CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1574/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14278/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002391250208051121 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avv. Difensore_2 ed avv. Difensore_1,
contro
Società_1 Srl, Municipia Spa e comune di Napoli impugna l'Intimazione ad ER n. 20250002391250208051121, per TARI 2015.
Eccepisce:
- mancata notifica dell'atto prodromico;
- prescrizione/decadenza.
Chiede:
- annullamento della intimazione di pagamento;
- spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori costituiti anticipatari.
Si costituisce in giudizio Società_1 Srl e Municipia Spa.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese ed onorari.
Si costituisce in giudizio il comune di Napoli.
Chiede:
- rigettare ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che erroneamente parte ricorrente indica l'annualità di competenza dell'atto impugnato intimazione ad
ER n. 20250002391250208051121 riferita all'annualità 2016;
- che l'intimazione ad ER impugnata si riferisce all'annualità 2015, il cui atto prodromico, l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato, a mezzo raccomandata a.r., in data 31/12/2020, emesso ai sensi dell'art. articolo 1, comma 792, Legge 160/2019. Secondo quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, gli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020 costituiscono titolo esecutivo allo scadere del termine utile per il pagamento delle somme richieste o per la proposizione del ricorso, dopodiché consentono di attivare direttamente le procedure di riscossione coattiva mediante le relative azioni esecutive e cautelari e, quindi, atteso che i suddetti atti, non sono stati impugnati nei termini, sono divenuti definitivi per mancato pagamento degli importi intimati o per mancata impugnazione nei termini previsti dal primo periodo dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione/decadenza. La notifica risulta correttamente eseguita nei termini previsti dall'articolo 1, comma 161, della L. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007, e pertanto, non si è determinata alcuna decadenza della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre spese generali del 15% per ciascuna delle resistenti costituite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14278/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002391250208051121 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avv. Difensore_2 ed avv. Difensore_1,
contro
Società_1 Srl, Municipia Spa e comune di Napoli impugna l'Intimazione ad ER n. 20250002391250208051121, per TARI 2015.
Eccepisce:
- mancata notifica dell'atto prodromico;
- prescrizione/decadenza.
Chiede:
- annullamento della intimazione di pagamento;
- spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori costituiti anticipatari.
Si costituisce in giudizio Società_1 Srl e Municipia Spa.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese ed onorari.
Si costituisce in giudizio il comune di Napoli.
Chiede:
- rigettare ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che erroneamente parte ricorrente indica l'annualità di competenza dell'atto impugnato intimazione ad
ER n. 20250002391250208051121 riferita all'annualità 2016;
- che l'intimazione ad ER impugnata si riferisce all'annualità 2015, il cui atto prodromico, l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato, a mezzo raccomandata a.r., in data 31/12/2020, emesso ai sensi dell'art. articolo 1, comma 792, Legge 160/2019. Secondo quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, gli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020 costituiscono titolo esecutivo allo scadere del termine utile per il pagamento delle somme richieste o per la proposizione del ricorso, dopodiché consentono di attivare direttamente le procedure di riscossione coattiva mediante le relative azioni esecutive e cautelari e, quindi, atteso che i suddetti atti, non sono stati impugnati nei termini, sono divenuti definitivi per mancato pagamento degli importi intimati o per mancata impugnazione nei termini previsti dal primo periodo dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione/decadenza. La notifica risulta correttamente eseguita nei termini previsti dall'articolo 1, comma 161, della L. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007, e pertanto, non si è determinata alcuna decadenza della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre spese generali del 15% per ciascuna delle resistenti costituite.