente n. 9957/H stipulato con l'allora poi confluito NTroparte_4 nel conto corrente n. 101115A con la e, da ultimo, nel conto NTroparte_5 corrente n. 10115.43 con la oltre alla illegittima Parte_1 segnalazione alla Centrale Rischi dalla BA d'LI , chiedendo, previo accertamento della nullità delle clausole, la condanna della convenuta al pagamento di €.
119.103,239, a titolo di restituzione di somme indebitamente corrisposte in ragione di clausole nulle, di €. 15.000,00, a titolo di restituzione della somma versata ad estinzione di un debito in realtà inesistente, di €. 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del suo diritto all'immagine ed alla reputazione pag. 3/27 riportato in conseguenza dell'indebita segnalazione operata alla Centrale Rischi, di €.
2.500,00, a titolo di danno patrimoniale riconducibile all'esborso richiesto dalla redazione della relazione tecnica di parte.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta concludeva per il rigetto delle avverse domande con il favore delle spese deducendo l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto il rapporto bancario oggetto di causa non risultava chiuso al momento della proposizione della domanda giudiziale;
eccepiva altresì l' intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione degli interessi anatocistici, delle competenze addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e di ogni altra competenza passiva addebitata nei 10 anni antecedenti la proposizione della domanda.
Esaurita la fase istruttoria con l'espletamento della CTU e depositate le memorie ex art. 190 cpc, con Sentenza n. 352/2022 il Tribunale di Macerata così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato dalla società nei confronti di NTroparte_2 [...]
, cosi provvede: Parte_1
accerta e dichiara, con riferimento ai rapporti bancari per cui è causa, a partire dal conto n. 9957\H, l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e commissioni e, per effetto, ricalcolato il saldo, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, della somma di €. 45.278,43.
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della ulteriore somma di euro 15.000 per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
pag. 4/27 Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 7.900,00 a tiolo di compensi, ed euro 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ctu.
Così deciso in Macerata, il 04/04/2022
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto;
ha ritenuto illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi a fronte della contestazione della società correntista sull'esistenza del credito vantato dalla contestazione sollevata con missive del 10.03.2017 e Pt_1
24.05.2017, condannando la al pagamento della somma di €. 15.000,00 a titolo Pt_1 risarcitorio, pari a quanto versato dalla società correntista per lo scoperto di conto.
Con atto di appello ritualmente notificato ha Parte_2 impugnato la sentenza di primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
socia della snc nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, si è CP_1 costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di appello la impugna la sentenza di primo grado Parte_2 lamentando che il Giudice di Prime cure non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere conseguente alla estinzione della Società attrice, derivante dalla sua cancellazione dal registro delle imprese in corso di causa.
Il motivo è infondato.
pag. 5/27 La Suprema Corte , nella sentenza n. 9464/2020 (conf. Cass. n. 28439/2020 e
Cassazione civile 14/06/2024, n.16607), proprio in un'analoga fattispecie in cui era stata proposta una domanda di ripetizione di indebito bancario, ha enunciato il principio secondo cui “l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.”
Argomenta il Supremo Consesso come la remissione del debito rappresenti istituto i cui connotati di univocità e concludenza devono essere valutati con particolare rigore e cautela, e, nel caso della società che si cancella dal registro delle imprese, da individuarsi nella rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati, con la conseguenza che, ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria, deve essere esclusa la volontà di remissione del debito. Di talchè non è sufficiente - pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c. - che la cancellazione sia domandata ed eseguita. Elemento valutativo rilevante nella dimostrazione della volontà di proseguire la pretesa azionata, ancorchè preceduta dalla cancellazione ed estinzione della società, risulta essere sicuramente, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, che “costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell'interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo. Il relativo accertamento, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge al sindacato di legittimità; ma costituisce giudizio di diritto escludere che la mera cancellazione dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua invincibile equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne una volontà abdicativa". (sentenza n. 9464/2020)
pag. 6/27 Quindi la Suprema Corte è concorde “nell'escludere che la mera cancellazione di una società dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua evidente equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne la remissione del credito fatto valere in giudizio, la quale deve essere, invece, allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria
e la destinazione dichiarazione ad uno specifico creditore” (Cass. n. 30075/2020).
Tale conclusione nomofilattica, declinata alla fattispecie concreta che qui ne occupa, in difetto di altri indici univoci sulla volontà remissoria - nel caso di specie, non accertati né dalla sentenza impugnata, né comunque evidenziati dalla banca ricorrente - porta ragionevolmente a ritenere come sia avvenuta, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, un trasferimento dei diritti e delle pretesa azionate da quest'ultima ai soci.
Con il secondo motivo e terzo motivo di appello, declinato in plurimi sottomotivi da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione, l'istituto di credito appellante si duole che il Giudice di prime cure non abbia rilevato l'inammissibilità dell'azione restitutoria dell'indebito svolta dalla società correntista in primo grado, ciò sull'errato presupposto che il rapporto di conto corrente fosse chiuso al momento dell'introduzione del giudizio, e sul mancato assolvimento dell' onere probatorio posto a carico della società correntista attesa la mancata produzione del contratto di conto corrente nonché di parte rilevante degli EE/CC analitici di riferimento, risultando in atti solo quelli scalari;
inoltre non abbia rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione svolta dalla società correntista;
infine abbia dichiarato la nullità della clausole negoziali relative all'applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi anatocistici, pur in mananza dell'originario contratto di conto corrente.
Il motivo è infondato.
pag. 7/27 Quanto alle condizioni di ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito nell'ambito dei contratti bancari, per giurisprudenza costante «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt.
2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (Cass. Civ. n. 4214/24)
Ancora “(a) costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
a fronte, invece, di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo
"passivo" - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento;
(b) ove nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista abbiano la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), potrà parlarsi "di pagamento" soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di
pag. 8/27 apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire ove corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto
(Cass. S.U. n. 24418/2010, confermata con plurime decisioni dalle sezioni semplici v. per tutte, Cass. n. 4214/2024)” (cfr. da ultimo la sentenza Cass. Civile Cassazione civile sez. I, 04/04/2025, (ud. 13/03/2025, dep. 04/04/2025), n.8914).
In altre parole i giudici di Piazza Cavour sanciscono che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente, potrà parlarsi di pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire, se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Solo tal caso potrà ritenersi come legittimamente esperibile da parte del correntista l'azione restitutoria dell'indebito.
Declinando tali principi al caso di specie, dallo scrutinio del compendio documentale prodotto dalle parti emerge che:
1) in data 03.03.2017 la richiedeva alla il Parte_1 CP_2 pagamento della somma di €. 15.474,69 quale importo della sua asserita posizione debitoria nonchè di euro 219,35 per interessi avvertendola che, in difetto, avrebbe esperito azione giudiziale per il soddisfacimento del suo credito.
2) In data 09.05.2017, in risposta ad una missiva del legale della che CP_2 opponeva al credito vantato dall'istituto di credito appellante il controcredito derivante da nullità delle clausole negoziali in questa sede impugnate, la PS comunicava alla di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti alla stessa accordati e CP_2 di aver receduto da tutti i rapporti con essa intrattenuti, con inibizione dall'emissione di assegni e l'obbligo di restituire il relativo carnet;
oltre ad aver provveduto a classificare a sofferenza la posizione di detta società ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi.
3) In data 26.05.2017 veniva corrisposta da parte della tramite assegno CP_2 circolare tratto dalla BA delle Marche a favore della la Parte_1
pag. 9/27 somma di euro 15.000,00 a saldo del debito da quest'ultima vantato nei confronti della società correntista.
Tale la ricostruzione fattuale degli eventi.
E' di tutta evidenza, quindi, che la chiusura del conto corrente n. 10115.43 , alla luce del recesso “da tutti i rapporti con essa (n.d.r. con la intrattenuti” (Racc.ta CP_2
09.05.2017 ) deve considerarsi come avvenuta e, peraltro, in epoca Parte_2 pregressa all'instaurazione del presente giudizio. Al contempo Parte_1 non ha ottenuto, dalla correntista, il saldo integrale del conto corrente atteso che a fronte di un importo richiesto pari ad euro 15.694,04, la corrispondeva, tramite CP_2 assegno circolare, la minore somma di euro 15.000,00.
Pertanto, a fronte della chiusura del conto con saldo negativo e in assenza di un'allegazione da parte dell'attrice dell'intervenuto pagamento dell'intero saldo passivo e debitorio, l'azione di ripetizione si profila ammissibile solo ove il correntista dimostri la natura solutoria dei versamenti.
All'uopo va richiamata la giurisprudenza consolidata la quale onera il correntista, che agisce in giudizio nei confronti della banca per ottenerne la condanna alla restituzione di somme di denaro o comunque la rettifica del saldo del conto, di produrre in causa gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, poiché per compiere l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso d'interesse legale, occorre disporre di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate in conto, rimanendo inutilizzabili, invece, criteri presuntivi od approssimativi. Più precisamente "nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha
l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli
pag. 10/27 estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la alla restituzione al correntista delle somme indebitamente Pt_1 trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione)"
(Cass. civ. n. 24948/2017).
Dallo scrutinio dei documenti negoziali depositatati dalla società correntista e riprendendo le risultanze della CTU, emerge che:
“….Per l'intero periodo è stata depositata l'intera sequenza storica degli e/c: scalari e schede competenze;
quelle che in alcuni casi non risultano in atti (V. Tabella - Pagg. 13
e 15) sono le prime parti degli estratti conto medesimi (scheda cronologica delle operazioni anno 1998 (all'epoca gli estratti conto erano trimestrali); due mensilità di ogni trimestre dal 2° trimestre 2001 al 30/09/2016 (all'epoca gli estratti conto erano mensili).”
In altre parole sono stati depositati tutti gli EE/CC scalari dell'intero rapporto e solo in parte quelli analitici: gli analitici completi risultano solo per i trimestri degli anni 1999 e
2000 e per il I trimestre 2001, per tutto il restante periodo di vigenza del rapporto gli estratti conto depositati non sono in forma integrale (in quanto negli analitici difetta la rappresentazione dei primi due mesi di ogni trimestre) sicchè, onde sopperire alla mancata produzione dell'integrale sequenza degli estratti conto analitici ed al fine di ricostruire l'intero andamento del rapporto, il CTU ha provveduto alla ricostruzione con il cd “metodo sintetico”.
Orbene, va osservato che nei conti scalari, nel riepilogo delle competenze, emergono gli addebiti per interessi debitori, e gli addebiti per commissione di massimo scoperto.
pag. 11/27 In ordine all'effetto probatorio suppletivo dell'estratto conto scalare, in difetto dell'integrale produzione degli EE/CC analitici, si osserva come è vero che gli estratti conto scalari danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di eguale valuta, che tali documenti tuttavia non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri né delle causali delle singole operazioni che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto. Invero, estratti conto scalari sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, differentemente dagli estratti analitici, l'importo capitale per il giorno esatto di valuta;
non è possibile verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, cosi come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, ovvero se si siano verificati attivi nel saldo contabile tali da interrompere il flusso anatocistico.
La Corte di Cassazione ha ritenuto conforme ai principi di distribuzione dell'onere probatorio l'affermazione del giudice di merito di insufficienza della produzione degli estratti conto scalari effettuata dal correntista ai fini della ricostruzione della contabilità del rapporto relativo al conto intercorso con l'Istituto di credito rispetto al quale aveva proposto le richieste di accertamento della nullità (cfr. Cass. ord. n. 30162 del
13/10/2022).
Va però considerato che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a partire da
Cassazione, sentenza n. 10293 del 18 aprile 2023, che il saldo di un conto corrente può essere provato anche mediante documenti contabili diversi dagli estratti conto analitici, purché tali documenti siano idonei a fornire indicazioni certe e complete, da valutarsi nell'ambito di un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. In particolare, è
pag. 12/27 stato affermato che i cosiddetti riassunti scalari possono integrare validamente la prova del saldo, ove completi dei dati essenziali e utilizzati come base per la ricostruzione operata da un consulente tecnico. Al riguardo, ancora da ultimo cfr. Cass. civ. Sez. III ord. n. 661 del 10 gennaio 2025 (non massimata), secondo cui “come è stato già rilevato
(Cass., sez. 6 -1, 27/10/2020, n. 23476, non massimata), non può porsi in discussione che sia consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio, ancorché gli stessi non consistano in veri e propri estratti conto (si vedano, in tema: Cass., sez.
1,02/05/2019, n. 11543; Cass., sez. 1, 01/06/2018, n. 14074; Cass.,sez. 1, 15/03/2016, n.
5091). Infatti, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso certamente consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. E rientra nella valutazione del giudice del merito, nel caso di specie positivamente svolta condividendo le risultanze del c.t.u.,
l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (in tal senso si è espressa Cass., sez. 6 -1, 30/06/2020, n. 13186, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito). Si è spiegato che le movimentazioni possono ricavarsi anche dai c.d. riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò bastando ai fini probatori (Cass., sez. 1, 25/05/2022, n. 16837, non massimata sul punto); ancora, sulla valenza probatoria degli estratti conto scalari vanno richiamate Cass. n. 35921 del
2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove si afferma che spetta al giudice la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie.
Nel caso di specie, il CTU ha ritenuto necessario, per dare risposta al quesito che gli era stato posto, adottare un "metodo sintetico", poiché effettuata “sulla base dell'intera
pag. 13/27 sequenza degli estratti conto depositati: scalari e riepilogo competenze. L'utilizzo del
“metodo sintetico” (del tutto legittimo, la cui attendibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito), pur non consentendo un'analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti sul conto, pur tuttavia è riconosciuto attendibile, in quanto comunque supportato da dati di partenza oggettivi. Inoltre si sottolinea che non vi è alcuna prova di scostamenti tra i risultati cui è pervenuto il C.T.U. utilizzando il metodo sintetico e quelli cui si sarebbe pervenuti, nel medesimo rapporto bancario, attraverso il metodo analitico.”
Ad avviso di codesta Corte il metodo sintetico è attendibile, secondo quanto si può desumere dalle tabelle allegate alla relazione e dai calcoli esposti. Va infatti considerato che gli estratti conto contengono comunque l'analitico dell'ultime mese di ogni trimestre ed il saldo trimestrale del conto, sicchè il CTU ha potuto ricollegare detto saldo al primo numero debitorio esposto nello scalare;
soprattutto, nei riepiloghi delle competenze contenute negli estratti conto prodotti sono esposti, come valori assoluti, interessi, commissioni e spese addebitate trimestralmente sicchè il CTU, avvalendosi dei dati riassuntivi indicati nel prospetto competenze e spese, ha effettuato un calcolo sulla base dei valori medi e non sulle singole operazioni eseguite in conto corrente.
Non è possibile dubitare dell'attendibilità di un tale modo di procedere, a fronte del fatto che gli estratti conto depositati dalla società correntista sono quelli che ha inviato la nel corso del rapporto;
vanno ritenuti del resto inconfutabili quanto meno gli Pt_1 addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto – onere ritenuto non dovuto per indeterminatezza della relativa pattuizione.
Soprattutto va considerato che la si è limitata a contestare la valenza probatoria Pt_1 del corredo documentale con mere affermazioni di principio, in spregio del principio di specificità che governa la redazione delle censure in appello, senza fornire un pag. 14/27 alternativo, credibile, saldo finale del rapporto, pur avendo la disponibilità degli estratti conto analitici relativi quanto meno all'ultimo decennio e pur avendo sollevato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie che, come è noto, va verificata sugli estratti conto analitici: va infatti ricordato che spetta alla banca, ove eccepisca la prescrizione dell'azione ex art. 2033 c.c., allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate (Cass. n. 26897/2024; Cass. n. 34997/2023).
In definitiva, la mancata produzione della degli estratti conto analitici a copertura dell'intero andamento del rapporto di conto corrente non può essere imputata alla appellata società correntista, atteso che è la che ha inviato alla società correntista Pt_1 il riepilogo trimestrale incompleto, atteso che l'inidoneità probatoria della integrazione mediante gli scalari dei movimenti analitici indicati per un mese a trimestre non è stata contestata dalla in maniera convincente, attraverso l'esposizione di una Pt_1 ricostruzione alternativa del rapporto di conto corrente, e ciò pur essendo anch'essa onerata, avendo eccepito la prescrizione, del deposito di documentazione contabile idonea a provare l'esistenza di rimesse solutorie.
La appellante eccepisce la mancata produzione da parte della società Parte_2 correntista del contratto di conto corrente.
In effetti, all'esito dello scrutinio del materiale probatorio documentale si evince che, per quanto riguarda il deposito dei contratti bancari stipulati tra la (già Parte_1
e e la società NTroparte_4 NTroparte_5 CP_2 risulterebbero depositati solo i contratti di apertura di credito in conto corrente e non il contratto di conto corrente;
in particolare, il primo contratto depositato, contratto del
18.09.1992, ha per oggetto una apertura di credito in conto corrente.
pag. 15/27 Deve ribadirsi in questa sede il principio di diritto in punto di riparto dell'onere probatorio con conseguente affermazione dell'onere per il correntista “ che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ... di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. Cass. n. 33009 del 13/12/2019; n. 6480 del 9/3/2021).
Tuttavia secondo la Cassazione, ai fini del rispetto dell'onere probatorio, non è indispensabile la produzione del contratto potendo la prova essere prodotta con altri mezzi: per Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 5369 del 29 febbraio 2024
“… la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è, a tal fine, non indispensabile, perché anche altri mezzi di prova possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass. 19 gennaio 2022,
n. 1550)… In termini generali non si dubita che anche con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. n.
1550/2022, n. 33874/2022, n. 35258/2022)”.
Atteso quindi che il tema del contendere delineato dall'azione svolta dalla società correntista nei confronti dell'odierna appellante attiene alla nullità della clausola negoziale relativa alla commissioni di massimo scoperto, e della clausola relativa all'anatocismo degli interessi passivi nei contratti di apertura di credito in conto corrente succedutisi nel tempo, con conseguente nullità delle clausole negoziali di riferimento,
pag. 16/27 deve ritenersi come, da questo punto di vista, assolto il proprio onere probatorio da parte della con la produzione di tali documenti negoziali. CP_2
Scendendo nell'analisi dei singoli contratti, depositati in atti, emerge che:
“NTo n. 9957 presso NTroparte_4
In atti risulta depositato n. 1 contratto di “Fido” presso la NTroparte_4
[...]
datato 18.9.1992, alle seguenti condizioni:
Importo apertura di credito Lire 40.000.000
Tasso interessi debitori entro fido 17,50% - Tasso C.M.S. trim. 0,125%
Tasso interessi debitori extra fido 18,75% - Tasso C.M.S. trim. 0,250%
Importo Castelletto Anticipi Sbf Lire 100.000.000
Tasso interesse 17,25%
E' stato previsto lo ius variandi.
E' stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La C.M.S. è stata pattuita in modo non completo.
Le nuove coordinate bancarie, in vigore a far tempo dal 1° aprile 2001, sono state regolarmente comunicate al cliente
NTo n. 10115 a presso NTroparte_5
In atti risulta depositato n. 1 contratto di “apertura di credito in conto corrente” presso NT la (a seguito della fusione intervenuta con datato 14.04.2004 NTroparte_5 alle seguenti condizioni:
Importo apertura di credito € 21.000,00
Tasso interesse debitore 8,625% - Tasso C.M.S. 0,1875% pag. 17/27 TAE 8,908%
Importo Castelletto Anticipi Sbf € 51.000,00
Tasso interessi anticipi Sbf 4,15%
E' stato previsto lo ius variandi
E' stato allegato il documento di sintesi per le altre clausole.
NTo n. 10115 presso NTroparte_5
In data 1.12.2004 sono state concesse le seguenti aperture di credito:
Importo apertura di credito € 21.000,00
Tasso debitore 11,25% TAE 11,734% - Tasso C.M.S. 0,3125%
Import promiscuo € 25.000,00
Tasso debitore import promiscuo 8,35%
Importo Castelletto Anticipi Sbf € 30.000,00
Tasso interessi anticipi Sbf 4,50%
Importo Anticipo su fatture € 20.000,00
Tasso anticipo su fatture 8,3% - C.M.S. 1,5%
Per lo scoperto di conto corrente e SBF sono state specificate tutte le pattuizioni economiche nel documento di sintesi.
Per la C.M.S. non risulta indicata la specificazione della base di calcolo.
In data 27.2.2007 la stipula con parte attrice il nuovo contratto di NTroparte_5 aperture di credito sopra riportato alle seguenti condizioni:
Importo apertura di credito € 21.000,00
Tasso debitore 9,750% TAE 10,112 - Tasso C.M.S. 0,375%
Importo Castelletto Anticipi Sbf appunti commerciali accredito immediato € 30.000
pag. 18/27 Tasso interessi anticipi Sbf 6,375 - C.M.S. “esclusa”
Importo Anticipo fatture con cessione € 20.000,00
Tasso anticipo su fatture 5,8% - C.M.S. “esclusa”
Import credito promiscuo € 50.000,00
Tasso debitore 6,3590%”
(vd. CTU redatta dal Dr. . Per_1
Esaminando i singoli profili di nullità negoziali di rilievo in sede di gravame
(l'esclusione dell'usura pattizia è coperta da giudicato) va osservato quanto segue.
Sulla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi va rilevato come il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 9957/H è stato stipulato in data anteriore al 9 febbraio 2000 segnatamente il 18.09.1992 e prevede all'art.7 la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi con la correlativa produzione sugli stessi di ulteriori interessi;
la circostanza è confermata dal fatto che con missiva del 30.07.2000 risulta essere stata comunicata alla società correntista la pari periodicità di capitalizzazione, a riprova della precedente applicazione di una capitalizzazione differente, con riguardo agli interessi attivi e passivi;
va poi osservato che come documento 6 la stessa banca ha depositato un documento relativo alle norme che regolano i servizio di conti correnti di corrispondenza, ove, all'art. 7, su prevede una diversa capitalizzazione per gli interessi, annuale per gli interessi attivi e trimestrale per gli interessi passivi.
Gli ulteriori contratti di apertura di credito si limitano a prevedere la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi: non contengono quindi alcuna previsione contrattuale relativa alla pari periodicità.
pag. 19/27 Va all'uopo richiamata la giurisprudenza ormai consolidata che, per quanto riguarda i contratti bancari conclusi ante Delibera CICR 9 febbraio 2000, con la pronuncia della
Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425, ha sancito l'incostituzionalità del
D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3 e così la nullità delle “clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib.
CICR 9 febbraio 2000, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dell'art. 7, comma 2 della Delib. del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta Delib. (v. Cass. n. 9140 del
19/05/2020; Cass. 29/10/2020, n. 23853; Cass. 29420 del 23/12/2020). Da ciò consegue la irrilevanza della avvenuta pubblicazione in GU della modifica contrattuale
e della notizia datane al cliente “(Cassazione civile sez. I, 15/12/2023, n.35210).
Premesso ciò, la condotta della e segnatamente la comunicazione della Pt_1 adozione unilaterale della pari periodicità, il deposito di un documento contenente le condizioni generali di contratto consentono di ritenere provata l'applicazione dell'anatocismo ante 2000; va poi evidenziato che, post delibera CICR, l'istituto di credito appellante non ha fornito alcuna prova, nemmeno in termini inferenziali, atta a dimostrare la sussistenza di una valida pattuizione che legittimi l'introduzione di una nuova clausola di capitalizzazione trimestrale, ed anzi, come rilevato anche dal CTU, anche nei successivi contratti di apertura di credito stipulati tra PS e , è CP_2 stata pattuita una capitalizzazione trimestrale con riguardo agli interessi passivi, non emergendo la pattuizione di una condizione di pari periodicità nel conteggio degli interessi, requisito di validità della relativa clausola come stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera CICR 9 febbraio 2000; di talchè deve ritenersi come affetta da vizio di nullità la clausola negoziale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenuta in detti contratti.
pag. 20/27 Va infatti segnalato che secondo Cass. Civ., Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 27460 «Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio
2000 in applicazione dell'art. 25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa».
Viene quindi riaffermato il principio, costantemente sostenuto da questa Corte distrettuale, per cui, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma
3, D.lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, l'esistenza di una valida pattuizione di capitalizzazione degli interessi relativa ai suddetti contratti è rimessa a una espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. Per i contratti antecedenti l'entrata in vigore della
Delibera CICR del 9 febbraio 2000, difatti, «è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici»
Quanto all'art. 7, comma 2, Delibera Cicr, secondo cui la modifica delle clausole può essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia (art. 7, comma 3), l'arresto citato ha ritenuto che la pattuizione anatocistica con pari periodicità debba ritenersi tendenzialmente («costantemente»: Cass., n. 9140/2020) se non «evidentemente»
(Cass., n. 7105/2020, cit.) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, così
pag. 21/27 rendendo necessario che il correntista esprima il proprio consenso all'anatocismo con pari periodicità.
Sulla commissione di massimo scoperto, va ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario. Tali principi generali vanno integrati con l'ulteriore precisazione della Suprema Corte che la mancata indicazione dei suddetti elementi non inficia la validità della clausola qualora determinabili “facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (cfr in motivazione Cassazione civile sez. I, 04/06/2025, (ud.
06/05/2025, dep. 04/06/2025), n.14945).
Ritornando al caso che qui ne occupa, all'esito dello scrutinio dei contratti di apertura di credito oggetto del presente giudizio, si ritiene condivisibile quanto concluso dal consulente tecnico d'ufficio ovvero che “Le previsioni contrattuali definiscono soltanto
pag. 22/27 la misura percentuale della CMS, ma non anche i criteri o base di calcolo della CMS medesima per la sua determinazione (es. sul picco di scopertura nel trimestre, ecc..), non risultando quindi convenuta nella sua interezza”, sicchè non può dirsi tale voce di addebito sufficientemente determinata con conseguente nullità della relativa previsione ex artt. 1346 e 1418 co. 2° c.c.”; infatti nel contratto del 14.04.2004 è prevista la percentuale e la periodicità ma non la base di calcolo, nei contratti di apertura di fido del
1.12.2004 e del 27.02.2007 parimenti manca la base di calcolo,
Pertanto è corretta la decisione di prime cure circa la nullità delle clausole dei contratti di apertura di credito relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione di massimo scoperto.
Quanto alla prescrizione, la lamenta che sono stati considerati irripetibili solo gli Pt_1 interessi extrafido addebitati emergenti dagli estratti scalari.
Il motivo è infondato.
Nella relazione peritale, a pg. 48, si legge che sono state considerate prescritte le competenze periodiche dal I trimestre 1998, al II trimestre 2001.
L'operato del CTU è corretto, atteso che il conto è risultato affidato sin dal 1992, sicchè solo i pagamenti che hanno permesso il rientro nel fido, per la quota di rientro, possono ritenersi solutori, in quanto i pagamenti intrafido vanno considerati ripristinatori. Né la a fronte di tali risultanze, ha indicato ulteriori pagamenti Pt_1 prescritti perché solutori, nel periodo successivo che va dal I trimestre 2001 sino al
6.07.2007, essendo irrilevante il saldo positivo registrato in data 29.05.2007, proprio pag. 23/27 perché il conto era affidato, e perché il conteggio proposto dal proprio consulente di parte va ritenuto inattendibile, avendo il perito effettuato la verifica sul c.d. conto banca.
Va infatti ricordato che per
- Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214: costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato”. Mentre, con riferimento alle rimesse c.d. ripristinatorie,
“che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita
a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”.
- Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287 Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., sez. 1,
16/3/2023 n. 7721).
pag. 24/27 Con il quarto motivo di appello viene impugnata la sentenza di primo grado per l'errata decisione sulla sussistenza e la quantificazione del danno asseritamente subito dalla società correntista per la segnalazione del proprio nominativo nella Centrale Rischi.
Il motivo è fondato.
Secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto costituente danno conseguenza , non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno ( ex plurimis Cassazione civile sez. III,
13/11/2024, n.29252; Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28536). Ciò in ossequio al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che quand'anche trattisi di violazione di diritti fondamentali il danno risarcibile non è mai in re ipsa, risarcibile essendo solo il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594).
Nella fattispecie de qua la società correntista appellata si limita – sia nell'atto di citazione del giudizio di primo grado sia in comparsa di risposta nel grado di appello – a dedurre che il danno “non patrimoniale, per lesione dell'immagine e della reputazione, può essere provato anche in via presuntiva ed, in ossequio alla nozione di nesso causale che permea l'intera disciplina de qua, la sua riconducibilità eziologica all'indebita condotta della va provata in termini non già di certezza ma avendo riguardo al Pt_1 criterio del più probabile che non” (vd. Comparsa di risposta in appello ) .
Ciò ricordato, questa Corte territoriale deve rilevare che né la società correntista in primo grado nè l'odierno appellato deducono ed argomentano in relazione alla natura pag. 25/27 del danno subito, agli elementi probatori da cui desumere la sua esistenza e la sua entità
e infine ai parametri da tenere in considerazione per una eventuale liquidazione equitativa. Di talchè non forniscono adeguati elementi idonei al Giudice affinchè possa pervenire alla liquidazione, anche in via equitativa, del danno non patrimoniale reclamato.
Infine con il quinto motivo viene impugnata la statuizione resa dal Giudice di prime cure sulla liquidazione delle spese di lite.
Il motivo è assorbito, atteso che il parziale accoglimento del gravame impone di procedere ad una nuova statuizione sul governo delle spese di giudizio.
L'esito finale complessivo del giudizio ha visto l'accoglimento parziale dell'appello con la conferma della azione di ripetizione dell'indebito ed il rigetto della domanda risarcitoria fra le domande originariamente svolta dalla società nei CP_2 confronti della pertanto le spese di lite dell'intero giudizio Parte_1 vanno compensate fra le parti in ragione di 1/4, mentre vanno poste a carico della Pt_1 per i restati 3/4, in quanto prevalentemente soccombente;
rimangono a carico della appellante le spese di consulenza. Pt_1
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da p. iva contro Parte_1 P.IVA_2 [...] codice fiscale avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 C.F._1
Macerata n. 352/2022, emessa e pubblicata in data 04.04.2022
così decide
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
pag. 26/27 - rigetta la sola domanda di risarcimento danni avanzata da , confermando CP_2 per il resto la sentenza gravata;
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 di ¾ delle spese di lite del doppio grado, compensandosi fra le parti il restante
[...]
1/4, spese che per l'intero liquida quanto al primo grado in euro 786,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, quanto al secondo grado nel complessivo importo di euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
Ancona, lì 28.10.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 408/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 408/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
con sede in p.zza Salimbeni n. 3, Parte_1 Pt_1 cod. fisc. , iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di P.IVA_1
Arezzo-Siena, Gruppo IVA PS – p. iva , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Marco Proietto
- Appellante -
CONTRO
nata a [...] il [...], ivi residente, viale XX Settembre CP_1
58/A, codice fiscale quale titolare dell'omonima impresa C.F._1 individuale corrente in Mogliano, Zona Industriale Piani d'Ete 34, iscritta nel Registro
Imprese di Macerata al numero e partita I.V.A. , già socia ed anzi già P.IVA_3 unica socia superstite, della società cancellata NTroparte_2 dal Registro Imprese in data 06.08.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo BO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Morrovalle, via XXV aprile n. 67
- Appellato –
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 352/2022, emessa e pubblicata in data 04.04.2022;
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni avversa domanda ed eccezione rigettata, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza n. 352/22 emessa dal Tribunale di Macerata il 04/04/2022, pubblicata in pari data,
– in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva (o
l'esecuzione) della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351
c.p.c.;
– in via preliminare o pregiudiziale, previo accertamento, con efficacia ex tunc, dell'evento estintivo della (già NTroparte_3 [...]
, derivante dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese NTroparte_2
(con trascrizione iscritta l'11/08/2020 - prot. n.71751 del 06/08/2020), dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto inesistente, quindi il difetto di capacità processuale in capo alla Società estinta (ed ai soci) e/o l'improcedibilità del giudizio di primo grado e/o la cessazione della materia del contendere;
– nel merito, anche previa rinnovazione della CTU contabile, rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni, siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o per prescrizione dei relativi diritti;
– condannare i convenuti in appello a pagare o rifondere o restituire alla
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., tutte le somme che Parte_1
pag. 2/27 quest'ultima abbia medio tempore eventualmente corrisposto ai primi in adempimento o esecuzione della sentenza gravata;
– in via subordinata e salva impugnazione, disporre la compensazione totale o, in via gradata, parziale, delle spese di lite liquidate in primo grado;
– vittoria nelle spese del doppio grado.
– In via istruttoria: -disporsi la rinnovazione della CTU contabile
Per l'appellato
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile
o comunque rigettare ciascuna delle domande avanzate dall'appellante, in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Macerata n. 352/2022, pubblicata in data 04.04.2022.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, e con rimborso delle spese forfettarie, relative/i, anche, al presente grado di giudizio”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società NTroparte_2 evocava in giudizio la banca PS deducendo la natura usuraria e
[...] anatocistica degli interessi passivi nel contratto di apertura di credito in conto corrente n. 9957/H stipulato con l'allora poi confluito NTroparte_4 nel conto corrente n. 101115A con la e, da ultimo, nel conto NTroparte_5 corrente n. 10115.43 con la oltre alla illegittima Parte_1 segnalazione alla Centrale Rischi dalla BA d'LI , chiedendo, previo accertamento della nullità delle clausole, la condanna della convenuta al pagamento di €.
119.103,239, a titolo di restituzione di somme indebitamente corrisposte in ragione di clausole nulle, di €. 15.000,00, a titolo di restituzione della somma versata ad estinzione di un debito in realtà inesistente, di €. 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del suo diritto all'immagine ed alla reputazione pag. 3/27 riportato in conseguenza dell'indebita segnalazione operata alla Centrale Rischi, di €.
2.500,00, a titolo di danno patrimoniale riconducibile all'esborso richiesto dalla redazione della relazione tecnica di parte.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta concludeva per il rigetto delle avverse domande con il favore delle spese deducendo l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto il rapporto bancario oggetto di causa non risultava chiuso al momento della proposizione della domanda giudiziale;
eccepiva altresì l' intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione degli interessi anatocistici, delle competenze addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e di ogni altra competenza passiva addebitata nei 10 anni antecedenti la proposizione della domanda.
Esaurita la fase istruttoria con l'espletamento della CTU e depositate le memorie ex art. 190 cpc, con Sentenza n. 352/2022 il Tribunale di Macerata così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato dalla società nei confronti di NTroparte_2 [...]
, cosi provvede: Parte_1
accerta e dichiara, con riferimento ai rapporti bancari per cui è causa, a partire dal conto n. 9957\H, l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e commissioni e, per effetto, ricalcolato il saldo, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, della somma di €. 45.278,43.
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della ulteriore somma di euro 15.000 per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
pag. 4/27 Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 7.900,00 a tiolo di compensi, ed euro 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ctu.
Così deciso in Macerata, il 04/04/2022
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto;
ha ritenuto illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi a fronte della contestazione della società correntista sull'esistenza del credito vantato dalla contestazione sollevata con missive del 10.03.2017 e Pt_1
24.05.2017, condannando la al pagamento della somma di €. 15.000,00 a titolo Pt_1 risarcitorio, pari a quanto versato dalla società correntista per lo scoperto di conto.
Con atto di appello ritualmente notificato ha Parte_2 impugnato la sentenza di primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
socia della snc nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, si è CP_1 costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di appello la impugna la sentenza di primo grado Parte_2 lamentando che il Giudice di Prime cure non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere conseguente alla estinzione della Società attrice, derivante dalla sua cancellazione dal registro delle imprese in corso di causa.
Il motivo è infondato.
pag. 5/27 La Suprema Corte , nella sentenza n. 9464/2020 (conf. Cass. n. 28439/2020 e
Cassazione civile 14/06/2024, n.16607), proprio in un'analoga fattispecie in cui era stata proposta una domanda di ripetizione di indebito bancario, ha enunciato il principio secondo cui “l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.”
Argomenta il Supremo Consesso come la remissione del debito rappresenti istituto i cui connotati di univocità e concludenza devono essere valutati con particolare rigore e cautela, e, nel caso della società che si cancella dal registro delle imprese, da individuarsi nella rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati, con la conseguenza che, ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria, deve essere esclusa la volontà di remissione del debito. Di talchè non è sufficiente - pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c. - che la cancellazione sia domandata ed eseguita. Elemento valutativo rilevante nella dimostrazione della volontà di proseguire la pretesa azionata, ancorchè preceduta dalla cancellazione ed estinzione della società, risulta essere sicuramente, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, che “costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell'interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo. Il relativo accertamento, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge al sindacato di legittimità; ma costituisce giudizio di diritto escludere che la mera cancellazione dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua invincibile equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne una volontà abdicativa". (sentenza n. 9464/2020)
pag. 6/27 Quindi la Suprema Corte è concorde “nell'escludere che la mera cancellazione di una società dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua evidente equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne la remissione del credito fatto valere in giudizio, la quale deve essere, invece, allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria
e la destinazione dichiarazione ad uno specifico creditore” (Cass. n. 30075/2020).
Tale conclusione nomofilattica, declinata alla fattispecie concreta che qui ne occupa, in difetto di altri indici univoci sulla volontà remissoria - nel caso di specie, non accertati né dalla sentenza impugnata, né comunque evidenziati dalla banca ricorrente - porta ragionevolmente a ritenere come sia avvenuta, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, un trasferimento dei diritti e delle pretesa azionate da quest'ultima ai soci.
Con il secondo motivo e terzo motivo di appello, declinato in plurimi sottomotivi da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione, l'istituto di credito appellante si duole che il Giudice di prime cure non abbia rilevato l'inammissibilità dell'azione restitutoria dell'indebito svolta dalla società correntista in primo grado, ciò sull'errato presupposto che il rapporto di conto corrente fosse chiuso al momento dell'introduzione del giudizio, e sul mancato assolvimento dell' onere probatorio posto a carico della società correntista attesa la mancata produzione del contratto di conto corrente nonché di parte rilevante degli EE/CC analitici di riferimento, risultando in atti solo quelli scalari;
inoltre non abbia rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione svolta dalla società correntista;
infine abbia dichiarato la nullità della clausole negoziali relative all'applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi anatocistici, pur in mananza dell'originario contratto di conto corrente.
Il motivo è infondato.
pag. 7/27 Quanto alle condizioni di ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito nell'ambito dei contratti bancari, per giurisprudenza costante «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt.
2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (Cass. Civ. n. 4214/24)
Ancora “(a) costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
a fronte, invece, di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo
"passivo" - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento;
(b) ove nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista abbiano la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), potrà parlarsi "di pagamento" soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di
pag. 8/27 apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire ove corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto
(Cass. S.U. n. 24418/2010, confermata con plurime decisioni dalle sezioni semplici v. per tutte, Cass. n. 4214/2024)” (cfr. da ultimo la sentenza Cass. Civile Cassazione civile sez. I, 04/04/2025, (ud. 13/03/2025, dep. 04/04/2025), n.8914).
In altre parole i giudici di Piazza Cavour sanciscono che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente, potrà parlarsi di pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire, se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Solo tal caso potrà ritenersi come legittimamente esperibile da parte del correntista l'azione restitutoria dell'indebito.
Declinando tali principi al caso di specie, dallo scrutinio del compendio documentale prodotto dalle parti emerge che:
1) in data 03.03.2017 la richiedeva alla il Parte_1 CP_2 pagamento della somma di €. 15.474,69 quale importo della sua asserita posizione debitoria nonchè di euro 219,35 per interessi avvertendola che, in difetto, avrebbe esperito azione giudiziale per il soddisfacimento del suo credito.
2) In data 09.05.2017, in risposta ad una missiva del legale della che CP_2 opponeva al credito vantato dall'istituto di credito appellante il controcredito derivante da nullità delle clausole negoziali in questa sede impugnate, la PS comunicava alla di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti alla stessa accordati e CP_2 di aver receduto da tutti i rapporti con essa intrattenuti, con inibizione dall'emissione di assegni e l'obbligo di restituire il relativo carnet;
oltre ad aver provveduto a classificare a sofferenza la posizione di detta società ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi.
3) In data 26.05.2017 veniva corrisposta da parte della tramite assegno CP_2 circolare tratto dalla BA delle Marche a favore della la Parte_1
pag. 9/27 somma di euro 15.000,00 a saldo del debito da quest'ultima vantato nei confronti della società correntista.
Tale la ricostruzione fattuale degli eventi.
E' di tutta evidenza, quindi, che la chiusura del conto corrente n. 10115.43 , alla luce del recesso “da tutti i rapporti con essa (n.d.r. con la intrattenuti” (Racc.ta CP_2
09.05.2017 ) deve considerarsi come avvenuta e, peraltro, in epoca Parte_2 pregressa all'instaurazione del presente giudizio. Al contempo Parte_1 non ha ottenuto, dalla correntista, il saldo integrale del conto corrente atteso che a fronte di un importo richiesto pari ad euro 15.694,04, la corrispondeva, tramite CP_2 assegno circolare, la minore somma di euro 15.000,00.
Pertanto, a fronte della chiusura del conto con saldo negativo e in assenza di un'allegazione da parte dell'attrice dell'intervenuto pagamento dell'intero saldo passivo e debitorio, l'azione di ripetizione si profila ammissibile solo ove il correntista dimostri la natura solutoria dei versamenti.
All'uopo va richiamata la giurisprudenza consolidata la quale onera il correntista, che agisce in giudizio nei confronti della banca per ottenerne la condanna alla restituzione di somme di denaro o comunque la rettifica del saldo del conto, di produrre in causa gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, poiché per compiere l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso d'interesse legale, occorre disporre di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate in conto, rimanendo inutilizzabili, invece, criteri presuntivi od approssimativi. Più precisamente "nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha
l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli
pag. 10/27 estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la alla restituzione al correntista delle somme indebitamente Pt_1 trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione)"
(Cass. civ. n. 24948/2017).
Dallo scrutinio dei documenti negoziali depositatati dalla società correntista e riprendendo le risultanze della CTU, emerge che:
“….Per l'intero periodo è stata depositata l'intera sequenza storica degli e/c: scalari e schede competenze;
quelle che in alcuni casi non risultano in atti (V. Tabella - Pagg. 13
e 15) sono le prime parti degli estratti conto medesimi (scheda cronologica delle operazioni anno 1998 (all'epoca gli estratti conto erano trimestrali); due mensilità di ogni trimestre dal 2° trimestre 2001 al 30/09/2016 (all'epoca gli estratti conto erano mensili).”
In altre parole sono stati depositati tutti gli EE/CC scalari dell'intero rapporto e solo in parte quelli analitici: gli analitici completi risultano solo per i trimestri degli anni 1999 e
2000 e per il I trimestre 2001, per tutto il restante periodo di vigenza del rapporto gli estratti conto depositati non sono in forma integrale (in quanto negli analitici difetta la rappresentazione dei primi due mesi di ogni trimestre) sicchè, onde sopperire alla mancata produzione dell'integrale sequenza degli estratti conto analitici ed al fine di ricostruire l'intero andamento del rapporto, il CTU ha provveduto alla ricostruzione con il cd “metodo sintetico”.
Orbene, va osservato che nei conti scalari, nel riepilogo delle competenze, emergono gli addebiti per interessi debitori, e gli addebiti per commissione di massimo scoperto.
pag. 11/27 In ordine all'effetto probatorio suppletivo dell'estratto conto scalare, in difetto dell'integrale produzione degli EE/CC analitici, si osserva come è vero che gli estratti conto scalari danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di eguale valuta, che tali documenti tuttavia non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri né delle causali delle singole operazioni che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto. Invero, estratti conto scalari sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, differentemente dagli estratti analitici, l'importo capitale per il giorno esatto di valuta;
non è possibile verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, cosi come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, ovvero se si siano verificati attivi nel saldo contabile tali da interrompere il flusso anatocistico.
La Corte di Cassazione ha ritenuto conforme ai principi di distribuzione dell'onere probatorio l'affermazione del giudice di merito di insufficienza della produzione degli estratti conto scalari effettuata dal correntista ai fini della ricostruzione della contabilità del rapporto relativo al conto intercorso con l'Istituto di credito rispetto al quale aveva proposto le richieste di accertamento della nullità (cfr. Cass. ord. n. 30162 del
13/10/2022).
Va però considerato che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a partire da
Cassazione, sentenza n. 10293 del 18 aprile 2023, che il saldo di un conto corrente può essere provato anche mediante documenti contabili diversi dagli estratti conto analitici, purché tali documenti siano idonei a fornire indicazioni certe e complete, da valutarsi nell'ambito di un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. In particolare, è
pag. 12/27 stato affermato che i cosiddetti riassunti scalari possono integrare validamente la prova del saldo, ove completi dei dati essenziali e utilizzati come base per la ricostruzione operata da un consulente tecnico. Al riguardo, ancora da ultimo cfr. Cass. civ. Sez. III ord. n. 661 del 10 gennaio 2025 (non massimata), secondo cui “come è stato già rilevato
(Cass., sez. 6 -1, 27/10/2020, n. 23476, non massimata), non può porsi in discussione che sia consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio, ancorché gli stessi non consistano in veri e propri estratti conto (si vedano, in tema: Cass., sez.
1,02/05/2019, n. 11543; Cass., sez. 1, 01/06/2018, n. 14074; Cass.,sez. 1, 15/03/2016, n.
5091). Infatti, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso certamente consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. E rientra nella valutazione del giudice del merito, nel caso di specie positivamente svolta condividendo le risultanze del c.t.u.,
l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (in tal senso si è espressa Cass., sez. 6 -1, 30/06/2020, n. 13186, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito). Si è spiegato che le movimentazioni possono ricavarsi anche dai c.d. riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò bastando ai fini probatori (Cass., sez. 1, 25/05/2022, n. 16837, non massimata sul punto); ancora, sulla valenza probatoria degli estratti conto scalari vanno richiamate Cass. n. 35921 del
2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove si afferma che spetta al giudice la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie.
Nel caso di specie, il CTU ha ritenuto necessario, per dare risposta al quesito che gli era stato posto, adottare un "metodo sintetico", poiché effettuata “sulla base dell'intera
pag. 13/27 sequenza degli estratti conto depositati: scalari e riepilogo competenze. L'utilizzo del
“metodo sintetico” (del tutto legittimo, la cui attendibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito), pur non consentendo un'analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti sul conto, pur tuttavia è riconosciuto attendibile, in quanto comunque supportato da dati di partenza oggettivi. Inoltre si sottolinea che non vi è alcuna prova di scostamenti tra i risultati cui è pervenuto il C.T.U. utilizzando il metodo sintetico e quelli cui si sarebbe pervenuti, nel medesimo rapporto bancario, attraverso il metodo analitico.”
Ad avviso di codesta Corte il metodo sintetico è attendibile, secondo quanto si può desumere dalle tabelle allegate alla relazione e dai calcoli esposti. Va infatti considerato che gli estratti conto contengono comunque l'analitico dell'ultime mese di ogni trimestre ed il saldo trimestrale del conto, sicchè il CTU ha potuto ricollegare detto saldo al primo numero debitorio esposto nello scalare;
soprattutto, nei riepiloghi delle competenze contenute negli estratti conto prodotti sono esposti, come valori assoluti, interessi, commissioni e spese addebitate trimestralmente sicchè il CTU, avvalendosi dei dati riassuntivi indicati nel prospetto competenze e spese, ha effettuato un calcolo sulla base dei valori medi e non sulle singole operazioni eseguite in conto corrente.
Non è possibile dubitare dell'attendibilità di un tale modo di procedere, a fronte del fatto che gli estratti conto depositati dalla società correntista sono quelli che ha inviato la nel corso del rapporto;
vanno ritenuti del resto inconfutabili quanto meno gli Pt_1 addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto – onere ritenuto non dovuto per indeterminatezza della relativa pattuizione.
Soprattutto va considerato che la si è limitata a contestare la valenza probatoria Pt_1 del corredo documentale con mere affermazioni di principio, in spregio del principio di specificità che governa la redazione delle censure in appello, senza fornire un pag. 14/27 alternativo, credibile, saldo finale del rapporto, pur avendo la disponibilità degli estratti conto analitici relativi quanto meno all'ultimo decennio e pur avendo sollevato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie che, come è noto, va verificata sugli estratti conto analitici: va infatti ricordato che spetta alla banca, ove eccepisca la prescrizione dell'azione ex art. 2033 c.c., allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate (Cass. n. 26897/2024; Cass. n. 34997/2023).
In definitiva, la mancata produzione della degli estratti conto analitici a copertura dell'intero andamento del rapporto di conto corrente non può essere imputata alla appellata società correntista, atteso che è la che ha inviato alla società correntista Pt_1 il riepilogo trimestrale incompleto, atteso che l'inidoneità probatoria della integrazione mediante gli scalari dei movimenti analitici indicati per un mese a trimestre non è stata contestata dalla in maniera convincente, attraverso l'esposizione di una Pt_1 ricostruzione alternativa del rapporto di conto corrente, e ciò pur essendo anch'essa onerata, avendo eccepito la prescrizione, del deposito di documentazione contabile idonea a provare l'esistenza di rimesse solutorie.
La appellante eccepisce la mancata produzione da parte della società Parte_2 correntista del contratto di conto corrente.
In effetti, all'esito dello scrutinio del materiale probatorio documentale si evince che, per quanto riguarda il deposito dei contratti bancari stipulati tra la (già Parte_1
e e la società NTroparte_4 NTroparte_5 CP_2 risulterebbero depositati solo i contratti di apertura di credito in conto corrente e non il contratto di conto corrente;
in particolare, il primo contratto depositato, contratto del
18.09.1992, ha per oggetto una apertura di credito in conto corrente.
pag. 15/27 Deve ribadirsi in questa sede il principio di diritto in punto di riparto dell'onere probatorio con conseguente affermazione dell'onere per il correntista “ che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ... di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. Cass. n. 33009 del 13/12/2019; n. 6480 del 9/3/2021).
Tuttavia secondo la Cassazione, ai fini del rispetto dell'onere probatorio, non è indispensabile la produzione del contratto potendo la prova essere prodotta con altri mezzi: per Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 5369 del 29 febbraio 2024
“… la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è, a tal fine, non indispensabile, perché anche altri mezzi di prova possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass. 19 gennaio 2022,
n. 1550)… In termini generali non si dubita che anche con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. n.
1550/2022, n. 33874/2022, n. 35258/2022)”.
Atteso quindi che il tema del contendere delineato dall'azione svolta dalla società correntista nei confronti dell'odierna appellante attiene alla nullità della clausola negoziale relativa alla commissioni di massimo scoperto, e della clausola relativa all'anatocismo degli interessi passivi nei contratti di apertura di credito in conto corrente succedutisi nel tempo, con conseguente nullità delle clausole negoziali di riferimento,
pag. 16/27 deve ritenersi come, da questo punto di vista, assolto il proprio onere probatorio da parte della con la produzione di tali documenti negoziali. CP_2
Scendendo nell'analisi dei singoli contratti, depositati in atti, emerge che:
“NTo n. 9957 presso NTroparte_4
In atti risulta depositato n. 1 contratto di “Fido” presso la NTroparte_4
[...]
datato 18.9.1992, alle seguenti condizioni:
Importo apertura di credito Lire 40.000.000
Tasso interessi debitori entro fido 17,50% - Tasso C.M.S. trim. 0,125%
Tasso interessi debitori extra fido 18,75% - Tasso C.M.S. trim. 0,250%
Importo Castelletto Anticipi Sbf Lire 100.000.000
Tasso interesse 17,25%
E' stato previsto lo ius variandi.
E' stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La C.M.S. è stata pattuita in modo non completo.
Le nuove coordinate bancarie, in vigore a far tempo dal 1° aprile 2001, sono state regolarmente comunicate al cliente
NTo n. 10115 a presso NTroparte_5
In atti risulta depositato n. 1 contratto di “apertura di credito in conto corrente” presso NT la (a seguito della fusione intervenuta con datato 14.04.2004 NTroparte_5 alle seguenti condizioni:
Importo apertura di credito € 21.000,00
Tasso interesse debitore 8,625% - Tasso C.M.S. 0,1875% pag. 17/27 TAE 8,908%
Importo Castelletto Anticipi Sbf € 51.000,00
Tasso interessi anticipi Sbf 4,15%
E' stato previsto lo ius variandi
E' stato allegato il documento di sintesi per le altre clausole.
NTo n. 10115 presso NTroparte_5
In data 1.12.2004 sono state concesse le seguenti aperture di credito:
Importo apertura di credito € 21.000,00
Tasso debitore 11,25% TAE 11,734% - Tasso C.M.S. 0,3125%
Import promiscuo € 25.000,00
Tasso debitore import promiscuo 8,35%
Importo Castelletto Anticipi Sbf € 30.000,00
Tasso interessi anticipi Sbf 4,50%
Importo Anticipo su fatture € 20.000,00
Tasso anticipo su fatture 8,3% - C.M.S. 1,5%
Per lo scoperto di conto corrente e SBF sono state specificate tutte le pattuizioni economiche nel documento di sintesi.
Per la C.M.S. non risulta indicata la specificazione della base di calcolo.
In data 27.2.2007 la stipula con parte attrice il nuovo contratto di NTroparte_5 aperture di credito sopra riportato alle seguenti condizioni:
Importo apertura di credito € 21.000,00
Tasso debitore 9,750% TAE 10,112 - Tasso C.M.S. 0,375%
Importo Castelletto Anticipi Sbf appunti commerciali accredito immediato € 30.000
pag. 18/27 Tasso interessi anticipi Sbf 6,375 - C.M.S. “esclusa”
Importo Anticipo fatture con cessione € 20.000,00
Tasso anticipo su fatture 5,8% - C.M.S. “esclusa”
Import credito promiscuo € 50.000,00
Tasso debitore 6,3590%”
(vd. CTU redatta dal Dr. . Per_1
Esaminando i singoli profili di nullità negoziali di rilievo in sede di gravame
(l'esclusione dell'usura pattizia è coperta da giudicato) va osservato quanto segue.
Sulla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi va rilevato come il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 9957/H è stato stipulato in data anteriore al 9 febbraio 2000 segnatamente il 18.09.1992 e prevede all'art.7 la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi con la correlativa produzione sugli stessi di ulteriori interessi;
la circostanza è confermata dal fatto che con missiva del 30.07.2000 risulta essere stata comunicata alla società correntista la pari periodicità di capitalizzazione, a riprova della precedente applicazione di una capitalizzazione differente, con riguardo agli interessi attivi e passivi;
va poi osservato che come documento 6 la stessa banca ha depositato un documento relativo alle norme che regolano i servizio di conti correnti di corrispondenza, ove, all'art. 7, su prevede una diversa capitalizzazione per gli interessi, annuale per gli interessi attivi e trimestrale per gli interessi passivi.
Gli ulteriori contratti di apertura di credito si limitano a prevedere la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi: non contengono quindi alcuna previsione contrattuale relativa alla pari periodicità.
pag. 19/27 Va all'uopo richiamata la giurisprudenza ormai consolidata che, per quanto riguarda i contratti bancari conclusi ante Delibera CICR 9 febbraio 2000, con la pronuncia della
Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425, ha sancito l'incostituzionalità del
D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3 e così la nullità delle “clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib.
CICR 9 febbraio 2000, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dell'art. 7, comma 2 della Delib. del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta Delib. (v. Cass. n. 9140 del
19/05/2020; Cass. 29/10/2020, n. 23853; Cass. 29420 del 23/12/2020). Da ciò consegue la irrilevanza della avvenuta pubblicazione in GU della modifica contrattuale
e della notizia datane al cliente “(Cassazione civile sez. I, 15/12/2023, n.35210).
Premesso ciò, la condotta della e segnatamente la comunicazione della Pt_1 adozione unilaterale della pari periodicità, il deposito di un documento contenente le condizioni generali di contratto consentono di ritenere provata l'applicazione dell'anatocismo ante 2000; va poi evidenziato che, post delibera CICR, l'istituto di credito appellante non ha fornito alcuna prova, nemmeno in termini inferenziali, atta a dimostrare la sussistenza di una valida pattuizione che legittimi l'introduzione di una nuova clausola di capitalizzazione trimestrale, ed anzi, come rilevato anche dal CTU, anche nei successivi contratti di apertura di credito stipulati tra PS e , è CP_2 stata pattuita una capitalizzazione trimestrale con riguardo agli interessi passivi, non emergendo la pattuizione di una condizione di pari periodicità nel conteggio degli interessi, requisito di validità della relativa clausola come stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera CICR 9 febbraio 2000; di talchè deve ritenersi come affetta da vizio di nullità la clausola negoziale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenuta in detti contratti.
pag. 20/27 Va infatti segnalato che secondo Cass. Civ., Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 27460 «Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio
2000 in applicazione dell'art. 25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa».
Viene quindi riaffermato il principio, costantemente sostenuto da questa Corte distrettuale, per cui, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma
3, D.lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, l'esistenza di una valida pattuizione di capitalizzazione degli interessi relativa ai suddetti contratti è rimessa a una espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. Per i contratti antecedenti l'entrata in vigore della
Delibera CICR del 9 febbraio 2000, difatti, «è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici»
Quanto all'art. 7, comma 2, Delibera Cicr, secondo cui la modifica delle clausole può essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia (art. 7, comma 3), l'arresto citato ha ritenuto che la pattuizione anatocistica con pari periodicità debba ritenersi tendenzialmente («costantemente»: Cass., n. 9140/2020) se non «evidentemente»
(Cass., n. 7105/2020, cit.) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, così
pag. 21/27 rendendo necessario che il correntista esprima il proprio consenso all'anatocismo con pari periodicità.
Sulla commissione di massimo scoperto, va ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario. Tali principi generali vanno integrati con l'ulteriore precisazione della Suprema Corte che la mancata indicazione dei suddetti elementi non inficia la validità della clausola qualora determinabili “facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (cfr in motivazione Cassazione civile sez. I, 04/06/2025, (ud.
06/05/2025, dep. 04/06/2025), n.14945).
Ritornando al caso che qui ne occupa, all'esito dello scrutinio dei contratti di apertura di credito oggetto del presente giudizio, si ritiene condivisibile quanto concluso dal consulente tecnico d'ufficio ovvero che “Le previsioni contrattuali definiscono soltanto
pag. 22/27 la misura percentuale della CMS, ma non anche i criteri o base di calcolo della CMS medesima per la sua determinazione (es. sul picco di scopertura nel trimestre, ecc..), non risultando quindi convenuta nella sua interezza”, sicchè non può dirsi tale voce di addebito sufficientemente determinata con conseguente nullità della relativa previsione ex artt. 1346 e 1418 co. 2° c.c.”; infatti nel contratto del 14.04.2004 è prevista la percentuale e la periodicità ma non la base di calcolo, nei contratti di apertura di fido del
1.12.2004 e del 27.02.2007 parimenti manca la base di calcolo,
Pertanto è corretta la decisione di prime cure circa la nullità delle clausole dei contratti di apertura di credito relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione di massimo scoperto.
Quanto alla prescrizione, la lamenta che sono stati considerati irripetibili solo gli Pt_1 interessi extrafido addebitati emergenti dagli estratti scalari.
Il motivo è infondato.
Nella relazione peritale, a pg. 48, si legge che sono state considerate prescritte le competenze periodiche dal I trimestre 1998, al II trimestre 2001.
L'operato del CTU è corretto, atteso che il conto è risultato affidato sin dal 1992, sicchè solo i pagamenti che hanno permesso il rientro nel fido, per la quota di rientro, possono ritenersi solutori, in quanto i pagamenti intrafido vanno considerati ripristinatori. Né la a fronte di tali risultanze, ha indicato ulteriori pagamenti Pt_1 prescritti perché solutori, nel periodo successivo che va dal I trimestre 2001 sino al
6.07.2007, essendo irrilevante il saldo positivo registrato in data 29.05.2007, proprio pag. 23/27 perché il conto era affidato, e perché il conteggio proposto dal proprio consulente di parte va ritenuto inattendibile, avendo il perito effettuato la verifica sul c.d. conto banca.
Va infatti ricordato che per
- Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214: costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato”. Mentre, con riferimento alle rimesse c.d. ripristinatorie,
“che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita
a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”.
- Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287 Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., sez. 1,
16/3/2023 n. 7721).
pag. 24/27 Con il quarto motivo di appello viene impugnata la sentenza di primo grado per l'errata decisione sulla sussistenza e la quantificazione del danno asseritamente subito dalla società correntista per la segnalazione del proprio nominativo nella Centrale Rischi.
Il motivo è fondato.
Secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto costituente danno conseguenza , non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno ( ex plurimis Cassazione civile sez. III,
13/11/2024, n.29252; Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28536). Ciò in ossequio al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che quand'anche trattisi di violazione di diritti fondamentali il danno risarcibile non è mai in re ipsa, risarcibile essendo solo il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594).
Nella fattispecie de qua la società correntista appellata si limita – sia nell'atto di citazione del giudizio di primo grado sia in comparsa di risposta nel grado di appello – a dedurre che il danno “non patrimoniale, per lesione dell'immagine e della reputazione, può essere provato anche in via presuntiva ed, in ossequio alla nozione di nesso causale che permea l'intera disciplina de qua, la sua riconducibilità eziologica all'indebita condotta della va provata in termini non già di certezza ma avendo riguardo al Pt_1 criterio del più probabile che non” (vd. Comparsa di risposta in appello ) .
Ciò ricordato, questa Corte territoriale deve rilevare che né la società correntista in primo grado nè l'odierno appellato deducono ed argomentano in relazione alla natura pag. 25/27 del danno subito, agli elementi probatori da cui desumere la sua esistenza e la sua entità
e infine ai parametri da tenere in considerazione per una eventuale liquidazione equitativa. Di talchè non forniscono adeguati elementi idonei al Giudice affinchè possa pervenire alla liquidazione, anche in via equitativa, del danno non patrimoniale reclamato.
Infine con il quinto motivo viene impugnata la statuizione resa dal Giudice di prime cure sulla liquidazione delle spese di lite.
Il motivo è assorbito, atteso che il parziale accoglimento del gravame impone di procedere ad una nuova statuizione sul governo delle spese di giudizio.
L'esito finale complessivo del giudizio ha visto l'accoglimento parziale dell'appello con la conferma della azione di ripetizione dell'indebito ed il rigetto della domanda risarcitoria fra le domande originariamente svolta dalla società nei CP_2 confronti della pertanto le spese di lite dell'intero giudizio Parte_1 vanno compensate fra le parti in ragione di 1/4, mentre vanno poste a carico della Pt_1 per i restati 3/4, in quanto prevalentemente soccombente;
rimangono a carico della appellante le spese di consulenza. Pt_1
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da p. iva contro Parte_1 P.IVA_2 [...] codice fiscale avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 C.F._1
Macerata n. 352/2022, emessa e pubblicata in data 04.04.2022
così decide
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
pag. 26/27 - rigetta la sola domanda di risarcimento danni avanzata da , confermando CP_2 per il resto la sentenza gravata;
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 di ¾ delle spese di lite del doppio grado, compensandosi fra le parti il restante
[...]
1/4, spese che per l'intero liquida quanto al primo grado in euro 786,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, quanto al secondo grado nel complessivo importo di euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
Ancona, lì 28.10.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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