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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/07/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 951 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa LE Cajani, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 951 / 2024 promossa da
C.F. / P.I. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cuveglio (VA) via Battaglia San
Martino n.69, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura DAMIANI e dall'Avv. Erica ANTOGNAZZA presso il cui studio sito in Varese via Rainoldi n.23 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
(C.F. ) quale titolare dell'impresa individuale C.F._1 Controparte_2
(P.I. ) con sede in Caravate (VA) via Volta snc,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto ZANZI presso il cui studio sito in Varese P.zza XXVI
Maggio n.14 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Revocare e dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 150/2024, emesso dal Tribunale di Varese in data 08-11.03.2024, per tutti i motivi indicati in atti. Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza e/o la totale infondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, del credito vantato dal signor in qualità di titolare della ditta CP_1 individuale, di Controparte_2 CP_1 NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Ridurre l'avversa pretesa creditoria alla minor somma che dovesse emergere in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 150/2024, emesso dal Tribunale di Varese in data 08-11.03.2024, per tutte le ragioni esposte in atti. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di credito vantato dalla società nei Parte_1 confronti del signor , in qualità di titolare della ditta individuale, CP_1 [...]
a titolo di ristoro di tutti i danni, patiti e patiendi, oltre Controparte_2 CP_1 rivalutazione ed interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, da quest'ultimo cagionati alla società in conseguenza della sua condotta inadempiente, come sopra descritta. Parte_1
Per l'effetto, condannare il signor , in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
di al risarcimento, a favore della società di tutti i CP_2 CP_1 Parte_1 danni, patiti e patiendi, quantificati nella somma di € 51.664,00, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, ovvero in quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE E SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui dovessero emergere delle asserite voci di credito vantate dalla convenuta opposta, dichiarare, in ogni caso, la compensazione legale delle stesse, ex art. 1243, comma 1 c.c., tra il credito dell'opponente, derivante dal predetto risarcimento e quantificato in € 51.664,00, con quello dell'opposta, sino ai rispettivi ammontari, con condanna della convenuta opposta all'eventuale eccedenza risultante dovuta. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, come da nota spese depositata. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera, ove ritenuto, la richiesta di ammissione delle prove orali già formulate ed, in particolare, di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha dovuto procedere, secondo le indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco e dall'Ufficio tecnico
[...] deL Comune di Cuveglio. ad un immediato ripristino dello stabile rimasto danneggiato dalla deflagrazione?; 2) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha dovuto effettuare le seguenti lavorazioni: asporto del materiale di risulta danneggiato
[...] dallo scoppio;
sostituzione dei portoni basculanti e delle porte interne dei box;
sostituzione delle porte interne dei locali lavanderia, sostituzione dei serramenti e delle porte delle scali comuni;
ripristini murati con relativa imbiancatura, ecc.., come da fattura n. 37/2017 (cfr. doc. 20 – fasc. attrice) che mi si rammostra?; 3) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, il sig. ha omesso di versare, alla società Parte_2 il residuo del corrispettivo per la Controparte_3
2 compravendita dell'unità immobiliare, quantificato in € 14.000,00, come da documento che mi si rammostra (cfr. punto A, art.
5 - doc. 16 – fasc. attrice)?; 4) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha rimborsato il costo di € 11.100,00, richiesto dal sig. , per il soggiorno
[...] Parte_2 presso l'albergo Cristallo S.r.l., come da ricevuta n. 6713/2013 che mi si rammostra (cfr. doc. 17 – fasc. attrice)?; 5) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha rimborsato il costo di € 1.048,00, sostenuto dal sig. , per la sostituzione
[...] Parte_2 degli elettrodomestici rimasti danneggiati, come si evince dalla fattura n. 01096/sm27/13 emessa in data 24.08.2013 da Supermedia S.p.A. che mi si rammostra (cfr. doc. 18 – fasc. attrice)?; 6) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha rimborsato il costo di € 516,00, sostenuto dai sigg.ri e , per
[...] Controparte_4 CP_5 la riparazione del veicolo di loro proprietà, parcheggiato nell'autorimessa adiacente alla cantina in cui è avvenuta l'esplosione, come si evince dalla ricevuta fiscale n. 16/2013, emessa dalla società che mi si rammostra (cfr. doc. 19 – fasc. attrice)?; Parte_3
7) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha perso potenziali acquirenti di immobili progettati e costruiti dalla società medesima?;
[...]
8) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, è stata esaltata dal quotidiano giornalistico “ CP_6
con gli articoli del 24.12.2012 e del 04.01.2013, di cui ai docc. 5 e 6 (cfr. fasc. attrice) che
[...] mi si rammostrano?; 9) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, e della successiva pubblicazione sulla stampa locale, molti clienti hanno telefonato in ufficio alla società Controparte_3 dichiarando di essere preoccupati per l'edificazione della loro casa, chiedendo specifiche rassicurazioni e garanze che tale evento non si sarebbe ancora ripetuto?. Si indicano, a testi, i signori:
, residente in [...] –, sui capitoli 1, 2, 4, 5, Testimone_1
6, 7, 8, 9;
, residente in [...] – sui capitoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, Testimone_2
8, 9;
, residente in [...] –, sui capitoli 1, 2, 4, Testimone_3
5, 6, 7, 8, 9;
, residente in [...] –, sui capitoli 1, 2, 4, Parte_4
5, 6, 7, 8, 9;
, residente in [...]L –, sui capitoli Testimone_4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Con espressa riserva di prova contraria
3 PER PARTE CONVENUTA
In via pregiudiziale autorizzare la chiamata nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la società “ ”, con sede in Pordenone, via Pravolton n. 1/b, Controparte_7
C.F../P.I.. - in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto P.IVA_3 disporsi lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione di esso terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; In via preliminare:
Autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed essendo sguarnita di fumus boni iuris Nel merito, in via principale:
Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali in narrativa, e per l'effetto confermare il D.I. opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite, compresi quelli già liquidati per la fase monitoria;
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'esistenza e fondatezza del credito vantato da nei confronti di come azionato nel procedimento Controparte_2 CP_3 monitorio, e condannare la opponente a pagare alla convenuta la somma di euro 37.784,12, oltre interessi ex Dlgs n. 231/2022, dalla data di scadenza della singola fattura fino al saldo effettivo, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
Respingere la richiesta risarcitoria (di € 51.664,00) avanzata da nei confronti di CP_3 [...]
, per le causali in narrativa;
CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, compresi quelli già liquidati per la fase monitoria;
Nel merito, in via subordinata: Ridurre l'avversa pretesa risarcitoria alla minor somma che dovesse emergere in corso di causa e ritenuta di giustizia, per le ragioni in narrativa;
In ogni caso, per il caso di accoglimento totale o parziale delle domande della ricorrente, dichiarare “ ” tenuta a garantire e manlevare la convenuta opposta Controparte_7 dalle pretese di parte attrice, in quanto produttrice del bene oggetto di causa, e condannare la stessa al pagamento di tutte le somme (compresi rivalutazione e interessi, accessori di legge e spese di giudizio) che dovessero essere riconosciute in favore dell'opponente, o alla rifusione delle stesse in favore della convenuta opposta. In via istruttoria: Circa i capitoli di prova articolati da controparte, riportiamo di seguito le osservazioni di inammissibilità formulate nella nostra memoria ex art. 171-ter nr. 3 c.p.c., da intendersi qui richiamata. Il capitolo 1 è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere e comunque generico e valutativo, in quanto rimette ai testi una circostanza di natura generica e valutativa. Il capitolo 2 è inammissibile in quanto valutativo (“a seguito dell'esplosione occorsa”) e comunque irrilevante ai fini del decidere e da provarsi documentalmente. Il capitolo 3 è inammissibile in quanto valutativo (“a seguito dell'esplosione occorsa”), avente ad oggetto una circostanza negativa, e comunque irrilevante ai fini della decisione, essendo
4 pacificamente acquisito agli atti di causa il dato documentale in base al quale la società attrice, nel 2020, ha provveduto a richiedere il pagamento al sig. della somma di euro 14.000 a Pt_2 seguito dell'intervenuta transazione tra lo stesso e;
Controparte_7
I capitoli 4 – 5 sono inammissibili in quanto valutativi (“a seguito dell'esplosione occorsa”) e ininfluenti ai fini del decidere, e comunque da provarsi documentalmente;
Il capitolo 6 è inammissibile in quanto in quanto valutativo (“a seguito dell'esplosione occorsa”) e ininfluente ai fini del decidere, e comunque da provarsi documentalmente;
Il capitolo 7 è inammissibile in quanto valutativo e ininfluente ai fini del decidere. Si tratta in ogni caso di capitolo generico (”..potenziali acquirenti….”), e comunque da provarsi documentalmente;
Il capitolo 8 è inammissibile in quanto generico e di natura valutativa (“...è stata esaltata...”). In ogni caso ininfluente ai fini del decidere e comunque da provarsi documentalmente;
Il capitolo 9 è inammissibile in quanto generico, valutativo, irrilevante ai fini del decidere e comunque da provarsi documentalmente In ogni caso Con vittoria di spese e compensi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. I fatti di causa
quale titolare dell'impresa individuale di (di CP_1 Controparte_2 CP_1 seguito, per brevità, ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 150/2024 del 13.3.2024 per l'importo di € 37.784,12 oltre interessi moratori di cui al
D. Lgs. 231/2002 e spese del procedimento nei confronti de Controparte_3
(di seguito, per brevità, quale saldo per le opere eseguite nel cantiere
[...] CP_3 sito in Cittiglio via Torino di cui alla fattura n. 90/2014 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) e in
Cuveglio via Per Cavona n.2 in di cui alla fattura 19/2018 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
La ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso all'esito della fase monitoria e CP_3 ne ha chiesto l'integrale revoca, lamentando la tardività con cui è stata emessa la fattura n.19/2018 – essendo inerente ad interventi eseguiti nel 2012 – nonché l'inadempimento della controparte, considerato che una delle quattro caldaie installate dalla nell'immobile di Controparte_2
Cuveglio è esplosa il 24.12.2012 causando ingenti danni all'intero edificio.
Detto evento ha poi originato un procedimento penale che ha visto imputato il creditore opposto e nel corso del quale la causa dell'esplosione è stata individuata in un vizio della caldaia installata.
Parte opponente ha poi contestato il preventivo prodotto dall'opposta in sede monitoria, lamentando l'inserimento di voci maggiorate mai concordate (cfr. doc. 1 fascicolo di parte monitoria).
5 Per tali motivi non ha solamente chiesto la revoca del provvedimento monitorio ma ha Parte_1 altresì domandato in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della prestazione da questa eseguita non a regolare d'arte, quantificati in €
51.664,00 di cui € 46.664,00 a titolo di danno emergente ed € 5.000,00 quale ristoro del danno all'immagine e del conseguente mancato guadagno.
Costituendosi in giudizio la ha contestato l'opposizione ex adverso proposta e Controparte_2 ne ha chiesto, in principalità, l'integrale rigetto, affermando di aver diligentemente adempiuto le obbligazioni assunte, essendo stato lo scoppio determinato da un vizio intrinseco della caldaia, in quanto tale a lei non imputabile. Ha poi domandato di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...] produttrice delle caldaie installate nell'immobile, per essere da lei Controparte_7 manlevata in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dalla controparte.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice in precedenza assegnatario del fascicolo ha rigettato l'istanza di chiamata di terzo.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione delle parti, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa è stata discussa oralmente all'udienza dell'1.7.2025 e all'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Il quadro probatorio
Tenuto conto che parte attrice precisando le conclusioni ha reiterato le istanze istruttorie già articolate, deve essere confermata l'ordinanza emessa il 27.3.2025 le cui motivazioni vengono in questa sede integralmente richiamate.
3. Il valore della sentenza penale pronunciata all'esito del procedimento R.G.N.R.
6753/2012
La sentenza pronunciata all'esito del procedimento penale che ha visto imputato per CP_1
i fatti di cui è causa non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 652 c.p.p.
Detto provvedimento, lungi dall'essere tamquam non esset, ha comunque valenza probatoria e può essere tenuto in considerazione ai fini della decisione.
6
4. Il merito
Tenuto conto che il decreto ingiuntivo opposto è inerente a due diversi rapporti contrattuali intercorsi tra le parti è opportuno in questa sede trattare separatamente la richiesta della
[...]
per le opere eseguite nel cantiere di Cittiglio da quelle inerenti al diverso cantiere di CP_2
Cuveglio.
a. Il Cantiere di Cittiglio
Per le opere eseguite dalla presso il cantiere di Cittiglio via Torino è stato Controparte_2 ingiunto il pagamento di € 2.759,12 di cui alla fattura n. 90/2014 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Dal momento che in questa sede parte opponente nulla ha eccepito in ordine allo svolgimento di tale rapporto contrattuale e al quantum richiesto, deve ritenersi provato tanto il rapporto negoziale quanto il mancato pagamento da parte de del corrispettivo per le opere di cui alla Parte_1 fattura azionata.
Conseguentemente, sotto tale aspetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
b. Il Cantiere di Cuveglio
Con riferimento al cantiere di Cuveglio, il rapporto negoziale trova il suo fondamento nel preventivo del 30.4.2011 di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio che risulta sottoscritto per accettazione, sottoscrizione non oggetto di tempestivo disconoscimento.
La contestazione dell'opponente relativa all'inserimento in detto documento di voci maggiorate mai concordate di cui a pagina 7 dell'atto di citazione è del tutto generica e in contrasto con le evidenze documentali, tenuto conto che, come prima evidenziato, il preventivo del 30.4.2011 risulta sottoscritto per accettazione.
Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, il Tribunale osserva che trattasi di contratto misto, essendo presenti elementi propri del contratto di appalto ed altri tipici di quello di vendita, considerato che ha ad oggetto la realizzazione di tutti gli impianti idrotermosanitari all'interno della palazzina sita in via Cavona n.2 realizzata dalla CP_3
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, appare opportuno richiamare, seppur noto, il consolidato orientamento giurisprudenziale che in tali casi individua la disciplina applicabile in quella del tipo contrattuale prevalente, secondo il c.d. principio dell'assorbimento, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili, dovendosi in tale caso applicare, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, il criterio dell'integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (cfr. tra le tante Cass. Civ. 17855/2023, Cass. Civ. 12199/1997).
7 Nel caso in esame deve ritenersi prevalente il tipo contrattuale dell'appalto emergendo dalla lettura delle voci di cui al preventivo del 30.4.2011 una prevalenza delle obbligazioni di facere – inerenti alla realizzazione degli impianti – su quelle di dare, relative alla fornitura dei sanitari e delle caldaie
(cfr. sul punto, tra le più recenti, Cass. Civ. 9389/2025).
Pertanto l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente deve intendersi formulata ai sensi dell'art. 1667 ultimo periodo c.c.
Ciò premesso, nel merito, l'eccezione non può trovare accoglimento dal momento in cui è stata formulata successivamente all'avvenuta sostituzione da parte della della Controparte_2 caldaia esplosa e del ripristino degli impianti danneggiati.
Invero risulta incontestata l'allegazione di parte convenuta di cui a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta secondo cui dopo la deflagrazione sarebbe intervenuta per ripristinare lo stato dei luoghi e per sostituire la caldaia.
Conseguentemente la pretesa attorea di sottrarsi al pagamento del saldo risulta ingiustificata.
Parimenti infondata è la domanda risarcitoria articolata in via riconvenzionale.
Sul punto, in primo luogo il Tribunale osserva che l'art. 1668 c.c. subordina il diritto del committente al risarcimento del danno alla sussistenza della colpa dell'appaltatore nella causazione dei vizi e dei difetti che nel caso in esame difetta, essendo tra le parti pacifico ed essendo anche emerso nel corso del procedimento penale che ha visto imputato, tra l'altro, del CP_1 delitto di cui agli artt. 434 -459 c.p., che lo scoppio è stato causato da un vizio intrinseco della caldaia, legato alla scheda tecnica (cfr. doc. 4 fascicolo di parte convenuta).
In ogni caso la domanda non può trovare accoglimento difettando la prova in ordine alla sussistenza di un danno concretamente risarcibile.
In particolare non risultano risarcibili gli importi di € 516,00 per le spese di riparazione del veicolo dei signori e , di € 1.048,00 ed € 11.100,00 per la sostituzione degli elettrodomestici CP_4 CP_5 del signor e per gli oneri abitativi da lui sostenuti di cui ai doc. 18 e 19 fascicolo di parte Pt_2 attrice, mancando la prova dell'effettivo esborso di tali somme da parte de – e quindi Parte_1 dell'effettiva perdita patrimoniale subita – essendo stati prodotti a sostegno della richiesta solamente le ricevute fiscali.
Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di € 20.000,00 relativa ai costi sostenuti per ripristinare l'immobile danneggiato a seguito della deflagrazione di cui ai docc.
20 – 31 del fascicolo di parte attrice.
8 Invero i documenti di cui ai nn. 32 -38 sono stati prodotti da parte attrice solo con la terza memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e l'eccezione di inammissibilità tempestivamente sollevata dalla controparte (cfr. verbale d'udienza del 29.10.2024) risulta fondata, non potendo essere considerati a prova contraria, tenuto conto che per tale si intende la semplice “controprova” rispetto alle richieste probatorie ed al deposito dei documenti compiuto dalla controparte (cfr. Cass. Civ.
26574/2017 e Cass. Civ. 12119/2013).
La documentazione di cui si discute è invece diretta a provare gli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale e in quanto tale avrebbe dovuto essere prodotta al più tardi con la seconda memoria.
Quanto poi alla somma di € 14.000,00 domandata a titolo di danno emergente per la mancata corresponsione da parte del sig. del saldo del prezzo di compravendita pattuito, non può in Pt_2 primo luogo non rilevarsi come la quantificazione di detto importo non risulti chiara, tenuto conto di quanto concordato dal predetto e da con il contratto di compravendita del Parte_1
13.11.2012 (cfr. doc. 16 fascicolo di parte attrice ed in particolare l'art. 5). In secondo luogo il danno non risulta provato, dal momento che non vi è evidenza che il diritto de a Parte_1 percepire dall'acquirente quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di corrispettivo sia definitivamente venuto meno nonché il nesso di causa tra tale perdita e lo scoppio della caldaia. A ben vedere non vi è nemmeno prova che parte attrice abbia sollecitato il pagamento di quanto dovuto e che la controparte abbia opposto il proprio rifiuto.
Infine, la domanda risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro della lesione al diritto all'immagine nonché il minor guadagno legato alla perdita di credibilità è sfornita del minimo riscontro probatorio, non sussistendo nemmeno una prova indiziaria che l'affidabilità e la reputazione della società attrice siano state pregiudicate dallo scoppio del 24.12.2012 e che per tali motivi abbia patito una contrazione degli affari.
A tal fine giova rammentare che tanto il danno all'immagine quanto il danno patrimoniale sub specie di lucro cessante, al pari di qualsiasi altro danno, devono essere provati - ancorché attraverso il ricorso alla prova presuntiva e alle nozioni di comune esperienza - non essendo nel nostro ordinamento giuridico risarcibile il danno in re ipsa.
5. Conclusioni
Tanto l'eccezione di inadempimento quanto la domanda risarcitoria formulate da parte attrice opponente sono infondate e pertanto devono essere rigettate.
9 Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Le predette vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri indicati nel D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 con riconoscimento di tutte le fasi e una riduzione pari al 50% per la fase istruttoria e quella decisionale, in ragione delle attività processuali concretamente espletate, tenuto conto anche della pronuncia resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 150/2024 emesso da questo Tribunale il
[...]
13.3.2024 che diviene pertanto definitivamente esecutivo;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
[...]
3. CONDANNA a rifondere a Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in, € 5.261,00 per compensi oltre al 15% per
[...] spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 30 luglio 2025
Il Giudice
LE NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa LE Cajani, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 951 / 2024 promossa da
C.F. / P.I. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cuveglio (VA) via Battaglia San
Martino n.69, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura DAMIANI e dall'Avv. Erica ANTOGNAZZA presso il cui studio sito in Varese via Rainoldi n.23 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
(C.F. ) quale titolare dell'impresa individuale C.F._1 Controparte_2
(P.I. ) con sede in Caravate (VA) via Volta snc,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto ZANZI presso il cui studio sito in Varese P.zza XXVI
Maggio n.14 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Revocare e dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 150/2024, emesso dal Tribunale di Varese in data 08-11.03.2024, per tutti i motivi indicati in atti. Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza e/o la totale infondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, del credito vantato dal signor in qualità di titolare della ditta CP_1 individuale, di Controparte_2 CP_1 NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Ridurre l'avversa pretesa creditoria alla minor somma che dovesse emergere in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 150/2024, emesso dal Tribunale di Varese in data 08-11.03.2024, per tutte le ragioni esposte in atti. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di credito vantato dalla società nei Parte_1 confronti del signor , in qualità di titolare della ditta individuale, CP_1 [...]
a titolo di ristoro di tutti i danni, patiti e patiendi, oltre Controparte_2 CP_1 rivalutazione ed interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, da quest'ultimo cagionati alla società in conseguenza della sua condotta inadempiente, come sopra descritta. Parte_1
Per l'effetto, condannare il signor , in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
di al risarcimento, a favore della società di tutti i CP_2 CP_1 Parte_1 danni, patiti e patiendi, quantificati nella somma di € 51.664,00, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, ovvero in quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE E SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui dovessero emergere delle asserite voci di credito vantate dalla convenuta opposta, dichiarare, in ogni caso, la compensazione legale delle stesse, ex art. 1243, comma 1 c.c., tra il credito dell'opponente, derivante dal predetto risarcimento e quantificato in € 51.664,00, con quello dell'opposta, sino ai rispettivi ammontari, con condanna della convenuta opposta all'eventuale eccedenza risultante dovuta. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, come da nota spese depositata. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera, ove ritenuto, la richiesta di ammissione delle prove orali già formulate ed, in particolare, di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha dovuto procedere, secondo le indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco e dall'Ufficio tecnico
[...] deL Comune di Cuveglio. ad un immediato ripristino dello stabile rimasto danneggiato dalla deflagrazione?; 2) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha dovuto effettuare le seguenti lavorazioni: asporto del materiale di risulta danneggiato
[...] dallo scoppio;
sostituzione dei portoni basculanti e delle porte interne dei box;
sostituzione delle porte interne dei locali lavanderia, sostituzione dei serramenti e delle porte delle scali comuni;
ripristini murati con relativa imbiancatura, ecc.., come da fattura n. 37/2017 (cfr. doc. 20 – fasc. attrice) che mi si rammostra?; 3) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, il sig. ha omesso di versare, alla società Parte_2 il residuo del corrispettivo per la Controparte_3
2 compravendita dell'unità immobiliare, quantificato in € 14.000,00, come da documento che mi si rammostra (cfr. punto A, art.
5 - doc. 16 – fasc. attrice)?; 4) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha rimborsato il costo di € 11.100,00, richiesto dal sig. , per il soggiorno
[...] Parte_2 presso l'albergo Cristallo S.r.l., come da ricevuta n. 6713/2013 che mi si rammostra (cfr. doc. 17 – fasc. attrice)?; 5) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha rimborsato il costo di € 1.048,00, sostenuto dal sig. , per la sostituzione
[...] Parte_2 degli elettrodomestici rimasti danneggiati, come si evince dalla fattura n. 01096/sm27/13 emessa in data 24.08.2013 da Supermedia S.p.A. che mi si rammostra (cfr. doc. 18 – fasc. attrice)?; 6) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha rimborsato il costo di € 516,00, sostenuto dai sigg.ri e , per
[...] Controparte_4 CP_5 la riparazione del veicolo di loro proprietà, parcheggiato nell'autorimessa adiacente alla cantina in cui è avvenuta l'esplosione, come si evince dalla ricevuta fiscale n. 16/2013, emessa dalla società che mi si rammostra (cfr. doc. 19 – fasc. attrice)?; Parte_3
7) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, la società Controparte_3 ha perso potenziali acquirenti di immobili progettati e costruiti dalla società medesima?;
[...]
8) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, è stata esaltata dal quotidiano giornalistico “ CP_6
con gli articoli del 24.12.2012 e del 04.01.2013, di cui ai docc. 5 e 6 (cfr. fasc. attrice) che
[...] mi si rammostrano?; 9) Vero che, a seguito dell'esplosione occorsa in data 24.12.2012, all'interno della palazzina sita in Cuveglio (VA) – Via Per Canova, 2 –, e della successiva pubblicazione sulla stampa locale, molti clienti hanno telefonato in ufficio alla società Controparte_3 dichiarando di essere preoccupati per l'edificazione della loro casa, chiedendo specifiche rassicurazioni e garanze che tale evento non si sarebbe ancora ripetuto?. Si indicano, a testi, i signori:
, residente in [...] –, sui capitoli 1, 2, 4, 5, Testimone_1
6, 7, 8, 9;
, residente in [...] – sui capitoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, Testimone_2
8, 9;
, residente in [...] –, sui capitoli 1, 2, 4, Testimone_3
5, 6, 7, 8, 9;
, residente in [...] –, sui capitoli 1, 2, 4, Parte_4
5, 6, 7, 8, 9;
, residente in [...]L –, sui capitoli Testimone_4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Con espressa riserva di prova contraria
3 PER PARTE CONVENUTA
In via pregiudiziale autorizzare la chiamata nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la società “ ”, con sede in Pordenone, via Pravolton n. 1/b, Controparte_7
C.F../P.I.. - in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto P.IVA_3 disporsi lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione di esso terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; In via preliminare:
Autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed essendo sguarnita di fumus boni iuris Nel merito, in via principale:
Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali in narrativa, e per l'effetto confermare il D.I. opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite, compresi quelli già liquidati per la fase monitoria;
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'esistenza e fondatezza del credito vantato da nei confronti di come azionato nel procedimento Controparte_2 CP_3 monitorio, e condannare la opponente a pagare alla convenuta la somma di euro 37.784,12, oltre interessi ex Dlgs n. 231/2022, dalla data di scadenza della singola fattura fino al saldo effettivo, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
Respingere la richiesta risarcitoria (di € 51.664,00) avanzata da nei confronti di CP_3 [...]
, per le causali in narrativa;
CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, compresi quelli già liquidati per la fase monitoria;
Nel merito, in via subordinata: Ridurre l'avversa pretesa risarcitoria alla minor somma che dovesse emergere in corso di causa e ritenuta di giustizia, per le ragioni in narrativa;
In ogni caso, per il caso di accoglimento totale o parziale delle domande della ricorrente, dichiarare “ ” tenuta a garantire e manlevare la convenuta opposta Controparte_7 dalle pretese di parte attrice, in quanto produttrice del bene oggetto di causa, e condannare la stessa al pagamento di tutte le somme (compresi rivalutazione e interessi, accessori di legge e spese di giudizio) che dovessero essere riconosciute in favore dell'opponente, o alla rifusione delle stesse in favore della convenuta opposta. In via istruttoria: Circa i capitoli di prova articolati da controparte, riportiamo di seguito le osservazioni di inammissibilità formulate nella nostra memoria ex art. 171-ter nr. 3 c.p.c., da intendersi qui richiamata. Il capitolo 1 è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere e comunque generico e valutativo, in quanto rimette ai testi una circostanza di natura generica e valutativa. Il capitolo 2 è inammissibile in quanto valutativo (“a seguito dell'esplosione occorsa”) e comunque irrilevante ai fini del decidere e da provarsi documentalmente. Il capitolo 3 è inammissibile in quanto valutativo (“a seguito dell'esplosione occorsa”), avente ad oggetto una circostanza negativa, e comunque irrilevante ai fini della decisione, essendo
4 pacificamente acquisito agli atti di causa il dato documentale in base al quale la società attrice, nel 2020, ha provveduto a richiedere il pagamento al sig. della somma di euro 14.000 a Pt_2 seguito dell'intervenuta transazione tra lo stesso e;
Controparte_7
I capitoli 4 – 5 sono inammissibili in quanto valutativi (“a seguito dell'esplosione occorsa”) e ininfluenti ai fini del decidere, e comunque da provarsi documentalmente;
Il capitolo 6 è inammissibile in quanto in quanto valutativo (“a seguito dell'esplosione occorsa”) e ininfluente ai fini del decidere, e comunque da provarsi documentalmente;
Il capitolo 7 è inammissibile in quanto valutativo e ininfluente ai fini del decidere. Si tratta in ogni caso di capitolo generico (”..potenziali acquirenti….”), e comunque da provarsi documentalmente;
Il capitolo 8 è inammissibile in quanto generico e di natura valutativa (“...è stata esaltata...”). In ogni caso ininfluente ai fini del decidere e comunque da provarsi documentalmente;
Il capitolo 9 è inammissibile in quanto generico, valutativo, irrilevante ai fini del decidere e comunque da provarsi documentalmente In ogni caso Con vittoria di spese e compensi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. I fatti di causa
quale titolare dell'impresa individuale di (di CP_1 Controparte_2 CP_1 seguito, per brevità, ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 150/2024 del 13.3.2024 per l'importo di € 37.784,12 oltre interessi moratori di cui al
D. Lgs. 231/2002 e spese del procedimento nei confronti de Controparte_3
(di seguito, per brevità, quale saldo per le opere eseguite nel cantiere
[...] CP_3 sito in Cittiglio via Torino di cui alla fattura n. 90/2014 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) e in
Cuveglio via Per Cavona n.2 in di cui alla fattura 19/2018 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
La ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso all'esito della fase monitoria e CP_3 ne ha chiesto l'integrale revoca, lamentando la tardività con cui è stata emessa la fattura n.19/2018 – essendo inerente ad interventi eseguiti nel 2012 – nonché l'inadempimento della controparte, considerato che una delle quattro caldaie installate dalla nell'immobile di Controparte_2
Cuveglio è esplosa il 24.12.2012 causando ingenti danni all'intero edificio.
Detto evento ha poi originato un procedimento penale che ha visto imputato il creditore opposto e nel corso del quale la causa dell'esplosione è stata individuata in un vizio della caldaia installata.
Parte opponente ha poi contestato il preventivo prodotto dall'opposta in sede monitoria, lamentando l'inserimento di voci maggiorate mai concordate (cfr. doc. 1 fascicolo di parte monitoria).
5 Per tali motivi non ha solamente chiesto la revoca del provvedimento monitorio ma ha Parte_1 altresì domandato in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della prestazione da questa eseguita non a regolare d'arte, quantificati in €
51.664,00 di cui € 46.664,00 a titolo di danno emergente ed € 5.000,00 quale ristoro del danno all'immagine e del conseguente mancato guadagno.
Costituendosi in giudizio la ha contestato l'opposizione ex adverso proposta e Controparte_2 ne ha chiesto, in principalità, l'integrale rigetto, affermando di aver diligentemente adempiuto le obbligazioni assunte, essendo stato lo scoppio determinato da un vizio intrinseco della caldaia, in quanto tale a lei non imputabile. Ha poi domandato di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...] produttrice delle caldaie installate nell'immobile, per essere da lei Controparte_7 manlevata in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dalla controparte.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice in precedenza assegnatario del fascicolo ha rigettato l'istanza di chiamata di terzo.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione delle parti, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa è stata discussa oralmente all'udienza dell'1.7.2025 e all'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Il quadro probatorio
Tenuto conto che parte attrice precisando le conclusioni ha reiterato le istanze istruttorie già articolate, deve essere confermata l'ordinanza emessa il 27.3.2025 le cui motivazioni vengono in questa sede integralmente richiamate.
3. Il valore della sentenza penale pronunciata all'esito del procedimento R.G.N.R.
6753/2012
La sentenza pronunciata all'esito del procedimento penale che ha visto imputato per CP_1
i fatti di cui è causa non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 652 c.p.p.
Detto provvedimento, lungi dall'essere tamquam non esset, ha comunque valenza probatoria e può essere tenuto in considerazione ai fini della decisione.
6
4. Il merito
Tenuto conto che il decreto ingiuntivo opposto è inerente a due diversi rapporti contrattuali intercorsi tra le parti è opportuno in questa sede trattare separatamente la richiesta della
[...]
per le opere eseguite nel cantiere di Cittiglio da quelle inerenti al diverso cantiere di CP_2
Cuveglio.
a. Il Cantiere di Cittiglio
Per le opere eseguite dalla presso il cantiere di Cittiglio via Torino è stato Controparte_2 ingiunto il pagamento di € 2.759,12 di cui alla fattura n. 90/2014 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Dal momento che in questa sede parte opponente nulla ha eccepito in ordine allo svolgimento di tale rapporto contrattuale e al quantum richiesto, deve ritenersi provato tanto il rapporto negoziale quanto il mancato pagamento da parte de del corrispettivo per le opere di cui alla Parte_1 fattura azionata.
Conseguentemente, sotto tale aspetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
b. Il Cantiere di Cuveglio
Con riferimento al cantiere di Cuveglio, il rapporto negoziale trova il suo fondamento nel preventivo del 30.4.2011 di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio che risulta sottoscritto per accettazione, sottoscrizione non oggetto di tempestivo disconoscimento.
La contestazione dell'opponente relativa all'inserimento in detto documento di voci maggiorate mai concordate di cui a pagina 7 dell'atto di citazione è del tutto generica e in contrasto con le evidenze documentali, tenuto conto che, come prima evidenziato, il preventivo del 30.4.2011 risulta sottoscritto per accettazione.
Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, il Tribunale osserva che trattasi di contratto misto, essendo presenti elementi propri del contratto di appalto ed altri tipici di quello di vendita, considerato che ha ad oggetto la realizzazione di tutti gli impianti idrotermosanitari all'interno della palazzina sita in via Cavona n.2 realizzata dalla CP_3
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, appare opportuno richiamare, seppur noto, il consolidato orientamento giurisprudenziale che in tali casi individua la disciplina applicabile in quella del tipo contrattuale prevalente, secondo il c.d. principio dell'assorbimento, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili, dovendosi in tale caso applicare, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, il criterio dell'integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (cfr. tra le tante Cass. Civ. 17855/2023, Cass. Civ. 12199/1997).
7 Nel caso in esame deve ritenersi prevalente il tipo contrattuale dell'appalto emergendo dalla lettura delle voci di cui al preventivo del 30.4.2011 una prevalenza delle obbligazioni di facere – inerenti alla realizzazione degli impianti – su quelle di dare, relative alla fornitura dei sanitari e delle caldaie
(cfr. sul punto, tra le più recenti, Cass. Civ. 9389/2025).
Pertanto l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente deve intendersi formulata ai sensi dell'art. 1667 ultimo periodo c.c.
Ciò premesso, nel merito, l'eccezione non può trovare accoglimento dal momento in cui è stata formulata successivamente all'avvenuta sostituzione da parte della della Controparte_2 caldaia esplosa e del ripristino degli impianti danneggiati.
Invero risulta incontestata l'allegazione di parte convenuta di cui a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta secondo cui dopo la deflagrazione sarebbe intervenuta per ripristinare lo stato dei luoghi e per sostituire la caldaia.
Conseguentemente la pretesa attorea di sottrarsi al pagamento del saldo risulta ingiustificata.
Parimenti infondata è la domanda risarcitoria articolata in via riconvenzionale.
Sul punto, in primo luogo il Tribunale osserva che l'art. 1668 c.c. subordina il diritto del committente al risarcimento del danno alla sussistenza della colpa dell'appaltatore nella causazione dei vizi e dei difetti che nel caso in esame difetta, essendo tra le parti pacifico ed essendo anche emerso nel corso del procedimento penale che ha visto imputato, tra l'altro, del CP_1 delitto di cui agli artt. 434 -459 c.p., che lo scoppio è stato causato da un vizio intrinseco della caldaia, legato alla scheda tecnica (cfr. doc. 4 fascicolo di parte convenuta).
In ogni caso la domanda non può trovare accoglimento difettando la prova in ordine alla sussistenza di un danno concretamente risarcibile.
In particolare non risultano risarcibili gli importi di € 516,00 per le spese di riparazione del veicolo dei signori e , di € 1.048,00 ed € 11.100,00 per la sostituzione degli elettrodomestici CP_4 CP_5 del signor e per gli oneri abitativi da lui sostenuti di cui ai doc. 18 e 19 fascicolo di parte Pt_2 attrice, mancando la prova dell'effettivo esborso di tali somme da parte de – e quindi Parte_1 dell'effettiva perdita patrimoniale subita – essendo stati prodotti a sostegno della richiesta solamente le ricevute fiscali.
Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di € 20.000,00 relativa ai costi sostenuti per ripristinare l'immobile danneggiato a seguito della deflagrazione di cui ai docc.
20 – 31 del fascicolo di parte attrice.
8 Invero i documenti di cui ai nn. 32 -38 sono stati prodotti da parte attrice solo con la terza memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e l'eccezione di inammissibilità tempestivamente sollevata dalla controparte (cfr. verbale d'udienza del 29.10.2024) risulta fondata, non potendo essere considerati a prova contraria, tenuto conto che per tale si intende la semplice “controprova” rispetto alle richieste probatorie ed al deposito dei documenti compiuto dalla controparte (cfr. Cass. Civ.
26574/2017 e Cass. Civ. 12119/2013).
La documentazione di cui si discute è invece diretta a provare gli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale e in quanto tale avrebbe dovuto essere prodotta al più tardi con la seconda memoria.
Quanto poi alla somma di € 14.000,00 domandata a titolo di danno emergente per la mancata corresponsione da parte del sig. del saldo del prezzo di compravendita pattuito, non può in Pt_2 primo luogo non rilevarsi come la quantificazione di detto importo non risulti chiara, tenuto conto di quanto concordato dal predetto e da con il contratto di compravendita del Parte_1
13.11.2012 (cfr. doc. 16 fascicolo di parte attrice ed in particolare l'art. 5). In secondo luogo il danno non risulta provato, dal momento che non vi è evidenza che il diritto de a Parte_1 percepire dall'acquirente quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di corrispettivo sia definitivamente venuto meno nonché il nesso di causa tra tale perdita e lo scoppio della caldaia. A ben vedere non vi è nemmeno prova che parte attrice abbia sollecitato il pagamento di quanto dovuto e che la controparte abbia opposto il proprio rifiuto.
Infine, la domanda risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro della lesione al diritto all'immagine nonché il minor guadagno legato alla perdita di credibilità è sfornita del minimo riscontro probatorio, non sussistendo nemmeno una prova indiziaria che l'affidabilità e la reputazione della società attrice siano state pregiudicate dallo scoppio del 24.12.2012 e che per tali motivi abbia patito una contrazione degli affari.
A tal fine giova rammentare che tanto il danno all'immagine quanto il danno patrimoniale sub specie di lucro cessante, al pari di qualsiasi altro danno, devono essere provati - ancorché attraverso il ricorso alla prova presuntiva e alle nozioni di comune esperienza - non essendo nel nostro ordinamento giuridico risarcibile il danno in re ipsa.
5. Conclusioni
Tanto l'eccezione di inadempimento quanto la domanda risarcitoria formulate da parte attrice opponente sono infondate e pertanto devono essere rigettate.
9 Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Le predette vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri indicati nel D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 con riconoscimento di tutte le fasi e una riduzione pari al 50% per la fase istruttoria e quella decisionale, in ragione delle attività processuali concretamente espletate, tenuto conto anche della pronuncia resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 150/2024 emesso da questo Tribunale il
[...]
13.3.2024 che diviene pertanto definitivamente esecutivo;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
[...]
3. CONDANNA a rifondere a Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in, € 5.261,00 per compensi oltre al 15% per
[...] spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 30 luglio 2025
Il Giudice
LE NI
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