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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5438 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa IA RO Presidente
Dott.ssa FR NA VA Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 1541 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dagli Parte_1
Avv. Paola Silvia Colombo e Gabriele Scuffi, entrambi del foto di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano,
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli Controparte_1
Avv. Maria Alessio e Salvatore Gagliardo che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
APPELLATA
E con l'intervento del P.G. in sede OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Civitavecchia n 1395/2023, pubblicata il 29/11/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Civitavecchia -preso atto che, con sentenza non definitiva del 13/2/2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/4/1989- ha Parte_2
. confermato la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1
e la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli, maggiorenni ed autosufficienti,
. posto a carico di e a beneficio di con Parte_1 Controparte_1
decorrenza dalla domanda, l'assegno divorzile di euro 1.000 mensili da rivalutarsi annualmente
. rigettato le ulteriori richieste delle parti,
. dichiarato integralmente compensate le spese di lite.
Nella sentenza si legge che
. i) con gli accordi separativi -decreto di omologa del 9/1/2013-, le parti avevano fra l'altro convenuto un contributo al mantenimento della moglie di € 1.000 mensili, ii) nell'adire il Tribunale, il ha dedotto che l'ex Pt_1
moglie aveva raggiunto un'autonomia economica e comunque aveva intrapreso una relazione sentimentale stabile con il nuovo compagno - persona oltretutto facoltosa- sicchè ha chiesto, fra l'altro, la revoca dell'assegno divorzile, iii) costituendosi, la proprietaria al 50% CP_1
della casa coniugale, ha rappresentato che, nel 2018 era stata colpita dalla quinta recidiva di un carcinoma delle ghiandole sottomandibolari e del collo, che le cure l'avevano notevolmente debilitata e l'avevano portata a soffrire di depressione, che non aveva una relazione stabile e consolidata con l il quale risiedeva a Roma e non aveva intenzione di intraprendere Pt_3
una convivenza con lei, che la situazione economica del era Pt_1
notevolmente migliorata, avendo egli conseguito il grado di Colonnello presso l'Esercito Italiano, mentre essa deducente era disoccupata: ha chiesto l'assegno divorzile di euro 1.200 mese,
. in sede presidenziale, revocata l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno per la figlia, sono state confermate le condizioni separative,
. residuando la decisione sul solo assegno divorzile, occorreva ricostruire le condizioni economiche delle parti iv) il (classe 1965), quale Pt_1
Colonnello dell'Esercito, percepisce circa 3.500 euro netti mese -tenuto conto anche del lavoro straordinario-, ha dichiarato nel 2021 e 2022 redditi annui lordi -compresi straordinari ed indennità di comando- rispettivamente per euro 97.000 e 102.000 circa, è proprietario al 50% della casa coniugale e di due terreni oltre nella quota di 1/6 di beni pervenuti in via ereditaria (un appartamento, un garage e due terreni) e vive nell'alloggio di servizio, aveva un finanziamento estinto nel mese di febbraio 2023 ed ha contratto nel mese di novembre 2020 un mutuo con rata mensile di circa 530 euro, v) la disoccupata, fruisce, oltre che del mantenimento di euro 1.000, di CP_1
euro 310 mese per assegno di invalidità INPS, ha svolto in passato lavori saltuari di pulizia delle scale -che avrebbe continuato a svolgere per compensare le spese condominiali di circa 80 euro mensili-, è stata colpita da cinque recidive del carcinoma diagnosticatole nel 1991, ha avuto problemi di alimentazione e “un disturbo di adattamento con prevalenza delle manifestazioni ansiose”, è stata riconosciuta “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%” (come da verbale della
Commissione Medica del 27/11/2019), non ha avuto spese abitative ma l'assegnazione della casa coniugale è stata revocata con l'ordinanza presidenziale, nega la coabitazione con l' col quale ha dal 2014 una Pt_3
relazione sentimentale, ha, all'atto dello scioglimento della comunione legale, ricevuto € 21.000 dalla divisione dei conti correnti e €. 30.000 come conguaglio per l'attribuzione al marito dei terreni caduti nel patrimonio comune, risulta prelevare periodicamente circa 500/750 euro mensili ed avere un dossier titoli del valore medio di circa 25.000 euro,
. occorre far leva sul fatto che la non ha lavorato in costanza di CP_1
matrimonio per scelta condivisa col marito, che la coabitazione non è provata così come indimostrato è che il compagno provveda alle esigenze di vita della che costei è invalida al 100% e soffre di depressione CP_1
maggiore, oltre ad avere 60 anni e difficoltà di collocamento nel mondo lavorativo, non fruisce più dell'ex casa familiare,
. l'assegno si giustifica sotto entrambi i profili assistenziale e compensativo.
Ha proposto tempestivo appello il deducendo che Pt_1
. il primo Giudice avrebbe dovuto vi) valorizzare il legame sentimentale solido e duraturo esistente tra e fin dal Controparte_1 Parte_4
2014 per escludere il diritto della predetta a percepire l'assegno divorzile quanto meno per la parte assistenziale, visto che per aversi stabilità della convivenza si prescinde dal requisito della coabitazione, nemmeno richiesto dall'art. 1, comma 36, della legge 76/2016 che, nel regolare la convivenza more uxorio, definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”, vii) considerare la abituale frequentazione da parte della casa della anche d'inverno -come confermato dai Pt_3 CP_1
testi e il fatto che il figlio ha vissuto con madre e Tes_1 Tes_2 Per_1
compagno dopo la separazione dei genitori -dichiarazione Controparte_2
del 17/3/2021-, la presenza dell' nella vita familiare della Pt_3 CP_1
e il suo legame con i figli e -dichiarazioni Per_2 Per_1 Pt_3
deposizioni il coinvolgimento del Tes_1 Tes_3 Testimone_4
compagno in ogni vicenda intima e familiare -dichiarazioni Pt_3
conversazione viii) non attribuire rilevanza alle Controparte_3
dichiarazioni dei testi sul fatto che l' abita in Testimone_4 Pt_3
Roma, risultando oltretutto la residenza in Roma non preclusiva della possibilità che l' trascorra periodi nell'ex casa coniugale di AN Pt_3
NE, ix) non mancare di considerare i benefici economici che la trae dalla relazione con l' dichiarazione resa dalla CP_1 Pt_3 CP_1
nell'ambito della conversazione con l'ex marito e l' estratti cc della Pt_3
CP_1
. il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare x) l'inerzia della nella CP_1
ricerca di un'occupazione confacente alle sue condizioni, non potendo l'ex coniuge tenere un comportamento deresponsabilizzante e limitarsi ad aspettare opportunità di lavoro, xi) il fatto che la non ha dimostrato CP_1
di non poter svolgere un lavoro retribuito, vista l'esistenza di liste riservate agli invalidi civili ai sensi della l 68/1999, xii) il fatto che la ha CP_1
fatto le pulizie nelle scale condominiali e che è sempre riuscita a trovare le energie per il ballo e una vita sociale e sentimentale attiva, come dimostrato dal materiale fotografico in atti, xiv) il diritto di comproprietà sull'ex casa coniugale e la possibilità di trarne una rendita locatizia, xv) la percezione, a seguito della divisione dei beni già oggetto di comunione legale, della somma di euro 50.000 e dell'indennità di accompagnamento di euro 310 mese, xvi) la titolarità del dossier titoli proveniente da lascito paterno, con saldo al 31/3/2023 di oltre 21.000 euro, xvii) il fatto che ella non paga le spese condominiali per euro 83 mensili,
. quanto alla componente compensativa, xviii) manca ogni considerazione della rinuncia a realistiche occasioni professionali reddituali da parte della che, seppur onerata, nulla ha dimostrato in proposito, così come CP_1
nulla ha provato con riferimento al fatto che il divario fra gli ex coniugi sia dovuto a tale rinuncia e a quale sarebbe stato il suo effettivo contributo al patrimonio del deducente ed alla sua attività lavorativa, xix) risulta dimostrato che la ha beneficiato del patrimonio familiare comune, CP_1
grazie agli acquisti effettuati in costanza di matrimonio con denaro derivante dall'attività del deducente, xx) i complessivi 51.000 euro ricevuti dalla all'atto dello scioglimento della comunione vanno a coprire il CP_1
divario economico richiamato dal primo Giudice,
. il Tribunale ha immotivatamente disatteso le istanze istruttorie del deducente,
. alla riforma del capo afferente l'assegno divorzile deve seguire la condanna della alle spese del primo grado. CP_1
Ha chiesto alla Corte di esonerarlo dalla corresponsione dell'assegno divorzile, con decorrenza dalla domanda, condannare la a CP_1
restituirgli le somme indebitamente percepite, a far data dalla domanda
(dicembre 2018), con interessi legali dal dovuto al saldo, condannare la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ha chiesto CP_1
alla Corte, in via istruttoria, di <
4. ammettere i capitoli di prova n. 1,2,3,4,5,9,14,15,16,17,18 per interpello, per interrogatorio formale e per testi - qui di seguito ritrascritti - articolati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. depositata da parte ricorrente in data 10 luglio 2020 con i testi ivi indicati;
1) Vero che a far data dal 2014 la Signora Controparte_1
intrattiene una relazione sentimentale con il Signor ( a teste: Parte_4
); 2) Vero che a far data dal 2014, la Signora Testimone_5 CP_1
frequenta il Signor nella ex casa coniugale e che Parte_4
quest'ultimo pernotta nella stessa (a teste: ); Parte_4 Testimone_5
25 Avv. Paola Silvia Colombo - Avv. Gabriele Scuffi 3) Vero che a far data dal 2014 la Signora coinvolge il Signor Controparte_1 Parte_4
nella sua vita privata e sociale trascorrendo con lui le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i giorni di festa comandati, i momenti di svago e ricreativi
(quali cene al ristorante, incontri con amici) e i fine settimana (a teste:
, ; 4) Vero che a far data Parte_4 Testimone_5 Testimone_6
dal 2014 e ancora attualmente la Signora si reca nei fine Controparte_1
settimana, anche con il compagno Signor al ristorante Ugo Parte_4
a Ceri di Cerveteri ove partecipa fino a tarda sera a balli di gruppo come da foto che si rammostrano al teste - cfr. docc. 9,10,11,12,23,24,27 fascicolo di parte (a teste: , ; Pt_1 Parte_4 Testimone_5 Testimone_6
5) Vero che la Signora a far data dal 2014 frequenta con il Controparte_1
Signor anche altri locali quali l'Oasi Dancing e il Sun Bay Parte_4
Beach di Ladispoli, il ristorante TA RA e Kronos di Cerveteri, come da fotografie (doc. 30) che si rammostrano al teste (a teste: , Testimone_5
; 9) Vero che negli ultimi 2 anni il Signor Testimone_6 Parte_4
ha regalato dei giochi alla nipote della Signora e del Signor CP_1
in occasione dei compleanni o delle festività (a teste: Parte_1 Pt_4 ); 14) Vero che nei seguenti mesi (dicembre 2018,
[...] Testimone_5
febbraio 2019, marzo 2019, luglio e agosto 2019, settembre 2019, gennaio
2020) la Signora si è recata al ristorante Ugo a Ceri di Controparte_1
Cerveteri e al Ristorante RA di Cerveteri partecipando ai balli di gruppo come da foto che si rammostrano al teste - cfr. docc. 30, 31,32 citt – (a teste:
; 15) Vero che il Signor utilizza Testimone_5 Parte_4
l'autovettura Toyota Yaris targata CS366CG di proprietà della Signora
(a teste: . 16) Vero che Controparte_1 Testimone_6 Parte_4
in costanza di matrimonio la Signora ha lavorato come cameriera CP_1
insieme alla madre presso la pensione Miramare di AN NE (a testi:
, ; 17) Vero che dall'anno 2000, una volta Testimone_7 Testimone_8
cresciuti i figli, il Signor ha invitato la moglie ad attivarsi per Pt_1
reperire un lavoro chiedendole di concorrere alle spese 26 Avv. Paola Silvia
Colombo - Avv. Gabriele Scuffi della famiglia (a teste: ; Testimone_8
18) Vero che la Signora ha trascurato di reperire un'attività CP_1
lavorativa, come invece suggerito dal marito, rifiutando anche di farsi aiutare per trovare un'occupazione (a teste: .
5. ammettere, Testimone_8
in ogni caso, il Signor a prova contraria sui capitoli di prova Parte_1
avversari eventualmente ammessi, con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 10 luglio 2020. Con ogni più ampia riserva di controdeduzioni e integrazione documentale anche in relazione ai 32 documenti (depositati solo in forma cartacea nel giudizio di primo grado) allegati al ricorso introduttivo del procedimento di separazione depositato in data 11.2.2016.
La costituendosi, ha dedotto che CP_1 . la domanda di ripetizione è stata formulata in primo grado tardivamente e ora controparte non ne censura il rigetto da parte del primo Giudice,
. controparte, in data 29 marzo 2019 e quindi poco dopo la domanda di divorzio, ha agito, incurante del fatto che la deducente fosse stata colpita da recidiva del carcinoma, per la revindica della casa coniugale, procedimento conclusosi con rigetto, ciò che rileva in quanto “tra i motivi di condanna al pagamento delle spese di lite della odierna esponente nel procedimento di primo grado, vi è anche l'asserita mancata adesione della Signora CP_1
a sottoscrivere un ricorso congiunto di divorzio”,
. xxi) l'esponente ha 62 anni, si è sposata a 25 anni, non ha mai lavorato e attualmente, al di fuori dei periodi di recidiva, pulisce le scale del proprio condominio per tre ore alla settimana al fine di risparmiare la quota condominiale di circa euro 80 al mese, xxii) per motivi di lavoro del negli anni 1991/1996, il nucleo familiare ha vissuto a Pordenone, Pt_1
sicchè, non fruendo del supporto delle famiglie d'origine, i coniugi hanno convenuto che la moglie si occupasse della famiglia e dei figli: conferma di tanto si trae dalle deposizioni dei figli delle parti e della sorella della deducente, xxiii) la deducente, prossima al compimento dei 62 anni e con il solo titolo di licenza media, non può oggi procurarsi mezzi adeguati per vivere, poiché dopo due anni dal matrimonio, si è ammalata di tumore ed ha iniziato a soffrire di depressione, ciò che risulta dalla seguente documentazione sanitaria: cartella clinica Ospedale S. Carlo di Nancy del
14.11.2018, in cui si legge della recidiva dell'intervento di parotidectomia, cartella clinica dell'ambulatorio di oncologia clinica dell'Istituto Nazionale dei Tumori, IRCCS, Milano, del 12.02.2019, attestante l'effettuazione di controllo, referto 11.03.2019 Ospedale San Pietro attestante la radioterapia in corso, lettera di dimissione del 4 giugno 2019 dell'Ospedale San Pietro attestante il calo di peso da 54 kg a 48 kg, risonanza del 12.05.2020 ed ago aspirato del 22.05.2020 che hanno preluso al ricovero attestato dalla cartella clinica Ospedale San Carlo di Nancy dell'ottobre 2020, risonanza dell'1.6.2021 e certificazione Ospedale San Pietro di Roma in data 1 luglio
2021, risonanza del 16.9.2022 e certificato del 18.10.2022 dell'IDI-IRCCS, relazione medica del 4 novembre 2022 dell' attestante esiti invalidanti, persistenti e consolidati, riferibili alla funzione masticatoria e deglutitoria, xxiv) la deducente è stata riconosciuta invalido civile con permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr due verbali delle Commissioni INPS del
27.11.2019), con percezione di pensione che originariamente si attestava sui
287 euro mensili ed ora è di euro 336 mensili, xxv) ad oggi l'esponente, che ha anche subito ripercussioni sul lato psichico -certificazioni ASL del 21 aprile 1997, verbale della Commissione Medica del 23 febbraio 1998, attestante un disturbo depressivo, certificato della ASL RM4 del 18 dicembre 2019 attestante disturbo di adattamento con aspetti emozionali misti in paziente con neoplasia in trattamento e problematiche relazionali giudiziarie in atto, certificazione ASL 11 gennaio 2020 attestante “disturbo di adattamento con prevalenza delle manifestazioni ansiose”, certificazione
ASL 22 gennaio 2022 attestante “depressione maggiore”- non può, per ragioni oggettive, procurarsi risorse adeguate, xxvi) le fotografie scaricate da facebook, in tesi raffiguranti l'appellata che balla nell'osteria UGO a
Ceri, ubicata a Cerveteri, altro non documentano se non la sua presenza in una osteria-sala da ballo ubicata a Cerveteri frequentata da persone anziane,
. non risulta alcun riscontro delle affermazioni del secondo il quale Pt_1
il rapporto con arebbe caratterizzato da coabitazione e il compagno Pt_3 della sarebbe un frequentatore abituale della casa coniugale: CP_1
l'assenza di convivenza è stato confermato non solo dall e dai due Pt_3
figli delle parti, ma anche dall'amministratore del condominio dello stabile di Roma ove vive l' , che ha pure affermato di non Pt_3 Testimone_9
sapere dove va l' quando lo stesso si reca a AN NE, xxvii) Pt_3
l' (cfr verbale udienza 17/3/2021) ha confermato di vivere a Roma, Pt_3
via dell'Annunziatella, 31, di avere una casa di proprietà in AN NE, via Aurelia, 68, ove trascorre i mesi estivi, di avere trascorso il lockdown in
AN NE anche per prestare aiuto ad uno zio successivamente deceduto, di avere frequentato la in AN NE ma di aver CP_1
sempre pernottato a casa propria;
che l viva in Roma risulta anche Pt_3
dalle fatture della luce e del gas (cfr. doc. 5 e doc. 31), nonché dalla dichiarazione scritta di vicina di casa dell' che, Persona_3 Pt_3
pur indicata in lista testi, non è stata poi citata, trattandosi di persona anziana che ha dopo il Covid limitato le proprie uscite da casa;
che l Pt_3
trascorra i periodi estivi nella casa di sua proprietà in AN NE risulta dalle fatture della energia elettrica;
ha riferito che la sua frequentazione con i figli del e con la piccola è limitata a sporadiche occasioni, Pt_1 Per_4
xxviii) anche ha escluso la convivenza e “dichiarare pertanto che Per_1
abbia affermato che la madre ed il di lei compagno sono conviventi, Per_1
a fronte di un evidente errore di trascrizione, è un comportamento che viola il disposto dell'art. 88 cpc”,
. non risulta alcun riscontro delle affermazioni del secondo il quale Pt_1
la relazione sentimentale sarebbe caratterizzata da Controparte_4
progettualità di vita comune e l sarebbe presente nella vita della Pt_3
deducente, sotto il profilo morale e materiale, visto che xxix) durante i ricoveri e le cure la esponente ha avuto vicino solo i figli, xxx) non vi è prova di spese affrontate dal compagno della per la casa, CP_1
l'abbigliamento, le vacanze, le cene, gli alberghi, ad eccezione di qualche ballo nell'osteria Ugo a Ceri (il cui costo è pari a 14,00 euro a persona) e di un pranzo al ristorante per il compleanno della deducente, xxxi) irrilevante
è “un singolo video in cui si vede che guida l'auto della Pt_3 CP_1
(trattasi probabilmente dell'unico risultato acquisito in sede di indagine investigativa) o un colloquio avvenuto tra le parti ed il Sig. nel Pt_3
quale si è discusso della possibilità di trovare un accordo in sede di divorzio”, così come irrilevante è “l'accompagnamento della da CP_1
parte di presso uno studio notarile” e non significativa è Pt_3
l' evince alcun aiuto economico apportato dal Sig. il infatti, Pt_3 Pt_1
estrapola qualche frase detta dalla Signora (“paga de qua, paga de CP_1
la”) in un contesto non chiaro e non di certo riferito al Sig. , xxxii) Pt_3
irrilevante è la testimonianza di , ex compagna del figlio Testimone_10
delle parti, nutre del risentimento verso e di riflesso verso la Per_1
deducente- così come non credibile è la deposizione della Tes_3
compagna del che abita nelle Marche, la quale ha dichiarato di aver Pt_1
sentito in AN NE la piccola chiamare “nonno” l Per_5 Pt_3
. quanto al profilo economico, xxxiii) la esponente, che percepisce euro
1.150/mese per il mantenimento e la pensione di invalidità di euro 336 mensili, corrisponde al euro 275 mensili a titolo di indennità di Pt_1
occupazione della casa coniugale di via del Tonale 15 ed è titolare di un conto corrente presso DE (estratti cc anni 2024 e 2023) e di un dossier titoli presso lo stesso istituto bancario, xxxiv) la retribuzione del Pt_1 risultante dal CUD o dal 730 non comprende le indennità di missione e le altre indennità che, in quanto non soggette a tassazione, risultano solo dalle buste paga la cui valutazione è, pertanto, assolutamente necessaria;
il
Tribunale ha erroneamente valutato il CUD 2023 e le buste paga del 2022 di controparte (ultimo anno disponibile in primo grado), visto che la retribuzione non è stata di euro 3.500 mensili ma di euro 5.533 mensili, determinazione quest'ultima che tiene conto anche dell'intervenuta estinzione -ad aprile 2023- della trattenuta di euro 679,75 mensili;
il
è passato da una retribuzione di euro 2.300 mensili netti del 2012 Pt_1
(anno della separazione) ad una retribuzione di euro 5.533,65 mensili netti nel 2022; il conto corrente attesta le cd rate speciali nei mesi di dicembre e luglio 2021, xxxv) egli ha anche un consistente patrimonio immobiliare, essendo proprietario del 50% della casa coniugale, di una abitazione in
AN NE, località Camporosso (acquistata nel 1991), di quattro terreni agricoli in AN NE (due dei quali ceduti quanto al 50% dall'esponente per l'importo di euro 30.000 e due ereditati dal padre), di un appartamento con garage in AN NE, via Alassio, ereditati dal padre successivamente alla separazione, xxxvi) controparte ha dichiarato di aver, nel novembre 2020, acquistato da madre e fratello le quote di alcuni immobili, chiedendo un prestito di euro 120.000 alla compagna
[...]
-non documentato- e un mutuo ipotecario a Banca Intesa San Tes_6
LO SpA per euro 62.010,60, non è più gravato del prestito Inps con rata mensile di euro 679,25, fa fronte ad una rata di mutuo, contratto con Intesa
San LO SpA, di euro 532,54 mensili, effettivamente risultante, farebbe fronte al pagamento di euro 486 trimestre per una polizza assicurativa contratta dal figlio di cui lo stesso nulla sa, ha in corso Per_1 Per_1 movimentazioni dare/avere nei confronti della e di lei figlie, Tes_3
e operazioni queste ultime in linea con una Per_6 Persona_7
condotta omertosa e volta sin dall'inizio a nascondere la reale condizione economica,
. quanto alla domanda di ripetizione -in primo grado formulata non nel ricorso ma solo nella memoria integrativa-, il non espone alcun Pt_1
motivo di censura e formula la domanda direttamente nelle conclusioni del ricorso in appello: la domanda è oltretutto infondata, trattandosi di prestazioni irripetibili, “alla luce del principio di solidarietà post familiare in quanto presuntivamente consumate per le esigenze del soggetto più debole economicamente”.
Ha chiesto alla Corte di rigettare l'appello, con vittoria di spese del presente grado di giudizio, e, in via istruttoria, di ordinare al la produzione Pt_1
delle buste paga dall'anno 2023 all'attualità.
Con note del 26/6/2025, il ha ribadito che controparte avrebbe Pt_1
dovuto dimostrare di aver rinunciato a realistiche occasioni di lavoro e nesso causale fra divario economico e ruolo asseritamente svolto, che mai il deducente le ha impedito di lavorare, che non è mai stata provata alcuna intesa al riguardo, che la testimonianza resa sul punto da è Per_1
inattendibile e debole, che nessun contributo la stessa ha fornito alla carriera del deducente, che l'esigenza perequativa è stata già soddisfatta dalla divisione dei beni in comunione legale, che controparte ha sempre condotto una vita molto attiva a dispetto dell'immagine che tenta di accreditare, tant'è che svolge attività lavorativa, pulendo le scale del condominio;
ha aggiunto che la ha una disponibilità liquida di euro 42.000 e un dossier titoli CP_1
del valore, al 31/12/2024, di oltre 31.900 euro, ha un'automobile, fruisce di euro 336 di pensione, non ha spese impattanti tant'è che paga per l'occupazione dell'ex casa coniugale l'esiguo importo di euro 275 mese, ha ricevuto dall'esponente euro 30.000 a fronte della cessione del suo 50% dei terreni agricoli;
ha altresì precisato che le avverse argomentazioni quanto all'avversa relazione con l' sono inconferenti e smentite dalle Pt_3
risultanze istruttorie, come già chiarito nell'atto d'appello, ha contestato le avverse asserzioni circa “presunti illeciti deontologici” -chiara essendo la dichiarazione resa da il 17/3/2021 e priva di errori di trascrizione- e Per_1
non v'è ragione per ritenere inattendibili le deposizioni -essendo Tes_1
indimostrato il risentimento dalla stessa asseritamente provato nei confronti di e della madre- e -che pur vivendo nelle Marche Per_1 Tes_3
frequenta AN NE e conosce la ha dedotto che è sempre CP_1
stato corretto e trasparente, allegando la documentazione richiestagli, non potendo, nella sua qualità di dipendente pubblico, nascondere alcunchè della sua condizione economica, che nel 2022 ha percepito duro 4853 mensili - come da cedolini-, che le cd rate speciali altro non sono che arretrati, peraltro modesti e confluiti nel modello reddituale anno 2021, che l'accredito di euro
120.000 oggetto di prestito da parte della risulta sull'estratto Tes_3
conto al 20/12/2020, che la domanda restitutoria non è tardiva -in quanto formulata nella memoria integrativa- che non trattasi di somme irripetibili, non operando la presunzione alla modestia dell'importo -nel caso di specie pari ad euro 1000 mese.
Ha insistito.
Con note del 26/6/2025, la ha ribadito che CP_1
. controparte A) ha visto quasi triplicare i propri redditi, essendo passato dai
2300 euro del 2012 ai 6241 del 2024 (considerata la rata speciale di 2195 che non risulta in CUD), ciò cui va aggiunta l'indennità di occupazione riscossa per euro 275 mensili, B) ha visto accrescere il suo patrimonio, avendo egli acquistato il 50% del terreni dalla deducente e ricevuto in eredità 1/6 di 2 terreni e un appartamento in AN NE, acquistando i residui 5/6 grazie al prestito -il cui rimborso non è documentato- Tes_3
ed al mutuo ipotecario, C) effettuato dal conto cointestato con la Tes_3
giroconti in entrata per euro 67.000, 21730, 44.400, 30.000 e ulteriori
30.000, e in uscita di euro 120.000, che tuttavia risulta indirizzato ad un conto Banca Intesa non dichiarato in nessuno dei due gradi di giudizio e rientra -con tre bonifici- quale riscatto di una polizza intestata alla Tes_3
e impiegata per l'acquisto di una casa della stessa (cfr doc 14), D) risulta dunque aver occultato almeno due conti correnti, oltre aver sbianchettato per lo stesso fine la copia della separazione, aver negato in modo irrispettoso la patologia della deducente, dato per esistente un prestito Inps già estinto alla data del 20/4/2023, tentato di indurre l' in errore facendo leva su un errore di trascrizione nelle dichiarazioni di tutti comportamenti Per_1
valutabili ex art 116 cpc, E) percepisce rate speciali evincibili dai cedolini e non dai Cud, F) essa deducente ha la depressione maggiore come confermato dal certificato 28/5/2025, ha l'artrosi alle mani ed ai piedi -cfr certificato 22/5/2025- a causa della quale ha avuto un incidente domestico con frattura, che ha richiesto un intervento operatorio, ed è invalida al 100%, come da certificato aggiornato 10/6/2025.
Ha insistito, depositando le certificazioni mediche menzionate in atto.
Con note del 24/4/2025, il ha ribadito quanto dedotto e, nel Pt_1
contempo, . segnalato che controparte non ha preso posizione sul contestato omesso assolvimento dell'onere probatorio richiesto dall'art 5, legge divorzio, sulla rilevanza di una convivenza more uxorio e sulle caratteristiche che la stessa deve avere e sulla rilevanza del regime patrimoniale scelto dagli ex coniugi ai fini della determinazione dell'assegno divorzile,
. G) smentito l'asserita triplicazione del suo reddito, allegazione peraltro irrilevante dovendo il divario essere correlabile a scelte effettuate nel corso del matrimonio, ciò che controparte non ha provato, I) segnalato che il suo reddito è frutto di normali scatti di anzianità, comprende competenze a carattere non fisso -per straordinari e indennità di comando- ed è inferiore ai 6166 euro indicati da controparte, come evidenziato dalla buste paga
2024, essendo pari ad euro 4589, visto che gli oltre 5000 euro riscossi a settembre 2024 costituiscono un rimborso irpef, la rata speciale di 2195 euro di dicembre 2024 è inclusa nella cu 2025, vanno considerate, oltre all'imposta Irpef, anche le altre ritenute previdenziali e quella per il canone alloggio, I) ribadito che tutti gli emolumenti percepiti risultano dalle CU, L) ribadito che controparte non ha contribuito alla formazione del patrimonio comune del quale ha anzi beneficiato all'atto dello scioglimento della comunione, M) osservato che gli immobili sono di scarso valore e, in particolare, l'abitazione di Camporosso, acquistata nel 1991, è inagibile;
inoltre, ha dovuto accollarsi un mutuo di oltre 190.000 euro e quindi intaccare i propri risparmi per l'acquisto del 5/6 degli immobili lasciati dal padre, N) dedotto che l'importo di 120.000, erogato dalla e già Tes_3
restituito quanto ad euro 30.000, è stato accreditato su un conto che ha dovuto aprire presso Banca Intesa che le ha concesso il mutuo per l'importo residuo, conto aperto per ottenere il finanziamento e già chiuso, O) rappresentato che l'accredito di euro 30.000 con causale “regalo per acquisto casa” dell'8/12/2020 proviene dalla madre del deducente, non essendo di interesse per la Corte vagliare i bonifici dalla per la Tes_3
retta universitaria delle figlie e il riscatto della polizza, P) segnalato che inveritiere sono le asserzioni relative ad un suo supposto comportamento offensivo -essendosi il deducente limitato a far constare discrasie fra le patologie denunciate e lo stile di vita della scorretto ed omertoso, CP_1
rilevandosi oltretutto che la ha omesso di dichiarare le quote di CP_1
proprietà di immobili siti nel Comune di San ET ne' Vestin, mentre esso esponente ha messo a disposizione la documentazione necessaria - documentazione fiscale e bancaria e attestazione dell'Ufficio Trattamento
Economico-, Q) aggiunto che sono inammissibili le avverse produzioni documentali ultime, R) segnalato che le uscite registrate nel 2023 e 2024 dal conto corrente della sono modeste, che vi è da anni un'uscita dal CP_1
conto DE di euro 250 tutti i mesi, segno ragionevole dell'esistenza di altri conti non denunciati, che il saldo di detto conto è dal 2023 -quando segnava oltre 30.000 euro- lievitato ad oltre 41.000 euro al 31/12/2024, S) rilevato che le certificazioni sanitarie ultime sono rilasciate su richiesta degli interessati e recano, pur in difetto di indicazione di aggravamento, la conclusione in ordine alla conseguenti “cospicue limitazioni nella vita produttiva e di relazione”, oltre a non essere associate a spese per farmaci il cui acquisto non emerge dai conti correnti;
la certificazione dell'ambulatorio di reumatologia, nel riportare -inspiegabilmente- anche il riferimento al tumore, erra nell'indicarlo come carcinoma, visto che dalla cartella clinica del 4/11/2022 emerge trattarsi di “adenoma pleomorfo” costituente forma tumorale benigna, T) osservato la discrasia fra il quadro clinico delineato e l'invalidità al 100%, da un lato, e la vita attiva condotta dalla quotidianamente e l'attività lavorativa svolta, dall'altro. CP_1
Ha insistito.
Con le note del 25/7/2025, la ha replicato, CP_1
. ribadendo quando già segnalato con riferimento alla condotta irrispettosa, omertosa e processualmente scorretta della controparte -giunta a produrre documenti contraffatti-, alle scelte condivise in costanza di matrimonio, alla non pertinenza delle pronunce di Cassazione richiamate ed alle risultanze delle deposizioni,
. rilevato che il prelievo mensile di euro 250 da controparte menzionato si riferisce alle spese mediche di cui controparte ha segnalato la mancanza nei conti,
. ribadito che ella ha una relazione sentimentale dal 2014 con l' che Pt_3
vive in altro Comune e col quale ha frequentato per qualche anno una balera del paese ove vengono organizzati balli di gruppo, che le fotografie prodotte ex adverso si riferiscono a poche serate cronologicamente collocabili negli anni 2014, 2015, 2018 e 2019 come da docc avversari 9, 32, 31 e 33, risultando i residui allegati privi di data, che l'esponente non balla più dal
2019 perché non è più nelle condizioni di farlo, che il suo compagno non è benestante -essendo proprietario di immobile in Roma, zona Tormarancia, di 5 e non 7 vani, ereditato dal padre alla stessa stregua del villino in S
NE, posto sull'Aurelia- e non partecipa economicamente al suo menage, che la deducente ha dovuto interrompere nel periodo marzo/giugno
2025, a causa dell'incidente domestico già menzionato, l'attività di pulizia delle scale -che la impegna un'ora e mezzo a settimana nel periodo estivo e un'ora e mezzo ogni venti giorni-, che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, essa deducente è permanentemente inabile al lavoro e non può accedere ad alcuna attività lavorativa, che l'abitazione e il garage di San
ET sono “terremotati e inagibili”, che i docc 6, 7, 8, 10 allegati alle avverse note di replica, datate 24/7/2025, sono inammissibili.
E' pervenuto il parere del PG.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 25/9/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 24/9/2024, il ha ribadito quanto dedotto, contestando Pt_1
fra l'altro l'avversa asserzione secondo la quale la non ballerebbe CP_1
più dal 2019, alla luce della documentazione depositata, ed ha insistito nelle conclusioni rassegnate.
Con note del 24/9/2024, la ha insistito nelle conclusioni prese. CP_1
Muovendo dalle istanze istruttorie, va osservato che
. in primo grado, il Tribunale ha ammesso la prova orale limitatamente ad alcuni capitoli, ritenendo i residui, in parte, inammissibili, perchè afferenti a circostanze non contestate, in parte, formulati genericamente e, in parte, ininfluenti (cfr ordinanza7/10/2020),
. il ha riproposto l'istanza senza tuttavia motivare in punto di Pt_1
ammissibilità e rilevanza della prova esclusa, come di contro richiesto da
Cass ord 18742/2016 secondo la quale non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento>,
. resta precluso, difettando l'appello sul punto, l'esame del capitolato non ammesso in primo grado.
Quanto allo stralcio di alcuni dei documenti allegati alle note in replica dal e consistenti nella “dichiarazione centro nazionale amministrativo Pt_1
esercito 17/7/2025” (doc 6), “dichiarazione (doc 7), Testimone_6
“dichiarazione Banca DE” (doc 8) e “dichiarazione DE conto
7039188” (doc 10), va richiamata Cass ord Cass ord 27234/2020 secondo la quale “nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti”: ne discende che, ferma restando la valutazione della relativa rilevanza, i documenti detti non vanno stralciati, avendo avuto la la possibilità di prendere posizione e controdedurre in merito. CP_1
Venendo alla spettanza dell'assegno divorzile, va osservato che
“l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide quindi sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso col terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano” (così in motivazione Cass ord 5393/2023), che “codesta va accertata giudizialmente,
a mezzo di elementi necessariamente indiziari. I quali a loro volta non rilevano in quanto tali, ma costituiscono meri indici della stabilità in concreto del rapporto di fatto, alla quale poter associare l'apprezzamento della effettiva intrapresa di un progetto alternativo di vita stabile e duraturo”
(così in motivazione Cass ord 5393/2023) e che “la coabitazione […] non è elemento indefettibile a tal riguardo, ma è solo uno degli indici potenziali di inferenza della stabilità della relazione di fatto” (così in motivazione Cass ord 5393/2023).
Tale ultimo richiamo si giustifica in considerazione del fatto che la CP_1
pur ammettendo di avere una relazione sentimentale con l' sin dal Pt_3
2014, fa leva, per indurre il rigetto delle avverse deduzioni, sull'assenza di coabitazione con il compagno, oltre che sulla mancanza di prova di “una presenza morale e materiale del sig nella [sua] vita” (cfr note in Pt_3
replica . CP_1
Le asserzioni della non trovano riscontro in atti, visto che CP_1
. è incontestato che la abbia un “compagno”, come ella stessa ha CP_1
definito l' con il quale dichiara di avere una relazione sentimentale Pt_3
dal 2014 e che costui, per sua ammissione (cfr verbale udienza 17/3/2021) abbia frequentato dal 2015 anche i figli della stessa, (1990) e Per_2 Per_1
(classe 1992), abbia condiviso la socialità con l'odierna appellata con la quale partecipava alle serate con balli di gruppo (cfr produzione fotografica del e alla quale offriva cene “per galanteria”, sia stato partecipe Pt_1
dele vicende familiari tant'è che è stato coinvolto nelle trattative volte a trovare un accordo per il divorzio (cfr verbale udienza 17/3/2021) e ha accompagnato la dal notaio per la vendita dei terreni al CP_1 Pt_1
attendendola in auto,
. depone nel senso di una coabitazione fra i due la deposizione del teste
(cfr verbale udienza 17/3/2021) che ha riferito di abitare Controparte_2
“con loro (ndr la e l' ” nell'abitazione di Via del Tonale di CP_1 Pt_3
AN NE -ex casa familiare- “dal 2018 dopo la [sua] separazione” dalla madre di che non si tratti di errore di Per_4 Testimone_5
trascrizione, come affermato dalla è non solo ricavabile dal fatto CP_1
che mai la stessa ha richiesto la rettifica del verbale ma è anche confermato dalla coerenza dell'affermazione con l'ulteriore asserzione del teste secondo il quale la frequentazione dell' si è fatta “sporadica[…]” in un Pt_3
periodo specifico e cioè nel “periodo Covid”, lasciando intendere che trattavasi di eccezione;
la risposta sulla convivenza non può nemmeno ritenersi in contrasto con l'affermazione resa a fronte della domanda (cfr capitolo 3 “vero che il Sig dall'anno 1963 vive a CP_1 Parte_4
Roma in Via dell'Annunziatella 31”, cui il teste ha risposto, riportando il punto di vista altrui, “E' vero per quanto di mia conoscenza. Il Sig Pt_3
mi ha detto che ha sempre abitato lì. Non sono mai stato in tale abitazione”; dello stesso tenore l'affermazione della teste che ha riferito Testimone_4
di essere a conoscenza del fatto che l' vive a Roma “perché me lo Pt_3
ha detto personalmente l' (cfr verbale 13/1/22), restando privo di Pt_3
valenza il fatto che facesse quotidianamente delle videochiamate col soggetto col quale aveva interesse interloquire e quindi la madre;
non vale poi opporre le bollette della casa di Roma e AN NE dell' Pt_3
che mostrano esborsi uniformi per i mesi invernali e quelli estivi che egli sostiene di trascorrere in AN NE (cfr docc 31 e 32 e la CP_1 deposizione del amministratore del Condominio di Via Tes_2
dell'Annunziatella, il quale ha chiarito che l' vi risiedeva Pt_3
anagraficamente, circostanza irrilevante, e che lo “vedev[a nello stabile”, ciò che è compatibile con una presenza sporadica finalizzata al controllo delle condizioni dell'immobile e al ritiro della posta;
nessun ricordo, sorprendentemente, serba la sorella dell'odierna appellata, chiamata a confermare che la svolge le pulizie presso il condominio ma non a CP_1
riferire sull' e sulla sua presenza o meno nella vita dell'interessata, Pt_3
. depone nel senso di una coabitazione o di una presenza abituale dell' la dichiarazione della ex compagna di Pt_3 Tes_1 Controparte_2
secondo la quale (cfr verbale udienza 17/3/2021), “nell'effettuare con la bambina “videochiamate al padre , constatava che egli “si trovava Per_1
nella casa di AN NE via del Tonale 15 in compagnia della madre e del Sig;
sempre nel senso di un coinvolgimento nella vita familiare Pt_3
dell' sta anche l'aver trascorso insieme Natali e compleanni (cfr Pt_3
udienza 17/3/2021), per come riferito dalla teste che ha, pure, Tes_1
ricordato che, per motivi di lavoro di essi genitori, la bambina veniva lasciata ai mare sotto casa dell' Non so se l'abbiano portata anche al ristorante, Pt_3
ma posso riferire che la tenevano durante il giorno insieme. Quando la bambina era piccola, vedendo il Sig che è grande di età, è capitato Pt_3
che si sia potuta confondere e lo abbia chiamato “nonno”; poi crescendo ha capito chi fossero i nonni e dunque non ha ripetuto la frase. Debbo dire che mi sembrava che facesse piacere al sig essere chiamato “nonno”>; Pt_3
non appare poi circostanziata l'allegazione che vedrebbe la teste condizionata da rancore nei confronti dell'ex compagno e della madre, dovendosi di contro richiamare l'attenzione sulla Controparte_1
coerenza intrinseca della ricostruzione che giustifica l'appellativo di
“nonno” col fatto che la bambina era piccina e l' nato nel 1949, in Pt_3
effetti “grande di età”,
. depone nel senso di un coinvolgimento dell' nella vita della Pt_3
e dei figli la deposizione a quale ha riferito dello “stretto CP_1 Tes_3
legame” con e dagli stessi riferitole, e ha ricordato che Per_2 Per_1
l' accompagnava alle visite oculistiche ed è stato il primo a Pt_3 Per_1
sapere dell'arrivo di che ha, in un'occasione, sentito chiamare Per_4
“nonno” il compagno della dell'attendibilità della teste non è dato CP_1
dubitare, vista la coincidenza dell'asserzione relativa all'appellativo usato dalla bambina con il ricordo della e vista la contestazione dalla Tes_1
affidata al fatto che abita nelle Marche, che, CP_1 Tes_3 Tes_3
ha tenuto a precisare, trascorre le vacanze in AN NE, col Pt_1
. a comprova del supporto economico fornito dall' sta la Pt_3
conversazione intercorsa fra costui, la e il nel corso della CP_1 Pt_1
quale i tre parlano delle condizioni del divorzio e della sorte dei beni in comunione, asserendo ad un certo momento la che è il compagno CP_1
ad intervenire, se “si rompe la macchina” o quando è necessario, a pagare
“”di qua […] di là” (cfr doc 25 ) e, del resto le uscite registrate dal conto corrente dell'odierna appellata ammontano ad euro 250 mensili, somma da ritenere insufficiente a coprire le esigenze della quotidianità se non associate al contributo al menage di un terzo.
Per quanto sopra deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di uno stabile legame sentimentale, connotato dalla comunanza di vita e di affetti e accompagnato dalla reciproca assunzione di responsabilità tra i partner, dovendosi far leva sulla stabilità della relazione che dura dal 2014 e, se non sulla coabitazione, che peraltro risulterebbe dalle dichiarazioni dei testi su riportate, sulla regolare frequentazione della casa di Via Tonale, sull'incontro, di poco successivo all'insorgere della relazione sentimentale, con i figli della dall'instaurazione con gli stessi di un rapporto CP_1
connotato da presenza, accudimento -anche della loro discendenza- e familiarità, sulla condivisione non solo di vacanze e momenti ludici, ma anche e soprattutto della quotidianità, condivisione associata ad aiuti materiali e comportante anche il coinvolgimento nelle vicissitudini personali e giudiziarie della compagna.
Ciò posto, l'esistenza di una stabile relazione sentimentale, in quanto equiparabile al legame fondato sul matrimonio, incide, come segnalato da
Cass su 32198/2021, “sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano”, sebbene, ha pure contestualmente precisato la Corte, non determini, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
Va dunque appurato se la conservi il diritto al riconoscimento CP_1
dell'assegno di divorzio in funzione compensativa, ciò che richiede di verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia e se il coniuge economicamente più debole non abbia la effettiva e concreta possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze, l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendosi conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Tanto premesso, fra gli ex coniugi vi è una netta sperequazione nelle rispettive capacità economico-reddituali, visto che a) il (classe Pt_1
1965) è dipendente del Ministero della Difesa con la qualifica di
Comandante del Reparto Supporti del Policlinico militare “Celio”, ha percepito netti mensili 5700 euro circa nel 2022 e nel 2023 (cfr relativi modelli 730) e netti mensili 5900 euro circa nel 2024 (cfr relativa CU) e dal gennaio 2024 introita euro 275 mese dall'ex moglie per l'occupazione del
50% dell'ex casa familiare, b) la (classe 1963), che non ha mai CP_1
lavorato per occuparsi della casa e della famiglia e non svolge attività lavorativa, fatta eccezione per la pulizia delle scale dello stabile in cui abita, fruisce di una pensione di invalidità di euro 336 mese e versa all'ex marito euro 275 per l'occupazione del 50% dell'ex casa familiare.
E' evidente che l'introito della non può consentirle un'esistenza CP_1
dignitosa: alcun elemento di prova induce poi a ritenere che essa, oggi dell'età di 62 anni, priva di titolo spendibile sul mercato del lavoro e affetta da gravi patologie abbia la concreta possibilità di trovare una occupazione che le garantisca entrate tali da eliminare o quanto meno ridurre la sperequazione di cui si è detto;
non è contestato che ella si sia dedicata alla casa ed ai figli, ciò che deve ritenersi oggetto di un accordo tacito fra le parti, non risultando che il marito abbia mai contestato alla moglie, durante la vita matrimoniale, il mancato svolgimento di attività lavorativa all'esterno del nucleo. Deve dunque concludersi che la ha contribuito al menage CP_1
familiare in termini di lavoro casalingo e cura dei figli, a ciò aggiungendosi che l'acquisto di beni e l'accumulo di liquidità è potuto avvenire anche grazie al contributo da lei fornito nei termini di cui s'è detto: la ha CP_1
consentito non solo la formazione del patrimonio comune ma anche il raggiungimento di una solidità economica da parte del he, fidando Pt_1
sulla dedizione della moglie a figli e casa, ha potuto dedicarsi senza pensieri alla sua carriera del cui avanzamento egli ha potuto beneficiare anche dopo la separazione e attualmente, venendosi a porre nel contempo i presupposti per la fruizione di pensione. Da tanto discende l'infondatezza dell'asserzione del che esclude vi sia alcunchè da compensare, Pt_1
avendo l'ex moglie beneficiato dell'intestazione di immobili -casa coniugale e terreni- e condiviso la liquidità presente sui conti correnti.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte e della durata del matrimonio
(celebrato nel 1989 e dunque durato circa 24 anni, risalendo il decreto di omologa al gennaio 2013), si stima equo riconosce alla l'assegno CP_1
in funzione compensativa di euro 600 mensili, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status. Va respinta la domanda di restituzione, trattandosi di rimodulazione al ribasso e avuto riguardo alla natura alimentare della prestazione a fronte della modestia delle somme che ne formano oggetto.
Fronteggiandosi domande di revoca dell'assegno e di ripetizione -oltretutto dalla data della domanda-, da un lato, e di mantenimento della misura convenuta in separazione, dall'altro, si ravvisa la reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede, a parziale modifica della sentenza che per il resto conferma:
. determina l'assegno divorzile in euro 600 mensili, oltre rivalutazione Istat
Foi, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, e condanna il al relativo pagamento entro il giorno 5 di ogni mese al Pt_1
domicilio del creditore, , Controparte_1
. rigetta nel resto,
. dichiara compensate le spese del grado.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Presidente
IA RO
Il Consigliere estensore
FR NA VA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa IA RO Presidente
Dott.ssa FR NA VA Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 1541 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dagli Parte_1
Avv. Paola Silvia Colombo e Gabriele Scuffi, entrambi del foto di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano,
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli Controparte_1
Avv. Maria Alessio e Salvatore Gagliardo che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
APPELLATA
E con l'intervento del P.G. in sede OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Civitavecchia n 1395/2023, pubblicata il 29/11/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Civitavecchia -preso atto che, con sentenza non definitiva del 13/2/2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/4/1989- ha Parte_2
. confermato la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1
e la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli, maggiorenni ed autosufficienti,
. posto a carico di e a beneficio di con Parte_1 Controparte_1
decorrenza dalla domanda, l'assegno divorzile di euro 1.000 mensili da rivalutarsi annualmente
. rigettato le ulteriori richieste delle parti,
. dichiarato integralmente compensate le spese di lite.
Nella sentenza si legge che
. i) con gli accordi separativi -decreto di omologa del 9/1/2013-, le parti avevano fra l'altro convenuto un contributo al mantenimento della moglie di € 1.000 mensili, ii) nell'adire il Tribunale, il ha dedotto che l'ex Pt_1
moglie aveva raggiunto un'autonomia economica e comunque aveva intrapreso una relazione sentimentale stabile con il nuovo compagno - persona oltretutto facoltosa- sicchè ha chiesto, fra l'altro, la revoca dell'assegno divorzile, iii) costituendosi, la proprietaria al 50% CP_1
della casa coniugale, ha rappresentato che, nel 2018 era stata colpita dalla quinta recidiva di un carcinoma delle ghiandole sottomandibolari e del collo, che le cure l'avevano notevolmente debilitata e l'avevano portata a soffrire di depressione, che non aveva una relazione stabile e consolidata con l il quale risiedeva a Roma e non aveva intenzione di intraprendere Pt_3
una convivenza con lei, che la situazione economica del era Pt_1
notevolmente migliorata, avendo egli conseguito il grado di Colonnello presso l'Esercito Italiano, mentre essa deducente era disoccupata: ha chiesto l'assegno divorzile di euro 1.200 mese,
. in sede presidenziale, revocata l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno per la figlia, sono state confermate le condizioni separative,
. residuando la decisione sul solo assegno divorzile, occorreva ricostruire le condizioni economiche delle parti iv) il (classe 1965), quale Pt_1
Colonnello dell'Esercito, percepisce circa 3.500 euro netti mese -tenuto conto anche del lavoro straordinario-, ha dichiarato nel 2021 e 2022 redditi annui lordi -compresi straordinari ed indennità di comando- rispettivamente per euro 97.000 e 102.000 circa, è proprietario al 50% della casa coniugale e di due terreni oltre nella quota di 1/6 di beni pervenuti in via ereditaria (un appartamento, un garage e due terreni) e vive nell'alloggio di servizio, aveva un finanziamento estinto nel mese di febbraio 2023 ed ha contratto nel mese di novembre 2020 un mutuo con rata mensile di circa 530 euro, v) la disoccupata, fruisce, oltre che del mantenimento di euro 1.000, di CP_1
euro 310 mese per assegno di invalidità INPS, ha svolto in passato lavori saltuari di pulizia delle scale -che avrebbe continuato a svolgere per compensare le spese condominiali di circa 80 euro mensili-, è stata colpita da cinque recidive del carcinoma diagnosticatole nel 1991, ha avuto problemi di alimentazione e “un disturbo di adattamento con prevalenza delle manifestazioni ansiose”, è stata riconosciuta “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%” (come da verbale della
Commissione Medica del 27/11/2019), non ha avuto spese abitative ma l'assegnazione della casa coniugale è stata revocata con l'ordinanza presidenziale, nega la coabitazione con l' col quale ha dal 2014 una Pt_3
relazione sentimentale, ha, all'atto dello scioglimento della comunione legale, ricevuto € 21.000 dalla divisione dei conti correnti e €. 30.000 come conguaglio per l'attribuzione al marito dei terreni caduti nel patrimonio comune, risulta prelevare periodicamente circa 500/750 euro mensili ed avere un dossier titoli del valore medio di circa 25.000 euro,
. occorre far leva sul fatto che la non ha lavorato in costanza di CP_1
matrimonio per scelta condivisa col marito, che la coabitazione non è provata così come indimostrato è che il compagno provveda alle esigenze di vita della che costei è invalida al 100% e soffre di depressione CP_1
maggiore, oltre ad avere 60 anni e difficoltà di collocamento nel mondo lavorativo, non fruisce più dell'ex casa familiare,
. l'assegno si giustifica sotto entrambi i profili assistenziale e compensativo.
Ha proposto tempestivo appello il deducendo che Pt_1
. il primo Giudice avrebbe dovuto vi) valorizzare il legame sentimentale solido e duraturo esistente tra e fin dal Controparte_1 Parte_4
2014 per escludere il diritto della predetta a percepire l'assegno divorzile quanto meno per la parte assistenziale, visto che per aversi stabilità della convivenza si prescinde dal requisito della coabitazione, nemmeno richiesto dall'art. 1, comma 36, della legge 76/2016 che, nel regolare la convivenza more uxorio, definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”, vii) considerare la abituale frequentazione da parte della casa della anche d'inverno -come confermato dai Pt_3 CP_1
testi e il fatto che il figlio ha vissuto con madre e Tes_1 Tes_2 Per_1
compagno dopo la separazione dei genitori -dichiarazione Controparte_2
del 17/3/2021-, la presenza dell' nella vita familiare della Pt_3 CP_1
e il suo legame con i figli e -dichiarazioni Per_2 Per_1 Pt_3
deposizioni il coinvolgimento del Tes_1 Tes_3 Testimone_4
compagno in ogni vicenda intima e familiare -dichiarazioni Pt_3
conversazione viii) non attribuire rilevanza alle Controparte_3
dichiarazioni dei testi sul fatto che l' abita in Testimone_4 Pt_3
Roma, risultando oltretutto la residenza in Roma non preclusiva della possibilità che l' trascorra periodi nell'ex casa coniugale di AN Pt_3
NE, ix) non mancare di considerare i benefici economici che la trae dalla relazione con l' dichiarazione resa dalla CP_1 Pt_3 CP_1
nell'ambito della conversazione con l'ex marito e l' estratti cc della Pt_3
CP_1
. il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare x) l'inerzia della nella CP_1
ricerca di un'occupazione confacente alle sue condizioni, non potendo l'ex coniuge tenere un comportamento deresponsabilizzante e limitarsi ad aspettare opportunità di lavoro, xi) il fatto che la non ha dimostrato CP_1
di non poter svolgere un lavoro retribuito, vista l'esistenza di liste riservate agli invalidi civili ai sensi della l 68/1999, xii) il fatto che la ha CP_1
fatto le pulizie nelle scale condominiali e che è sempre riuscita a trovare le energie per il ballo e una vita sociale e sentimentale attiva, come dimostrato dal materiale fotografico in atti, xiv) il diritto di comproprietà sull'ex casa coniugale e la possibilità di trarne una rendita locatizia, xv) la percezione, a seguito della divisione dei beni già oggetto di comunione legale, della somma di euro 50.000 e dell'indennità di accompagnamento di euro 310 mese, xvi) la titolarità del dossier titoli proveniente da lascito paterno, con saldo al 31/3/2023 di oltre 21.000 euro, xvii) il fatto che ella non paga le spese condominiali per euro 83 mensili,
. quanto alla componente compensativa, xviii) manca ogni considerazione della rinuncia a realistiche occasioni professionali reddituali da parte della che, seppur onerata, nulla ha dimostrato in proposito, così come CP_1
nulla ha provato con riferimento al fatto che il divario fra gli ex coniugi sia dovuto a tale rinuncia e a quale sarebbe stato il suo effettivo contributo al patrimonio del deducente ed alla sua attività lavorativa, xix) risulta dimostrato che la ha beneficiato del patrimonio familiare comune, CP_1
grazie agli acquisti effettuati in costanza di matrimonio con denaro derivante dall'attività del deducente, xx) i complessivi 51.000 euro ricevuti dalla all'atto dello scioglimento della comunione vanno a coprire il CP_1
divario economico richiamato dal primo Giudice,
. il Tribunale ha immotivatamente disatteso le istanze istruttorie del deducente,
. alla riforma del capo afferente l'assegno divorzile deve seguire la condanna della alle spese del primo grado. CP_1
Ha chiesto alla Corte di esonerarlo dalla corresponsione dell'assegno divorzile, con decorrenza dalla domanda, condannare la a CP_1
restituirgli le somme indebitamente percepite, a far data dalla domanda
(dicembre 2018), con interessi legali dal dovuto al saldo, condannare la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ha chiesto CP_1
alla Corte, in via istruttoria, di <
4. ammettere i capitoli di prova n. 1,2,3,4,5,9,14,15,16,17,18 per interpello, per interrogatorio formale e per testi - qui di seguito ritrascritti - articolati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. depositata da parte ricorrente in data 10 luglio 2020 con i testi ivi indicati;
1) Vero che a far data dal 2014 la Signora Controparte_1
intrattiene una relazione sentimentale con il Signor ( a teste: Parte_4
); 2) Vero che a far data dal 2014, la Signora Testimone_5 CP_1
frequenta il Signor nella ex casa coniugale e che Parte_4
quest'ultimo pernotta nella stessa (a teste: ); Parte_4 Testimone_5
25 Avv. Paola Silvia Colombo - Avv. Gabriele Scuffi 3) Vero che a far data dal 2014 la Signora coinvolge il Signor Controparte_1 Parte_4
nella sua vita privata e sociale trascorrendo con lui le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i giorni di festa comandati, i momenti di svago e ricreativi
(quali cene al ristorante, incontri con amici) e i fine settimana (a teste:
, ; 4) Vero che a far data Parte_4 Testimone_5 Testimone_6
dal 2014 e ancora attualmente la Signora si reca nei fine Controparte_1
settimana, anche con il compagno Signor al ristorante Ugo Parte_4
a Ceri di Cerveteri ove partecipa fino a tarda sera a balli di gruppo come da foto che si rammostrano al teste - cfr. docc. 9,10,11,12,23,24,27 fascicolo di parte (a teste: , ; Pt_1 Parte_4 Testimone_5 Testimone_6
5) Vero che la Signora a far data dal 2014 frequenta con il Controparte_1
Signor anche altri locali quali l'Oasi Dancing e il Sun Bay Parte_4
Beach di Ladispoli, il ristorante TA RA e Kronos di Cerveteri, come da fotografie (doc. 30) che si rammostrano al teste (a teste: , Testimone_5
; 9) Vero che negli ultimi 2 anni il Signor Testimone_6 Parte_4
ha regalato dei giochi alla nipote della Signora e del Signor CP_1
in occasione dei compleanni o delle festività (a teste: Parte_1 Pt_4 ); 14) Vero che nei seguenti mesi (dicembre 2018,
[...] Testimone_5
febbraio 2019, marzo 2019, luglio e agosto 2019, settembre 2019, gennaio
2020) la Signora si è recata al ristorante Ugo a Ceri di Controparte_1
Cerveteri e al Ristorante RA di Cerveteri partecipando ai balli di gruppo come da foto che si rammostrano al teste - cfr. docc. 30, 31,32 citt – (a teste:
; 15) Vero che il Signor utilizza Testimone_5 Parte_4
l'autovettura Toyota Yaris targata CS366CG di proprietà della Signora
(a teste: . 16) Vero che Controparte_1 Testimone_6 Parte_4
in costanza di matrimonio la Signora ha lavorato come cameriera CP_1
insieme alla madre presso la pensione Miramare di AN NE (a testi:
, ; 17) Vero che dall'anno 2000, una volta Testimone_7 Testimone_8
cresciuti i figli, il Signor ha invitato la moglie ad attivarsi per Pt_1
reperire un lavoro chiedendole di concorrere alle spese 26 Avv. Paola Silvia
Colombo - Avv. Gabriele Scuffi della famiglia (a teste: ; Testimone_8
18) Vero che la Signora ha trascurato di reperire un'attività CP_1
lavorativa, come invece suggerito dal marito, rifiutando anche di farsi aiutare per trovare un'occupazione (a teste: .
5. ammettere, Testimone_8
in ogni caso, il Signor a prova contraria sui capitoli di prova Parte_1
avversari eventualmente ammessi, con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 10 luglio 2020. Con ogni più ampia riserva di controdeduzioni e integrazione documentale anche in relazione ai 32 documenti (depositati solo in forma cartacea nel giudizio di primo grado) allegati al ricorso introduttivo del procedimento di separazione depositato in data 11.2.2016.
La costituendosi, ha dedotto che CP_1 . la domanda di ripetizione è stata formulata in primo grado tardivamente e ora controparte non ne censura il rigetto da parte del primo Giudice,
. controparte, in data 29 marzo 2019 e quindi poco dopo la domanda di divorzio, ha agito, incurante del fatto che la deducente fosse stata colpita da recidiva del carcinoma, per la revindica della casa coniugale, procedimento conclusosi con rigetto, ciò che rileva in quanto “tra i motivi di condanna al pagamento delle spese di lite della odierna esponente nel procedimento di primo grado, vi è anche l'asserita mancata adesione della Signora CP_1
a sottoscrivere un ricorso congiunto di divorzio”,
. xxi) l'esponente ha 62 anni, si è sposata a 25 anni, non ha mai lavorato e attualmente, al di fuori dei periodi di recidiva, pulisce le scale del proprio condominio per tre ore alla settimana al fine di risparmiare la quota condominiale di circa euro 80 al mese, xxii) per motivi di lavoro del negli anni 1991/1996, il nucleo familiare ha vissuto a Pordenone, Pt_1
sicchè, non fruendo del supporto delle famiglie d'origine, i coniugi hanno convenuto che la moglie si occupasse della famiglia e dei figli: conferma di tanto si trae dalle deposizioni dei figli delle parti e della sorella della deducente, xxiii) la deducente, prossima al compimento dei 62 anni e con il solo titolo di licenza media, non può oggi procurarsi mezzi adeguati per vivere, poiché dopo due anni dal matrimonio, si è ammalata di tumore ed ha iniziato a soffrire di depressione, ciò che risulta dalla seguente documentazione sanitaria: cartella clinica Ospedale S. Carlo di Nancy del
14.11.2018, in cui si legge della recidiva dell'intervento di parotidectomia, cartella clinica dell'ambulatorio di oncologia clinica dell'Istituto Nazionale dei Tumori, IRCCS, Milano, del 12.02.2019, attestante l'effettuazione di controllo, referto 11.03.2019 Ospedale San Pietro attestante la radioterapia in corso, lettera di dimissione del 4 giugno 2019 dell'Ospedale San Pietro attestante il calo di peso da 54 kg a 48 kg, risonanza del 12.05.2020 ed ago aspirato del 22.05.2020 che hanno preluso al ricovero attestato dalla cartella clinica Ospedale San Carlo di Nancy dell'ottobre 2020, risonanza dell'1.6.2021 e certificazione Ospedale San Pietro di Roma in data 1 luglio
2021, risonanza del 16.9.2022 e certificato del 18.10.2022 dell'IDI-IRCCS, relazione medica del 4 novembre 2022 dell' attestante esiti invalidanti, persistenti e consolidati, riferibili alla funzione masticatoria e deglutitoria, xxiv) la deducente è stata riconosciuta invalido civile con permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr due verbali delle Commissioni INPS del
27.11.2019), con percezione di pensione che originariamente si attestava sui
287 euro mensili ed ora è di euro 336 mensili, xxv) ad oggi l'esponente, che ha anche subito ripercussioni sul lato psichico -certificazioni ASL del 21 aprile 1997, verbale della Commissione Medica del 23 febbraio 1998, attestante un disturbo depressivo, certificato della ASL RM4 del 18 dicembre 2019 attestante disturbo di adattamento con aspetti emozionali misti in paziente con neoplasia in trattamento e problematiche relazionali giudiziarie in atto, certificazione ASL 11 gennaio 2020 attestante “disturbo di adattamento con prevalenza delle manifestazioni ansiose”, certificazione
ASL 22 gennaio 2022 attestante “depressione maggiore”- non può, per ragioni oggettive, procurarsi risorse adeguate, xxvi) le fotografie scaricate da facebook, in tesi raffiguranti l'appellata che balla nell'osteria UGO a
Ceri, ubicata a Cerveteri, altro non documentano se non la sua presenza in una osteria-sala da ballo ubicata a Cerveteri frequentata da persone anziane,
. non risulta alcun riscontro delle affermazioni del secondo il quale Pt_1
il rapporto con arebbe caratterizzato da coabitazione e il compagno Pt_3 della sarebbe un frequentatore abituale della casa coniugale: CP_1
l'assenza di convivenza è stato confermato non solo dall e dai due Pt_3
figli delle parti, ma anche dall'amministratore del condominio dello stabile di Roma ove vive l' , che ha pure affermato di non Pt_3 Testimone_9
sapere dove va l' quando lo stesso si reca a AN NE, xxvii) Pt_3
l' (cfr verbale udienza 17/3/2021) ha confermato di vivere a Roma, Pt_3
via dell'Annunziatella, 31, di avere una casa di proprietà in AN NE, via Aurelia, 68, ove trascorre i mesi estivi, di avere trascorso il lockdown in
AN NE anche per prestare aiuto ad uno zio successivamente deceduto, di avere frequentato la in AN NE ma di aver CP_1
sempre pernottato a casa propria;
che l viva in Roma risulta anche Pt_3
dalle fatture della luce e del gas (cfr. doc. 5 e doc. 31), nonché dalla dichiarazione scritta di vicina di casa dell' che, Persona_3 Pt_3
pur indicata in lista testi, non è stata poi citata, trattandosi di persona anziana che ha dopo il Covid limitato le proprie uscite da casa;
che l Pt_3
trascorra i periodi estivi nella casa di sua proprietà in AN NE risulta dalle fatture della energia elettrica;
ha riferito che la sua frequentazione con i figli del e con la piccola è limitata a sporadiche occasioni, Pt_1 Per_4
xxviii) anche ha escluso la convivenza e “dichiarare pertanto che Per_1
abbia affermato che la madre ed il di lei compagno sono conviventi, Per_1
a fronte di un evidente errore di trascrizione, è un comportamento che viola il disposto dell'art. 88 cpc”,
. non risulta alcun riscontro delle affermazioni del secondo il quale Pt_1
la relazione sentimentale sarebbe caratterizzata da Controparte_4
progettualità di vita comune e l sarebbe presente nella vita della Pt_3
deducente, sotto il profilo morale e materiale, visto che xxix) durante i ricoveri e le cure la esponente ha avuto vicino solo i figli, xxx) non vi è prova di spese affrontate dal compagno della per la casa, CP_1
l'abbigliamento, le vacanze, le cene, gli alberghi, ad eccezione di qualche ballo nell'osteria Ugo a Ceri (il cui costo è pari a 14,00 euro a persona) e di un pranzo al ristorante per il compleanno della deducente, xxxi) irrilevante
è “un singolo video in cui si vede che guida l'auto della Pt_3 CP_1
(trattasi probabilmente dell'unico risultato acquisito in sede di indagine investigativa) o un colloquio avvenuto tra le parti ed il Sig. nel Pt_3
quale si è discusso della possibilità di trovare un accordo in sede di divorzio”, così come irrilevante è “l'accompagnamento della da CP_1
parte di presso uno studio notarile” e non significativa è Pt_3
l' evince alcun aiuto economico apportato dal Sig. il infatti, Pt_3 Pt_1
estrapola qualche frase detta dalla Signora (“paga de qua, paga de CP_1
la”) in un contesto non chiaro e non di certo riferito al Sig. , xxxii) Pt_3
irrilevante è la testimonianza di , ex compagna del figlio Testimone_10
delle parti, nutre del risentimento verso e di riflesso verso la Per_1
deducente- così come non credibile è la deposizione della Tes_3
compagna del che abita nelle Marche, la quale ha dichiarato di aver Pt_1
sentito in AN NE la piccola chiamare “nonno” l Per_5 Pt_3
. quanto al profilo economico, xxxiii) la esponente, che percepisce euro
1.150/mese per il mantenimento e la pensione di invalidità di euro 336 mensili, corrisponde al euro 275 mensili a titolo di indennità di Pt_1
occupazione della casa coniugale di via del Tonale 15 ed è titolare di un conto corrente presso DE (estratti cc anni 2024 e 2023) e di un dossier titoli presso lo stesso istituto bancario, xxxiv) la retribuzione del Pt_1 risultante dal CUD o dal 730 non comprende le indennità di missione e le altre indennità che, in quanto non soggette a tassazione, risultano solo dalle buste paga la cui valutazione è, pertanto, assolutamente necessaria;
il
Tribunale ha erroneamente valutato il CUD 2023 e le buste paga del 2022 di controparte (ultimo anno disponibile in primo grado), visto che la retribuzione non è stata di euro 3.500 mensili ma di euro 5.533 mensili, determinazione quest'ultima che tiene conto anche dell'intervenuta estinzione -ad aprile 2023- della trattenuta di euro 679,75 mensili;
il
è passato da una retribuzione di euro 2.300 mensili netti del 2012 Pt_1
(anno della separazione) ad una retribuzione di euro 5.533,65 mensili netti nel 2022; il conto corrente attesta le cd rate speciali nei mesi di dicembre e luglio 2021, xxxv) egli ha anche un consistente patrimonio immobiliare, essendo proprietario del 50% della casa coniugale, di una abitazione in
AN NE, località Camporosso (acquistata nel 1991), di quattro terreni agricoli in AN NE (due dei quali ceduti quanto al 50% dall'esponente per l'importo di euro 30.000 e due ereditati dal padre), di un appartamento con garage in AN NE, via Alassio, ereditati dal padre successivamente alla separazione, xxxvi) controparte ha dichiarato di aver, nel novembre 2020, acquistato da madre e fratello le quote di alcuni immobili, chiedendo un prestito di euro 120.000 alla compagna
[...]
-non documentato- e un mutuo ipotecario a Banca Intesa San Tes_6
LO SpA per euro 62.010,60, non è più gravato del prestito Inps con rata mensile di euro 679,25, fa fronte ad una rata di mutuo, contratto con Intesa
San LO SpA, di euro 532,54 mensili, effettivamente risultante, farebbe fronte al pagamento di euro 486 trimestre per una polizza assicurativa contratta dal figlio di cui lo stesso nulla sa, ha in corso Per_1 Per_1 movimentazioni dare/avere nei confronti della e di lei figlie, Tes_3
e operazioni queste ultime in linea con una Per_6 Persona_7
condotta omertosa e volta sin dall'inizio a nascondere la reale condizione economica,
. quanto alla domanda di ripetizione -in primo grado formulata non nel ricorso ma solo nella memoria integrativa-, il non espone alcun Pt_1
motivo di censura e formula la domanda direttamente nelle conclusioni del ricorso in appello: la domanda è oltretutto infondata, trattandosi di prestazioni irripetibili, “alla luce del principio di solidarietà post familiare in quanto presuntivamente consumate per le esigenze del soggetto più debole economicamente”.
Ha chiesto alla Corte di rigettare l'appello, con vittoria di spese del presente grado di giudizio, e, in via istruttoria, di ordinare al la produzione Pt_1
delle buste paga dall'anno 2023 all'attualità.
Con note del 26/6/2025, il ha ribadito che controparte avrebbe Pt_1
dovuto dimostrare di aver rinunciato a realistiche occasioni di lavoro e nesso causale fra divario economico e ruolo asseritamente svolto, che mai il deducente le ha impedito di lavorare, che non è mai stata provata alcuna intesa al riguardo, che la testimonianza resa sul punto da è Per_1
inattendibile e debole, che nessun contributo la stessa ha fornito alla carriera del deducente, che l'esigenza perequativa è stata già soddisfatta dalla divisione dei beni in comunione legale, che controparte ha sempre condotto una vita molto attiva a dispetto dell'immagine che tenta di accreditare, tant'è che svolge attività lavorativa, pulendo le scale del condominio;
ha aggiunto che la ha una disponibilità liquida di euro 42.000 e un dossier titoli CP_1
del valore, al 31/12/2024, di oltre 31.900 euro, ha un'automobile, fruisce di euro 336 di pensione, non ha spese impattanti tant'è che paga per l'occupazione dell'ex casa coniugale l'esiguo importo di euro 275 mese, ha ricevuto dall'esponente euro 30.000 a fronte della cessione del suo 50% dei terreni agricoli;
ha altresì precisato che le avverse argomentazioni quanto all'avversa relazione con l' sono inconferenti e smentite dalle Pt_3
risultanze istruttorie, come già chiarito nell'atto d'appello, ha contestato le avverse asserzioni circa “presunti illeciti deontologici” -chiara essendo la dichiarazione resa da il 17/3/2021 e priva di errori di trascrizione- e Per_1
non v'è ragione per ritenere inattendibili le deposizioni -essendo Tes_1
indimostrato il risentimento dalla stessa asseritamente provato nei confronti di e della madre- e -che pur vivendo nelle Marche Per_1 Tes_3
frequenta AN NE e conosce la ha dedotto che è sempre CP_1
stato corretto e trasparente, allegando la documentazione richiestagli, non potendo, nella sua qualità di dipendente pubblico, nascondere alcunchè della sua condizione economica, che nel 2022 ha percepito duro 4853 mensili - come da cedolini-, che le cd rate speciali altro non sono che arretrati, peraltro modesti e confluiti nel modello reddituale anno 2021, che l'accredito di euro
120.000 oggetto di prestito da parte della risulta sull'estratto Tes_3
conto al 20/12/2020, che la domanda restitutoria non è tardiva -in quanto formulata nella memoria integrativa- che non trattasi di somme irripetibili, non operando la presunzione alla modestia dell'importo -nel caso di specie pari ad euro 1000 mese.
Ha insistito.
Con note del 26/6/2025, la ha ribadito che CP_1
. controparte A) ha visto quasi triplicare i propri redditi, essendo passato dai
2300 euro del 2012 ai 6241 del 2024 (considerata la rata speciale di 2195 che non risulta in CUD), ciò cui va aggiunta l'indennità di occupazione riscossa per euro 275 mensili, B) ha visto accrescere il suo patrimonio, avendo egli acquistato il 50% del terreni dalla deducente e ricevuto in eredità 1/6 di 2 terreni e un appartamento in AN NE, acquistando i residui 5/6 grazie al prestito -il cui rimborso non è documentato- Tes_3
ed al mutuo ipotecario, C) effettuato dal conto cointestato con la Tes_3
giroconti in entrata per euro 67.000, 21730, 44.400, 30.000 e ulteriori
30.000, e in uscita di euro 120.000, che tuttavia risulta indirizzato ad un conto Banca Intesa non dichiarato in nessuno dei due gradi di giudizio e rientra -con tre bonifici- quale riscatto di una polizza intestata alla Tes_3
e impiegata per l'acquisto di una casa della stessa (cfr doc 14), D) risulta dunque aver occultato almeno due conti correnti, oltre aver sbianchettato per lo stesso fine la copia della separazione, aver negato in modo irrispettoso la patologia della deducente, dato per esistente un prestito Inps già estinto alla data del 20/4/2023, tentato di indurre l' in errore facendo leva su un errore di trascrizione nelle dichiarazioni di tutti comportamenti Per_1
valutabili ex art 116 cpc, E) percepisce rate speciali evincibili dai cedolini e non dai Cud, F) essa deducente ha la depressione maggiore come confermato dal certificato 28/5/2025, ha l'artrosi alle mani ed ai piedi -cfr certificato 22/5/2025- a causa della quale ha avuto un incidente domestico con frattura, che ha richiesto un intervento operatorio, ed è invalida al 100%, come da certificato aggiornato 10/6/2025.
Ha insistito, depositando le certificazioni mediche menzionate in atto.
Con note del 24/4/2025, il ha ribadito quanto dedotto e, nel Pt_1
contempo, . segnalato che controparte non ha preso posizione sul contestato omesso assolvimento dell'onere probatorio richiesto dall'art 5, legge divorzio, sulla rilevanza di una convivenza more uxorio e sulle caratteristiche che la stessa deve avere e sulla rilevanza del regime patrimoniale scelto dagli ex coniugi ai fini della determinazione dell'assegno divorzile,
. G) smentito l'asserita triplicazione del suo reddito, allegazione peraltro irrilevante dovendo il divario essere correlabile a scelte effettuate nel corso del matrimonio, ciò che controparte non ha provato, I) segnalato che il suo reddito è frutto di normali scatti di anzianità, comprende competenze a carattere non fisso -per straordinari e indennità di comando- ed è inferiore ai 6166 euro indicati da controparte, come evidenziato dalla buste paga
2024, essendo pari ad euro 4589, visto che gli oltre 5000 euro riscossi a settembre 2024 costituiscono un rimborso irpef, la rata speciale di 2195 euro di dicembre 2024 è inclusa nella cu 2025, vanno considerate, oltre all'imposta Irpef, anche le altre ritenute previdenziali e quella per il canone alloggio, I) ribadito che tutti gli emolumenti percepiti risultano dalle CU, L) ribadito che controparte non ha contribuito alla formazione del patrimonio comune del quale ha anzi beneficiato all'atto dello scioglimento della comunione, M) osservato che gli immobili sono di scarso valore e, in particolare, l'abitazione di Camporosso, acquistata nel 1991, è inagibile;
inoltre, ha dovuto accollarsi un mutuo di oltre 190.000 euro e quindi intaccare i propri risparmi per l'acquisto del 5/6 degli immobili lasciati dal padre, N) dedotto che l'importo di 120.000, erogato dalla e già Tes_3
restituito quanto ad euro 30.000, è stato accreditato su un conto che ha dovuto aprire presso Banca Intesa che le ha concesso il mutuo per l'importo residuo, conto aperto per ottenere il finanziamento e già chiuso, O) rappresentato che l'accredito di euro 30.000 con causale “regalo per acquisto casa” dell'8/12/2020 proviene dalla madre del deducente, non essendo di interesse per la Corte vagliare i bonifici dalla per la Tes_3
retta universitaria delle figlie e il riscatto della polizza, P) segnalato che inveritiere sono le asserzioni relative ad un suo supposto comportamento offensivo -essendosi il deducente limitato a far constare discrasie fra le patologie denunciate e lo stile di vita della scorretto ed omertoso, CP_1
rilevandosi oltretutto che la ha omesso di dichiarare le quote di CP_1
proprietà di immobili siti nel Comune di San ET ne' Vestin, mentre esso esponente ha messo a disposizione la documentazione necessaria - documentazione fiscale e bancaria e attestazione dell'Ufficio Trattamento
Economico-, Q) aggiunto che sono inammissibili le avverse produzioni documentali ultime, R) segnalato che le uscite registrate nel 2023 e 2024 dal conto corrente della sono modeste, che vi è da anni un'uscita dal CP_1
conto DE di euro 250 tutti i mesi, segno ragionevole dell'esistenza di altri conti non denunciati, che il saldo di detto conto è dal 2023 -quando segnava oltre 30.000 euro- lievitato ad oltre 41.000 euro al 31/12/2024, S) rilevato che le certificazioni sanitarie ultime sono rilasciate su richiesta degli interessati e recano, pur in difetto di indicazione di aggravamento, la conclusione in ordine alla conseguenti “cospicue limitazioni nella vita produttiva e di relazione”, oltre a non essere associate a spese per farmaci il cui acquisto non emerge dai conti correnti;
la certificazione dell'ambulatorio di reumatologia, nel riportare -inspiegabilmente- anche il riferimento al tumore, erra nell'indicarlo come carcinoma, visto che dalla cartella clinica del 4/11/2022 emerge trattarsi di “adenoma pleomorfo” costituente forma tumorale benigna, T) osservato la discrasia fra il quadro clinico delineato e l'invalidità al 100%, da un lato, e la vita attiva condotta dalla quotidianamente e l'attività lavorativa svolta, dall'altro. CP_1
Ha insistito.
Con le note del 25/7/2025, la ha replicato, CP_1
. ribadendo quando già segnalato con riferimento alla condotta irrispettosa, omertosa e processualmente scorretta della controparte -giunta a produrre documenti contraffatti-, alle scelte condivise in costanza di matrimonio, alla non pertinenza delle pronunce di Cassazione richiamate ed alle risultanze delle deposizioni,
. rilevato che il prelievo mensile di euro 250 da controparte menzionato si riferisce alle spese mediche di cui controparte ha segnalato la mancanza nei conti,
. ribadito che ella ha una relazione sentimentale dal 2014 con l' che Pt_3
vive in altro Comune e col quale ha frequentato per qualche anno una balera del paese ove vengono organizzati balli di gruppo, che le fotografie prodotte ex adverso si riferiscono a poche serate cronologicamente collocabili negli anni 2014, 2015, 2018 e 2019 come da docc avversari 9, 32, 31 e 33, risultando i residui allegati privi di data, che l'esponente non balla più dal
2019 perché non è più nelle condizioni di farlo, che il suo compagno non è benestante -essendo proprietario di immobile in Roma, zona Tormarancia, di 5 e non 7 vani, ereditato dal padre alla stessa stregua del villino in S
NE, posto sull'Aurelia- e non partecipa economicamente al suo menage, che la deducente ha dovuto interrompere nel periodo marzo/giugno
2025, a causa dell'incidente domestico già menzionato, l'attività di pulizia delle scale -che la impegna un'ora e mezzo a settimana nel periodo estivo e un'ora e mezzo ogni venti giorni-, che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, essa deducente è permanentemente inabile al lavoro e non può accedere ad alcuna attività lavorativa, che l'abitazione e il garage di San
ET sono “terremotati e inagibili”, che i docc 6, 7, 8, 10 allegati alle avverse note di replica, datate 24/7/2025, sono inammissibili.
E' pervenuto il parere del PG.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 25/9/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 24/9/2024, il ha ribadito quanto dedotto, contestando Pt_1
fra l'altro l'avversa asserzione secondo la quale la non ballerebbe CP_1
più dal 2019, alla luce della documentazione depositata, ed ha insistito nelle conclusioni rassegnate.
Con note del 24/9/2024, la ha insistito nelle conclusioni prese. CP_1
Muovendo dalle istanze istruttorie, va osservato che
. in primo grado, il Tribunale ha ammesso la prova orale limitatamente ad alcuni capitoli, ritenendo i residui, in parte, inammissibili, perchè afferenti a circostanze non contestate, in parte, formulati genericamente e, in parte, ininfluenti (cfr ordinanza7/10/2020),
. il ha riproposto l'istanza senza tuttavia motivare in punto di Pt_1
ammissibilità e rilevanza della prova esclusa, come di contro richiesto da
Cass ord 18742/2016 secondo la quale non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento>,
. resta precluso, difettando l'appello sul punto, l'esame del capitolato non ammesso in primo grado.
Quanto allo stralcio di alcuni dei documenti allegati alle note in replica dal e consistenti nella “dichiarazione centro nazionale amministrativo Pt_1
esercito 17/7/2025” (doc 6), “dichiarazione (doc 7), Testimone_6
“dichiarazione Banca DE” (doc 8) e “dichiarazione DE conto
7039188” (doc 10), va richiamata Cass ord Cass ord 27234/2020 secondo la quale “nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti”: ne discende che, ferma restando la valutazione della relativa rilevanza, i documenti detti non vanno stralciati, avendo avuto la la possibilità di prendere posizione e controdedurre in merito. CP_1
Venendo alla spettanza dell'assegno divorzile, va osservato che
“l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide quindi sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso col terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano” (così in motivazione Cass ord 5393/2023), che “codesta va accertata giudizialmente,
a mezzo di elementi necessariamente indiziari. I quali a loro volta non rilevano in quanto tali, ma costituiscono meri indici della stabilità in concreto del rapporto di fatto, alla quale poter associare l'apprezzamento della effettiva intrapresa di un progetto alternativo di vita stabile e duraturo”
(così in motivazione Cass ord 5393/2023) e che “la coabitazione […] non è elemento indefettibile a tal riguardo, ma è solo uno degli indici potenziali di inferenza della stabilità della relazione di fatto” (così in motivazione Cass ord 5393/2023).
Tale ultimo richiamo si giustifica in considerazione del fatto che la CP_1
pur ammettendo di avere una relazione sentimentale con l' sin dal Pt_3
2014, fa leva, per indurre il rigetto delle avverse deduzioni, sull'assenza di coabitazione con il compagno, oltre che sulla mancanza di prova di “una presenza morale e materiale del sig nella [sua] vita” (cfr note in Pt_3
replica . CP_1
Le asserzioni della non trovano riscontro in atti, visto che CP_1
. è incontestato che la abbia un “compagno”, come ella stessa ha CP_1
definito l' con il quale dichiara di avere una relazione sentimentale Pt_3
dal 2014 e che costui, per sua ammissione (cfr verbale udienza 17/3/2021) abbia frequentato dal 2015 anche i figli della stessa, (1990) e Per_2 Per_1
(classe 1992), abbia condiviso la socialità con l'odierna appellata con la quale partecipava alle serate con balli di gruppo (cfr produzione fotografica del e alla quale offriva cene “per galanteria”, sia stato partecipe Pt_1
dele vicende familiari tant'è che è stato coinvolto nelle trattative volte a trovare un accordo per il divorzio (cfr verbale udienza 17/3/2021) e ha accompagnato la dal notaio per la vendita dei terreni al CP_1 Pt_1
attendendola in auto,
. depone nel senso di una coabitazione fra i due la deposizione del teste
(cfr verbale udienza 17/3/2021) che ha riferito di abitare Controparte_2
“con loro (ndr la e l' ” nell'abitazione di Via del Tonale di CP_1 Pt_3
AN NE -ex casa familiare- “dal 2018 dopo la [sua] separazione” dalla madre di che non si tratti di errore di Per_4 Testimone_5
trascrizione, come affermato dalla è non solo ricavabile dal fatto CP_1
che mai la stessa ha richiesto la rettifica del verbale ma è anche confermato dalla coerenza dell'affermazione con l'ulteriore asserzione del teste secondo il quale la frequentazione dell' si è fatta “sporadica[…]” in un Pt_3
periodo specifico e cioè nel “periodo Covid”, lasciando intendere che trattavasi di eccezione;
la risposta sulla convivenza non può nemmeno ritenersi in contrasto con l'affermazione resa a fronte della domanda (cfr capitolo 3 “vero che il Sig dall'anno 1963 vive a CP_1 Parte_4
Roma in Via dell'Annunziatella 31”, cui il teste ha risposto, riportando il punto di vista altrui, “E' vero per quanto di mia conoscenza. Il Sig Pt_3
mi ha detto che ha sempre abitato lì. Non sono mai stato in tale abitazione”; dello stesso tenore l'affermazione della teste che ha riferito Testimone_4
di essere a conoscenza del fatto che l' vive a Roma “perché me lo Pt_3
ha detto personalmente l' (cfr verbale 13/1/22), restando privo di Pt_3
valenza il fatto che facesse quotidianamente delle videochiamate col soggetto col quale aveva interesse interloquire e quindi la madre;
non vale poi opporre le bollette della casa di Roma e AN NE dell' Pt_3
che mostrano esborsi uniformi per i mesi invernali e quelli estivi che egli sostiene di trascorrere in AN NE (cfr docc 31 e 32 e la CP_1 deposizione del amministratore del Condominio di Via Tes_2
dell'Annunziatella, il quale ha chiarito che l' vi risiedeva Pt_3
anagraficamente, circostanza irrilevante, e che lo “vedev[a nello stabile”, ciò che è compatibile con una presenza sporadica finalizzata al controllo delle condizioni dell'immobile e al ritiro della posta;
nessun ricordo, sorprendentemente, serba la sorella dell'odierna appellata, chiamata a confermare che la svolge le pulizie presso il condominio ma non a CP_1
riferire sull' e sulla sua presenza o meno nella vita dell'interessata, Pt_3
. depone nel senso di una coabitazione o di una presenza abituale dell' la dichiarazione della ex compagna di Pt_3 Tes_1 Controparte_2
secondo la quale (cfr verbale udienza 17/3/2021), “nell'effettuare con la bambina “videochiamate al padre , constatava che egli “si trovava Per_1
nella casa di AN NE via del Tonale 15 in compagnia della madre e del Sig;
sempre nel senso di un coinvolgimento nella vita familiare Pt_3
dell' sta anche l'aver trascorso insieme Natali e compleanni (cfr Pt_3
udienza 17/3/2021), per come riferito dalla teste che ha, pure, Tes_1
ricordato che, per motivi di lavoro di essi genitori, la bambina veniva lasciata ai mare sotto casa dell' Non so se l'abbiano portata anche al ristorante, Pt_3
ma posso riferire che la tenevano durante il giorno insieme. Quando la bambina era piccola, vedendo il Sig che è grande di età, è capitato Pt_3
che si sia potuta confondere e lo abbia chiamato “nonno”; poi crescendo ha capito chi fossero i nonni e dunque non ha ripetuto la frase. Debbo dire che mi sembrava che facesse piacere al sig essere chiamato “nonno”>; Pt_3
non appare poi circostanziata l'allegazione che vedrebbe la teste condizionata da rancore nei confronti dell'ex compagno e della madre, dovendosi di contro richiamare l'attenzione sulla Controparte_1
coerenza intrinseca della ricostruzione che giustifica l'appellativo di
“nonno” col fatto che la bambina era piccina e l' nato nel 1949, in Pt_3
effetti “grande di età”,
. depone nel senso di un coinvolgimento dell' nella vita della Pt_3
e dei figli la deposizione a quale ha riferito dello “stretto CP_1 Tes_3
legame” con e dagli stessi riferitole, e ha ricordato che Per_2 Per_1
l' accompagnava alle visite oculistiche ed è stato il primo a Pt_3 Per_1
sapere dell'arrivo di che ha, in un'occasione, sentito chiamare Per_4
“nonno” il compagno della dell'attendibilità della teste non è dato CP_1
dubitare, vista la coincidenza dell'asserzione relativa all'appellativo usato dalla bambina con il ricordo della e vista la contestazione dalla Tes_1
affidata al fatto che abita nelle Marche, che, CP_1 Tes_3 Tes_3
ha tenuto a precisare, trascorre le vacanze in AN NE, col Pt_1
. a comprova del supporto economico fornito dall' sta la Pt_3
conversazione intercorsa fra costui, la e il nel corso della CP_1 Pt_1
quale i tre parlano delle condizioni del divorzio e della sorte dei beni in comunione, asserendo ad un certo momento la che è il compagno CP_1
ad intervenire, se “si rompe la macchina” o quando è necessario, a pagare
“”di qua […] di là” (cfr doc 25 ) e, del resto le uscite registrate dal conto corrente dell'odierna appellata ammontano ad euro 250 mensili, somma da ritenere insufficiente a coprire le esigenze della quotidianità se non associate al contributo al menage di un terzo.
Per quanto sopra deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di uno stabile legame sentimentale, connotato dalla comunanza di vita e di affetti e accompagnato dalla reciproca assunzione di responsabilità tra i partner, dovendosi far leva sulla stabilità della relazione che dura dal 2014 e, se non sulla coabitazione, che peraltro risulterebbe dalle dichiarazioni dei testi su riportate, sulla regolare frequentazione della casa di Via Tonale, sull'incontro, di poco successivo all'insorgere della relazione sentimentale, con i figli della dall'instaurazione con gli stessi di un rapporto CP_1
connotato da presenza, accudimento -anche della loro discendenza- e familiarità, sulla condivisione non solo di vacanze e momenti ludici, ma anche e soprattutto della quotidianità, condivisione associata ad aiuti materiali e comportante anche il coinvolgimento nelle vicissitudini personali e giudiziarie della compagna.
Ciò posto, l'esistenza di una stabile relazione sentimentale, in quanto equiparabile al legame fondato sul matrimonio, incide, come segnalato da
Cass su 32198/2021, “sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano”, sebbene, ha pure contestualmente precisato la Corte, non determini, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
Va dunque appurato se la conservi il diritto al riconoscimento CP_1
dell'assegno di divorzio in funzione compensativa, ciò che richiede di verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia e se il coniuge economicamente più debole non abbia la effettiva e concreta possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze, l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendosi conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Tanto premesso, fra gli ex coniugi vi è una netta sperequazione nelle rispettive capacità economico-reddituali, visto che a) il (classe Pt_1
1965) è dipendente del Ministero della Difesa con la qualifica di
Comandante del Reparto Supporti del Policlinico militare “Celio”, ha percepito netti mensili 5700 euro circa nel 2022 e nel 2023 (cfr relativi modelli 730) e netti mensili 5900 euro circa nel 2024 (cfr relativa CU) e dal gennaio 2024 introita euro 275 mese dall'ex moglie per l'occupazione del
50% dell'ex casa familiare, b) la (classe 1963), che non ha mai CP_1
lavorato per occuparsi della casa e della famiglia e non svolge attività lavorativa, fatta eccezione per la pulizia delle scale dello stabile in cui abita, fruisce di una pensione di invalidità di euro 336 mese e versa all'ex marito euro 275 per l'occupazione del 50% dell'ex casa familiare.
E' evidente che l'introito della non può consentirle un'esistenza CP_1
dignitosa: alcun elemento di prova induce poi a ritenere che essa, oggi dell'età di 62 anni, priva di titolo spendibile sul mercato del lavoro e affetta da gravi patologie abbia la concreta possibilità di trovare una occupazione che le garantisca entrate tali da eliminare o quanto meno ridurre la sperequazione di cui si è detto;
non è contestato che ella si sia dedicata alla casa ed ai figli, ciò che deve ritenersi oggetto di un accordo tacito fra le parti, non risultando che il marito abbia mai contestato alla moglie, durante la vita matrimoniale, il mancato svolgimento di attività lavorativa all'esterno del nucleo. Deve dunque concludersi che la ha contribuito al menage CP_1
familiare in termini di lavoro casalingo e cura dei figli, a ciò aggiungendosi che l'acquisto di beni e l'accumulo di liquidità è potuto avvenire anche grazie al contributo da lei fornito nei termini di cui s'è detto: la ha CP_1
consentito non solo la formazione del patrimonio comune ma anche il raggiungimento di una solidità economica da parte del he, fidando Pt_1
sulla dedizione della moglie a figli e casa, ha potuto dedicarsi senza pensieri alla sua carriera del cui avanzamento egli ha potuto beneficiare anche dopo la separazione e attualmente, venendosi a porre nel contempo i presupposti per la fruizione di pensione. Da tanto discende l'infondatezza dell'asserzione del che esclude vi sia alcunchè da compensare, Pt_1
avendo l'ex moglie beneficiato dell'intestazione di immobili -casa coniugale e terreni- e condiviso la liquidità presente sui conti correnti.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte e della durata del matrimonio
(celebrato nel 1989 e dunque durato circa 24 anni, risalendo il decreto di omologa al gennaio 2013), si stima equo riconosce alla l'assegno CP_1
in funzione compensativa di euro 600 mensili, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status. Va respinta la domanda di restituzione, trattandosi di rimodulazione al ribasso e avuto riguardo alla natura alimentare della prestazione a fronte della modestia delle somme che ne formano oggetto.
Fronteggiandosi domande di revoca dell'assegno e di ripetizione -oltretutto dalla data della domanda-, da un lato, e di mantenimento della misura convenuta in separazione, dall'altro, si ravvisa la reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede, a parziale modifica della sentenza che per il resto conferma:
. determina l'assegno divorzile in euro 600 mensili, oltre rivalutazione Istat
Foi, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, e condanna il al relativo pagamento entro il giorno 5 di ogni mese al Pt_1
domicilio del creditore, , Controparte_1
. rigetta nel resto,
. dichiara compensate le spese del grado.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Presidente
IA RO
Il Consigliere estensore
FR NA VA