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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1296 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. AMATO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. AMATO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in il 20/07/1996, che dall'unione coniugale erano nati i figli ( nata a [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente,, ( Nato a Napoli il 03.12.2002) maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente e ( nata a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di Persona_3
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto , fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- la dimora coniugale, sita in Napoli alla Via Comunale Acquarola n.71 viene assegnata alla moglie che la coabiterà con i figli ivi stabilmente conviventi e ne sopporterà gli oneri;
Piano genitoriale per i figli minori: La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale anche se resta collocata prevalentemente presso la di mora materna con facoltà per il padre di esercitare il diritto di visita una volta alla settimana, di venerdì dalle 16.00 alle 20.00; inoltre il padre terrà con sé la figlia, dal venerdì alla domenica
a weekend alternati, - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale, relativamente ai periodi di vacanze estive, i coniugi convengono che l'affidamento della figlia al padre potrà stabilirsi a seconda delle eIGenze lavorative dello stesso da concordarsi entro il giorno 30 marzo di ogni anno;
- Il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito ed entro e non Pt_1 CP_1 oltre il giorno 4 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso Per_3
a 700,00€ ( settecento/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
- L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra , il IG. accetta e presta il CP_1 Pt_1
consenso;- il IG. e la IG.ra convengono, altresì che le spese straordinarie Pt_1 CP_1
relative alla figlia saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
i figli e concorderanno il Per_1 Per_2
diritto di visita direttamente con il padre;
- Fin da ora i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per
l'espatrio;”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.86 , parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 1996) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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