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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8501/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8501/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGILIO MARIA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PONTIROLI ELENA ( ) VIA MISTRALI 4 43100 PARMA;
C.F._1 Parte_1
( ) VIALE DEI MILLE 22 42100 REGGIO NELL'EMILIA; elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA RUBBIANI N. 3 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. VIRGILIO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LOLLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 39 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI, cui le parti si sono riportate all'udienza del 22.10.2025. Si riportano di seguito le conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione respinta, in accoglimento delle istanze proposte: dichiarare illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto adottato da con atto del 6 maggio 2021 prot. 57818 a firma dell'amministratore delegato ing. Controparte_2
e conseguentemente: Controparte_3 al risarcimento del danno nella somma di € 152.998,51 di cui: Controparte_2
- € 90.254,66 i
- € 62.743,85 a titolo di mancato utile
pagina 1 di 13 o a quella diversa, maggiore o minore, che resterà dimostrata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre il danno all'immagine e a quello derivante dall'annotazione nel Casellario Informatico dell'ANAC, la cui quantificazione si rimette al prudente apprezzamento del giudice, anche in via equitativa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare al risarcimento del danno derivante dalla perdita della chance di potersi Controparte_2 aggiudicare anche il rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi pari ad un importo presunto di € 160.022,89;
- condannare al risarcimento del danno derivante, da eventuali esclusioni da future gare Controparte_2 d'appalto, intervenute nelle more del presente giudizio e motivate con la presente risoluzione;
- dichiarare l'inesistenza del diritto di a segnalare la risoluzione ad ANAC, quale fatto Controparte_2 derivante da inadempimento di;
CP_1
- accertare e dichiarare il diritt ad ottenere la cancellazione dell'annotazione della risoluzione del CP_1 contratto nel Casellario ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
- condannare a rimborsare a l'importo eccedente delle penali pagate in Controparte_2 CP_1 occasione della Non conformità relativa al primo contratto, pari ad € 8.000,00;
- dichiarare e accertare come non dovuto ad l'importo di € 26.296,92, che quest'ultima Controparte_2 ha trattenuto dai pagamenti dovuti a e condannare al suo rimborso a favore di CP_1 Controparte_2 ; CP_1 re non dovuto il pagamento delle penali relative al contratto risolto. Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale:
a) accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere da e conseguentemente accertare la CP_1 correttezza della procedura di risoluzione del con-tratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del CSA e dell'art.108 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. e comunicata da mediante comunicazione del CP_2 6/05/2021, con Protocollo Generale Uscita Nr. 0057818,
b) rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti.
In via riconvenzionale:
a) accertare la corretta condotta di nell'aver addebitato ad , la somma di € 26.296,92 CP_2 CP_1 sostenuta per lo smaltimento “in urgenza” in termovalorizzatore, trattenendola in compensazione;
b) accertare la corretta condotta di nell'aver addebitato ad , la somma di € 7.000,00 CP_2 CP_1 a titolo di penale, a seguito di n. 7 settimane di servizio inadempiente, quantificata ai sensi dell'art. 11 del CSA, trattenendola in compensazione;
c) accertare e condannare al pagamento delle sanzioni amministra-tive che dovessero essere elevate CP_1 in capo a in forza del verbale di accertamento e della contestazione da parte di in CP_2 Pt_2 relazione al precedente contratto di appalto.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale indicando quale teste:
- il sig. , c.f. residente in [...] Trieste, nella Testimone_1 C.F._3 sua qualità di dipendente AC e di coordina-tore del depuratore di Zaule e la sig.ra , C.f. Tes_2
, resi-dente in via Gatteri n. 23 Trieste, nella sua qualità di dipendente AC e di C.F._4 Capoim-pianto depuratore di Zaule sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che veniva indicato ad un numero quantitativo di cas-soni set-timanali da portare via;
CP_1
2. vero che alle suddette richieste riscontrava riferendo di por-tare via quantitativi minori di cassoni;
CP_1
pagina 2 di 13 3. vero che ai ritardi sulla programmazione causati da ha dovuto far fronte AC riorganizzando CP_1 autonomamente lo smaltimento.
-il sig. , C.f. residente in [...] Trie-ste, nella sua qualità di Tes_3 C.F._5 dipendente di e di coor-dinato-re delle attività di trasporto fanghi, sui seguenti Controparte_4 capitoli di prova:
4. vero che la sua società ha provveduto al trasporto di cassoni per conto di AC;
5. vero che la documentazione che si rammostra (Allegato 5 - Rapportini tra-sporto conferma che il CP_4 trasporto era eseguito per conto di AC presso l'in-ceneritore.
- il sig. , C.f. residente in [...] Trieste, nella sua qualità di Testimone_4 C.F._6 dipendente di HESTAMBIENTE s.r.l. (Termovalorizza-tore) e di addetto alla pesa, sui seguenti capitoli di prova:
6. vero che i cassoni consegnati inerenti i seguenti documenti che si rammo-strano (Allegato 2 - Formulari fanghi in termovalorizzatore) provenivano da Ace-gas;
7. vero che AC ha provveduto al pagamento del servizio di smaltimento dei cassoni di cui alla documentazione che si rammostra (cfr. All.ti. 2 e 5).
- il sig. , c.f. residente in [...] Trieste, nella sua Tes_5 C.F._7 qualità di dipendente AC e di Responsabile im-pianti di depurazione Trieste e Padova, sui seguenti capitoli di prova:
8. vero che il corretto smaltimento dei fanghi disidratati è essenziale alla cor-retta gestione dell'intero processo depurativo delle acque reflue e serve ad evitare un possibile inquinamento ambientale;
9. vero che il mancato smaltimento dei fanghi da parte di ha compor-tato sforamenti dei parametri allo CP_1 scarico nel corpo recettore ovvero il mare.
Con vittoria di spese e compensi.”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_3
al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di Controparte_2 risoluzione del contratto stipulato tra le parti per l'esecuzione del servizio di ritiro, trasporto e recupero del rifiuto CER 19.08.05 “fanghi disidratati” prodotti nei depuratori dell'area di
Trieste, nonché di dichiarare non dovuto il pagamento della penale di € 7.000,00 applicata a seguito dell'apertura di una sola grave non conformità, chiedendo altresì la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni derivati ed alla restituzione della somma di €
26.296,92, che quest'ultima ha trattenuto dai pagamenti effettuati in favore di parte attrice.
A tal fine, ha dedotto che: Parte_3
- con contratto del 22.10.2020 risultava assegnataria del servizio di cui sopra, già consegnato in data 1.10.2020, da svolgere per la durata di 18 mesi, con possibilità di ulteriore rinnovo per la durata di un anno;
pagina 3 di 13 - secondo le previsioni del bando di gara il destino prioritario dei fanghi era il recupero in agricoltura (o, eccezionalmente, in altri impianti di trattamento e recupero come gli stoccaggi e i compostaggi autorizzati) ed in via residuale era previsto il conferimento in discarica autorizzata ed in impianto di incenerimento;
- in data 6.5.2021 era adottato il provvedimento di risoluzione per grave inadempimento ex art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016 e 20 C.S.A. a far tempo dal 31.5.2021, nel quale si riferiva della pregressa apertura di una non conformità molto grave in data 3.2.2021, che aveva condotto all'applicazione di una penale di € 7.000,00, a seguito di 7 settimane di servizio inadempiente
(relativa alle settimane n. 51, 52, 53 del 2020 e n. 1, 2, 3, 4 del 2021), che tuttavia non era mai stata oggetto di comunicazione all'appaltatore;
- il provvedimento di risoluzione doveva ritenersi illegittimo non solo in ragione della omessa comunicazione della non conformità di cui sopra, ma anche in quanto adottato ai sensi dell'art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016, richiamato dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, ossia la procedura relativa alla risoluzione per grave inadempimento, laddove nella specie la
Committente avrebbe potuto al più procedere ai sensi del comma 4 della medesima norma, il quale disciplina le ipotesi di risoluzione per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni;
- tale conclusione doveva ritenersi coerente con le previsioni dell'art. 11 C.S.A., in relazione alla disciplina della penale, a mente della quale per poter risolvere il contratto dovevano essere contestate tre non conformità, mentre nella specie non ne era stata contestata nemmeno una;
- inoltre, l'inadempimento contestato a parte attrice doveva ritenersi inesistente, poiché le difficoltà incontrate nell'espletamento del servizio dovevano ritenersi ascrivibili ad eventi di forza maggiore che avevano determinato un accumulo di fanghi, da individuare, in particolare, nelle peculiari condizioni metereologiche che avevano condotto ad evidenziare nelle analisi commissionate dalla Committente e prodromiche allo smaltimento in agricoltura, un valore anomalo della sostanza secca;
- a fronte di tali anomalie delle analisi, poi, la Committente aveva fornito nel dicembre 2020 analisi finalizzate al recupero in agricoltura che recavano valori penalizzanti rispetto a tale utilizzo e non aveva provveduto a farle ripetere nonostante fossero inattendibili perché anomale rispetto allo storico precedente;
- infine, doveva ritenersi significativo che, in precedenza, l'attrice fosse già risultata assegnataria dell'appalto e che, di fronte a problematiche analoghe, la Committente avesse ritenuto di pagina 4 di 13 comminare una penale, per l'importo di € 9.000,00, senza mai contestare alcun inadempimento di gravità tale da condurre alla risoluzione del contratto ed anzi procedendo al nuovo affidamento del servizio, peraltro, consegnandolo in anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto.
2. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti offerta Controparte_2 dall'attrice e deducendo che:
- secondo la lex specialis disciplinante il servizio, il conferimento dei fanghi in agricoltura era ritenuto preferibile, ma non risultava in alcun modo indicato che il predetto conferimento in natura dovesse considerarsi esclusivo, avendo il contratto ad oggetto lo smaltimento per mezzo di tutte le forme di recupero previste nei termini di legge;
- si era resa responsabile di un grave inadempimento comprovato, senza alcuna CP_1 inversione dell'onere della prova dell'esatto adempimento del servizio incombente su parte attrice, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nei mesi precedenti alla intervenuta risoluzione e dalla ulteriore documentazione versata in atti, dalla quale poteva trarsi il persistere delle carenze nella esecuzione del contratto, peraltro già manifestatesi nel vigore del precedente rapporto contrattuale;
- infatti, nel corso delle prime settimane di esecuzione del contratto di appalto l'attrice riscontrava già i primi inadempimenti contrattuali ed in data 21/12/2020, provvedeva ad inviare ad diffida mediante cui contestava come il servizio fosse stato espletato CP_1 soddisfacendo meno del 50% delle reali necessità, invitando la società alla risoluzione delle problematiche;
- in data 30/12/2020, riscontrava la diffida di evidenziando come le CP_1 CP_2 analisi espletate avessero restituito esiti anomali;
- successivamente con missiva del 7/01/2021 contestava ancora ad CP_2 CP_1 la carenza nello svolgimento del servizio e rappresentava che i fanghi, seppur con un livello più alto rispetto al solito di sostanza secca, dovevano ritenersi idonei per lo smaltimento presso gli impianti di compostaggio e quindi sollecitava nuovamente l'appaltatore a provvedere, pena l'applicazione della penale prevista dall'art. 11 del CSA;
- in data 15/01/2021 riscontrava la missiva di del 7/01/2021, con la CP_1 CP_2 quale rappresentava di avere attivato ulteriori nuovi destini per i fanghi, confidando comunque pagina 5 di 13 che le analisi in fase di redazione restituissero parametri utili ad agevolare l'attivazione di nuove destinazioni;
- in data 3/02/2021 provvedeva all'apertura di una non conformità molto CP_2 grave (Avviso di Qualità n. 200040042) a carico di , cui conseguiva un decremento CP_1 pari a 8 punti e l'applicazione di una penale di € 7.000,00, a seguito di n.7 settimane di servizio inadempiente (relative alle settimane n. 51 52 53 dell'anno 2020 ed alle settimane n.1 2 3 4 dell'anno 2021), durante le quali, nonostante gli esiti delle analisi eseguite dalla Committente su richiesta di , fossero conformi sia al recupero agronomico, che al recupero in CP_1 compostaggio e allo smaltimento in discarica, quest'ultima non aveva presentato alcuna autorizzazione di nuovi siti di destino per favorire il corretto conferimento e gestione del rifiuto;
- ciò comportava l'obbligata ricerca di autonome forme di recupero dei fanghi alternative all'agricoltura ed il conferimento in termovalorizzatore a carico di anche in CP_2 considerazione della circostanza che i fanghi presentassero un livello di sostanza secca più elevato del solito poiché l'attrice li aveva lasciati stazionare nei cassoni scarrabili per settimane, sicché, la convenuta, nel risolvere il contratto, aveva correttamente seguito la procedura prevista dal codice dei contratti pubblici;
- in via riconvenzionale, quindi, doveva essere riconosciuta alla convenuta la somma di €
26.296,92 per i costi sostenuti per smaltire i fanghi presso il termovalorizzatore, nonché la somma di € 7.000 a titolo di penale, nonché l'importo delle eventuali sanzioni amministrative che in seguito avrebbero potuto essere elevate ad AC da parte di oppure dalla Pt_2
Regione FVG.
3. Alla prima udienza del 28.10.2021, avanti alla giudice all'epoca procedente, era discussa questione, rilevata d'ufficio, relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Bologna, sezione impresa, avendo entrambe le parti la propria sede a Trieste, rinviandosi alla successiva udienza del 18.11.2021 al fine di consentire alle parti di offrire chiarimenti sul punto, nella quale i difensori delle parti insistevano nel radicare il processo presso il Tribunale di Bologna evidenziando come il Capitolato Speciale d'Appalto avesse previsto la competenza in via esclusiva del predetto Ufficio, sicché la giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza dell'8.11.2022, nella quale la causa era ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.2.2025, poi differita dalla scrivente relatrice, nel frattempo subentrata nel ruolo, ed infine fissata al 22.10.2025. Alla pagina 6 di 13 predetta udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come in narrativa e questa giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di venti giorni – ex art. 190, comma 2 c.p.c. – il termine per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di legge per il deposito delle memorie di replica.
**** Sul merito delle domande dell'attrice e delle domande riconvenzionali di parte convenuta
Ritiene il Collegio che le domande formulate da parte attrice non possano trovare accoglimento e che la risoluzione del contatto d'appalto per l'espletamento del servizio del quale si discute sia stata legittimamente intimata dalla società convenuta avvalendosi delle forme di cui all'art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016.
Va premesso che dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto versato in atti, che descrive l'oggetto e la durata dell'appalto, si trae come il servizio sia stato affidato con la finalità di utilizzare i fanghi in agricoltura o, previa trasformazione, per riutilizzo con finalità equivalenti quali il compostaggio, ma anche come fosse stata prevista, in via sostanzialmente equivalente, la possibilità dello smaltimento finale in discarica o presso inceneritori, ferma tuttavia la facoltà concessa alla Committente di limitare, a proprio insindacabile giudizio, i quantitativi smaltiti in discarica, senza che l'impresa potesse avanzare pretese. La descrizione della tipologia del servizio in questi termini veniva peraltro ribadita nell'art. 37 del C.S.A., disposizione ricompresa nelle norme tecniche per lo svolgimento del servizio, nelle quali si precisava anche come la gestione dello stesso dovesse considerarsi assunta dall'appaltatore a proprio rischio, dovendo questo predisporre, con oneri e costi a proprio esclusivo carico, una organizzazione di mezzi ed attività idonea a garantirne l'adempimento secondo i termini e le prescrizioni indicate dalla stazione appaltante, sul presupposto che, dal punto di vista storico, ma non vincolante ai fini dell'impegno garantito alla stazione appaltante, i dati di produzione media annuale, con riferimento al lotto 2 assegnato e relativo all'area di Trieste, erano stimati in circa 6.000 tonnellate l'anno e che comunque la ricerca dei siti di destinazione dei fanghi da utilizzare, recuperare, riutilizzare era riservata in via esclusiva all'appaltatore stesso.
Quanto, poi, alle analisi di caratterizzazione del rifiuto prodotto come CER 19.08.05, il medesimo art. 37 delle norme tecniche aveva previsto che dovessero essere a carico del
Committente e dovessero essere svolte nella frequenza di cui al d.lgs. 99/1992, come integrato dalla legge 130/2018, ma anche come, in casi di urgenza, le analisi potessero essere svolte dall'appaltatore, salvo successivo rimborso delle spese sostenute.
pagina 7 di 13 Nel complesso, dunque, dalle disposizioni del C.S.A. si trae come l'appaltatore avesse assunto gli oneri di gestione dell'appalto con una assoluta autonomia nella organizzazione del servizio, potendo anche procedere, ove necessario, allo svolgimento delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti e dovendo comunque reperire in autonomia i siti ove conferire i fanghi sia nell'ipotesi in cui avesse optato per la destinazione agricola, sia nell'ipotesi di trasformazione per il compostaggio, sia infine nell'ipotesi del conferimento in discarica.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, poi, si trae come la gestione del servizio abbia incontrato, sin dal mese di novembre 2020, difficoltà legate al quantitativo di fanghi smaltiti, avendo soddisfatto il servizio in misura inferiore al 50 % delle reali necessità, Parte_3 essendo stata diffidata ad un esatto e completo adempimento del servizio già a far data
21.12.2020, a pena dell'applicazione delle penali di cui all'art. 11 C.S.A.
In particolare, era contestato il parziale adempimento con riferimento alle settimane 50, 51 e 52, giacché rispetto allo smaltimento dei 44 cassoni richiesti, ne risultavano smaltiti soltanto 18.
Con nota trasmessa in data 30.12.2020 la società attrice confermava le difficoltà nella esecuzione del servizio che, tuttavia, riteneva di ascrivere all'esito delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti, che restituivano valori nel rapporto tra sostanza secca ed azoto e, dunque, risultavano tali da non consentire lo smaltimento in agricoltura, sicché, pur rendendosi disponibile per lo svolgimento in proprio di ulteriori analisi dei rifiuti, si limitava a rilevare la necessità di considerare altri destini a smaltimento.
Nella circostanza, la convenuta contestava da subito che l'esecuzione parziale del servizio fosse da ascrivere a peculiari trattamenti dei fanghi all'atto del processo di disidratazione meccanica eseguito presso la linea dei depuratori dell'area di Trieste (Zaule e Servola), ritenendo piuttosto che l'eccesso di sostanza secca rispetto all'azoto fosse causato dallo stazionamento dei fanghi presso l'impianto di Zaule, nei cassoni scarrabili coperti, in attesa dello smaltimento, circostanza che determinava la prosecuzione del processo di essiccamento e, di conseguenza,
l'impossibilità del conferimento in agricoltura e segnalava comunque come, dal risultato delle analisi, emergesse in ogni caso la possibilità dello smaltimento presso gli impianti di compostaggio.
La successiva nota di del 15.1.2021 ribadiva come la difficoltà nella gestione del Parte_3 servizio fosse costituita dalla circostanza che la caratterizzazione dei fanghi risultava tale da non consentire lo smaltimento con destinazione agronomica, tuttavia, la società confermava di avere “attivato ulteriori nuovi destini” e di essere in trattativa con altri “al fine di garantire al servizio una molteplicità di destinazioni”. pagina 8 di 13 In data 3.2.2021 la società convenuta, preso atto del persistere della situazione di parziale adempimento del servizio, poiché, nel complesso, su un totale di 97 cassoni da portare a recupero, l'impresa ne aveva effettivamente smaltiti solo 34, riteneva di dover aprire una non conformità molto grave, che generava l'Avviso di Qualità n. 200040042, dal quale conseguiva un decremento pari a 8 punti e l'applicazione di una penale di € 7.000,00, riferita alle n.7 settimane di servizio inadempiente (relative alle settimane n. 51 52 53 del 2020 e settimane n.1
2 3 4 del 2021).
L'apertura della non conformità conduceva la Committente ad interrogarsi sulla opportunità di proseguire nel servizio, anche in considerazione della circostanza che la situazione di inadempienza risultava, in verità, già manifestatasi nella vigenza del precedente contratto n.
1970001602, eseguito nel corso della precedente estate e rispetto al quale, in data 21/09/2020 era stata aperta altra non conformità per mancato servizio per nove settimane, che aveva generato precedente Avviso di Qualità n.200038302 prot. N.110449 in data 13/11/2020, al quale aveva fatto seguito un decremento pari a 8 punti e l'applicazione della penale contrattualmente prevista.
Il reiterarsi di un inadempimento dovuto alle medesime circostanze e causato, quindi, dalla asserita impossibilità del recupero agronomico e dalla incapacità dell'impresa di rinvenire tempestivamente altri destini, conduceva la Committente ad avvalersi della risoluzione per grave inadempimento prevista dagli artt. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016 e dall'art. 21 del C.S.A., che infatti era comunicata in data 12.2.2021, concedendo all'impresa, come prescritto dalla norma, termine di 15 giorni per formulare le proprie deduzioni ed infine comunicando in data
16.5.2021 il provvedimento di risoluzione.
Così ricostruiti i fatti sulla base della documentazione prodotta dalle parti, appare evidente che la scelta della Committente di avvalersi della risoluzione non possa essere ritenuta illegittima, risultando comprovato documentalmente l'inadempimento di parte attrice che, infatti, sin dalla prima corrispondenza non ha in alcun modo contestato di avere solo parzialmente eseguito lo smaltimento dei fanghi, ma ha solo tentato di fornirne una giustificazione in relazione alla impossibilità di smaltimento in agricoltura.
La circostanza, poi, che l'appalto del servizio sia stato convenuto rimettendo all'impresa appaltatrice il reperimento delle soluzioni di smaltimento dei fanghi più congeniali rispetto alle proprie scelte organizzative induce a ritenere che l'inadempimento sia da ascrivere alla stessa che, evidentemente, nella dimostrata incapacità di smaltire i fanghi anche con modalità diverse dall'uso agronomico, ha lasciato che questi stazionassero presso l'impianto di depurazione, pagina 9 di 13 causando i disagi gestionali e di processo già in precedenza contestati, bloccando il servizio di smaltimento dapprima per nove settimane e nella vigenza del nuovo contratto per ulteriori sette settimane. Lo stoccaggio dei rifiuti, peraltro, oltre a non essere stato contemplato in alcun modo dal contratto, come evincibile dalle previsioni dell'art. 38.6 del C.S.A. in cui è esplicitato che la frequenza ed il numero dei trasporti giornalieri deve essere coerente con la produzione programmata, per evitare l'accumulo di cassoni pieni nel depuratore, appariva controindicato rispetto alla tipologia di rifiuto, in quanto idoneo a creare molestie olfattive e favorire la proliferazione di microrganismi.
La circostanza che, a fronte di un primo grave inadempimento verificatosi nella vigenza del primo contratto, il servizio sia stato riaffidato all'impresa (peraltro, con consegna anticipata rispetto alla sottoscrizione dello stesso), non costituisce affatto prova della assenza di gravità dell'inadempimento, come dedotto dall'attrice, apparendo, invece, come sostenuto dalla convenuta, la prova della conclamata incapacità dell'impresa di far fronte al servizio in maniera adeguata e coerente con le previsioni contrattuali.
D'altronde, dal verbale della riunione del gruppo di lavoro della società che CP_2 ha seguito i rapporti contrattuali con l'attrice (cfr. doc. 11 produzioni convenuta) si evince come il servizio sia stato riaffidato all'impresa nella consapevolezza delle pregresse Parte_3 difficoltà incontrate nell'esecuzione del precedente contratto, ma anche sul presupposto del rapporto decennale e positivo intercorso tra appaltatore e committente sino a metà dell'anno
2020, sicché, può ritenersi che la scelta della risoluzione contrattuale sia stata ponderata e sia stata considerata inevitabile solo allorquando la società ha dimostrato l'assoluta incapacità di gestire in maniera efficiente ed adeguata il servizio affidatole.
In diritto si osserva poi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, l'art. 108, co.3, del d.lgs. 50/2016, delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione appaltante l'accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma, e dunque del “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”, e, nel caso in cui l'istruttoria avviata con la contestazione degli addebiti all'appaltatore e svolta dal R.U.P., avvalori l'esistenza di un inadempimento della controparte, la Committente adotta la decisione di “dichiarare” la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del giudice ordinario.
Come infatti ritenuto dalla giurisprudenza, i contratti di appalto di opere pubbliche costituiscono fattispecie negoziali in cui, pur collocandosi le parti in una posizione di pagina 10 di 13 tendenziale parità, dalla quale deriva la titolarità, nella fase di esecuzione del contratto, di diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489), la pubblica amministrazione conserva speciali poteri di autotutela di natura pubblicistica, a tutela dell'interesse pubblico di cui è depositaria, che giustificano, in deroga alla disciplina di diritto comune, anche la risoluzione anticipata del contratto, sulla base di una valutazione compiuta unilateralmente dalla stessa e soggetta al controllo giurisdizionale in via meramente eventuale e successiva, su iniziativa della controparte.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che questo controllo successivo debba condurre ad una valutazione positiva dell'agire della Committente e della scelta di procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016 sul presupposto della gravità dell'inadempimento dell'attrice, piuttosto che a norma del comma 4 della medesima disposizione, che appare riferibile alle situazioni nelle quali vi sia davvero una situazione di mero ritardo nell'esecuzione della prestazione e non invece di continuativo inesatto e parziale adempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
Infatti, la sistematicità dei ritardi e le plurime omissioni nello smaltimento dei fanghi hanno certamente comportato un aggravio di compiti per la Committente, che ha dovuto assicurare la costante riorganizzazione del servizio avvalendosi di altri incaricati del trasporto e peraltro dovendo optare per il conferimento in termovalorizzatore in luogo della trasformazione per uso agronomico. L'entità delle violazioni contrattuali, valutate in relazione al breve periodo di esecuzione del rapporto sono state tali da compromettere la bona riuscita delle prestazioni come richiesto dall'art. 108 comma 3 Codice degli Appalti.
Ne consegue anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta in relazione alla legittima trattenuta delle somme spese per lo smaltimento dei rifiuti in sostituzione dell'impresa ed a causa dell'inadempimento di quest'ultima e che, pur in assenza delle fatture di spesa, risultano comprovate dal documento prodotto sub. 24 dalla convenuta, chiaramente estratto dai registri di spesa della Committente e contenente analitica ricostruzione dei quantitativi di “fanghi” smaltiti in proprio, nelle diverse settimane in contestazione ed i riferimenti alle imprese alle quali è stato conferito il servizio, documento da leggere unitamente ai rapportini delle società ed altre ed ai formulari rifiuti già prodotti dalla convenuta CP_4 con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed idonei a comprovare l'impiego delle somme trattenute in compensazione al momento della risoluzione del rapporto con parte attrice.
pagina 11 di 13 Quanto alle penali relative dell'importo di € 8.000 relativa al primo contratto, della quale parte attrice ha pure chiesto che sia accertata la insussistenza dei presupposti, nonché alla penale di €
7.000,00 relativa al secondo contratto, della quale parte attrice contesta la debenza, ritiene il
Collegio che solo la prima sia effettivamente dovuta, giacché solo la penale relativa al primo contratto risulta comminata in presenza dei presupposti che la giustificano e la connotano nella sua essenza di sanzione per il ritardo nell'adempimento.
Infatti, in generale si osserva che le penali sono concepite per sanzionare il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, e non altre forme di inadempimento. Le penali, infatti, assolvono alla funzione di sanzionare inadempimenti di carattere "residuale", ovvero meno gravi rispetto a quelli che giustificano la risoluzione del contratto, sicché trovano applicazione per inadempienze minori o ritardi, mentre la risoluzione è riservata ai casi di grave inadempimento che compromettono l'intera riuscita della prestazione. La natura sanzionatoria di inadempimenti di minore gravità trova conferma nella disciplina della risoluzione di cui all'art. 108 comma 3 e comma 4 del d.lgs. 50/2016, laddove il legislatore ha previsto che le penali per ritardo continuino ad essere applicabili solo nel caso di risoluzione per grave ritardo di cui al comma 4 dell'art. 108 d.lgs. 50/2016, invocato da parte attrice, e non invece nell'ipotesi di cui al comma 3 della medesima norma, relativa alla risoluzione per grave inadempimento. Le penali, quindi, nella collocazione sistematica data dall'art. 108 Codice appalti fungono da compensazione parziale e predeterminata per un tipo specifico di inadempienza, ossia il ritardo, che può poi essere integrata o superata da richieste di risarcimento danni più ampie se il ritardo
è così grave da giustificare la risoluzione.
Nel caso di specie, dalla ricostruzione in fatto svolta nella narrativa che precede si evince come la Committente sia addivenuta alla scelta della risoluzione per grave inadempimento in sostanziale continuità con l'apertura della non conformità molto grave del 3.2.2021, che generava l'avviso di qualità n. 200040042 e l'applicazione della penale di € 7.000,00, che dunque non deve considerarsi dovuta, avendo poi la Committente ritenuto di intimare la risoluzione per grave inadempimento ex art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016 a distanza di pochi giorni (ossia il 12.2.2021) e per le medesime contestazioni. Peraltro, si tratta di somme mai apprese dalla Committente, che avrebbe potuto trattenerle al momento dello svincolo della fideiussione e che, dunque, non sono dovute.
Parte attrice, quindi, non è tenuta al pagamento della penale, ma solo della somma di €
26.296,92, già trattenuta in compensazione dalla convenuta, confermandosi, invece, la funzione sanzionatoria per il ritardo della penale di € 8.000,00 comminata con il primo contratto. pagina 12 di 13 Infine, parte convenuta, allegando i verbali di accertamento e di contestazione da parte di
, ha chiesto che l'attrice sia condannata al pagamento delle sanzioni amministrative Pt_2 che avrebbero potuto essere elevate in capo ad riservandosi di produrre CP_2 eventuali notifiche pervenute in corso di causa. La domanda è stata riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni e tuttavia nessun ulteriore documento risulta versato in atti, sicché la domanda non può che essere rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza prevalente, sicché sono poste a carico di parte attrice e compensate nella misura di un quarto, in ragione dell'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata da con riferimento al pagamento della penale Controparte_2
e delle sanzioni amministrative e sono liquidate in € 545,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi, determinati secondo i parametri medi delle cause di valore indeterminato di complessità media di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto di servizi stipulato tra le parti per grave inadempimento della società ex art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016; Parte_3
2. Accerta il diritto di a trattenere in compensazione da quanto già pagato Controparte_2
a parte attrice in esecuzione del servizio svolto la somma di € 26.296,92;
3. Rigetta ogni ulteriore domanda.
4. Condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite, Parte_3 Controparte_2 liquidate, per l'intero (dunque: stante la compensazione per un quarto, dovuti i tre quarti delle somme indicate di seguito), in euro 545,00 per spese, euro 10.860 per compensi, oltre 15% per spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Bologna del
10 dicembre 2025.
Il Presidente La Giudice relatrice
dott. Michele Guernelli dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8501/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGILIO MARIA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PONTIROLI ELENA ( ) VIA MISTRALI 4 43100 PARMA;
C.F._1 Parte_1
( ) VIALE DEI MILLE 22 42100 REGGIO NELL'EMILIA; elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA RUBBIANI N. 3 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. VIRGILIO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LOLLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 39 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI, cui le parti si sono riportate all'udienza del 22.10.2025. Si riportano di seguito le conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione respinta, in accoglimento delle istanze proposte: dichiarare illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto adottato da con atto del 6 maggio 2021 prot. 57818 a firma dell'amministratore delegato ing. Controparte_2
e conseguentemente: Controparte_3 al risarcimento del danno nella somma di € 152.998,51 di cui: Controparte_2
- € 90.254,66 i
- € 62.743,85 a titolo di mancato utile
pagina 1 di 13 o a quella diversa, maggiore o minore, che resterà dimostrata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre il danno all'immagine e a quello derivante dall'annotazione nel Casellario Informatico dell'ANAC, la cui quantificazione si rimette al prudente apprezzamento del giudice, anche in via equitativa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare al risarcimento del danno derivante dalla perdita della chance di potersi Controparte_2 aggiudicare anche il rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi pari ad un importo presunto di € 160.022,89;
- condannare al risarcimento del danno derivante, da eventuali esclusioni da future gare Controparte_2 d'appalto, intervenute nelle more del presente giudizio e motivate con la presente risoluzione;
- dichiarare l'inesistenza del diritto di a segnalare la risoluzione ad ANAC, quale fatto Controparte_2 derivante da inadempimento di;
CP_1
- accertare e dichiarare il diritt ad ottenere la cancellazione dell'annotazione della risoluzione del CP_1 contratto nel Casellario ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
- condannare a rimborsare a l'importo eccedente delle penali pagate in Controparte_2 CP_1 occasione della Non conformità relativa al primo contratto, pari ad € 8.000,00;
- dichiarare e accertare come non dovuto ad l'importo di € 26.296,92, che quest'ultima Controparte_2 ha trattenuto dai pagamenti dovuti a e condannare al suo rimborso a favore di CP_1 Controparte_2 ; CP_1 re non dovuto il pagamento delle penali relative al contratto risolto. Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale:
a) accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere da e conseguentemente accertare la CP_1 correttezza della procedura di risoluzione del con-tratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del CSA e dell'art.108 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. e comunicata da mediante comunicazione del CP_2 6/05/2021, con Protocollo Generale Uscita Nr. 0057818,
b) rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti.
In via riconvenzionale:
a) accertare la corretta condotta di nell'aver addebitato ad , la somma di € 26.296,92 CP_2 CP_1 sostenuta per lo smaltimento “in urgenza” in termovalorizzatore, trattenendola in compensazione;
b) accertare la corretta condotta di nell'aver addebitato ad , la somma di € 7.000,00 CP_2 CP_1 a titolo di penale, a seguito di n. 7 settimane di servizio inadempiente, quantificata ai sensi dell'art. 11 del CSA, trattenendola in compensazione;
c) accertare e condannare al pagamento delle sanzioni amministra-tive che dovessero essere elevate CP_1 in capo a in forza del verbale di accertamento e della contestazione da parte di in CP_2 Pt_2 relazione al precedente contratto di appalto.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale indicando quale teste:
- il sig. , c.f. residente in [...] Trieste, nella Testimone_1 C.F._3 sua qualità di dipendente AC e di coordina-tore del depuratore di Zaule e la sig.ra , C.f. Tes_2
, resi-dente in via Gatteri n. 23 Trieste, nella sua qualità di dipendente AC e di C.F._4 Capoim-pianto depuratore di Zaule sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che veniva indicato ad un numero quantitativo di cas-soni set-timanali da portare via;
CP_1
2. vero che alle suddette richieste riscontrava riferendo di por-tare via quantitativi minori di cassoni;
CP_1
pagina 2 di 13 3. vero che ai ritardi sulla programmazione causati da ha dovuto far fronte AC riorganizzando CP_1 autonomamente lo smaltimento.
-il sig. , C.f. residente in [...] Trie-ste, nella sua qualità di Tes_3 C.F._5 dipendente di e di coor-dinato-re delle attività di trasporto fanghi, sui seguenti Controparte_4 capitoli di prova:
4. vero che la sua società ha provveduto al trasporto di cassoni per conto di AC;
5. vero che la documentazione che si rammostra (Allegato 5 - Rapportini tra-sporto conferma che il CP_4 trasporto era eseguito per conto di AC presso l'in-ceneritore.
- il sig. , C.f. residente in [...] Trieste, nella sua qualità di Testimone_4 C.F._6 dipendente di HESTAMBIENTE s.r.l. (Termovalorizza-tore) e di addetto alla pesa, sui seguenti capitoli di prova:
6. vero che i cassoni consegnati inerenti i seguenti documenti che si rammo-strano (Allegato 2 - Formulari fanghi in termovalorizzatore) provenivano da Ace-gas;
7. vero che AC ha provveduto al pagamento del servizio di smaltimento dei cassoni di cui alla documentazione che si rammostra (cfr. All.ti. 2 e 5).
- il sig. , c.f. residente in [...] Trieste, nella sua Tes_5 C.F._7 qualità di dipendente AC e di Responsabile im-pianti di depurazione Trieste e Padova, sui seguenti capitoli di prova:
8. vero che il corretto smaltimento dei fanghi disidratati è essenziale alla cor-retta gestione dell'intero processo depurativo delle acque reflue e serve ad evitare un possibile inquinamento ambientale;
9. vero che il mancato smaltimento dei fanghi da parte di ha compor-tato sforamenti dei parametri allo CP_1 scarico nel corpo recettore ovvero il mare.
Con vittoria di spese e compensi.”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_3
al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di Controparte_2 risoluzione del contratto stipulato tra le parti per l'esecuzione del servizio di ritiro, trasporto e recupero del rifiuto CER 19.08.05 “fanghi disidratati” prodotti nei depuratori dell'area di
Trieste, nonché di dichiarare non dovuto il pagamento della penale di € 7.000,00 applicata a seguito dell'apertura di una sola grave non conformità, chiedendo altresì la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni derivati ed alla restituzione della somma di €
26.296,92, che quest'ultima ha trattenuto dai pagamenti effettuati in favore di parte attrice.
A tal fine, ha dedotto che: Parte_3
- con contratto del 22.10.2020 risultava assegnataria del servizio di cui sopra, già consegnato in data 1.10.2020, da svolgere per la durata di 18 mesi, con possibilità di ulteriore rinnovo per la durata di un anno;
pagina 3 di 13 - secondo le previsioni del bando di gara il destino prioritario dei fanghi era il recupero in agricoltura (o, eccezionalmente, in altri impianti di trattamento e recupero come gli stoccaggi e i compostaggi autorizzati) ed in via residuale era previsto il conferimento in discarica autorizzata ed in impianto di incenerimento;
- in data 6.5.2021 era adottato il provvedimento di risoluzione per grave inadempimento ex art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016 e 20 C.S.A. a far tempo dal 31.5.2021, nel quale si riferiva della pregressa apertura di una non conformità molto grave in data 3.2.2021, che aveva condotto all'applicazione di una penale di € 7.000,00, a seguito di 7 settimane di servizio inadempiente
(relativa alle settimane n. 51, 52, 53 del 2020 e n. 1, 2, 3, 4 del 2021), che tuttavia non era mai stata oggetto di comunicazione all'appaltatore;
- il provvedimento di risoluzione doveva ritenersi illegittimo non solo in ragione della omessa comunicazione della non conformità di cui sopra, ma anche in quanto adottato ai sensi dell'art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016, richiamato dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, ossia la procedura relativa alla risoluzione per grave inadempimento, laddove nella specie la
Committente avrebbe potuto al più procedere ai sensi del comma 4 della medesima norma, il quale disciplina le ipotesi di risoluzione per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni;
- tale conclusione doveva ritenersi coerente con le previsioni dell'art. 11 C.S.A., in relazione alla disciplina della penale, a mente della quale per poter risolvere il contratto dovevano essere contestate tre non conformità, mentre nella specie non ne era stata contestata nemmeno una;
- inoltre, l'inadempimento contestato a parte attrice doveva ritenersi inesistente, poiché le difficoltà incontrate nell'espletamento del servizio dovevano ritenersi ascrivibili ad eventi di forza maggiore che avevano determinato un accumulo di fanghi, da individuare, in particolare, nelle peculiari condizioni metereologiche che avevano condotto ad evidenziare nelle analisi commissionate dalla Committente e prodromiche allo smaltimento in agricoltura, un valore anomalo della sostanza secca;
- a fronte di tali anomalie delle analisi, poi, la Committente aveva fornito nel dicembre 2020 analisi finalizzate al recupero in agricoltura che recavano valori penalizzanti rispetto a tale utilizzo e non aveva provveduto a farle ripetere nonostante fossero inattendibili perché anomale rispetto allo storico precedente;
- infine, doveva ritenersi significativo che, in precedenza, l'attrice fosse già risultata assegnataria dell'appalto e che, di fronte a problematiche analoghe, la Committente avesse ritenuto di pagina 4 di 13 comminare una penale, per l'importo di € 9.000,00, senza mai contestare alcun inadempimento di gravità tale da condurre alla risoluzione del contratto ed anzi procedendo al nuovo affidamento del servizio, peraltro, consegnandolo in anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto.
2. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti offerta Controparte_2 dall'attrice e deducendo che:
- secondo la lex specialis disciplinante il servizio, il conferimento dei fanghi in agricoltura era ritenuto preferibile, ma non risultava in alcun modo indicato che il predetto conferimento in natura dovesse considerarsi esclusivo, avendo il contratto ad oggetto lo smaltimento per mezzo di tutte le forme di recupero previste nei termini di legge;
- si era resa responsabile di un grave inadempimento comprovato, senza alcuna CP_1 inversione dell'onere della prova dell'esatto adempimento del servizio incombente su parte attrice, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nei mesi precedenti alla intervenuta risoluzione e dalla ulteriore documentazione versata in atti, dalla quale poteva trarsi il persistere delle carenze nella esecuzione del contratto, peraltro già manifestatesi nel vigore del precedente rapporto contrattuale;
- infatti, nel corso delle prime settimane di esecuzione del contratto di appalto l'attrice riscontrava già i primi inadempimenti contrattuali ed in data 21/12/2020, provvedeva ad inviare ad diffida mediante cui contestava come il servizio fosse stato espletato CP_1 soddisfacendo meno del 50% delle reali necessità, invitando la società alla risoluzione delle problematiche;
- in data 30/12/2020, riscontrava la diffida di evidenziando come le CP_1 CP_2 analisi espletate avessero restituito esiti anomali;
- successivamente con missiva del 7/01/2021 contestava ancora ad CP_2 CP_1 la carenza nello svolgimento del servizio e rappresentava che i fanghi, seppur con un livello più alto rispetto al solito di sostanza secca, dovevano ritenersi idonei per lo smaltimento presso gli impianti di compostaggio e quindi sollecitava nuovamente l'appaltatore a provvedere, pena l'applicazione della penale prevista dall'art. 11 del CSA;
- in data 15/01/2021 riscontrava la missiva di del 7/01/2021, con la CP_1 CP_2 quale rappresentava di avere attivato ulteriori nuovi destini per i fanghi, confidando comunque pagina 5 di 13 che le analisi in fase di redazione restituissero parametri utili ad agevolare l'attivazione di nuove destinazioni;
- in data 3/02/2021 provvedeva all'apertura di una non conformità molto CP_2 grave (Avviso di Qualità n. 200040042) a carico di , cui conseguiva un decremento CP_1 pari a 8 punti e l'applicazione di una penale di € 7.000,00, a seguito di n.7 settimane di servizio inadempiente (relative alle settimane n. 51 52 53 dell'anno 2020 ed alle settimane n.1 2 3 4 dell'anno 2021), durante le quali, nonostante gli esiti delle analisi eseguite dalla Committente su richiesta di , fossero conformi sia al recupero agronomico, che al recupero in CP_1 compostaggio e allo smaltimento in discarica, quest'ultima non aveva presentato alcuna autorizzazione di nuovi siti di destino per favorire il corretto conferimento e gestione del rifiuto;
- ciò comportava l'obbligata ricerca di autonome forme di recupero dei fanghi alternative all'agricoltura ed il conferimento in termovalorizzatore a carico di anche in CP_2 considerazione della circostanza che i fanghi presentassero un livello di sostanza secca più elevato del solito poiché l'attrice li aveva lasciati stazionare nei cassoni scarrabili per settimane, sicché, la convenuta, nel risolvere il contratto, aveva correttamente seguito la procedura prevista dal codice dei contratti pubblici;
- in via riconvenzionale, quindi, doveva essere riconosciuta alla convenuta la somma di €
26.296,92 per i costi sostenuti per smaltire i fanghi presso il termovalorizzatore, nonché la somma di € 7.000 a titolo di penale, nonché l'importo delle eventuali sanzioni amministrative che in seguito avrebbero potuto essere elevate ad AC da parte di oppure dalla Pt_2
Regione FVG.
3. Alla prima udienza del 28.10.2021, avanti alla giudice all'epoca procedente, era discussa questione, rilevata d'ufficio, relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Bologna, sezione impresa, avendo entrambe le parti la propria sede a Trieste, rinviandosi alla successiva udienza del 18.11.2021 al fine di consentire alle parti di offrire chiarimenti sul punto, nella quale i difensori delle parti insistevano nel radicare il processo presso il Tribunale di Bologna evidenziando come il Capitolato Speciale d'Appalto avesse previsto la competenza in via esclusiva del predetto Ufficio, sicché la giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza dell'8.11.2022, nella quale la causa era ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.2.2025, poi differita dalla scrivente relatrice, nel frattempo subentrata nel ruolo, ed infine fissata al 22.10.2025. Alla pagina 6 di 13 predetta udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come in narrativa e questa giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di venti giorni – ex art. 190, comma 2 c.p.c. – il termine per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di legge per il deposito delle memorie di replica.
**** Sul merito delle domande dell'attrice e delle domande riconvenzionali di parte convenuta
Ritiene il Collegio che le domande formulate da parte attrice non possano trovare accoglimento e che la risoluzione del contatto d'appalto per l'espletamento del servizio del quale si discute sia stata legittimamente intimata dalla società convenuta avvalendosi delle forme di cui all'art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016.
Va premesso che dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto versato in atti, che descrive l'oggetto e la durata dell'appalto, si trae come il servizio sia stato affidato con la finalità di utilizzare i fanghi in agricoltura o, previa trasformazione, per riutilizzo con finalità equivalenti quali il compostaggio, ma anche come fosse stata prevista, in via sostanzialmente equivalente, la possibilità dello smaltimento finale in discarica o presso inceneritori, ferma tuttavia la facoltà concessa alla Committente di limitare, a proprio insindacabile giudizio, i quantitativi smaltiti in discarica, senza che l'impresa potesse avanzare pretese. La descrizione della tipologia del servizio in questi termini veniva peraltro ribadita nell'art. 37 del C.S.A., disposizione ricompresa nelle norme tecniche per lo svolgimento del servizio, nelle quali si precisava anche come la gestione dello stesso dovesse considerarsi assunta dall'appaltatore a proprio rischio, dovendo questo predisporre, con oneri e costi a proprio esclusivo carico, una organizzazione di mezzi ed attività idonea a garantirne l'adempimento secondo i termini e le prescrizioni indicate dalla stazione appaltante, sul presupposto che, dal punto di vista storico, ma non vincolante ai fini dell'impegno garantito alla stazione appaltante, i dati di produzione media annuale, con riferimento al lotto 2 assegnato e relativo all'area di Trieste, erano stimati in circa 6.000 tonnellate l'anno e che comunque la ricerca dei siti di destinazione dei fanghi da utilizzare, recuperare, riutilizzare era riservata in via esclusiva all'appaltatore stesso.
Quanto, poi, alle analisi di caratterizzazione del rifiuto prodotto come CER 19.08.05, il medesimo art. 37 delle norme tecniche aveva previsto che dovessero essere a carico del
Committente e dovessero essere svolte nella frequenza di cui al d.lgs. 99/1992, come integrato dalla legge 130/2018, ma anche come, in casi di urgenza, le analisi potessero essere svolte dall'appaltatore, salvo successivo rimborso delle spese sostenute.
pagina 7 di 13 Nel complesso, dunque, dalle disposizioni del C.S.A. si trae come l'appaltatore avesse assunto gli oneri di gestione dell'appalto con una assoluta autonomia nella organizzazione del servizio, potendo anche procedere, ove necessario, allo svolgimento delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti e dovendo comunque reperire in autonomia i siti ove conferire i fanghi sia nell'ipotesi in cui avesse optato per la destinazione agricola, sia nell'ipotesi di trasformazione per il compostaggio, sia infine nell'ipotesi del conferimento in discarica.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, poi, si trae come la gestione del servizio abbia incontrato, sin dal mese di novembre 2020, difficoltà legate al quantitativo di fanghi smaltiti, avendo soddisfatto il servizio in misura inferiore al 50 % delle reali necessità, Parte_3 essendo stata diffidata ad un esatto e completo adempimento del servizio già a far data
21.12.2020, a pena dell'applicazione delle penali di cui all'art. 11 C.S.A.
In particolare, era contestato il parziale adempimento con riferimento alle settimane 50, 51 e 52, giacché rispetto allo smaltimento dei 44 cassoni richiesti, ne risultavano smaltiti soltanto 18.
Con nota trasmessa in data 30.12.2020 la società attrice confermava le difficoltà nella esecuzione del servizio che, tuttavia, riteneva di ascrivere all'esito delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti, che restituivano valori nel rapporto tra sostanza secca ed azoto e, dunque, risultavano tali da non consentire lo smaltimento in agricoltura, sicché, pur rendendosi disponibile per lo svolgimento in proprio di ulteriori analisi dei rifiuti, si limitava a rilevare la necessità di considerare altri destini a smaltimento.
Nella circostanza, la convenuta contestava da subito che l'esecuzione parziale del servizio fosse da ascrivere a peculiari trattamenti dei fanghi all'atto del processo di disidratazione meccanica eseguito presso la linea dei depuratori dell'area di Trieste (Zaule e Servola), ritenendo piuttosto che l'eccesso di sostanza secca rispetto all'azoto fosse causato dallo stazionamento dei fanghi presso l'impianto di Zaule, nei cassoni scarrabili coperti, in attesa dello smaltimento, circostanza che determinava la prosecuzione del processo di essiccamento e, di conseguenza,
l'impossibilità del conferimento in agricoltura e segnalava comunque come, dal risultato delle analisi, emergesse in ogni caso la possibilità dello smaltimento presso gli impianti di compostaggio.
La successiva nota di del 15.1.2021 ribadiva come la difficoltà nella gestione del Parte_3 servizio fosse costituita dalla circostanza che la caratterizzazione dei fanghi risultava tale da non consentire lo smaltimento con destinazione agronomica, tuttavia, la società confermava di avere “attivato ulteriori nuovi destini” e di essere in trattativa con altri “al fine di garantire al servizio una molteplicità di destinazioni”. pagina 8 di 13 In data 3.2.2021 la società convenuta, preso atto del persistere della situazione di parziale adempimento del servizio, poiché, nel complesso, su un totale di 97 cassoni da portare a recupero, l'impresa ne aveva effettivamente smaltiti solo 34, riteneva di dover aprire una non conformità molto grave, che generava l'Avviso di Qualità n. 200040042, dal quale conseguiva un decremento pari a 8 punti e l'applicazione di una penale di € 7.000,00, riferita alle n.7 settimane di servizio inadempiente (relative alle settimane n. 51 52 53 del 2020 e settimane n.1
2 3 4 del 2021).
L'apertura della non conformità conduceva la Committente ad interrogarsi sulla opportunità di proseguire nel servizio, anche in considerazione della circostanza che la situazione di inadempienza risultava, in verità, già manifestatasi nella vigenza del precedente contratto n.
1970001602, eseguito nel corso della precedente estate e rispetto al quale, in data 21/09/2020 era stata aperta altra non conformità per mancato servizio per nove settimane, che aveva generato precedente Avviso di Qualità n.200038302 prot. N.110449 in data 13/11/2020, al quale aveva fatto seguito un decremento pari a 8 punti e l'applicazione della penale contrattualmente prevista.
Il reiterarsi di un inadempimento dovuto alle medesime circostanze e causato, quindi, dalla asserita impossibilità del recupero agronomico e dalla incapacità dell'impresa di rinvenire tempestivamente altri destini, conduceva la Committente ad avvalersi della risoluzione per grave inadempimento prevista dagli artt. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016 e dall'art. 21 del C.S.A., che infatti era comunicata in data 12.2.2021, concedendo all'impresa, come prescritto dalla norma, termine di 15 giorni per formulare le proprie deduzioni ed infine comunicando in data
16.5.2021 il provvedimento di risoluzione.
Così ricostruiti i fatti sulla base della documentazione prodotta dalle parti, appare evidente che la scelta della Committente di avvalersi della risoluzione non possa essere ritenuta illegittima, risultando comprovato documentalmente l'inadempimento di parte attrice che, infatti, sin dalla prima corrispondenza non ha in alcun modo contestato di avere solo parzialmente eseguito lo smaltimento dei fanghi, ma ha solo tentato di fornirne una giustificazione in relazione alla impossibilità di smaltimento in agricoltura.
La circostanza, poi, che l'appalto del servizio sia stato convenuto rimettendo all'impresa appaltatrice il reperimento delle soluzioni di smaltimento dei fanghi più congeniali rispetto alle proprie scelte organizzative induce a ritenere che l'inadempimento sia da ascrivere alla stessa che, evidentemente, nella dimostrata incapacità di smaltire i fanghi anche con modalità diverse dall'uso agronomico, ha lasciato che questi stazionassero presso l'impianto di depurazione, pagina 9 di 13 causando i disagi gestionali e di processo già in precedenza contestati, bloccando il servizio di smaltimento dapprima per nove settimane e nella vigenza del nuovo contratto per ulteriori sette settimane. Lo stoccaggio dei rifiuti, peraltro, oltre a non essere stato contemplato in alcun modo dal contratto, come evincibile dalle previsioni dell'art. 38.6 del C.S.A. in cui è esplicitato che la frequenza ed il numero dei trasporti giornalieri deve essere coerente con la produzione programmata, per evitare l'accumulo di cassoni pieni nel depuratore, appariva controindicato rispetto alla tipologia di rifiuto, in quanto idoneo a creare molestie olfattive e favorire la proliferazione di microrganismi.
La circostanza che, a fronte di un primo grave inadempimento verificatosi nella vigenza del primo contratto, il servizio sia stato riaffidato all'impresa (peraltro, con consegna anticipata rispetto alla sottoscrizione dello stesso), non costituisce affatto prova della assenza di gravità dell'inadempimento, come dedotto dall'attrice, apparendo, invece, come sostenuto dalla convenuta, la prova della conclamata incapacità dell'impresa di far fronte al servizio in maniera adeguata e coerente con le previsioni contrattuali.
D'altronde, dal verbale della riunione del gruppo di lavoro della società che CP_2 ha seguito i rapporti contrattuali con l'attrice (cfr. doc. 11 produzioni convenuta) si evince come il servizio sia stato riaffidato all'impresa nella consapevolezza delle pregresse Parte_3 difficoltà incontrate nell'esecuzione del precedente contratto, ma anche sul presupposto del rapporto decennale e positivo intercorso tra appaltatore e committente sino a metà dell'anno
2020, sicché, può ritenersi che la scelta della risoluzione contrattuale sia stata ponderata e sia stata considerata inevitabile solo allorquando la società ha dimostrato l'assoluta incapacità di gestire in maniera efficiente ed adeguata il servizio affidatole.
In diritto si osserva poi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, l'art. 108, co.3, del d.lgs. 50/2016, delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione appaltante l'accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma, e dunque del “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”, e, nel caso in cui l'istruttoria avviata con la contestazione degli addebiti all'appaltatore e svolta dal R.U.P., avvalori l'esistenza di un inadempimento della controparte, la Committente adotta la decisione di “dichiarare” la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del giudice ordinario.
Come infatti ritenuto dalla giurisprudenza, i contratti di appalto di opere pubbliche costituiscono fattispecie negoziali in cui, pur collocandosi le parti in una posizione di pagina 10 di 13 tendenziale parità, dalla quale deriva la titolarità, nella fase di esecuzione del contratto, di diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489), la pubblica amministrazione conserva speciali poteri di autotutela di natura pubblicistica, a tutela dell'interesse pubblico di cui è depositaria, che giustificano, in deroga alla disciplina di diritto comune, anche la risoluzione anticipata del contratto, sulla base di una valutazione compiuta unilateralmente dalla stessa e soggetta al controllo giurisdizionale in via meramente eventuale e successiva, su iniziativa della controparte.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che questo controllo successivo debba condurre ad una valutazione positiva dell'agire della Committente e della scelta di procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016 sul presupposto della gravità dell'inadempimento dell'attrice, piuttosto che a norma del comma 4 della medesima disposizione, che appare riferibile alle situazioni nelle quali vi sia davvero una situazione di mero ritardo nell'esecuzione della prestazione e non invece di continuativo inesatto e parziale adempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
Infatti, la sistematicità dei ritardi e le plurime omissioni nello smaltimento dei fanghi hanno certamente comportato un aggravio di compiti per la Committente, che ha dovuto assicurare la costante riorganizzazione del servizio avvalendosi di altri incaricati del trasporto e peraltro dovendo optare per il conferimento in termovalorizzatore in luogo della trasformazione per uso agronomico. L'entità delle violazioni contrattuali, valutate in relazione al breve periodo di esecuzione del rapporto sono state tali da compromettere la bona riuscita delle prestazioni come richiesto dall'art. 108 comma 3 Codice degli Appalti.
Ne consegue anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta in relazione alla legittima trattenuta delle somme spese per lo smaltimento dei rifiuti in sostituzione dell'impresa ed a causa dell'inadempimento di quest'ultima e che, pur in assenza delle fatture di spesa, risultano comprovate dal documento prodotto sub. 24 dalla convenuta, chiaramente estratto dai registri di spesa della Committente e contenente analitica ricostruzione dei quantitativi di “fanghi” smaltiti in proprio, nelle diverse settimane in contestazione ed i riferimenti alle imprese alle quali è stato conferito il servizio, documento da leggere unitamente ai rapportini delle società ed altre ed ai formulari rifiuti già prodotti dalla convenuta CP_4 con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed idonei a comprovare l'impiego delle somme trattenute in compensazione al momento della risoluzione del rapporto con parte attrice.
pagina 11 di 13 Quanto alle penali relative dell'importo di € 8.000 relativa al primo contratto, della quale parte attrice ha pure chiesto che sia accertata la insussistenza dei presupposti, nonché alla penale di €
7.000,00 relativa al secondo contratto, della quale parte attrice contesta la debenza, ritiene il
Collegio che solo la prima sia effettivamente dovuta, giacché solo la penale relativa al primo contratto risulta comminata in presenza dei presupposti che la giustificano e la connotano nella sua essenza di sanzione per il ritardo nell'adempimento.
Infatti, in generale si osserva che le penali sono concepite per sanzionare il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, e non altre forme di inadempimento. Le penali, infatti, assolvono alla funzione di sanzionare inadempimenti di carattere "residuale", ovvero meno gravi rispetto a quelli che giustificano la risoluzione del contratto, sicché trovano applicazione per inadempienze minori o ritardi, mentre la risoluzione è riservata ai casi di grave inadempimento che compromettono l'intera riuscita della prestazione. La natura sanzionatoria di inadempimenti di minore gravità trova conferma nella disciplina della risoluzione di cui all'art. 108 comma 3 e comma 4 del d.lgs. 50/2016, laddove il legislatore ha previsto che le penali per ritardo continuino ad essere applicabili solo nel caso di risoluzione per grave ritardo di cui al comma 4 dell'art. 108 d.lgs. 50/2016, invocato da parte attrice, e non invece nell'ipotesi di cui al comma 3 della medesima norma, relativa alla risoluzione per grave inadempimento. Le penali, quindi, nella collocazione sistematica data dall'art. 108 Codice appalti fungono da compensazione parziale e predeterminata per un tipo specifico di inadempienza, ossia il ritardo, che può poi essere integrata o superata da richieste di risarcimento danni più ampie se il ritardo
è così grave da giustificare la risoluzione.
Nel caso di specie, dalla ricostruzione in fatto svolta nella narrativa che precede si evince come la Committente sia addivenuta alla scelta della risoluzione per grave inadempimento in sostanziale continuità con l'apertura della non conformità molto grave del 3.2.2021, che generava l'avviso di qualità n. 200040042 e l'applicazione della penale di € 7.000,00, che dunque non deve considerarsi dovuta, avendo poi la Committente ritenuto di intimare la risoluzione per grave inadempimento ex art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016 a distanza di pochi giorni (ossia il 12.2.2021) e per le medesime contestazioni. Peraltro, si tratta di somme mai apprese dalla Committente, che avrebbe potuto trattenerle al momento dello svincolo della fideiussione e che, dunque, non sono dovute.
Parte attrice, quindi, non è tenuta al pagamento della penale, ma solo della somma di €
26.296,92, già trattenuta in compensazione dalla convenuta, confermandosi, invece, la funzione sanzionatoria per il ritardo della penale di € 8.000,00 comminata con il primo contratto. pagina 12 di 13 Infine, parte convenuta, allegando i verbali di accertamento e di contestazione da parte di
, ha chiesto che l'attrice sia condannata al pagamento delle sanzioni amministrative Pt_2 che avrebbero potuto essere elevate in capo ad riservandosi di produrre CP_2 eventuali notifiche pervenute in corso di causa. La domanda è stata riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni e tuttavia nessun ulteriore documento risulta versato in atti, sicché la domanda non può che essere rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza prevalente, sicché sono poste a carico di parte attrice e compensate nella misura di un quarto, in ragione dell'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata da con riferimento al pagamento della penale Controparte_2
e delle sanzioni amministrative e sono liquidate in € 545,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi, determinati secondo i parametri medi delle cause di valore indeterminato di complessità media di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto di servizi stipulato tra le parti per grave inadempimento della società ex art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016; Parte_3
2. Accerta il diritto di a trattenere in compensazione da quanto già pagato Controparte_2
a parte attrice in esecuzione del servizio svolto la somma di € 26.296,92;
3. Rigetta ogni ulteriore domanda.
4. Condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite, Parte_3 Controparte_2 liquidate, per l'intero (dunque: stante la compensazione per un quarto, dovuti i tre quarti delle somme indicate di seguito), in euro 545,00 per spese, euro 10.860 per compensi, oltre 15% per spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Bologna del
10 dicembre 2025.
Il Presidente La Giudice relatrice
dott. Michele Guernelli dott.ssa Roberta Dioguardi
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