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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dr.ssa Veronica Marrapodi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato in data 13/03/2025 da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023); ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito risulti certo, liquido ed esigibile;
rilevato che sussistono le condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.
INGIUNGE A
C.F. ) di pagare alla parte ricorrente Controparte_1 C.F._1 per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 13.712,17;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il decreto diverrà definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005, e si potrà procedere ad esecuzione forzata.
Bergamo, il 13/04/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dr.ssa Veronica Marrapodi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato in data 13/03/2025 da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023); ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito risulti certo, liquido ed esigibile;
rilevato che sussistono le condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.
INGIUNGE A
C.F. ) di pagare alla parte ricorrente Controparte_1 C.F._1 per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 13.712,17;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il decreto diverrà definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005, e si potrà procedere ad esecuzione forzata.
Bergamo, il 13/04/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi