Decreto cautelare 19 marzo 2025
Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 9316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9316 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09316/2025REG.PROV.COLL.
N. 02294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2294 del 2025, proposto da Sale LA RR Consorzio prevalentemente di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Consortile Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9869498765, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Berruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Castelpoto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UT Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. RI GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 276;
per la riforma
LA sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1436 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelpoto e di UT Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. RI GI;
visti tutti gli atti LA causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. CA VE e udito l'avvocato Clarizia, in sostituzione dell'avvocato Berruti e dato atto, altresì, del deposito LA richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Napolano e Di Giacomo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante (di seguito, Sale LA RR) ha presentato domanda di partecipazione al bando volto alla individuazione di un soggetto attuatore per la gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SIPROIMI).
2. Sale LA RR, in sede di domanda di partecipazione indicava la consorziata EL quale esecutrice LA commessa e proponeva il proprio progetto tecnico oltre all’offerta economica.
3. La gara veniva aggiudicata a UT Società Cooperativa Sociale.
4. Avverso l’aggiudicazione Sale LA RR proponeva ricorso dinanzi al TAR Campania che lo respingeva con sentenza n. 1436/2025.
5. Di tale sentenza, Sale LA RR chiede la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST, 95 D.LGS. 50/2016 E DEGLI ARTT. 16, 16.1 E 17, LETT. B.22 DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO E/O PROCEDIMENTALE. VIOLAZIONE DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, FIDUCIA IN SEDE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ; II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST., NONCHÉ DEGLI ARTT. 6.3 E 17 DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DEL DM 18 NOVEMBRE 2019, DELLE LINEE GUIDA E DEI VIGENTI MANUALI OPERATIVI. OMESSA PRONUNCIA”.
6. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Comune di Castelpoto e la società cooperativa UT.
7. Alla udienza pubblica del 3 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
8. L’appellante contesta le conclusioni cui è giunto il primo Giudice con articolate censure che necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
9. Sale LA RR sostiene che:
a) (primo motivo) come dimostrano i documenti 16 e 17 allegati al ricorso di primo grado la procedura di gara prevedeva un solo modo per la formulazione dell’offerta economica, ossia la presentazione LA stessa su piattaforma Asmecom, che, al di là di quanto previsto dal paragrafo 16 del Disciplinare di gara, con riguardo al ribasso, imponeva di compilare numericamente il valore dell’offerta ove risultavano ben evidenziate la base d’asta (“euro 911.700,000”) e la durata triennale (“periodo 1.7.2023 – 30.6.2026”);
a.1.) il fatto che l’art. 16 imponesse l’indicazione di una percentuale costituisce solo uno dei numerosi refusi di cui era ricco l’atto di gara in questione (in più punti ricalcato su vecchie procedure precedenti alla digitalizzazione degli appalti);
a.2.) inseriti i dati dell’offerta economica rispetto alle indicazioni fornite dal sistema, insieme ai costi di sicurezza aziendali interni e il costo LA manodopera, la piattaforma Asmecomm generava un file PDF, che l’operatore economico doveva scaricare, firmare digitalmente e ricaricare in piattaforma; questo era l’unico file costituente l’offerta economica che in nessun modo può essere integrato dall’altro documento prodotto dall’aggiudicataria;
a.4.) il TAR ha ritenuto invece che in seguito ai chiarimenti offerti dall’aggiudicataria nessun “ margine di incertezza sulla volontà negoziale ovvero sull’offerta economica su cui la controinteressata ha inteso vincolarsi ” sarebbe residuato; ciò sarebbe tuttavia smentito dalla circostanza che la controinteressata ha dichiarato nei propri chiarimenti di aver offerto 289.800,00 annuali (euro 869.400,00 triennali) mentre l’aggiudicazione è stata invece disposta per 838.764,00;
a.5.) un altro errore avrebbe commesso il Giudice di prime cure; anche volendo riconoscere, come successivamente chiarito dall’aggiudicataria, che il prezzo offerto era riferito al singolo anno, l’offerta economica di € 289.800,00 annuali, non genera un ribasso dell’8%, ma del 4,64%;
b) (secondo motivo) in sede di ricorso principale, Sale LA RR aveva dimostrato che la controinteressata non potesse comunque eseguire il contratto per carenza di un elemento caratterizzante il servizio; ancora oggi la stessa richiede quotidianamente nell’area comunale disponibilità di immobili promettendo laute commissioni a chi possa procurarglieli in vista del subentro; è noto che il Bando non richiedesse tale requisito per la partecipazione; in sede di valutazione la Commissione avrebbe dovuto valutare tale carenza, nell’ambito del giudizio sulla dotazione strumentale (dal verbale di valutazione delle proposte tecniche si legge che si sarebbe avuto riguardo infatti delle attrezzature tecniche, materiali e strumentali utilizzate), deducendo l’intero punteggio LA controinteressata e comunque non essendo possibile che detta proposta fosse valutata con 5 punti a fronte dei 4,53 conseguiti dall’appellante che invece dispone di strutture di ospitalità che già gestisce da anni;
b.1.) il punteggio corretto avrebbe dovuto essere 5 punti per Sale LA RR e 0 per UT con evidente ribaltamento LA graduatoria anche in tal caso;
b.2.) la cooperativa Il MI non aveva i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per gestire un progetto SAI; l’art. 10, commi 2 e 4, delle linee guida del DM 18.11.2019, richiede infatti un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza degli stranieri … debitamente documentate (cfr. comma 2) e in caso di RTI il requisito LA pluriennale e consecutiva esperienza…deve ricorrere per ciascuno degli enti raggruppati (comma 4); la scelta del Ministero va nell’unica direzione di far gestire le fragilità di persone che portano dentro traumi nel proprio vissuto e/o dal viaggio affrontato, a chi dimostri una esperienza qualificata;
b.3.) nel DGUE LA Cooperativa il MI viene dichiarata un’esperienza nella gestione SAI complessivamente dal 01.07.2021 al 31.12.2022 (a fronte dei 9 anni di esperienza LA rete Sale LA RR nel 2023); non ricorrono, perciò ed in primo luogo, i due anni pieni previsti dalla normativa, né l’esperienza di UT può colmare questa mancanza; solo nel DGUE si evince l’esperienza LA cooperativa il MI;
b.4.) nel punto B.1.5 dell’offerta tecnica, per la voce Esperienza specifica progetto, il RTI ha elencato una serie di progetti senza mai dettagliare chi fosse l’ente gestore, se UT o Il MI; anche sulla carenza del requisito esperienziale, la Commissione si sarebbe mostrata particolarmente tollerante;
b.5.) approfondendo il criterio esperienziale, emergerebbero altre omissioni LA Commissione; il criterio B.1.5., per la voce Esperienza specifica progetto, precisa: “ viene valutata l’esperienza nella gestione continuativa di attività e servizi relativa nelle categorie dei soggetti richiedenti asilo e finanziati con il fondo SPRAR. Vengono attribuiti 3 punti per ogni anno ulteriore rispetto ai tre richiesti per partecipare alla gara fino ad un massimo di 15… ”; per questo criterio la Commissione ha riconosciuto all’aggiudicataria 12 punti, ma non si comprende né il TAR ha motivato su quale sia stato il ragionamento logico seguito aldilà LA sommatoria dei mesi di esperienza - a chi sia attribuibile; dal DGUE LA cooperativa UT emerge che la stessa ha 4 anni pieni di gestione SAI (2019 – 2020 – 2021 e 2022) e poi altri 9 mesi di esperienza nel 2018 (LA cooperativa Il MI già si è detto: esperienza limitata che va dal 01.07.2021 al 31.12.2022); altre esperienze riferite al 2017 e parte del 2016 per il Comune di Catania, vengono elencate nel punto B.1.5 dell’offerta tecnica del RTI, ma non è dato sapere chi le abbia maturate, non essendovi traccia né nel DGUE di UT né in quello di Il MI e dunque essendo state probabilmente inserite per colmare la lacuna esperienziale necessaria alla partecipazione;
b.6.) ancora, con il primo submotivo dei motivi aggiunti, il ricorrente contestava che il disciplinare di gara prevedeva espressamente all’art. 6.3 che le imprese dimostrassero l’esecuzione “ nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara 2018 -2019 2020- 2021- 2022 di servizi nel settore oggetto LA gara (presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale - gestione progetti rifugiati e/o richiedenti asilo) di importo complessivamente pari o superiore all’importo dell’appalto, per almeno tre anni consecutivi, con indicazione dei principali servizi prestati negli anni di riferimento, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di verifica da attestati rilasciati e vistati dai soggetti che hanno conferito l’incarico” ;
b.7.) la controinteressata allegava all’offerta tecnica tale comprova con delle schede di monitoraggio, peraltro prive di sottoscrizione, in ogni caso senza dimostrare il requisito economico richiesto;
b.8.) per nessuna annualità la controinteressata riusciva dunque a soddisfare il possesso di esperienza per un importo complessivamente pari o superiore all’importo dell’appalto (€ 911.700,00), men che meno per almeno tre anni consecutivi nemmeno sommando le poche esperienze dichiarate dall’altro operatore che partecipava con l’aggiudicataria;
b.9.) il TAR statuiva sul punto che “ Invero, il Disciplinare di gara non richiede affatto l’esistenza di almeno un singolo servizio superiore ad € 911.700,00, bensì un ammontare totale e complessivo di servizi nel periodo che, nella specie, non è contestato sussista ” e dunque la controinteressata avrebbe soddisfatto il requisito; la decisione sarebbe contraria al tenore testuale del disciplinare che disponeva non già l’esistenza di almeno un singolo servizio superiore a € 911.700,00 ma la dimostrazione di tale importo per ciascuna annualità considerata, cosa che invece non ricorre nel caso di specie;
b.10.) il fatturato dichiarato dalla controinteressata nel suo complesso non superava per nessuna annualità la soglia richiesta e perciò avrebbe dovuto essere valutata con punteggio 0; il TAR sul punto non si è pronunciato decidendo solo in tema di carenza del requisito richiesto;
b.11.) il ricorrente di primo grado aveva dedotto che al punto B.1.4 del disciplinare, a conferma LA superficialità dell’operato dell’amministrazione, dopo aver imposto un range massimo di punteggio pari tra 0 e 2 era precisato che “ Viene valutata la certificazione presentata da ogni concorrente: a) in presenza di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 nello specifico settore oggetto LA gara 5 punti (sic., ndr); b) in presenza di altra certificazione UNI EN ISO 9001:2000 2 punti c) in caso di assenza di certificazione 0 punti. Tale requisito deve essere dimostrato con documentazione formale e/o con apposite autocertificazioni, pena la non valutazione ”;
b.12.) prima di scrutinare l’offerta tecnica integrale, non era possibile censurare l’attribuzione di punteggio e si riteneva che l’errore di formulazione del bando (che prevedeva un massimo di due punti per la valutazione di tale elemento, ma disponeva che in caso di possesso di certificazione nello specifico settore fossero attributi 5 punti), fosse stato superato dalla Commissione in considerazione dell’eguale certificazione posseduta dai due concorrenti come risultante da dichiarazione nel DGUE LA controinteressata; da un’analisi dell’offerta tecnica, invece, è emerso che la controinteressata avesse due certificazioni ISO ma entrambe in due ambiti differenti (segnatamente “Inserimento lavorativo di persone “svantaggiate” e “Erogazione del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili. Assistenza specialistica nelle scuole per alunni diversamente abili.”) e non nello specifico settore (ossia quello dell’accoglienza che era il settore LA gara) come invece è posseduta sia dal Consorzio ricorrente che dalla consorziata indicata;
b.13.) la controinteressata aveva dunque una certificazione per un settore diverso; delle due, perciò, l’una; o la ricorrente doveva essere valutata con 5 punti e la controinteressata con 2 (con differenza di tre punti a vantaggio LA ricorrente); oppure la ricorrente doveva essere valutata con 2 punti e la controinteressata con al massimo 1 punto e dunque con un ulteriore punto in meno rispetto alla valutazione effettivamente conseguita (ciò, anche ai fini LA prova di resistenza), trattandosi anche in tal caso di requisito oggettivo per il quale nessuna discrezionalità era lasciata alla commissione;
b.14.) sulle restanti censure il TAR si sarebbe trincerato dietro il principio di insindacabilità delle valutazioni così disponendo: “ 5.2.d Con una separata serie di censure sono contestate le valutazioni discrezionali con cui la S.A. ha attribuito i punteggi alla offerta tecnica LA aggiudicataria, in tesi attribuiti in maniera irrazionale e illogica, in relazione a vari criteri e sub-criteri valutativi (segnatamente: b.1.1. Inerente agli operatori coinvolti nel progetto; b.1.3, relativo alla attivazione rete di collaborazioni dichiarata; b.2.1 “Progetto tecnico” e b.2.2 “Servizi aggiuntivi”). In tesi di parte, l’offerta LA controinteressata, la quale ha conseguito comunque un punteggio (di 84 punti) inferiore rispetto alla ricorrente (di 88,303 punti), sarebbe stata sopravvalutata nonostante diverse criticità dell’offerta individuate in ricorso. Le censure sono infondate. Osserva il Collegio, in linea generale, che la valutazione di idoneità delle offerte, come l'attribuzione dei punteggi, rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite LA abnormità LA scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili (cfr. Cons. di Stato, III, n. 330/2020). Più puntualmente, il Consiglio di Stato ha precisato che, a fronte di censure circa la qualità tecnica dell'offerta dell'aggiudicataria, in astratto idonee a superare la c.d. prova di resistenza, e tanto più, aggiunge il Collegio, ove prospettanti la doverosità LA sua esclusione, ferma l'impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo, i limiti del sindacato giurisdizionale si fermano ad un "sommario, essenziale, esame delle stesse", dal quale "si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un'abnormità LA valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto" (cfr. Cons. di Stato, VI, n. 6753/2020). Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che i rilievi LA ricorrente, compendiati nelle censure all’esame, non siano idonei a superare la valutazione tecnica operata dalla commissione giudicatrice, in quanto non rappresentativi LA richiesta abnormità o illogicità LA valutazione. A ben vedere, difatti, la ricorrente - sotto plurimi profili - prospetta una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla commissione aggiudicatrice addirittura proponendo una diversa e specifica quantificazione dei punteggi in favore LA ricorrente e dell'aggiudicataria, sia inammissibile, in quanto surrettiziamente (e non solo) volta a sollecitare, a mezzo del sindacato di questo giudice, una vera e propria sostituzione del giudizio LA Commissione. Inoltre, in disparte la mancata prova di resistenza fornita al riguardo, in presenza di un divario tra le offerte tecniche già in favore LA ricorrente, non si rinvengono macroscopici errori di fatto, illogicità irragionevolezza manifeste nell'operato dei Commissari; peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non esiste alcuna norma del Disciplinare che prevedeva o che preveda che l’eventuale assenza di una o più figure previste, indicativamente, dal manuale Sprar sia causa di esclusione essendo l’elencazione delle figure ivi previste indicative e non obbligatorie; il punteggio in relazione al sub-criteriob.1.1., risulta attribuito secondo il criterio del titolo di studio degli operatori indicati, con l’attribuzione di 1 punto per ogni dipendente in possesso di laurea fino ad un massimo di 5; molte delle criticità evidenziate da parte ricorrente sono o genericamente formulate o mirano ad un inammissibile sindacato di merito, auspicando parte ricorrente una sostituzione delle valutazioni di questo giudice a quelle svolte dall’amministrazione. In siffatto quadro - e fermo restando il limite dell'intangibilità LA discrezionalità tecnica LA Commissione, per come dianzi spiegato - l'attribuzione dei punteggi alla controinteressata, in misura peraltro inferiore o al più equivalente alla ricorrente in relazione a ciascun sub-criterio contestato appare del tutto giustificata e ragionevole e comunque scevra dai vizi lamentati dalla ricorrente. 5.3 Le doglianze, dunque, non colgono nel segno e come tali vanno respinte. 6. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti in quanto infondati” ;
b.15.) il Giudice di primo grado, avrebbe frettolosamente liquidato alcune censure sollevate da parte ricorrente come attinenti al potere discrezionale LA commissione, insindacabile dal Giudice stesso; invero la Commissione ha, invece, commesso macroscopici errori di fatto, illogicità e irragionevolezza manifeste nel suo operato proprio in raffronto alle linee guida, al Decreto ministeriale ed ai manuali operativi vigenti;
b.16.) con riferimento al sub criterio b.1.1. Inerente agli operatori coinvolti nel progetto, come già dedotto in primo grado, il punto b.1. delle valutazioni sarebbe estremamente illogico ed arbitrario; le due concorrenti vengono valutate entrambe con punteggio massimo, tuttavia, quanto all’esperienza degli operatori, la stessa non è specificata nell’offerta dell’aggiudicataria, eppure è indicata nel disciplinare come criterio premiale; i curricula avrebbero molte incongruenze (solo tre/quattro degli operatori sono dipendenti di UT, mentre la maggior parte sono dipendenti di tal SS di Matera e/o di altra cooperativa di Napoli non indicate in sede di gara); tutti gli operatori sarebbero privi di esperienza e due di essi non laureati; i dipendenti LA ricorrente sono esperti da diversi anni e tutti laureati, inoltre, la controinteressata indica un’unica figura come psicologa e supervisore che, come si vedrà appresso, da manuale SPRAR del Ministero dell’Interno, non possono coesistere nella stessa persona; manca del tutto il ruolo di educatore che ha compiti e funzioni specifiche; manca inoltre l’assistente sociale figura fondamentale in un SAI per famiglie;
b.17.) riguardo il criterio B.1.1 dell’offerta tecnica, relativo al Sistema organizzativo aziendale, il Disciplinare di gara stabilisce che viene valutata l’esperienza dell’organigramma che si intende utilizzare per la gestione dei servizi; anche qui, non si comprende (secondo l’appellante) quale sia stato il ragionamento LA Commissione; nell’organigramma individuato mancano figure professionali che sono fondamentali in un progetto SAI, come l’assistente sociale, l’educatore, l’insegnante L2 (per l’insegnamento LA lingua italiana agli stranieri); non si capisce che esperienza abbia l’operatore all’integrazione, di cui c’è solo il nome, ma non il curriculum vitae ;
b.18.) il raggruppamento con una tale rappresentazione di gestione avrebbe disatteso i più basilari principi e obiettivi di un SAI; sulle figure professionali proposte e “non proposte” dalla controinteressata si evidenziano altre gravi mancanze; la figura dello psicologo e del supervisore psicologico sono state individuate nella stessa persona, un doppio ruolo che il manuale esclude assolutamente per il buon fine del progetto (il manuale operativo a pag. 12 prevede un “ coinvolgimento dello psicologo nel lavoro di presa in carico – anche in termini di collaborazione con i locali servizi psico sociosanitari del territorio – per far incontrare le esigenze e le istanze del singolo nella sua complessità, nonché per l’eventuale intervento in casi di supporto specifico di particolari fragilità o di difficoltà ad accettare le nuove condizioni di vita. Trattandosi di un’accoglienza di persone provenienti da differenti Paesi e contesti, lo psicologo deve avere una formazione e un background lavorativo di stampo “trans-culturale/etno-psichiatrico ”);
b.19.) sulla supervisione, invece, il manuale prevede molto chiaramente: “ Il servizio di supervisione psicologica è da considerarsi obbligatorio all’interno dei progetti territoriali dello SPRAR (oggi SAI) e deve essere effettuato da una figura professionale adeguata ed esterna all’équipe, in quanto non deve partecipare alle relazioni che si instaurano all’interno del gruppo di lavoro ”; nell’offerta tecnica LA controinteressata, non vi è traccia delle figure professionali strategiche per la tipologia di accoglienza, ossia l’educatore, l’assistente sociale, l’insegnante L2;
b.20.) altri errori del raggruppamento sarebbero dovuti emergere da un controllo serio LA Commissione, in una valutazione oggettiva e non discrezionale; nell’offerta tecnica, per almeno tre operatori è stato indicato come titolo di studio la RE (il possesso del titolo determina il punteggio), di cui però non c’è riscontro nei curricula allegati; per ID DH si legge a pag. 2 dell’Offerta tecnica, RE in Scienze dell’Educazione, di cui però non c’è traccia nel CV, perché effettivamente non è laureato; anche Di AU TT, viene indicata come laureata in Economia e legislazione per le aziende, ma non c’è traccia di questo titolo nel CV; l’operatrice all’integrazione SA IV viene indicata come laureata ma non c’è un suo CV per verificarne l’attendibilità;
b.21.) inoltre, quasi tutti i curricula sono senza data e firma e quindi la loro attendibilità e veridicità viene fortemente compromessa; inoltre, almeno la metà degli operatori indicati sono dipendenti o collaboratori LA cooperativa SS di Policoro, in provincia di Matera, e nei relativi curricula non vi è traccia di alcun legame né con la cooperativa UT né con la cooperativa Il MI; avendo avuto modo di conoscere il sig. ID DH, indicato come mediatore culturale, la ricorrente può asserire che lo stesso ha dichiarato di non aver mai conosciuto la cooperativa UT, di non aver mai lavorato per loro, di non aver mai prestato il consenso per l’utilizzo del proprio curriculum vitae e di non essere laureato; infatti, da molti anni il sig. DH lavora per la cooperativa Fuori Classe, di Casagiove (CE), in Via Calabria e si occupa di percorsi educativi;
b.22.) vi sarebbe poi un’errata valutazione LA rete di collaborazioni dichiarata dalla controinteressata e di cui al sub criterio b.13 del disciplinare;
b.23.) dall’analisi dell’offerta tecnica integrale LA controinteressata, si è potuto evincere che i protocolli allegati erano quasi tutti inerenti a entità aventi sede in Guardia Sanframondi, a circa 30 km di distanza dal luogo di svolgimento dell’appalto e quasi 30 minuti di viaggio; di fatto l’aggiudicataria, che ivi svolge un appalto simile, pretenderebbe delocalizzare i beneficiari del progetto e spostarli a Guardia Sanframondi, contraddicendo lo spirito, gli obiettivi e le finalità del progetto SIA in questione;
b.24.) l’unico Ente di Formazione indicato nell’offerta, ha sede a Napoli e dunque a oltre un’ora di viaggio e circa 70 km di distanza dal luogo di svolgimento LA commessa; l’Ente di formazione è centrale ed indispensabile per questi progetti e per i fini cui sono preposti dovendo servire l’esecuzione delle obbligazioni principali del contratto; in realtà non vi è alcun soggetto che operi nel territorio tra quelli appartenenti alla rete offerta dall’aggiudicataria, a dimostrazione di totale assenza di qualsiasi collegamento con il territorio da parte dell’offerente;
b.25.) la Commissione ha valutato come preferibile la rete dell’aggiudicataria; ciò in maniera del tutto illogica; al punto b.1.3 infatti si legge una valutazione di 6,72 alla ricorrente e di 8 (il massimo) alla aggiudicataria; ai fini LA manifesta illogicità si era ampiamente dedotto che l’assenza di connessione con il territorio (invece richiesta dagli atti di gara) per l’impresa avente la maggior valutazione a differenza dell’altra era certamente censurabile e rinviabile a nuova valutazione da parte di diversa commissione;
b.26.) sulla valutazione qualitativa dell’offerta di cui a sub criteri B.2 (e parzialmente B.1) del disciplinare, si era eccepito che la controinteressata aveva conseguito per i due sub criteri di cui alla lettera b.2 complessivamente 37 punti su 40 e che tale valutazione fosse manifestamente illogica; sempre con riguardo ai Manuali si era infatti dedotto che la controinteressata proponeva una modalità di gestione che non rispettava le indicazioni del Servizio Centrale e di Cittalia Fondazione ANCI, che sono il braccio operativo del Ministero dell’Interno per quanto riguarda la gestione LA seconda accoglienza, ossia dei progetti SAI, la cui attuazione doveva invece rispondere ai principi delle Linee Guida allegate al Decreto del Ministero dell’Interno del 18.11.2019, del Manuale Operativo e del Manuale Rendicontazione;
b.27.) scrive l’aggiudicataria nell’offerta tecnica che:
1. Per il vitto: “…I pasti principali, supervisionati e preparati da 2 operatori con certificazione HACCP…e seguono i seguenti orari: 8,00 - 10,00 colazione; 13,00 - 14,30 pranzo; 19,30 - 21,00 cena ” (pag. 11 dell’Offerta tecnica del RTI);
2. Per le pulizie: “...gli operatori provvedono alla pulizia degli alloggi e degli spazi comuni ” (pag. 12 dell’Offerta tecnica del RTI);
3. Per il pocket money si prevede una generica corresponsione di € 2,50/die (pag. 11 dell’Offerta tecnica del RTI), non considerando che il pocket money varia a seconda il numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la logica per cui maggiore è il numero delle persone che lo compongono, minore è il pro/die;
4. Per il pocket money : “ per gli utenti di età inferiore ai 14 anni, la somma sarà accantonata e liquidata interamente al momento del compimento dei 14 anni, o alla fine del progetto stesso ”;
5. Per le forniture ulteriori: “…ai beneficiari, qualora abbiano un’età uguale o maggiore di 11 anni, verrà fornita una scheda ed una ricarica telefonica mensile del valore di € 20,00, oltre che un dispositivo telefonico individuale ”;
b.28.) le dichiarazioni sarebbero lontane da quanto indicato nei Manuali di riferimento.
10. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
11. Con riguardo al primo motivo di appello è agevole rilevarne la radicale infondatezza dato che:
a) il raggruppamento aggiudicatario ha semplicemente chiarito il contenuto dell’offerta;
b) è del tutto evidente che l’indicazione dell’importo numerico offerto sull’importo annuale anziché sull’importo complessivo per il triennio, come ha ben osservato il primo Giudice, “ non lascia comunque margini di incertezza sulla volontà negoziale ovvero sull'offerta economica ”;
c) la correzione di un evidente errore materiale, rilevabile immediatamente senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non comporta alcuna modifica dell’offerta globalmente intesa;
d) questa Sezione ha più volte chiarito che la stazione appaltante, per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, può attivare il soccorso procedimentale, e acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2024, n. 1307, richiamata in modo pertinente dal Comune a pagina 8 LA memoria depositata il 31 marzo 2025);
e) non sussiste alcun dubbio circa la volontà del raggruppamento UT di offrire un ribasso percentuale dell’8%.
11. Ugualmente infondato è il secondo motivo di appello che si risolve nel richiedere a questo Giudice di sostituirsi alla stazione appaltante in valutazioni a essa riservate.
11.1. La giurisprudenza di questa Sezione è da tempo consolidata nel senso di ritenere che:
a) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità;
b) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto dell'amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione LA norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
c) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
c1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’ iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
c2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini LA verifica LA legittimità LA statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo LA loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
c3) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine LA verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione LA funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini LA tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto;
d) se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l'accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate;
e) scontata l'opinabilità LA valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione LA regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità LA scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato;
f) un conto, quindi, è l'accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma; quest'ultimo è fuori dall'accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità LA valutazione del giudice a quella dell'amministrazione;
g) in conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell' iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931).
11.2. Il Giudice di prime cure, proprio perché non si è sostituito alla stazione appaltante, risulta aver fatto buon governo di tali principi posto che nelle valutazioni dell’amministrazione non è dato rinvenire alcuna illogicità.
11.3. Nonostante la radicale inammissibilità di una evidente richiesta di sostituirsi all’amministrazione nell’attribuzione dei punteggi, il primo Giudice ha comunque esaminato, respingendole con motivazione assai dettagliata, che il Collegio condivide integralmente, le censure LA ricorrente. Né può essere ragionevolmente sostenuto che il TAR si sia “ trincerato dietro il principio di insindacabilità delle valutazioni ” o che abbia “ frettolosamente liquidato alcune censure sollevate da parte ricorrente come attinenti al potere discrezionale LA commissione, insindacabile dal Giudice stesso ”. Il punto è che le contestazioni LA ricorrente si risolvono in una lunghissima esposizione volta a proporre valutazioni alternative basate su personalissime opinioni non supportate da alcun elemento concreto.
18. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 1436 del 2025.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Castelpoto e € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di UT Società Cooperativa Sociale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL GI LO OT, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
CA VE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VE | OL GI LO OT |
IL SEGRETARIO