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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6136/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani – sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6136 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BUCCI GIANLUCA, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani alla via Umberto n. 183, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARELLO LUIGI, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani alla Piazza Triste 7, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il 23.8.2013 con , il quale Controparte_1 costituitosi in data 23.3.2023, non si è opposto alla predetta domanda di divorzio, proponendo, tuttavia, ulteriori domande con riguardo alle statuizioni accessorie.
Depositate le memorie integrative ed assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.12.2024, preso atto delle note di trattazione scritta depositate congiuntamente dalle parti il 12.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, e dell'allegata convenzione sottoscritta da entrambe le parti l'11.11.2024, ha disposto il mutamento del rito da contenzioso in congiunto e fissato l'udienza del 17.12.2024 dinanzi al Collegio.
All'udienza camerale, celebrata nelle forme della trattazione scritta, i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di confermare la volontà di non riconciliarsi.
A sostegno della domanda, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Trani Per_ il 23.8.2013 e che dalla loro unione sono nati due figli, il 6.2.2014, e il 14.11.2015. Per_1
Hanno, altresì, rappresentato che, con decreto di omologa n. cron. 1351/2020 del 29.6.2020, il Tribunale di Trani ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non v'è stata riconciliazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero, dalla prodotta copia conforme del decreto di omologa, si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed avendo, anzi, il resistente aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai loro rapporti personali ed economici, anche nell'interesse Per_ dei figli minori e le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione Per_1 sottoscritta in data 11.11.2024 e depositata telematicamente il 12.11.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità previste dalla legge.
Quanto alle spese del giudizio, in considerazione del raggiungimento dell'accordo, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani in data 23.8.2013 da e , alle condizioni concordate con convenzione Parte_1 Controparte_1 sottoscritta dalle parti l'11.11.2024 e depositata telematicamente il 12.11.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trani al n. 204, Parte
II, Serie A, Anno 2013);
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani – sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6136 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BUCCI GIANLUCA, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani alla via Umberto n. 183, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARELLO LUIGI, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani alla Piazza Triste 7, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il 23.8.2013 con , il quale Controparte_1 costituitosi in data 23.3.2023, non si è opposto alla predetta domanda di divorzio, proponendo, tuttavia, ulteriori domande con riguardo alle statuizioni accessorie.
Depositate le memorie integrative ed assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.12.2024, preso atto delle note di trattazione scritta depositate congiuntamente dalle parti il 12.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, e dell'allegata convenzione sottoscritta da entrambe le parti l'11.11.2024, ha disposto il mutamento del rito da contenzioso in congiunto e fissato l'udienza del 17.12.2024 dinanzi al Collegio.
All'udienza camerale, celebrata nelle forme della trattazione scritta, i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di confermare la volontà di non riconciliarsi.
A sostegno della domanda, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Trani Per_ il 23.8.2013 e che dalla loro unione sono nati due figli, il 6.2.2014, e il 14.11.2015. Per_1
Hanno, altresì, rappresentato che, con decreto di omologa n. cron. 1351/2020 del 29.6.2020, il Tribunale di Trani ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non v'è stata riconciliazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero, dalla prodotta copia conforme del decreto di omologa, si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed avendo, anzi, il resistente aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai loro rapporti personali ed economici, anche nell'interesse Per_ dei figli minori e le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione Per_1 sottoscritta in data 11.11.2024 e depositata telematicamente il 12.11.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità previste dalla legge.
Quanto alle spese del giudizio, in considerazione del raggiungimento dell'accordo, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani in data 23.8.2013 da e , alle condizioni concordate con convenzione Parte_1 Controparte_1 sottoscritta dalle parti l'11.11.2024 e depositata telematicamente il 12.11.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trani al n. 204, Parte
II, Serie A, Anno 2013);
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana