Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 11/12/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 358/2025 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69984 depositato in data 01.07.2025, proposto dal sig. C. M., nato a [...],
rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Palma, in virtù di procura speciale in atti, con cui domicilia in Palermo alla via Marchese di Villabianca n. 21 - paolopalma@pecavvpa.it;
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.
TO (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
CE LI (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. CE VE (c.f.[...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5.
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza pubblica del 02.12.2025, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, il ricorrente ha concluso come segue: “dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rideterminazione e riliquidazione della pensione di vecchiaia categoria FS nr.
OMISSIS, di cui è titolare, con effetto dalla sua decorrenza, mediante computo dei servizi prestati dallo stesso negli anni 2001, 2003 e 2004 alle dipendenze dell’allora Agenzia del Demanio e comunque mediante computo di complessivi 39 anni e 10 mesi; -condannare, conseguentemente, l’I.N.P.S.,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento”.
II. A fondamento delle trascritte conclusioni, il ricorrente espone:
-che quale dipendente dell’allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (poi divenuta Ente Ferrovie dello Stato), presso cui ha prestato servizio dal 28.5.1980 al 15.4.1991, è transitato per mobilità (ex art.
art. 4 L. n. 554/1988) dapprima (dal 15.4.1991 al 31.12.2000), quindi nei ruoli dell’Agenzia del Territorio e successivamente (dal 1.1.2001 al 31.10.2005) nei ruoli dell’Agenzia del Demanio di Palermo, e, infine
(dall’1.11.2005 al 31.10.2019) nei ruoli della Corte dei Conti di Palermo, optando per il mantenimento della posizione assicurativa e contributiva presso il Fondo Pensioni Ferrovieri ai sensi dell’art. 6, comma 1, della citata legge n.554/1988;
- di aver ricongiunto nel citato Fondo Speciale, ex art. 2 delle Legge 29/79, i contributi versati dal 1.2.1978 al 25.8.1978 (per un totale quindi di 5 mesi e 2 giorni)
presso il FPLD dalla società datrice S.I.L.L.A. s.r.l.;
- che INPS, con provvedimento (TE08) del 24.10.2019
(all. 1), gli ha comunicato, in accoglimento della istanza presentata il 2.8.2019, di aver liquidato la pensione di vecchiaia (categoria FS nr. OMISSIS) a carico del Fondo Speciale dei Ferrovieri, con decorrenza 1.11.2019, IN VIA PROVVISORIA e, in particolare, “sulla base della documentazione attualmente disponibile”;
- che dalla “tabella” acclusa al provvedimento in questione – in cui sono riportati i “dati di liquidazione”
- risultava che la pensione era stata calcolata sulla base di complessivi 36 anni di contributi versati, dei quali: 18 anni, 4 mesi e 28 giorni nel periodo dal 1°
gennaio 1998 alla cessazione del rapporto lavorativo (id est 31.10.2019);
- che, tuttavia, i contributi conteggiati (pari 18 anni, 4 mesi e 28 giorni), relativamente a tale ultimo periodo, erano però inferiori a quelli dovuti (pari a 21 anni e 10 mesi) e che, in conseguenza, l’Istituto previdenziale non aveva ancora provveduto a liquidare in via definitiva il trattamento pensionistico;
- di aver perciò presentato, in data 8.6.2022, domanda di “ricostituzione per motivi contributivi”, denegata, in virtù di nota INPS del 20.10.2023, perché “in attesa di sistemazione anni 2001, 2003, 2004 con IO RE da parte del datore di lavoro e sistemazione EMENS per i mesi di gennaio 2011 e febbraio 2012 per denunce errate da sostituire, detta sistemazione è di competenza del datore di lavoro” (all. 2);
- di essersi quindi reso parte attiva per definire, secondo legittimità e fuori dal processo, la sua giusta istanza con diffida del 23.1.2025 rimasta però inevasa al pari di un successivo ricorso amministrativo del 4.2.2025.
III. Su questa premessa, si duole della patente erroneità dell’operato dall’Istituto intimato.
IV. In data 21.11.2025, si è costituito in atti INPS, chiedendo dichiararsi cessata la meteria del contendere ovvero, in subordine, instando per un rIO funzionale alla definizione del procedimento amministrativo. Parte intimata fa infatti presente che il competente reparto amministrativo ha rappresentato che non appena riapriranno le procedure per la riliquidazione delle pensioni si procederà al ricalcolo della pensione del ricorrente, includendovi comprendendo anche la contribuzione attualmente mancante nel Fondo Ferrovie ma presente, comunque, negli archivi telematici dell’Istituto. Allega, a tal fine, TE08 della riliquidazione simulata e i relativi calcoli effettuati.
V. all’odierna udienza, il ricorrente ha evidenziato che, con il TE08 depositato in atti da INPS, la sua pretesa risulta soddisfatta dal punto di vista meramente amministrativo, evidenziandone la correttezza sotto ogni profilo. INPS, sul presupposto di non potere indicare una data certa in cui sarà erogata la prestazione, fa comunque presente che il modello TE08 in atti documenta l’attività amministrativa compiuta e la sua correttezza, insistendo, per tale via, nella declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Non solo la prospettazione processuale del ricorrente, per come risulta d’altronde accreditata dalla documentazione in atti, non risulta specificamente contraddetta da INPS (art. 156 co. 3 c.g.c.), ma l’attività amministrativa compiuta da parte convenuta soddisfa, sia pure sotto l’aspetto meramente procedurale, il bene della vita anelato dal ricorrente. Quest’ultimo, in sede di discussione, ha espressamente confermato il dato. Non di meno, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul rilievo che alcuna differenza di rateo pensionistico risulta pagata in favore del ricorrente, a titolo di effetto conseguente alla (preannunziata) riliquidazione.
2. In ragione di quanto sopra, il ricorso va accolto, con conseguente condanna di INPS alla riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento del ricorrente secondo i dati risultanti dal modello TE08 allegato alla memoria di INPS, nonché al pagamento, con decorrenza dal collocamento in quiescenza, della differenza fra ratei spettanti ed effettivamente erogati, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati con il criterio dell’assorbimento.
3. Le spese seguono la soccombenza ed accedono a carico di INPS in favore dell’Avv. Paolo Palma, dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 500, comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e C.p.A. se dovute.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna INPS alla refusione delle spese di lite, in favore del dall’Avv. Paolo Palma dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 500, comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e C.p.A. se dovute.
Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 02.12.2025.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,10 dicembre 2025 Pubblicata l’11 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)