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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 28/05/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. CALAMIA CATERINA nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO RIZZO nell'interesse Parte_1 di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 324/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CALAMIA CATERINA
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani ed elettivamente in
Palermo, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/02/2025, il sig. , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire della pensione di invalidità ex art. 12 della l. n. 118/1971 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' eccependo la carenza di interesse ad agire e contestando CP_1 la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
1 La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle proprie condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal dott. si è limitato ad affermare che il ctu ha erroneamente Persona_2 valutato le patologie da cui è affetto il ricorrente ed a ritenere le stesse talmente gravi da giustificare il riconoscimento del beneficio invocato;
egli, infatti, ha affermato solamente che: “analizzando meglio le patologie sofferte del Sig. il giudizio cautelare Parte_1 incardinato con il n. 1721/2024 r.g.l. si sarebbe concluso con il riconoscimento dei requisiti richiesti con
l'atto introduttivo con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa.”
Siffatta laconica contestazione non appare all'evidenza dotata dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge.
In ogni caso si osserva quanto segue.
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il sig. ha concluso rilevando che le Parte_1 patologie di cui è affetto il ricorrente: “comportano un grado di invalidità complessivo pari al 67%, che non dà diritto alla Pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) né all' Assegno mensile di assistenza.”.
2 Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 02.05.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Al contrario, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, si è limitato a descrivere le proprie patologie, limitandosi per alcune a riproporre una diversa percentuale da assegnare, per altre a contestare il codice tabellare assegnato, senza indicare in modo dettagliato i motivi a sostegno delle proprie censure.
Appare priva di fondamento la prima censura attorea riguardante la patologia della vasculopatia cerebrale ipossico-ischemica nella parte dove afferma che: “la documentazione sanitaria dimostra una maggiore compromissione funzionale, con difficoltà motorie e riduzione della forza e della coordinazione nell'arto superiore destro;
La valutazione percentuale del 30% appare sottostimata rispetto alla reale incidenza invalidante della patologia, che avrebbe dovuto essere equiparata almeno alla fascia superiore prevista dalla tabella ministeriale.”
Del resto, si evidenzia che il Consulente, ha precisato che il ricorrente è affetto dalla vasculopatia cerebrale ipossico-ischemica cronica a lieve incidenza funzionale specificando che: “Per la vasculopatia cerebrale ipossico-ischemica cronica in soggetto con carotide sinistra interna occlusa
e origine carotide destra interna con riduzione del 40%, in pregresso ictus (2019) con esitata emiparesi F-
B-C destra a lieve incidenza funzionale, tenuto conto della documentazione agli atti, dell'anamnesi e di quanto obiettivato, prendendo a riferimento, per analogia, il codice 7340 (paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve), che prevede una percentuale variabile 21%-30%, si ritiene equo applicare la percentuale massima, pari al 30% (ICD9CM 342CF1), cui si ritiene di aggiungere ulteriori
5 punti percentuale per incidenza sulla capacità semispecifica, per un totale del 35%;”.
Per quanto riguarda la seconda censura in merito alla percentuale di invalidità assegnata alla patologia del diabete mellito il CTU ha precisato che: “Per il diabete mellito in trattamento con IGO, preso atto della documentazione agli atti e di quanto obiettivato, prendendo a riferimento, per analogia, il codice 9309 (diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado - CLASSE III) che prevede una percentuale variabile 41%-50%, tenuto conto che non sono state documentate complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado né esami attestanti scompensi di natura glicometabolica, si ritiene equo applicare una percentuale riduttiva, pari al 25%”.
In questo caso parte ricorrente si è limitata a riproporre una diversa percentuale da assegnare alla patologia riscontrata dal CTU sostenendo che: “dalla documentazione sanitaria emergono valori glicemici non compensati e segni di neuropatia periferica che il CTU non ha considerato
3 adeguatamente; Secondo la tabella del D.M. 05.02.1992, il diabete con complicanze documentate dovrebbe rientrare almeno nella fascia 41%-50%.”, tuttavia, tale doglianza risulta eccessivamente generica e non corredata da alcuna idonea e puntuale considerazione di carattere scientifico;
si osserva inoltre che parte ricorrente oltre a depositare una scarsa documentazione medica (6 pag.) non ha depositato nessun certificato idonea ad evidenziare una patologia del diabete mellito più grave rispetto a quella considerata dal CTU.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e le condivisibili osservazioni svolte, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
Così deciso in Marsala, il 28/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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