Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/01/2026, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01820/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04993/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4993 del 2024, proposto da
RL OR, ZO OR e PI OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Negroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città di Albano Laziale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza Dirigenziale n. Registro Generale n. 44 del 18/03/2024, a firma del Dirigente Arch. Marco Di Stefano del settore IV – Urbanistica – Ambiente – Attività Produttive Condono Edilizia della Città di Albano Laziale, avente ad oggetto “I.T. 3861 – Ingiunzione per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza del titolo abilitativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.”;
nonché di tutti gli atti preordinati consequenziali e comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa CA NT YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 26 aprile 2024 e depositato il 3 maggio 2024 i SI.ri RL, FA e PI OR sono insorti avverso l’ordinanza n. 44 del 18 marzo 2024, con la quale il Comune di Albano Laziale ingiungeva loro, in qualità di attuali proprietari, la demolizione di opere abusive realizzate in zona E2 – agricola di P.R.G., sottoposta a vincolo paesaggistico ex d. lgs. n. 42/2004 oltre a vincolo dovuto alla fascia di rispetto stradale della strada provinciale Ardeatina ai sensi del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, consistenti in un “ deposito di materiali edili e di un piancito in cemento della superficie di circa mq. 80, con rivestimento della restante parte di terreno con ghiaia e cemento ”, con la motivazione che, trattandosi di interventi edilizi che hanno determinato una trasformazione permanente del suolo ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e) d.P.R. n. 380/2001, essi risultano assoggettati a permesso di costruire ex art. 10.
I ricorrenti premettono, in fatto, che l’appezzamento di terreno ove insistono le opere era di proprietà del padre, SI. OR TO (deceduto), il quale aveva presentato un’istanza di condono in data 27 febbraio 1995, acquisita al n. 654/95-S, per il “terreno in via Ardeatina km 26.000 adibito a deposito di materiali da costruzione destinato alla vendita”. La domanda veniva dichiarata non procedibile con preavviso di diniego del 15 dicembre 2020, a seguito del quale “ gli attuali ricorrenti procedevano a svolgere osservazioni ex art. 10 bis L. 241/90, che venivano recepite dal Comune di Albano Laziale che, con provvedimento del 26/01/21, disponeva l’annullamento del precedente preavviso di diniego del 15/12/20 ”. In seguito, “ veniva recapitato, al solo OR RL, il provvedimento del 05/10/22, con il quale si dichiarava non procedibile la richiesta di parere ” e “ In data 21/03/2024, veniva notificata agli attuali ricorrenti l’ordinanza dirigenziale oggetto di odierna impugnazione ”.
In punto di diritto deducono le censure come di seguito rubricate e sintetizzate:
I . “ Difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti in fatto e diritto – Irragionevolezza – Illogicità – Ingiustizia manifesta – Errata interpretazione dell’art. 3 comma 1 lettera e) / lettera e7) DPR 380/01 ”.
La vicenda di cui trattasi si protrarrebbe da oltre 30 anni, avendo la Polizia Municipale effettuato la prima ispezione in data 7 giugno 1994, in occasione della quale aveva riscontrato un “piancito in cemento per la modesta superficie di mq 80”, con rivestimento della restante parte del terreno. La gravata ordinanza non reca una descrizione delle caratteristiche del deposito (presenza costante o saltuaria, materiali, dimensioni di ingombro ecc.), di talché non è dato comprendere se esso abbia effettivamente arrecato una trasformazione dell’assetto edilizio del territorio, e gestendo i ricorrenti la propria attività commerciale in altro sito. Il padre, SI. OR TO, avrebbe realizzato una “ superficiale soletta di cemento sul terreno che, solo occasionalmente, sarà stata utilizzata per appoggiare, in modo precario ed assolutamente non fisso, pochissimi e trascurabili materiali di scarto, di inconsistente ingombro ” (di soli 80 mq), e sul terreno non insisterebbero prefabbricati o attrezzature di sorta, di talché sarebbe inconferente il riferimento all’art. 3, co. 1, lett. e.7), che annovera tra gli interventi di nuova costruzione “ la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato ”, dovendo tale disposizione interpretarsi, avuto riguardo alla sua formulazione letterale, nel senso che gli interventi di nuova costruzione devono comunque comportare l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
II . “ Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti in fatto e diritto – Manifesta erroneità – Irragionevolezza – Invalidità – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Genericità – Sviamento – Ingiustizia Manifesta – Errata interpretazione art. 6 DPR 380/01 ”.
Gli interventi contestati configurerebbero opere di modeste dimensioni che andrebbero inquadrate tra le attività di edilizia libera di cui all’art. 6, lett. e- ter d.P.R. n. 380/2001, quali opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, sottratte anche all’obbligo di autorizzazione paesaggistica, né lo spargimento di ghiaia sarebbe sottoposto a permesso di costruire. Non sarebbe stata realizzata alcuna nuova cubatura né alcun intervento di ampliamento o di ristrutturazione di qualsivoglia manufatto preesistente, ma semplicemente un “ piancito in cemento (che) non determina alcuna modifica di destinazione d’uso di un terreno che è e resta agricolo ”.
2. Il Comune non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. In disparte il rilievo che le deduzioni dei ricorrenti circa la natura e ridotta consistenza delle opere non sono suffragate da alcuna documentazione (fotografica o altro), di talché si appalesa generica e indimostrata l’asserzione secondo cui si tratterebbe di interventi realizzati in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e- ter d.P.R. n. 380/2001 (che annovera tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo “ le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati ”), appare dirimente la considerazione che, come si evince chiaramente dal preambolo della gravata ordinanza di demolizione, essa fa seguito alla determina dirigenziale prot. n. 32494 emessa in data 22 maggio 2023, con la quale era stata rigettata la domanda di condono edilizio n. 654/95-S presentata in data 28 febbraio 1995 dal padre, il SI. TO OR, con oggetto “ terreno adibito a deposito materiali da costruzione edile, destinato alla vendita ” (tale domanda aveva fatto seguito all’ispezione edilizia del 7 giugno 1994, in occasione della quale era stata rilevata la realizzazione di opere abusive consistenti in un deposito di materiali edili e di un piancito in cemento della superficie di circa 80 mq, con rivestimento della restante parte del terreno in ghiaia e cemento, con successiva emissione della diffida/ordinanza di demolizione n. 25/10, notificata in data 14 aprile 1995): il provvedimento di diniego di condono risulta essere stato notificato ai ricorrenti, attuali proprietari del terreno, nelle date 23, 26 e 29 maggio 2023 e non consta essere stato impugnato.
Di talché, tenuto peraltro conto anche della natura confessoria della domanda di condono, trattasi di opere che hanno comportato una significativa e permanente trasformazione dello stato dei luoghi, con realizzazione di un deposito materiali edili in area agricola e alterazione della restante parte del terreno mediante rivestimento con ghiaia e cemento, non risultando condivisibile quanto dedotto in ricorso circa la non applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 3, co. 1, lett. e.7) d.P.R. n. 380/2001, che appunto annovera tra gli “interventi di nuova costruzione” (comportanti la “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”) “ la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato ”, con conseguente assoggettamento a permesso di costruire.
Peraltro, trattandosi di interventi realizzati in area gravata da vincolo paesaggistico e ulteriore vincolo di rispetto della fascia stradale della S.P. Ardeatina, avrebbero quantomeno necessitato dei relativi titoli autorizzatori: ciò è stato ribadito dalla nota comunale del 26 gennaio 2021, resa in sede di istruttoria della prefata domanda di condono, la quale chiaramente evidenziava che “ al fine dell’istruttoria dell’istanza di condono edilizio de quo, la stessa rimane subordinata alla presentazione dei seguenti documenti (…) Autorizzazione ai sensi dell’ex art. 32 della Legge n° 47/85 e s.m.i., di cui all’art. 146 del D.L.vo 42/04 e s.m.i.,sub delega al Comune L.R. 59/95 e s.m.i., in quanto la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art.134, comma 1-lett. c), del D.Lgs n° 42/04 e s.m.i., di cui all’art. 13, comma 3-lett. a), della L.R. n° 24/98 e s.m.i. e vincolo dovuto alla fascia di rispetto stradale S.P. Ardeatina ai sensi del D.M. 01/04/1968 n° 1404 (…) ”.
La demolizione, dunque, si configura come atto dovuto e rigorosamente vincolato.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato.
7. Nulla si dispone sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Albano Laziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente
CA NT YR, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NT YR | LA MA |
IL SEGRETARIO