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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2307/2022 R.G.A.C. promossa da:
Parte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Giancarlo Caricato, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Via Vecchia Capaccola, n. 17 appellante
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'Avv. Michelangiolo Panebarco, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC
Email_1
appellato
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c. – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 225/2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.09.2024):
“Piaccia all'ill.mo Tribunale del gravame, previa riproposizione ex art. 345
c.p.c. di ogni istanza istruttoria (non) ammessa e/o espletata in primo grado: In rito: A) Ritenersi manifestamente infondate le eccezioni sollevate da parte appellata circa una presunta irregolarità e conseguente presunta nullità circa la notifica dell'atto introduttivo al presente giudizio, ovvero, in denegata (scongiurata) ipotesi Voglia, nell'eventualità, disporre il rinnovo della predetta notifica;
B) Dichiarare la nullità della sentenza n. 225/2022 emessa dal del Giudice di Pace di Massa Dr. V. Locane e pubblicata in data 10.10.2022, non notificata per violazione del contraddittorio nonché per la carenza e/o omissione dell'attività istruttoria non espletata in parte seppur già ammessa e di conseguenza, per l'effetto, disporre la rinnovazione/espletamento/completamento dell'omessa istruttoria con
l'ammissione, altresì, della consulenza estimativa sul mezzo già richiesta
(concordemente) dall'attore oggi appellante unitamente a parte avversaria,
e sulla quale era stata posta riserva all'esito delle prove (mai completate) ammesse nel primo giudizio. Nel merito ed in ogni caso, C) Previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto e sulla base della completa documentazione prodotta e versata in atti, accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del fatto oggetto di causa del CP_1
in persona del Sindaco p.t. sussistendo i presupposti di cui agli artt.
[...]
2 2051 ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, Voglia condannarlo al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore del Sig. Pt_1
quantificati in € 944,95, o nella diversa somma, maggiore o minore,
[...]
che è risultata giusta equa e provata al termine della (praticata) istruttoria, aumentata dal dì del fatto per interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i noti indici Istat come per legge e costante giurisprudenza (Cass.
S.U. n° 1712/95). Vinte le spese e competenze della presente lite, ed anche di primo grado, tutte da statuire a carico di parte avversaria comprensive di spese, oneri ed accessori di legge e da attribuirsi in distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.09.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa in funzione di Giudice di Appello:
►in via assolutamente preliminare: dichiarare la nullità e/o tardività della notifica dell'atto di appello e comunque l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 c. II c.p.c. e 339 II c. c.p.c.
►In subordine e nel merito: previo rigetto dell'istanza di ammissione delle prove reiterate dall'appellante: -in tesi: respingere l'impugnazione ex adverso proposta perché in - fondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda attorea. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'esito complessivo della lite e da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi a questo Tribunale, il Parte_1
, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Massa n. 225/2022, depositata in data 10.10.2022, con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dal medesimo odierno appellante, ex art. 2051 c.c., avendo il giudicante ritenuto integrati gli estremi del caso fortuito (ai sensi e per gli effetti di cui alla disposizione appena citata), con conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria del predetto evocato in giudizio nella sua qualità di CP_1
custode ex art. 2051 c.c., in riferimento alla verificazione del sinistro oggetto di controversia, avvenuto il 22.09.2022, a seguito del quale l'attore medesimo ha dedotto di aver subito danni (patrimoniali) al proprio scooter;
sinistro consistito nella rovinosa caduta della figlia dello stesso appellante,
, alla guida del suddetto motociclo (e quindi dello stesso CP_2
mezzo), nel percorrere la Via Tinelli in Massa, a causa della presenza di terra e ghiaia sul manto stradale.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto, quale motivo in rito, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per omesso espletamento dell'intera fase istruttoria, avendo il Giudice di Pace, in seguito alla riassegnazione della causa (già facente parte del ruolo di altro collega), irritualmente ed ingiustificatamente fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza dare sfogo alle prove già ammesse con precedente provvedimento dal magistrato già titolare del procedimento dal Giudice precedentemente designato e senza motivare siffatta decisione;
pervenendo così alla reiezione della pretesa risarcitoria, sulla scorta del mero esame del rapporto di incidente, redatto alcuni giorni dopo la verificazione del sinistro.
Quale distinto ed ulteriore motivo di impugnazione, afferente al merito, ha dedotto l'incompleta ed errata valutazione della documentazione acquisita al giudizio e la carenza di motivazione circa la ritenuta ricorrenza del caso
4 fortuito quale fattore causale esclusivo ed assorbente rispetto alla verificazione dell'evento lesivo, avendo il Giudice di Pace arbitrariamente fondato la decisione soltanto sulle fotografie allegate al suddetto rapporto di incidente della Polizia Municipale intervenuta, benché scattate a distanza di qualche giorno dall'evento ed, in quanto tali, inidonee a rappresentare l'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro. Ha quindi concluso affichè, in riforma della sentenza impugnata e previa ammissione delle residue prove dedotte (già ammesse in primo grado, ma alle quali non si era poi dato sfogo), venisse accertata la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto nella causazione dell'evento lesivo ed emessa condanna risarcitoria a carico dello stesso in relazione ai danni CP_1
lamentati.
Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito, in via Controparte_1 pregiudiziale, la nullità e/o la tardività della notificazione dell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 comma 2 e 339 comma 2 c.p.c., sul rilievo per cui la notifica del medesimo atto introduttivo del giudizio di secondo grado - avvenuta presso lo studio del difensore costituito in primo grado, non già presso il domicilio eletto, né all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato ai sensi dell'art. 37, comma 6 lett. q del D.L. n. 98/2011 - pur non potendosi considerare inesistente, risulterebbe nulla, per consolidata giurisprudenza, per violazione del disposto dell'art. 330 c.p.c.
Ha inoltre eccepito la tardività dell'appello, in quanto, a fronte della notificazione della sentenza a mezzo PEC in data 13.10.2022, come da rapporto di avvenuta consegna agli atti (cfr. doc. 4), la notifica dell'atto di appello, seppur passata agli ufficiali giudiziari in data 09.11.2022, si era tuttavia perfezionata il 15.11.2022, ovvero allorchè era ormai decorso il termine decadenziale di 30 giorni previsto ex art. 326 c.p.c. Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 comma 2 c.p.c. e 339 comma 2 c.p.c., per non avere l'appellante, pur denunciando la nullità della sentenza per omesso espletamento
5 dell'attività istruttoria, addotto a motivo di impugnazione alcuna specifica violazione delle norme sul procedimento, ed avendo il Giudice di Pace deciso la controversia secondo equità.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi di appello, così come articolati, e concluso per la conferma integrale della sentenza di primo grado ad eccezione della parte in cui il Giudice di Pace aveva disposto la compensazione delle spese di lite, delle quali domandava, sub specie di gravame incidentale, il ristoro in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della controversia.
La causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.09.2024, come in epigrafe trascritte.
§§§§§§§§§§§
Delineata la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui sintetizzati, va in primo luogo disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità della notificazione della citazione in appello effettuata presso lo studio del procuratore del costituito in primo grado, Controparte_1
anzichè al domicilio eletto dalla stessa Amministrazione, o presso l'indirizzo PEC indicato dallo stesso legale ai sensi dell'art. 37, comma 6 lett. q del D.L. 98/2011; eccezione sollevata in via pregiudiziale dall'Ente in sede di costituzione in giudizio in grado di appello e reiterata nei successivi scritti difensivi.
La nullità della notificazione sotto tale profilo eccepita deve ritenersi sanata per effetto della rituale e tempestiva costituzione del CP_1
nella fase di gravame, in conformità al principio di sanatoria degli
[...] atti processuali nulli per raggiungimento dello scopo, posto dall'art. 156 comma 3 c.p.c.; ciò in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità: “il principio della sanatoria delle nullità, per raggiungimento
6 dello scopo, si applica anche alle notificazioni delle impugnazioni” (Cass.
n. 26989/2020); con la conseguenza che “nel caso in cui la notifica sia viziata, la successiva costituzione del convenuto in giudizio, anche se tardiva, rende impossibile la dichiarazione di nullità della notifica stessa, in quanto l'irritualità deve ritenersi sanata ex tunc” (cfr. Cass. n.
26476/2017). Quanto appena esposto, beninteso, non varrebbe di per sé solo ad escludere l'eccepita inammissibilità dell'appello ove la notificazione dello stesso atto introduttivo del giudizio di secondo grado
(pur sanata nella sua nullità, per quanto sopra chiarito) risultasse tardiva, in quanto intervenuta successivamente al decorso del termine decadenziale all'uopo previsto;
ipotesi, questa, che, per quanto di seguito precisato, non ricorre nel caso in esame.
A fronte della notificazione della sentenza di primo grado pacificamente avvenuta in data 13.10.2022, la notificazione dell'atto di appello, seppur passata agli ufficiali giudiziari in data 9.11.2022, si sarebbe perfezionata – in base alla linea difensiva di parte appellata - soltanto il data 15.11.2022, allorchè il termine di decadenziale di 30 giorni stabilito dall'art. 326 c.p.c. ai fini della proposizione del gravame risultava ormai spirato.
In merito a siffatta eccezione - per quanto, giova precisare, il suenunciato principio di sanatoria della nullità della notificazione della citazione in appello (ex art. 156 c.p.c.) non assuma rilievo sotto tale profilo, ben potendo parte appellata costituirsi anche soltanto al fine di eccepire la tardività della proposizione dell'impugnazione e, quindi, l'inammissibilità della stessa – risulta ex actis e non è stato espressamente contestato dal convenuto (che anzi ne ha dato atto nella propria comparsa di CP_1 costituzione) che la consegna dello stesso atto introduttivo all'ufficiale giudiziario ai fini della sua notificazione è avvenuta in data 09.11.2022, pertanto nel rispetto del termine di trenta giorni prescritto dal succitato art. 326 c.p.c.; ciò che, in conformità al principio di scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il notificato, in rapporto all'osservanza del termine decadenziale per l'impugnazione, è
7 sufficiente ad integrare la tempestività e la conseguente ammissibilità dell'appello. In effetti, per consolidato insegnamento della Corte regolatrice, ove sia avvenuta a mezzo del servizio postale "la notifica di un atto processuale si intende perfezionata per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notifica esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che
l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente ad errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante”; di modo che “in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto in caso di mancato compimento del procedimento notificatorio, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza" (Cass. 7826/2016). Negli stessi termini si è rilevato che “un'impugnazione è tempestivamente dispiegata, purché il procedimento di notifica poi si perfezioni, se l'atto di citazione col quale essa va proposta è consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario entro il relativo termine perentorio, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario. Resta, pertanto, irrilevante l'osservanza o meno delle ulteriori norme per conseguire la notifica in giornata, giacché, una volta consegnato l'atto all'ufficiale che procede alla notifica, nessun altro adempimento è richiesto, naturalmente ove la notifica vada effettivamente a buon fine, al notificante” (Cass.
4993/2014, conf., ex plurimis, Id n. 4020/2017, Id. n. 22454/2013). Il principio suenunciato, in effetti, come ha avuto modo di precisare lo stesso
Supremo Collegio “trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale)”
(cfr. cass. n. 4020); presupposto, quello appena predicato, che si
8 configura innegabilmente in riferimento al rispetto del termine decadenziale prescritto ai fini della proposizione dell'appello.
In generale, del resto, si è ribadito che qualunque sia la sua modalità di esecuzione, la notificazione di un atto processuale, allorché debba essere effettuata entro un termine determinato, si intende perfezionata, nei confronti del richiedente, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
(Cass. 20712/2013).
Nel caso in questione, come già chiarito, il rispetto del termine ex art. 326
c.p.c. da parte del notificante deve ritenersi sussistere in considerazione del compimento dell'attività allo stesso incombente per effettuare la notificazione, ovvero la consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario entro il termine, o comunque in modo da consentire che esso pervenisse nella sfera del notificato entro quello stesso termine;
essendo detta consegna intervenuta in data 09.11.2022, vale a dire quattro giorni prima della scadenza del medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnazione.
Ne deriva, in definitiva, l'infondatezza dell'eccezione appena esaminata.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione spiegata in riferimento al combinato disposto ex artt. 113 comma 2 e 339 comma 2, c.p.c., sul rilievo per cui, essendo stata la pronuncia resa dal
Giudice di Pace nell'esercizio di “giurisdizione equitativa necessaria”, in quanto intervenuta in riferimento a controversia di valore non eccedente €
1.100,00 (avuto riguardo al valore dichiarato in atto introduttivo),
l'impugnazione avrebbe dovuto concernere unicamente ipotetiche violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie, o di principi regolatori della materia;
non afferendo, invece, i motivi di gravame dedotti dalla controparte a siffatti profili.
In proposito, parte appellata ha fatto riferimento al disposto di cui all'art. 113 c.p.c., nel testo in vigore, ratione temporis, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, a norma del quale “il giudice di pace decide
9 secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”. Nel caso di specie, dall'esame della citazione in primo grado si evince che l'attore ha spiegato una domanda volta alla condanna risarcitoria per la somma di € 944,95, maggiorata di
“IVA se in quanto dovuta”, rivalutazione e interessi, facendo in ogni caso salva la “diversa misura, maggiore o minore risultante dall'istruttoria”. Dalla formulazione letterale delle conclusioni trascritte nel medesmo atto introduttivo emerge, quindi, che l'intenzione sottesa all'azione, lungi dal contenere la pretesa risarcitoria entro la somma di € 944,95, sia stata quella di prospettare un petitum ammontante, se del caso, ad importo anche superiore a quello (per sorte capitale) appena indicato, vale a dire, per l'appunto, a quanto fosse risultato dovuto, anche per accessori di legge, per il titolo dedotto all'esito dell'istruttoria. Pertanto, non può ritenersi che la controversia risultasse di valore inferiore ad € 1.100,00
(come previsto dall'art. 113 c.p.c., ratione temporis vigente) e, in quanto tale, rientrante nella giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, con conseguente limitazione dei motivi di appello esperibili. Come rimarcato dalla Suprema Corte, invero, “la domanda determinata nell'ammontare in misura inferiore al limite previsto per la giurisdizione di equità (1100 euro), se accompagnata da una richiesta di somma maggiore conforme a giustizia, risultando indeterminata la cifra richiesta, si presume pari al limite massimo della competenza del giudice adito e quindi in misura superiore al limite della giurisdizione equitativa, con la conseguenza dell'appellabilità secondo le regole generali della sentenza pronunciata dal giudice di pace, anziché con l'osservanza di quanto disposto dall'art.
339, comma 3, c.p.c. in ordine alle sentenze decise secondo equità”
(Cass. n. 9432/2012); più precisamente, “nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della
10 giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore
o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta” (cfr. Cass. n. 23434/2021, conf., ex plurimis, Id. n. 12686/2021,
Id. n. 10984/2021, Id. n. 15398/2007, Id. n. 15698/2006).
In definitiva, l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, aggiunte alla quantificazione della somma pretesa in giudizio, non possono ritenersi integrare mera clausola di stile priva di effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia inteso indicare soltanto un valore orientativo della domanda, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la determinazione.
Anche tale eccezione pregiudiziale è pertanto infondata, non rientrando la controversia tra quelle soggette alla giurisdizione equitativa del Giudice di
Pace, con conseguente non assoggettabilità al disposto dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Ciò posto, occorre procedere alla disamina dei motivi di appello.
11 Quanto al motivo in rito, concernente l'asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per omesso espletamento dell'intera fase istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, donde la contestuale istanza di rimessione della causa in istruttoria per dare sfogo alle prove orali dapprima ammesse in primo grado e che non sono state invece assunte, nonché all'ammissione della C.T.U. per la quale ha insistito l'odierno appellante, valgono le seguenti considerazioni.
L'attore, nel precisare le conclusioni in primo grado, ha espressamente richiamato le conclusioni già rassegnate in precedenza, incluse le istanze istruttorie già articolate;
di talchè queste ultime non possono presumersi in alcun modo abbandonate, presunzione cui è dato accedere soltanto qualora emerga la volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria, nel caso in esame da escludere in considerazione del complessivo contegno processuale, in particolare anche a fronte dell'insistenza nella richiesta di “espletamento delle istanze istruttorie tutte già avanzate”
(evidentemente inclusa l'assunzione della deposizione della teste oculare non escussa) contenuta nelle conclusioni ribadite con la comparsa conclusionale depositata in primo grado (cfr., ex plurimis, Cass. n.
23719/2024, Id. n. 4487/2021, Id. n. 10767/2022, Id n. 7193/2022).
Quanto appena esposto costituisce il presupposto del parziale accoglimento dell'ulteriore motivo di gravame, la cui decisione verrà completata con la sentenza che definirà il giudizio.
Quanto al motivo di impugnazione in punto di merito, infatti, per quanto nulla esclude che il Giudice possa ritenere la causa matura per la decisione e revocare, per l'effetto, in forma espressa o tacita, l'ammissione di deposizioni testimoniali già disposta, ciò deve ritenersi possibile sempre che tale modus procedendi sia coerente con la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia resa a definizione della controversia e che essa risulti giuridicamente corretta.
Nel caso in esame, il rigetto della pretesa risarcitoria fatta valere ex art. 2051 c.c. è stato motivato dal primo Giudice sul rilievo del ritenuto “caso
12 fortuito” quale fattore causale assorbente ed esclusivo in rapporto alla verificazione dell'evento lesivo;
affermazione, questa, che avrebbe dovuto presupporre l'espletamento di adeguata e compiuta istruttoria in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, alla sussistenza del nesso causale tra la res in custodia e i danni lamentati dall'attore, nonché alla insussistenza di fattore eziologico di sorta in ipotesi concorrente o assorbente rispetto alla causazione dell'evento lesivo.
Nella fattispecie in questione, l'unico elemento di valutazione preso in considerazione del Giudice di Pace ed emerso in sede di istruttoria risulta consistere nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale, con il quale si dette atto della presenza di ghiaia sul tratto stradale, attraverso sopralluogo effettuato, tuttavia, tre giorni dopo la data del sinistro;
attestazione tale, quindi, da non integrare dimostrazione dello stato dei luoghi il giorno in cui l'attore ha dedotto essere stato coinvolto nel sinistro. Peraltro – e per altro verso – anche la dichiarazione raccolta dai verbalizzanti e resa da tale , persona che ha riferito Testimone_1
agli agenti di aver assistito al fatto, non assurge ad elemento di prova, assumendo rilievo di mero indizio in ordine alla dinamica del sinistro, atteso che, per giurisprudenza costante, il rapporto della Polizia
Municipale fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto concerne le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi (come nel caso di specie) o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudicante, unitamente alle altre emergenze istruttorie acquisite al giudizio (cfr. Cass. ex multis, Cass. n. 22629/2008,
Cass. n. 9251/2010, Cass. n. 3787/2012).
Ne deriva che, in difetto di elementi di valutazione effettivamente emersi dal quadro istruttorio ed in grado di fondare una ricostruzione della dinamica del sinistro iuxta allegata et probata, l'affermazione, contenuta
13 nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'evento lesivo sarebbe dipeso da caso fortuito (non è dato sapere per quale ragione) si rivela destituita di fondamento nella sua lampante apoditticità e nel difetto di aderenza, sotto tale profilo, della motivazione della decisione rispetto al
(limitato) quadro istruttorio acquisito.
In altri termini, non essendo stati acquisiti elementi di prova (che pure parte attrice aveva dedotto in limine litis) circa la dinamica dell'incidente, in riferimento all'allegata presenza di ghiaia sul manto stradale quale causa della caduta del ciclomotorista, ovvero in ordine alla ricorrenza di eventuali fattori eziologici concorrenti o assorbenti sotto il profilo causale, non è dato sapere, allo stato, né se , figlia dell'odierno appellante, il CP_2
giorno 25.08.2018 sia effettivamente transitata a bordo del ciclomotore a quest'ultimo appartenente in quel tratto stradale, né se la conducente sia effettivamente ivi caduta (con i conseguenti dedotti danni al mezzo alla guida del quale si trovava), né quale sia stata la causa dell'evento lesivo, sempre che esso si sia effettivamente verificato.
Sotto tale profilo, la prova testimoniale dedotta in relazione al teste oculare risulta ammissibile e rilevante, fatta salva la valutazione Testimone_1 circa l'attendibilità e congruenza della deposizione che verrà assunta.
Il complesso motivo di impugnazione in esame merita pertanto accoglimento in riferimento al lamentato mancato esaurimento dell'istruttoria testimoniale già ammessa, in difetto del quale, stante il mancato accertamento dell'effettiva dinamica del sinistro e dello stato dei luoghi il giorno in cui esso si sarebbe verificato, non è consentito verificare se esso sia avvenuto in dipendenza dell'omessa custodia, da parte del appellato, del tratto stradale sul quale sarebbe accaduto, in modo CP_1
da assicurarne la percorribilità in condizioni di sicurezza, con conseguente responsabilità del medesimo Ente ex art. 2051 c.c.; ovvero se, in alternativa, il fattore causale esclusivo ed assorbente dell'evento lesivo sia piuttosto consistito nel “caso fortuito” previsto dalla disposizione appena citata, in funzione esimente rispetto alla stessa responsabilità. Quanto
14 appena esposto, quindi, impregiudicata ogni decisione circa la sussistenza e la quantificazione dell'obbligo risarcitorio dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata – questione pertinente al profilo di merito del motivo di impugnazione in esame - decisione che potrà essere evidentemente assunta soltanto all'esito del completamento dell'istruttoria testimoniale già ammessa in primo grado.
La causa va quindi rimessa sul ruolo ai fini dell'assunzione della deposizione della predetta teste , come da separata Testimone_1
ordinanza in pari data.
Il regime delle spese di lite verrà determinato con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta le eccezioni di inammissibilità e di tardività dell'appello svolte dal , per le ragioni di cui in parte motiva. Controparte_1
In parziale accoglimento del motivo di gravame afferente al merito della controversia, dispone la prosecuzione dell'istruttoria testimoniale non esaurita in primo grado, rimettendo, a tal fine, la causa sul ruolo;
adempimento cui si provvede come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Massa, 14.01.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2307/2022 R.G.A.C. promossa da:
Parte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Giancarlo Caricato, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Via Vecchia Capaccola, n. 17 appellante
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'Avv. Michelangiolo Panebarco, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC
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appellato
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c. – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 225/2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.09.2024):
“Piaccia all'ill.mo Tribunale del gravame, previa riproposizione ex art. 345
c.p.c. di ogni istanza istruttoria (non) ammessa e/o espletata in primo grado: In rito: A) Ritenersi manifestamente infondate le eccezioni sollevate da parte appellata circa una presunta irregolarità e conseguente presunta nullità circa la notifica dell'atto introduttivo al presente giudizio, ovvero, in denegata (scongiurata) ipotesi Voglia, nell'eventualità, disporre il rinnovo della predetta notifica;
B) Dichiarare la nullità della sentenza n. 225/2022 emessa dal del Giudice di Pace di Massa Dr. V. Locane e pubblicata in data 10.10.2022, non notificata per violazione del contraddittorio nonché per la carenza e/o omissione dell'attività istruttoria non espletata in parte seppur già ammessa e di conseguenza, per l'effetto, disporre la rinnovazione/espletamento/completamento dell'omessa istruttoria con
l'ammissione, altresì, della consulenza estimativa sul mezzo già richiesta
(concordemente) dall'attore oggi appellante unitamente a parte avversaria,
e sulla quale era stata posta riserva all'esito delle prove (mai completate) ammesse nel primo giudizio. Nel merito ed in ogni caso, C) Previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto e sulla base della completa documentazione prodotta e versata in atti, accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del fatto oggetto di causa del CP_1
in persona del Sindaco p.t. sussistendo i presupposti di cui agli artt.
[...]
2 2051 ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, Voglia condannarlo al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore del Sig. Pt_1
quantificati in € 944,95, o nella diversa somma, maggiore o minore,
[...]
che è risultata giusta equa e provata al termine della (praticata) istruttoria, aumentata dal dì del fatto per interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i noti indici Istat come per legge e costante giurisprudenza (Cass.
S.U. n° 1712/95). Vinte le spese e competenze della presente lite, ed anche di primo grado, tutte da statuire a carico di parte avversaria comprensive di spese, oneri ed accessori di legge e da attribuirsi in distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.09.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa in funzione di Giudice di Appello:
►in via assolutamente preliminare: dichiarare la nullità e/o tardività della notifica dell'atto di appello e comunque l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 c. II c.p.c. e 339 II c. c.p.c.
►In subordine e nel merito: previo rigetto dell'istanza di ammissione delle prove reiterate dall'appellante: -in tesi: respingere l'impugnazione ex adverso proposta perché in - fondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda attorea. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'esito complessivo della lite e da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi a questo Tribunale, il Parte_1
, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Massa n. 225/2022, depositata in data 10.10.2022, con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dal medesimo odierno appellante, ex art. 2051 c.c., avendo il giudicante ritenuto integrati gli estremi del caso fortuito (ai sensi e per gli effetti di cui alla disposizione appena citata), con conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria del predetto evocato in giudizio nella sua qualità di CP_1
custode ex art. 2051 c.c., in riferimento alla verificazione del sinistro oggetto di controversia, avvenuto il 22.09.2022, a seguito del quale l'attore medesimo ha dedotto di aver subito danni (patrimoniali) al proprio scooter;
sinistro consistito nella rovinosa caduta della figlia dello stesso appellante,
, alla guida del suddetto motociclo (e quindi dello stesso CP_2
mezzo), nel percorrere la Via Tinelli in Massa, a causa della presenza di terra e ghiaia sul manto stradale.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto, quale motivo in rito, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per omesso espletamento dell'intera fase istruttoria, avendo il Giudice di Pace, in seguito alla riassegnazione della causa (già facente parte del ruolo di altro collega), irritualmente ed ingiustificatamente fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza dare sfogo alle prove già ammesse con precedente provvedimento dal magistrato già titolare del procedimento dal Giudice precedentemente designato e senza motivare siffatta decisione;
pervenendo così alla reiezione della pretesa risarcitoria, sulla scorta del mero esame del rapporto di incidente, redatto alcuni giorni dopo la verificazione del sinistro.
Quale distinto ed ulteriore motivo di impugnazione, afferente al merito, ha dedotto l'incompleta ed errata valutazione della documentazione acquisita al giudizio e la carenza di motivazione circa la ritenuta ricorrenza del caso
4 fortuito quale fattore causale esclusivo ed assorbente rispetto alla verificazione dell'evento lesivo, avendo il Giudice di Pace arbitrariamente fondato la decisione soltanto sulle fotografie allegate al suddetto rapporto di incidente della Polizia Municipale intervenuta, benché scattate a distanza di qualche giorno dall'evento ed, in quanto tali, inidonee a rappresentare l'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro. Ha quindi concluso affichè, in riforma della sentenza impugnata e previa ammissione delle residue prove dedotte (già ammesse in primo grado, ma alle quali non si era poi dato sfogo), venisse accertata la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto nella causazione dell'evento lesivo ed emessa condanna risarcitoria a carico dello stesso in relazione ai danni CP_1
lamentati.
Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito, in via Controparte_1 pregiudiziale, la nullità e/o la tardività della notificazione dell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 comma 2 e 339 comma 2 c.p.c., sul rilievo per cui la notifica del medesimo atto introduttivo del giudizio di secondo grado - avvenuta presso lo studio del difensore costituito in primo grado, non già presso il domicilio eletto, né all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato ai sensi dell'art. 37, comma 6 lett. q del D.L. n. 98/2011 - pur non potendosi considerare inesistente, risulterebbe nulla, per consolidata giurisprudenza, per violazione del disposto dell'art. 330 c.p.c.
Ha inoltre eccepito la tardività dell'appello, in quanto, a fronte della notificazione della sentenza a mezzo PEC in data 13.10.2022, come da rapporto di avvenuta consegna agli atti (cfr. doc. 4), la notifica dell'atto di appello, seppur passata agli ufficiali giudiziari in data 09.11.2022, si era tuttavia perfezionata il 15.11.2022, ovvero allorchè era ormai decorso il termine decadenziale di 30 giorni previsto ex art. 326 c.p.c. Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 comma 2 c.p.c. e 339 comma 2 c.p.c., per non avere l'appellante, pur denunciando la nullità della sentenza per omesso espletamento
5 dell'attività istruttoria, addotto a motivo di impugnazione alcuna specifica violazione delle norme sul procedimento, ed avendo il Giudice di Pace deciso la controversia secondo equità.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi di appello, così come articolati, e concluso per la conferma integrale della sentenza di primo grado ad eccezione della parte in cui il Giudice di Pace aveva disposto la compensazione delle spese di lite, delle quali domandava, sub specie di gravame incidentale, il ristoro in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della controversia.
La causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.09.2024, come in epigrafe trascritte.
§§§§§§§§§§§
Delineata la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui sintetizzati, va in primo luogo disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità della notificazione della citazione in appello effettuata presso lo studio del procuratore del costituito in primo grado, Controparte_1
anzichè al domicilio eletto dalla stessa Amministrazione, o presso l'indirizzo PEC indicato dallo stesso legale ai sensi dell'art. 37, comma 6 lett. q del D.L. 98/2011; eccezione sollevata in via pregiudiziale dall'Ente in sede di costituzione in giudizio in grado di appello e reiterata nei successivi scritti difensivi.
La nullità della notificazione sotto tale profilo eccepita deve ritenersi sanata per effetto della rituale e tempestiva costituzione del CP_1
nella fase di gravame, in conformità al principio di sanatoria degli
[...] atti processuali nulli per raggiungimento dello scopo, posto dall'art. 156 comma 3 c.p.c.; ciò in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità: “il principio della sanatoria delle nullità, per raggiungimento
6 dello scopo, si applica anche alle notificazioni delle impugnazioni” (Cass.
n. 26989/2020); con la conseguenza che “nel caso in cui la notifica sia viziata, la successiva costituzione del convenuto in giudizio, anche se tardiva, rende impossibile la dichiarazione di nullità della notifica stessa, in quanto l'irritualità deve ritenersi sanata ex tunc” (cfr. Cass. n.
26476/2017). Quanto appena esposto, beninteso, non varrebbe di per sé solo ad escludere l'eccepita inammissibilità dell'appello ove la notificazione dello stesso atto introduttivo del giudizio di secondo grado
(pur sanata nella sua nullità, per quanto sopra chiarito) risultasse tardiva, in quanto intervenuta successivamente al decorso del termine decadenziale all'uopo previsto;
ipotesi, questa, che, per quanto di seguito precisato, non ricorre nel caso in esame.
A fronte della notificazione della sentenza di primo grado pacificamente avvenuta in data 13.10.2022, la notificazione dell'atto di appello, seppur passata agli ufficiali giudiziari in data 9.11.2022, si sarebbe perfezionata – in base alla linea difensiva di parte appellata - soltanto il data 15.11.2022, allorchè il termine di decadenziale di 30 giorni stabilito dall'art. 326 c.p.c. ai fini della proposizione del gravame risultava ormai spirato.
In merito a siffatta eccezione - per quanto, giova precisare, il suenunciato principio di sanatoria della nullità della notificazione della citazione in appello (ex art. 156 c.p.c.) non assuma rilievo sotto tale profilo, ben potendo parte appellata costituirsi anche soltanto al fine di eccepire la tardività della proposizione dell'impugnazione e, quindi, l'inammissibilità della stessa – risulta ex actis e non è stato espressamente contestato dal convenuto (che anzi ne ha dato atto nella propria comparsa di CP_1 costituzione) che la consegna dello stesso atto introduttivo all'ufficiale giudiziario ai fini della sua notificazione è avvenuta in data 09.11.2022, pertanto nel rispetto del termine di trenta giorni prescritto dal succitato art. 326 c.p.c.; ciò che, in conformità al principio di scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il notificato, in rapporto all'osservanza del termine decadenziale per l'impugnazione, è
7 sufficiente ad integrare la tempestività e la conseguente ammissibilità dell'appello. In effetti, per consolidato insegnamento della Corte regolatrice, ove sia avvenuta a mezzo del servizio postale "la notifica di un atto processuale si intende perfezionata per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notifica esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che
l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente ad errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante”; di modo che “in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto in caso di mancato compimento del procedimento notificatorio, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza" (Cass. 7826/2016). Negli stessi termini si è rilevato che “un'impugnazione è tempestivamente dispiegata, purché il procedimento di notifica poi si perfezioni, se l'atto di citazione col quale essa va proposta è consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario entro il relativo termine perentorio, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario. Resta, pertanto, irrilevante l'osservanza o meno delle ulteriori norme per conseguire la notifica in giornata, giacché, una volta consegnato l'atto all'ufficiale che procede alla notifica, nessun altro adempimento è richiesto, naturalmente ove la notifica vada effettivamente a buon fine, al notificante” (Cass.
4993/2014, conf., ex plurimis, Id n. 4020/2017, Id. n. 22454/2013). Il principio suenunciato, in effetti, come ha avuto modo di precisare lo stesso
Supremo Collegio “trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale)”
(cfr. cass. n. 4020); presupposto, quello appena predicato, che si
8 configura innegabilmente in riferimento al rispetto del termine decadenziale prescritto ai fini della proposizione dell'appello.
In generale, del resto, si è ribadito che qualunque sia la sua modalità di esecuzione, la notificazione di un atto processuale, allorché debba essere effettuata entro un termine determinato, si intende perfezionata, nei confronti del richiedente, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
(Cass. 20712/2013).
Nel caso in questione, come già chiarito, il rispetto del termine ex art. 326
c.p.c. da parte del notificante deve ritenersi sussistere in considerazione del compimento dell'attività allo stesso incombente per effettuare la notificazione, ovvero la consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario entro il termine, o comunque in modo da consentire che esso pervenisse nella sfera del notificato entro quello stesso termine;
essendo detta consegna intervenuta in data 09.11.2022, vale a dire quattro giorni prima della scadenza del medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnazione.
Ne deriva, in definitiva, l'infondatezza dell'eccezione appena esaminata.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione spiegata in riferimento al combinato disposto ex artt. 113 comma 2 e 339 comma 2, c.p.c., sul rilievo per cui, essendo stata la pronuncia resa dal
Giudice di Pace nell'esercizio di “giurisdizione equitativa necessaria”, in quanto intervenuta in riferimento a controversia di valore non eccedente €
1.100,00 (avuto riguardo al valore dichiarato in atto introduttivo),
l'impugnazione avrebbe dovuto concernere unicamente ipotetiche violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie, o di principi regolatori della materia;
non afferendo, invece, i motivi di gravame dedotti dalla controparte a siffatti profili.
In proposito, parte appellata ha fatto riferimento al disposto di cui all'art. 113 c.p.c., nel testo in vigore, ratione temporis, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, a norma del quale “il giudice di pace decide
9 secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”. Nel caso di specie, dall'esame della citazione in primo grado si evince che l'attore ha spiegato una domanda volta alla condanna risarcitoria per la somma di € 944,95, maggiorata di
“IVA se in quanto dovuta”, rivalutazione e interessi, facendo in ogni caso salva la “diversa misura, maggiore o minore risultante dall'istruttoria”. Dalla formulazione letterale delle conclusioni trascritte nel medesmo atto introduttivo emerge, quindi, che l'intenzione sottesa all'azione, lungi dal contenere la pretesa risarcitoria entro la somma di € 944,95, sia stata quella di prospettare un petitum ammontante, se del caso, ad importo anche superiore a quello (per sorte capitale) appena indicato, vale a dire, per l'appunto, a quanto fosse risultato dovuto, anche per accessori di legge, per il titolo dedotto all'esito dell'istruttoria. Pertanto, non può ritenersi che la controversia risultasse di valore inferiore ad € 1.100,00
(come previsto dall'art. 113 c.p.c., ratione temporis vigente) e, in quanto tale, rientrante nella giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, con conseguente limitazione dei motivi di appello esperibili. Come rimarcato dalla Suprema Corte, invero, “la domanda determinata nell'ammontare in misura inferiore al limite previsto per la giurisdizione di equità (1100 euro), se accompagnata da una richiesta di somma maggiore conforme a giustizia, risultando indeterminata la cifra richiesta, si presume pari al limite massimo della competenza del giudice adito e quindi in misura superiore al limite della giurisdizione equitativa, con la conseguenza dell'appellabilità secondo le regole generali della sentenza pronunciata dal giudice di pace, anziché con l'osservanza di quanto disposto dall'art.
339, comma 3, c.p.c. in ordine alle sentenze decise secondo equità”
(Cass. n. 9432/2012); più precisamente, “nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della
10 giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore
o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta” (cfr. Cass. n. 23434/2021, conf., ex plurimis, Id. n. 12686/2021,
Id. n. 10984/2021, Id. n. 15398/2007, Id. n. 15698/2006).
In definitiva, l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, aggiunte alla quantificazione della somma pretesa in giudizio, non possono ritenersi integrare mera clausola di stile priva di effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia inteso indicare soltanto un valore orientativo della domanda, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la determinazione.
Anche tale eccezione pregiudiziale è pertanto infondata, non rientrando la controversia tra quelle soggette alla giurisdizione equitativa del Giudice di
Pace, con conseguente non assoggettabilità al disposto dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Ciò posto, occorre procedere alla disamina dei motivi di appello.
11 Quanto al motivo in rito, concernente l'asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per omesso espletamento dell'intera fase istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, donde la contestuale istanza di rimessione della causa in istruttoria per dare sfogo alle prove orali dapprima ammesse in primo grado e che non sono state invece assunte, nonché all'ammissione della C.T.U. per la quale ha insistito l'odierno appellante, valgono le seguenti considerazioni.
L'attore, nel precisare le conclusioni in primo grado, ha espressamente richiamato le conclusioni già rassegnate in precedenza, incluse le istanze istruttorie già articolate;
di talchè queste ultime non possono presumersi in alcun modo abbandonate, presunzione cui è dato accedere soltanto qualora emerga la volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria, nel caso in esame da escludere in considerazione del complessivo contegno processuale, in particolare anche a fronte dell'insistenza nella richiesta di “espletamento delle istanze istruttorie tutte già avanzate”
(evidentemente inclusa l'assunzione della deposizione della teste oculare non escussa) contenuta nelle conclusioni ribadite con la comparsa conclusionale depositata in primo grado (cfr., ex plurimis, Cass. n.
23719/2024, Id. n. 4487/2021, Id. n. 10767/2022, Id n. 7193/2022).
Quanto appena esposto costituisce il presupposto del parziale accoglimento dell'ulteriore motivo di gravame, la cui decisione verrà completata con la sentenza che definirà il giudizio.
Quanto al motivo di impugnazione in punto di merito, infatti, per quanto nulla esclude che il Giudice possa ritenere la causa matura per la decisione e revocare, per l'effetto, in forma espressa o tacita, l'ammissione di deposizioni testimoniali già disposta, ciò deve ritenersi possibile sempre che tale modus procedendi sia coerente con la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia resa a definizione della controversia e che essa risulti giuridicamente corretta.
Nel caso in esame, il rigetto della pretesa risarcitoria fatta valere ex art. 2051 c.c. è stato motivato dal primo Giudice sul rilievo del ritenuto “caso
12 fortuito” quale fattore causale assorbente ed esclusivo in rapporto alla verificazione dell'evento lesivo;
affermazione, questa, che avrebbe dovuto presupporre l'espletamento di adeguata e compiuta istruttoria in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, alla sussistenza del nesso causale tra la res in custodia e i danni lamentati dall'attore, nonché alla insussistenza di fattore eziologico di sorta in ipotesi concorrente o assorbente rispetto alla causazione dell'evento lesivo.
Nella fattispecie in questione, l'unico elemento di valutazione preso in considerazione del Giudice di Pace ed emerso in sede di istruttoria risulta consistere nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale, con il quale si dette atto della presenza di ghiaia sul tratto stradale, attraverso sopralluogo effettuato, tuttavia, tre giorni dopo la data del sinistro;
attestazione tale, quindi, da non integrare dimostrazione dello stato dei luoghi il giorno in cui l'attore ha dedotto essere stato coinvolto nel sinistro. Peraltro – e per altro verso – anche la dichiarazione raccolta dai verbalizzanti e resa da tale , persona che ha riferito Testimone_1
agli agenti di aver assistito al fatto, non assurge ad elemento di prova, assumendo rilievo di mero indizio in ordine alla dinamica del sinistro, atteso che, per giurisprudenza costante, il rapporto della Polizia
Municipale fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto concerne le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi (come nel caso di specie) o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudicante, unitamente alle altre emergenze istruttorie acquisite al giudizio (cfr. Cass. ex multis, Cass. n. 22629/2008,
Cass. n. 9251/2010, Cass. n. 3787/2012).
Ne deriva che, in difetto di elementi di valutazione effettivamente emersi dal quadro istruttorio ed in grado di fondare una ricostruzione della dinamica del sinistro iuxta allegata et probata, l'affermazione, contenuta
13 nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'evento lesivo sarebbe dipeso da caso fortuito (non è dato sapere per quale ragione) si rivela destituita di fondamento nella sua lampante apoditticità e nel difetto di aderenza, sotto tale profilo, della motivazione della decisione rispetto al
(limitato) quadro istruttorio acquisito.
In altri termini, non essendo stati acquisiti elementi di prova (che pure parte attrice aveva dedotto in limine litis) circa la dinamica dell'incidente, in riferimento all'allegata presenza di ghiaia sul manto stradale quale causa della caduta del ciclomotorista, ovvero in ordine alla ricorrenza di eventuali fattori eziologici concorrenti o assorbenti sotto il profilo causale, non è dato sapere, allo stato, né se , figlia dell'odierno appellante, il CP_2
giorno 25.08.2018 sia effettivamente transitata a bordo del ciclomotore a quest'ultimo appartenente in quel tratto stradale, né se la conducente sia effettivamente ivi caduta (con i conseguenti dedotti danni al mezzo alla guida del quale si trovava), né quale sia stata la causa dell'evento lesivo, sempre che esso si sia effettivamente verificato.
Sotto tale profilo, la prova testimoniale dedotta in relazione al teste oculare risulta ammissibile e rilevante, fatta salva la valutazione Testimone_1 circa l'attendibilità e congruenza della deposizione che verrà assunta.
Il complesso motivo di impugnazione in esame merita pertanto accoglimento in riferimento al lamentato mancato esaurimento dell'istruttoria testimoniale già ammessa, in difetto del quale, stante il mancato accertamento dell'effettiva dinamica del sinistro e dello stato dei luoghi il giorno in cui esso si sarebbe verificato, non è consentito verificare se esso sia avvenuto in dipendenza dell'omessa custodia, da parte del appellato, del tratto stradale sul quale sarebbe accaduto, in modo CP_1
da assicurarne la percorribilità in condizioni di sicurezza, con conseguente responsabilità del medesimo Ente ex art. 2051 c.c.; ovvero se, in alternativa, il fattore causale esclusivo ed assorbente dell'evento lesivo sia piuttosto consistito nel “caso fortuito” previsto dalla disposizione appena citata, in funzione esimente rispetto alla stessa responsabilità. Quanto
14 appena esposto, quindi, impregiudicata ogni decisione circa la sussistenza e la quantificazione dell'obbligo risarcitorio dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata – questione pertinente al profilo di merito del motivo di impugnazione in esame - decisione che potrà essere evidentemente assunta soltanto all'esito del completamento dell'istruttoria testimoniale già ammessa in primo grado.
La causa va quindi rimessa sul ruolo ai fini dell'assunzione della deposizione della predetta teste , come da separata Testimone_1
ordinanza in pari data.
Il regime delle spese di lite verrà determinato con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta le eccezioni di inammissibilità e di tardività dell'appello svolte dal , per le ragioni di cui in parte motiva. Controparte_1
In parziale accoglimento del motivo di gravame afferente al merito della controversia, dispone la prosecuzione dell'istruttoria testimoniale non esaurita in primo grado, rimettendo, a tal fine, la causa sul ruolo;
adempimento cui si provvede come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Massa, 14.01.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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