TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/01/2026, n. 1820
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria, carenza dei presupposti in fatto e diritto, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, errata interpretazione dell’art. 3 comma 1 lettera e) / lettera e7) DPR 380/01

    Il Tribunale rileva che le deduzioni dei ricorrenti sulla natura e consistenza delle opere non sono supportate da documentazione. Considera dirimente il diniego della domanda di condono edilizio, notificato ai ricorrenti e non impugnato, che conferma la natura confessoria delle opere e la loro trasformazione permanente del suolo, rendendo applicabile l'art. 3, co. 1, lett. e.7) del DPR 380/2001. Inoltre, le opere sono state realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico e di rispetto stradale, necessitando di specifiche autorizzazioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti in fatto e diritto, manifesta erroneità, irragionevolezza, invalidità, travisamento, illogicità, arbitrarietà, genericità, sviamento, ingiustizia manifesta, errata interpretazione art. 6 DPR 380/01

    Il Tribunale ritiene che le deduzioni dei ricorrenti sulla natura di edilizia libera non siano suffragate da documentazione. La natura confessoria della domanda di condono e la trasformazione permanente del suolo rendono applicabile l'art. 3, co. 1, lett. e.7) del DPR 380/2001. Inoltre, la presenza di vincoli paesaggistici e stradali richiedeva specifiche autorizzazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/01/2026, n. 1820
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1820
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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