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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 27/06/2025 nel procedimento portante il n.
387 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Raviola parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Laura Vicentini e Giulio D'Aloi parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2025 la ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, l' deduceva che medio tempore la CP_1
Commissione Medica Superiore aveva riconosciuto in autotutela il beneficio richiesto a decorrere dal 21/03/2025, sicchè concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti all'odierna udienza di discussione, avendo l' provveduto in via amministrativa al riconoscimento del CP_2 requisito sanitario utile ai fini della prestazione per cui è causa con decorrenza posticipata al 21/03/2025, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
1 In considerazione della riconosciuta (e non contestata) decorrenza del beneficio, successiva alla visita della Commissione Medica, sussistono giusti motivi per compensare in ragione della metà le spese di lite, che per la restante parte vanno poste a carico dell' quale soccombente virtuale, secondo la liquidazione di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti costituite, dichiara cessata la materia contendere.
Dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite e condanna l' a CP_1 rifondere alla ricorrente la restante parte, che si liquida in complessivi € 850, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Asti, 27/06/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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