TRIB
Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8191 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2019 promossa da
C.F. con l'Avvocato ANNA MARIA SGARBI Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avvocati STEFANO VECCHIA e RITA BOSI C.F._3
CONVENUTI
avente a oggetto: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in fogli depositati telematicamente dall'attore il
20/05/2024 e dai convenuti il 17/05/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Si richiama la sentenza parziale di questo Tribunale n. 666/2023, pubblicata in data 20/04/2023, con cui, in sintesi:
1 - è stato accertato che il compendio immobiliare sito in Carpi, via G. Bisi n. 1/a, angolo via Focherini
n. 8, meglio identificato nel doc. 1 allegato all'atto di citazione, è in comproprietà di Parte_1
e per 1/3 ciascuno;
CP_1 Controparte_2
- è stato condannato a restituire a la somma di euro 20.000,00, oltre Parte_1 CP_1
interessi dal 07/1/2020 al saldo;
- sono state respinte ulteriori domande avanzate dalle parti.
2. La causa è stata quindi rimessa in istruttoria per l'effettuazione delle operazioni strettamente divisionali, disponendo a tal fine CTU con il geom. il quale ha svolto il proprio incarico Persona_1
e depositato in data 01/12/2023 elaborato contenente risposta analitica, chiara ed esaustiva a ogni quesito ricevuto e, in particolare, fornendo:
- dettagliata descrizione dei beni facenti parte della massa da dividere (pagine 11-22);
- attestazione che i beni immobili ispezionati sono commerciabili ai sensi della legge 28/02/1985 n.
47 e successive modifiche (pagine 23-25);
- stima dei beni (pagine 29-35);
- previo accertamento della comoda divisibilità della massa, tre possibili progetti divisionali (pagine
37-45).
3. L'attore ha formulato osservazioni nei riguardi della CTU e dei progetti divisionali, nessuno dei quali si è così potuto dichiarare esecutivo ai sensi dell'art. 789, terzo comma, c.c.
4. I contendenti sono stati allora invitati a precisare le conclusioni, il che essi hanno fatto, è la causa
è stata trattenuta in decisione, con successivo deposito delle difese finali nei termini concessi.
5. Ciò premesso, il Tribunale condivide integralmente l'operato del CTU – svolto nel contraddittorio con i Consulenti di parte nominati e frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante – e ne fa proprie, come in dispositivo, le conclusioni, ritenute convincenti e motivate in modo congruo.
In relazione alle osservazioni dei CTP, si richiamata il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie], esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante,
Cass., 2.2.2015, n. 1815; più di recente, nello stesso senso cfr. Cass. 31.8.2018, n. 21504).
6. L'attore ha, altresì, eccepito la nullità della CTU, lamentando che i relativi progetti divisionali ricalcherebbero in modo illegittimo il contenuto di accordo contrattuale di cui è stata incidentalmente rilevata la nullità nella sentenza parziale citata in apertura.
La doglianza non ha pregio, dal momento che la nullità di un accordo contrattuale dipendente da violazione di specifica norma imperativa di legge (nel caso di specie l'art. 1355 c.c.), se ne rende
2 impossibile l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (che i convenuti chiedevano), di certo non vincola il differente operato, materiale, del CTU che, verificato lo stato attuale di un certo compendio da dividere, ben può predisporre il relativo progetto divisionale in modo nella sostanza conforme alle assegnazioni previste in quell'accordo.
Si tratta, insomma, di aspetti che nulla c'entrano l'uno con l'altro.
7. Il Tribunale recepisce, quindi, il primo progetto divisionale formulato dal geom. a pagina Per_1
37 del proprio elaborato (e visibile nella rappresentazione planimetrica allegata sub doc. 11 alla CTU) che, come da egli condivisibilmente evidenziato, presenta il “vantaggio … che i costi di divisione sono minimi poiché il compendio immobiliare è già urbanisticamente, impiantisticamente e funzionalmente suddiviso;
le uniche spese a carico dei condividenti saranno quelle catastali necessarie alla soppressione del posto auto di cui al Sub. 19, la cui superficie dovrà essere unita all'area cortiliva comune di cui al Sub. 15. Si evidenzia inoltre che il progetto divisionale n. 1 ha
l'ulteriore vantaggio di evitare eventuali future controversie riguardanti l'individuazione e quantificazione delle spese sostenute dai singoli condividenti sulle unità dagli stessi gestiti nel corso degli ultimi dieci (e oltre) anni.”
8. Si accoglie, poi, la richiesta dei convenuti, basata sull'attuale suddivisione immobiliare e l'effettivo utilizzo dei locali, di assegnare a l'Assegno A comprensivo del lotto B, a CP_1 [...]
l'Assegno B comprensivo dei lotti C e D e ad l'Assegno C comprensivo dei CP_2 Parte_1
lotti A, F e G (cfr. Cass., 21/02/2017, n. 4426 secondo cui “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729
c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte”).
Si dispongono i conseguenti conguagli.
9. Le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, così come quelle di CTU, liquidate con separato decreto, sono compensate tra le parti, vuoi per reciproca soccombenza, vuoi perché sostenute nel comune interesse dei coeredi alla divisione.
L'attore, che, a differenza dei convenuti, ha formulato osservazioni critiche infondate al progetto divisionale contenuto nella CTU e ora fatto proprio dal Tribunale, viene invece condannato a rifondere ai convenuti le spese della fase decisionale, resasi necessaria a causa della sua condotta
3 processuale, liquidate in euro 8.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore ricompreso nello scaglione tra euro 520.000,00 ed euro
1.000.000,00 e liquidando un importo prossimo a quello medio tariffario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente tra le parti facendo proprio il primo progetto divisionale contenuto a pagina 37 della CTU agli atti e nella rappresentazione planimetrica allegata sub doc. 11 alla CTU medesima e per l'effetto;
- assegna a l'Assegno A, comprensivo del lotto B, consistente in appartamento e CP_1
pertinenze sito in Carpi, via G. Bisi n. 1/a, angolo via Focherini n. 8, identificato catastalmente al foglio 121, particella 120, sub 16;
- assegna a l'Assegno B, comprensivo dei lotti C e D, consistente in Controparte_2
appartamenti e pertinenze siti in Carpi, via G. Bisi n. 1/a, angolo via Focherini n. 8, identificati catastalmente al foglio 121, particella 120, sub 17 e 18;
- assegna ad l'Assegno C, comprensivo dei lotti A, F e G, consistente in appartamenti e Parte_1
pertinenze siti in Carpi, via G. Bisi n. 1/a, angolo via Focherini n. 8, identificati catastalmente al foglio
121, particella 120, sub 14, 20 e 21;
- dispone che versi a titolo di conguaglio euro 3.692,50 a ed euro CP_1 Controparte_2
27.552,50 ad Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, nonché quelle di CTU, come liquidate con separato decreto;
- condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese legali relative alla fase decisionale, liquidate in euro 8.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA,
22% per IVA;
- ordina all'Ufficio del Territorio di Modena di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Modena, 04/01/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
4